LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO GUIDA OPERATIVA REGIONE CAMPANIA. (Versione numero 2 del )

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1 LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO GUIDA OPERATIVA REGIONE CAMPANIA (Versione numero 2 del ) Progetto PON Governance Regionale e Sviluppo dei servizi per il lavoro Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del network degli operatori del mercato del lavoro

2 Sommario 1. Premessa PRINCIPALI DISPOSITIVI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO APPRENDISTATO PROMOZIONE NAZIONALE L ISTITUTO DELL APPRENDISTATO IN REGIONE CAMPANIA PROMOZIONE REGIONALE TIROCINI PROMOZIONE NAZIONALE L ISTITUTO DEI TIROCINI IN REGIONE CAMPANIA PROMOZIONE REGIONALE INCENTIVI ALL OCCUPAZIONE PROMOZIONE NAZIONALE GLI INCENTIVI ALL OCCUPAZIONE IN REGIONE CAMPANIA PROMOZIONE REGIONALE INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO PROMOZIONE NAZIONALE GLI INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO IN REGIONE CAMPANIA PROMOZIONE REGIONALE I PIANI PER IL LAVORO E TARGET DI RIFERIMENTO RIFERIMENTI ISTITUZIONALI Pag. 2 di 18

3 1. Premessa La presente guida operativa è stata redatta nell ambito del Programma PON FSE Governance Regionale e Sviluppo dei Servizi per il Lavoro Linea 2. Coinvolgimento e Animazione degli Operatori del Mercato del Lavoro. Obiettivo del documento è quello di offrire ai nuovi soggetti pubblici, privati o del privato-sociale, una guida snella e dal taglio molto operativo su processi, dispositivi e misure della politiche del lavoro con particolare riferimento alle misure di iniziativa regionale. 2. PRINCIPALI DISPOSITIVI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO L istituto dell apprendistato - oggetto di periodiche e continue revisioni - ha subito un organico riordino con il TU sull APPRENDISTATO, approvato con decreto legislativo del 14 settembre 2011 n Il contratto di apprendistato si configura come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e finalizzato alla formazione e all occupazione degli stessi. Sono tre le tipologie di contratto contemplate dal TU: 1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3) Consente di conseguire il diploma professionale alternando lavoro e studio. Possono essere assunti con questo tipo contratto i soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni (quattro nel caso di diploma quadriennale regionale). 2. Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere (art.4) E finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale ed è destinato a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Può essere stipulato anche da enti pubblici. La durata e le modalità di formazione non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano. 3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5) E finalizzato a conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca. Può essere utilizzato per l'accesso alle professioni che hanno un ordine professionale o per esperienze professionali tecniche. È destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni. Può essere stipulato anche da enti pubblici. Quanto disposto nel predetto Testo Unico ha subito alcune modifiche dalla Legge n. 92 del cd. RIFORMA FORNERO, finalizzate a far diventare il contratto di apprendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro, limitando per quanto possibile abusi nel suo utilizzo. Le principali novità introdotte alla disciplina dell'apprendistato riguardano: a) una durata minima del contratto di apprendistato, che non può essere inferiore a 6 mesi, con una specifica eccezione per i lavoratori stagionali per i quali viene lasciata alla contrattazione collettiva la possibilità di provvedere altrimenti; b) l applicazione della disciplina dell apprendistato anche durante il periodo di preavviso. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; c) aumento del numero di apprendisti assumibili, stabilendo un rapporto di 3 ogni 2 dipendenti qualificati per le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 10, mentre per le piccole imprese, rimane la necessità di un rapporto 1 a 1. Nello stesso punto la legge dichiara in modo esplicito che è vietato utilizzare l apprendistato per la somministrazione a tempo determinato; d) incentivi alla stabilizzazione. Viene introdotta la condizione che, per poter assumere nuovi apprendisti, almeno il 50% (30% nei primi tre anni di attuazione della legge) di essi alle dipendenze di un datore di lavoro prosegua il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Tale norma si applica solo ai datori di lavoro con 10 o più dipendenti. Il legislatore prevede che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti appena descritti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto; e) viene estesa anche agli apprendisti l ASpI (Assicurazione Sociale per l Impiego). Alle disposizioni dettate dalla Riforma Fornero, si aggiungono le modifiche introdotte dal D.L. del 28 giugno 2013, n.76 Primi interventi urgenti per la promozione dell occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, Pag. 3 di 18

