REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA"

Transcript

1 ALLEGATO A COMUNE DI FIVIZZANO Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO - SERVIZIO CIMITERIALE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Fivizzano, 03/03/2010 Approvato con Delibera di C. C. n 41 del IL DIRIGENTE DELL AREA TECNICA Ing. Giovanni Bacci

2 Art. 1 CAPO I...8 DISPOSIZIONI PRELIMINARI...8 OGGETTO...8 Art. 2 COMPETENZE...8 Art. 3 SERVIZI GRATUITI...8 Art. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO...9 Art. 5 CAPO II...9 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED...9 ACCERTAMENTO DEI DECESSI...9 DENUNCIA DEI DECESSI...9 Art. 6 DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI...9 Art. 7 DENUNCIA DELLA CAUSA DELLA MORTE...10 Art. 8 COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI...10 Art. 9 RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI...10 Art. 10 MEDICO NECROSCOPO...10 CAPO III...11 AUTORIZZAZIONE DI SEPELLIMENTO...11 Art. 11 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA...11 Art. 12 NULLA OSTA DELL AUTORITA GIUDIZIARIA...11 Art. 13 NATI MORTI E PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO...11 CAPO IV...12 OSSERVAZIONE DEI CADAVERI...12 Art. 14 PERIODO DI OSSERVAZIONE...12 Art. 15 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE...12 Art. 16 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE...12 Art. 17 DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE...12 Art. 18 PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA...12 Art. 19 OBITORIO...13 Art. 20 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA...13 Art. 21 TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE...13 CAPO V...13 FERETRI...13 Art. 22 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO...13 Art. 23 OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE...13 Art. 24 CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI...14 Art. 25 DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE...14 COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 2

3 Art. 26 ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL USO DI FERETRI PER INUMAZIONI...14 Art. 27 CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE...14 Art. 28 FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE...15 Art. 29 CHIUSURA DEL FERETRO PER TRASPORTO SALMA...15 Art. 30 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI...16 CAPO VI...16 TRASPORTO DEI CADAVERI...16 Art. 31 TRASPORTO DEI CADAVERI...16 Art. 32 ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI...16 Art. 33 TRASPORTO FUNEBRE...16 Art. 34 TRASPORTI GRATUITI...16 Art. 35 ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA...17 Art. 36 TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE O ALL ESTERO...17 Art. 37 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO...17 Art. 38 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE...17 Art. 39 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO...18 Art. 40 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE...18 Art. 41 TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI...18 Art. 42 OBBLIGO DELL AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI SALMA FUORI DEL COMUNE...18 Art. 43 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE...19 Art. 44 TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI...19 Art. 45 TRASPORTO CADVERI DA E PER L ESTERO...19 CAPO VII...19 CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO...19 Art. 46 DOCUMENTO D ACCOMPAGNAMENTO AL CIMITERO PER LA SEPOLTURA...19 Art. 47 RICEVIMENTO DEI CADAVERI, RESTI MORTALI E CENERI...20 Art. 48 REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI...20 Art. 49 CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE...20 Art. 50 DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO...21 CAPO VIII...21 ASSETTO DEL CIMITERO...21 Art. 51 ELENCO CIMITERI...21 Art. 52 CIMITERO DEGLI SVIZZERI IN FIVIZZANO...21 Art. 53 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA...21 Art. 54 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO...22 Art. 55 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE...22 Art. 56 PLANIMETRIA DEL CIMITERO. CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO...23 COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 3

4 CAPO IX...23 SISTEMI DI SEPOLTURA...23 Art. 57 INUMAZIONI...23 Art. 58 SEPOLTURE AD INUMAZIONE IN CONCESSIONE CON CASSETTINE DI RIDUZIONE O URNE CINERARIE Art. 59 SCAVO DELLA FOSSA...24 Art. 60 DIMENSIONI...24 Art. 61 CASSE PER INUMAZIONE...24 Art. 62 MODALITA DELLA SEPOLTURA...24 Art. 63 OPERAZIONI DI SEPOLTURA...24 Art. 64 DECORI FLOREALI TOMBE PER INUMAZIONI...24 Art. 65 SEPOLTURE AD INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE...25 Art. 66 INUMAZIONE GRATUITA PER FAMIGLIE BISOGNOSE...25 Art. 67 DIMENSIONI DEI MONUMENTI FUNEBRI...25 Art. 68 AUTORIZZAZIONE...25 Art. 69 TUMULAZIONE...26 Art. 70 FERETRO PER TUMULAZIONE...26 Art. 71 SPESE DI MANUTENZIONE...26 Art. 72 MODALITA ESECUTIVE DEI LOCULI...26 Art. 73 MODALITA DI UTILIZZO DEI LOCULI, OSSARI E CINERARI DA PARTE DEI CONCESSIONARI...27 Art. 74 LOCULO CON CASSETTINE DI RIDUZIONE O URNE CINERARIE...27 Art. 75 DIVIETO DI SPOSTAMENTO E RIAPERTURA DI FERETRO...27 Art. 76 CREMAZIONE MODALITA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE...27 Art. 77 URNE CINERARIE...28 Art. 78 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI...28 Art. 79 OSSARI E CINERARI...28 Art. 80 IMPORTI RELATIVI A TUMULAZIONI ED AREE PER SEPOLTURE IN CONCESSIONE...29 CAPO X...29 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI...29 Art. 81 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - CARATTERE...29 Art. 82 ESUMAZIONI ORDINARIE...29 Art. 83 ESUMAZIONI ORDINARIE: SALME NON MINERALIZZATE...29 Art. 84 ESUMAZIONI STRAORDINARIE...30 Art. 85 ESUMAZIONI STRAORDINARIE: LIMITI TEMPORALI...30 Art. 86 ESTUMULAZIONI ORDINARIE...30 Art. 87 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE...31 Art. 88 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE...31 Art. 89 NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE...31 Art. 90 OSSA PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI...32 COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 4

