Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali. La rappresentanza fiscale e l identificazione diretta.
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1 Formazione a Distanza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali La rappresentanza fiscale e l identificazione diretta. Relatore Dott. Giovanni Gargano Roma, 11 Novembre
2 Sommario INTRODUZIONE... 4 IL RAPPRESENTANTE FISCALE: RIFERIMENTI NORMATIVI... 6 Articolo 17 D.P.R , n Comma... 6 Articolo 1, comma 4, D.P.R , n Il RAPPRESENTANTE FISCALE PESANTE... 7 IL RAPPRESENTANTE FISCALE LEGGERO... 7 L IDENTIFICAZIONE DIRETTA: RIFERIMENTI NORMATIVI... 9 Articolo 35 ter D.P.R , n Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n. 2009/ del IL RAPPRESENTANTE FISCALE GESTORE DEL DEPOSITO IVA: RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 50 bis COMMA 7 D.L , Convertito dalla Legge , n CASI IN CUI IL SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA NON E OBBLIGATO A NOMINARE IL RAPPRESENTANTE FISCALE OVVERO AD IDENTIFICARSI DIRETTAMENTE ARTICOLO 17 SECONDO COMMA DEL DPR 633/ ARTICOLO 7-TER DEL DPR 633/72 - Territorialità - Prestazioni di servizi IL RAPPRESENTANTE FISCALE E LA DETRAIBILITA DELL IVA Ipotesi di Immissione in libera pratica posta in essere da un soggetto estero identificato direttamente, ovvero tramite un suo rappresentante fiscale con introduzione in deposito IVA e che provveda all estrazione della merce dal deposito per poi cederla ad un soggetto passivo stabilito in Italia
3 Ipotesi di Immissione in libera pratica posta in essere da un soggetto estero identificato direttamente, ovvero tramite un suo rappresentante fiscale con introduzione in deposito IVA e successiva cessione interna ad un soggetto passivo non stabilito in Italia o ad un privato IL RAPPRESENTANTE FISCALE ED IL PLAFOND Sul punto l Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 80 /E del 4 agosto 2011 ha chiarito: L ESPORTAZIONE NEL NUOVO CODICE UNIONALE LE NUOVE CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATO ESPORTATORE IPOTESI Prima Ipotesi Seconda Ipotesi Terza Ipotesi Quarta Ipotesi L ESPORTATORE AUTORIZZATO: RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre
4 INTRODUZIONE Gli argomenti, di fondamentale rilievo per la professione, sono stati affrontati con particolare riferimento alle operazioni doganali e, più in particolare, alle novità introdotte dal nuovo Codice Unionale, seguendo il filo logico che, partendo dalle definizioni sia del rappresentante fiscale, sia del soggetto identificato direttamente in Italia, giunge alla rappresentazione anche grafica delle operazioni doganali che li vedono interessati. Sono stati quindi esaminati: - il tema della coesistenza dei due istituti con quello del deposito Iva (con particolare riferimento alla possibilità del depositario di assumere la rappresentanza fiscale dei depositanti); - quello della detraibilità dell Iva non sempre consentita; - quello della territorialità dei servizi; - la possibilità di utilizzo di un plafond Iva regolarmente costituito; - il tema dell esportazione nel nuovo codice unionale; - il tema del codice Eori e del suo collegamento con la partita Iva; - quello dell esportatore autorizzato; Sono poi state analizzate e sviluppate le seguenti ipotesi di esportazione: 1) quella della cessione da parte di soggetto comunitario (esempio francese) a soggetto non residente (articolo 8, 1 comma, lettera a) del DPR n. 633/72); 2) quella della cessione da parte di soggetto non stabilito nel Territorio doganale dell Unione (esempio americano) a soggetto non residente (articolo 8, 1 comma, lettera a) del DPR n. 633/72); 3) quella della cessione da parte di soggetto italiano a soggetto comunitario (esempio francese) che provveda al trasporto fuori del territorio doganale dell Unione senza 4
5 effettuare alcuna cessione in Italia (articolo 8, 1 comma, lettera b) del DPR n. 633/72); 4) quella della cessione da parte di un soggetto italiano a soggetto extra comunitario (esempio americano) che provveda al trasporto fuori del territorio doganale dell Unione senza effettuare alcuna cessione in Italia (articolo 8, 1 comma, lettera b) del DPR n. 633/72). Infine si è analizzata l ipotesi di una importazione definitiva da parte di un soggetto terzo che abbia nominato in Italia un suo rappresentante fiscale. 5