4 nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013). Anche se in ritardo rispetto alla scadenza prevista dall art. 2 del succitato D.L. 76/2013, in data 20 febbraio 2014 sono state adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, al fine di rendere maggiormente uniforme sull intero territorio nazionale le regolamentazioni regionali dell apprendistato professionalizzante. Le Linee Guida intervengono per assicurare un effettiva formazione al giovane in apprendistato e si basano su alcuni punti cardine, quali la semplificazione - per le aziende - per l'accesso alla formazione, la obbligatorietà dell offerta formativa pubblica regolata dalle Regioni, apposita disciplina riguardante la durata, i contenuti e le modalità di realizzazione dell offerta formativa. In particolare, riguardo alla durata della formazione è previsto un monte ore diverso a seconda del titolo di studio posseduto dall apprendista al momento dell assunzione: ore per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di licenza elementare e/o di scuola secondaria di primo grado; - 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale o di qualifica; - 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo di studio equivalente. Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi. Il documento indica, inoltre, le competenze da declinare in appositi moduli formativi: adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione e qualità aziendale; relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo; diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; competenze di base e trasversali; competenza digitale; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; elementi di base della professione/mestiere. La formazione potrà realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Le imprese che non si avvarranno dell'offerta formativa pubblica per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, dovranno disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo: luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi; risorse umane con adeguate capacità e competenze. Riguardo al Piano Formativo Individuale viene stabilito che lo stesso è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali. Per le aziende multi localizzate, riguardo all'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della regione dove è ubicata la sede legale, o - a seguito della piena operatività delle succitate Linee Guida e quindi dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali - possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le regioni in cui hanno sedi operative. Le Regioni hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle Linee guida (entro il 20 agosto 2014), la cui attuazione richiede anche la costituzione di un gruppo di lavoro di cui faranno parte rappresentanti delle Regioni e del Ministero del lavoro. L'agenda di questo gruppo di lavoro prevede, tra le altre cose, i seguenti compiti: definire gli ambiti di applicazione della formazione a distanza; individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa alle competenze di base e trasversali; definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: Il recente Decreto Legge 20 marzo 2014 Renzi-Poletti, n. 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, pubblicato su GU n.66 del e vigente al , oltre ad eliminare alcune limitazioni all uso del contratto a tempo determinato, ad abolire i vincoli di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per la somministrazione, ha semplificato l Apprendistato attraverso le seguenti modifiche: l obbligo della forma scritta del solo contratto e patto di prova e non più del Piano Formativo; al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo (solo per Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale); Pag. 4 di 18

5 è facoltativa per il datore di lavoro l offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali da parte degli apprendisti (solo per l Apprendistato Professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. 167/2011). Gli avvisi di Italia Lavoro che hanno riguardato la promozione dell apprendistato (AMVA e FIXO S&U) sono attualmente scaduti. La Regione Campania ha approvato con Delibera n. 158 del 28/03/2012 il Testo Unico dell'apprendistato della Regione Campania con cui vengono recepiti gli orientamenti dettati nel D.lgs. 167/2011. La legge regionale n.20/2012 è stata pubblicata sul BURC n.44 del 16/07/2012. L articolazione regionale risulta così composta: Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: I Profili formativi Regionali, il monte ore di formazione formale esterna od interna e le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi saranno individuati dalla Regione. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: La Regione Campania ha elevato il limite di età a 31 anni per i soggetti disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici ex legge 407/90 e istituito, ad integrazione della normativa nazionale, il titolo di Maestro Artigiano o di Mestiere; Il riconoscimento del titolo è connesso all'istituzione della Bottega Scuola. Apprendistato di alta formazione e ricerca: per questa tipologia il TU stabilisce che i profili formativi e la durata vengano disciplinati dalla Regione con proprio atto amministrativo. Il limite di età viene elevato a 35 anni. Viene prevista una quarta tipologia di apprendistato (apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi) rispetto alla quale non è previsto un limite di età. Presso l ARLAS è istituito l osservatorio sull apprendistato della regione Campania con funzioni informative e di monitoraggio circa l utilizzo della tipologia contrattuale esaminata. Nell ambito delle iniziative regionali, attualmente non sussistono dispositivi attivi. 2.2 TIROCINI Lo scopo dell istituto del tirocinio è quello di agevolare le scelte professionali dei giovani in cerca di una prima occupazione o disoccupati, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I tirocini offrono alle aziende la possibilità di formare e valutare le capacità di un individuo da inserire eventualmente in modo stabile in organico o in un bacino di risorse umane da cui attingere. L'inserimento dei suddetti soggetti in aziende pubbliche o private non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro. Il D.L. n 138 del 13 agosto 2011 convertito con la legge n 148 del 14 settembre 2011, ha introdotto indicazioni utili a regolamentare l istituto del tirocinio con particolare riferimento all art. 11 Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini. Di seguito le principali novità che l intervento del legislatore ha apportato alla disciplina dei tirocini di formazione e orientamento, in particolare: - i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente dai soggetti determinati dalle Pag. 5 di 18

6 normative regionali1; - i tirocini formativi e non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi (proroghe comprese); - i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio. Con la circolare 24 del 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti rispetto all articolato quadro delle diverse tipologie di tirocini individuabili oltre a quello relativo a orientamento formazione e alle quali non si applicano le disposizioni di cui all art. 11. Nello schema le tipologie di tirocini definite nel TU: In un ottica di miglioramento e potenziamento dell Istituto del Tirocinio, la Legge n. 92/2012 (cd. riforma Fornero) ha previsto la revisione della normativa sui tirocini con l approvazione di un accordo tra Stato e Regioni per la definizione di nuove linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Nel dicembre 2012 con la sentenza n. 287, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 11, considerato incostituzionale in quanto viola l'art. 117 della Costituzione, che stabilisce le competenze di Stato e Regioni in materia di legislazione confermando la competenza della normativa regionale in tema di istruzione e formazione professionale. Il 24 gennaio sono state approvate le Linee guida dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni ai sensi dell art. 1, commi Legge del 28 giugno 2012 n. 92 (cd Legge Fornero), le quali fissano determinati standard per i tirocini non curriculari (ad esclusione dei tirocini a carattere transnazionale, dei tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso e dei tirocini estivi): La durata dei tirocini formativi e di orientamento, non può essere superiore a sei mesi. La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento, non può essere superiore a dodici mesi. La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe. La congrua indennità per i tirocinanti non può avere un importo inferiore ai 300 euro lordi mensili. Le Regioni hanno 6 mesi di tempo per recepire le presenti Linee guida. 1 Ad integrazione del quadro il Ministero precisa, nell interpello 36/2011, che insieme ai soggetti già previsti dal Pacchetto Treu anche i soggetti autorizzati all attività d intermediazione sono abilitati alla promozione di tutte le tipologie di tirocini ad esclusione, ovviamente, di quelli curriculari. Pag. 6 di 18

