Pratiche sessuali estreme: è sempre necessario il consenso espresso Cassazione, sentenza n /2012 commento e testo
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- Giuditta Campana
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1 Pratiche sessuali estreme: è sempre necessario il consenso espresso Cassazione, sentenza n /2012 commento e testo Avvocati.it Per i rapporti di coppia estremi il consenso dato dal partner, all'inizio della relazione, a vivere il rapporto erotico sentimentale in base al concetto vittima carnefice, non ha durata illimitata e non vale certo una volta per tutte. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n /2012. Il caso. Un muratore, al mare, incontra una ragazza con la quale intrattiene una relazione da maggio ad agosto del Da subito la love story è caratterizzata da modalità 'spinte' condivise dalla donna che accetta anche di essere filmata. La relazione prosegue alternando momenti di comune accordo ad altri nei quali l'uomo prevarica, mentre la ragazza gli chiede, invano, di smettere. Per i giudici la vicenda è tanto chiara da condannare l uomo a tre anni e sei mesi di reclusione. Il muratore però propone ricorso per cassazione, sostenendo che «le pratiche erotiche, di per sé violente, erano state praticate con il consenso» della donna. Tale linea difensiva non viene però condivisa dalla Suprema Corte. Il giudizio di legittimità. In particolare, i giudici di piazza Cavour affermano: per lei, succube, tutto scorre come un film nel quale non riusciva con certezza a rievocare i singoli episodi di violenza subiti", separandoli dai "rapporti volontari. Ma queste imprecisioni sono l'effetto della alternanza delle fasi consenso dissenso e non hanno minato la verità della denuncia. L'instaurazione di una relazione incube succube, poi diventata vittima carnefice rende coerente l'aver ritenuto che ben potessero coesistere incontri sessuali consensuali, con altri nei quali, proprio per la mancanza di consenso della donna, intervenissero comportamenti violenti e minacce da parte dell'uomo". Continua la Cassazione, "purtroppo è ben possibile che, nello svolgimento della patologia delle relazioni sentimentali tra uomo e donna, si verifichi la sussistenza di rapporti sessuali consensuali alternati a rapporti imposti e non può certo presumersi il consenso anche in riferimento ai rapporti imposti con la violenza e minaccia. Infine, concludono i giudici di legittimità, in relazione a certe pratiche estreme non basta il consenso espresso nel momento iniziale. L'atto diventa lesivo
2 se il partner manifesta "di non essere più consenziente al protrarsi dell'azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di consumazione dell'amplesso". Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 ottobre 2012, n Ritenuto in fatto 1. La Corte d Appello di Ancona, con sentenza emessa il 20 settembre 2011, in parziale riforma della sentenza del 17 novembre 2011 emessa dal Tribunale di Ancona, ha ridotto la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione inflitta a B.F., condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis e 61, n. 5 c.p., violenza sessuale continuata, consistita in penetrazioni vaginali ed anali, commessa con violenze fisiche (pugni, schiaffi, strette al collo ed ai capezzoli) e minacce (consistite nel prospettarle l eventualità di divulgare filmati che la ritraevano in atteggiamenti sessuali) in danno di R.A., violenza compiuta in un occasione anche profittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (in Sirolo, alla metà di maggio 2009 (capo a) ed in altri luoghi imprecisati dalla metà di maggio 2009 al 14 luglio 2009 (capo b) ed dall agosto 2008 al 14 luglio (in Porto Sant Elpidio) e 24 luglio 2009 (capo c) ed e) come derubricato in art. 581 c.p. e dichiarato assorbito). 2. L imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l annullamento della sentenza per il seguente motivo: Contraddizione e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento di responsabilità per il reato di cui al capo b), in quanto i giudici di appello, che pure hanno accolto alcuni punti oggetto delle doglianze proposte, hanno ritenuto inequivocabili le risultanze processuali nonostante abbiano nel contempo dato atto che la vittima non riusciva con certezza a rievocare i singoli episodi di violenza subiti nell intervallo di tempo dalla metà del maggio 2009 al 14 luglio Invero la persona offesa ha potuto descrivere nei particolari di tempo, di luogo e di modalità solo due episodi (capo a) e c), senza invece riuscire a determinare gli altri che si erano interposti a rapporti sessuali consenzienti (come provati dal filmato ripreso in data 19 giugno 2009), avendo la stessa dichiarato di non essere in grado di ricordare nulla distintamente, ma individuando una decina di episodi da metà maggio fino al 22 giugno, data nella quale la stessa era ritornata a Civitanova Marche. I giudici di appello avrebbero, quindi, ritenuto responsabile il ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa senza alcun vaglio di attendibilità, anche nell ottica delle dichiarazioni rese dall imputato, il quale aveva riferito della relazione intercorsa con la persona offesa, caratterizzata da pratiche erotiche particolari, alle quali la donna si era sottoposta volontariamente; pertanto le pratiche, di per sé violente, erano state praticate con il consenso dell avente diritto. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe dunque lacunosa e non terrebbe conto della mancanza di fatti delineati in maniera specifica, che sono stati ritenuti provati solo sulla scorta di un estensione analogica del giudizio di responsabilità relativo agli altri due specifici episodi di violenza. Considerato in diritto
3 1. Occorre premettere che la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, Sez. 2, n dell 8/2/2007, Conversa e altro, Rv ; Sez. 1, n dell 8/8/2000, Sangiorgi, Rv ; Sez. 2, n del 5/12/1997, Ambrosino, Rv ). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logicogiuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez.. 3, n del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv, ). 2. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado, che pure hanno fatto riferimento alle esaustive argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione specifica delle censure di appello, limitate alla quantificazione della pena) ed accolte nella sostanza, vista anche la conseguente diminuzione della sanzione inflitta verificando implicitamente le ragioni dell attendibilità della persona offesa e gli elementi probatori di riscontro dei fatti, costituiti da tutti gli atti delle indagini preliminari, acquisiti su accorda delle parti ex art. 493 c.p.p., sin dal giudizio di primo grado, ivi comprese l ammissione degli addebiti da parte dell imputato. 3. L unica censura proposta, attinente alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, collegata alla valutazione di piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in riferimento a quegli episodi (capo b) che la stessa non ha saputo (ovvero potuto) ricordare nei dettagli specifici risulta infondata, ed ai limiti dell ammissibilità. Il motivo di censura ha tratto le mosse da un passaggio motivazionale della Corte anconetana, la quale, nel dare atto che le violenze sessuali furono alternate a rapporti volontari durante lo svolgimento della relazione tra imputato e persona offesa, ha ritenuto tale alternanza quale elemento idoneo a rendere più difficile alla vittima la rievocazione dei singoli e specifici episodi, ritenendo nel contempo che fossero inequivocabili le risultanze processuali circa la responsabilità del B. anche per tali fatti. Orbene tale motivazione non risulta affatto contraddittoria ed illogica. Le sentenze di merito hanno ben motivato circa le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa dovessero ritenersi attendibili, sia in generale, in virtù anche dei riscontri esterni oggettivi, sia in relazione agli episodi che la R. non è riuscita a meglio individuare, accaduti durante la relazione sentimentale con l imputato. I giudici di merito hanno tenuto conto della c.d. dimensione relazionale (meglio descritta nella sentenza di primo grado) tra la persona offesa e l imputato, i quali furono inizialmente legati da un rapporto erotico sentimentale caratterizzato dalla relazione incubesuccube, poi diventata relazione vittima carnefice, per cui, sviluppando quanto già affermato in
4 giurisprudenza circa i rapporti di coppia di tipo coniugale, i giudici hanno ritenuto che ben potessero coesistere, in una relazione di tal fatta, incontri sessuali consensuali, con altri nei quali, proprio per la mancanza di consenso della donna, intervenissero comportamenti violenti e minacce da parte del B. Risulta in tale contesto coerente l aver ritenuto che nell ambito di tale complessa relazione interpersonale, di durata non trascurabile, la memoria della persona offesa potesse fissare, nei dettagli, solo alcuni degli episodi violenti ed invece rievocarne altri nei loro profili generali di violenza subita, senza la possibilità di indicare le diverse modalità degli atti sessuali e la data ed il luogo ove gli stessi ebbero a verificarsi. La motivazione circa la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa anche in relazione agli episodi di cui al capo b) risulta quindi priva di smagliature logiche e perfettamente coerente con la ricostruzione della vicenda complessiva che i giudici dei due gradi di merito hanno operato. 4. Quanto alla critica al giudizio di in equivocità delle risultanze processuali, la stessa è del pari infondata e del resto tale profilo non era stato affrontato nelle censure di appello, limitate, come si è detto, alla dosimetria sanzionatoria. Comunque, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità dell imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che la stessa sia stata sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n del 27/7/2010, Stefanini, Rv ) e le motivazioni delle decisioni di condanna risultano motivate in maniera ineccepibile quanto a tale profilo. 5. Per quanto attiene poi all adombrata tematica del consenso dell avente diritto quale causa esimente delle condotte ascritte sub b), il motivo è infondato. Purtroppo è ben possibile che, nello svolgimento della patologia delle relazioni sentimentali tra uomo e donna, si verifichi la sussistenza di rapporti sessuali consensuali alternati a rapporti sessuali imposti e non può certo presumersi il consenso anche in riferimento ai rapporti sessuali imposti con la violenza e minaccia, come nel caso di specie. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il consenso dell avente diritto per avere effetto scriminante deve essere in correlazione cronologica con il compimento del fatto tipizzato come illecito, per cui per quanto attiene agli atti sessuali, tale consenso deve permanere durante lo svolgimento dell attività sessuale, la quale si caratterizza nella sua liceità proprio per la presenza costante del consenso, espresso e/o presunto tra le parti, o comunque per la non manifestazione del dissenso agli specifici atti posti in essere da uno dei due partner. In particolare, è stato affermato che in relazione a certe pratiche estreme, per escludere l antigiuridicità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner espresso nel momento iniziale della condotta, per cui la scriminante non può essere invocata se l avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di
5 consumazione dell amplesso (Sez. 3, n del 24/2/2004, dep. 9/6/2004, Guzzardi, Rv ; Sez. 3, n del 11/12/2007, dep. 29/1/2008, Bonavita, Rv ). Pertanto il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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