C I T T A D I M O R C O N E PROVINCIA DI BENEVENTO

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1 C I T T A D I M O R C O N E PROVINCIA DI BENEVENTO ENTE CAPOFILA DISTRETTO SOCIALE B4 UFFICIO DI PIANO TEL/FAX ambitob4@morcone.net (COMUNI DISTRETTO SOCIALE B4: CAMPOLATTARO, CASALDUNI, CASTELPAGANO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, FRAGNETO L ABATE, FRAGNETO MONFORTE, PONTELANDOLFO, MORCONE, REINO, SAN LUPO, SAN MARCO DEI CAVOTI, SAN GIORGIO LA MOLARA, SANTA CROCE DEL SANNIO, SASSINORO). REGOLAMENTO DEL DISTRETTO SOCIALE B4 DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE, ACCREDITAMENTO SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI SOCIALI (Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.16 del 23 novembre 2009 pubblicato sul BURC n. 71 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11 ) (approvato dal Coordinamento Istituzionale Verbale n. 9 del ) (modificato dal Coordinamento Istituzionale Verbale n. 23 del ) CENT RO FAMIGLIA Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 del 26 maggio 2009 del Distretto Sociale B4 per la gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari previsti dal Piano Sociale di Zona 1

2 PREMESSA La Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano Sociale di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento. Con l approvazione della L.R. n. 11/07 la Regione Campania ha inteso disciplinare un sistema organico di interventi e servizi sociali che si attua attraverso l integrazione degli interventi e servizi. Il Piano Sociale di Zona del Distretto Sociale B4, al fine di incrementare la qualità dei servizi resi, promuovere la concorrenza tra i diversi soggetti erogatori e garantire la partecipazione dei cittadini-utenti, ha inteso regolamentare le procedure di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali e socio-educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori e famiglie, disabili e anziani. TITOLO I AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA GESTIONE E ALL'OFFERTA DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI Art. 1 Oggetto e Finalità La Regione Campania garantisce ai propri cittadini, nell ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, l'offerta di strutture e servizi efficaci e sicuri nonché il miglioramento continuo della qualità degli stessi, attraverso gli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale. L autorizzazione è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi, pubblici e privati, di cui al regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 11/2007 di esercitare le proprie attività. L'accreditamento istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi pubblici e privati di cui al presente titolo, già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l acquisto. Il presente regolamento fissa i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l autorizzazione all esercizio dei Servizi Sociali e delle strutture semi-residenziali e residenziali di cui alla Legge 8 novembre 2000 n. 328, alla Legge Regionale 23 ottobre 2007 n.11, Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.16 del 23 novembre 2009 pubblicato sul BURC n. 71 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n.11. Il presente regolamento disciplina altresì l erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal Piano Sociale di Zona del Distretto Sociale B4 in applicazione del Piano Sociale Regionale attraverso l accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali. Il Regolamento viene approvato dal Coordinamento Istituzionale e adottato dai Consigli Comunali dei Comuni del Distretto Sociale B4. Si individua, ai sensi dell art. 44 del sopraccitato regolamento Regionale, nell Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4 (Verbale di C.I. n. 54 del ), il quale si avvale degli Uffici Tecnici dei Comuni dell Ambito B4, l organo competente per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture, accreditamento soggetti erogatori dei servizi sociali. Tale individuazione sarà riportata nella Convenzione del Distretto Sociale B4 così come richiesto dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.1 del Art. 2 - Esclusioni Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le strutture e i servizi: a. finalizzati a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione; 2

