INFORMATIVA N. 16. OGGETTO : Pensioni ai figli studenti superstiti di iscritto.

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1 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 05/10/1999 Dirigenti Generali Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Ufficio I Normativa e AA.GG. Prot. 1796/M Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Agli Enti di Patronato Ai INFORMATIVA N. 16 OGGETTO : Pensioni ai figli studenti superstiti di iscritto. Con la nota prot. N del 28/01/98 l Ufficio I rese note le conclusioni per l attribuzione della pensione all orfano maggiorenne universitario, iscritto al fuori corso di anno intermedio. Il caso illustrato nella nota riguardava una cessazione dal servizio avvenuta in data anteriore al 17/08/95 e, conseguentemente, con la presente, si ritiene opportuno fornire elementi di approfondimento (sull argomento i principi fondamentali si rinvengono nelle circolari dell Istituto n. 62/95 e n. 21/96), per la risoluzione di casi concreti, ai fini della concessione della pensione agli orfani studenti, in applicazione dell art. 1, comma 41 della Legge n. 335/95. Ai fini della concessione della pensione indiretta e di riversibilità ai figli di iscritto, deceduto in data successiva al 16/08/95, il diritto al trattamento di quiescenza sorge per gli orfani se alla data di morte del genitore, oltre a sussistere le altre condizioni indicate nelle circolari sopra menzionate, risultino: - di età compresa tra i 18 e 21 anni e frequentino una scuola media o professionale; - abbiano un età compresa fra i 18 e 26 anni e siano iscritti all Università o a scuole di livello universitario, in un anno accademico compreso nella durata legale del corso di laurea. 1. Orfani di scuola media o professionale

2 Le scuole medie o professionali la cui frequenza dà diritto alla pensione sono: le scuole medie inferiori e superiori; le scuole professionali pubbliche (statali o regionali); le scuole medie e professionali pareggiate o parificate a quelle pubbliche; le scuole medie e professionali legalmente riconosciute; le scuole private purché organizzate didatticamente ai sensi della legge 19/01/1942, n. 86; i corsi di istruzione media (secondaria, tecnica ed artistica), i corsi di recupero ed i corsi di preparazione ad esami, tenuti da Istituti privati funzionanti con provvedimento di presa d atto del Ministero della Pubblica Istruzione nonché le scuole e i corsi contenuti nell elenco n. 1. La pensione compete se il decesso è avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico che per le scuole medie e professionali va dal 1 settembre al 31 agosto dell anno successivo. Qualora lo studente frequenti l ultimo anno di corso, il termine dell anno scolastico è il 30 giugno, per la scuola media inferiore; il 31 luglio, per la scuola di istruzione secondaria superiore. La durata del corso nelle scuole dell elenco n. 1 coincide invece con la durata effettiva del corso. Se il ciclo di studi comprende più corsi che si susseguono con intervalli, sono considerati periodi di frequenza anche gli intervalli tra un corso ed un altro. In caso di interruzione degli studi prima del termine dell anno scolastico o della durata del corso all orfano spetterà la pensione fino alla data di interruzione. 2. Orfani studenti universitari Per gli studenti universitari dà diritto alla pensione l iscrizione ad Università statali, ad altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede con il diploma di scuola media superiore, ovvero a corsi di livello universitario (elenco n. 2). E parimenti possibile conseguire il diritto a pensione se l orfano è iscritto, dopo il conseguimento della laurea, ad una scuola di perfezionamento o di specializzazione ovvero a corsi di perfezionamento, di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie nonché al dottorato di ricerca. La pensione spetta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o il corso legale stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento. L ultimo anno di corso si considera terminato il 31 ottobre fermo restando il limite del compimento del 26 anno di età. Ai fini della concessione della pensione, l anno accademico di iscrizione, durante il quale è avvenuto il decesso, deve essere compreso nel numero di anni previsti dal corso legale di studi ovvero l orfano deve essere iscritto al fuori corso di anno intermedio purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale. Pertanto, non è possibile attribuire il trattamento di quiescenza, qualora lo studente universitario sia iscritto fuori corso successivamente al superamento dei limiti appena ricordati. La pensione spetta anche agli studenti universitari che dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi ottengano l iscrizione ad altra facoltà o corso di laurea della stessa facoltà. Qualora venissero riconosciuti utili agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili. La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26 anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall iscrizione ad un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea. E bene precisare che lo svolgimento di una attività lavorativa retribuita non comporta la perdita del diritto a pensione, ma la sospensione del pagamento per tutto il periodo durante il quale presti opera retribuita. Si conferma il diritto a pensione all orfano che, ultimati gli studi di scuola media superiore, alla data del decesso del genitore sia già iscritto al 1 anno di Università a), ma in data anteriore all inizio dell anno accademico (normalmente coincidente con il 1 novembre), in tale ipotesi la pensione decorrerà da tale data.

3 Per ragioni di equità si conferma il diritto a pensione anche all orfano che, appena diplomato alla data di morte del genitore, non sia ancora iscritto, per l anno in corso, all Università, ma ne abbia la possibilità in quanto il termine per l immatricolazione non è scaduto. Anche in tale ipotesi, la pensione decorrerà dall inizio dell anno accademico, purché si iscriva entro il 1 novembre. Viceversa, si nega il diritto a pensione all orfano che, alla data del decesso, abbia già compiuto il ventunesimo anno di età, frequenti l ultimo anno di scuola media superiore o corso equiparato, e si iscriva all Università successivamente al conseguimento del diploma. Eventuali casi particolari, la cui fattispecie non trova riscontro in questa nota, dovranno essere segnalati all Ufficio I affinché la loro soluzione possa essere poi estesa anche agli Uffici operativi. 3. Corte Costituzionale, sentenza febbraio 1999, n. 42 L art. 22 della Legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) prevede, quale condizione ostativa al conseguimento del diritto a pensione dell orfano studente, lo svolgimento di lavoro retribuito. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 42/99, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Parma, del citato art. 22 ha approvato l interpretazione della stessa norma nel senso indicato dall INPS, costituitosi in giudizio. Il predetto Istituto ha evidenziato che laddove la disposizione normativa indica genericamente lavoro retribuito, come motivo di esclusione della quota di pensione agli orfani studenti, non può riguardare anche le attività lavorative precarie, saltuarie e con minimo reddito, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione. La Corte, accogliendo tale interpretazione, ha concluso che ogni situazione dovrà essere di volta in volta valutata e che comunque la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente. Si fa riserva di comunicare l importo del reddito oltre il quale non è consentita l erogazione del trattamento di quiescenza, non appena il Ministero del Lavoro, interessato in proposito, avrà fatto conoscere le proprie determinazioni. IL DIRIGENTE GENERALE F.to Dr. Luigi MARCHIONE a) o ad altra scuola o corso di livello universitario, così come specificato in premessa del paragrafo ELENCO N. 1

4 Scuole e corsi particolari Scuole all estero corrispondenti alle scuole pubbliche italiane; Scuole serali didatticamente organizzate; Corsi di tipo C nelle scuole popolari; Corsi preparatori di istituti tecnici e industriali; Corsi di specializzazione nelle scuole professionali di Stato qualora siano previsti dai decreti presidenziali che hanno istituito la scuola; Scuole convitto professionali per vigilatrici d infanzia; Tirocinio gratuito presso le scuole materne per conseguire l diploma di abilitazione all insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; Scuole convitto professionali per infermiere e scuole specializzate in medicina, pubblica igiene e assistenza sociale per assistenti sanitarie vigilatrici; Scuole per assistenti sociali; Corsi di addestramento professionale; Corsi di preparazione agli esami presso scuole private anche non legalmente riconosciute, purché abbiano le caratteristiche organizzative e didattiche corrispondenti ai corsi normali presso le scuole pubbliche; Corsi di istruzione tecnica o professionale autorizzati dai Consorzi provinciali per l istruzione tecnica; Corsi di riqualificazione professione istituiti da case di cura o sanatori ai sensi del d.l.vo 538/48 limitatamente agli allievi che, dimessi per guarigione prima di aver concluso il ciclo di addestramento, ottengono di completarlo da esterni; Scuole allievi operai delle FF.AA.; Conservatori e scuole di recitazione; Corsi di specializzazione successivi al conseguimento di un diploma rilasciato da un Istituto tecnico; Corsi magistrali integrativi istituiti ai sensi della Legge 11/12/69, n ELENCO N. 2

5 Università, Istituti, Scuole e corsi di livello universitario Università statali; Università libere (di cui al n. 2 dell art. 1 del T.U. approvato con R.D. 31/08/33, n.1529) istituite con Decreto presidenziale a norma del combinato disposto dell art. 17 e dell art. 200 del citato T.U.; Università libera di Bruxelles; Politecnico federale di Zurigo; Accademia di Belle Arti; Istituti Superiori pareggiati di Educazione Fisica; Scuole dirette ai fini speciali presso le Università ai sensi dell art. 20, lettera a), del T.U. delle leggi sull istruzione superiore approvato con R.D. 31/08/33, n. 1592, ppurché per l ammissione sia prescritto un titolo di studio di scuola media superiore; Facoltà di teologia e Sacra Scrittura approvate dalla Santa Sede; Facoltà teologiche Valdese, Battista, Metodista episcopale, Weslesyana e collegi Rabbinici di Livorno e Firenze; Scuole di perfezionamento o di specializzazione per laureati annessi a facoltà universitarie.

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