7 In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Di seguito vengono riportate le schede di riepilogo delle principali caratteristiche relative alle diverse tipologie di tirocinio: Misura Finalità Soggetti promotori Destinatari Durata massima prevista Riferimenti normativi Misura Finalità Soggetti promotori Destinatari Durata massima prevista Riferimenti normativi Misura Finalità Soggetti promotori Destinatari Durata massima prevista Riferimenti normativi Misura Finalità Soggetti promotori Tirocini curriculari Affinare il processo di apprendimento in alternanza scuola-lavoro Università (nell ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici; Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale; Centri di formazione professionale convenzione con Regione o Provincia Studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione anche se il tirocinio non si attiva direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi curriculari. è stabilita dal promotore nel progetto formativo in funzione degli ordinamenti didattici Nota prot. 13/Segr./ del 14 febbraio 2007; Regolamenti didattici di scuole e Università Tirocini di formazione e orientamento Agevolare le scelte professionali e l occupabilità dei giovani Quelli individuati dalla Regione I Soggetti autorizzati all intermediazione In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998. Neo laureati o neo diplomati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo). Studenti, laureandi, masterizzandi, dottorandi se il tirocinio è attivato dal soggetto presso il quale si sta frequentando il percorso formativo e non porti al riconoscimento diretto di crediti formativi curriculari. max 6 mesi (fatta eccezione per disabili e svantaggio) Normativa regionale In assenza opera sempre in maniera cedevole il DM 142/1998; Linee Guida Tirocini inserimento/reinserimento Favorire l inserimento lavorativo od il reinserimento di soggetti espulsi dal mercato Quelli individuati dalla Regione I Soggetti autorizzati all intermediazione In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998. Disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità. Per inoccupati devono intendersi coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa, pur essendo disponibili all impiego e che sono alla ricerca di un occupazione da più di dodici mesi, nonché iscritti ai Centri per l Impiego (non quindi i neo diplomati/laureati). max 12 mesi Regolamentazione regionale. In assenza di una normativa regionale quella prevista dal DM 142/1998; Linee Guida Tirocini soggetti svantaggiati Favorire l inserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti svantaggiati Quelli individuati dalla Regione I Soggetti autorizzati all intermediazione Pag. 7 di 18

8 Destinatari Durata massima prevista Riferimenti normativi Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998 Disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative, immigrati, richiedenti asilo, altri promossi da Ministero, Regioni e Province max 12 mesi (nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare a 24 mesi) Norme speciali Interpello 7/2010 Nota prot. 13/Segr./ del 14 febbraio 2007 DM 142/1998 Linee Guida Misura Tirocini per praticantato Finalità L'accesso alla professioni ordinistiche Soggetti promotori Soggetti abilitati dagli ordinamenti professionali in via di ridefinizione Destinatari Tirocinanti che vogliano accedere alle professioni ordinistiche Durata massima prevista 3 anni anche in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea Riferimenti normativi Ordinamenti professionali NOTA: La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe Nell ambito delle iniziative nazionali attualmente non sussistono dispositivi attivi. In data 24 gennaio 2013 ii Governo, le Regioni e le Province autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno firmato un accordo in materia di tirocini, in attuazione della riforma del mercato del lavoro (art. 1, commi 34-36, Legge n /06/2012). Entro sei mesi dall approvazione dell Accordo, le Regioni si sono impegnate a recepire i contenuti delle Linee-guida. La nuova normativa sui tirocini intende fornire uno standard minimo di riferimento, uniformando così la qualità e le possibilità di accesso all'istituto su tutto il territorio nazionale a prescindere dalle specificità dei contesti regionali. Per raggiungere tale scopo è stato messo in campo lo strumento delle Linee-guida che definiscono il quadro di riferimento nazionale intervenendo sugli aspetti qualificanti del tirocinio quali la durata, l'indennità da corrispondere al tirocinante, il regime sanzionatorio in caso di abuso dello strumento o inadempienza da parte dei soggetti ospitanti. La Regione Campania ha recepito i contenuti delle Linee Guida con il Regolamento adottato con D.G.R. 243 del 22 luglio 2013 (BURC n. 44 del 12 agosto 2013). Il Regolamento è stato pubblicato sul BURC n. 70 del 9 dicembre Esso disciplina i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento, tirocini rivolti a disabili, svantaggiati e soggetti particolarmente svantaggiati. Differisce rispetto alle indicazioni date dalle Linee Guida nel rapporto tra numero dei dipendenti e tirocinanti che si possono ospitare e prevede la possibilità di effettuare tirocini nell ambito di botteghe di mestiere. Viene inoltre stabilita un indennità di partecipazione non inferiore a 400 euro mensili. La Regione Campania intende valorizzare e promuovere l attivazione di tirocini formativi e di orientamento come strumento di agevolazione delle scelte professionali che consenta di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi. Tirocini formativi rivolti a dottorandi di ricerca (D.D.. 18 del 13/03/2013 Burc n. 16 del 18 marzo 2013) Il Bando disciplina la tenuta, la gestione e l aggiornamento dell elenco di piccole e medie imprese campane idonee ad offrire un tirocinio formativo a dottorandi di ricerca,. L elenco, denominato Bacheca regionale, è stato istituito per il periodo e viene aggiornato periodicamente. La bacheca costituisce lo strumento per l individuazione di piccole e medie imprese campane idonee a partecipare alle azioni previste dall avviso pubblico per l assegnazione di contributi alle Università campane sulla base di idee progettuali rivolte a laureati. Pag. 8 di 18

