Allegato B REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER L INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
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1 Allegato B REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER L INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 168/2004 1
2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 3 COMPOSIZIONE DEL FONDO ART. 4 INDIVIDUAZIONE E MANSIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEFINIZIONE DEI GRUPPI ADDETTI ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA PIANIFICAZIONE, CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI, APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ART. 5 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ART. 6 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ART. 7 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L INCENTIVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 8 TERMINI PER LE PRESTAZIONI ART. 8 Bis RITARDO NELL ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI ART. 9 CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 10 ASSICURAZIONI ART. 11 CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ART. 12 EVENTUALI ECONOMIE ART. 13 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI FUTURI. 2
3 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell articolo 18, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall art. 13 comma 4 punto 1 della legge 17 maggio 1999, n Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsti dall art. 18, comma 1, della legge citata. 3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dal successivo art. 2, qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale dipendente dell Amministrazione Provinciale incaricato delle predette funzioni. ART. 2 DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI 1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, descritto all articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4, e 5, dell'articolo 16, della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano territoriale di coordinamento provinciale e le sue revisioni, ed eventuali piani di settore. 3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione. ART. 3 COMPOSIZIONE DEL FONDO 1. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazioni ai sensi dell articolo 16, comma 7, della legge n. 109 e successive modificazioni ovvero dallo stanziamento del bilancio relativo al finanziamento dell opera. 2. Per ogni lavoro od opera, o parti di queste, progettati e diretti dai settori tecnici dell Ente, che richiedono la redazione congiunta di disegni, capitolati ed elenchi prezzi ecc, è riconosciuta, ai fini della costituzione del fondo una quota, da calcolare sull importo a base d asta, pari al 2% con il limite massimo del doppio della retribuzione annua in godimento (stipendio e retribuzione di posizione) dal dirigente-progettista nel rispetto di quanto previsto dal Programma Triennale delle opere pubbliche dell elenco annuale e del prospetto di temporalizzazione di esecuzione delle opere approvati congiuntamente al Piano Esecutivo di Gestione o a sue variazioni. Tale quota viene determinata con riferimento al 30% della tariffa professionale relativa alla tipologia dei lavori, da calcolarsi sull importo dei lavori a base di gara, al netto dei ribassi per la parte che eccedono il 10%. 3. Per gli atti di pianificazione affluisce al fondo un importo corrispondente al 30% della tariffa professionale. ART. 4 INDIVIDUAZIONE E MANSIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEFINIZIONE DEI GRUPPI ADDETTI ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA PIANIFICAZIONE, CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI, APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI Il Dirigente del Settore titolare delle attività di progettazione o pianificazione, oltre a svolgere il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza 3
4 alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, nonché sul razionale e corretto svolgimento delle procedure, fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per le attività di coordinamento, indirizzo e controllo, e segnala tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi; accerta inoltre la libera disponibilità delle aree ed immobili necessari. A seguito della programmazione delle attività progettuali e di pianificazione di cui all'art. 3 il Dirigente del Settore titolare delle stesse, prima dell'avvio di qualsiasi attività di progettazione, propone al Presidente uno o più provvedimenti con i quali, per ogni progetto di lavoro e per ogni atto di pianificazione, sulla base dei criteri di cui all'art.6, dovranno essere definiti: il/i nominativi dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera; i nominativi dei collaboratori tecnici ed amministrativi coinvolti nelle attività progettuali; i nominativi del responsabile e dei coordinatori dei lavori ex D. Lgs. 494/1996; le quote del fondo complessive spettanti a ciascun componente del gruppo; i tempi d ultimazione delle attività progettuali, di pianificazione e di esecuzione dei lavori. Tra i collaboratori tecnici dovranno essere compresi gli eventuali dipendenti appartenenti a Settori o Servizi diversi che sottoscrivano pareri o valutazioni tecniche o giuridiche di conformità (ad es. urbanistica, ambientale, disponibilità patrimoniale) da allegare al progetto al fine di garantirne la completezza e l'esecutività. Ultimata la progettazione o la pianificazione, il Responsabile Unico del procedimento predispone una relazione finale sul rispetto dei tempi ed attestante la qualità della prestazione effettuata. ART. 5 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 1. Gli incarichi sono conferiti con atto a firma del Presidente o dell Assessore delegato, su proposta del Dirigente del Settore titolare delle stesse. 