3 b. finalizzati alla restrizione, anche provvisoria, della libertà personale; c. relativi alle attività oratoriali di cui alla legge 01/08/2003 n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del ruolo); d. rivolti a persone affette da patologie croniche o acute, che necessitano di assistenza sanitaria continuativa e tali da richiederne il ricovero a servizi e strutture a carattere prevalentemente sanitario. Art. 3 - Soggetti Fermo restando quanto previsto all'art. 2, i soggetti pubblici e privati, che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Campania, devono dotarsi dei titoli abilitativi previsti nel presente regolamento, distinti in ragione del tipo di attività espletata. Le amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono tenute al rispetto degli obblighi previsti del presente regolamento TITOLO II PROCEDIMENTO ABILITATIVO PER LE STRUTTURE E I SERVIZI Art. 4 - Strutture soggette ad autorizzazione Sono sottoposte all'obbligo del previo rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 8 le strutture che operano sul territorio del Distretto Sociale B4 di cui all'allegato A del regolamento regionale n.16 del 23/11/2009, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8. Art. 5 - Requisiti per l'autorizzazione delle strutture Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, le strutture devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a. strutturali ed ambientali comuni di cui all'art. 6; b. organizzativi, professionali e funzionali comuni di cui all'art. 7; c. specifici, ossia indicati per ciascuna tipologia dall'allegato A Regolamento di attuazione L.R.11/07, n.16 del 23/11/2009. Eventuali requisiti, comuni o specifici, previsti dal Piano Sociale Regionale di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 11/07. Art. 6 - Requisiti strutturali ed ambientali comuni 1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, le strutture devono essere: a. ubicate in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e direttamente accessibili per i normali mezzi di trasporto di persone e cose, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti; b. dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza; c. dotate di uno spazio per le funzioni amministrative; d. fornite di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento Internet a disposizione degli utenti. 2. All'interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più di una struttura residenziale ed una semi-residenziale. In deroga al comma 2, il Piano Sociale di Zona, attraverso l Ufficio di Piano, può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura residenziale nel medesimo edificio, se si riscontrano le seguenti condizioni: a. i servizi risultano pienamente autonomi ed indipendenti; b. la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per disabili non supera il numero massimo di 32 utenti; c. la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per anziani non supera il numero massimo di 64 utenti; d. nel caso in cui nel medesimo edificio sono o vanno allocate strutture per minori, la ricettività complessiva non supera i 16 utenti e comunque gli spazi ad esse destinati non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio. Art. 7- Requisiti organizzativi, professionali e funzionali comuni 3

4 Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 8, le strutture devono: a. assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, per ciascuna tipologia, dal richiamato allegato A, Regolamento di attuazione L.R. 11/07; il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal Comune e dall'ufficio di Piano, Distretto Sociale B4, dalla Regione Campania, dalla Procura delle Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell'autorità stessa; b. assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, come specificato nell'allegato A, Regolamento di attuazione L.R. 11/07; c. assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti e che sia garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi; d. definire progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individuali che indichino gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano delle verifiche, nei progetti deve essere prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti e garantiscono l'integrazione del soggetto con il contesto sociale d'origine, il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative; e. predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza prevista dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i progetti personalizzati; f. garantire l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi. Art. 8- Autorizzazione delle strutture 1. L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti delle strutture di seguito dettagliate sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio di Piano del Distretto Sociale B4. 2. Le strutture soggette alle autorizzazioni sono: nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido, centro diurno polifunzionale per minori, comunità di pronta e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa di accoglienza per donne maltrattate, casa rifugio per donne maltrattate, casa rifugio per donne vittime di tratta, centro sociale polifunzionale per anziani, gruppo appartamento per anziani, comunità alloggio per anziani, casa albergo per anziani, centro sociale polifunzionali per disabili, gruppo appartamento per disabili, comunità alloggio per disabili, comunità tutelare per persone non autosufficienti. 3. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7 e meglio specificati nel Regolamento regionale n.16/2009, oltre i requisiti prescritti dalle norme generali, in particolare quelle in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi, contratti di lavoro, ed hanno adottato una carta dei servizi conforme allo schema di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania del 20/11/2008, n (schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali e della carta della cittadinanza sociale nella regione Campania). 4. L'autorizzazione non può essere rilasciata a strutture i cui soggetti responsabili hanno riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta riabilitazione. 5. L Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4, avvalendosi degli Uffici Tecnici e dei Servizi Sociali presenti sui Comuni ove ricade la struttura, effettuando tutti gli atti di controllo ritenuti necessari, verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento ed, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. 6. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare: a. la denominazione; b. la tipologia di servizi svolti; c. i destinatari; d. l'ubicazione; e. la capacità ricettiva massima; f. la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale. 4