9 2.3 INCENTIVI ALL OCCUPAZIONE Sul tema degli incentivi all occupazione è intervenuta la L. del 28 giugno 2012 n. 92 recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ovvero la cosiddetta Riforma Fornero, la quale all art. 4 tra le altre cose, da un lato introduce nuove agevolazioni e dall altro fissa alcuni principi finalizzati a garantirne in via generale una omogenea applicazione. Il comma 8 prevede per le assunzioni effettuate dal 01/01/2013 una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro: per assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione di lavoratori > 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi per le donne di qualsiasi età residenti nel mezzogiorno disoccupate da almeno 6 mesi e per le donne ovunque residenti e disoccupate da almeno 24 mesi. (vedi art. 2 punto 18 REG. CEE n. 800/2008)Il Ministro Fornero ha inoltre firmato il decreto con il quale sono individuati i cd. 'lavoratori svantaggiati', in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008. La durata della riduzione è di 12 mesi se l assunzione è a tempo determinato; se trasformato a tempo indeterminato per 18 mesi; di 18 mesi se l assunzione è a tempo indeterminato ab initio. In merito ai principi generali invece gli incentivi all assunzione non spettano se: l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva; nel caso di contratto di somministrazione; l assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; L incentivo viene sospeso in caso di: inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione. L art 1 comma 252 della L. n. 228/2012 Legge di stabilità per il 2013 introducendo il comma 12 bis all art 4 della L. n. 92/2012 ha di fatto riconfermato in ogni sua disposizione quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2012;in attuazione dell art. 24 c. XXVII del D.L. del 6/12/2011 n. 201 convertito in L. del 22/12/2011 n. 214; in materia di incentivi per l incremento in termini quantitativi e qualitativi dell occupazione giovanile e delle donne. L art. 24 della L. del 07/08/2012 n. 134 di conversione del D.L. del 22/06/2012 n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del paese ha disposto che dal 26/06/2012 data di entrata in vigore del D.L. a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal settore economico in cui operano è concesso un contributo sotto forma del credito d imposta del 35%con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'allegato 2 al presente decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3. Il diritto a fruire del contributo decade: Pag. 9 di 18

10 se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; in caso di accertate violazioni non formali della normativa fiscale, contributiva in materia di lavoro dipendente o alla normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate con decreto, da emanarsi entro 60 gg. dall entrata in vigore del D.L. n. 83, dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa; ovvero 25 milioni di euro per l anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall anno L art. 27 bis introdotto dalla L. del 17/12/2012 n. 221 di conversione del D.L. del 18/10/2012 n. 179 cosiddetto Decreto sviluppo bis dispone che alle start up innovative e agli incubatori certificati si applicano le disposizioni di cui all art. 24 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con la L. n. 134 del 07/08/2012, volte all introduzione di misure di semplificazione per l accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale: Il credito d imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto con contratto di apprendistato Il credito d imposta è concesso invia prioritaria rispetto alle altre imprese Decreto Direttoriale D.D. 264/Segr. D.G./19/04/2013 dispone la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l assunzione, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il beneficio è quantificato in: 190,00 euro mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato 190,00 euro mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. Il beneficio è concesso anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, è riconosciuto anche in caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. Non si applica al lavoro domestico. Per usufruire di tale beneficio il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Per la concessione del beneficio i datori di lavoro devono inoltrare la relativa istanza all INPS, esclusivamente in via telematica, con le modalità definite dall Istituto entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell autorizzazione ricevuta l erogazione del beneficio avviene tramite conguaglio sulle dichiarazioni contributive. L INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili ovvero ,00 di euro a valere sul fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l accesso al Fondo sociale europeo. Il D.L. n. 76 del 28/06/2013 Primi interventi urgenti per la promozione dell occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, ha introdotto all art. 1 un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni aventi i seguenti requisiti: siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; vivano soli con una o più persone a carico. L incentivo è erogato solo se le assunzioni aumentano l occupazione complessiva dell impresa e devono essere effettuate tra il 29/06/2013 ed il 30/06/2015 ed è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ed in ogni caso non può superare i 650 euro mensili ed è corrisposto per 18 mesi. Se invece si tratta di una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l incentivo, sempre nei limiti massimi di 650 euro mensili e con le modalità del conguaglio, viene corrisposto per 12 mesi. La dotazione finanziaria è pari a: 500 milioni di euro per il periodo nelle 8 Regioni del Mezzogiorno a valere sui fondi europei; 294n milioni di euro per il periodo per le altre aree del Paese. Pag. 10 di 18

