Comune di Monte San Vito Provincia di Ancona

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2 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI Il presente regolamento disciplina l applicazione della normativa inerente l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate direttamente dal comune e/o facenti parte di interventi o progetti messi in atto dai servizi sociali territoriali in accordo con la famiglia volti al superamento delle cause di emarginazione. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita con il D.Lgs. n.109\1998,- come modificato ed integrato dal D.Lgs. 130/2000 integrata con il DPCM n. 221\1999, con il DPCM n.305\1999 e con il D.M. Solidarietà Sociale n.306\1999, modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del con cui sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell attestazione. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai seguenti servizi comunali socio assistenziali soggetti a contribuzione: assistenza domiciliare - SAD, pasti a domicilio, Residenza Protetta, mense comunali, servizi di trasporto scolastico, assistenza educativa domiciliare, servizi estivi per i minoricolonie marine, rette di frequenza a centri diurni, sociali ed educativi per disabili ed erogazione di contributi e sussidi. L applicazione del regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni conferite allo stesso Ente Locale, fatte salve le disposizioni previste da normative specifiche. ART. 3 MODALITA DI ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI E CONTRIBUTI ECONOMICI Per l accesso agevolato ai servizi e contributi economici, insieme all apposita richiesta, si presenta all ente la dichiarazione sostitutiva unica approvata con il sopra menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare. Con tale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del , il cittadino si assume consapevolmente la responsabilità civile e penale di quanto dichiara.

3 In caso di 2 accessi agevolati ai servizi, una ulteriore agevolazione o contributo economico potrà essere concessa/o solo previa relazione dell assistente sociale competente. Per determinare la possibilità di accesso a sussidi e contributi economici si tiene conto anche dei parenti obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento. ART. 4 COINVOLGIMENTO DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI Fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell art. 2 del D.Lgs 130/2000 che recita Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, gli obbligati agli alimenti ai sensi dell art. 433 e seguenti del Codice Civile sono coinvolti, ove possibile, allo scopo di accertare la loro possibilità di fare fronte direttamente alle esigenze del loro congiunto che ha avanzato al Comune richiesta di contributo economico. Gli stessi, al fine di rendere possibile al proprio congiunto l accesso al contributo economico, potranno a loro volta esibire al Comune l ISEE del proprio nucleo familiare. Fratelli e sorelle non saranno coinvolti. I parenti tenuti agli alimenti saranno ritenuti in grado di aiutare il proprio congiunto se l ISEE presentata risulta essere superiore alla fascia oltre la quale è previsto il pagamento totale del costo dei servizi aumentata del minimo vitale come definito dal nominato art. 5 del vigente regolamento. ART. 4bis CONCORSO AL COSTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RIVOLTE A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE ED AGLI ULTRASESSANTACINQUELLI NON AUTOSUFFICIENTI Relativamente alla determinazione del concorso al costo delle prestazioni assistenziali rivolte a persone in situazione di handicap grave e permanente ed agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, ai sensi della normativa vigente, deve essere tenuto in considerazione il solo reddito personale dell utente (pensione ed eventuale indennità di accompagnamento nel caso di ricovero in struttura) ed il suo patrimonio (alloggi, terreni ecc ) senza oneri per i congiunti compresi quelli conviventi e comunque fatta salva una quota per le spese personali in caso di ricovero in struttura residenziale

4 ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DELLE FASCE DI REDDITO La determinazione delle quote di contribuzione al costo del servizio da parte dell utente, si basa sul concetto di MINIMO VITALE. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano Il Comune di Monte San Vito assume, quale valore economico del minimo vitale l importo della pensione minima INPS annua calcolata sulla base dell importo relativo al mese di Novembre dell anno precedente arrotondata a Euro 500,00 superiori. Viene introdotto un correttivo al fine di elevare il limite di reddito di accesso agevolato ai servizi nel caso di nucleo familiare composto da una persona sola. In presenza di redditi esenti IRPEF o di benefici di carattere socio assistenziale di importo superiore a Euro 3.895,50 annui per l anno 2011 (rivalutabile annualmente secondo l indice ISTAT dell anno di riferimento) la percentuale di partecipazione o di riduzione sul costo dei servizi nonché il sussidio come sopra determinato sarà rispettivamente aumentata o ridotta nella misura del 10%. A titolo esemplificativo si riportano in allegato le tabelle relative all anno ART. 6 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DI TIPO ECONOMICO Il Comune di Monte San Vito erogherà ai residenti che ne fanno richiesta e che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica: a) il sussidio avente carattere continuativo, non potrà essere superiore all importo mensile della P.S.INPS riferita al mese di Novembre dell anno precedente per 12 mesi. il sussidio potrà essere rinnovato se le condizioni per l accesso persistono. Il sussidio erogato sarà pari alla differenza tra il reddito del nucleo familiare riparametrato ai fini ISEE e l importo massimo del sussidio erogabile sopra menzionato. In presenza di redditi esenti IRPEF o di benefici di carattere socio assistenziale di importo superiore a Euro 3.895,50 annui per l anno 2011 (rivalutabile annualmente secondo l indice ISTAT dell anno di riferimento) la percentuale di partecipazione o di riduzione sul costo dei servizi nonché il sussidio come sopra determinato sarà rispettivamente aumentata o ridotta nella misura del 10%. b) L ausilio finanziario avente carattere straordinario non potrà essere superiore all importo mensile della P.S. INPS riferita al mese di Novembre dell anno precedente e potrà essere ripetuto nell anno finanziario una sola altra volta. La necessità di interventi straordinari sarà supportata da una relazione del Servizio Sociale. c) L attribuzione di vantaggi economici attraverso la concessione di servizi a titolo gratuito o a parziale contribuzione come da tabelle sopra menzionate.

5 Qualora ricorressero situazioni in condizioni di particolare difficoltà socio economica comprovata da specifica e motivata relazione del servizio sociale, il sussidio economico può essere erogato anche a nuclei familiari il cui valore ISEE è al di sopra del minimo vitale. ART. 7 COMPILAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE E CALCOLO ISEE Per la compilazione dell autocertificazione e per il calcolo dell Isee per l accesso agevolato ai servizi sociali il Comune può avvalersi dei CAF esistenti sul territorio tramite stipula di convenzione. ART. 8 DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO. La definizione del nucleo familiare di riferimento per l applicazione dell Isee è effettuata tenendo conto del richiedente la prestazione agevolata,dei componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell articolo 4 del DPR n.223 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF fatte salve valutazioni diverse previste dalle norme vigenti, secondo quanto stabilito all art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando a) il reddito, b) il patrimonio, ed applicando le franchigie di legge secondo quanto disposto all art. 2 del sopra menzionato Decreto n Qualora l individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone,la situazione economica viene calcolata con riferimento all intero nucleo utilizzando la seguente scala di equivalenza: a) Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 b) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; c) maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge; d) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art.3, comma 3, della legge 5\2\1992, n.104, o di invalidità superiore al 66% (i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^ si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - art. 5 comma 1, del D.P.C.M , n. 221);

6 e) maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Il rapporto tra situazione economica del nucleo e scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente. ART. 10 DEFINIZIONE DI REDDITO Il reddito del nucleo familiare, ai sensi dell art. 3 del D.P.C.M. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è dato dalla somma dei seguenti fattori: a) il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF quale risulta dall ultima dichiarazione dei redditi prodotta in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o Enti previdenziali;per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito; b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito dal successivo articolo 11 lettera b). Qualora il nucleo risiede in abitazione in locazione dalla somma dei suddetti redditi è prevista una detrazione fino a concorrenza massima di Euro 5.164,57 ai sensi dell art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001. ART. 11 DEFINIZIONE DI PATRIMONIO Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori: a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore definito ai fini ICI al 31/12 dell anno precedente a quello della presentazione della domanda. Dalla somma dei valori così ottenuta si detrae l ammontare del debito residuo al 31/12 dell anno precedente per mutui contratti per l acquisto di tali immobili o in alternativa, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito nel limite massimo di Euro ,69 ai sensi dell art. 4 del D.P.C.M. 242/2001. b) Patrimonio mobiliare: l individuazione del patrimonio mobiliare nelle componenti specificate dall art. 3 comma 2 del decreto P.C.M. n. 221 del è effettuata indicando un unico ammontare complessivo approssimato per difetto al milione di lire secondo le indicazioni riportate negli appositi moduli predisposti. In caso di dichiarazione in Euro, l approssimazione deve essere effettuata per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli. Sul valore del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Euro ,71 di cui all art. 4 D.P.C.M. 242/2001. ART. 12

7 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE Il coefficiente di valutazione del patrimonio del nucleo familiare è fissato nella percentuale del 20% per la totalità dei servizi oggetto del presente regolamento. ART. 13 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE deve avvenire nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. ART. 14 CONTROLLI Il Comune di Monte San Vito effettuerà controlli nella misura minima del 10 % delle istanze pervenute. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d intesa operativi con il Ministero delle Finanze per l effettuazione dei controlli. I controlli delle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire le dichiarazioni mendaci, il competente settore del Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi ed avvia le necessarie procedure volte al recupero, anche coattivo, di quanto indebitamente corrisposto. ART. 15 NORMA FINALE Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 109/1998, e successive modifiche ed integrazione ed ai relativi decreti di attuazione. ALLEGATO A/2 Per rendere più agevole la lettura delle tabelle di seguito riportate, si specifica quanto segue: - Come specificato all art. 5 del Regolamento per l applicazione dell I.S.E.E. il punto di partenza delle tabelle e cioè il reddito di accesso alle prestazioni agevolate, è dato dal minimo vitale, corrispondente all ammontare annuo della pensione minima INPS calcolato per l anno 2011 in

8 Euro 5.992,61 e arrotondata a Euro 6.000,00. Per i nuclei familiari composti da una sola persona viene invece individuato un correttivo calcolato sulla base dell importo annuale della pensione minima I.N.P.S. - L importo indicato nella fascia 6 corrisponde al doppio dell importo arrotondato annuo della pensione minima INPS calcolato per l anno 2011 in Euro 6.000,00, e corrisponde a Euro ,00; pertanto - L importo delle fasce intermedie è stato calcolato come segue: [12.000, ,00]/4 + F1* = F2* [12.000, ,00]/4 + F2* = F3* [12.000, ,00]/4 + F3* = F4* [12.000, ,00]/4 + F4* = F5* * dove 4 è il numero delle fasce da distinguere poste le seguenti percentuali di contribuzione: 20% - 40% - 60% - 80% Inoltre, DATO ATTO che la Commissione povertà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha considerato un reddito annuo lordo di Euro ,28, per una famiglia con un figlio (3 persone), la soglia al di sotto della quale inizia l area di maggior disagio economico (Circ. congiunta Min. P.I. n. 7174/L e Min. dell Interno FL24 del 23/9/99) OSSERVATO che il minimo INPS per una persona nell anno 2010 è determinato in Euro 5.992,61, per cui al di sotto della soglia di povertà di Euro 6.886,09 per un valore corrispondente a circa il 14,91% in più del minimo INPS sopra indicato; RITENUTO, in caso di persone sole richiedenti l accesso agevolato ai servizi, di dover introdurre un correttivo al fine di elevare il reddito di accesso nel modo seguente: - il reddito di accesso della 1 fascia Euro 6.000,00 viene aumentato del 14,90% (6.000,00/100 x 14,91 = 894,00) Euro 6.894,00 arrotondato a Euro 7.000,00 - il reddito della 5 fascia Euro ,00 viene aumentato del 7,45% (12.000,00/100 x 7,45 = 894,00) Euro ,00 arrotondato a Euro ,00 Per ottenere le fasce intermedie: - dal reddito della 5 fascia si sottrae il reddito della 1 (13.000, ,00 = 6.000,00), il risultato viene diviso per 4 (6.000,00/4 = 1.500,00), il quoziente, Euro 1.500,00, viene aggiunto rispettivamente alla 2 fascia, alla 3 fascia, alla 4 fascia per ottenere i valori intermedi. Si ottiene così la seguente tabella relativa all accesso agevolato ai servizi per un nucleo familiare di una persona.

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