5 7. L Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4, prima di adottare il provvedimento di diniego, comunica, ai sensi dell'articolo 10 bis, L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento della istanza. 8. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il titolare della struttura, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, ne dà comunicazione all Ufficio di Piano, che ha rilasciato l'autorizzazione, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza. 9. Nel caso di sospensione dell'attività, il titolare della struttura ne dà comunicazione entro dieci giorni all Ufficio di Piano, che ha rilasciato l'autorizzazione; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza del titolo abilitativo. 10. Il Piano Sociale di Zona, entro quindici giorni dall'adozione, trasmette all'ufficio regionale preposto all'albo, di cui all'articolo 43 L.R. 11/07, copia dell'atto autorizzativo rilasciato. Art. 9 - Domanda di autorizzazione al funzionamento - modalità e termini 1. La domanda per il rilascio dell autorizzazione al funzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare, indirizzata all Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a. copia dell atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore, se diverso dal primo; b. certificati del casellario giudiziale o dichiarazione resa ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28/12/2000, n. 445, del legale rappresentante del soggetto titolare e del soggetto gestore; c. per soggetti aventi forma di impresa, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciato in data non anteriore a sei mesi nella Provincia in cui la ditta ha sede legale e dicitura antimafia ai sensi della legge 31/05/1965, n.575, articolo 10 e successive modificazioni o dichiarazione con valore equivalente, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o con sede in altri Stati dell Unione europea; d. indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni; e. la Carta dei Servizi adottata dalla struttura; f. indicazione dell ubicazione dell immobile ove si realizza il servizio e titolo di godimento dello stesso; g. copia della planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi; h. indicazione della destinazione d uso dei locali e degli spazi; i. documentazione attestante le condizioni di abitabilità/agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti; j. polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari; k. autocertificazione del legale rappresentante di avere ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; l. autocertificazione del legale rappresentante di avere ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. n n. 155/1997; m. piano finanziario per la gestione del servizio. Art Vigilanza e controllo 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sulle attività svolte sono esercitate dall Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4, il quale si avvale degli Uffici Tecnici e dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Sociale B4 nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, dell ASL BN1. 2. La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell attività autorizzata, ed, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla Carta dei Servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo. 3. L Ufficio di Piano effettua controlli, anche a campione, sugli aspetti di cui al comma 2. In caso di irregolarità riscontrate, formula osservazioni e rilievi al soggetto titolare della struttura o del servizio. 4. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento inviano all Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti. Art Decadenza, sospensione ed ordine di cessazione dell attività 1. L Ufficio di Piano adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione se riscontra la perdita o mancanza dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di decadenza è, 5

