COMUNE DI SAN MAURO FORTE (Provincia di Matera) REGOLAMENTO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

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1 COMUNE DI SAN MAURO FORTE (Provincia di Matera) REGOLAMENTO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 19 settembre 2011

2 Indice:...1 COMUNE DI SAN MAURO FORTE...1 (Provincia di Matera)...1 ART. 1 - OGGETTO...3 ART. 2 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE...3 ART. 3 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE...4 ART. 4 ESERCIZIO DELL ATTIVITA...5 ART. 5 - RICHIESTA DEL SERVIZIO...5 ART. 6 - SERVIZI ACCESSORI...5 ART. 7 - DIRITTI...6 ART. 8 - OSSERVANZA DI NORME...6 ART. 9 RESPONSABILITA...6 ART AUTOMEZZI...7 ART RECAPITO...7 ART RIMESSE...7 ART PRECEDENZA NEI TRASPORTI...7 ART PERCORSO E ORARIO DEL TRASPORTO...8 ART TRASPORTI GRATUITI...8 ART RESPONSABILITÀ'...8 ART. 17 REVOCA E DECADENZA...9 ART. 18 NORME TRANSITORIE...9 ART. 19 NORME FINALI...10 ART. 20 ENTRATA IN VIGORE...10 Servizio Attività Produttive 2

3 ART. 1 - OGGETTO 1. Il servizio di trasporto funebre nel Comune di San Mauro Forte è consentito, in regime di libera concorrenza, alle ditte private in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria. 2. Possono, altresì, esercitare il servizio di trasporto funebre le imprese che hanno sede legale nel territorio di altri Comuni purchè muniti di regolare autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove la stessa impresa ha sede legale, a condizioni di reciprocità e che abbia i requisiti del presente Regolamento. 3. Tale servizio comprende il prelievo della salma dall'abitazione dell estinto ed il trasporto alla Chiesa e/o al cimitero. Qualora il decesso avvenga presso un nosocomio, il servizio trasporto comprende anche il trasporto della salma fino all abitazione del deceduto. Lo stesso servizio comprende anche il trasporto da e per altri Comuni. ART. 2 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto funebre verrà rilasciata dal Comune Servizio Attività Produttive ad imprese individuali o società di persone con sede legale nel territorio del Comune di San Mauro Forte. 2. Al fine di ottenere l'autorizzazione le imprese interessate dovranno presentare al Comune regolare istanza nella quale, oltre alle complete generalità del richiedente, dovranno dichiarare: numero e tipologia delle auto-funebri di cui si ha la disponibilità; indicazione ed ubicazione della rimessa; numero e qualifica degli addetti al servizio (dipendenti e/o soci); di accettare incondizionatamente gli obblighi e gli oneri contenuti nel presente regolamento. 3. Alla stessa istanza, dovrà essere allegata la seguente documentazione: a. Certificato (o autocertificazione) di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato attestante l attività per la quale l impresa è iscritta; b. Dichiarazione sotto la propria responsabilità di godere di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla vigente legislazione in materia di gestione di pubblici servizi; Servizio Attività Produttive 3

4 c. Dichiarazione sotto la propria responsabilità di godere della piena disponibilità delle attrezzature, dei mezzi e dei locali inerenti lo svolgimento del servizio; d. Dichiarazione di possesso dell autorizzazione Comunale per l esercizio dell attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari categorie merceologiche fiori ed arredi funebri; e. Dichiarazione di possesso dell autorizzazione di cui all art. 115 del T.U.L.P.S. per l attività di agenzia disbrigo pratiche amministrative conseguenti il servizio; f. Carta di circolazione delle auto-funebri che si intendono utilizzare; g. Certificato di idoneità igienico-sanitaria delle auto-funebri che si intendono utilizzare; h. Planimetria in scala 1:100 dei locali da adibire a rimessa da utilizzare per il deposito delle auto-funebri ; i. Relazione tecnica descrittiva dei locali da adibire a rimessa; j. Ogni altra eventuale documentazione tecnica inerente i locali da adibire a rimessa (C.P.I., smaltimento reflui, ecc.); k. Ricevuta del versamento in favore della Tesoreria Comunale della somma di 1.000,00 (mille) a titolo di cauzione a garanzia degli impegni assunti nell esercizio dell attività. E ammesso in luogo del versamento la prestazione di polizza fidejussoria assicurativa o la fideiussione bancaria. 4. Il Servizio Attività Produttive del Comune provvederà al rilascio dell autorizzazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell istanza. Decorso tale periodo senza che sia intervenuto motivato diniego o sospensione del procedimento, l autorizzazione richiesta si intende rilasciata a tutti gli effetti di legge. ART. 3 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L'autorizzazione amministrativa di cui al precedente articolo è a carattere permanente. 2. Annualmente (entro il 31 gennaio) il titolare dell impresa dovrà espressamente dichiarare la volontà di voler proseguire l esercizio dell attività, il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi accertati e verificati al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, nonché l idoneità igienico-sanitaria delle auto-funebri utilizzate. Servizio Attività Produttive 4