11 Le Regioni possono finanziare ulteriormente e con fondi propri, le misure in questione. L art. 7 del D.L. n. 76 del 28/06/2013 istituisce un nuovo incentivo erogato al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che usufruiscono dell Assicurazione sociale per l impiego (ASpI) per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al cinquanta per cento dell indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. Di seguito sono riportati i principali incentivi all assunzione in vigore per tipologia di target: Assunzione di lavoratori in CIGS I lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) sono lavoratori sospesi dal lavoro a causa di crisi aziendali strutturali e durevoli. La CIGS viene concessa per far fronte a situazioni aziendali strutturali e durevoli che determinano una eccedenza di personale. Tali situazioni, specificatamente individuate dalla legge n. 223/91, sono la ristrutturazione, la riconversione o la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e le procedure concorsuali. Gli incentivi previsti dalla normativa a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in CIGS sono diversi a seconda della durata della sospensione. Assunzione di lavoratori in CIGS in deroga Ai lavoratori in CIGS in deroga si applica l art. 7ter, comma 7, del d.l. n. 5/09, conv. in L. n. 33/09, che stabilisce che ai datori di lavoro che assumono - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori percettori, per gli anni , del trattamento di CIGS in deroga e sospesi per cessazione di attività o per procedura concorsuale, è concesso dall INPS un incentivo pari all indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.tale incentivo è erogato tramite il conguaglio dei contributi dovuti dai datori di lavoro.(vedi Circolare INPS n. 5/2010) Assunzione di lavoratori in mobilità I lavoratori in mobilità sono: a) i lavoratori licenziati a seguito di una specifica procedura di riduzione di personale che devono osservare le aziende ammesse al trattamento di CIGS che non siano in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi; b) i lavoratori licenziati da imprese con più di 15 dipendenti che, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro intendono procedere ad almeno 5 licenziamenti, nell arco di 120 giorni.gli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro, che assumono lavoratori in mobilità sono diversi a seconda del tipo di contratto stipulato e dell età del lavoratore. Assunzione di lavoratori in mobilità in deroga Ai lavoratori in mobilità in deroga si applica l art. 7ter, comma 7, del d.l. n. 5/09, conv. in L. n. 33/09, che stabilisce che ai datori di lavoro che assumono - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori percettori, per gli anni , del trattamento di mobilità in deroga e sospesi per cessazione di attività o per procedura concorsuale, è concesso dall INPS un incentivo pari all indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.tale incentivo è erogato tramite il conguaglio dei contributi dovuti dai datori di lavoro.(vedi Circolare INPS n. 5/2010) Assunzione di lavoratori in mobilità senza indennità Sono i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Questi lavoratori, se pure iscritti nelle liste di mobilità, non hanno diritto alla relativa indennità. Gli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro, che assumono lavoratori in mobilità sono diversi a seconda del tipo di contratto stipulato. Assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time o full-time, di un disoccupato da almeno 24 mesi, la normativa prevede che per un periodo di 36 mesi, la contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro che lo assume sia ridotta nella misura: del 50%, se il datore di lavoro non è impresa operante nel Mezzogiorno o non è impresa artigiana; del 100%, se il datore di lavoro è impresa operante nel Mezzogiorno o è impresa artigiana. Assunzione di disoccupati con trattamento speciale di disoccupazione da almeno 12 mesi Pag. 11 di 18

12 I disoccupati con trattamento speciale di disoccupazione sono i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini che siano stati licenziati per una di queste cause: cessazione dell attività aziendale; ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative; riduzione di personale; stato di grave crisi occupazionale conseguente al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni; mancata ripresa dell attività al termine di un programma di CIGS. Gli incentivi sono previsti dalla normativa a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di reinserimento. Assunzione di Giovani degli Istituti Professionali Chiunque assuma giovani diplomati - che non abbiano superato i 32 anni - presso un istituto professionale o giovani in possesso di un attestato di qualifica godrà per i primi sei mesi di una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per ciascuno di loro (articolo 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56). Assunzione di Persone detenute o internate Incentivi sono previsti anche per le aziende pubbliche e private che impiegano o formano persone detenute o internate. Ad esse viene riconosciuto un credito mensile d imposta pari a 516,46 euro per ciascun detenuto o internato che sottoscriva un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore ai 30 giorni o frequenti un loro corso di formazione. Il credito è proporzionale alle giornate/ore di lavoro/formazione prestate o frequentate. Il credito d imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e dell IRAP e non assume rilievo ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Queste agevolazioni sono cumulabili con altri benefici. Assunzione di Disabili Incentivi notevoli vengono corrisposti anche a chiunque assuma a tempo indeterminato soggetti portatori di una disabilità. Di seguito sono riportati i principali incentivi all assunzione in vigore per tipologia contrattuale: Assunzione con contratto di inserimento Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo. Gli incentivi previsti dalla normativa a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di inserimento, variano in base al settore di appartenenza del datore di lavoro e all ubicazione territoriale dello stesso. Assunzione con contratto di solidarietà espansivo Sono previste agevolazioni economiche e contributive anche per le assunzioni da parte di aziende che hanno attuato un contratto di solidarietà espansivo. Previsti dall art. 2 della legge n. 863/1984, i contratti di solidarietà espansiva riguardano quei datori di lavoro e quei lavoratori che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale. Assunzione con contratto per sostituzione Ai datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche tramite agenzia) in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi. Assunzione con contratto di apprendistato Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs 167/2011: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3 Testo Unico), apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.4 T.U.), apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5 T.U.). Pag. 12 di 18

