CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

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1 Condizioni generali che regolano il conto corrente Contratto spiegato Premessa I rapporti sono regolati dalle condizioni generali relative al rapporto Banca Cliente, dalle seguenti disposizioni contrattuali comuni e dalla disciplina specifica relativa a ciascun rapporto. Articolo 1 Operatività del conto. 1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere tra Banca e Cliente titolare del conto corrente (di seguito, in questa sezione, più brevemente il conto ) - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso. 2. La Banca mette a disposizione del Cliente l importo del bonifico entro il giorno lavorativo Bancario successivo a quello in cui l importo stesso è accreditato sul conto del medesimo Cliente. La Banca esegue l ordine di bonifico impartito dal Correntista entro il quinto giorno lavorativo Bancario successivo alla data di accettazione dell ordine di bonifico. Relativamente alle sole operazioni di bonifico transfrontaliero, in caso di mancato rispetto del termine sopra riportato, la Banca si impegna a corrispondere al Correntista un indennizzo nella misura stabilita dall art. 4 commi 3 e 6 del d.lgs. 253/2000. La Banca non risponde dell inosservanza degli obblighi previsti dal d.lgs. 253/2000 in presenza di cause di forza maggiore. Rimangono salvi gli altri diritti dei Clienti e degli enti che hanno partecipato alla esecuzione del bonifico transfrontaliero a norma dell art. 4 comma 7 del d.lgs. 253/ Successivamente all esecuzione del bonifico, la Banca fornisce al Correntista, un informativa scritta sull operazione, eventualmente anche per via elettronica, salvo che il Correntista vi rinunci espressamente. 4. Tenuto conto che i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle Il termine "conto corrente" descrive l'attività che consiste nell incarico che il cliente affida alla banca, di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La banca provvede ad accreditare ed addebitare al conto del cliente somme riferite ad esempio a versamenti di denaro o di assegni, bonifici, piuttosto che al pagamento di assegni, alla esecuzione di bonifici, all addebito delle utenze. Al cliente è periodicamente inviato l estratto conto che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare sia in avere, l evidenziazione dei relativi conteggi e la determinazione del saldo del periodo La stipula di un contratto di "conto corrente bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene mediante la sottoscrizione da parte del cliente di un modulo contenente clausole già predisposte (alcune delle quali sono da integrare con pattuizioni specifiche). La conclusione del contratto consente l accesso ai servizi di conto corrente bancario. BONIFICO: ordine di pagamento con il quale il Correntista dà istruzioni alla Banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo, indicandone le coordinate bancarie. Poiché nei pagamenti all estero tramite bonifico l errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del Correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la Banca può addebitare al suo Correntista gli importi richiesti, fornendo copia della richiesta di rimborso. BONIFICO TRANSFRONTALIERO: l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere. TEMPI DI ESECUZIONE E INDENNIZZO: la Banca dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo Bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei concordati, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini è imputabile a un ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante. L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una 1

2 relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitato in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E, inoltre, in facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine, la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti. 5. Relativamente alla tipologia conto Servizio Bancario di Base, il Cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare, in ogni caso, entro il limite del saldo disponibile. Pertanto, la Banca si riserva la facoltà di non dare corso agli incarichi conferiti dal Cliente qualora le disponibilità si presentino insufficienti. Al Cliente non è consentito, per questa tipologia di conto, di disporre dei saldi attivi del conto medesimo a mezzo di assegno bancario e/o a mezzo di carte di debito e carte di credito. Il Cliente potrà disporre dei saldi attivi a mezzo di disposizioni di bonifico, prelievi effettuati direttamente agli sportelli di succursale e/o tramite carta prepagata, previa stipula del relativo contratto, utilizzabile presso gli sportelli automatici di tutti gli istituti di credito contraddistinti dal marchio Visa. Articolo 2 Utilizzazione del conto corrente in valuta estera. 1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in divisa estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. 2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all art c.c. 1 sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario. Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile all'ordinante non è dovuto alcun indennizzo. L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo Bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è messo a disposizione del beneficiario nei termini suddetti, l'ente del beneficiario indennizza il beneficiario. L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero è messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al beneficiario, non è dovuto alcun indennizzo. Tali disposizioni non pregiudicano gli altri diritti dei Clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero. Co. 1: la banca può consentire che il correntista effettui operazioni in valuta estera. Il cambio viene calcolato con riferimento al valore dell euro al momento in cui viene eseguita la disposizione. Co. 2 La banca non è tenuta all esecuzione di ordini di pagamento in moneta estera disposti dal cliente con clausola effettivo, per cui la somma deve essere pagata solo nella moneta estera stabilita. Qualora il beneficiario non accetti modalità di pagamento alternative, la banca, in presenza di tale clausola, rifiuterà l esecuzione della disposizione e resteranno a carico del cliente le eventuali conseguenze. 1 La disposizione dell articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato, è indicata con la clausola effettivo o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta. 2

