PROVINCIA DI TRENTO. Comune di ZUCLO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 PROVINCIA DI TRENTO Comune di ZUCLO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 19 aprile 2012

2 1 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 2 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 - Competenze... 2 Articolo 3 Gestione dei servizi e responsabilità... 2 Articolo 4. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti... 2 Articolo 5. Lutto cittadino ed esequie pubbliche... 3 TITOLO II ORDINAMENTO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI 3 CAPO I FERETRI 3 Articolo 6 - Deposizione della salma e chiusura del feretro... 3 Articolo 7 Feretri per inumazione, cremazione e trasporti... 3 Articolo 8. - Piastrina di riconoscimento... 4 CAPO II TRASPORTI FUNEBRI 4 Articolo 9 - Definizione del trasporto funebre... 4 Articolo 10 Cortei funebri... 5 Articolo 11 Trasporti extra comunali... 5 CAPO III INUMAZIONI 5 Articolo 12 Cimitero comunale... 5 Articolo 13 Ammissione nel cimitero comunale... 6 Articolo 14 Caratteristiche delle fosse... 6 Articolo 15 Deposito nella fossa... 6 Articolo 16 Caratteristiche della lapide... 6 CAPO IV - ESUMAZIONI 7 Articolo 17 - Esumazioni ordinarie... 7 Articolo 18 - Esumazioni straordinarie... 7 Articolo 19 - Ossario comune... 8 CAPO V CREMAZIONI 8 Articolo 20 - Impianto di cremazione... 8 Articolo 21 - Autorizzazione alla cremazione... 8 Articolo 22 - Urne cinerarie... 8 Articolo 23 Destinazione delle ceneri... 9 Articolo 24 - Affidamento familiare delle ceneri... 9 Articolo 25 - Dispersione delle ceneri... 9 TITOLO III ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI 10 Articolo 26 Gestione dei Servizi Articolo 27 Lavori privati nel cimitero Articolo 28 Accesso al cimitero Articolo 29 Riti funebri Articolo 30 - Obblighi del Comune Articolo 31 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento Articolo 32 Sanzioni... 11

3 2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al libro III, titolo I, capo II del Codice Civile, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla L.P. 20 giugno 2008, n. 7 e s.m., nonché alla legislazione e regolamentazione provinciali, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, alle attività funebri e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Articolo 2 - Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. 2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della L.P. 20 giugno 2008, n. 7, un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei Comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale, fermo restando le attribuzioni demandate all'azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Articolo 3 Gestione dei servizi e responsabilità 1. Il Comune garantisce la gestione dei servizi di cura e manutenzione generale del cimitero e delle operazioni cimiteriali, con la possibilità di appaltarne la totalità o parte delle funzioni. 2. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Articolo 4. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti 1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. 2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. 3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro.

4 3 Articolo 5. Lutto cittadino ed esequie pubbliche 1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche. 2. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio. TITOLO II ORDINAMENTO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI CAPO I FERETRI Articolo 6 - Deposizione della salma e chiusura del feretro 1. Trascorso il periodo di osservazione dei cadaveri di cui agli articoli 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., la salma può essere rimossa per la deposizione nel feretro. 2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro. 4. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola. 5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. 7. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato al trasporto ex art. 4 del D.P.P. 12 febbraio Articolo 7 Feretri per inumazione, cremazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

5 4 b) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km e per trasporto all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; c) per trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km: è sufficiente il feretro di legno a norma dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; d) per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso. 2. I trasporti di salme morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma precedente. 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il Responsabile del Servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Sindaco, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0, Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma. 5. Nel caso di inumazione, l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Articolo 8. - Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO II TRASPORTI FUNEBRI Articolo 9 - Definizione del trasporto funebre 1. I trasporti funebri si definiscono come segue: a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture; b) trasporti nell ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma dell articolo seguente; c) trasporti da e per altri Comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

