Diritti della persona con disabilità nella scuola italiana dalla Costituzione.alla Gelmini.

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1 Diritti della persona con disabilità nella scuola italiana dalla Costituzione.alla Gelmini. I RIFERIMENTI NORMATIVI COSTITUZIONE art Legge n.118 del 1971 Legge n.517 del Legge quadro n. 104 del 1992 C.M.n.129 del 1982 e C.M. n.262 del 1988 D.M. 3 giugno 1999 n. 141 Legge n.169 del 2008 Linee Guida Ministeriali per l'integrazione Scolastica del 4 agosto 2009 DPR n.81 del 2009 (Regolamento per la razionalizzazione della rete scolastica) LA COSTITUZIONE DEL 1948 L' Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta, nel dicembre 1966, un documento sui diritti economici, sociali e culturali, dove, (tra l'altro), viene affermato: "... il diritto di ogni individuo all'istruzione che deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. L' istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti...". D'altra parte, già la nostra Costituzione, in perfetta coerenza con quanto sottoscritto dal nostro paese in sede di Nazioni Unite afferma (in particolare gli art.3, 34 e 38) : l'uguaglianza di tutti i cittadini prescindendo dalle loro condizioni personali e sociali la scuola è aperta a tutti il diritto all'istruzione anche per gli invalidi. LA SCUOLA SELEZIONE NON INTEGRA Ma questi principi si scontravano con una concezione della scuola organizzata sul principio di selezione escludendo, aprioristicamente, quanto affermato dalla nostra Costituzione e dalle Nazioni Unite, in particolare il principio che vede l'istruzione come un processo di completamento della personalità di qui, l'istituzione di classi o scuole "speciali" per disabili, facendo apparire il concetto di selezione come l'esatto opposto di quello d'integrazione. Ricordiamo infatti che sino alla prima metà degli anni '60, in Italia tutti i disabili venivano educati nelle scuole speciali e negli istituti con residenza notturna come nel resto d'europa e del mondo. DOPO LE LOTTE DELL 68 LEGGE 118/71 E LEGGE 517/77 Il cammino dell'integrazione scolastica è segnato da due provvedimenti legislativi: la legge 118/71 (art. 24) e la legge 517/77. La 118 dispone norme circa l inserimento dei disabili e il superamento delle scuole speciali. La 517 segna il punto di riferimento più importante per la legittimazione del diritto a frequentare le scuole comuni da parte dei disabili e per la prima volta si parla di integrazione La Legge n. 118/71 stabilisce che anche gli alunni disabili debbono adempiere l'obbligo scolastico nelle scuole comuni, ad eccezione di quelli più gravi (fra i quali si consideravano i ciechi, i sordi, gli intellettivi ed i motori gravi come i tetraplegici, cioè con impossibilità a muovere i quattro arti e spesso anche a parlare). Iris Campostori- Convegno 2011 disabilità 1

2 A partire da quell anno le classi differenziali furono sostituite con classi sperimentali costituite da non più di 15 alunni di cui al max. 5 potevano essere definiti disadattati. Con la Legge 4 agosto 1977 n.517 si può parlare di una vera e propria strategia di integrazione. E l ufficializzazione della metodologia allora ritenuta più innovativa della didattica per obiettivi (Mastery Learning). La programmazione prevede le attività integrative. Scompare la classe ( per 160 ore) e si organizzano gruppi di lavoro interdisciplinare con ragazzi di età diversa in base a interessi,difficoltà, eccellenze, stili cognitivi. Sono previste apposite attività di sostegno e di recupero appositamente progettate per gli alunni disabili. Accanto al personale docente specializzato compare il servizio sociopsico-pedagogico. C.M.n.129 DEL 1982 E C.M.n.262 DEL 1988 La circolare n.129 per la prima volta affronta il problema dell inserimento degli allievi con handicap nella scuola secondaria superiore. La circolare n.262 dà attuazione dell effettiva realizzazione del diritto allo studio nella scuola superiore (dopo sentenza della Corte Costituzionale). Attraverso indicazioni sia di ordine organizzativo ( assegnazione alla classe, predisposizione ambienti idoenei) sia di ordine didattico-pedagogico ( programmi e valutazione) LEGGE 104/92: LEGGE QUADRO PER L ASSISTENZA, L INTEGRAZIONE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE Legge quadro perché riprende tutta la normativa esistente e affronta il problema della disabilità nella sua globalità. L'art. 12 della legge 104/92 titola: diritto all'educazione e all'istruzione. In particolare sono importanti i primi 4 commi (per la determinazione del diritto) : comma 1 viene garantito l'inserimento negli asili nido; comma 2 viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola : materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie; comma 3 fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere l'integrazione scolastica :"...lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione...". il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità ASILI NIDO L'art. 13 della legge 104/92, comma 2, stabilisce che è compito degli Enti Locali delle Unità Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap, onde permettere gli interventi di recupero, socializzazione. E compito degli Enti Locali, fornire gli operatori e assistenti specializzati. SCUOLA MATERNA Con la legge 270/82,( art.12, commi 2 e 3 ), si sana, da un punto di vista legislativo, una situazione d'integrazione nelle scuole materne, integrazione già presente sin dalla statalizzazione di tale grado di scuole(l. 444/68). La legge 270/82 istituzionalizza gli interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini che ogni sezione deve avere : un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo Iris Campostori- Convegno 2011 disabilità 2

3 di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap. SCUOLA ELEMENTARE L'art. 2 della legge 517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, esso introduce anche il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per "...agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap...".l'art. 13 comma 3 prevede :"... l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati...", (come previsto dalla legge 517/77 art. 2). Il comma 1 punto b della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio. SCUOLA MEDIA L' art. 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie. Questo articolo e' speculare a quello che prevede l'integrazione scolastica nelle scuole elementari. Il comma 5 art. 13 della legge 104/92 recita : "...nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per iniziative sperimentali, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato...".tale diritto all'integrazione ha specifiche modalità di attuazione nell art L. 104/92. Detto articolo oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale per gli alunni con handicap, alla continuità educativa garantendo ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico (fino al diciottesimo anno di età),consentendo anche più di una ripetenza. Vi sono le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari circa : assistenza per l'autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici, ciò vale anche per le scuole superiori di primo, secondo grado e università, (L. 104/92 art. 13 comma b). SCUOLA SUPERIORE Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte Costituzionale con sentenza n 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha dichiarato : "...l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della L. 118/71, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "sarà facilitata",anzicchè disporre che è assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'art. 12 comma 2 L.104/92 "...è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università..." CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione indicati dalla L. 104/92 art. 16, sono innovativi. Detti criteri valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano educativo individuale, piano che può prevedere anche modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie,(comma 1 art. 16 L.104/92). Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve, Iris Campostori- Convegno 2011 disabilità 3

4 comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e tenuto conto delle capacità effettive degli alunni con handicap ( vedere art. 16 comma 2 L. 104/92). Nelle scuole superiori l'art.16 punto 3 recita : "...per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione...". Infine: gli alunni diversamente abili possono sostenere le prove di esame o la valutazione con l'utilizzo degli ausili loro necessari,(comma 4), in caso di esame universitario, le disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà. INSEGNANTI DI SOSTEGNO Nel 1977 la Legge n. 517 ha stabilito il principio dell'inclusione per tutti gli alunni disabili della scuola elementare e media dai 6 ai 14 anni, imponendo però l'obbligo di una programmazione educativa da parte di tutti gli insegnanti della classe, che venivano affiancati da un insegnante specializzato per il "sostegno didattico" ed una programmazione amministrativa e finanziaria concordata fra Stato, Enti locali, Unità sanitarie locali. L'insegnante di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti, (L. 104/92 art. 13 comma 6).Dobbiamo rilevare inoltre, che l'insegnante di sostegno è, a pieno titolo, contitolare della classe, (quindi non insegnante di serie "b"!!),ciò significa che l'insegnante titolare di cattedra ha la corresponsabilità sull'attuazione del progetto educativo individualizzato della persona con disabilità. DISPOSITIVI PEDAGOGICI PER L INTEGRAZIONE DELLA DISABILITA Art.12 della legge 104/92 prevede: La diagnosi funzionale (DF)ovvero la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell alunno con disabilità. Il profilo dinamico funzionale (PDF) nel quale sono indicati i livelli di sviluppo prevedibili per l allievo disabile, Il piano educativo individualizzato (PEI)nel quale vengono descritti gli interventi educativi che si vogliono predisporre per realizzare il diritto all educazione e all istruzione. Alla definizione di questi documenti provvedono congiuntamente la collaborazione della famiglia, degli operatori delle unità sanitarie locali e del personale specializzato delle scuole. FORMAZIONE DELLE CLASSI Le classi che accolgono alunni portatori di handicap, erano automaticamente costituite con un "massimo di 20 alunni", come è esplicitato al comma 3, art.7 L.517/1977; tale legge è richiamata e confermata all'art.13, comma 1 della Legge 104/92. Però l'art.40 della L. 449/97 ha abrogato questi riferimenti normativi producendo classi molto numerose. In seguito a questo disservizio l'art. 26 comma 12 della legge 448/98 (Finanziaria per il 1999) ha poi delegato il Governo ad emanare un decreto per regolare la materia. Iris Campostori- Convegno 2011 disabilità 4