5 Art. 91 DISPONIBILITA DEI MATERIALI...32 Art. 92 RIFIUTI CIMITERIALI...32 Art. 93 SISTEMAZIONE DEI RESTI MORTALI...32 Art. 94 OSSARI E CINERARI...33 CAPO XI...33 CONCESSIONI CIMITERIALI...33 Art. 95 DOMANDA DI CONCESSIONE...33 Art. 96 TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE...33 Art. 97 CONTRATTO DI CONCESSIONE...33 Art. 98 ATTO DI CONCESSIONE...34 Art. 99 CONCESSIONI SEMPLIFICATE...34 Art. 100 ONEROSITA DELLA CONCESSIONE...34 Art. 101 TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI...35 Art. 102 DURATA DELLA CONCESSIONE...35 Art. 103 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE...35 Art. 104 RINNOVO DELLA CONCESSIONE...35 Art. 105 VECCHIE SEPOLTURE...36 Art. 106 MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO...36 Art. 107 DIRITTO DI SEPOLCRO NELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA...36 Art. 108 SUCCESSIONE DELLA CONCESSIONE DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA...36 Art. 109 OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO...37 Art. 110 ROTAZIONE DEI CADAVERI NELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA...37 Art. 111 COMUNITA ENTI...37 Art. 112 CENOTAFI E LAPIDI MURARIE...37 Art. 113 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI...38 Art. 114 CRITERI GENERALI PER L ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE...38 CAPO XII...39 ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI...39 Art. 115 SCADENZA...39 Art. 116 RINUNCIA...39 Art. 117 REVOCA...39 Art. 118 DECADENZA...40 Art. 119 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA...40 Art. 120 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO...40 Art. 121 CONSEGUENZE DELL ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE...40 CAPO XIII...41 SERVIZIO CIMITERIALE POLIZIA INTERNA...41 Art. 122 ORARIO...41 COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 5

6 Art. 123 DISCIPLINA DELL INGRESSO...41 Art. 124 DIVIETI SPECIALI...41 Art. 125 RITI FUNEBRI...42 Art. 126 SEPOLTURA DELLE SALME...43 Art. 127 CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE...43 Art. 128 OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI...43 Art. 129 DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE...43 Art. 130 TRASPORTO MATERIALE...43 Art. 131 PULIZIA INTERNA...43 Art. 132 RECLAMI DEL PUBBLICO...43 CAPO XIV...44 PERSONALE DI SERVIZIO...44 Art. 133 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE...44 Art. 134 COMPITI SPECIFICI...44 Art. 135 DOVERI GENERALI...45 Art. 136 COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE...45 CAPO XV...46 ILLUMINAZIONE VOTIVA...46 Art. 137 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA...46 CAPO XVI...47 TOMBE DI FAMIGLIA...47 Art. 138 CONCESSIONE...47 Art. 139 COSTRUZIONE...47 Art. 140 CESSIONE E RINUNCIA...47 Art. 141 STATO DI ABBANDONO...47 CAPO XVII...48 IMPRESE E LAVORI PRIVATI...48 Art. 142 IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE...48 Art. 143 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI...48 Art. 144 POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA...48 Art. 145 DIVIETI...48 Art. 146 RECINZIONE AREE...48 Art. 147 CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE...48 Art. 148 MATERIALE DI SCAVO...49 Art. 149 INTRODUZIONE DI MATERIALI...49 Art. 150 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE...49 Art. 151 ORARIO DI LAVORO...49 Art. 152 VIGILANZA E COLLAUDO DELLE OPERE...50 COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 6

7 CAPO XVIII...50 IMPRESE DI POMPE FUNEBRI...50 Art. 153 FUNZIONI E LICENZA...50 Art. 154 DIVIETI...50 CAPO XIX...51 INFORMATIZZAZIONE DEI REGISTRI...51 Art. 155 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI...51 Art. 156 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI SCHEDARIO DEI DEFUNTI...51 Art. 157 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI...52 Art. 158 SANZIONI...52 CAPO XX...52 DISPOSIZIONI FINALI...52 Art. 159 TRASGRESSIONI ACCERTAMENTO SANZIONI...52 Art. 160 ORDINANZE DEL SINDACO...52 Art. 161 SALME DI CADUTI NEI CIMITERI CIVILI...53 Art. 162 NORMA DI RINVIO...53 Art. 163 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI...53 COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 7