6 5 Articolo 10 Cortei funebri 1. Il trasporto delle salme al cimitero è a carico dei familiari del defunto e viene effettuato con mezzi idonei, tenendo conto delle norme di cui all art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. 2. Di norma i cortei funebri dovranno seguire la via più breve dal luogo in cui è depositata la salma eventualmente alla chiesa e da questa al cimitero. 3. Compete al Sindaco disciplinare gli orari di svolgimento delle sepolture, in relazione alla stagione, alle esigenze di servizio ed alle consuetudini locali. 4. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Articolo 11 Trasporti extra comunali 1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale incaricato del trasporto provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. 2. Gli arrivi di salme da fuori Comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto. 3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco; nell autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All autorizzazione sono allegati: a) il permesso di seppellimento; b) l attestazione da cui risulti l identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato barriera autorizzato dal Ministero della Sanità, l eventuale esecuzione di pratiche conservative, l eventuale causa di morte per malattia infettiva diffusiva e l avvenuta consegna all incaricato del trasporto. 4. In caso di trasporto per cremazione, l autorizzazione al trasporto verso l impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all autorizzazione alla cremazione. 5. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui ai commi precedenti, non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e portante il cognome e nome del defunto. CAPO III INUMAZIONI Articolo 12 Cimitero comunale 1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale. 2. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche, al livello della falda freatica. 3. Tali campi sono divisi in settori, divisi a loro volta in file. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dal settore più vecchio come inumazioni e, successivamente, fila per fila senza soluzione di continuità.

7 6 Articolo 13 Ammissione nel cimitero comunale 1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso al momento della morte la propria residenza. 2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune di Zuclo o Zuclo frazione di Tione di Trento, ovvero che almeno uno dei genitori fosse residente nel Comune di Zuclo al momento della sua nascita. 3. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale. 4. Nel cimitero possono essere ricevuti e sepolti anche i resti mortali e le ceneri delle persone di cui ai commi precedenti. Articolo 14 Caratteristiche delle fosse 1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. 2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda, devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. 3. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda, devono avere la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Articolo 15 Deposito nella fossa 1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o mediante meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. 3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc. Articolo 16 Caratteristiche della lapide

8 7 1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da una lapide e/o da un copritomba in pietra o marmo, salvo diversa soluzione prescelta dai privati e autorizzata. 2. Le lapidi, compresi gli accessori, devono avere un'altezza non superiore a cm 100, dal piano di campagna, ed una larghezza non superiore a cm 60, mentre i copritomba devono avere lunghezza massima di cm 160, larghezza massima di cm 60, con un foro di dimensione minima equivalente ad una superficie di un foro di cm 30 di diametro. 3. E' fatto tassativo divieto di appoggiare o affiggere in alcun modo lapidi ai muri perimetrali del cimitero. 4. L onere e la cura delle lapidi sono a carico dei privati. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all albo del Comune, sono rimossi d ufficio dal cimitero le lapidi, i copri tomba o altri addobbi indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non confacenti allo scopo per il quale sono stati posati. CAPO IV - ESUMAZIONI Articolo 17 - Esumazioni ordinarie 1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 30 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall Ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni, seguendo l ordine cronologico di occupazione dei settori e delle file del cimitero. 2. Su disposizione del Sindaco l ordine delle esumazioni può essere modificato solamente per sopraggiunte necessità organizzative dell area cimiteriale. 3. L Ufficio comunale predispone annualmente l elenco dei defunti da esumare in via ordinaria. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico. L Ufficio comunale avverte, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, tramite avviso pubblico da affiggersi all Albo del Comune e alla Cappella cimiteriale. 4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell anno. 5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L accertamento è compiuto dall incaricato del Servizio. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in altra sepoltura a norma di legge, vengono depositate nell ossario comune in modo indistinto. 6. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dall incaricato del Servizio. 7. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali. Articolo 18 - Esumazioni straordinarie 1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo trentennale di inumazione, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento. 2. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasferire in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'autorità Sanitaria competente e degli addetti al Servizio cimiteriale. 3. In caso di esumazioni straordinarie disposte dall'autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito a cura dell Autorità stessa, per meglio conseguire gli scopi giudiziari e/o igienicosanitari.