3 l esecuzione delle predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Articolo 3 Conto in valuta estera. Per i conti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna, la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni e diversa maggiore obbligazione, l impegno di mettere a disposizione del Cliente (a di lui richiesta o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Articolo 4 Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese. 1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicati modulo di attivazione del conto. Qualora l interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito non è soggetta all obbligo di comunicazione. 2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità pattuita, portando in conto, con valuta data di regolamento dell operazione, gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 4. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita. Nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell art. 31 della legge assegni. 5. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. In caso di apertura di un conto corrente denominato in valuta diversa dall euro, la clausola precisa che qualora non sia possibile, per cause oggettive ed esterne alla Banca, restituire i depositi al Correntista nella medesima valuta, la Banca, al fine di adempiere all obbligo restitutorio, vi adempie attraverso meccanismi diversi, mettendo a disposizione del Correntista, a di lui richiesta, crediti verso Banche che si trovino nei Paesi ove la valuta ha corso legale oppure assegni sulle Banche medesime. co. 2 La Banca, che effettua sul conto del Correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la Banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità. co 3 Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto. Su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica. Co. 4: Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita dal contratto. In caso di assegni postdatati, la valuta applicata è quella della data di pagamento (articolo 31 legge assegni 2) Co. 5: Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto. 2 Articolo 31 RD 21/12/1933 n L assegno Bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L assegno Bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione. 3

4 Art. 5 Convenzione di assegno 1. Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui art. 124 della legge assegni Fatto salvo quanto previsto all articolo 8 delle condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, il Cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni di cui all articolo 9 bis della legge 386/90 nuova disciplina sanzionatoria degli assegni Bancari presso l ultimo indirizzo comunicato per iscritto da tutti gli intestatari. 3. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose che potessero risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall uso abusivo od illecito dei moduli stessi qualora abbia dato comunicazione scritta alla Banca della predetta perdita e sottrazione, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. 4. Relativamente ai moduli di assegno espressi in euro, il Cliente può emettere assegni, oltre che in euro, anche in valuta estera; in questo caso, il Cliente si impegna a sostituire l indicazione euro apportata sul modulo, con quella della valuta in cui emette l assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione e convalida delle modificazioni effettuate. Gli assegni saranno addebitati in conto previa conversione della valuta in euro al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione rilevato sulla piazza di Milano.. 5. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. 6. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell addebito in conto 7.In caso di pluralità di conti o di disposizioni impartite Co. 1 ASSEGNO BANCARIO: E un titolo di credito pagabile "a vista" e non è un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un bigliettomodulo già stampato che la Banca consegna al Correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni). Il Cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni. I DATI DELL ASSEGNO BANCARIO: per svolgere la sua funzione di pagamento l assegno deve contenere alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno Bancario; il nome della Banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate Bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l assegno è dato in pagamento); l importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del Correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso Correntista. GIRATA: è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola non trasferibile. In questo caso, infatti, l assegno è pagabile solo al beneficiario. La girata può essere piena se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l assegno, oppure in bianco quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma. AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI: la convenzione di assegno è l'accordo con cui la Banca autorizza il Correntista all emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ci sia la disponibilità, la somma indicata sull assegno al beneficiario o al successivo giratario, che lo presenta per l'incasso. L autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall inizio, se la Banca non l ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso su conto corrente di altro soggetto). L autorizzazione può venire meno su revoca della Banca a causa del recesso dalla convenzione d assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non viene 3 Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):"All'atto del rilascio di moduli di assegno Bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall emissione di assegni.il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni". 4