8 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 OGGETTO Nell ambito della normativa di cui al D.P.R. 285/90 ed alle normative sanitarie, il presente regolamento disciplina a livello territoriale locale i servizi funebri e cimiteriali nonché le norme intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla gestione di detti servizi. Art. 2 COMPETENZE Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo ed Autorità Sanitaria locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione previste dal T.U.E.L. 267/2000 e s. m., compatibilmente con le funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.. Spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale Comunale tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto Comunale e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta. Art. 3 SERVIZI GRATUITI Sono gratuiti i servizi d interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria e cioè: Il feretro, il trasporto, l inumazione e l esumazione in campo comune per le salme appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato d indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte attraverso il Servizio Sociale o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La deposizione d ossa e ceneri nell ossario comune. La collocazione, per le sepolture indicate al precedente punto (1) di una croce alla quale viene applicata una targhetta, recante le generalità del defunto, l anno di morte ed il numero di fossa. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 8

9 Art. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO Presso l ufficio cimiteriale comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri delle operazioni cimiteriali per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre ben visibili al pubblico nell ufficio comunale: L orario d apertura e chiusura dei cimiteri. Copia del presente regolamento. L elenco delle esumazioni e delle estumulazione ordinarie nel corso dell anno. L elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione. Ogni atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico. CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI Art. 5 DENUNCIA DEI DECESSI La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo s ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto. Essa viene fatta: - da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; - da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto; - dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n Art. 6 DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l autorità municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 9

10 Art. 7 DENUNCIA DELLA CAUSA DELLA MORTE Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'istituto Nazionale di Statistica. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompresso. Art. 8 COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza. Art. 9 RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o suo delegato, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all A.S.L. competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell autorità giudiziaria, l' A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l autorizzazione del Sindaco di cui al successivo art. 11. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell accaduto. L atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell art. 78 del D.P.R , n Art. 10 MEDICO NECROSCOPO Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. n del Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall A. S.L. competente di zona. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 10

11 La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore. CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPELLIMENTO Art. 11 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, dall Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90. Art. 12 NULLA OSTA DELL AUTORITA GIUDIZIARIA L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall art. 76 del D.P.R. n. 396/2000. Art. 13 NATI MORTI E PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A. S. L.. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'a.s.l., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 11

12 CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art. 14 PERIODO DI OSSERVAZIONE Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità previste e disciplinate dal 1 comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/90. Art. 15 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90. Art. 16 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA- DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'a.s.l., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art. 17 DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE Durante il periodo d osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di decessi per malattia infettivo - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore Sanitario dell' A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie. Art. 18 PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 12

13 Art. 19 OBITORIO Il Comune di Fivizzano utilizza l obitorio situato presso l Ospedale S. Antonio Abate in Fivizzano. Art. 20 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia. L'osservazione del cadavere verrà effettuata nell'idoneo locale individuato all'interno dell Ospedale S. Antonio Abate di Fivizzano e in esso si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone: a) morte all interno dell Ospedale; b) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione; c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; d) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Tale locale fungerà anche da camera mortuaria. Detta camera mortuaria è gestita dalla Misericordia di Fivizzano con apposita convenzione fatta con l A. S. L. n 1 di Massa e Carrara. Art. 21 TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto al deposito di osservazione, deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. CAPO V FERETRI Art. 22 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO Il cadavere deposto nel feretro deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Art. 23 OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 13

14 Art. 24 CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con buon mastice. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto Art. 25 DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno. Art. 26 ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL USO DI FERETRI PER INUMAZIONI Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo che si tratti di morti per malattie infettivo - diffusive e sempre che il trasporto dal luogo del deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente. Art. 27 CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 14

15 biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5, se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte saldamente con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. Saldamente fissate mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Art. 28 FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE Per il trasporto di salma da comune a comune può essere utilizzato in sostituzione della cassa di metallo materiale autorizzato dal Ministero della Sanità con D. M. 7 febbraio 2002 (pubblicato sulla G. U. 1 marzo 2002 n 51). Art. 29 CHIUSURA DEL FERETRO PER TRASPORTO SALMA La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto. In particolare, per il trasporto di salma in altro Comune, dette Imprese dovranno sottoscrivere un apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento. Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) all autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 15

16 Art. 30 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI E' a carico del Comune la concessione gratuita del feretro per inumazione del tipo più semplice per le salme delle persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, come da apposita attestazione del Servizio Sociale. CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI Art. 31 TRASPORTO DEI CADAVERI Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Art. 32 ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità e percorsi eventualmente determinati con apposito provvedimento del Sindaco. Art. 33 TRASPORTO FUNEBRE Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90. Le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento. Art. 34 TRASPORTI GRATUITI Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 16

17 interessati, ove esistano, previa istruttoria sulla composizione del nucleo famigliare e sulla situazione economica degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto qualora i famigliari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Art. 35 ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO- DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo - diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'a.s.l. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art. 36 TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE O ALL ESTERO Per il trasporto delle salme ad altro comune che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo di cui all'32 del D. P. R. 285/90. Tale trattamento è eseguito dal funzionario medico designato dall' A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione. Art. 37 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale. Art. 38 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente Capo VI. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 17

18 Art. 39 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'a.s.l.. Per il trasporto delle salme all'estero il Sindaco, acquisito il consenso dell'autorità diplomatica o consolare dello Stato di destinazione, rilascia passaporto mortuario sulla base della documentazione occorrente caso per caso e sentito il Servizio d Igiene Pubblica dell'as.l.. Art. 40 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE Per i morti di malattie infettivo - diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni dell' articolo 35. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo - diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma. Art. 41 TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 32. Art. 42 OBBLIGO DELL AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI SALMA FUORI DEL COMUNE L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 18

