PROVINCIA DI VICENZA. Nr. di Prot. COPIA Deliberazione nr. 22 del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
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1 COMUNE DI CREAZZO PROVINCIA DI VICENZA Nr. di Prot. COPIA Deliberazione nr. 22 del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Seduta Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PROPOSTA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI CREAZZO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE L anno duemilaundici addì tre del mese di maggio alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa convocazione individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO. Eseguito l appello risultano Nominativi GIACOMIN STEFANO P PERLI GIANNI P MARESCA CARMELA P BALESTRO SIMONE A FILIPPI FEDERICO P DANDREA MASSIMILIANO P CATTANI MASSIMILIANO P ZANETTI LORETTA P SERRAINO GIUSEPPE P CATTELAN VALENTINO P MACCA' SIMONE P IMOLI NICOLA P OLIVIERI MIRELLA P BUKOVITZ MIRKO P GENTILIN DANIELA P CORTIANA GERVASIO P ZAUPA ROBERTA P CASTELLANO FRANCO P BOMBARDA ANDREA P FARINELLO ANNALISA P BERTOLDI TERESA P ASSESSORI ESTERNI: MENGATO EMILIO PICCOLI TERESA P P Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopra indicato posto all ordine del giorno.
2 L Assessore all ecologia sig.ra Piccoli Teresa relaziona: A rettifica della formulazione del punto nell o.d.g. comunico che la proposta riguarda sia le utenze domestiche che non domestiche. La diffusione dei materiali contenente amianto costituisce a tutt oggi un importante problema ambientale. L attuale impatto sul territorio è determinato dai episodi di demolizioni incontrollate e conseguenti abbandoni sul territorio di rifiuti contenenti amianto, classificati ad origine come rifiuti pericolosi ed in secondo luogo dalle condizioni di degrado dei materiali ancora in opera, esposti all azione degli agenti atmosferici. Fino al 2006 la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto è stata regolamentata dall art. 34 del D.Lgs n. 277/91, che prevedeva la stesura di un piano di lavoro da parte dell impresa di bonifica, secondo procedure di sicurezza finalizzate alla protezione dei lavoratori stessi e dell ambiente. L art. 34 del D.Lgs. 277/91 è stato successivamente abrogato con il D.Lgs 257/06, il quale ha comunque previsto la stesura di un piano di lavoro da parte dell impresa di bonifica (art. 59 duodecies). La norma citata si applica per qualunque tipologia di materiali contenete aminato (compatti o friabili), anche nel caso vengano prodotte modeste o modestissime quantità di rifiuti contenenti amianto. Pertanto accade, con una certa frequenza, che i proprietari di strutture di piccole dimensioni da demolire o da ristrutturare (es. piccole tettoie), od anche in caso di rinvenimento sul proprio terreno di frammenti di lastre di cemento-amianto, debbano sopportare notevoli difficoltà per il rispetto della legge, dovendo affidare i lavori ad imprese specializzate (che spesso richiedono oneri aggiuntivi anche per la stesura del piano di lavoro), oltre ai tempi non brevi necessari per l approvazione del piano stesso. In molti di questi casi, come concretamente già verificato, il proprietario di manufatti contenenti amianto cercherà di disfarsi di questi ultimi in modo abusivo, contribuendo all inquinamento ambientale ed esponendosi a rischi per la salute. La regione Veneto riscontrata perciò la necessità di snellire le procedure dell ente di controllo in particolari situazioni, nelle quali la natura e la quantità dei materiali da smaltire fanno ritenere che, adottando opportune semplici precauzioni, il rischio reale sia contenuto, con DGRV n. 5455/96, ha preso atto che: E auspicabile, per la microraccolta del rifiuto costituito da amianto in matrice cementizia o resinoide, derivante esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili, escludendo tassativamente l origine industriale e/o artigianale e comunque per superfici di tale tipologia di rifiuto inferiori a 50 mq, che le aziende municipalizzate di Igiene Urbana e/o i consorzi pubblici di smaltimento dei rifiuti urbani, istituiscano un servizio di raccolta e di trasporto. I rifiuti provenienti dalla microraccolta possono essere smaltiti in discarica autorizzata anche senza essere accompagnati dal piano di lavoro di cui all art. 34 del D.Lgs. n. 277/91. Con apposito provvedimento della Giunta regionale saranno definite specifiche norme transitorie per l adeguamento degli impianti esistenti.. Sempre la Regione Veneto con DGRV n del 28/06/2002, ha disciplinato la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto, la quale può essere effettuata direttamente anche dai privati cittadini proprietari del manufatto, fermi restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti, definendo le procedure di messa in sicurezza dei materiali contenente amianto e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto. La DGRV n. 1690/2002 ha imposto comunque alcuni limiti e con il termine microraccolta la Regione Veneto non ha inteso solamente l attività di prelievo dei rifiuti contenenti amianto, ma anche l insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei materiali contenenti amianto ed il loro confezionamento ( microrimozione ), sia effettuate da ditta specializzata che dal singolo proprietario. Sono state stabilite delle precise limitazioni sulla provenienza, tipologia e quantità dei materiali contenente amianto. Per quanto concerne la provenienza, i materiali devono provenire esclusivamente da insediamenti civili. La tipologia dei manufatti che possono rientrare nelle caratteristiche della micro-raccolta comprendono: DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 del pag. 2 CREAZZO