5 ART. 4 ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1. L impresa regolarmente autorizzata all esercizio del trasporto funebre presenta, su apposito modulo fornito dal Servizio Demanio e Patrimonio, domanda di nulla-osta al trasporto con l indicazione delle generalità della stessa impresa autorizzata ed allegando: Permesso di seppellimento rilasciato dall Ufficio Stato Civile; Versamento comprovante il pagamento dei diritti previsti per il servizio. 2. Il Servizio Demanio e Patrimonio rilascia nulla-osta al trasporto contestualmente all autorizzazione alla apertura tomba. Copia del nulla-osta al trasporto dovrà essere consegnata al custode del cimitero. 3. Ottenuto il nulla-osta l impresa effettua il trasporto utilizzando esclusivamente l autofunebre indicata nell autorizzazione all esercizio. 4. E consentito il trasporto a spalle del feretro. L esercizio è, comunque, assoggettato al pagamento di quanto stabilito per il trasporto di classe unica. Il mezzo dell'impresa autorizzata scelta dal committente deve, comunque, seguire il funerale. ART. 5 - RICHIESTA DEL SERVIZIO 1. Gli interessati sono liberi di scegliere l impresa tra quelle autorizzate ad esercitare il servizio di trasporto funebre nel Comune di San Mauro Forte. 2. L impresa prescelta è tenuta a prestare il servizio alle condizioni fissate dal Comune. 3. La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio è una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituirà violazione al presente regolamento. 4. In caso di denuncia da parte dei cittadini o di accertamento da parte degli organi di controllo dell'amministrazione comunale, si procederà, previa diffida, alla revoca dell autorizzazione amministrativa per l esercizio del trasporto funebre. ART. 6 - SERVIZI ACCESSORI 1. L impresa autorizzata ad esercitare il servizio di trasporto funebre, a richiesta degli interessati, può espletare tutte le incombenze necessarie per tale servizio: allestimento di camere ardenti, addobbi, fornitura e confezione feretri, corone, annunci mortuari, pratiche amministrative di legge presso le autorità civili ed ecclesiastiche purché sia munita di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia. Servizio Attività Produttive 5

6 2. La stessa impresa autorizzata ad esercitare il servizio di trasporto funebre può, altresì, a richiesta degli interessati, accedere al cimitero comunale per eseguire i lavori di apertura e suggello dei loculi, colombari, tombe e sepolcreti di famiglia; per le operazioni di esumazione e traslazione di salme dalle fosse o da sepolcri privati per altra destinazione (in cappelle, colombari o altre destinazioni). ART. 7 - DIRITTI 1. Il servizio di trasporto è soggetto al pagamento di specifico diritto fisso da effettuarsi su c.c.p. n intestato al Comune di San Mauro Forte a carico dell'esercente l'attività, consegnando la ricevuta dell'avvenuto versamento all'ufficio di Polizia Locale. 2. La misura dei diritti è stabilità così come di seguito: TRASPORTI NEL TERRITORIO COMUNALE (classe unica) 100,00 (cento) TRASPORTI DI SALME DA E PER ALTRI COMUNI (classe unica) 50,00 (cinquanta). 3. I diritti così come stabiliti nel precedente comma, potranno essere rideterminati annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre dell anno precedente rispetto a quello in cui saranno applicati. In caso di mancata rideterminazione da parte della Giunta Municipale, si continueranno ad applicare quelli relativi all anno precedente. ART. 8 - OSSERVANZA DI NORME 1. L impresa autorizzata all'esercizio del servizio di trasporto funebre è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria, del presente Regolamento e di ogni altra disposizione inerente il servizio che l'amministrazione Comunale ritenesse utile di emanare. ART. 9 RESPONSABILITA 1. Il servizio verrà svolto mediante l'organizzazione di mezzi e personale ed a totale rischio dell impresa autorizzata. Servizio Attività Produttive 6