2. Nell atto di conferimento dell incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; i titolari formali dell incarico, devono avere i requisiti di cui all articolo 17, comma 2, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Presidente o l Assessore delegato possono, con atto motivato, modificare o revocare l incarico in ogni momento. 4. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, dev essere individuato prima dell inizio di ogni prestazione. Il Dirigente del Settore titolare dell attività di progettazione o pianificazione provvede a formare l elenco dei partecipanti alle stesse anche a titolo di collaborazione. Detto elenco può essere interno all atto di conferimento di cui al comma 1 di cui costituisce allegato. ART. 6 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE Per la ripartizione del fondo tra le diverse figure professionali impegnate vengono fissate le seguenti aliquote: 4
5 a) responsabile unico del procedimento: è attribuita una quota percentuale del fondo pari al 5,7%; b) progettista/gruppo di progettazione che sottoscrive il progetto e collaboratori tecnici alla progettazione: è attribuita una quota percentuale del fondo rispettivamente pari al 18,4% ed al 26,5%. Si precisa che all interno della suddetta quota, nel caso vengano predisposti stime di esproprio, planimetrie mappali e piani particellari, al personale che li abbia redatti verrà corrisposta complessivamente una quota del 2%. c) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e suoi collaboratori tecnici: : è attribuita una quota percentuale del fondo rispettivamente pari al 2,6% ed al 1,7%; d) direttore dei lavori e suoi collaboratori alla direzione lavori: è attribuita una quota percentuale del fondo rispettivamente pari al 12,4% ed al 7,0%; e) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e suoi collaboratori tecnici: : è attribuita una quota percentuale del fondo rispettivamente pari al 5,2% ed al 1,7%; f) collaboratori amministrativi (intesi come Dirigenti e dipendenti con mansioni amministrative che forniscono apporti giuridico-amministrativo all attuazione del programma delle opere pubbliche, che predispongono gli atti di gara e le approvazioni degli atti contabili): è attribuita una quota percentuale del fondo pari al 10,8%, di cui 5,7% al Responsabile giuridico-amministrativo, mentre il 3,3% ai collaboratori amministrativi di supporto all attività di progettazione e direzione lavori e il 1,8% ai collaboratori amministrativi che svolgono funzioni esecutive e di supporto del Responsabile giuridico-amministrativo. g) collaboratori tecnici (cantonieri qualificati, cantonieri specializzati, capo-cantonieri, operai specializzati manutentori) che svolgono funzioni esecutive e di supporto: è attribuita una quota percentuale del fondo pari all 8,00%. In caso di affidamento a professionisti esterni di una o più delle mansioni di cui alle precedenti lettere a) b) - c) - d) ed e), la corrispondente quota percentuale non verrà erogata. Per i progetti non ricadenti nell ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 le percentuali di cui ai punti c) e) sono da aggiungere rispettivamente a quelle di cui ai punti b) d). La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, tra i singoli soggetti che collaborano ai progetti o alla direzione lavori di cui alle lettere b), c), d), e) sono formulate dal Dirigente del Settore titolare dell attività di progettazione. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, tra i singoli soggetti che collaborano alle attività amministrative di cui alla lettera f) sono formulate dal Dirigente del Settore titolare dell attività di progettazione per i collaboratori amministrativi di supporto all attività di progettazione e direzione lavori e dal Responsabile Amministrativo per i collaboratori amministrativi che svolgono funzioni esecutive e di supporto. ART. 7 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L INCENTIVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE Il fondo per l incentivazione degli atti di pianificazione viene ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto: a) dirigente del settore titolare dell attività di pianificazione: è attribuita una quota percentuale del fondo pari al 8%; b) progettista/gruppo di progettazione: è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al 46%; c) collaboratori tecnici e amministrativi: è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al 46%. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, di cui al precedente capoverso lettere b) c), sono formulate dal Dirigente del Settore titolare dell attività di pianificazione. 5
6 ART. 8 TERMINI PER LE PRESTAZIONI 1. Nel provvedimento di affidamento dell incarico di cui all art. 5 sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. 2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato dall organo che ha disposto l affidamento. 3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi. Essi decorrono dalla data di comunicazione al Dirigente del Settore titolare dell attività di progettazione e pianificazione del provvedimento di conferimento dell incarico, ovvero, se successiva, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all esecuzione delle prestazioni. 