6 IL RAPPRESENTANTE FISCALE: RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 17 D.P.R , n Comma 3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato dell imposta eventualmente dovuta in Italia e delle relative sanzioni Articolo 1, comma 4, D.P.R , n Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni. L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio IVA e' consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni.. 6
7 Il RAPPRESENTANTE FISCALE PESANTE Ferma restando la responsabilità solidale del rappresentante, la rappresentanza fiscale può essere piena (o pesante). In tal caso il rappresentante fiscale sarà tenuto ad osservare ogni adempimento previsto dal D.P.R. 633//72, compresi quelli di presentazione delle dichiarazioni annuali, di tenuta dei registri, di registrazione e conservazione delle fatture, di presentazione degli elenchi intrastat relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie e, in genere, di qualunque altro obbligo od adempimento previsto dal decreto IVA. La disciplina della rappresentanza piena (o pesante), è disciplinata al terzo comma, primo periodo, dell articolo 44 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, nella legge 427/93; IL RAPPRESENTANTE FISCALE LEGGERO Altro tipo di rappresentanza fiscale è quella semplificata (o leggera), il cui sostanziale vantaggio procedurale rispetto alla rappresentanza fiscale piena consiste nello sgravare il rappresentante fiscale dall obbligo di tenere i libri Iva e di presentare la dichiarazione IVA. Tale modalità di rappresentanza è prevista all articolo 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. 331/93 che prevede che Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta, la rappresentanza può essere limitata all esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all articolo 46, nonché alla compilazione, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all articolo 50, comma 6: 7
8 Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21. 8
9 L IDENTIFICAZIONE DIRETTA: RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 35 ter D.P.R , n I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema. 2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività' e' esercitata; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attività' e' esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività' del dichiarante, nonché il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato; d) il tipo e l'oggetto dell'attività' esercitata nello Stato estero di stabilimento; e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente; f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione. 3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto. 4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta 9
10 apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell'agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate. 5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n. 2009/ del Approvazione del modello ANR/3, riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini dell imposta sul valore aggiunto, di variazione dati o cessazione attività, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 10
11 IL RAPPRESENTANTE FISCALE GESTORE DEL DEPOSITO IVA: RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 50 bis COMMA 7 D.L , Convertito dalla Legge , n Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati. Essi, cioè, per poter assumere la rappresentanza fiscale di tutti i soggetti che utilizzano il deposito devono restare rappresentanti fiscali leggeri (art. 44, 3 comma, secondo periodo, del DL. 331/93). 11
12 CASI IN CUI IL SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA NON E OBBLIGATO A NOMINARE IL RAPPRESENTANTE FISCALE OVVERO AD IDENTIFICARSI DIRETTAMENTE ARTICOLO 17 SECONDO COMMA DEL DPR 633/72 2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n ARTICOLO 7-TER DEL DPR 633/72 - Territorialità - Prestazioni di servizi 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) omissis. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali 12
13 attività; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 13