13 Di seguito sono riportati altre tipologie di incentivi all assunzione attualmente in vigore: Assunzioni presso cooperative sociali Nel caso delle cooperative sociali, purché iscritte nell apposita sezione del registro prefettizio, gli incentivi consistono nell azzeramento delle aliquote complessive per l'assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) applicate alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa con forti difficoltà in ambito familiare, persone detenute o internate ammesse al lavoro esterno). I Progetti ed i Programmi di Italia Lavoro volti a promuovere gli incentivi all occupazione: W2W Welfare to Work L Area, supporta la programmazione e la realizzazione di interventi di rilevanza nazionale, volti da attuare politiche e servizi di welfare to work adeguati a sostenere il recupero degli effetti della crisi sull'occupazione e a spingere i mercati del lavoro verso il raggiungimento degli obiettivi occupazionali dell Italia al In dettaglio, supporta lo sviluppo e il consolidamento della governance - nazionale e locale - delle politiche del lavoro, la ri-collocazione di giovani disoccupati e inoccupati e lo sviluppo della competitività, concorre al potenziamento e alla qualificazione del sistema dei Centri per l Impiego e promuove la programmazione integrata delle politiche del lavoro e dello sviluppo. Per ulteriori approfondimenti sui progetti ed i programmi dell area che hanno ad oggetto incentivi all assunzione: Occupazione e Sviluppo economico Lavoro & Sviluppo 4 Obiettivo di Lavoro&Sviluppo4 è quello di realizzare ulteriori 2400 tirocini a favore di soggetti non occupati residenti nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) oltre ai 4885 già effettuati, e di promuovere, mediante incentivi all assunzione, l inserimento lavorativo dei partecipanti ai percorsi. Incentivi alle imprese target, per l assunzione dei tirocinanti, parametrati in relazione alla tipologia di contratto posto in essere e cioè: 6.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato pieno; 4.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (30 h/sett.); 3.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (24 h/sett.); 5.500,00 per ogni assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; 4.700,00 per ogni assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Durata: 28 luglio giugno 2015 Inclusione sociale e lavorativa L area è impegnata nell inserimento socio - lavorativo di persone che presentano caratteristiche di particolare svantaggio sociale ed economico (detenuti, ex-detenuti, disabili, etc.) ed opera al fine di favorire una maggiore integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche sociali, contribuendo a rafforzare il network operativo tra servizi per il lavoro, servizi sociali e sanitari con il coinvolgimento di amministrazioni, enti ed istituzioni che hanno competenze sulla materia. Per ulteriori approfondimenti sui progetti ed i programmi dell area che hanno ad oggetto incentivi all assunzione : Immigrazione Pag. 13 di 18

14 L area Immigrazione sviluppa programmi finalizzati a qualificare il sistema dei servizi di incontro domanda/offerta di lavoro nella gestione dei flussi di lavoratori immigrati, sia provenienti dai Paesi di origine, sia già presenti e da ricollocare nel mercato del lavoro italiano. Per ulteriori approfondimenti sui progetti ed i programmi che hanno ad oggetto incentivi all assunzione: Re.La.R. 2 Con Avviso pubblico del 8 febbraio 2013, pubblicato sul sito di Italia Lavoro S.p.A., ( con D.D. del 27 marzo 2014 è stata riconosciuta ad Italia Lavoro S.p.A., dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell immigrazione e delle politiche di integrazione una proroga di attività fino al 31 dicembre 2014, finalizzata alla realizzazione di ulteriori 112 percorsi di tirocinio per l inserimento lavorativo di immigrati extracomunitari, in particolare titolari di protezione internazionale, rifugiati e richiedenti asilo, presenti nelle Regioni Ob. Convergenza Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, secondo la seguente distribuzione: Regione Numero Tirocini Campania 28 Puglia 28 Calabria 28 Sicilia 28 I percorsi di tirocinio potranno avere la durata massima di 4 (quattro) mesi e dovranno terminare improrogabilmente entro il 30 settembre 2014, comprendendo in tale periodo anche eventuali sospensioni per chiusure aziendali. I nuovi tirocini potranno essere attivati esclusivamente dagli Enti promotori risultati idonei e presenti nell elenco pubblicato sul sito di Italia Lavoro S.p.A. il 8/4/2013. Il Piano di Azione per il Lavoro Campania al lavoro! è stato approvato con Delibera di G.R. n. 690 del 08/10/2010 e pubblicato sul Burc n.76 del 22/11/2010. Si tratta di un piano che aiuta il lavoro, cambia l idea della formazione, rende trasparenti e rapide le procedure per accedere agli incentivi. 60 mila i potenziali lavoratori interessati, quasi 580 i milioni investiti dalla Regione Campania, anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Il piano concentra risorse e energie per sostenere un programma per l occupazione in Campania, che risponde in modo attento agli effetti della crisi, superando la logica dell emergenza e determinando un solido legame tra formazione istruzione lavoro. Viene steso un ponte tra l economia reale, le imprese, i datori di lavoro e coloro che sono in cerca di una prima occupazione o di un reinserimento nel mercato del lavoro. Un sostegno concreto alle imprese per favorire l occupazione di giovani, donne, inoccupati e disoccupati di lunga durata, cassaintegrati, con uno sguardo anche agli immigrati regolarizzati, senza ancora una vera professione. Sono partite dall inizio del 2011 le prime misure. Oltre 76 milioni di euro per 18 mila soggetti coinvolti. Consulta in questa sezione il documento di presentazione dei risultati del primo anno di attività del Piano al Lavoro, redatto dall'assessorato al Lavoro e la Formazione della Regione Campania. Decreto Dirigenziale n. 51 del 15/03/ Burc n. 18 del 2 aprile 2013 PO CAMPANIA FSE AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI FISCALI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA, CREDITO DI IMPOSTA". APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE. L accordo evidenzia le funzioni ed i ruoli della Regione Campania e dell Agenzia delle Entrate in relazione all attuazione degli avvisi relativi alla concessione di Incentivi fiscali per l assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania Credito di imposta Funzioni della Regione in qualità di Autorità di Gestione: Nell esercizio delle proprie funzioni stabilite dai regolamenti comunitari, in relazione al credito d imposta di cui all art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, l Autorità di Gestione ha il compito di: - adottare l avviso con il quale vengano stabilite le modalità e le procedure per la concessione del credito d imposta, Pag. 14 di 18