5 Il Ministero P.I., conseguentemente emanava il D.M. n. 141 del 1999 nel quale è stabilito che le classi frequentate da alunni portatori di handicap, non abbiano più di 20 alunni, purché sia predisposto, da parte dell'intero Consiglio di classe (e non da parte del solo insegnante di sostegno) un progetto per l'integrazione. In tale progetto devono essere espressamente indicati: le motivazioni per la riduzione del numero degli alunni, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e le strategie e le metodologie adottate dal Consiglio di classe. CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITA L art del D.M. 3 giugno 1999 n dispone che La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi. LA SCUOLA NELL ERA GELMINI. Numero massimo di alunni con disabilità per classe: Legge 169 del 30 ottobre 2008: Le classi sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni a condizione che sia compatibile con la dotazione organica dell istituto. Nella realtà da anni vengono costituite classi in deroga al numero di 20 alunni e anche con più di un alunno disabile per classe! Nelle nostre scuole le classi con disabile accolgono anche 26 alunni. Il regolamento per la razionalizzazione della rete scolastica (DPR 81/2009) ha previsto l'innalzamento dei limiti minimi e massimi per la formazione delle classi. Tale disposizione ha ripercussione sugli organici con l'effetto di ridurre il numero delle classi del primo anno di corso e, conseguentemente, di risparmiare sugli organici del personale docente. Un altro passaggio interessante riguarda poi il numero massimo degli alunni per classe: «Le classi iniziali di ogni ordine e grado, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite di norma con non più di 20 alunni (art. 5 del Regolamento), purchè sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza.. Secondo quest'ultima precisazione, riguardante il numero degli alunni, in tali classi, non dovrà esservi più di un alunno in situazione di gravità e tale numero massimo potrà essere superato solo in presenza di alunni con disabilità non grave. NUMERO MASIMO DI ALUNNI CON DISABILITA PER CLASSE In forza delle Linee Guida Ministeriali per l'integrazione Scolastica del 4 agosto 2009, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla base delle esperienze maturate, che essi non debbano superare il numero di due alunni con disabilità non grave. Per quanto poi riguarda il superamento del tetto di venti alunni per classe in presenza di alunni con disabilità non grave, si ritiene che esso possa raggiungere i ventidue alunni (secondo quanto stabilito dall articolo 4 del DPR 81/09: è consentita la deroga del 10%), in presenza al massimo di due alunni certificati come "lievi" e non più di venticinque alunni in presenza di un alunno certificato come "lieve". Iris Campostori- Convegno 2011 disabilità 5

6 CHE FARE? I Consigli di Circolo o di Istituto possono deliberare, fra i criteri di priorità per l'accettazione delle iscrizioni all'anno scolastico in base alla Circolare Ministeriale n.4/2010- che le prime classi ove si iscrivono alunni con disabilità non possano avere, ad esempio, più di due alunni con disabilità. In tal caso devono fissare i criteri di priorità nell'accettazione, qualora appunto le domande degli alunni con disabilità siano più di due per classe. E possibile ottenere lo sdoppiamento delle prime classi di ogni ordine di scuola frequentate da alunni con disabilità o la riduzione del numero di alunni a non più di venti-ventidue - ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DPR 81/2009 CONVENZIONE ONU E LEGGE N. 18 DEL 2009 La legge n.18 del 2009 ratifica la Convenzione ONU : Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei princìpi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.. fra i suoi compiti ha quello di predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale. Se gli alunni con disabilità e i loro compagni non si trovano a loro agio nelle classi comuni, ciò è dovuto al mancato allestimento da parte delle istituzioni scolastiche e degli Enti Locali dei servizi predisposti dalla normativa che i tagli indiscriminati alla spesa pubblica sociale ed educativa stanno paurosamente riducendo facendo venir meno tutte le misure previste dalla normativa vigente per garantire la qualità dell'integrazione scolastica e il rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall'italia con la Legge 18/09 Iris Campostori- Convegno 2011 disabilità 6

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