14 IL RAPPRESENTANTE FISCALE E LA DETRAIBILITA DELL IVA Ipotesi di Immissione in libera pratica posta in essere da un soggetto estero identificato direttamente, ovvero tramite un suo rappresentante fiscale con introduzione in deposito IVA e che provveda all estrazione della merce dal deposito per poi cederla ad un soggetto passivo stabilito in Italia. Successivamente all immissione in libera pratica, nel caso in cui la merce venga estratta per l immissione in consumo nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale del soggetto non residente (o il soggetto straniero identificato direttamente) dovrà emettere autofattura, che dovrà essere registrata, con il metodo del reverse charge, nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti con l esposizione dell IVA. Poiché la successiva cessione dal rappresentante fiscale (o dal soggetto non residente identificato direttamente), al soggetto passivo stabilito in Italia, si considera non soggetta all imposta in quanto, ai sensi dell art. 17, 2 comma, del decreto IVA, il rappresentante fiscale (ovvero il soggetto estero identificato direttamente) non può esercitare il diritto alla detrazione per l imposta assolta sugli acquisti relativi a quelle cessioni. Infatti l'articolo 19, 2 comma dello stesso decreto Iva, recita: " non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni...o comunque non soggetta all'imposta" Tutto ciò si traduce nei seguenti comportamenti che i soggetti indicati (rappresentanti fiscali o soggetti direttamente identificati) dovranno tenere: 1. All estrazione dovranno emettere autofattura ovvero fattura integrata (nelle ipotesi delle vendite a catena nel deposito) da registrare nel registro degli acquisti ed in quello delle 14
15 fatture emesse. L iva indicata nel registro degli acquisti non potrà essere compensata con quella indicata nel registro delle fatture emesse che, perciò, dovrà essere versata interamente, mentre quella indicata nel registro degli acquisti resterà a credito, salvo il diritto a chiedere il rimborso; 2. La vendita successiva dai soggetti indicati al soggetto passivo stabilito in Italia è operazione fuori del campo d applicazione dell imposta ed il documento emesso per documentare la vendita dovrà essere registrata, dall acquirente, con il metodo dell inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell art comma del decreto IVA., 15
16 Ipotesi di Immissione in libera pratica posta in essere da un soggetto estero identificato direttamente, ovvero tramite un suo rappresentante fiscale con introduzione in deposito IVA e successiva cessione interna ad un soggetto passivo non stabilito in Italia o ad un privato. Viceversa, il soggetto (rappresentante fiscale, ovvero soggetto non residente identificato direttamente) che ha provveduto all estrazione della merce dal deposito IVA secondo le modalità esposte, qualora successivamente all estrazione venda la merce ad un cessionario soggetto passivo non stabilito in Italia, ovvero ad un privato (italiano o straniero), dovrà emettere fattura con addebito d imposta e, in tal caso, potrà portare in detrazione l imposta indicata nel registro degli acquisti al momento di registrazione dell autofattura. Ciò in quanto, in questa seconda ipotesi, egli pone in essere operazioni rilevanti ai fini dell imposta e può esercitare il diritto alla detrazione per l imposta assolta sugli acquisti relativi. 16
17 IL RAPPRESENTANTE FISCALE ED IL PLAFOND Sul punto l Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 80 /E del 4 agosto 2011 ha chiarito: L art. 8, 1 comma, lettera c), prevede che possano fruire di tale agevolazione le cessioni di beni, diversi dai fabbricati ed aree fabbricabili, e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di coloro che, come detto, effettuano cessioni all esportazione ovvero cessioni intracomunitarie. Analoga facoltà, di acquistare senza IVA, viene riconosciuta a coloro che effettuano a valle operazioni assimilate alle esportazioni nonché servizi internazionali di cui agli artt. 8-bis e 9 del DPR n. 633 del 1972, nei limiti dei corrispettivi afferenti dette operazioni (cfr. ultimo comma di entrambi gli articoli). Ricorrendo tali circostanze potranno effettuarsi acquisti senza IVA nei limiti del c.d. plafond maturato nell anno precedente (o dodici mesi precedenti), anche quando ad effettuare le operazioni che danno titolo a tale agevolazione sono - come precisato nella risoluzione 21 giugno 1999, n soggetti esteri identificati nel territorio dello Stato; l identificazione fiscale del non residente può avvenire, in assenza di sua stabile organizzazione, direttamente, ai sensi dell art. 35-ter del DPR n. 633 del 1972 ovvero a mezzo di un rappresentante fiscale, ai sensi dell art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, fattispecie nella quale si trova l interpellante. In relazione al quesito posto si esprime l avviso che, pur nel mutato quadro normativo, che ha modificato l articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, il rappresentante fiscale, come chiarito con la menzionata Risoluzione 21 giugno 1999, n. 102, può effettuare acquisti senza applicazione dell imposta ai sensi dell articolo 8, secondo comma, del DPR n. 633 del