5 tramite modalità telematiche, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzione specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo. (Banca Sella Banca Sella Nord-Est) In caso di assegni regolati con la procedura check truncation con esito impagato per mancanza fondi, il cliente prende atto che l avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di sistema, di cui alla l.386/90, sono evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo asi sensi e per gli effetti dell art /90, comprensivo di oneri accessori (penale pari al 10% dell importo dell assegno interessi ed eventuali spese di protesto). A tal fine il Cliente autorizza fin da ora la Banca, al verificarsi della situazione su esposta all addebito in conto corrente, nei limiti di quanto previsto al comma precedente, degli oneri accessori ai sensi e per gli effetti di cui all art / La Banca potrà offrire, tra i suoi servizi, particolari tipologie di conto corrente senza che sia prevista la convenzione di assegno. regolarizzato nei successivi 60 giorni. In quest ultimo caso il Correntista è iscritto nella Centrale d Allarme InterBancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento, il Cliente è interdetto all emissione di assegni, sia bancari sia postali, e deve restituire immediatamente tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall iscrizione nella CAI. Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione. Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c è disponibilità, la Banca non è tenuta al pagamento anche qualora il Correntista abbia disponibilità sugli altri conti. co. 2 L articolo 9 bis della legge 386/90 prescrive che il trattario, in caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, debba rendere edotto il traente delle gravi conseguenze derivanti dal suo illecito comportamento e della possibilità di scongiurare tali conseguenze effettuando il pagamento tardivo del titolo. A tal fine, la comunicazione precisa che decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, il nominativo del traente sarà iscritto nell archivio informatico e che, da tale data, gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con tale comunicazione, la Banca invita il Cliente a restituire alla scadenza dello stesso termine, e sempre che non abbia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in possesso alle banche e agli uffici postali da cui li ha ricevuti. La comunicazione va effettuata dalla Banca entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, presso il domicilio eletto dal Cliente mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo di cui sia certa la data di spedizione e di ricevimento. Onde agevolare l invio del preavviso di revoca, l art. 9 ter prescrive che all atto della stipula delle convenzioni di assegno, il Cliente elegga domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall articolo 9 bis, ponendo a carico del Cliente l onere di comunicare ogni eventuale variazione del domicilio eletto presentata direttamente alla Banca. Co. 3 Il Correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o smarriti il Cliente, per evitare rischi deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo alla Banca l indicazione dei dati identificativi degli assegni. La Banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli smarriti o rubati. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal Correntista, la Banca fornisce le informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa le procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per 5

6 cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati. DENUNCIA: si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo. SEQUESTRO: per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre incaricare un avvocato). AMMORTAMENTO: per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente al beneficiario di ottenerne il pagamento. Co. 6 EMISSIONE: attraverso l'emissione dell'assegno, il Correntista (traente) incarica la sua Banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l importo dell assegno supera i l assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: non trasferibile. Tale clausola consente l incasso esclusivamente al beneficiario. Una volta che l assegno è stato integralmente compilato e firmato dal Correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido. PRESENTAZIONE: è il momento in cui il beneficiario presenta l assegno chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La Banca presso cui il Correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità, salvo che ci sia un affidamento. ACCREDITO: è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del Correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un annotazione "a credito". ADDEBITO: è il momento in cui sul conto del Correntista che ha emesso l assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal Correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità al momento della presentazione la Banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la Banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell effettivo addebito in conto, non pagherà l assegno se tali operazioni 6

7 hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto. Articolo 6 Addebito in conto di assegni o cambiali Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all Art 11 L.A. 4 e dell Art 8 L.C. 5 Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni e cambiali da lui tratti e la banca stessa non è tenuta, prima di dare corso al pagamento, ad identificare i vari giratari che hanno sottoscritto il titolo sul retro, né a verificare se le relative firme siano leggibili e complete. 4 Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. 5 Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. 7