4. Il Dirigente del Settore titolare dell attività di progettazione e pianificazione cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini. 5. Nel computo dei termini di cui ai precedenti commi non si tiene conto del tempo occorrente per l ottenimento dei pareri di enti e/o organi sovraprovinciali. ART. 8 Bis RITARDO NELL ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI 1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma: a) ritardi fino a 60 giorni: penalità pari allo 0,5% del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo; b) ritardi da 60 fino a 90 giorni: penalità pari al 1,5% del fondo relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60; c) ritardi superiori a 90 giorni: nessuna ripartizione del fondo relativamente all affidamento per il quale si è verificato il ritardo; d) nei casi di cui alla lettera c) l amministrazione, sentito il Segretario Generale, con provvedimento motivato dell organo che lo ha conferito, può revocare l incarico. La revoca è subordinata alla garanzia del contradditorio con gli interessati, quale il responsabile del procedimento e il dirigente del settore titolare dell attività di progettazione o pianificazione. 2. Le penalità possono essere disapplicate, in caso di motivate circostanze derivanti da cause di forza maggiore, solo con provvedimento motivato della Giunta Provinciale, sentito il Segretario Generale. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dal vigente ordinamento. ART. 9 CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI 1) Ultimata la progettazione o la pianificazione il Responsabile Unico del procedimento predispone una relazione finale in merito al rispetto dei tempi e la qualità della prestazione effettuata. 2) Il Dirigente del Settore titolare delle stesse con provvedimento motivato può proporre che i soggetti di cui all articolo 6 che sebbene incaricati non abbiano svolto il relativo incarico vengano esclusi dalla ripartizione. In tal caso le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione, ad altri componenti del medesimo gruppo. 6
7 3) L impegno di spesa sarà assunto, per quanto riguarda la progettazione, insieme alle altre voci del quadro economico con la determinazione dirigenziale che segue l approvazione del progetto esecutivo. 4) L erogazione della quota di incentivo connessa alla progettazione, nei limiti delle somme messe a disposizione, verrà effettuata indipendentemente dalla realizzazione dell opera o del lavoro, purchè risultino completate e finanziate le fasi progettuali. Le percentuali di riferimento, rispetto all importo determinato con le modalità previste dall art. 3, sono di seguito riportate: - per la sola progettazione preliminare: quota pari al 30%, - progettazione definitiva: quota pari al 40%; - progettazione esecutiva: quota pari al 30%. 5) La liquidazione delle prestazioni avverrà con cadenza annuale (di norma nel mese di marzo) con determinazione del Dirigente del Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane, nel rispetto pedissequo del presente regolamento. La liquidazione avverrà secondo la seguente ripartizione, fermo restando quanto contemplato al precedente punto 4): - il 50% di quanto spettante all approvazione della fase conclusiva della progettazione, per progetti di importi inferiori a di euro, per i restanti progetti la liquidazione avverrà a conclusione di ogni singola fase di progettazione approvata e finanziata; - il 50% all approvazione degli atti di contabilità finale (certificato di regolare esecuzione ovvero certificato di collaudo) 6) Gli incentivi legati alla predisposizione degli atti di pianificazione sono impegnati dal Dirigente del Settore titolare dell attività di progettazione e di pianificazione in relazione agli atti di pianificazione predisposti o in corso di predisposizione nell anno. La liquidazione relativa agli atti di pianificazione avverrà nella misura del 40% successivamente alla consegna, per l ulteriore 40% successivamente all adozione degli atti in Consiglio Provinciale e per il rimanente 20% all approvazione da parte degli Organi di Controllo. Le liquidazioni vengono disposte con determinazione del Dirigente del Settore Organizzazione e Risorse Umane. 7) I relativi stanziamenti di bilancio previsti al Titolo 2 della spesa per la realizzazione dei singoli lavori dovranno essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto tale quota andrà inserita nel quadro economico progettuale. ART. 10 ASSICURAZIONI La Provincia provvederà alla stipulazione di adeguate polizze assicurative, con le modalità del regolamento di cui all art. 17 della Legge n. 109, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati a svolgere i compiti di cui alle lettere b, c), d), e) dell art.6. ART. 11 CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti o atti di pianificazione potranno effettuare lavoro straordinario solo previa specifica autorizzazione del Dirigente e per attività non inerenti alla progettazione o pianificazione. L incentivo di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altra forma di incentivo. ART. 12 EVENTUALI ECONOMIE Le quote del fondo eventualmente non utilizzate costituiranno economie di gestione. 7
8 ART. 13 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI FUTURI 1. La ripartizione e la liquidazione dei fondi accantonati, nei limiti degli importi impegnati in bilancio avverrà con determinazione del Dirigente del Settore Organizzazione e Risorse Umane, sulla base di apposita relazione del Dirigente del settore titolare dell attività di progettazione o pianificazione, che dovrà contenere i seguenti elementi: I nominativi dei partecipanti all attività di progettazione L entità del fondo accantonato e il relativo capitolo di spesa del bilancio La ripartizione del fondo Attestazione circa la regolare esecuzione delle prestazioni Estremi del provvedimento di approvazione del progetto e dell atto di pianificazione L importo liquidabile a ciascuno dei partecipanti 2. Il pagamento degli incentivi avverrà con determinazione del Dirigente del Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane da adottarsi entro 15 giorni dall esecutività della determina stessa e gli incentivi liquidati saranno corrisposti entro il secondo mese successivo a quello della data del provvedimento di liquidazione. 8
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