18 PARTITA IVA E CODICE EORI Il codice EORI consiste in un numero alfanumerico di max 15 caratteri attribuito dalle singole amministrazioni doganali europee agli operatori economici comunitari ed extracomunitari, siano essi persone fisiche o giuridiche, che svolgono operazioni rilevanti ai fini doganali in ambito UE. Tale sistema di attribuzione di un unico numero di identificazione valido a livello comunitario è stato introdotto con il Reg. CE 312/2009. Le relative norme sono state trasfuse nel nuovo Codice Doganale dell Unione (Reg. UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del ) e nelle relative disposizioni di attuazione. 18
19 L ESPORTAZIONE NEL NUOVO CODICE UNIONALE Le nuove disposizioni stabiliscono che, salva l ipotesi di un privato che trasporti le merci nei suoi bagagli personali 1, l esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell Unione. Infatti, l articolo 1, par. 1, punto 19 del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 (RD) stabilisce: Ai fini del presente regolamento si intende per: «esportatore»: a) la persona stabilita nel territorio doganale dell Unione che, al momento dell accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell Unione; b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso; c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell Unione Quindi (salvo i casi previsti dalla precedente lettera b ) l esportatore : - deve essere stabilito 2 nel territorio doganale dell Unione; - al momento di accettazione della dichiarazione, deve avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell Unione. 1 articolo 1, par. 1, punto 5 del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015:.. 5. «bagagli»: tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica. 2 V. Articolo 5, par. 1, punto 31 del CDU: 31) ''persona stabilita nel territorio doganale dell'unione'': a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'unione; b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'unione; 19
20 LE NUOVE CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATO ESPORTATORE IPOTESI 20
21 MERCE ITALIANA Prima Ipotesi Cessione da parte di un soggetto comunitario (es. Francese) a soggetto non residente Articolo 8, 1 comma, lett. a) DPR 633/72 In questo caso il soggetto comunitario può essere considerato esportatore, in quanto soddisfa entrambe le condizioni di cui all articolo 1, par. 1, punto 19 del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 (RD) e, cioè, i) è stabilito nel Territorio Doganale dell Unione ed ii) ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell Unione Il soggetto comunitario, però, deve nominare un rappresentante fiscale in Italia (ipotesi a), ovvero deve identificarsi direttamente in Italia ai sensi dell art. 35 ter del DPR 633/72 (ipotesi b), in quanto pone in essere in Italia una cessione rilevante ai fini dell Imposta sul Valore aggiunto nei confronti di un soggetto non stabilito in Italia. Pertanto la dichiarazione doganale dovrà essere compilata come segue: Alla casella 2 dovrà essere indicato come Speditore il soggetto Francese e dovranno essere indicati i suoi dati ed il codice EORI attribuitogli in Italia, se identificato direttamente, ovvero quello del suo rappresentante fiscale. Alla casella 14 dovranno essere indicati i dati del rappresentante doganale che potrà agire o in rappresentanza diretta (in tal caso indicherà il codice 2), ovvero in rappresentanza indiretta (in tal caso indicherà il codice 3) ed il suo codice EORI. Nella casella 44, nel caso in cui il soggetto Francese si sia identificato direttamente, dovrà essere indicato il codice EORI attribuitogli in Italia preceduto dalla sigla ID. 21
22 IPOTESI A Dati del Soggetto Francese e attribuito al suo rappresentante Fiscale Dati e Codice EORI del Rappresentante Doganale Si dovrà riportare il codice 2 se opera in rappresentanza diretta, ovvero il codice 3 se opera in rappresentanza indiretta 22