19 Art. 43 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti. Art. 44 TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti: a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile; b) dichiarazione dei familiari o dell'impresa funebre incaricata del trasporto con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Art. 45 TRASPORTO CADVERI DA E PER L ESTERO Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, oltre quanto stabilito all'articolo 27 del presente regolamento. CAPO VII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO Art. 46 DOCUMENTO D ACCOMPAGNAMENTO AL CIMITERO PER LA SEPOLTURA Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile. Tali documenti dovranno essere consegnati al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 19

20 Qualora l Ufficio Anagrafe rilasci un autorizzazione al seppellimento riguardante il nostro territorio comunale, dovrà provvedere tempestivamente ad inviarne copia all Ufficio Cimiteriale. Art. 47 RICEVIMENTO DEI CADAVERI, RESTI MORTALI E CENERI Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite: 1) Le salme, di persone decedute nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza. 2) Le salme, delle persone non residenti in vita nel Comune di Fivizzano e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso. 3) Le salme, di persone non residenti in vita nel Comune di Fivizzano e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in quanto titolari di una concessione ottenuta prima del presente regolamento. 4) I nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel comune di cui all'art. 13 del presente regolamento. 5) I resti mortali o ceneri delle persone sopra elencate. Compatibilmente con la disponibilità d accoglimento del cimitero si autorizza il ricevimento delle salme, resti mortali e ceneri, da collocarsi in sepolture prese in concessione, di persone decedute fuori del comune e non residenti purché abbiano od abbiano avuto particolari legami affettivi con la popolazione del comune, o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nei cimiteri. Art. 48 REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI Tutti i cimiteri devono assicurare un Servizio di Custodia. I documenti di cui all'art. 46 devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale. Il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale iscrive volta per volta, sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare: le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento; le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti; qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali. Il Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale provvederà a comunicare, entro la giornata del ricevimento della salma, tutti i dati riportati nel presente articolo, all Ufficio Cimiteriale Comunale per aggiornare l anagrafica cimiteriale informatica tenuta presso detto ufficio. Art. 49 CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 20

21 organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato dal Responsabile di Custodia Cimiteriale, ad ogni fine d anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il Servizio di Custodia. Art. 50 DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO Avvenuta la consegna del feretro al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria. CAPO VIII ASSETTO DEL CIMITERO Art. 51 ELENCO CIMITERI Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri: Agnino, Aiola, Alebbio, Arlia, Bottignana, Canneto, Cecina, Cerignano, Ceserano, Cortila, Colla, Collecchia, Collegnago, Cotto, Debicò, Equi Terme., Fiacciano, Fivizzano, Gassano, Gragnola, Groppoli, Magliano, Mazzola, Mommio, Moncigoli, Monte de Bianchi, Monzone, Piano di Collecchia, Po, Pognana, Posara, Quarazzana, Rometta, S. Terenzo M., Sassalbo, Soliera, Spicciano, Tenerano, Terenzano, Turano, Turlago, Vendaso, Viano, Vinca. Art. 52 CIMITERO DEGLI SVIZZERI IN FIVIZZANO Nel capoluogo comunale, è altresì ubicato il cimitero degli Svizzeri. Detto cimitero, a norma dell art. 104 del D. P. R. n 285/90, è soggetto, come tutti cimiteri comunali, alla vigilanza dell autorità comunale. Art. 53 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale o con personale di ditta esterna attraverso il Responsabile di Custodia Cimiteriale a seguito di Gara. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale il quale può avvalersi di proprio personale dipendente addetto al cimitero. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 21

22 Il Direttore Sanitario dell A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Art. 54 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale. Reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Art. 55 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio stimate per almeno venti anni. Il piano è sottoposto al parere del competente servizio A.S.L. Nella elaborazione del Piano il Responsabile dei servizi cimiteriali, deve tenere conto: dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni; della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; degli abbisogni futuri, di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e al potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. La delimitazione dei reparti deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione o di cappelle. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. Sino alla entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale, la Giunta decide con specifici atti le diverse destinazioni del territorio cimiteriale nell ambito delle direttive fissate nel presente regolamento. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 22

23 Art. 56 PLANIMETRIA DEL CIMITERO. CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO L'ufficio comunale preposto al servizio di polizia mortuaria deve essere dotato di una planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. CAPO IX SISTEMI DI SEPOLTURA Art. 57 INUMAZIONI Ogni cimitero ha campi all aperto destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica. Detti campi saranno divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con soluzione di continuità, divisi in riquadri. Tenuto conto di quanto sopra, il periodo minimo di 15 anni per la rotazione, attualmente fissato, deve ritenersi sufficiente per la completa mineralizzazione dei cadaveri. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in concessione: sono in campo comune le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento, in cui la superficie viene ceduta gratuitamente a chi ne abbia diritto. Al termine di detta data si procederà all esumazione della salma ed alla collocazione delle ossa in ossario comune. sono in concessione le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione della durata minima di 30 anni o maggiori a seconda di quanto previsto nella stessa. Art. 58 SEPOLTURE AD INUMAZIONE IN CONCESSIONE CON CASSETTINE DI RIDUZIONE O URNE CINERARIE. E consentito inumare in un area per sepoltura ad inumazione in concessione, dopo richiesta all ufficio cimiteriale comunale, oltre al feretro anche un massimo di due urne cinerarie o due cassettine di riduzione in legno o materiale biodegradabile. Tale operazione è a pagamento ed è consentita anche dopo la stipula del contratto di concessione relativo all area cimiteriale interessata, fermo restando che la scadenza coincide con quella naturale dell area data in concessione. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 23