3 Lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil-amianto non in opera; Altri materiali contenente amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); Materiale contenente amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.). Infine, le quantità massime previste sono: Per lastre in cemento-amianto, una superficie massima da rimuovere pari a 75 mq; Per manufatti di vario tipo in matrice compatta, un peso complessivo non superiore a Kg; Per altri M.C.A. in confezione originale, un peso non superiore a 10 Kg; Per M.C.A. di uso domestico, un peso non superiore a 5 Kg. Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono comunque essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile. L altezza massima consentita del manufatto è pari a tre metri dal suolo. La rimozione e bonifica di tipologie di materiali non compresi nell elenco, o per quantitativi che eccedono i limiti indicati, deve essere effettuata da un impresa di bonifica ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro. L impresa che intenda effettuare il servizio di micro-raccolta deve predisporre un Piano di Lavoro Generale (PLG), da presentare una tantum (salvo variazioni), agli SPISAL competenti per territorio. Copia del PLG va inviata al Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio. Gli interventi di rimozione vanno comunicati preventivamente, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, allo SPISAL e al Dipartimento Provinciale ARPAV competenti per territorio. Trattandosi di lavorazioni potenzialmente pericolose per la salute (l amianto è un cancerogeno accertato), la norma regionale ha inteso comunque affidare all impresa di bonifica un ruolo fondamentale di guida e supervisione dell attività, prevedendo una precisa procedura di intervento. Da ultimo l Amministrazione Provinciale viste le disposizioni della DGRV 1690/02, al fine di agevolare i privati cittadini proprietari di manufatti contenenti amianto e di incrementare i quantitativi di amianto smaltiti in discarica derivanti da microraccolta ha bandito in data 05/10/2010 una gara tramite avviso pubblico per l individuazione di operatori economici cui affidare il Servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da utenze domestiche e non domestiche, presso le utenze private dei Comuni del territorio della Provincia di Vicenza. Aggiudicatario di detto Servizio è risultata la ditta Elite Ambiente Spa con sede a Brendola (VI) via Natta, n. 13, la quale con convenzione prot. n del 21/02/2011 sottoscritta con l Amministrazione Provinciale si è impegnata a svolgere tale servizio per tre anni dalla firma della stessa. Il servizio di che trattasi prevede lo smontaggio e lo smaltimento di: lastre in cemento amianto con superficie massima da rimuovere di 75 m2 e posizionate a massimo 3,0 m di altezza dal suolo; manufatti di vario tipo in matrice compatta posti in opera che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche) con peso complessivo non superiore a Kg; manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera (es. canne fumarie, vasche, mattonelle in vinil amianto ecc.) con peso complessivo non superiore a Kg; altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg; materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.) con peso complessivo non superiore a 5 Kg. Tutti i materiali rimossi dovranno rientrare nel codice CER e CER I lavori saranno affidati direttamente dall utenza che provvederà anche al pagamento totale degli oneri. I rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazioni di terzi. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 del pag. 3 CREAZZO
4 I lavori saranno effettuati in situazioni tali da non esporre gli operatori a rischi di salute e sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il servizio dovrà in oltre prevedere: l istituzione di un numero telefonico nel distretto dell area servita o, in alternativa un numero verde, al quale il Comune possa rivolgersi per la richiesta degli interventi, attivo e presidiato almeno 3 giorni la settimana per almeno 8 ore diurne; garanzia dell effettuazione dell intervento entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla richiesta da parte del Comune; un sistema di raccolta e aggiornamento dei dati relativi al servizio su formato digitale; comunicazione al Comune richiedente, entro un mese dalla data di conclusione degli interventi, dei dati relativi ai nominativi delle utenze presso cui si è svolto il servizio, tipo di intervento (rimozione lastre, asportazione canne fumarie, smaltimento manufatti non in opera...) peso e codice dei rifiuti smaltiti; comunicazione alla Provincia, ogni 90 giorni, a partire dalla data di aggiudicazione del servizio, dei quantitativi dei rifiuti smaltiti (con relativo codice CER) suddivisi per Comune con indicato il tipo di intervento (rimozione lastre, rimozione canne fumarie, smaltimento manufatti non in opera...) La ditta aggiudicataria dovrà espletare il servizio con regolarità e secondo le necessità dettate dalle richieste dell utenza e le prescrizioni contenute nel capitolato d appalto anche in presenza di quantità minime di materiali, impegnandosi: a mettere a disposizione personale e mezzi, locali o altro, comunque in regola con le autorizzazioni relative ai rifiuti gestiti; dopo la segnalazione da parte del Comune, a tenere direttamente i contatti con le utenze concordando direttamente, i tempi e le modalità di intervento; a che l importo del lavoro venga fatturato interamente e direttamente all utente secondo i prezzi offerti in sede di gara. Nessun onere sarà posto a carico della Provincia o del Comune; a che ogni responsabilità sull effettuazione de servizio e del rispetto dei termini contrattuali resta in capo all aggiudicatario che rimane l unico soggetto responsabile nei confronti dell utente; a che il proprio personale impiegato tenga un comportamento educato e rispettoso con l utenza, assicurando sempre e comunque la massima disponibilità e cortesia. L Amministrazione Provinciale monitorerà con cadenza semestrale l attività della ditta aggiudicataria. All Amministrazione Comunale competerà: 1. fornire assistenza in termini di contenuti, condizioni, costi e modalità di effettuazione del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria; 2. raccogliere in maniera ordinata le richieste di intervento delle utenze del proprio territorio comunale; 3. effettuare con i propri tecnici, un sopralluogo preso le utenze che hanno fatto richiesta del servizio al fine di verificare il rispetto delle condizioni tecniche per cui è possibile usufruire dello stesso; 4. trasmettere alla ditta individuata le richieste pervenute dalle utenze del proprio territorio comunale; In riferimento all iniziativa promossa dall Amministrazione Provinciale per favorire il corretto smaltimento dell amianto presente negli edifici o in manufatti abbandonati, e per rendere operativo tale Servizio è necessario comunque procedere alla firma della Convenzione tra Comune di Creazzo e Amministrazione Provinciale, che si allega in atti. Aperta la discussione intervengono i seguenti consiliari. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 del pag. 4 CREAZZO
5 - cons. Zanetti Loretta: con questa convenzione cosa cambia per il privato cittadino, avrà una riduzione del costo visto che i prezzi sono stati concordati, ma non c è una comparazione, e come sarà informato dell iniziativa? Non vorrei che pur essendoci la convenzione vi sia ugualmente un comportamento scorretto. - ass. Piccoli Teresa: la provincia ha effettuato la gara d appalto e le ditte hanno formulato offerte in ribasso e la ditta aggiudicataria è stata l Elite. Quindi un cittadino di Creazzo che deve smaltire del materiale in eternit non deve far altro che recarsi, o telefonare, all'ufficio ecologica chiedendo l'intervento del tecnico che effettua il sopralluogo e verifica se l operazione rientra nei criteri della convenzione, dopodiché segnala alla ditta il nominativo dell interessato allo smaltimento che concorderà l intervento al prezzo pattuito con la Provincia. - Sindaco: le strutture industriali non hanno questo problema perché hanno un potere contrattuale, mentre invece il singolo cittadino che deve smaltire piccole quantità di materiale non ha nessun potere contrattuale, di conseguenza è giusto dare una soluzione a questa problematica non dico calmierata,ma a prezzo programmato. Questo non è un obbligo ma solo un'opportunità che viene offerta ai cittadini. - cons. Zanetti Loretta: chiedo come i cittadini vengono a conoscenza dell iniziativa. - Sindaco: quando sarà firmata la convenzione la pubblicizzeremo sulle bacheche e ovviamente all ecocentro. - cons. Cattelan Valentino: la finalità di tutto ciò è quella di dare la possibilità al cittadino di smaltire piccole quantità di amianto superando la normativa nazionale che prevede per qualsiasi quantità di questo tipo di materiale il piano di lavoro. Questa è una procedura più snella che permette lo smaltimento con costi ragionevoli ed anche la riduzione dell espletamento della parte burocratica, ovviamente solo per i privati. - ass. Piccoli Teresa: il fine principale della proposta è quello di fare in modo che non ci siano abbandoni perché il costo che oggi una ditta chiede per lo smaltimento dell eternit anche se di piccole quantità è notevole e quindi dare un servizio a un costo accessibile, significa evitarne l abbandono sul suolo. Non essendoci altri interventi il Sindaco chiude la discussione e pone in votazione la proposta. come sotto riportata, che viene approvata all unanimità di voti espressi per alzata di mano. Quindi IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che l Amministrazione Comunale ha interesse alla rimozione dei manufatti contenenti amianto presso le utenze domestiche e non domestiche a determinate condizioni, per adempiere alle proprie competenze in materia di sicurezza e igiene pubblica e di tutela ambientale evitando smaltimenti illeciti di materiali pericolosi; CONSIDERATO che l Amministrazione Provinciale viste le disposizioni della DGRV 1690/02, al fine di agevolare i privati cittadini proprietari di manufatti contenenti amianto e di incrementare i quantitativi di amianto smaltiti in discarica derivanti da microraccolta ha bandito in data 05/10/2010 una gara tramite avviso pubblico per l individuazione di operatori economici cui affidare il DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 del pag. 5 CREAZZO