23 IPOTESI B Dati del Soggetto Francese e Codice EORI attribuitogli in Italia a seguito dell identificazione diretta Dati e Codice Eori del Rappresentante Doganale Si dovrà riportare il codice 2 se opera in rappresentanza diretta, ovvero il codice 3 se opera in rappresentanza indiretta Codice Eori attribuito in Italia al soggetto Francese preceduto dalla sigla ID 23
24 MERCE ITALIANA Seconda Ipotesi Cessione da parte di un soggetto non stabilito nel territorio doganale dell Unione (es. Americano) a soggetto non residente Articolo 8, 1 comma, lett. a) DPR 633/72 In questo caso il soggetto extracomunitario non può essere considerato esportatore, in quanto non soddisfa la prima condizione di cui alla lettera c), dell articolo 1, par. 1, punto 19 del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 (RD), in quanto non è stabilito nel Territorio Doganale dell Unione. Il soggetto Americano, perciò dovrà nominare un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta assumendo la veste di esportatore. Inoltre il soggetto extracomunitario deve nominare un rappresentante fiscale in Italia 3, in quanto pone in essere in Italia una cessione rilevante ai fini dell Imposta sul Valore aggiunto nei confronti di un soggetto non stabilito in Italia. Pertanto la dichiarazione doganale dovrà essere compilata come segue: Alla casella 2 il soggetto Americano sarà indicato come Speditore e dovranno essere indicati i suoi dati ed il codice EORI del suo rappresentante fiscale. Alla casella 14 dovranno essere indicati i dati del rappresentante doganale che dovrà agire in rappresentanza indiretta (indicherà il codice 3) ed il suo codice EORI. 3 Non essendo ancora possibile per i soggetti stabiliti fuori dell Unione Europea identificarsi direttamente. 24
25 Dati del Soggetto Americano e Codice EORI attribuito al suo Rappresentante Fiscale Dati e Codice Eori del Rappresentante Doganale Indiretto Codice 3 25
26 MERCE ITALIANA Terza Ipotesi Cessione da parte di un soggetto italiano a soggetto comunitario (es. Francese) che provvede al trasporto fuori del territorio doganale dell Unione senza effettuare alcuna cessione in Italia Articolo 8, 1 comma, lett. b) DPR 633/72 In questo caso il soggetto comunitario può essere considerato esportatore, in quanto soddisfa entrambe le condizioni di cui all articolo 1, par. 1, punto 19 del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 (RD) e, cioè, i) è stabilito nel Territorio Doganale dell Unione ed ii) ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell Unione Il soggetto comunitario non deve nominare un rappresentante fiscale in Italia, nè deve identificarsi direttamente in Italia ai sensi dell art. 35 ter del DPR 633/72, in quanto non pone in essere in Italia alcuna operazione rilevante ai fini IVA, ma si limita a ritirare la merce e a trasportarla (ovvero a farla trasportare per suo conto) fuori del territorio doganale dell Unione. Pertanto la dichiarazione doganale dovrà essere compilata come segue: Alla casella 2 il soggetto Francese dovrà essere indicato come Speditore e dovranno essere indicati i suoi dati ed il codice EORI attribuitogli in Francia. Alla casella 14 dovranno essere indicati i dati del rappresentante doganale che potrà agire o in rappresentanza diretta (in tal caso indicherà il codice 2), ovvero in rappresentanza indiretta (in tal caso indicherà il codice 3) ed il suo codice EORI. 26
27 Dati del Soggetto Francese e Codice EORI attribuitogli in Francia Dati e Codice Eori del Rappresentante Doganale Si dovrà riportare il codice 2 se opera in rappresentanza diretta, ovvero il codice 3 se opera in rappresentanza indiretta 27
28 MERCE ITALIANA Quarta Ipotesi Cessione da parte di un soggetto italiano a soggetto extracomunitario (es. Americano) che provvede al trasporto fuori del territorio doganale dell Unione senza effettuare alcuna cessione in Italia Articolo 8, 1 comma, lett. b) DPR 633/72 Ipotesi A In questo caso il soggetto extracomunitario non può essere considerato esportatore, in quanto non soddisfa la prima condizione di cui alla lettera c), dell articolo 1, par. 1, punto 19 del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 (RD), in quanto nonè stabilito nel Territorio Doganale dell Unione. Il soggetto Americano, perciò dovrà nominare un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta assumendo la veste di esportatore (ipotesi a). Pertanto la dichiarazione doganale dovrà essere compilata come segue: Alla casella 2 il soggetto Francese dovrà essere indicato come Speditore e dovranno essere indicati i suoi dati ed il codice EORI attribuitogli in Francia. Alla casella 14 dovranno essere indicati i dati del rappresentante doganale che potrà agire o in rappresentanza diretta (in tal caso indicherà il codice 2), ovvero in rappresentanza indiretta (in tal caso indicherà il codice 3) ed il suo codice EORI. 28
