La competenza a rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade
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1 ISSN Pubblicato dal 24/05/2013 All'indirizzo Autore: Concas Alessandra La competenza a rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade Il fenomeno dell abbandono dei rifiuti sulle strade da parte di ignoti, si riscontra all ordine del giorno in varie Regioni della nostra Penisola, suscitando il disappunto e la riprovazione di cittadini e abitanti delle zone interessate, che segnalano tempestivamente situazioni simili auspicando che chi di dovere, dal canto suo, adotti le misure necessarie per reprimere l inciviltà, e si adoperi per ripristinare lo stato dei luoghi. Il degrado ambientale esiste ma a volte non se parla abbastanza e non si rendono note quali siano dal punto di vista normativo le possibili strade percorribili. L articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 vieta l abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. L articolo 192 rubricato Norme in materia ambientale recita testualmente: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. Altresì è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. L articolo 256 punisce la discarica abusiva vera e propria, cioè l attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione.
2 Si tratta, in questo caso, di un reato penale, punito con l arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro, nel caso di rifiuti pericolosi, con l arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro, negli altri casi. L articolo 256 rubricato attività di gestione di rifiuti non autorizzata recita testualmente: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
3 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. La differenza tra il semplice abbandono di rifiuti e la discarica abusiva sta, secondo la prevalente giurisprudenza, nel fatto che il primo è assolutamente occasionale, il secondo è ripetuto e abituale. Inoltre, il colpevole dell abbandono di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi". Lo stesso obbligo ricade sul proprietario o conduttore dell area. Il sindaco "dispone con ordinanza le azioni a questo fine necessarie e il termine entro il quale provvedere" (ex articolo 192 comma 3 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152). Se il colpevole "non ottempera all ordinanza, è punito ai sensi dell articolo 255 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n L articolo 255 rubricato abbandono di rifiuti recita testualmente: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3. Chiunque veda qualcuno che abbandona rifiuti, lo può denunciare alle forze dell ordine, prendendo il numero di targa del suo mezzo di trasporto e, se possibile, con l aiuto di alcune foto scattate in quel frangente. Ci si può recare in caserma dai carabinieri o al commissariato di polizia più vicini e raccontare quello che si è visto. La denuncia può anche essere presentata in forma anonima, cioè senza firmare il verbale. Se ci si imbatte in un deposito di rifiuti o in una vera e propria discarica abusiva, si deve fare una
4 segnalazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla Procura della Repubblica, o al sindaco del luogo, e se i rifiuti si trovano all'esterno del centro abitato, anche alla Provincia, se possibile allegando alcune fotografie. Da questo momento, il sindaco (o il presidente della Provincia) è tenuto a provvedere entro trenta giorni, o almeno, entro lo stesso termine, a rispondere alla segnalazione, per esporre le ragioni del ritardo. Se non lo fa, è colpevole del reato di omissione di atti d ufficio (ex art. 328 del codice penale), punibile con la reclusione sino a un anno o con la multa sino a milletrentadue euro. A questo riguardo si può inviare un esposto alla Procura della Repubblica competente, nei confronti del sindaco, o del Presidente della Provincia inadempiente, e la Procura è obbligata ad avviare l'azione penale. In relazione alla competenza degli enti per la rimozione dei rifiuti abbandonati sulle strade, la casistica offre diverso materiale. Un esempio di ordinanza sindacale emessa da un Comune nei confronti della Provincia, è rappresentata da una Ordinanza del piccolo Comune di Semestene. Semestene è un piccolo Comune, conta centotrenta abitanti, in provincia di Sassari, e l Ordinanza in questione è del 14 ottobre 2008 n. 11. La Provincia di Sassari fece ricorso al Tar in forza del fatto, che nonostante fosse proprietaria del territorio contrassegnato dalla presenza dei rifiuti, gli stessi non erano stati da loro abbandonati, e non si potevano ravvisare estremi di dolo nei loro confronti e neanche di colpa, stante il fatto che non era possibile tenere d occhio la zona interessata giorno e notte. In quella occasione il Tar diede rgione alla Provincia. In riferimento a un fenomeno analogo, di recente, il Consiglio di Stato ha dissipato ogni dubbio stabilendo che i rifiuti abbandonati nelle strade vadano rimossi dagli enti proprietari delle stesse. Precisamente, l Organo ausiliario del Governo (in materia di consulenza giuridico - amministrativa ex articolo 100 della Costituzione), con sentenza 31 maggio 2012 n. 3256, segna un'importante svolta in materia di rifiuti, ed esattamente in materia di riparto di competenza tra Comune e Provincia per quello che riguarda la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle piazzole di sosta in esse situate. I giudici di Palazzo Spada, annullando la precedente pronuncia del Tar Campania del 29 luglio 2011 n. 4182, affermano la completa competenza della Provincia nell'attività di manutenzione, gestione e nel caso di specie di pulizia delle piazzole di sosta della strada provinciale. Nel caso in questione, il Comune di Morcone avendo accertato la presenza di rifiuti, tra l'altro molto dannosi per l'ambiente, ordinò (con ordinanza 2 marzo 2011 n. 11) alla Provincia di Benevento di provvedere alla rimozione degli stessi entro un termine di sessanta giorni. La Provincia, anziché ottemperare all'ordine, propose ricorso al Tar, il quale accolse la richiesta dell'amministrazione provinciale di Benevento, rilevando che l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi implica in ogni caso l'accertamento di una responsabilità, almeno colposa del proprietario della strada, del tutto insussistente nel caso di specie.
5 Il Comune, da parte sua, con tempestivo atto d'appello chiese e ottenne la riforma della sentenza di primo grado. Il Supremo Collegio, ha cassato la precedenza sentenza, considerando che: ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (noto come Codice della strada), spetta agli enti proprietari provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione. A suo dire, non si può negare che l'amministrazione provinciale avrebbe dovuto adottare le misure necessarie almeno ad eliminare i rifiuti, obbligo tra l'altro derivante dall'obbligo di custodia connesso alla proprietà e appartenenza della strada. In definitiva, almeno quando si tratta di rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti sulla piazzola di sosta della strada provinciale è l'ente proprietario dell'infrastruttura di collegamento a dover provvedere alla bonifica dei luoghi. Scopri il netw Per la pubblicità sui nostri Media: publimaggioli@maggioli.it
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