6 altresì, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi violazioni della carta dei servizi, in caso di reiterata evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti. 2. Nei casi di cui al comma 1, per esercitare nuovamente l attività deve essere presentata nuova istanza di autorizzazione. 3. Se, in conseguenza dell attività di vigilanza e controllo, ovvero in qualsiasi altro modo, ivi comprese le segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolga il servizio ovvero dall ufficio di tutela degli utenti di cui all articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità circa l attività autorizzata, l Ufficio di Piano entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l adeguamento alle stesse; ove ritenuto necessario, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione dell attività nelle more dell adeguamento alle prescrizioni. 4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 3 nel termine assegnato, l Ufficio di Piano dispone la sospensione ovvero la decadenza dal titolo abilitativo. 5. L Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4, se accerta lo svolgimento di attività di cui agli allegati A e B del presente regolamento senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l immediata cessazione dell attività. 6. In caso di decadenza, sospensione del titolo abilitativo ovvero di ordine di cessazione dell attività, l Ufficio di Piano individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nelle strutture residenziali e semiresidenziali in altra struttura. Tutti i relativi costi sono a carico del soggetto destinatario dei sopra indicati provvedimenti. 7. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui all allegato A, in una struttura diversa da quella per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare della struttura richiede nuova autorizzazione all Ufficio di Piano. Quest'ultimo, se verifica l'urgenza del trasferimento, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale agli ospiti, previo sopralluogo, rilascia entro quindici giorni autorizzazione provvisoria al funzionamento. L Ufficio di Piano rilascia l'autorizzazione definitiva, nei quarantacinque giorni successivi, a seguito della verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento. 8. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui all allegato B in un Comune appartenente ad un ambito diverso da quello in cui è stata effettuata la dichiarazione di inizio attività, il titolare del servizio presenta nuova dichiarazione all'amministrazione competente. 9. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono essere comunicati, nei tre giorni successivi all adozione, all'ufficio regionale preposto all'albo di cui all articolo 43 della legge regionale n.11/2007. TITOLO III PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO Art Accreditamento istituzionale 1. L accreditamento è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi pubblici e privati, già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l acquisto (come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.16 del 23/11/ Regolamento Regionale di attuazione della L.R n.11/2007, art.1 c.3). 2. Possono essere accreditate le strutture e i servizi, in possesso dei titoli abilitativi di cui al capo II del presente titolo ed i cui soggetti gestori, pubblici o privati, risultano iscritti all albo regionale, di cui al titolo II del presente regolamento, con esclusione di quelli iscritti alla sottosezione a), comma 2, dell articolo Il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal Capo IV del regolamento regionale e agli eventuali altri requisiti aggiuntivi previsti dall Ambito B4, così come di seguito elencati. Art Procedure per l accreditamento 1. Il Distretto Sociale B4 adotta la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di accreditamento al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti. In sede di prima applicazione, l Ufficio di Piano pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza. 2. I soggetti richiedenti presentano richiesta di accreditamento all Ufficio di Piano presentando le dichiarazioni e la documentazione così come riportato successivamente. 6

7 3. L Accreditamento è rilasciato dal Responsabile dell Ufficio di Piano, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo dell Ufficio di Piano. 4. L eventuale richiesta di documentazione integrativa da parte dell Ufficio di Piano interrompe i termini di rilascio dell autorizzazione. 5. L Ufficio di Piano verifica la coerenza e la rispondenza della struttura o del servizio accreditato rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi, con il supporto e l ausilio delle strutture tecniche dei Comuni dell Ambito. Effettua, inoltre, tutte le verifiche che riterrà necessarie per accertare la sussistenza e la conformità dei requisiti dichiarati. 6. La verifica sarà rinnovata almeno con cadenza biennale per l accertamento della permanenza dei requisiti per l accreditamento e, qualora vengano accertate situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e previa formale diffida, si procederà a sospendere con prescrizioni o ad adottare il provvedimento di decadenza dall Accreditamento. I provvedimenti di sospensione o decadenza dall accreditamento sono trasmessi al settore competente della Giunta regionale entro tre giorni dalla loro adozione. 7. L Ufficio di Piano dell Ambito B4 iscrive in un apposito Albo Unico di Ambito per l Accreditamento dei servizi socio-assistenziali ed educativi, i soggetti accreditati. Copia dell Albo, e successive modifiche ed integrazioni, viene trasmessa alla Regione Campania e ai singoli Comuni dell Ambito. 8. L Accreditamento non costituisce in capo all Ufficio di Piano alcun obbligo ad instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico. Art Requisiti per l accreditamento 1. L accreditamento viene concesso dall Ufficio di Piano dell Ambito Territoriale B4, subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti: a. iscrizione all albo regionale di cui al presente regolamento; b. possesso dei titoli abilitativi di cui al titolo II del presente regolamento; c. possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, per la partecipazione a procedure per l affidamento di contratti pubblici; d. coerenza e rispondenza dell'attività rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d ambito; e. esperienza di almeno tre anni nel settore per il quale si richiede l accreditamento, maturata nell ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell accreditamento, corredata da relazione delle attività e bilancio comprovante l esperienza maturata; f. adozione di procedure per la gestione informatizzata della documentazione (classificazione dei documenti, diffusione, rintracciabilità, ed altro) g. adozione di piani annuali per la formazione del personale e strategie per l inserimento del personale neoassunto, di interventi di tutoraggio e formazione per il personale volontario nonché per la riduzione del turn-over e stabilizzazione del personale. h. requisiti organizzativi: obbligo del soggetto accreditato di reclutare le figure professionali previste nel piano individualizzato socio assistenziale e/o socio-educativo degli utenti che vengono presi in carico; i. adozione della Carta dei Servizi contenente le finalità dell Ente, le prestazioni erogabili dall ente, i criteri di accesso ai servizi e alle prestazioni, il funzionamento dei servizi, l analisi dei processi di lavoro, gli indicatori di qualità e i valori standard di qualità da rispettare, le modalità di valutazione della qualità percepita, le procedure per la tutela degli utenti redatta secondo quanto previsto dalla DGRC n del 20/11/2008. TITOLO IV DEFINIZIONE DEI SERVIZI Art. 15 Tipologie, requisiti e competenze 1. I servizi socio-assistenziali e socio-educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori e famiglie, disabili e anziani, soggetti alle suddette disposizioni per l autorizzazione e per l accreditamento, sono indicati negli allegati A e B del regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23/10/2007, n. 11 approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 16 del 23/11/2009, di seguito richiamati. 7