29 Dati del Soggetto Americano e suo Codice EORI Dati e Codice Eori del Rappresentante Doganale Indiretto Codice 3 29
30 Ipotesi B Alla luce delle istruzioni fornite dall Agenzia delle Dogane con la nota prot del , considerato che la condizione richiesta dalle nuove disposizioni per la qualifica di esportatore al momento dell accettazione della dichiarazione doganale circa la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell Unione può ritenersi soddisfatta nel caso di specie in quanto la vendita è stata effettuata alla condizione che le merci siano trasportate dall acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell Unione e quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce, per cui quest ultimo può essere considerato esportatore (ipotesi b). In alternativa il soggetto non residente può delegare il venditore italiano alla presentazione della dichiarazione doganale, conferendogli, così, il potere di decidere che le merci devono essere trasportate fuori del territorio doganale dell Unione. In pratica la merce sarebbe venduta con la resa esistente in passato dell EX Work cleared In entrambi i casi la dichiarazione doganale dovrà essere compilata come segue: Alla casella 2 il venditore italiano dovrà essere indicato come Speditore e dovranno essere indicati i suoi dati ed il codice EORI. Alla casella 14 dovranno essere indicati i dati del rappresentante doganale che potrà agire o in rappresentanza diretta (in tal caso indicherà il codice 2), ovvero in rappresentanza indiretta (in tal caso indicherà il codice 3) ed il suo codice EORI. 30
31 Dati del venditore italiano e suo Codice EORI Dati e Codice Eori del Rappresentante Doganale Si dovrà riportare il codice 2 se opera in rappresentanza diretta, ovvero il codice 3 se opera in rappresentanza indiretta 31
32 In ogni caso il soggetto extracomunitario non deve nominare un rappresentante fiscale in Italia, in quanto non pone in essere in Italia alcuna operazione rilevante ai fini IVA, ma si limita a ritirare la merce e a trasportarla (ovvero a farla trasportare per suo conto) fuori del territorio doganale dell Unione. 32
33 L ESPORTATORE AUTORIZZATO: RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 Articolo 67 Autorizzazione di esportatore autorizzato (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1. Se l Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell Unione possono chiedere un autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni. 2. L articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, e gli articoli 10 e 15 del presente regolamento, relativi all uso dei mezzi elettronici per lo scambio e l archiviazione di informazioni e alla revoca di decisioni favorevoli riguardanti le domande e le decisioni, non si applicano alle decisioni relative alle autorizzazioni di esportatore autorizzato. 3. Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse unicamente alle persone che soddisfano le condizioni enunciate nelle disposizioni in materia di origine contenute in accordi che l Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell Unione o in misure adottate unilateralmente dall Unione nei confronti di tali paesi o territori. 33
34 4. Le autorità doganali attribuiscono all esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella prova dell origine preferenziale. Il numero di autorizzazione doganale è preceduto dal codice di paese ISO alfa-2 dello Stato membro che rilascia l autorizzazione. 5. La Commissione comunica ai paesi terzi interessati gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo delle prove dell origine preferenziale presentate dagli esportatori autorizzati. 6. Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi la forma richiesta per le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni di origine, tali dichiarazioni sono redatte in conformità al formulario di cui all allegato Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione su fattura o una dichiarazione di origine, il valore soglia è pari a EUR per ciascuna spedizione. 34
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