6 Servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni della DGRV 1690 del 28/06/2002 presso le utenze private dei Comuni del territorio della Provincia di Vicenza; che aggiudicatario di detto Servizio è risultata la ditta Elite Ambiente Spa con sede a Brendola (VI) via Natta, n. 13 part. Iva la quale con convenzione prot. n del 21/02/2011 sottoscritta con l Amministrazione Provinciale si è impegnata, per tre anni dalla firma della convenzione di cui sopra, a fornire assistenza in termini di contenuti, condizioni, costi e modalità di effettuazione del servizio come riportati nella convenzione di cui sopra; che affinché i cittadini del Comune di Creazzo possano usufruire del servizio di che trattasi necessita che l Amministrazione Comunale sottoscriva apposita convenzione con l Amministrazione Provinciale che si allega in atti; ATTESA l opportunità offerta dall Amministrazione Provinciale a che i cittadini del Comune di Creazzo detentori di manufatti contenenti amianto, possano smaltire gli stessi usufruendo del servizio di che trattasi alle condizioni, costi e modalità come riportate nella convenzione prot. n del 21/10/2011 sottoscritta tra l Amministrazione Provinciale e la ditta Elite Ambiente Spa; PESO ATTO che per l espletamento del servizio nessun costo è imputabile all Amministrazione Comunale, e che la stessa sarà tenuta solamente a: 1. fornire assistenza in termini di contenuti, condizioni, costi e modalità di effettuazione del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria; 2. raccogliere in maniera ordinata le richieste di intervento delle utenze del proprio territorio comunale; 3. effettuare con i propri tecnici, un sopralluogo preso le utenze che hanno fatto richiesta del servizio al fine di verificare il rispetto delle condizioni tecniche per cui è possibile usufruire dello stesso; 4. trasmettere alla ditta individuata le richieste pervenute dalle utenze del proprio territorio comunale; SENTITA RITENUTO la relazione e recepite le motivazioni formulate per l adozione del presente provvedimento; pertanto di approvare la convenzione proposta dall Amministrazione Provinciale al Comune di Creazzo al fine di al aderire Servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni della DGRV 1690 del 28/06/2002; VISTE la DGRV n. 5455/96 e la DGRV n. 1690/2002; VISTO il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, che ne attesta la copertura finanziaria; DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 del pag. 6 CREAZZO
7 DELIBERA Per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente riportate: 1. di approvare la sottoscrizione da parte dell Amministrazione Comunale della convenzione, di cui all allegato A, proposta dall Amministrazione Provinciale per l adesione del Comune di Creazzo al Servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni della DGRV 1690 del 28/06/2002; 2. di pubblicizzare l istituzione del Servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni della DGRV 1690 del 28/06/2002, mediante pubblicazione di note informative sul notiziario comunale, sul sito web del Comune di Creazzo, sui tabelloni elettronici presenti in viale Italia ed lungo la S.R. 11 ed affissione di idonei avvisi sulle bacheche comunali; 3. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, all unanimità di voti espressi per alzata di mano, ai sensi dell art. 234, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, stante l urgenza di dar corso al deliberato. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 del pag. 7 CREAZZO
8 Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa. Lì, Il Responsabile del servizio F.to TESTOLIN ANDREA IL RESPONSABILE RAGIONERIA ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. Lì, Il Responsabile del Servizio F.to Girotto Marco TRASMESSO FASCICOLO UOF IN DATA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 del pag. 8 CREAZZO
9 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente F.to GIACOMIN STEFANO Il Segretario F.to TORNAMBE' FRANCESCO REFERTO DI PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.ro: Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al Addì Il SEGRETARIO COMUNALE F.to TORNAMBE' FRANCESCO La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data Numero: CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1 comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D. Leg.vo n. 267 del Lì, Il SEGRETARIO COMUNALE F.to TORNAMBE' FRANCESCO La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n. in data ha chiesto la produzione di elementi integrativi. Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1 del Decreto Leg.vo n. 267 del , nella seduta del con il seguente esito: Lì IL SEGRETARIO COMUNALE Copia conforme all'originale. Lì IL SEGRETARIO COMUNALE DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 del pag. 9 CREAZZO
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