7 2. L impresa autorizzata è direttamente responsabile del servizio reso e di ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato a terzi in conseguenza dell espletamento dello stesso servizio. ART AUTOMEZZI 1. L Impresa esercente il servizio è tenuta ad adibire al trasporto auto-funebre idonei e conformi a quanto stabilito da vigente Codice della Strada. 2. Le stesse auto-funebre utilizzate, regolarmente annotate sul titolo autorizzatorio, potranno essere poste in servizio solo dopo che siano state riconosciute idonee dal Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'azienda Sanitaria Locale. ART RECAPITO 1. L Impresa esercente il servizio deve disporre di apposito recapito diurno e notturno nel Comune di San Mauro Forte munito di apparecchio telefonico. ART RIMESSE 1. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati gli estremi catastali del locale da adibire a rimessa per le auto-funebre e per il deposito delle attrezzature, degli accessori e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione. 2. Il locale e le relative attrezzature devono essere dotati di regolare certificazione di idoneità igienico sanitaria. 3. L ubicazione delle rimesse all interno del territorio del Comune è consentita esclusivamente nelle zone omogenee di P.R.G. destinate ad uso agricolo (zone E-B ), escludendo sia le zone del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico (zone A ), che quelle da destinare a nuovi complessi insediativi (zone C ). ART PRECEDENZA NEI TRASPORTI 1. La precedenza nel rilascio del nulla-osta al trasporto è data dall'ordine di presentazione delle richieste al Servizio Demanio e Patrimonio del Comune. 2. E data precedenza, indipendentemente da detto ordine, ai trasporti urgenti richiesti dall'autorità sanitaria e/o dalla Magistratura. Servizio Attività Produttive 7

8 ART PERCORSO E ORARIO DEL TRASPORTO 1. L'orario nel quale dovrà avvenire il trasporto, tenuto conto del certificato medico da cui risulta l'ora del decesso, è indicato dai familiari del defunto e, comunque, non prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 17, Fatte salve le eccezionali limitazioni previste dall'art. 27 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del , il trasporto delle salme viene effettuato, di regola, seguendo la via più breve dal luogo del prelievo verso la Chiesa e da qui al Cimitero. A richiesta dei familiari del defunto il percorso potrà essere effettuato dal luogo del prelievo direttamente al cimitero o passando per altri luoghi di culto di altra fede religiosa. ART TRASPORTI GRATUITI 1. L impresa autorizzata è tenuta ad effettuare gratuitamente nr. 3 (tre) trasporti funebri all anno espressamente richiesti dall Amministrazione Comunale per decessi di persone sole e non abbienti residenti nel Comune di San Mauro Forte o residenti in altri comuni e deceduti sul territorio comunale. La richiesta potrà essere presentata anche per morti ignoti od abbandonati. 2. La gratuità del servizio è limitata al trasporto nell'ambito del Comune di San Mauro Forte. 3. In caso di più imprese autorizzate. il servizio di trasporto gratuito sarà effettuato alternando le stesse imprese esercenti in modo da evitare che l'onere gravi solamente od in misura maggiore su di una sola. ART RESPONSABILITÀ' 1. L impresa autorizzata è direttamente responsabile del servizio reso e di ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato a terzi in conseguenza dell espletamento del servizio stesso e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 2. E' fatto obbligo alle imprese esercenti l attività di trasporto funebre di provvedere alle opportune coperture assicurative. Servizio Attività Produttive 8

9 ART. 17 REVOCA E DECADENZA 1. L autorizzazione amministrativa potrà essere revocata in qualsiasi momento per violazioni alle norme vigenti in materia o a quelle stabilite nel presente regolamento, per abuso da parte del titolare o per irregolarità ripetuta nell espletamento del servizio. 2. La stessa autorizzazione sarà dichiarata decaduta in tutti i casi di perdita dei requisiti di cui al presente regolamento o per mancata presentazione di dichiarazione annuale di prosecuzione dell attività. 3. Sia il provvedimento di revoca che quello di decadenza dovranno essere preceduti da specifica diffida scritta notificata all impresa interessata e con assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le eventuali controdeduzioni. 4. Nel caso di gravi inadempienze l'amministrazione comunale incamererà la cauzione prestata. ART. 18 NORME TRANSITORIE 1. La validità delle autorizzazioni amministrative temporanee per l esercizio del trasporto eventualmente rilasciate con Ordinanze Sindacali sono prorogate fino al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Entro il termine di cui al precedente comma 1, le stesse autorizzazioni temporanee sono convertite, a richiesta dell impresa interessata, nell autorizzazione permanente di cui al presente regolamento. 3. La richiesta di conversione, corredata dalla ricevuta di versamento cauzionale di cui alla lettera K del 3 comma del precedente art. 2, nonché della dichiarazione di cui al 2 comma dello stesso art. 3, dovrà essere presentata entro e non oltre giorni 90 (novanta) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Decorsi trenta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento le autorizzazioni temporanee rilasciate, per le quali non è stata presentata alcuna richiesta di conversione, sono da intendersi decadute a tutti gli effetti di legge. Servizio Attività Produttive 9

10 ART. 19 NORME FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni del presente regolamento si rinvia alle norme generali vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. nr. 285 del regolamento di Polizia Mortuaria. 2. Dalla data esecutività del presente regolamento si intenderà formalmente abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con quanto in esso stabilito. ART. 20 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, composto da nr. 20 articoli, viene pubblicato all Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione. Servizio Attività Produttive 10

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