8 2. I servizi residenziali e semiresidenziali rivolti alle persone anziane, disabili ed ai minori sono definiti nell allegato A del regolamento regionale. 3. L assistenza domiciliare socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria è definita nell allegato B del regolamento regionale. Art Soggetti ammissibili Possono essere ammessi al bando per l accreditamento tutti i soggetti pubblici che hanno nelle loro attribuzioni l erogazione di servizi domiciliari per anziani, disabili, minori e famiglie, i soggetti privati e del privato sociale elencati al Titolo II, Capo II della legge regionale n. 11 articoli 13, 15, 16, 17, 18, che hanno nelle loro finalità statutarie la erogazione di servizi domiciliari. Non sono ammesse le organizzazioni di volontariato di cui all articolo 14. Ai sensi della L. 266/91 e dell articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 11/07, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti di affidamento di servizi, ma piuttosto un affiancamento ai servizi di rete, tale da postulare anche forme documentate di rimborso spese, escludendo contratti di appalto Art. 17 Domanda di Accreditamento 1. I soggetti che intendono produrre istanza di accreditamento devono presentare domanda in carta semplice sull apposito modello allegato, con firma del legale rappresentante, contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili: a. dati anagrafici del legale rappresentante dell organismo che richiede l accreditamento; b. denominazione del soggetto che partecipa al bando, nominativo del rappresentante legale e copia del suo documento di identità in corso di validità da allegare all istanza, con indicazione della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, gli estremi dell iscrizione a registri e/o albi previsti dalla normativa vigente, l elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche istituzionali all interno dell organizzazione; c. l area prioritaria di intervento nella quale si intende operare (anziani, minori, disabili); d. l esperienza nei servizi domiciliari di almeno tre anni nell ultimo quinquennio; e. l inesistenza di cause ostative di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia); f. la disponibilità di operatori in possesso dei requisiti professionali previsti, da impegnare nel servizio; g. l impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel dlgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, oltre che il rispetto di tutte le normative che disciplinano il lavoro dei disabili e in materia di lavoro in genere; h. l inquadramento, ai fini previdenziali e assistenziali (Inps, Inail), circa la regolarità contributiva relativa ai pagamenti dei contributi per i lavoratori autonomi o a favore dei propri lavoratori, oltre alla regolarità con gli obblighi relativi al pagamento di tasse e imposte; i. l inesistenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato a carico del personale impiegato per l esecuzione dei servizi previsti con l accreditamento; j. l inesistenza a carico dell ente che richiede l accreditamento di procedure concorsuali e/o fallimentari e/o di liquidazione coatta amministrativa. 2. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante deve essere spedita in busta chiusa, mediante raccomandata A/R, a mano, con agenzia di recapito specializzata, indirizzata all Ufficio di Piano. 3. Per la prima scadenza la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno (gg.15) dalla data di pubblicazione del relativo bando. 4. L Albo Unico di Ambito dei soggetti accreditati resta sempre aperto e sarà aggiornato con cadenza annuale. Pertanto le domande di accreditamento che perverranno successivamente alla prima scadenza saranno egualmente esaminate e, in caso di esito positivo, saranno inserite nell Albo unico di Ambito al primo aggiornamento utile. 5. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a. copia dello Statuto e dell Atto Costitutivo; b. certificato di iscrizione agli Albi di riferimento e/o alla Camera di Commercio con dicitura antimafia di data non anteriore a tre mesi. Gli enti non iscritti nel registro delle imprese dovranno presentare certificazione antimafia e nelle more del rilascio possono presentare copia della richiesta agli organi competenti; 8