9 8 4. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell anno. La relativa richiesta è presentata al Sindaco e nella stessa viene specificata la destinazione della salma. 5. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all interno del cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l igiene pubblica. 6. Per i trasporti fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. In tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all utilizzo dell apposito manufatto denominato barriera. Articolo 19 - Ossario comune 1. Le ossa provenienti dalle esumazioni senza richiesta di specifica destinazione da parte dei familiari del defunto, secondo la L.P. 20 giugno 2008 n. 7, vengono deposte in maniera anonima e collettiva nell ossario comune. 2. L ossario è predisposto in apposito sito all interno del cimitero, sotto il livello del terreno, in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. CAPO V CREMAZIONI Articolo 20 - Impianto di cremazione 1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell impianto funzionante più vicino. Articolo 21 - Autorizzazione alla cremazione 1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall Ufficio competente del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell Autorità Giudiziaria. 2. L autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. 3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. Articolo 22 - Urne cinerarie 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. 3. Le urne cinerarie devono avere le dimensioni stabilite dalla legge e devono essere di materiale refrattario. 4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

10 9 Articolo 23 Destinazione delle ceneri 1. L urna cineraria può essere interrata all interno del cimitero in area di inumazione o in una tomba indicata dai familiari del defunto. 2. La consegna dell'urna deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale che prende in consegna l'urna e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. 3. L urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi. 4. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune predisposto all interno del cimitero. Articolo 24 - Affidamento familiare delle ceneri 1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale. 2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e il luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni. 3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità. Il Comune può accertare in qualsiasi momento il rispetto delle prescrizioni d'ufficio. 4. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri, che saranno conservate nel cimitero in apposita sepoltura ovvero disperse nel cinerario comune. La suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso, quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento. Articolo 25 - Dispersione delle ceneri 1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione. 2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine: a) dal coniuge; b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale; c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune. 3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della L.P. 20 giugno 2008, n La persona incaricata alla dispersione in natura à tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta

11 10 dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa. 5. Per la dispersione all'interno del cimitero comunale il Responsabile del Servizio provvede alla verbalizzazione. TITOLO III ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI Articolo 26 Gestione dei Servizi 1. Il servizio cimiteriale è gestito in economia e/o mediante incarico. 2. Il servizio di inumazione ed esumazione può essere gestito in economia a mezzo del personale comunale oppure può essere appaltato all esterno. Non è ammesso l intervento diretto dei parenti del defunto. 3. La Giunta Comunale determina l ammontare della partecipazione economica della famiglia del defunto alle spese di inumazione e le modalità di appalto del servizio. 4. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell Ufficio di Stato Civile. Articolo 27 Lavori privati nel cimitero 1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta- 2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal Comune. 3. In concomitanza con la Commemorazione dei defunti è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all interno del cimitero. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze Articolo 28 Accesso al cimitero 1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap. 2. E' vietato l'ingresso a coloro che sono accompagnati da animali, ad eccezione dei cani guida, e alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo. 3. E vietato asportare fiori e lumini dalle tombe e ogni altro elemento di decoro e di arredo del cimitero. 4. E assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero e della cappella, alle lapidi, ecc. così come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall Autorità comunale. Articolo 29 Riti funebri 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

12 11 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 30 - Obblighi del Comune 1..L ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco. 2. L Amministrazione comunale risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali. 3. Il Comune individua le forme di gestione delle sepolture e le eventuali necessità di manufatti, loculi e cellette, per adeguare gli spazi cimiteriali all andamento della mortalità e della evoluzione normativa. Articolo 31 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento 1. Il presente Regolamento si applica a far data dall avvenuta scelta delle modalità di gestione del servizio di cui all art. 26 c. 2 e di approvazione delle tariffe di cui all art. 26 c Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso gli Uffici comunali. Articolo 32 Sanzioni 1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore. Z:\DATI COMUNI\REGOLAMENTI\Regolamento cimiteriale approvato.doc

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