CCNL SETTORE CHIMICA INDUSTRIA DEL 8/01/2016. Disciplina i settori dell'industria chimica, chimico-farmaceutica e delle fibre chimiche
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1 CCNL SETTORE CHIMICA INDUSTRIA DEL 8/01/2016 Disciplina i settori dell'industria chimica, chimico-farmaceutica e delle fibre chimiche PARTI CONTRAENTI FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA, FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL ASSUNZIONE PATTO DI PROVA La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata come segue: - categoria A e B: 6 mesi; - categoria C e D: 3 mesi; - categoria E: 2 mesi; - categoria F: 1 mese. Il periodo di prova per gli l.s.f. senza esperienza specifica inquadrati nella categoria B2 viene fissato in mesi 4, di cui 1 mese di corso teorico-pratico. INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI Categoria A Lavoratori quadri che ricoprono posizioni preposte a importanti settori di attività aziendale. Categoria B Lavoratori impiegati con funzioni direttive, o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza. Categoria C Lavoratori impiegati cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono esperienza specialistica consolidata delle mansioni svolte e delle problematiche connesse; ecc. Per favorire e far fronte all'evoluzione del ruolo dell'informatore scientifico del farmaco anche al fine di sostenere l'occupabilità, Gli informatori senza esperienza specifica nella mansione, saranno inquadrati nella posizione organizzativa C1 - C2. La permanenza in C dei lavoratori sarà di 36 mesi che decorre dalla data di assunzione Categoria D Lavoratori impiegati, operai e con qualifiche speciali cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative alla propria specializzazione acquisite anche attraverso percorsi formativi; esperienza approfondita di più specializzazioni tra loro strettamente collegate e di tutte le loro applicazioni operative; ecc.. Categoria E Lavoratori impiegati, operai e con qualifiche speciali cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza acquisita nell'esercizio della mansione. Categoria F Lavoratori impiegati ed operai che svolgono mansioni, lavori ed operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità pratiche quali addetti a lavori di carico e scarico a mano, generici di pulizia, lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica.
2 RETRIBUZIONE DAL 1/01/2015 AL 31/12/2016 Qualificati Livello Minimo Contingenza EDR Totale A ,52 0,00 0, ,52 A ,52 0,00 0, ,52 A ,52 0,00 0, ,52 B ,22 0,00 0, ,22 B ,22 0,00 0, ,22 C ,25 0,00 0, ,25 C ,25 0,00 0, ,25 D ,03 0,00 0, ,03 D ,03 0,00 0, ,03 D ,03 0,00 0, ,03 E ,87 0,00 0, ,87 E ,87 0,00 0, ,87 E ,87 0,00 0, ,87 E ,87 0,00 0, ,87 F 1.483,46 0,00 0, ,46 Indennità Voce Livello Importo E.A.R. A1 190,00 E.D.R. A1 23,00 IND. POS. ORGANIZZ. A1 406,96 PREMIO PRODUZIONE A1 35,00 E.A.R. A2 190,00 E.D.R. A2 21,00 IND. POS. ORGANIZZ. A2 226,07 PREMIO PRODUZIONE A2 35,00 E.A.R. A3 190,00 E.D.R. A3 20,00 IND. POS. ORGANIZZ. A3 174,70 PREMIO PRODUZIONE A3 35,00 E.A.R. B1 100,00 E.D.R. B1 19,00
3 IND. POS. ORGANIZZ. B1 230,76 PREMIO PRODUZIONE B1 31,00 E.A.R. B2 100,00 E.D.R. B2 18,00 IND. POS. ORGANIZZ. B2 160,39 PREMIO PRODUZIONE B2 31,00 E.D.R. C1 15,00 IND. POS. ORGANIZZ. C1 235,40 PREMIO PRODUZIONE C1 28,00 E.D.R. C2 15,00 IND. POS. ORGANIZZ. C2 170,61 PREMIO PRODUZIONE C2 28,00 E.D.R. D1 14,00 IND. POS. ORGANIZZ. D1 244,23 PREMIO PRODUZIONE D1 26,00 E.D.R. D2 13,00 IND. POS. ORGANIZZ. D2 163,74 PREMIO PRODUZIONE D2 26,00 E.D.R. D3 12,00 IND. POS. ORGANIZZ. D3 121,73 PREMIO PRODUZIONE D3 26,00 E.D.R. E1 11,00 IND. POS. ORGANIZZ. E1 198,41 PREMIO PRODUZIONE E1 22,00 E.D.R. E2 10,00 IND. POS. ORGANIZZ. E2 126,27 PREMIO PRODUZIONE E2 22,00 E.D.R. E3 10,00 IND. POS. ORGANIZZ. E3 74,42 PREMIO PRODUZIONE E3 22,00 E.D.R. E4 9,00 IND. POS. ORGANIZZ. E4 36,17 PREMIO PRODUZIONE E4 22,00 E.D.R. F 9,00 PREMIO PRODUZIONE F 18,00 COEFFICIENTE PER LA QUANTIFICAZIONE Paga giornaliera 25 Paga oraria 175
4 ORARIO DI LAVORO ORDINARIO - 40 ore settimanali FLESSIBILITÀ ORARIO DI LAVORO CONTRATTUALE E' prevista una particolare vasta flessibitlità dell'articolazione dell'orario di lavoro compreso l'istituto del "conto ore". Sono previste le seguenti maggiorazioni per orario distribuito su arco plurisettimanale: - 10%, oltre l'8 ora giornaliera - 10% nella giornata del sabato LAVORO SUPPLEMENTARE Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanali da retribuire con una maggiorazione del 10% sulla paga oraria. LAVORO STRAORDINARIO Orario su base settimanale: - maggiorazione 5% da 37h 45m a 40 ore settimanali diurne - maggiorazione 50% da 37h 45m a 40 ore settimanali notturne - maggiorazione 10% da 41h a 44 ore settimanali diurne - maggiorazione 50% da 41h a 44 ore settimanali notturne - maggiorazione 25% da 45h a 48 ore settimanali diurne - maggiorazione 60% da 45h a 48 ore settimanali notturne - maggiorazione 35% oltre le 48 ore settimanali diurne - maggiorazione 75% oltre le 48 ore settimanali notturne - maggiorazione 50% da 41h a 44 ore settimanali diurne e notturne nel giorno festivo - maggiorazione 70% da 45h a 48 ore settimanali diurne e notturne nel giorno festivo - maggiorazione 70% oltre le 48 ore settimanali diurne nel giorno festivo - maggiorazione 75% oltre le 48 ore settimanali notturne nel giorno festivo. LAVORO NOTTURNO lavoro notturno non in turni avvicendati: - 50% pos. org. 1, 2 e 3-30% pos. org. 4 Per il lavoro notturno in turni, in aggiunta alle maggiorazioni stabilite dal ccnl è prevista l'aggiunta di un importo in cifra rapportato ad 8 ore, di euro 7,50, per le prestazioni effettivamente svolte. Settore lubrificanti e G.P.L. - maggiorazione 60% ore festive - maggiorazione 50% ore non comprese in turni né in orari particolari. LAVORO FESTIVO - maggiorazione 33% per lavoro domenicale con riposo compensativo - maggiorazione 70% per lavoro domenicale o in giorno di riposo compensativo (ore che superano le 48 settimanali o le 60 settimanali per i lavoratori discontinui) - maggiorazione 50% per lavoro festivo LAVORO IN TURNI - Lavoro in turni 3x5 e 3x6: maggiorazione 11,5% - Lavoro in turni 2x7: maggiorazione 10,5% - Lavoro in turni 2x5 e 2x6: maggiorazione 4,5% Per il lavoro notturno in turni, in aggiunta alle maggiorazioni stabilite dal ccnl è prevista l'aggiunta di un importo in cifra rapportato ad 8 ore, di euro 7,50, per le prestazioni effettivamente svolte. ISTITUTI VARI 13ª MENSILITÀ: pari ad una mensilità da erogare in coincidenza con la vigilia di natale
5 14ª MENSILITÀ: non prevista RIDUZIONE ORARIO: - 40 ore ex Accordo interconfederale 22/1/83; - 20 ore ex C.C.N.L. 12/12/86; - 8 ore ex C.C.N.L. 3/8/90 per i lavoratori giornalieri, 2x5 e 2x6; - 12 ore ex C.C.N.L. 3/8/90 per i lavoratori turnisti 3x5 e 3x6; Tali ore sono state successivamente assorbite, in tutto o in parte, dalle modifiche all'orario di lavoro I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall Accordo Interconfederale 26/1/1977 per le 5 ex festività. I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni semi-continue (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 5 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno. FERIE: - Apprendisti - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg). - Impiegati - Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg);da 11 a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 200 Ore (25gg). - Intermedi - Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg);da 11 a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 200 Ore (25gg). - Operai - Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg);da 11 a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 200 Ore (25gg). CONGEDO MATRIMONIALE: 15 giorni di calendario, escluso domeniche e festività MATERNITÀ: Ferme restando le disposizioni legislative vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità, il presente articolo disciplina i trattamenti da corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori durante i periodi di assenze per maternità, paternità o congedi parentali. Le imprese non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. La lavoratrice in congedo di maternità o, in alternativa, il lavoratore in congedo di paternità riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi cinque mesi di assenza. Limitatamente ai periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di congedo di paternità, sarà anticipato ai lavoratori il trattamento a carico dell'inps a condizione che sia recapitata direttamente all'impresa l'indennità liquidata dall'istituto assicuratore. Ferma restando la maturazione del TFR secondo i criteri di legge, le assenze dal lavoro per maternità, paternità o per congedi parentali entro primi due anni di vita del bambino sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di nove mesi. Le imprese, anche in considerazione di quanto previsto all'articolo 9 della legge 53/2000 e delle opportunità ivi contenute, potranno promuovere l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, paternità o per congedi parentali attraverso percorsi informativi e formativi che saranno individuati a livello nazionale. Per quanto concerne i lavoratori genitori di minori con handicap, si richiamano le disposizioni previste all'art. 33 della Legge n. 104/1992. TRASFERTA: Mansioni generiche - Rimborso spese effettive di viaggio, vitto e pernottamento - una indennità di trasferta pari al: a) 50% della retrib. giornaliera per trasferte da 12 a 24 ore b) 20% della retrib. giornaliera per trasferte frequenti, elevata al 50% se la trasferta supera le 24 ore c) 35% della retrib. giornaliera dopo il primo mese di permanenza fuori sede d) 20% della retrib. giornaliera dopo il secondo mese di permanenza fuori sede Nei casi a) e b), se non vi è pernottamento fuori sede, la retribuzione mensile di riferimento è al netto di Lire Settori lubrificanti e G.P.L. L'indennità di trasferta è pari al: a) 25% della retrib. giornaliera per trasferte da 12 a 24 ore b) 10% della retrib. giornaliera per trasferte frequenti, elevata al 25% se la trasferta supera le 24 ore c) 15% della retrib. giornaliera dopo il primo mese di permanenza fuori sede d) 10% della retrib. giornaliera dopo il secondo mese di permanenza fuori sede
6 TRASFERIMENTO: Mansioni generiche - Rimborso spese effettive di viaggio, vitto e alloggio - una diaria di trasferta per la 1durata del viaggio - una indennità di trasferimento pari a: a) 50% di stipendio e contingenza, se non si trasferisce assieme al nucleo familiare; b) 100% di stipendio e contingenza, se si trasferisce assieme ai familiari Trasporto merci - Rimborso spese effettive - 50% quota giornaliera per le assenze da 9 a 11 ore; - 80% quota giornaliera per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore; - 120% quota giornaliera della retribuzione di fatto per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore. MALATTIA Ferme restando le disposizioni legislative vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità, il presente articolo disciplina i trattamenti da corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori durante i periodi di assenze per maternità, paternità o congedi parentali. Le imprese non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. La lavoratrice in congedo di maternità o, in alternativa, il lavoratore in congedo di paternità riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi cinque mesi di assenza. Limitatamente ai periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di congedo di paternità, sarà anticipato ai lavoratori il trattamento a carico dell'inps a condizione che sia recapitata direttamente all'impresa l'indennità liquidata dall'istituto assicuratore. Ferma restando la maturazione del TFR secondo i criteri di legge, le assenze dal lavoro per maternità, paternità o per congedi parentali entro primi due anni di vita del bambino sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di nove mesi. Le imprese, anche in considerazione di quanto previsto all'articolo 9 della legge 53/2000 e delle opportunità ivi contenute, potranno promuovere l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, paternità o per congedi parentali attraverso percorsi informativi e formativi che saranno individuati a livello nazionale. Per quanto concerne i lavoratori genitori di minori con handicap, si richiamano le disposizioni previste all'art. 33 della Legge n. 104/1992. INFORTUNIO Per un'anzianità fino a 3 anni - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1 giorno al 90 giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 91 giorno al 240 giorno; Per un'anzianità fino a 6 anni integrazione del 100% della retribuzione Dal 1 giorno al 120 giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 121 giorno al 300 giorno; Per un'anzianità da 7 anni integrazione del 100% della retribuzione Dal 1 giorno al 150 giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 151 giorno al 365 giorno. PERIODO DI COMPORTO Conservazione del posto da riferire ad un arco di 36 mesi escludendo dal computo ricoveri ospedalieri da 20 a 60 gg. consecutivi relativi ad unico evento morboso: - 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni - 10 mesi per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni - 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni - 40 mesi in caso di malattia professionale In caso di patologie di carattere oncologico, ai fini dei suddetti termini di comporto, non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di un periodo pari al 100%
7 del periodo di comporto spettante. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Preavviso a) OPERAI:15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese. b) INTERMEDI: 1) Fino a 5 anni di servizio compiuti: - Cat. D: 1 mese; - Cat. E: 1 mese. 2) oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti: - Cat. D: 1 mese e 1/2; - Cat. E: 1 mese 3) oltre 10 anni di servizio: - Cat. D: 2 mesi; - Cat. E: 1 mese e 1/2. In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà. c) QUADRI E IMPIEGATI: 1) Fino a 5 anni di servizio compiuti: - Cat. A-B: 2 mesi; - Cat. C-D: 1 mese e 1/2; - Cat. E-F: 1 mese. 2) Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti: - Cat. A-B: 3 mesi; - Cat. C-D: 2 mesi; - Cat. E-F: 1 mese e mezzo. Oltre 10 anni - Cat. A-B: 4 mesi; - Cat. C-D: 3 mese ; - Cat. E-F: 2 mesi. In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà. Trattamento di fine rapporto (TFR) Qualifica Data Inizio Data Fine Anzianità Da Anni Ad Anni Retribuzione Utile APPRENDISTI 01/01/ /30 IMPIEGATI 01/01/ / /30 01/01/ /12/ / / /30 01/01/ /12/ / /30 INTERMEDI /30 01/01/ /12/ / / /30 01/01/ /12/ / /30 01/01/ / / /30 01/01/ /12/ / /30 OPERAI / / /30 01/01/ /12/ / / /30
8 0 5 18/ /30 01/01/ /12/ / / / /30 01/01/ /12/ / / /30 01/01/ /30 A cura del responsabile dell ufficio vertenze di Milano Roberto Bottalico
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