24 Art. 59 SCAVO DELLA FOSSA Ciascuna fossa deve essere scavata volta per volta a seconda del bisogno procedendo in modo continuo dalla sinistra alla destra di ogni riquadro a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Art. 60 DIMENSIONI Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l una dall altra almeno m. 0,60 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2,00) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,60 da ogni lato. Art. 61 CASSE PER INUMAZIONE Per le inumazioni non è consentito l uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall estero o da altro Comune per le quali sussiste l obbligo della duplice cassa, le inumazioni saranno ammesse solo in presenza di cassa completamente biodegradabile eventualmente rivestita con involucro metallico che dovrà essere rimosso e smaltito prima dell inumazione. Art. 62 MODALITA DELLA SEPOLTURA Ogni cadavere destinato all inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolta in una stessa fossa. Art. 63 OPERAZIONI DI SEPOLTURA Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L operazione sarà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 59. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E inoltre severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc. Art. 64 DECORI FLOREALI TOMBE PER INUMAZIONI Tanto sulle tombe ad inumazione in concessione che in quelle in campi comune, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine e gli spazi comuni. COMUNE DI FIVIZZANO Pagina 24

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI Art. 1 Oggetto del regolamento. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporti funebri nel territorio comunale espletato nel rispetto delle norme di cui al Capo

Dettagli

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa Regolamento recante disciplina sulla conservazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 Oggetto

Dettagli

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE.

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE. IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE. Dr Mario Spinelli Direttore S.C. Medicina Legale ASL n. 15 Cuneo NORMATIVA T.U delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 ( Tit. VI) D.

Dettagli

R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI CITTA DI BORDIGHERA Provincia di Imperia R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con deliberazione

Dettagli

Le operazioni di esumazione

Le operazioni di esumazione Le operazioni di esumazione Nota informativa allegata a: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI Le operazioni di esumazione Nota informativa allegata a: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI 1 PERCHÉ

Dettagli

38 CON DELIBERAZINE CONSILIARE N. 37/08.07.2009 SONO STATE APPROVATE LE SEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100 IN DATA

Dettagli

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare

Dettagli

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14 marzo 2011 In vigore dal 19

Dettagli

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con D.C.C. n. 4 DEL 19.01.2006 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.02.2000 Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.05.2012 Integrato e modificato con deliberazione di C.C. n. 9

Dettagli

COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari Settore Lavori Pubblici e Tecnologico

COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari Settore Lavori Pubblici e Tecnologico COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari Settore Lavori Pubblici e Tecnologico OGGETTO: ISTRUTTORIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CIMITERIALI. IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO che: Le tariffe di

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI COMUNE DI FIVIZZANO Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO - SERVIZIO CIMITERIALE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI Fivizzano, 25/10/2008 Approvato con Delibera

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2008) 1 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.

Dettagli

COMUNE DI LADISPOLI Provincia di Roma

COMUNE DI LADISPOLI Provincia di Roma COMUNE DI LADISPOLI Provincia di Roma Regolamento di Polizia Mortuaria. (Approvato con delibera di C.C. n. 69 del 20.09.1999) (Modificato con delibera di C.C. n. 79 del 12.12.2001) INDICE GENERALE TITOLO

Dettagli

GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA

GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA Comune di Budrio Settore Affari Generali Servizio Comunicazione e Certificazione GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA Abbiamo predisposto questa guida nell intento di facilitare i contatti

Dettagli

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto APPENDICE AL REGOLAMENTO PER L USO, L ACCESSO E LA VISITABILITÀ DEI CIMITERI COMUNALI ------------------------------- NORME RELATIVE ALL AFFIDAMENTO, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

Dettagli

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale Proposta di legge di modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) Sommario Preambolo Art. 1 Sostituzione

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.24 del 15.05.2002 - OMISSIS - Il capo IV viene sostituito interamente dal seguente: Capo IV Trasporti funebri

Dettagli

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 28.12.2009 TITOLO 1

Dettagli

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Allegato 1 DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI a) Domanda in bollo al Sindaco del Comune in cui si trova la salma da

Dettagli

C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE

C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE 1 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE DISCIPLINA GENERALE PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Dettagli

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

Dettagli

COMUNE DI LENDINARA. Regolamento comunale. di polizia mortuaria

COMUNE DI LENDINARA. Regolamento comunale. di polizia mortuaria COMUNE DI LENDINARA Regolamento comunale di polizia mortuaria Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 27.01.2010 1 INDICE CAPO 01 DISPOSIZIONI PRELIMINARI...5 Art.001 Finalità delle

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7 LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7 Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale (b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1) Art. 1 Oggetto e finalità 1. Questa legge, nel rispetto

Dettagli

DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 LA GIUNTA COMUNALE. Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria:

DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 LA GIUNTA COMUNALE. Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria: DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 In continuazione di seduta. LA GIUNTA COMUNALE Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria: Vista la Legge n. 130 del 30/03/2001 che ha introdotto

Dettagli

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino Regolamento dei contratti cimiteriali Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 27.11.2002. 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Tumulazioni

Dettagli

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE IL TECNICO ESTENSORE IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Comune di GENIVOLTA Provincia di Cremona Allegato n. : B Titolo : 1 NORME TECNICHE DI

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA C O M U N E D I S A L C I T O P R O V I N C I A D I C A M P O B A S S O Via Umberto I, 4 C.F. 00069960706 -Tel. 0874/878131 Fax 0874/878380 E-mail: info@comunedisalcito.it REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Dettagli

Città di Tortona Provincia di Alessandria

Città di Tortona Provincia di Alessandria Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia.

Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia. Trasferimento salme e ceneri fuori dal Comune di Ceresara Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia. E possibile trasportare

Dettagli

COMUNE DI STAZZANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

COMUNE DI STAZZANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI COMUNE DI STAZZANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47

Dettagli

Tariffe relative ai servizi cimiteriali a domanda individuale.

Tariffe relative ai servizi cimiteriali a domanda individuale. Comune di Bracciano Tariffe relative ai servizi cimiteriali a domanda individuale. Tariffe relative ai diritti sui servizi a domanda individuale e sulle operazioni da effettuare nei cimiteri comunali;

Dettagli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 674 Data : 20/07/2010 SETTORE: SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI Servizio : Stato Civile Leva Servizi Cimiteriali I.D. n. 4826767 del 20/07/2010 OGGETTO : Convenzione per

Dettagli

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione del

Dettagli

! Cosa. Richiesta di esumazione

! Cosa. Richiesta di esumazione Richiesta di esumazione! Cosa Esumazione è il dissotterramento della salma o dei resti mortali, dalla sepoltura situata nel campo comune del cimitero. Le esumazioni ordinarie Con l Ordinanza Sindacale

Dettagli

DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Art. 1 - AUTORIZZAZIONE ALL AFFIDAMENTO L autorizzazione all affidamento delle ceneri è rilasciata

Dettagli

COMUNE DI LEGNAGO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI

COMUNE DI LEGNAGO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI COMUNE DI LEGNAGO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 15.12.2005 1 REGOLAMENTO PER

Dettagli

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE LEGGI E REGOLAMENTI LEGGE REGIONALE N.20 del 9 ottobre 2006 Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle

Dettagli

CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA

CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA TESTO EMENDATO CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA (Lìbero Consorzio di Trapani) REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI CIMITERIALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12=_ del MM/ZO^Ì^ Art. 1 DEFINIZIONE

Dettagli

COMUNE DI VEROLENGO REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI VEROLENGO REGOLAMENTO COMUNALE COMUNE DI VEROLENGO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Verolengo, 02-07-2013 IL RESP. DEL SERVIZIO Geom. Fulvio Pincetti -------------------------------------- CAPO I I N D I C E DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE. Oggetto e finalità

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE. Oggetto e finalità REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione

Dettagli

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ELENCO PREZZI UNITARI OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ELENCO PREZZI UNITARI \\cluster\settore4\p_paoli\cimitero38\garaservizicimiteriali\2011 nuova gara\determina approvazione disciplinare\elenco

Dettagli

Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione n. 47/CC del 27/04/2015)

Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione n. 47/CC del 27/04/2015) Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione n. 47/CC del 27/04/2015) Regolamento di Polizia Mortuaria Errore. Il segnalibro non è definito.capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Finalità

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del

Dettagli

COMUNE DI TIVOLI. Descrizione analitica dei servizi in appalto:

COMUNE DI TIVOLI. Descrizione analitica dei servizi in appalto: COMUNE DI TIVOLI Settore VIII Ufficio Piano Quadro Cimiteriale Capitolato Speciale d Appalto Servizi Funebri Cimiteriali di valenza biennale (24 mesi naturali e consecutivi) Allegato A1al Capitolato Generale

Dettagli

SERVIZI CIMITERIALI A RICHIESTA CIMITERO UNICO CAPOLUOGO. Descrizione opere compiute e relativi prezzi unitari

SERVIZI CIMITERIALI A RICHIESTA CIMITERO UNICO CAPOLUOGO. Descrizione opere compiute e relativi prezzi unitari Comune di Pieve di Cento P.zza Andrea Costa, n 17 Pieve di Cento - Provincia di Bologna - C.A.P. 40066 P.I. 00510801202 - C.F. 00470350372 - Tel. 051/6862681 - Fax 051/6862692 III Settore - Ufficio Tecnico

Dettagli

COMUNE DI LEGNAGO Ufficio Servizi Cimiteriali

COMUNE DI LEGNAGO Ufficio Servizi Cimiteriali COMUNE DI LEGNAGO Ufficio Servizi Cimiteriali AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL TERRITORIO COMUNALE (Cimiteri di Legnago e Vigo-Vangadizza) ALLEGATO A) OPERAZIONI CIMITERIALI Cap.