8 Articolo 7 Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari, versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l integrità degli assegni ricevuti prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell angolo superiore sinistro. Articolo 8 Versamento in conto di assegni Bancari e circolari 1. L importo degli assegni Bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni Bancari tratti sulla stessa Succursale accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli - ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi e nel foglio informativo allegato al presente. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non Bancari. Di tale proroga la Banca da pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc ) 2. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1, ed ancorché sull importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà l affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei predetti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in conto in qualsiasi momento l importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all art cod. civ Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni Bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupporti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell importo dei titoli indebitamente pagati. Co. 1 BANCA NEGOZIATRICE: è la Banca incaricata dal portatore dell assegno di curarne l incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente. BANCA TRATTARIA: è lo sportello della Banca ove è radicato il conto corrente sul quale il Correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento del titolo. ASSEGNO CIRCOLARE: viene emesso dalla Banca a favore di una soggetto determinato per somme delle quali la Banca ha già la disponibilità. VERSAMENTO DI ASSEGNI: il Cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto corrente incaricando la sua Banca di curarne l incasso. Il Correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando ai moduli allegati, prevede quale è il termine entro cui l'importo dell'assegno versato sarà disponibile sul conto). Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon fine". SALVO BUON FINE: è una clausola che indica che il Correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati). I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i Clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc...). Co. 2 VALUTA: indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati allo stesso). Co. 3: La Banca può, volta per volta, consentire al Correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La Banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l importo precedentemente accreditato sul conto del Cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la Banca che ha consentito al Cliente di 6 Art. 1829, cod. civ.:"se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola <salvo incasso>. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore". 8

9 Articolo 9 Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari nonché accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) 1. L importo degli assegni diversi da quelli indicati nell articolo 8 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l incasso e che dell avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la succursale accreditante. 2. Ai titoli suddetti si applicano i commi 2,3,4 del precedente articolo 8 nonché la facoltà della Banca di effettuare, in qualsiasi momento, l addebito in conto. Tutto ciò vale anche in tutti i casi di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. E pertanto facoltà della Banca permettere di volta in volta il prelievo delle somme portate da tali titoli e/o documenti prima che la stessa sia a conoscenza dell esito. 3. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell ipotesi prevista dall art. 8 comma 4 - spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l incasso. Articolo 10. Versamento in conto di assegni sull estero. 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l autenticità e la completezza di una qualunque girata apporta sugli 9 utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del Cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato. Co. 4: Decorsi i termini per la disponibilità, la Banca (trattaria nel caso di assegni Bancari) o emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene la facoltà di agire direttamente nei confronti del suo Cliente per il rimborso, qualora le somme siano state pagate indebitamente. Anche quando il Correntista versa sul conto corrente altri ordini di pagamento diversi dall'assegno Bancario o circolare (vaglia postali, cambiali) dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la Banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento da parte del debitore. TITOLO: significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma). Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno Bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca d'italia, assegno di corrispondenza Co. 3 RI.BA ("Ricevuta Bancaria"). E il nome di una procedura rapida per l'incasso dei crediti. Il creditore dà alla sua banca (assuntrice) le disposizioni per l'incasso e questa le trasmette alla banca del debitore (domiciliataria) che avvisa il suo cliente ed al momento del pagamento gli consegna la ricevuta bancaria. RID ( Rapporti Interbancari Diretti"). Il debitore conferisce alla sua banca (domiciliataria) un ordine permanente di addebito sul suo conto di determinate somme, con cadenze periodiche. Tali somme vengono riconosciute sul conto del creditore dalla sua banca (assuntrice). Anche in questo caso caso il termine di disponibilità è fissato dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati). Anche nel caso di disposizioni RiBa e RID affidate per l incasso, valgono le disposizioni dei precedenti commi. Il diritto di agire nei confronti del proprio cliente previsto dal comma 4 spetta alla banca domiciliataria della disposizione inviata per l incasso. Co. 1 L assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un Correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure

10 stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. 2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera che ha pagato per conto del Cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma. Co. 2: cfr art. 1 co. 2 Articolo 11 Conto non movimentato Banca Sella Sud Arditi Galati 1. Laddove la legge non disponga altrimenti, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250, o il corrispondente controvalore per i conti correnti in divisa, la Banca ha la facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l estratto conto. 2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d iniziativa (quali, ad esempio, l accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Banca Sella Banca Sella Nord-Est Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 250,00, la banca può cessare di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di gestione del conto. Qualora, poi, il conto non registri movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 2500,00 la banca può cessare d0inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi dell art. 119 del D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. 3 Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti ancorchè compiuti nel corso dell anno ivi previsto, nelle disposizioni impartiti da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d iniziativa (quali, ad esempio, l accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizione di leggi o amministrativo Articolo 12 Approvazione dell estratto conto. 1. Tutte le operazioni effettuate sul conto sono riepilogate nell estratto dello stesso. L estratto conto è prodotto con periodicità concordata con il Cliente; la Banca è tenuta a Co. 1: Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto che la Banca invia periodicamente al Correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, salvo 7 Art. 1713, cod. civ.:"il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.la dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave". 10

11 produrlo almeno una volta all anno. L estratto conto è redatto secondo gli schemi obbligatori della legge Bancaria. 2. L invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all art cod. civ Salvo quanto previsto al successivo comma 5, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. 4. In occasione della liquidazione delle competenze, unitamente all estratto conto, la Banca invia l estratto conto scalare. 5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 6. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 3 e 5, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 15 giorni, l operato della Banca si intenderà approvato. 8. Gli estratti conto ottenuti per via telematica costituiscono promemoria dell attività stessa e non hanno valore legale se non confermati da quelli emessi secondo le disposizioni del presente articolo. che il Correntista non inoltri alla Banca un reclamo scritto. Co. 5: Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente o la Banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto. Co. 6 salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, quando il correntista incarica la banca di effettuare un'operazione per suo conto, la banca deve dargli comunicazione dell'effettivo adempimento dell'incarico. L'eventuale reclamo del correntista in relazione alle operazioni eseguite dalla banca deve avvenire entro il termine fissato dal contratto. Se la contestazione non perviene entro il termine pattuito, nessuna rimostranza potrà più essere mossa dal correntista. 11

12 Articolo 13 Compensazione e pagamento di assegni 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge regolata nelle condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla ricezione, da parte quest ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui, per effetto dell intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall art. 14 delle condizioni generali relative al rapporto Banca Cliente, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. v. art. 14 condizioni generali di contratto Articolo 14 Addebito in conto per richieste di incasso utenze 1. Il Cliente può autorizzare la Banca a provvedere al pagamento delle fatture periodiche relative ad una determinata utenza, addebitando il conto indicato e le relative spese alle condizioni previste per il servizio. 2. Sia le richieste di pagamento delle fatture periodiche mediante addebito in conto, sia le comunicazioni di revoca delle istruzioni al pagamento stesso, se presentate in tempo utile, hanno effetto a partire dalla fatturazione del periodo successivo. Le fatture al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante addebito in conto saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta alla Banca la relativa richiesta dall Azienda Fornitrice. Le fatture continueranno ad essere inviate dall Azienda fornitrice all utente alle scadenze previste e saranno contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. E onere del Cliente di verificare l esistenza sulle fatture della sovrastampa citata, in quanto la mancanza della stessa comporta per l utente l obbligo del pagamento nei termini di Regolamento onde evitare l applicazione dell indennità di mora e delle altre penalità previste. 3. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che la Banca 12

