Art CC società cancellazione dal registro delle imprese soci - successione nei debiti sociali limiti
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1 Trib. Forlì, 04/02/2015, est. Pescatore Art CC società cancellazione dal registro delle imprese soci - successione nei debiti sociali limiti Art c. 2 CC - responsabilità del liquidatore responsabilità autonoma non è debito sociale A seguito dell estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni nei confronti dei creditori sociali si trasferiscono pro quota ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. L'azione ex art c.c., secondo comma presuppone l'imputabilità del mancato pagamento dei debiti sociali alla condotta colposa del liquidatore e la stessa ha natura autonoma rispetto all azione esperibile nei confronti dei soci. Ne consegue che l azione nei confronti del liquidatore non può essere dedotta nell atto di riassunzione del processo interrotto a seguito dell estinzione della società non essendovi alcuna successione del liquidatore nel rapporto originariamente dedotto in giudizio. MOTIVAZIONE in FATTO e DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 25/07/2008 la società [IM ] citava in giudizio la società [E ], esponendo che nel corso dell anno 2006 aveva acquistato dalla convenuta numerosi produttori automatici di ghiaccio, che, rivenduti dall attrice alle ditte proprie clienti, avevano dato luogo ad una continua serie di contestazioni e malfunzionamenti, di tal che numerosi apparecchi dovevano essere sostituiti, decidendosi infine di interrompere la vendita degli stessi, che rimanevano in giacenza presso la sede della società (n. 63 macchinari, di cui 8 resi da clienti, 55 invenduti, più tre silos per la raccolta di ghiaccio); che venivano anche esperite prove tecniche da cui emergeva che i prodotti acquistati non erano conformi alle direttive CEE del settore, e pertanto ne era vietata la produzione, e comunque le loro caratteristiche non erano conformi a quanto promesso in vendita; concludeva quindi per la dichiarazione di nullità dei contratti di acquisto, ovvero per la loro risoluzione/richiesta di riduzione del prezzo, oltre i danni consistenti nella restituzione del prezzo pagato per detti beni ( ,00), danni per reso\sostituzione\assistenza offerta ai propri clienti, determinati in 1750 (spese di reso) (spese di contabilizzazione ed acquisto dei macchinari); mancata vendita dei 58 beni in magazzino ( ), costi perizie ( 8692) e danni da immagine ( ). La convenuta restava contumace. La causa veniva istruita con la escussione dei testi [ ] ed [ ], che confermavano che la fatture prodotte erano relative all acquisto dei produttori automatici di ghiaccio in oggetto; che molti di questi erano stati resi, per i problemi riscontrati, ovvero rimasti invenduti, e tra questi quelli ancora attualmente giacenti nel magazzino della società, pari ad oltre 60. Veniva esperita CTU per verificare la conformità dei beni in giacenza alla normativa del settore nonché la corripodenza alle caratteristiche di funzionalità pattuite, con esito negativo per entrambi - 1 -
2 gli aspetti ( le macchine descritte nelle fatture di cui ai docc del fascicolo attoreo NON risultano conformi al d.lgs 626/96, D.P.R. 459/96 NON risultano conformi alle normative armonizzate CEI EN :2004, A1/A11:2006, A12: 2006, A2: 2007 NON rispondono alle qualità promesse dalla casa produttrice in relazione alle singole capacità di produzione come descritte nei docc. 1, 1bis,148, 149 e 150 del fascicolo attoreo ). Veniva altresì esperita CTU in ordine la mancato guadagno, che veniva determinato in , sulla base del raffronto tra spese di acquisto e prezzo ordinario di vendita. Fissata la udienza di p.c. per il l attrice chiedeva breve rinvio per poter verificare la avvenuta cancellazione della convenuta dal registro delle imprese, il che veniva verificato essere accaduto il come da documento acquisito il Veniva quindi dichiarata la interruzione del processo. L attrice in data depositava ricorso in riassunzione nei confronti di [P ]e [I ], quali già soci, e del primo altresì nella sua qualità di liquidatore, della società [E ]. In motivazione in particolare si deduceva che il liquidatore della S.r.l. aveva commesso una serie di irregolarità nella liquidazione della società ed in particolare si evidenziava il mancato recupero di ,00 dovuti dai soci alla società. Alla udienza del si costituiva il solo [P ] il quale eccepiva, nel merito, a) la estinzione del giudizio per superamento del termine trimestrale di riassunzione ; b) la nullità del ricorso ex art. 303 c.p.c. per mancanza dei requisiti di cui all art. 125 disp. att. c.p.c.; c) la inammissibilità della riassunzione nei confronti di [P ] quale liquidatore della società; d) la carenza di interesse ad agire dell attrice stante l assenza di riparto attivo in favore dei soci; e) la pretesa incompetenza territoriale del Tribunale adito. Nel merito contestava, che invero i malfunzionamenti registrati nella merce erano dovuti non a vizi della stessa, bensì a carenze nella loro istallazione ovvero nella assistenza tecnica, che non competeva ad [E ]; contestava altresì gli esiti della CTU, avvenuta non in contraddittorio, non essendo per altro chiaro se i beni esaminati fossero relativi ad annualità antecedenti alla entrata in vigore delle direttive invocate. Seguendo una progressione logica della motivazione occorre prima prendere in esame le questioni di tipo processuale. Orbene l attrice è venuta a conoscenza della avvenuta cancellazione di [E ] dal registro delle imprese in data , e l atto di riassunzione è avvenuto in data , e quindi tempestivamente, atteso che la procedura in oggetto è stata istaurata antecedentemente alla entrata della l. n. 69/2009, che modificava i termini di riassunzione riducendoli da sei a tre mesi, per i soli giudizi istaurati dopo la sua entrata in vigore. Ai sensi dell art 2495 CC non vi è dubbio che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. I soci della società cancellata succedono infatti a titolo particolare nei rapporti già in capo alla società (così S.U. 6070/2013: la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art implica, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno )
3 E quindi corretta la riassunzione della azione nei confronti di [P ] e [I ], già soci [E ], senza necessità che la azione fosse sottoposta agli ordinari termini di citazione e non invece a quelli previsti in sede di riassunzione, e qui rispettati. Va infatti ricordato che l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente (Cass. Sez. 2, Sentenza n del 27/10/2011), essendo per altro pacifico che nel caso di specie, l azione esperibile nei confronti dei soci è esattamente la stessa pendente nei confronti della società, riguardante per l appunto un debito sociale. Nulla innova la possibilità, da parte dei soci, di opporre il limite del riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di dato formale di semplice verificazione sulla base dei bilanci finali, che sono per legge depositati pubblicamente e quindi conoscibili (per dirla con le parole di S.U. 6070/2013 non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica ). Per il medesimo motivo, subentrando la parte nella medesima posizione processuale, valgono le medesime preclusioni già maturate, e di qui la tardività delle eccezioni di incompetenza territoriale o di mancanza del contraddittorio in sede di esecuzione della CTU. Ben diversa natura ha la azione prevista dall art CC nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui ; ricorre infatti in tal caso non un debito della società, cui i soci subentrano in via automatica, e quindi nell ambito delle obbligazioni assunte dalla società, bensì una azione per risarcimento danni dipendente da una mala gestio imputabile a condotta propria del liquidatore, e quindi a fatti riferibili a quest ultimo e non alla società ( secondo Cass. n del 27/02/2014, si tratta di fatti costitutivi riferibili allo stesso liquidatore ) ; del resto il liquidatore in quanto tale non è successore a titolo particolare della società (sul punto inequivocabilmente le sentt. S.U e 6072 del 2013 che parlano espressamente di azione per risarcimento dei danni, e Cass. Sez. 5, Sentenza n del 16/05/2012 secondo cui Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell'ente estinto ; analogamente Cass. Sez. 5, Sentenza n del 13/07/2012: Il processo tributario iniziato in relazione alle imposte sui redditi nei confronti di una società non può proseguire, una volta che questa si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, ad opera o nei confronti dell'ex-liquidatore o degli ex-amministratori, poiché essi non sono successori). Ciò va ritenuto a maggior ragione ove si condivida quella giurisprudenza secondo cui l azione nei confronti del liquidatore è possibile solo subordinatamente a quella intentata ai soci (Cass. Sez. 3, Sentenza n del 27/02/2014 L'art cod. civ. (al pari dell'art cod. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei - 3 -