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti); Vista la proposta di legge Modifica

Dettagli

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Lo stato dell arte in Regione Toscana Emanuela Balocchini Servizi di Prevenzione in sanità Pubblica e veterinaria Regione Toscana 1 Quali ambiti

Dettagli

COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone)

COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone) COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone) * * * * * REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI * * * * * ART. 1 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI PONTASSIEVE (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Testo coordinato con le modifiche Allegato "A" (Deliberazione C.C. n. del 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART 1 Finalità delle

Dettagli

COMUNE DI FORNACE PROVINCIA DI TRENTO. Verbale di deliberazione n. 30 della Giunta Comunale

COMUNE DI FORNACE PROVINCIA DI TRENTO. Verbale di deliberazione n. 30 della Giunta Comunale copia COMUNE DI FORNACE PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione n. 30 della Giunta Comunale OGGETTO: Adeguamento tariffe per i servizi cimiteriali anno 2014. L anno duemilaquattordici addì ventisei

Dettagli

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune (2) ove è avvenuto il decesso,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.09.2006 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART. 1 Finalità delle norme

Dettagli

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto e finalità. 1. Il presente

Dettagli

DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO

DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO ALLEGATO O PROGETTO Piano Regolatore Cimiteriale Settembre 2012 COMMITTENTE: Comune di Castano Primo presso Villa Rusconi Corso Roma 20022

Dettagli

COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza

COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza COPIA COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza N. 50 del Reg. Delib. N. 6642 di Prot. Verbale letto approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to Valeria Antecini VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2007 Art. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30.10.2008 Art: 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento

Dettagli

COMUNE DI GIORNICO REGOLAMENTO DEL CIMITERO. Giornico, ottobre 1996/ dicembre 1998

COMUNE DI GIORNICO REGOLAMENTO DEL CIMITERO. Giornico, ottobre 1996/ dicembre 1998 1 COMUNE DI GIORNICO REGOLAMENTO DEL CIMITERO Giornico, ottobre 1996/ dicembre 1998 2 INDICE A. Norme generali Art. 1 Basi legali pag. 3 Art. 2 Competenze pag. 3 B. Inumazioni Art. 3 Diritto all inumazione

Dettagli

! " #!! $ % &$! ' ( " ' ) &* ' # # + + #! $ # % &*

!  #!! $ % &$! ' (  ' ) &* ' # # + + #! $ # % &* C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 - P.I.: 00070490958! " #!! $ % &$! ' ( " ' ) &* ' # # + + #! $ # % &* Approvato con deliberazione C.C. n in data INDICE: Art.1 OGGETTO

Dettagli

Comune di Comiso. Regolamento cimiteriale

Comune di Comiso. Regolamento cimiteriale Comune di Comiso Regolamento cimiteriale TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO ART. 2 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO ART. 3 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO ART. 4 - MAPPA ART. 5 - ANNOTAZIONI

Dettagli

COMUNE DI LEGNAGO Ufficio Servizi Cimiteriali

COMUNE DI LEGNAGO Ufficio Servizi Cimiteriali COMUNE DI LEGNAGO Ufficio Servizi Cimiteriali AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL TERRITORIO COMUNALE (Cimiteri di Legnago, Vigo-Vangadizza, San Vito e Canove) ALLEGATO A) OPERAZIONI

Dettagli

Comune di Arezzo. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Comune di Arezzo. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Comune di Arezzo Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (deliberazione CC n. del in vigore dal) NORME GENERALI

Dettagli

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14 Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14 Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione ( B.U. REGIONE BASILICATA

Dettagli

PIANO CIMITERIALE NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

PIANO CIMITERIALE NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE COMUNE DI PEREGO Provincia di Lecco PIANO CIMITERIALE NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE Contenuti del Piano Cimiteriale Comunale Il Piano Cimiteriale Comunale è redatto ai sensi dell art. 6 del Regolamento

Dettagli

Comune di Sinnai Piano Regolatore Cimiteriale

Comune di Sinnai Piano Regolatore Cimiteriale Titolo I. Competenze e Commissioni Articolo 1.1. Oggetto Articolo 1.2. Competenze Articolo 1.3. Epigrafi Articolo 1.4. Materiali impiegati per le epigrafi Articolo 1.5. Lapidi e scritte a ricordo di defunti

Dettagli

Comune di Premolo Provincia di Bergamo

Comune di Premolo Provincia di Bergamo Comune di Premolo Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16.05.2005 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art.1 Finalità delle

Dettagli

COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2013. COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DI DESTINAZIONE DELLE CENERI. ART. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI DIMARO PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI DIMARO PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI DIMARO PROVINCIA DI TRENTO MODIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA CIMITERIALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

SERVIZI CIMITERIALI A RICHIESTA CIMITERO UNICO CAPOLUOGO. Descrizione opere compiute e relativi prezzi unitari

SERVIZI CIMITERIALI A RICHIESTA CIMITERO UNICO CAPOLUOGO. Descrizione opere compiute e relativi prezzi unitari Comune di Pieve di Cento P.zza Andrea Costa, n 17 Pieve di Cento - Provincia di Bologna - C.A.P. 40066 P.I. 00510801202 - C.F. 00470350372 - Tel. 051/6862681 - Fax 051/6862692 III Settore - Ufficio Tecnico

Dettagli

Comune di Sinalunga (Prov. di Siena) REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERI

Comune di Sinalunga (Prov. di Siena) REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERI Comune di Sinalunga (Prov. di Siena) REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERI 1 S O M M A R I O Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 CAPO I NORME GENERALI Oggetto del Regolamento Norme applicabili alle concessioni

Dettagli

COMUNE DI VALFLORIANA REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE

COMUNE DI VALFLORIANA REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE COMUNE DI VALFLORIANA PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE Approvato con deliberazione consiliare nr. 20 dd. 22.09.2005, integrato con la deliberazione consiliare nr. 3 dd. 08.02.2010 e

Dettagli

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA. Provincia della Spezia IL SINDACO