9 c. referenze bancarie attestanti la solidità economica e finanziaria con la presentazione dei degli ultimi tre bilanci; d. certificazione attestante l esperienza di almeno tre anni nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, nei servizi domiciliari con l indicazione analitica e cronologica dei servizi svolti; e. documento unico di regolarità contributiva (DURC); f. dichiarazione di impegno a stipulare polizze assicurative, per la responsabilità civile, nel corso delle attività prestate; g. certificazione relativa al possesso dei requisiti prescritti nel presente regolamento in merito alle sedi operative richieste; h. copia della Carta dei servizi compilata ai sensi del regolamento regionale di cui alla DRGR 1835/08. Art. 18 Istituzione Albo unico Con l istituzione dell Albo Unico di Ambito dei Soggetti accreditati, i Comuni associati del Distretto Sociale B4, intendono realizzare un sistema di erogazione dei servizi fondato sulla qualità delle prestazioni rese dai soggetti accreditati. Art. 19 Cancellazione dall Albo Unico del Distretto Sociale B4 La cancellazione dall Albo Unico per soggetti accreditati è disposta: a. per accertata perdita dei requisiti necessari; b. su richiesta del legale rappresentante; c. per mancata presentazione, previa diffida, della documentazione richiesta e dovuta (Revisione periodica art. 23 Regolamento Regionale di attuazione della L. R. n.11/2007 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23/11/2009). Art. 20 Tutela degli utenti E garantita la tutela del diritto degli utenti attraverso la procedura di reclamo prevista dall articolo 23 del Regolamento regionale di attuazione della legge n. 11/07 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23/11/2009. Art. 21 Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 Ai sensi del codice sulla privacy in ordine alla partecipazione alla presente procedura s informa che: a. i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti; b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti dall Amministrazione aggiudicatrice in osservanza alla normativa vigente; c. la mancata comunicazione dei dati comporta l esclusione dalla procedura di accreditamento; d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: d.1 il personale dell amministrazione interessato al procedimento; d.2 i concorrenti partecipanti al bando; d.3 ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; d.4 i diritti dell interessato sono quelli di cui al codice sulla privacy; d.5 il responsabile del trattamento è il Responsabile dell Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4 mentre gli incaricati sono i soggetti dallo stesso designati all interno dell Ufficio di Piano. Art. 22 Disposizioni transitorie Tutti i provvedimenti relativi all'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture, dei servizi e dei soggetti, rilasciati dai Comuni, nel periodo di transizione tra l approvazione del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 e l entrata in vigore del presente regolamento, si intendono tutti provvisori e soggetti agli adempimenti previsti da questo regolamento. Art. 23 Obblighi di pubblicità Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito unitamente ai recapiti dell ufficio preposto. Art. 24 Entrata in vigore 9

10 Il presente regolamento entra in vigore dopo l approvazione del Coordinamento Istituzionale; entro 60 giorni dalla sua approvazione deve essere adottato anche nei Consigli Comunali dei Comuni del Distretto Sociale B4. Art Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 ed al relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 e alla normativa vigente in quanto compatibile. 10

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