IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 DECISIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 DECISIONE"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 702/03 REG.DEC. N REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 2706/02, proposto da Pioneer Express s.r.l., in qualità di capogruppo dell ATI con Ecol Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Pasquale Balzano Prota e Salvatore Alberto Romano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 284, contro il Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliato presso quest ultimo in Roma, v. Cicerone n. 28, e nei confronti di Stucchi Servizi Ecologici s.r.l., Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. e R.R.S. s.r.l. Servizi Ambientali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio, per l annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, III, 28 febbraio 2002, n. 897, resa inter partes, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall attuale appellante avverso l atto di esclusione dalla gara di RA

2 2 N. RIC appalto n. 7/01, per l affidamento dei servizi di pulizia e spurgo dei manufatti a sifone della rete fognaria e dei corsi d acqua cittadini nel territorio di Milano. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti gli atti tutti della causa; Vista l ordinanza n. 1830, in data 14 maggio 2002, con cui è stata respinta l istanza di sospensione dell esecuzione della sentenza di primo grado; Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n.417, pubblicato il ; Relatore alla pubblica udienza del 29 ottobre 2002 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO 1. Il Comune di Milano, Settore Servizio Idrico Integrato, pubblicava in data 4 dicembre 2001 il bando di gara relativo agli appalti nn. 7/2001, 8/2001 e 9/2001, per l affidamento dei servizi di spurgo e di pulizia dei manufatti a sifone, della rete fognaria e dei corsi d acqua interrati della città di Milano. La scelta del contraente doveva avvenire, in tutte le gare d appalto, mediante la procedura della licitazione privata ad offerte segrete, sulla base dell offerta economicamente più

3 3 N. RIC vantaggiosa, a norma dell art. 23, comma 1, lett. b), d.lg. 157/ Il raggruppamento appellante, regolarmente invitato, veniva escluso dalla gara, causa l inserimento nella busta contenente l offerta tecnica - unica ad essere contenuta, insieme alla busta dell offerta economica, nel plico generale delle offerte - della documentazione amministrativa posta a corredo dell offerta, attestante la capacità di eseguire i servizi appaltati; documentazione differente, peraltro, da quella presentata a corredo della domanda di partecipazione, ai fini dell individuazione delle ditte da invitare. Convinta che l erroneo inserimento della documentazione nella suddetta busta era da ascrivere unicamente all equivocità delle regole della lex specialis, l ATI Pioneer è insorta dinanzi al TAR Lombardia. 3. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, emessa in forma semplificata in esito ad udienza camerale, è stato respinto il relativo ricorso, appalesandosi tutti i motivi di ricorso infondati, alla stregua anche del fatto che pur nel sostanziale silenzio del bando la lettera di invito era sufficientemente chiara e inequivocabile in ordine alle modalità di composizione delle buste e del plico materialmente omnicomprensivo dell offerta di ciascuna ditta, ed osservandosi che l errore in cui era incorsa la ricorrente non era scusabile, né sul punto erano stati chiesti dalla medesima chiarimenti in via anticipata.

4 4 N. RIC La citata Associazione temporanea di imprese ha dunque interposto l appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, lamentando l erroneità della sentenza di prime cure sotto diversi profili. 5. L Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio per resistere all appello, ed ha puntualmente controdedotto. 6. Con ordinanza della Sezione n. 1830, del 14 maggio 2002, è stata disattesa l istanza di sospensione dell efficacia della sentenza di primo grado. Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2002 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione. DIRITTO 1. L appello non merita accoglimento. La vertenza nasce dalla contestata esclusione dell associazione temporanea ricorrente dalla gara di appalto dei servizi di cui in narrativa, inerenti alla manutenzione della rete di fognatura e dei corsi d acqua tombinati del sottosuolo della Città di Milano. 2. Atteso che al fine di assicurare il regolare funzionamento della complessa rete suddetta è necessario provvedere allo spurgo dei condotti, delle tubazioni, dei corsi d acqua e dei manufatti a sifone, nonché al carico, al trasporto e al conferimento presso un idoneo impianto dei fanghi e dei materiali rimossi, l Amministrazione comunale, ed in particolare

5 5 N. RIC il Settore preposto al servizio idrico integrato, provvedeva ad indire tre diverse gare d appalto per l affidamento dei menzionati servizi. Approvati i capitolati speciali d appalto veniva individuata come metodologia di gara l esperimento di tre licitazioni private, con il criterio di aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 23, comma 1, lettera b), del d.lg. 157/95. Pervenute le domande di partecipazione, ammessi tutti i richiedenti, siccome in possesso dei requisiti richiesti, alle singole gare per licitazione privata e quindi invitati i medesimi a presentare le offerte, pervenivano nel termine perentorio prescritto le offerte dei soggetti parti del presente giudizio. 3. Come risulta dal verbale di gara, il Presidente della Commissione di gara comunicava, in apertura della seduta, che nella medesima si sarebbe provveduto solamente all esame della documentazione amministrativa, necessaria per la dimostrazione, da parte dei concorrenti, del possesso delle autorizzazioni e dei requisiti necessari per l esecuzione del servizio. Il Presidente precisava, altresì, che solo successivamente, dopo la nomina della Commissione giudicatrice, si sarebbe proceduto alle ulteriori due fasi, iniziando dall apertura, in seduta pubblica, dei plichi contenenti le offerte tecniche; mentre all apertura delle offerte economiche si sarebbe proceduto, sempre in seduta pubblica, solo una volta ultimato l esame delle

6 6 N. RIC offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice. Nella stessa seduta iniziale di gara, il Presidente procedeva all apertura del plico contenente tutta la documentazione pervenuta dalla Pioneer Express. Rilevato che esso, però, conteneva unicamente le buste recanti l offerta tecnica e l offerta economica, peraltro regolarmente sigillate, il Presidente, riscontrata la mancanza della prescritta documentazione amministrativa, disponeva l esclusione dalla gara dell attuale raggruppamento appellante. 4. Il rappresentante dell impresa esclusa, con dichiarazione messa a verbale, interveniva osservando che tutti i documenti richiesti a corredo dell offerta erano contenuti nella busta dell offerta tecnica, di cui chiedeva l apertura al limitato fine di verificare la sussistenza dei relativi requisiti, ma il Presidente, agendo nel pieno della correttezza amministrativa, ad avviso almeno del Comune resistente, riteneva che non sussistessero le condizioni per poter procedere all apertura della predetta busta (evidentemente al fine di non inficiare la regolarità della gara). 5. La linea difensiva dell attuale appellante si è dunque concentrata, fin dall inizio, essenzialmente sul punto che se vi è stato erroneo inserimento, da parte della medesima, della richiamata documentazione amministrativa nella c.d. busta tecnica, la quale doveva invero contenere la sola documentazione necessaria ad ottenere il punteggio circa il merito tecnico-

7 7 N. RIC qualitativo dell offerta stessa, questo è derivato solo dall equivocità delle regole di specie. 6. Con la gravata sentenza di rigetto, il TAR Lombardia, investito della questione, pur motivando sinteticamente, ha linearmente argomentato, traendo spunto dai seguenti elementi: a) in primis, la necessità del rigoroso rispetto dei principi che presiedono alla regolarità formale della gara de qua; ciò anche alla stregua della predeterminazione temporale delle diverse fasi della procedura, propedeutiche anche logicamente l una all altra, tra loro non fungibili e non interscambiabili; b) in tal senso, non è ammissibile che, per procedere al riesame della posizione di legittimazione del concorrente a partecipare alla fase tecnico-valutativa della gara, l Organo che ha già provveduto sul punto debba aprire anticipatamente, e senza averne alcun titolo, la busta contenente i documenti utili all attribuzione di punteggio per il merito tecnico dell offerta; c) nella fattispecie in argomento, pur nel sostanziale silenzio del bando, la lettera di invito era sufficientemente chiara e non equivoca in ordine alle modalità di predisposizione delle buste e del plico materialmente omnicomprensivo dell offerta di ciascuna ditta; d) l errore nel quale la ricorrente era incorsa non poteva definirsi, pertanto, come ragionevolmente scusabile; e) sul punto, del resto, non erano stati chiesti all Amministrazione appaltante chiarimenti in via anticipata.

8 8 N. RIC Il suesposto iter logico-argomentativo può essere sposato, nei suoi capisaldi, dal Collegio di seconde cure. Al riguardo conviene prendere le mosse, in assenza di precipue previsioni del bando, dalle prescrizioni della lettera di invito, la quale in tema di presentazione delle offerte e apertura delle stesse, nell apposito allegato, imponeva alle imprese concorrenti di predisporre due buste chiuse e sigillate, contenenti, rispettivamente, l offerta tecnica, e quindi la documentazione e le dichiarazioni riferite agli elementi tecnico-qualitativi che avrebbero contribuito all attribuzione dei punteggi relativi alle caratteristiche tecniche, e l offerta economica. Le buste contenenti l offerta tecnica e l offerta economica dovevano essere incluse nel plico contenente tutti gli altri documenti, anch esso da sigillare. 8. Tanto premesso, non può convenirsi sulla equivocità della citata prescrizione della lettera di invito, dal testo della quale poteva, invece, chiaramente evincersi, con un minimo sforzo interpretativo, che la documentazione amministrativa da presentarsi a corredo dell offerta (a norma del bando e della lettera di invito) andava inserita nel plico generale, contenente a sua volta anche le due buste sigillate recanti l offerta tecnica e l offerta economica. L errore dell attuale reclamante non presentava dunque connotati di apprezzabile scusabilità, tali da far ritenere illegittime le determinazioni pregiudizievoli assunte

9 9 N. RIC dall Amministrazione. La posizione dell appellante è apparsa gravata non solo da una disattenta lettura delle norme di gara, peraltro non equivoche, ma anche dalla rinuncia, in concreto, all esercizio della facoltà di richiedere appositi chiarimenti ai competenti uffici della stazione appaltante. 9. Quanto agli effetti della violazione delle regole procedurali di cui si discute, con riferimento anche alla mancata condivisione, da parte del Presidente della Commissione, dei possibili rimedi adombrati dalla reclamante nell immediatezza della determinazione di esclusione (in particolare apertura anticipata della busta contenente l offerta tecnica ed estrapolazione dalla medesima della documentazione amministrativa di interesse), le prospettazioni di parte attrice non meritano ingresso. E pacifico che la procedura di gara fosse stata predeterminatamente suddivisa in tre diverse ed autonome fasi (apertura dei plichi provenienti dalle offerenti e verifica della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti di eseguibilità del servizio; apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; apertura delle buste contenenti le offerte economiche), per di più non di pertinenza dei medesimi Organi (è evidente, al riguardo, la soluzione di continuità della procedura data dalla nomina della Commissione giudicatrice solo una volta esaurita la prima fase e quindi in vista dell apertura

10 10 N. RIC delle buste contenenti le offerte tecniche). E quindi più che ragionevole, oltre che costituire fattore dirimente di legittimità, che il Presidente della Commissione abbia opposto il diniego alla richiesta di anticipare, a scopo di regolarizzazione, l apertura delle buste dell offerta tecnica, peraltro per la sola ricorrente (fase successiva di spettanza dell organo Collegiale esaminatore nella sua interezza); in questo modo si è evitata una ben più grave, e di portata generale, violazione delle garanzie procedurali poste a tutela di tutti i partecipanti. Una prematura apertura della busta contenente l offerta tecnica avrebbe comportato, con riferimento alla procedura de qua, un livello di violazione non difforme da quello più volte sanzionato dalla giurisprudenza in tema di mancate garanzie di segretezza dell offerta economica. 10. Parte appellante torna, poi, ad insistere che si sia trattato, nel suo complesso, di una mera irregolarità formale, peraltro non prevista dalla legge né dal bando di gara come causa di esclusione e comunque non pregiudizievole dei diritti degli altri concorrenti. Anche tale profilo di lagnanza non ha pregio. La documentazione amministrativa da presentarsi a corredo dell offerta (elencata nel bando e nella lettera di invito), attestante il possesso dei requisiti necessari per l esecuzione del contratto, non poteva essere confusa, anche materialmente, con

11 11 N. RIC gli elementi costituenti la base della valutazione qualitativa dell offerta tecnica, di cui all art del Capitolato Speciale, unici ad aver diritto ad essere racchiusi nella busta sigillata recante appunto l offerta tecnica. Tale rigorosa separazione trova conforme rispondenza, del resto, nei principi e nella prassi delle normali procedure per licitazione privata. Non potendo l Organo preposto alla prima fase procedurale, volta alla verifica della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti, ricercare nelle altre buste sigillate la documentazione amministrativa che doveva rendersi disponibile al solo aprire del plico generale presentato dalla ditta offerente, pena una grave violazione dei principi di correttezza, segretezza e par condicio, vulnerante la regolarità di tutta la procedura di gara, ecco che l esclusione dalla gara dell attuale reclamante per mancata presentazione nei modi dovuti della documentazione richiesta diveniva effettivamente inevitabile, non potendosi dare ingresso ad interpretazioni teleologiche delle norme di gara non rispettose dei generalissimi principi di trasparenza, tutela e garanzia, che regolano le procedure di gara. Un problema, peraltro, reso ancora più ingravescente dalla diversità degli organi preposti alle due differenti fasi della procedura (esame della documentazione amministrativa e valutazione dell offerta tecnica).

12 12 N. RIC La mancanza di una espressa previsione espulsiva collegata alla mancata allegazione della documentazione corredante l offerta ed attestante il possesso (necessario a pena di esclusione, a termini di bando) dei requisiti di cui si discute (iscrizione all Albo Nazionale imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti per la categoria e classe previste, disponibilità esclusiva di almeno 5 autobotti con la prescritta capacità minima; impegnativa a ricevere determinata tipologia di materiale, ecc.) non precludeva, in ogni caso, l adozione della misura contestata. La Sezione, del resto, ha già avuto modo di precisare che, in sede di aggiudicazione dei contratti della Pubblica Amministrazione, l inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera di invito circa le modalità di presentazione delle offerte, seppur non indicate espressamente come essenziali, implica l esclusione dalla gara quando si tratti (come nel caso di specie) di prescrizioni rispondenti a un particolare interesse dell Amministrazione appaltante o poste a garanzia dei principi generalissimi eletti a salvaguardia del corretto, imparziale e trasparente dispiegarsi della procedura di gara, come la par condicio dei concorrenti, con effetto recessivo del metodo esegetico favorevole alla più ampia partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, V, 15 novembre 2001, n. 5843; v. anche IV, 20 novembre 1998, n. 1619). 11. Alla stregua delle considerazioni che precedono il gravame in appello non può sfuggire alla reiezione.

13 13 N. RIC Si compensino, sussistendone i motivi, le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta. Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti costituite. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l intervento dei seguenti Magistrati: Claudio Varrone Corrado Allegretta Goffredo Zaccardi Aldo Fera Gerardo Mastrandrea Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere est. L ESTENSORE f.to Gerardo Mastrandrea IL PRESIDENTE f.to Claudio Varrone IL SEGRETARIO f.to Lino Bernardini

14 14 N. RIC DEPOSITATA IN SEGRETERIA il... 11/02/ (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Antonio Natale

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA 1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 1154/2015 ADOTTATA IN DATA 30/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1154/2015 ADOTTATA IN DATA 30/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE N. 1154/2015 ADOTTATA IN DATA 30/07/2015 OGGETTO: Costituzione nei ricorsi avanti il TAR Lombardia - sez. staccata di Brescia - e avanti il Consiglio di Stato promossi da Elisicilia s.r.l.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO Provincia di Roma

COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO Provincia di Roma COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO Provincia di Roma Piazza Santa Liberata, 2 Sant'Angelo Romano Cap. 00010 Tel. 0774/300808 Fax 0774/420100 - Cod. Fisc. P. IVA 02146071002 C.F. 86002210580 CIG N. 60538188A5

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE N. 03349/2010 REG.DEC. N. 01524/2006 REG.RIC. N. 02314/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

Consiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013

Consiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013 MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.

Dettagli

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 473/2012/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA IN AMBITO NAZIONALE - RIF. GOP 26/11, CIG 225763100A - FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UNA APPOSITA

Dettagli

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni

Dettagli

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5699/06 Reg.Dec. N. 8484 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11

Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, rif. GOP 40/09 CIG 03740281AB, indetta per l affidamento dell appalto di servizi avente ad

Dettagli

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Provincia di Cosenza Via Nazionale, 5 C.F. 00345230783 Tel. 09853218 - fax 09853963 comunesannicola@libero.

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Provincia di Cosenza Via Nazionale, 5 C.F. 00345230783 Tel. 09853218 - fax 09853963 comunesannicola@libero. COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Provincia di Cosenza Via Nazionale, 5 C.F. 00345230783 Tel. 09853218 - fax 09853963 comunesannicola@libero.it AREA AMMINISTRATIVA originale DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015 519/2015/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA - RIF. 222/2014/A - CIG 5748085DC9 - INDETTA IN AMBITO NAZIONALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014 MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO N. 35 del 26/04/2013 Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale Oggetto: IMPUGNATIVA GIURISDIZIONALE AVVERSO IL DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 DEL 01.03.2013.

Dettagli

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00859/2011 REG.PROV.COLL. N. 00535/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Bologna, Sezione Seconda, Sentenza del 2 settembre 2014 n. 834 sull inammissibilità del ricorso nell ipotesi in cui l atto di riassunzione venga

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; DETERMINAZIONE PROT. N. 10466 REP N. 588 DEL 16 SETTEBRE 2013 Oggetto: Procedura di gara d appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008.

Dettagli

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23; N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA N. 05924/2013REG.PROV.COLL. N. 05490/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Dettagli

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA. Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 31/05/2013 7.40 N. 00781/2013 REG.PROV.COLL. N. 01322/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 30/04/2012 8.25 N. 00556/2012 REG.PROV.COLL. N. 00023/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 01041/2014 REG.PROV.COLL. N. 00844/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB

COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COPIA WEB COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO Provincia di Roma DETERMINAZIONE SETTORE V - AMMINISTRATIVO N. Registro generale 806 del 29.09.2014 (N. settoriale 240) Oggetto: APPALTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ' E.CARDINALI'.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti, N. 00041/2011 REG.PROV.COLL. N. 00098/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - N. RS Anno 2009 N.7088 RGR Anno 1996 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.7088

Dettagli

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 maggio 2009 n. 3080 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 maggio 2009 n. 3080 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 maggio 2009 n. 3080 ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) DECISIONE

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

SCHEMA DI RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA E ANNESSE AUTODICHIARAZIONI

SCHEMA DI RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA E ANNESSE AUTODICHIARAZIONI Allegato 1 SCHEMA DI RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA E ANNESSE AUTODICHIARAZIONI All EDiSU - Ente per il Diritto allo Studio Universitario Via Calatafimi, 11 27100 PAVIA Oggetto: Istanza di ammissione alla

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

SIENA APT Agenzia per il Turismo di Siena Ambito 10 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE. n. 54 del 30.04.2009

SIENA APT Agenzia per il Turismo di Siena Ambito 10 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE. n. 54 del 30.04.2009 SIENA APT Agenzia per il Turismo di Siena Ambito 10 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 54 del 30.04.2009 Oggetto: Gara per progettazione e realizzazione del nuovo portale www.terresiena.it, compresa la realizzazione

Dettagli

COMUNE DI CICCIANO. IV SETTORE POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO CIMITERO Corso Garibaldi 80033 Cicciano http://www.comune.cicciano.na.

COMUNE DI CICCIANO. IV SETTORE POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO CIMITERO Corso Garibaldi 80033 Cicciano http://www.comune.cicciano.na. Registro Generale n 272 del 28/04/2014 Determinazione Settoriale n 40 del 23/04/2014 Oggetto: determinazione a contrarre - indizione gara mediante procedura aperta ai sensi dell articolo 55 del Codice

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ

Dettagli

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N. 6620/02 REG.DEC.

REPUBBLICA ITALIANA N. 6620/02 REG.DEC. Invitiamo a leggere la sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce un concetto tanto banale quanto disatteso. Pietre di marmo, portafiori, lettere, lampade ecc. sono beni del tutto alieni, anche strumentalmente,

Dettagli

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Non si ritiene assolto l'obbligo di dimostrazione dei requisiti di partecipazione ex art. 48 del D. Lgs. 163/2006 qualora vengano prodotti documenti aventi ad oggetto servizi difformi da quelli dichiarati

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli. Prima Sezione S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli. Prima Sezione S E N T E N Z A n. 1276/07 Reg. Sent. Fonte: www.giustizia-amministrativa.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli Prima Sezione composto dai Signori:

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00035/2011 REG.SEN. N. 00602/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

A cura di Sonia Lazzini

A cura di Sonia Lazzini In un appalto di servizi, qualora la cauzione provvisoria non venga accompagnata dall impegno del fideiussiore, in caso di aggiudicazione, ad emettere la successiva cauzione definitiva, come richiesto

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO. N _36 del _04.03.2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO. N _36 del _04.03.2014 C/O CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE VIA XX SETTEMBRE, 37-13100 VERCELLI - TEL.: 0161.59006 - FAX: 0161.1167 WEB: WWW.COMUNIVERCELLESI.IT - E-MAIL: CONSORZIOVC@CONSORZIOVERCELLESEDEICOMUNI.191.IT

Dettagli

Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.

Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE

Dettagli

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00622/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. -

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00622/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. - N. 06995/2011REG.PROV.COLL. N. 06233/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Dettagli

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA N. 05477/2015REG.PROV.COLL. N. 07065/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4951/2007 Reg.Dec. N. 3378 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli