Modello 730/2010 Operazioni di conguaglio
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- Dario Bucci
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1 n 27 del 09 luglio 2010 circolare n 459 del 06 luglio 2010 referente BERENZI/af Modello 730/2010 Operazioni di conguaglio Premessa Con la Circolare n. 16 del 27 marzo 2010, l'agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l'assistenza fiscale 2010, con riferimento alle modalità da seguire e ai termini da rispettare per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio. I datori di lavoro, in veste di sostituti d'imposta devono effettuare, con le retribuzioni di competenza del mese di luglio, le operazioni di conguaglio relativamente al risultato contabile delle dichiarazioni 730, evidenziato nel c.d. prospetto di liquidazione, modello 730-3, da essi elaborato, o nel modello trasmesso entro il 30 giugno 2010 dai CAF o dai professionisti abilitati all'agenzia delle Entrate o direttamente al sostituto. Il decreto n. 63 del 7/5/2007 ha apportato alcune modifiche al D.M. n. 164 del 31/5/1999 relativamente ai termini di presentazione dei modelli 730 da parte dei CAF e dei sostituti d'imposta. A partire dall'anno corrente, come indicato nel Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2010, tutti i sostituti d'imposta, senza limitazioni di domicilio fiscale, possono richiedere di ricevere i dati del 730/4 per il tramite dell'agenzia delle Entrate, a condizione che abbiano inviato l'apposita comunicazione entro il 31 marzo Per i sostituti non inseriti nell'elenco di coloro che hanno inviato la comunicazione, rimangono in vigore le modalità e i tempi già previsti lo scorso anno. Il conguaglio per l'assistenza fiscale riguarda non solo l'imposta sui redditi (IRPEF) dovuta a saldo e/ o in acconto ovvero a rimborso e le addizionali regionale e comunale, ma anche l'eventuale acconto, dovuto nella misura del 20%, dell'imposta relativa ad alcuni redditi soggetti a tassazione separata. Si ricorda che i coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare il modello 730 in forma congiunta quando almeno uno di essi si trovi nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello ( la dichiarazione congiunta, tuttavia, non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2009 è stato titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il modello Unico 2010PF). Qualora entrambi i coniugi abbiano invece la possibilità di avvalersi dell'assistenza fiscale, essi possono autonomamente scegliere il sostituto al quale presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. Modalità e termini del conguaglio I sostituti d'imposta devono eseguire i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. pagina 441
2 N.B.: il conguaglio dovrà quindi avvenire nel mese di agosto se in questo mese verranno erogate le competenze del mese di luglio. Per effettuare il conguaglio a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2010, i sostituti d'imposta devono prendere in considerazione i risultati (imposta a debito o imposta a credito) dei Modelli 730/2010 dei propri sostituiti, evidenziati dai modelli 730/3 elaborati dagli stessi sostituti se hanno prestato direttamente assistenza fiscale, o dai modelli 730/4 trasmessi ai sostituti dal CAF o dal professionista abilitato se questi hanno prestato assistenza fiscale. Devono essere tenuti in considerazione anche eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi (se è stato presentato il Devono essere tenuti in considerazione anche eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi (se è stato presentato il modello 730 rettificativo o integrativo), pervenuti ai sostituti d'imposta in tempo utile per effettuare il conguaglio entro il Si ricorda che, nell'ipotesi in cui nello stesso periodo d'imposta ci sia stato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto, spetta al nuovo datore di lavoro effettuare le operazioni di conguaglio, tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro. Non deve essere effettuato nessun conguaglio (né a debito né a credito), se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dal Modello 730 non supera il limite di 12. Danno invece luogo a conguaglio le somme a credito anche se di importo non superiore a 12 se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per pagamento del debito ICI. Conguaglio a debito Qualora il prospetto di liquidazione (mod in caso di assistenza diretta e mod in caso di assistenza prestata da un CAF) relativo al singolo dipendente evidenzi una posizione debitoria IRPEF, il sostituto d'imposta dovrà trattenere dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, al netto di ogni anche non fiscale ("netto in busta"), il debito risultante dal prospetto di liquidazione e versare tale importo. Il datore di lavoro in occasione della corresponsione della retribuzione di competenza del mese di luglio tratterrà, qualora dovuto, anche l'importo relativo all'acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile (tale trattenuta dovrà essere effettuata unicamente nell'ipotesi in cui il dipendente che ha usufruito dell'assistenza fiscale abbia dichiarato tramite il modello 730/2010 redditi tassabili separatamente e non assoggettati a ). Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dell'irpef eventualmente aumentato della prima rata di acconto, dell'addizionale regionale e comunale (a saldo e in acconto) e dell'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all'importo della retribuzione netta di competenza del mese di luglio il sostituto d'imposta dovrà comportarsi nel seguente modo: 1. trattenere la parte residua (il debito non compensato) dalla retribuzione corrisposta a partire dal mese successivo a quello nel quale vengono erogate le retribuzioni di competenza del mese di luglio e così via fino ad esaurimento; l'importo dell'unica o seconda rata di acconto relativa all'irpef sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2010 (nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, applicando su detto importo l'interesse dello 0,40%);
3 2. applicare, a carico dei dipendenti, sugli importi differiti (si tratta sempre della parte di debito non compensata in sede di erogazione delle retribuzioni di competenza del mese di luglio) l'interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce; 3. se entro il mese di dicembre 2010 il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere interamente le imposte dovute per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua ed il relativo interesse dello 0,40% mensile, comprensivo di quello del mese di gennaio, dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2010 direttamente al concessionario della riscossione. In questo caso il sostituto d'imposta deve comunicare al dipendente, entro il mese di dicembre 2010, gli importi residui che devono ancora essere versati. Pagamenti rateali Come noto, anche i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono richiedere di poter effettuare il versamento a rate, di uguale importo, del saldo e del primo acconto IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale, a saldo e in acconto, e dell'acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. Non è invece possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto IRPEF. Il contribuente doveva richiedere la rateizzazione del versamento indicando nel Quadro F, sezione V, rigo F6, casella 5 del mod. 730 il numero delle rate in cui intendeva frazionare il debito. Il numero delle rate mensili può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque: infatti, i pagamenti rateali devono essere completati entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, in quanto le retribuzioni di competenza del mese di luglio vengono erogate nel successivo mese di agosto, il sostituto d'imposta dovrà ripartire il debito in un numero di rate, tendente alla scelta effettuata dal contribuente, tali da garantire il completamento delle operazioni di pagamento entro il mese di novembre. Ad esempio, qualora il contribuente abbia richiesto la rateizzazione in cinque rate e la retribuzione di competenza di luglio gli venga erogata nel mese di agosto, compito del sostituto sarà quello di ripartire l'importo totale dell'imposta a debito su quattro rate invece che su cinque. Si ricorda che il completamento delle operazioni di pagamento rateale, entro il mese di novembre, deve essere inteso con riferimento alla posizione fiscale del sostituito e non del sostituto. Pertanto, il datore di lavoro dovrà effettuare entro il 16 dicembre, e non entro il 30 novembre, il versamento delle somme trattenute al dipendente a titolo di conguaglio sugli emolumenti corrisposti per il mese di novembre al dipendente che ha scelto l'opzione per il versamento rateale. L'importo delle singole rate deve sempre essere calcolato dal sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, anche nelle ipotesi in cui l'assistenza fiscale sia stata prestata da un CAF. Lo stesso sostituto deve inoltre calcolare l'interesse fissato che è pari allo 0,33% mensile. Ove la retribuzione mensile risultasse insufficiente per la dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta che effettua il conguaglio applicherà, oltre all'interesse dello 0,33% mensile riferito al pagamento rateale, anche l'interesse nella misura dello 0,40% riferito all'incapienza della retribuzione.
4 Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta deve comunicare all'interessato l'importo delle rate non ancora trattenute. In tal caso, il contribuente deve provvedere a versare autonomamente e direttamente quanto ancora dovuto, alle scadenze delle singole rate. Il contribuente può tuttavia, in alternativa, scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto d'imposta deve erogargli emolumenti entro l'anno. In caso di decesso di un lavoratore dipendente assistito che avesse chiesto la rateizzazione in sede di dichiarazione, gli eredi dovranno corrispondere l'importo delle rate non ancora trattenute, fruendo del più ampio termine per il versamento previsto dall'art. 65 del D.P.R. 600/1973 (6 mesi). Conguaglio a credito Nell'eventualità in cui il prospetto di liquidazione evidenzi un credito IRPEF a favore del dipendente, il sostituto d'imposta deve provvedere al rimborso dell'importo complessivamente dovuto mediante riduzione delle ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente di competenza del mese di luglio corrisposti al dichiarante. Qualora tale ammontare risulti insufficiente, il sostituto d'imposta provvederà al rimborso utilizzando l'ammontare complessivo delle ritenute operate sui redditi di competenza del mese di luglio nei confronti di tutti i dipendenti. Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute, il sostituto di imposta rimborserà agli interessati l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In questa fase, nel caso gli aventi diritto siano più di uno, il sostituto d'imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente sulla base di una percentuale (uguale per tutti i dipendenti assistiti) data dal seguente rapporto: al numeratore: l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio); al denominatore: l'ammontare complessivo del credito IRPEF da rimborsare. Qualora, entro il mese di dicembre 2010, il sostituto d'imposta non sia riuscito a rimborsare l'intero credito d'imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall'effettuare detti rimborsi e comunicherà al dipendente gli importi residui di credito di cui lo stesso ha diritto, provvedendo anche ad indicarli nell'apposita certificazione (modello CUD). Il sostituto potrà utilizzare tali importi a credito nella successiva dichiarazione (Modello 730/2011 o Modello Unico 2011 PF) o, nel caso in cui lo stesso sia esonerato dal presentare la dichiarazione nel 2011, nella prima dichiarazione presentata negli anni successivi. Casi particolari Cessazione del rapporto di lavoro Nell'ipotesi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio a debito, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che ha ricevuto la dichiarazione modello 730/2010, lo stesso non deve effettuare tali operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni
5 di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nel caso in cui la cessazione avvenga prima del completamento delle operazioni di conguaglio, in presenza di conguagli protratti oltre il mese di erogazione delle retribuzioni di competenza del mese di luglio (in conseguenza di rettifica, rateizzazione o derivanti da insufficienza della retribuzione), il sostituto dovrà ugualmente comunicare al lavoratore dipendente le somme ancora a debito che l'interessato verserà autonomamente al concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dello 0,40% mensile previsto in caso di conguagli protratti per insufficienza della retribuzione. Nel caso in esame il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare l'eventuale conguaglio a credito, attraverso una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti, sempreché la presentazione della dichiarazione, anche tramite il CAF, sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. N.B.: nell'ipotesi in cui il dipendente abbia compilato il modello 730/2010 indicando quale sostituto d'imposta l'azienda presso la quale prestava la propria opera e che, al momento delle operazioni di conguaglio, sia entrato in mobilità o in cassa integrazione straordinaria, compito del sostituto è quello di non liquidare il modello 730/2010 ricevuto, ma di restituirlo al CAF o al professionista abilitato che ne hanno curato la presentazione. Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro Se nello stesso periodo di imposta interviene il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro possono verificarsi le seguenti situazioni: passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro per effetto, ad esempio, di fusione, scissione, cessione, conferimento ed affitto di azienda. Il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto di imposta tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro, è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale (tanto nell'ipotesi di assistenza diretta, quanto in quella di assistenza prestata da un CAF); passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro con interruzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui il dipendente si avvalga della possibilità di cui all'articolo 23, comma 4 del DPR 600/1973 come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, di chiedere al nuovo datore di lavoro di tenere conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro. In questo caso il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non deve proseguire nell'assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro. Decesso del lavoratore dipendente avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio In caso di decesso del lavoratore dipendente avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio, il sostituto deve astenersi dall'effettuare dette operazioni di conguaglio mentre è tenuto a comunicare agli eredi del de cuius le somme a debito che gli stessi devono versare ai sensi dell'art. 65 del DPR 600/73 (in tal caso gli eredi dovranno versare la somma rimasta a debito o, se in sede di dichiarazione era stata
6 richiesta la rateizzazione, l'importo delle rate non ancora trattenute; si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977 n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977 n. 749, gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti) o l'importo a credito (lo stesso credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto) utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione (modello CUD). Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2009 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo quanto contenuto nel modello o Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato, senza applicazione di sanzioni in caso di tardivo versamento; mentre il credito spettante a quest'ultimo può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Aspettativa senza retribuzione e casi analoghi Per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a lavoratori dipendenti posti in aspettativa senza retribuzione o analoga posizione, nonché a collaboratori a progetto che non percepiscono compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta deve seguire le seguenti modalità. In presenza di un risultato contabile a credito per il contribuente, il sostituto deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute ai compensi corrisposti sulle retribuzioni erogate di competenza del mese di luglio. Nel caso in cui l'ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute nei successivi mesi del medesimo periodo d'imposta. Se alla fine del periodo d'imposta non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato gli importi residui. In presenza di un risultato contabile a debito, il sostituto deve verificare se prima della fine del periodo d'imposta erogherà o meno a tali soggetti dei compensi. Se non erogherà alcun compenso sino alla fine del periodo d'imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l'importo delle somme che lo stesso dovrà versare autonomamente seguendo le modalità previste per i casi di cessazione in precedenza illustrate. Qualora, invece, corrisponderà a tali soggetti compensi prima del termine del periodo d'imposta, il sostituto dovrà far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento in ragione mensile, previsto in caso di incapienza della retribuzione. Dichiarazione integrativa Errori che comportano un minore debito d'imposta ovvero un rimborso non precedentemente richiesto ovvero un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso o ancora errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta
7 Qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito d'imposta, i contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative entro il 25 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione originaria, ad un CAF dipendenti, anche nell'ipotesi in cui l'assistenza fiscale fosse stata prestata direttamente dal sostituto. Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria al CAF per il controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto, ovvero da un'altro CAF, occorre esibire tutta la documentazione. Entro il 10 novembre, il CAF deve far pervenire il modello integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre. Nell'ipotesi in cui l'assistito che ha presentato un modello 730 integrativo interrompa il rapporto di lavoro prima di tale mese, il sostituto è comunque tenuto a restituire il credito mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti ad altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti e, quindi, nel primo periodo di paga utile, anche se diverso da dicembre. Errori od omissioni che hanno determinato un nuovo o maggiore debito d'imposta, ovvero un minor credito Nei casi in cui il contribuente riscontri nel modello 730 presentato, errori od omissioni (quali ad esempio l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minore rimborso o un maggior debito, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa al modello 730 utilizzando il modello UNICO 2010, e procedendo, al contempo, al versamento delle somme dovute. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione del modello UNICO 2009, il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. In ogni caso, la presentazione di una dichiarazione integrativa (730 o UNICO) non sospende le procedure relative all'assistenza fiscale e quindi non fa venire meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario. Dichiarazioni rettificative In caso di eventuali errori commessi dal CAF nell'elaborazione del prospetto 730/3 lo stesso elaborerà un nuovo modello 730/4 barrando la casella "rettificativo" e lo consegnerà al sostituto d'imposta, il quale dovrà tenere conto delle precedenti liquidazioni effettuate. In tal caso il sostituto, qualora il modello 730/4 presenti un maggior debito o un minor credito d'imposta dovrà applicare "sugli eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente". In pratica si ritiene che gli interessi dovuti per tardivi versamenti siano a carico del dipendente, le sanzioni applicate dall'amministrazione siano a carico del CAF.
8 Versamenti Le somme a debito risultanti dal prospetto di liquidazione del sostituito verranno versate utilizzando i seguenti codici: TRIBUTO ANNO DI RIFERIMENTO MESE DI RIFERIMENTO Mese da cui decorre DESCRIZIONE IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Mese da cui decorre Mese da cui decorre Mese da cui decorre (non va indicato il mese di riferimento) IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d'imposta Interessi pagamento dilazionato dell IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale Addizionale regionale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale Mese da cui decorre Mese da cui decorre (non va indicato il mese di riferimento) Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all IRPEF trattenuta da sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale Addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta MOD SALDO Addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta MOD ACCONTO Mese da cui decorre Mese da cui decorre Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all IRPEF trattenuta da sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale Imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale Si ricorda inoltre che se il contribuente intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicare, per iscritto, la propria volontà entro il 30 settembre al sostituto d imposta affinchè questi ne tenga conto in sede di conguaglio. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini
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