15 nel rispetto delle condizioni stabilite dalla pertinente normativa; - valutare le istanze, ai fini dell'ammissibilità delle stesse, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile; - definire la graduatoria finale dei soggetti beneficiari; - comunicare ai soggetti beneficiari l accoglimento delle istanze, nei limiti dello stanziamento delle risorse disponibili; - effettuare i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sui Fondi strutturali; - trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti beneficiari del credito d imposta, i relativi importi, nonché le eventuali revoche, secondo le modalità stabilite con il provvedimento della medesima Agenzia n. 2012/ del 14 settembre porre in essere tutte le iniziative volte a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, nonché a recuperare gli importi indebitamente riconosciuti. - garantire il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell intervento agevolativo. Funzioni e ruoli dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate è il soggetto istituzionalmente deputato alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate dai contribuenti, tramite il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione al credito d imposta concesso dalle Regioni ai sensi dell art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L Agenzia, quindi, nell ambito della normativa comunitaria sui Fondi strutturali, non assume il ruolo di beneficiario né di Organismo intermedio. Allo scopo di consentire la fruizione del credito d imposta, l Agenzia garantisce un adeguato e celere flusso informativo con l Autorità di Gestione, nell ambito della convenzione di cooperazione informatica già in essere con la Regione, avvalendosi del sistema SIATEL 2.0/PUNTOFISCO. Stante il suo ruolo, l Agenzia dell Entrate non è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria per gli Organismi Intermedi e/o i beneficiari e pertanto non è obbligata a tenere una contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile distinto per gli importi del FSE interessati dal credito di imposta in argomento. Attualmente non ci sono dispositivi attivi. 2.4 INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO Destinatari delle agevolazioni per il lavoro autonomo sono i soggetti con i seguenti requisiti: maggiore età alla data di presentazione della domanda residenza, alla data del 1 gennaio 2000, o nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, nelle aree ammesse alle agevolazioni, dove deve anche trovarsi la sede legale ed operativa dell'iniziativa non occupazione alla data di presentazione della domanda Le aree ammesse alle agevolazioni sono le seguenti: i territori di cui agli obiettivi 1 e 2 dei Fondi Strutturali comunitari le aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma le aree phasing out le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Le iniziative sono finanziabili solo se realizzate in forma di ditta individuale e riguardano i settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio, ad esclusione di alcuni settori, quali: produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli trasporti Sono previste varie tipologie di agevolazioni: Pag. 15 di 18

16 un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto per gli investimenti un contributo a fondo perduto per le spese di gestione relative al 1 anno di attività assistenza tecnica e gestionale per il primo anno di attività Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti riferimenti normativi: Decreto-legge del 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (art. 8) coordinato con la legge di conversione del 14 maggio 2005, n. 80 Delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 27 Aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalita' di attuazione delle misure di autoimpiego (titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185) Delibera CIPE del 14 febbraio 2002, n. 5 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n Criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 28 maggio 2001, n. 295 Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego Decreto Legislativo del 21 aprile 2000, n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 L art. 2 comma 19 della L. del 28 giugno n. 92 del 2012 ha disposto che in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell indennità di cui al comma 1 della presente legge ovvero l Assicurazione sociale per l impiego (ASpI), può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e Non ci sono attualmente dispositivi attivi. La Regione Campania ha deliberato (DGR n. 733/2011) la costituzione del fondo Microcredito FSE, destinando al medesimo risorse fino a un massimo di ,00 diretto a sostenere: - il sistema produttivo campano, comprendente sia le nuove attività produttive sia le realtà imprenditoriali preesistenti, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, o l'emersione delle imprese esistenti a favore di soggetti che operano in condizione di svantaggio economico, sociale e occupazionale; - i giovani, le donne, gli immigrati, i disoccupati e i lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; - la ricerca e sviluppo tecnologico per favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali a opera di ricercatori precari o disoccupati. Il Fondo, denominato Microcredito FSE, è coerente e complementare al fondo Jeremie a valere sul POR FESR Regione Campania. L obiettivo prioritario dell operazione è quello di rispondere alla difficoltà di accesso al credito da parte di alcune categorie non bancabili e in condizione di svantaggio nell avvio di un attività imprenditoriale. In particolare vengono individuati quali destinatari dei finanziamenti a valere sul Fondo Microcredito FSE soggetti in condizione di svantaggio economico, sociale e occupazionale, giovani, donne, immigrati, disoccupati, lavoratori in mobilità, in CIG ordinaria e straordinaria, in coerenza con gli obiettivi del POR FSE della Regione Campania Il prestito, dell'ammontare minimo di Euro e massimo di Euro, sarà concesso con un tasso di interesse nullo e una rateizzazione a cadenza mensile. I dettagli sulla tempistica e le modalità del rimborso nonché sulla tipologia di eventuali garanzie richiedibili ai destinatari saranno esplicitati nelle Direttive di Attuazione per gli Avvisi. Fonte: Burc n. 2 del 9 gennaio Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la L.R. n. 16 del 6 luglio 2012 «Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti». La Regione Campania diventa così la prima d'italia a dotarsi di una Pag. 16 di 18

17 legge per il lavoro autonomo. Tra le novità che la legge introduce c è la definizione di una delega precisa su lavoro autonomo e professioni per valorizzare e rappresentare questo specifico comparto; la disponibilità di euro all anno da destinare a giovani professionisti, ovvero a coloro che sono iscritti agli albi o alle associazioni professionali con meno di 5 anni di esercizio dell'attività professionale; borse di studio per aiutare chi vive in condizioni di disagio economico; incentivi all'attività di collaborazione di studi associati tra giovani professionisti; sostegno ai tirocinanti. Inoltre, la legge apre alla possibilità di estendere agevolazioni fiscali e incentivi, finora riconosciuti solo alle imprese, a chi svolge attività professionale. Fonte: Burc n. 42 del 9 luglio In data 21 marzo 2013 la Giunta Regionale ha emanato il REGOLAMENTO n. 3 - Regolamento di attuazione dell articolo 11 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti - Fonte: Burc n. 18 del 02/04/ AGEVOLAZIONI ALLE PMI REGIONALI: JEREMIE CAMPANIA Il Fondo Jeremie è uno strumento diretto a favorire l accesso al credito e l innovazione per le piccole, medie e micro imprese regionali, e supporta gli investimenti e la crescita delle imprese (Micro e PMI) attive nella Regione Campania per la promozione di azioni per lo sviluppo del sistema produttivo, con particolare attenzione alle imprese innovative operanti nei settori quali: le tecnologie informatiche, l'automotive, le biotecnologie, l'aerospaziale, l'agro-alimentare, il risparmio energetico e le energie rinnovabili. La procedura di presentazione delle domande è a sportello, fino ad esaurimento dei fondi. Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del fondo rotativo per lo sviluppo delle aziende campane Misura Start Up E stato pubblicato sul BURC del 15 aprile 2014 il Bando per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI campane, programmato con le risorse del POR FESR 2007/2013 nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa. L'iniziativa intende favorire la nascita di nuove imprese sul territorio campano, formate in prevalenza da giovani under 35 e donne, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato da restituire in 7 anni con un periodo di differimento di 24 mesi. Sono ammissibili tutte le imprese che operino o che prevedano di operare nei settori definiti dai codici Ateco 2007 eccetto le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell Unione Europea. Il bando "Start up" ha una dotazione di 30 milioni di euro e finanzia programmi di investimento di importo compreso tra un minimo di euro ed un massimo di euro a copertura del 100% del programma di investimenti ammissibile. Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore del 29 maggio 2014 e fino al 30 settembre 2014, utilizzando lo sportello telematico accessibile attraverso i siti internet I PIANI PER IL LAVORO E TARGET DI RIFERIMENTO "Campania al lavoro!" è il Piano di azione per il lavoro, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 690 del 08/10/2010 e pubblicato sul Burc n.76 del 22/11/2010. Sono circa 60mila i soggetti destinatari delle misure, per un investimento complessivo di 580milioni di euro, anche attingendo al Fondo sociale europeo. "Campania al Lavoro!" segna un nuovo modo di intendere le politiche attive del lavoro della Regione Campania. Le misure messe in campo nel piano di azione, che si rivolgono alle imprese attraverso incentivi e sgravi contributivi, si muovono lungo tre assi, che rappresentano anche le prime emergenze del mercato del lavoro del territorio: i giovani, le donne e i disoccupati di lunga durata. Per loro, ma anche per tutti i lavoratori svantaggiati, per i cassintegrati, per i lavoratori Pag. 17 di 18

18 con contratti atipici, per gli operatori del settore socio sanitario, le prime azioni di sistema che coniugano domanda e offerta di lavoro. Particolare attenzione è stata riservata a categorie cosiddette svantaggiate, come immigrati regolari e disabili. Per i primi si è pensato ad una misura dedicata, che prevede la stipula di contratti di apprendistato; per i diversamente abili, invece, cresce l incentivo per le aziende che intendono assumerli. Tutte le misure del piano di azione sono strettamente legate anche all efficienza della macchina amministrativa: il primo obiettivo è stato quello di ridurre i passaggi burocratici e le certificazioni che, per la prima volta, sono completamente a carico degli uffici regionali. I bandi, completamente on line, sono tutti a sportello e al 50% dedicati alle donne. Contestualmente si è deciso di puntare non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità del lavoro. Il piano è andato anche nella direzione di imprese spin off, aiutando nel loro percorso dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, borsisti e ricercatori. Il tutto in linea con il Piano triennale del Ministero del Lavoro e, di conseguenza, con l asse istruzione formazione lavoro &ibName=NotiziaHomePage&theVectString=-1 RIFERIMENTI ISTITUZIONALI REGIONE CAMPANIA ASSESSORATO AL LAVORO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE POLITICHE DELL EMIGRAZIONE E DELL IMMIGRAZIONE Assessore: Avv. Severino Nappi Indirizzo Via Santa Lucia, Napoli Telefono Fax ass.s.nappi@regione.campania.it REGIONE CAMPANIA DIPARTIMENTO DELL ISTRUZIONE, DELLA RICERCA, DEL LAVORO, DELLE POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE SOCIALI Dirigente: Dott. Antonio Oddati Indirizzo Centro Direzionale, Isola A Napoli Telefono E mail a.oddati@regione.campania.it Posta Elettronica Certificata: dg.11@regione.campania.it ARLAS Agenzia per il Lavoro e l Istruzione Direttore Generale: Dott.ssa Patrizia Di Monte Indirizzo Centro Direzionale, Isola C Napoli Tel Fax Sito arlas@arlas.campania.it Pag. 18 di 18

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