ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
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- Giuliano Raffaello Lillo
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1 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Regolamento per l alienazione degli immobili compresi nel patrimonio disponibile dell Ente. ====== Art. 1 Finalità del Regolamento Il presente regolamento disciplina le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare non residenziale e/o non rientrante nella normativa dell Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà dell Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli e la cui vendita non sia regolata da norme speciali Art. 2 Competenze Le alienazioni di beni o diritti reali immobiliari e la definizione delle regole alle quali attenersi in tali procedure sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta e istruttoria del Settore Patrimonio dell Ente. Le procedure esecutive delle alienazioni, secondo gli ambiti e le regole deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono di competenza del Settore Patrimonio e sono subordinate al preventivo nulla osta del Direttore Generale. Detto nulla osta è reso al fine di dichiarare che le procedure proposte sono coerenti con le decisioni dell Amministrazione. Art. 3 Beni alienabili Possono essere alienati i beni immobili di cui l Ente risulti proprietario anche a titolo originario, che non abbiano una destinazione vincolata per legge e la cui vendita non sia disciplinata da norme speciali.
2 Art. 4 Criteri per l individuazione dei beni da alienare I beni da porre in vendita sono quelli indicati dal Consiglio di Amministrazione con propri provvedimenti, adottati ai sensi del 1 comma dell art. 2 del presente Regolamento, su proposta del Settore Patrimonio ed individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell Ente, sulla base delle seguenti valutazioni: immobili inseriti in amministrazioni condominiali ove l'ente conserva quote di minoranza; beni a bassa redditività; beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi; beni facenti parte di immobili in proprietà pro-quota con altri soggetti pubblici o privati per i quali si valuti non sussistere l interesse al mantenimento della comproprietà ovvero l acquisto della proprietà intera; beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi: aree per le quali non sussiste l interesse al mantenimento in proprietà in quanto non destinate a fini istituzionali a norma delle previsioni urbanistiche; Art. 5 Valore di vendita 1. Il valore base di vendita dell immobile è determinato, con apposita perizia estimativa resa dal Settore Patrimonio o da tecnico abilitato incaricato dalla Amministrazione e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. 2. La perizia estimativa deve espressamente specificare: a) i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell immobile, ivi compresa la quantificazione della consistenza dei miglioramenti apportati all immobile e delle opere di straordinaria manutenzione realizzate a spese dell Ente ovvero dell eventuale detentore, delle quali questi debba essere rimborsato
3 b) il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all acquisizione in rapporto all ubicazione del cespite, al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica, e, quindi, la destinazione da attribuire al bene medesimo, anche in variante a quella attuale. 3. Il valore individuato mediante la perizia, maggiorato delle spese tecniche relative alla perizia stessa costituisce il prezzo da assumere come base nelle aste e nelle trattative di alienazione. Art. 6 Procedure di vendita Alla vendita dei beni immobili si procede mediante asta pubblica assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento Qualora l asta andasse deserta si procederà con il sistema delle offerte in ribasso. Trattativa privata esclusivamente nei casi riportati nel successivo art. 8 Entrambe le procedure sono condotte in modo da consentire la più ampia partecipazione. L' Avviso d'asta verrà pubblicato; integralmente sul sito web di questo Istituto in estratto: - sul B.U.R. Campania - su n. 2 quotidiani di cui uno a diffusione nazionale Art. 7 Asta Pubblica La gara deve essere esperita con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d asta indicato nel bando di gara e determinato ai sensi dell art. 5 del presente regolarmento. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postate o agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano dei plichi nel termine fissato dall avviso d asta.
4 I plichi devono essere idoneamente sigillati ed indirizzati all IACP e devono recare all esterno l oggetto della gara nonché il giorno e l ora dell espletamento della medesima. Il bando di gara contiene più dettagliate modalità relative alla presentazione dell'offerta. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme alla offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita a mezzo di versamento su c/c intestato all Ente indicato nel bando di gara, ovvero mediante assegno circolare non trasferibile intestato all Ente, nonché dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di accettare specificatamente quanto previsto dagli articoli successivi. Insieme all offerta scritta deve essere prodotta certificazione, ovvero dichiarazione resa ai sensi di legge, con la quale l'offerente - dovrà dimostrare l'assenza di cause di divieto o di sospensione a trattare con la P.A.,art. 10 legge n. 575 del 31/05/196 e art. 4 del D.L. 490 del 08/08/ nonché dichiarazione dell offerente di non avere in corso con l IACP contenzioso di qualsivoglia natura. Per l osservanza del termine vale la data del timbro postale sul plico contenente l offerta pervenuta o quella del timbro di ingresso in caso di consegna a mani. Nel caso in cui l'aggiudicatario dichiari di voler recedere dall'acquisto o non si presenti per la stipula del contratto, l'amministrazione, a titolo di penale, incamererà il deposito salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare da tale inadempimento. Art.8 Trattativa Privata La trattativa privata è ammessa quando: l alienazione riguarda fondi interclusi o parzialmente interclusi, a favore dei proprietari dei fondi confinanti, il cui prezzo base sia inferiore a Euro ,00 e la cui utilità, quali beni a sé stanti, sia ridotta a causa delle limitazioni d uso derivanti dall interclusione;
5 l alienazione riguarda immobili il cui prezzo base sia inferiore a Euro ,00, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nei provvedimento di attuazione della procedura di vendita; alienazione di quote di comproprietà a favore dei comproprietari; alienazioni a favore di Enti pubblici o soggetti di diritto pubblico per conseguire finalità di uso pubblico; in caso di transazione. Art. 9 Modalità di vendita dei cespiti assoggettati a locazione commerciale ed a prelazione ex art. 38 Legge 392/78 Prima di procedere alla vendita secondo il dettato dell art. 6, in caso di immobile condotto in locazione commerciale, l'ente provvederà ad offrire il bene in prelazione al conduttore ex art. 38 L. 392/78. Qualora il conduttore non eserciti la prelazione, nei termini previsti, l'ente provvederà ad esperire la procedura di vendita ai sensi dello stesso articolo 6. Art. 10 Svolgimento delle Gare Le gare si svolgono presso i locali dell Ente specificati nel bando e/o nella lettera d invito. Alla presenza della commissione di gara al suo completo. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni. Art. 11 Offerte Le offerte presentate restano vincolanti per 90 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione e sono immediatamente vincolanti per l aggiudicatario, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti dell Ente consegue alla stipula del contratto. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte per lo stesso immobile.
6 Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida indicazione in lettere. Art.12 Commissione La commissione di gara composta di tre membri, oltre ad un funzionario in veste di verbalizzante, è individuata con determina del Direttore Generale. Detta determina non potrà essere adottata prima della data di scadenza della presentazione delle offerte. La commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti. Art. 13 Aggiudicazione e pagamento del prezzo In caso di aggiudicazione mediante gara, il deposito cauzionale, versato dall aggiudicatario a garanzia dell offerta, sarà trattenuto quale caparra e a titolo di anticipazione sul prezzo dovuto dallo stesso. L aggiudicatario, a prescindere dalle modalità di aggiudicazione previste nel presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell avvenuta aggiudicazione deve versare il prezzo di vendita ovvero, nell ipotesi di aggiudicazione mediante asta pubblica la differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il deposito cauzionale corrisposto a titolo di caparra per l ammissione alla gara. La mancata osservanza di tali termini e condizioni produrrà la perdita del deposito. I depositi cauzionali versati dai partecipanti alla gara, non risultati aggiudicatari, sono restituiti, senza interessi, entro 40 giorni dall'aggiudicazione. Art. 14 Contratto La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dal codice civile
7 Il contratto è stipulato nel termine di 90 giorni dall atto di approvazione del verbale di aggiudicazione. Tutte le spese, gli onorati, le imposte sono a carico dell'acquirente. Di norma il contratto viene rogato da notaio scelto dall acquirente, dovendo questo affrontare le spese contrattuali, erariali e di procedura, così come previsto dal precedente punto 3. Qualora l acquirente lo richieda, il notaio viene nominato da questo Istituto. fermo restando il carico delle spese previsto dal presente regolamento. In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l immobile si trova. Nel caso di vendita di immobili in favore di locatari condiritto di prelazione, il canone dovrà essere corrisosto sino alla sottoscrizione dell'atto di vendita. Art. 15 Verbale Dello svolgimento e dell esito della gara viene redatto apposito verbale dal segretario sotto la direzione del presidente. Il verbale riporta l ora, il giorno, il mese, l anno e il luogo in cui si è dato corso all apertura delle buste; il nominativo e la carica dei componenti la commissione; il numero delle offerte pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta e l aggiudicazione provvisoria. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo contratto a seguito dell aggiudicazione provvisoria formalizzata con decreto dirigenziale. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara. Art. 16 Possesso
8 La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita, salva diversa disposizione del bando.
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