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA. Provincia della Spezia IL SINDACO COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA Provincia della Spezia ORDINANZA N. 17 Data 17-02-2014 IL SINDACO VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in

Dettagli

COMUNE DI GHEMME PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI GHEMME PROVINCIA DI NOVARA COMUNE DI GHEMME PROVINCIA DI NOVARA ******* REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA IL SINDACO Alfredo Corazza IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Michele Gugliotta 1 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMI NARI ART. 1 (Finalità

Dettagli

funerali ZAZIONE ORGANIZZAZIONE FUNEBRE funerali Cosa fare in caso di decesso Municipi appartenenza cimiteri Destinazione salma

funerali ZAZIONE ORGANIZZAZIONE FUNEBRE funerali Cosa fare in caso di decesso Municipi appartenenza cimiteri Destinazione salma ZAZIONE ORGANIZZAZIONE FUNEBRE Cosa fare in caso di decesso Destinazione salma Municipi appartenenza cimiteri Prospetto servizio riservato al personale militare e civile del Ministero della Difesa CATTOLICA

Dettagli

DISCIPLINARE. Comune di Follonica

DISCIPLINARE. Comune di Follonica Comune di Follonica interno per l applicazione della Legge Regionale Toscana del 31 maggio 2004, n. 29 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Delibera

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART. 1 (Finalità delle norme) Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. Art. 1 Oggetto e finalità

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. Art. 1 Oggetto e finalità REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione

Dettagli

COMUNE DI SELVA DI CADORE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI SELVA DI CADORE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SELVA DI CADORE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n del INDICE Titolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione e competenze.

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.06.07

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.06.07 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.06.07 1 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità delle norme pg. 1 Art. 2 Competenze del Servizio pg.

Dettagli

REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali. Indice

REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali. Indice REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali Art. 1 Ambito di applicazione Indice Art. 2 La cremazione di salme e resti mortali e ossei Art. 3 La cremazione disposta

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI Approvato con Delibera C.C. n 59 del 28/11/2008 modificato con Delibera C.C. n 45 del 11/09/2012 e modificato con Delibera C.C. n

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 18/2009 (Atti del Consiglio) Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri). ***************

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO Provincia di Firenze REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 241 del 10.12.1977 e successive modifiche apportate con deliberazioni

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI Comune di Genova REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI CIMITERI PER ANIMALI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 17 marzo 2015 In vigore dal 9 aprile 2015

Dettagli

COMUNE DI QUINTO VICENTINO

COMUNE DI QUINTO VICENTINO COMUNE DI QUINTO VICENTINO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA INDICE Indice Pag. I - IV TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 2 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Pag. 2 Art. 1 Finalità delle norme Pag. 2 Art.

Dettagli

Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo

Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo COMUNE DI LIMONE PIEMONTE Provincia di Cuneo Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo Testo integrato con delibere del

Dettagli

CONCESSIONI AREA CIMITERIALE

CONCESSIONI AREA CIMITERIALE TARIFFARIO SERVIZI CIMITERIALI ISTITUZIONALI delibera del C.d.A. di AGEC n 44 del 22/12/2007 delibera del C.d.A. di AGEC n 140 del 21/10/2008 delibera del C.d.A. di AGEC n 157 del 25/11/2008 delibera del

Dettagli

COMUNE DI FORNACE Provincia di Trento

COMUNE DI FORNACE Provincia di Trento COMUNE DI FORNACE Provincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA INDICE Preambolo CAPO I Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.

Dettagli

Provincia di Trento COMUNE DI LIVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARUA

Provincia di Trento COMUNE DI LIVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARUA Provincia di Trento COMUNE DI LIVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARUA FONTI: 1. T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 19/01/1984, n. 6/L; 2. T.U.LL.SS.: R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 3. Legge 23 agosto

Dettagli

COMUNE DI OFFLAGA ORIGINALE PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI OFFLAGA ORIGINALE PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI OFFLAGA ORIGINALE PROVINCIA DI BRESCIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 3 Del 25-02-2014 Oggetto: APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2004 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto pag. 6 Art. 2 Competenze pag.

Dettagli

NUOVE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

NUOVE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI Allegato E alla DGC n del CITTÀ DI GRUGLIASCO PROVINCIA DI TORINO NUOVE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI CONCESSIONI LOCULI 40 anni 30 anni 20 anni LOCULI NUOVI 1ª fila dal basso 3.370,00 2.737,00 2.448,00

Dettagli

COMUNE DI DICOMANO Prov. di Firenze REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI DICOMANO Prov. di Firenze REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI DICOMANO Prov. di Firenze REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 22.12.2005 1 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I DISPOSIZIONI

Dettagli

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA DELIBERAZIONE C O P I A N. 11 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI: VARIAZIONE TARIFFE. Addì TREDICI FEBBRAIO

Dettagli

PROVINCIA DI TORINO DELLA GIUNTA COMUNALE N.63

PROVINCIA DI TORINO DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 C o p i a COMUNE DI TAVAGNASCO PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 OGGETTO: LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2007 N 20: " DISPOSIZION I IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO

Dettagli

COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 27/11/2008

Dettagli

Regolamento di polizia mortuaria

Regolamento di polizia mortuaria COMUNE DI FIRENZUOLA PROVINCIA DI FIRENZE Regolamento di polizia mortuaria (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.01.2013 e modificato con delibera del C.C. n. 28 del 10.04.2014) Pagina

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli