Le attività agricole nei modelli Unico e Irap

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1 Pubblicata su FiscoOggi.it ( Attualità Le attività agricole nei modelli Unico e Irap Determinazione del reddito e del valore della produzione alla luce del nuovo articolo 56-bisdel Tuir Produzione di vegetali L'attività diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, genera reddito agrario, se la superficie adibita alla produzione (somma delle superfici dei bancali, ripiani, eccetera) non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; tale reddito agrario viene determinato, ai sensi dell'articolo 34 del Tuir, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo per la parte della superficie che rientra nei limiti dell'articolo 32 del Tuir, con conseguente compilazione del quadro RA presente all'interno del modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone ed Unico enti non commerciali. Ai fini Irap, il valore della produzione relativo alla superficie che rientra nei limiti dell'articolo 32 del Tuir, può essere determinato: come differenza tra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti inerenti l'attività agricola, sempre soggetti a registrazione Iva. In tal caso, viene compilata la sezione "produttori agricoli" del quadro IQ dei modelli Unico persone fisiche e Unico enti non commerciali, o la sezione "società esercenti attività agricola" del quadro IQ di Unico società di persone valore della produzione barrando l'apposita casella "opzione" delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie" e "attività commerciale" presenti nei quadri IQ commerciali. Le attività dirette alla produzione di vegetali danno luogo anche a reddito d'impresa, se eccedono il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir, cioè se la superficie adibita alla produzione supera il doppio di quella del terreno su cui insiste la produzione stessa. Il reddito d'impresa relativo alla superficie eccedente può essere determinato, ai fini Irpef o Ires: secondo le modalità previste all'articolo 66 del Tuir, attraverso la compilazione del quadro RG, nel caso di soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione II del quadro RD dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali. In tal caso, il reddito d'impresa è rappresentato, in base al comma 1 dell'articolo 56-bis, dal reddito 1

2 agrario relativo alla superficie su cui insiste la produzione in proporzione alla superficie eccedente e si determina con la seguente proporzione: reddito d impresa relativo superficie eccedente alla : superficie eccedente (RD6) = ammontare reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione : determinato mediante l applicazione delle tariffe d estimo (RD7) superficie del terreno su cui insiste la produzione (RD5 colonna 2) Ai fini Irap, il valore della produzione relativo alla superficie eccedente può essere determinato: analiticamente, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie", "attività commerciale", presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali forfetariamente, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa relativo alla superficie eccedente, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime forfetario", "soggetti in regime forfetario" presenti nei quadri IQ dei modelli Unico suindicati. Il valore della produzione determinato forfetariamente è pari alla somma tra: reddito d'impresa determinato forfetariamente obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir interessi passivi. Manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono generare un reddito agrario se hanno per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e individuati dal decreto ministeriale del 19 marzo 2004 (sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004). Anche per questo tipo di attività è previsto che il reddito agrario venga determinato ai sensi dell'articolo 34 del Tuir, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo con conseguente compilazione del quadro RA del modello Unico. Ai fini Irap, il valore della produzione può essere determinato: come differenza tra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti sempre soggetti a registrazione Iva. In tal caso, viene compilata la sezione "produttori agricoli" del quadro IQ dei modelli Unico persone fisiche e Unico enti non commerciali, o la sezione "società esercenti attività agricola" del quadro IQ di Unico società di persone valore della produzione barrando l'apposita casella "opzione" presente nelle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie" e "attività commerciale" dei quadri IQ 2

3 commerciali. Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono anche dar luogo a reddito d'impresa se hanno per oggetto prodotti agricoli diversi da quelli specificati nel decreto ministeriale. Tale reddito d'impresa può essere determinato, ai fini Irpef o Ires: secondo le modalità previste dall'articolo 66 del Tuir, attraverso la compilazione del quadro RG nel caso di soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione III del quadro RD. In tal caso, il reddito d'impresa, in base al comma 2 dell'articolo 56-bis, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Ai fini Irap, il valore della produzione realizzato attraverso le attività suindicate aventi per oggetto prodotti diversi da quelli specificati nel decreto ministeriale può essere determinato: analiticamente, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie" o "attività commerciale" presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali forfetariamente, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime forfetario", "soggetti in regime forfetario" presenti nel quadro IQ dei modelli suindicati. Il valore della produzione, forfetariamente determinato, è pari alla somma tra: il reddito d'impresa determinato forfetariamente obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir gli interessi passivi. Fornitura di servizi La terza ipotesi di attività agricole disciplinate dall'articolo 56-bis del Tuir è rappresentata dalla fornitura di servizi effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, vale a dire "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata". La fornitura di servizi (che in base alla circolare n. 44 del 2002 costituisce una attività agricola "connessa" alla principale se non assume per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale) genera un reddito d'impresa che, può essere determinato, ai fini Irpef o Ires: secondo le modalità previste dall'articolo 66 del Tuir, attraverso la compilazione del quadro RG nel caso di soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione III del quadro RD. In tal caso, il reddito d'impresa, in base al comma 2 dell'articolo 56-bis, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 3

4 Ai fini Irap, il valore della produzione realizzato attraverso le attività di fornitura di servizi può essere determinato: analiticamente, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie", "attività commerciale", presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali forfetariamente, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa prodotto dall'attività di fornitura di servizi, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime forfetario", "soggetti in regime forfetario", presenti nel quadro IQ dei modelli suindicati. Il valore della produzione, forfetariamente determinato, è pari alla somma tra: il reddito d'impresa determinato forfetariamente obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir gli interessi passivi. I regimi forfetari previsti dall'articolo 56-bis sono applicabili, in base al comma 4, alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società di persone e ai soggetti a questi equiparati (con esclusione delle società in accomandita semplice e in nome collettivo). Rimangono invece escluse le società di capitali e gli enti commerciali. Coltivazione del terreno e silvicoltura Non ci sono novità normative relativamente alle altre attività agricole previste nell'articolo 32 del Tuir, consistenti nelle attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura e nell'allevamento di animali. Nel primo caso (coltivazione del terreno e silvicoltura), l'attività agricola, se svolta da persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, produce un reddito agrario che viene determinato ai sensi dell'articolo 34 del Tuir, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo, e dichiarato nel quadro RA del modello Unico. Ai fini Irap, il valore della produzione viene determinato come differenza tra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti sempre soggetti a registrazione ai fini Iva. In tal caso, viene compilata la sezione "produttori agricoli" del quadro IQ di Unico persone fisiche e Unico enti non commerciali, o la sezione "società esercenti attività agricola" del quadro IQ di Unico società di persone valore della produzione barrando l'apposita casella "opzione" delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie", "attività commerciale", presenti nei quadri IQ commerciali. Allevamento di animali L'attività di allevamento di animali, disciplinata dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir, generare reddito agrario se effettuata con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; tale reddito viene determinato ai sensi dell'articolo 34 del Tuir, mediante l'applicazione di tariffe 4

5 d'estimo, con conseguente compilazione del quadro RA del modello Unico. Ai fini Irap, il valore della produzione relativo all'attività di allevamento di animali, effettuata nei limiti previsti dall'articolo 32, può essere determinato: come differenza tra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti sempre soggetti a registrazione ai fini Iva. In tal caso, viene compilata la sezione "produttori agricoli" del quadro IQ dei modelli Unico persone fisiche e Unico enti non commerciali, o la sezione "società esercenti attività agricola" del quadro IQ di Unico società di persone valore della produzione barrando l'apposita casella "opzione" delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie" e "attività commerciale", presenti nei quadri IQ commerciali. L'attività di allevamento di animali può dar luogo anche a reddito d'impresa se la stessa attività viene esercitata oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e, quindi, svolta con una quantità di mangime che per oltre il 75 per cento non viene ottenuta dal terreno. Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32, può essere determinato, ai fini Irpef o Ires: secondo le modalità previste dall'articolo 66 del Tuir, attraverso la compilazione del quadro RG nel caso di soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione I del quadro RD. In tal caso, il reddito d'impresa, in base al comma 5 dell'articolo 56 del Tuir, è determinato attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agrario moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con il decreto del ministero dell'economia e delle Finanze 17 dicembre 2003 emesso di concerto con il ministero per le Politiche agricole e forestali (sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003). Il reddito di allevamento di animali numero di animali allevati (valore medio relativo alla parte eccedente il eccedente il limite di cui alla del reddito = x limite di cui alla lett. b) del comma lett. b) del comma 2 dell art. agrario x 2 dell art (RD3) coefficiente ministeriale) Ai fini Irap, il valore della produzione realizzato attraverso un'attività di allevamento di animali che eccede i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 32 può essere determinato: analiticamente, attraverso la compilazione della sezione "imprese" o "società commerciali e finanziarie" o "attività commerciale", presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali forfetariamente, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime 5

6 forfetario" o "soggetti in regime forfetario" presenti all'interno del quadro IQ dei modelli suindicati. Il valore della produzione, forfetariamente determinato, è pari alla somma tra: il reddito d'impresa determinato forfetariamente obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir gli interessi passivi. Flavio Ferrini pubblicato Mercoledì 1 Giugno

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