4 confronti dei liquidatori, stabilendo, quindi, ulteriori e distinti fatti costitutivi. Ne deriva che l'accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l'accertamento dei rispettivi presupposti ).. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile la azione intentata nei confronti del [P ], quale liquidatore [E ], mentre sussiste l interesse alla azione da parte della attrice, quanto meno per la parte relativa all accertamento del dovuto. Passando al merito della causa va richiamato l esito peritale succitato, con riferimento alla direttiva CEI FN :2004, applicabile agli oggetti presi in esame i quali tutti, tranne il primo del , sono stati acquistati dal in poi (vedi dichiarazione dei testi e date delle fatture), di tal che si trattava di beni che ai sensi dell art. 2 c. 1 DPR 459/96 non potevano essere immessi sul mercato, in quanto non conformi alle disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'unione europea e da quest'ultima approvate (art. 3. C. 1 DPR cit all epoca vigente); parimenti il disposto dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/94 prevede che sono vietati la fabbricazione la vendita il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Ne consegue quindi i contratti di cui alle vendite in oggetto devono ritenersi nulli ex art CC poiché in violazione di norme imperative. Pertanto va accertato che la [E ] era tenuta restituire il corrispettivo pagato per l acquisto di detti macchinari, pari a complessivi ,00, oltre interessi dalle singole fatture al saldo. Vanno poi riconosciuti i danni da mancato guadagno pari a (vedi CTU), oltre spese sostenute per accertamenti peritali ( 8692), 1216,67 per spese di consegna e reso, nonché il danno da immagine, da liquidarsi in via equitativa, essendo indubbio che la società attrice, per i motivi per cui è processo, ha perso considerazione commerciale presso i propri clienti, attesa la ricorrenza delle contestazioni cui ha dovuto far fronte, di tal che, alla attualità, già comprensivo di rivalutazione ed interessi maturati, si ha un danno globale (comprendente tutte le voci di danno) di Non può per altro esservi condanna nei confronti dei soci atteso, che gli stessi rispondono nei limiti del riscosso (termine che non lascia dubbi interpretativi) in sede di liquidazione, essendo per tabulas provato che gli stessi non hanno riscosso alcunché e che la società ha chiuso in passivo. Stante la reciproca soccombenza le spese vanno compensate per l intero. PQM Il tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata dalla società [IM ] nei confronti della società [E ], società estinta, di tal che il - 4 -
5 processo è stato riassunto nei confronti dei soci [P ]e [I ] quest ultimo rimasto contumace, nonché di [P ] quale liquidatore della [E ], ogni diversa domanda rigettata: dichiara inammissibile la domanda azionata in sede di riassunzione nei confronti di [P ] quale liquidatore della [E ]; dichiara la nullità dei contratto di cui alle fatture di cui ai docc del fascicolo attoreo (la nullità dei contratti di acquisto relativi ai n. 63 macchinari oggetto di causa come descritti nella narrativa dell atto di citazione, nonché ai 3 silos per la raccolta del ghiaccio) per contrasto con norme imperative; accerta la sussitenza di un credito a favore della attrice da parte della società estinta pari alla restituzione di ,00, oltre interessi dalle singole fatture al saldo, nonché di danni liquidati onnicomprensivamente alla attualità in rigetta la domanda di condanna nei confronti dei soci [P ] e [I ], in quanto non hanno riscosso alcunché in sede di liquidazione della [E ]. Spese integralmente compensate tra le parti. Forlì, Il giudice (dr. Orazio Pescatore) - 5 -
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