13 assume l incarico del pagamento delle citate fatture, che la Banca invierà direttamente all utente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario l incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già munite dell apposita dicitura e sovrastampa, si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente la Banca resterà esonerata da ogni qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato all Azienda Fornitrice direttamente a cura dell utente. 4. Il Cliente prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura, dovrà dare immediato avviso alla Banca di non effettuare il pagamento e che, da parte della Banca stessa, potrà essere dato seguito al predetto avviso solo se quest ultimo le perverrà in tempo utile per poter provvedere in conformità. 5. In ogni caso, il Cliente riconosce rata e valida ogni variazione dei codici di utenza eseguita d ufficio dalla Banca in relazione a cambi di numerazione disposti dall Azienda Fornitrice Articolo 15 Recesso. 1. La Banca ed il Cliente potranno recedere dal contratto e/o dalla relativa convenzione di assegno con le modalità di cui all art. 20 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca Cliente. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto per l apertura di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. 2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca, fatta secondo le modalità di cui all art. 20 delle condizioni generali relative al rapporto Banca Cliente, riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante ai sensi del comma 1. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni. 3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Co. 1 La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla banca che al correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte: il termine del preavviso è stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente. Co. 2 Se la banca ha chiuso il conto, dandone previa comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento successivi alla data in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è operante. Co. 3 Se il correntista ha chiuso il conto, dandone previa comunicazione alla banca, questa non deve eseguire gli ordini di pagamento, pur se disposti con data precedente, ricevuti successivamente alla data in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è operante. Co. 4 in deroga ai commi 1 e 3 del presente articolo, è possibile per il correntista comunicare, per iscritto alla banca, un termine di preavviso maggiore. In questo caso potrà indicare alla banca stessa gli ordini che devono essere onorati, purchè disposti in data precedente a quella in cui il recesso è divenuto operante. 13

14 Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. 4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato all art. 20 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca Cliente, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. L esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui al presente e ai precedenti commi vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto. Articolo 16 Documentazione cifrata/numerata di conto corrente Nel caso di esplicita richiesta da parte del Cliente, il presente deposito di conto corrente, pur rimanendo a tutti gli effetti nominativo, sarà sotto la responsabilità contraddistinto sull estratto conto e sulla corrispondenza, a fini di segretezza, solo da un numero assegnato dalla Banca con omissione dell intestazione. L invio della corrispondenza e degli estratti conto saranno effettuati inviate all indirizzo comunicato dal Cliente. Articolo 17 Assicurazione infortuni Il Cliente dichiara di essere al corrente che la Banca ha stipulato, per conto della Clientela, un assicurazione infortuni a fronte della quale le persone fisiche e ditte individuali titolari di conti correnti, libretti di deposito a risparmio nominativi (non contemplato per Banca Sella Sud Arditi Galati) e conti titoli (non contemplato per Banca Sella Sud Arditi Galati) in euro presso la Banca sono assicurate in caso di infortunio che abbia come conseguenza il decesso o l invalidità permanente del titolare nella percentuale indicata. Egli presta il proprio consenso al contratto assicurativo dei cui contenuti e delle cui limitazioni si dichiara edotto a norma del 2 comma dell art.1919 Cod.Civ. 8 ed autorizza la Banca ad addebitare un conto il relativo premio. Norme che regolano l affidamento in c/c Articolo 1 Apertura di credito. APERTURA DI CREDITO : l apertura di credito è un contratto Bancario tipico, disciplinato dagli articoli e 8 Articolo 1919 c.c L assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto 9 Articolo 1842 c.c. L apertura di credito Bancario è il contratto con il quale la Banca si osi obbliga a tenere a disposizione dell altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. 14

15 1. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. 2. Se l apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza un espressa richiesta delle Banca. (Banca Sella Sud Arditi Galati) 3. I fidi non utilizzati per 90 giorni consecutivi rimarranno automaticamente annullati. La Banca si riserva, caso per caso, di mantenere in vigore i fidi non utilizzati per un periodo superiore a 90 giorni sempre che alla stessa non sia pervenuta rinuncia degli interessati espressa a mezzo di lettera raccomandata. (Banca Sella Banca Sella Nord Est) 3. La Banca si riserva di annullare i fidi non utilizzati per 90 (novanta) giorni consecutivi, dandone comunicazione al Cliente, sempre che alla stessa non sia pervenuta rinuncia degli interessati espressa con lettera raccomandata. Articolo 2 Maturazione degli interessi Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l applicazione di quanto disposto dall art. 4 delle Condizioni Generali che regolano il Conto Corrente. segg.ti del codice civile, con il quale la Banca è tenuta a mettere a disposizione del Correntista una certa somma di denaro, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, con diritto del Correntista di ritirare o meno, in tutto o in parte, le somme poste a sua disposizione, e di procedere successivamente con piena libertà a prelievi e versamenti in conto corrente, sempre nei limiti di quanto la Banca gli ha accordato. L obbligo di restituire le somme anticipate non sorge con il oro utilizzo, ma con la chiusura del rapporto, sicché i versamenti del Correntista nel conto non hanno natura di restituzione, ma si limitano a ripristinare la disponibilità originaria. Le eventuali garanzie concesse dal Cliente non si estinguono volta a volta, con la restituzione delle somme utilizzate e rimangono, fin quando il rapporto non sia estinto, ad assistere il credito della Banca anche per successivi prelievi. LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: se l apertura di credito è a tempo determinato, il contratto si scioglie alla scadenza del termine. Non è previsto che si debba dare alcun preavviso. Alla scadenza del termine, il Correntista è tenuto alla immediata restituzione delle somme utilizzate, anche senza una espressa richiesta della Banca. Allo scioglimento del rapporto, per qualunque motivo avvenga, consegue la immediata sospensione della utilizzazione del credito. Articolo 1843 c.c. Se non è convenuto altrimenti, l accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della Banca dove è costituito il rapporto. Articolo 1844 c.c. Se per l apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l accreditato cessa di essere debitore della Banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la Banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l accreditato non ottempera alla richiesta, la Banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto. Articolo 1845 c.c. Salvo patto contrario, la Banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l utilizzazione del credito, ma la Banca deve concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o in mancanza in quello di 15 giorni. 15

16 Articolo 3 Recesso 1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; la richiesta del pagamento di quanto dovuto sarà data al Cliente, con lettera raccomandata e con un preavviso non inferiore a 5 giorni. 2. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art bis, comma 2, Cod. Civ., la Banca ha la facoltà di recedere dall apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni a decorrere dalla data di ricezione di detta comunicazione. 3. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell operazione mediante pagamento di quanto dovuto. 4. In ogni caso il recesso ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso. 5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell apertura di credito neppure per l importo delle disposizioni eseguite. L eventuale scoperto consentito oltre il limite dell apertura di credito non comporta l aumento di tale limite. 6. In caso di recesso così come previsto al comma 1, saranno computati a debito del conto gli importi degli assegni, effetti, titoli e/o altri documenti a suo tempo accreditati in conto e dei quali sia ancora ignoto l esito. Gli assegni, effetti, titoli e/o documenti saranno comunque trattenuti dalla Banca per l esercizio delle azioni verso gli eventuali coobbligati e riconsegnati al Cliente dopo che questi avrà rimborsato alla Banca l importo di tali titoli e ogni altro suo debito. 7. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente. Articolo 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni. 1. In caso di recesso dall apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. 16 IL RECESSO: E necessario operare una distinzione tra apertura di credito a termine da quella a tempo indeterminato. Se il rapporto è a tempo indeterminato, la Banca può recedere in qualsiasi momento. Il recesso può essere esercitato anche dalla apertura di credito a termine, ma se il Correntista è un consumatore la Banca può recedere senza preavviso solo in presenza di una giusta causa. Il Correntista avrà cinque giorni di tempo per il pagamento di quanto dovuto.

17 2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti prevista dalle condizioni generali di contratto s intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente. 3. Le disposizioni di cui all art. 15 delle Condizioni Generali che regolano il Conto Corrente si applicano anche nel caso di recesso dall apertura di credito. Articolo 5 Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute 1. Qualora l utilizzazione dell apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute Bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare, ed eventualmente respingere, quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. dell eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente. 2. Nell ipotesi in cui la Banca receda dall apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l esito, essa ha facoltà di richiedere l integrale pagamento dell ammontare utilizzato, comprensivo dell importo di detti titoli e documenti. 3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell importo dallo stesso dovuto. 17

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