DEL DIRETTORE GENERALE
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1 N. 71 del Reg. Decreti del 02/02/2010 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - Dott. Adriano Marcolongo - nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 253 del OGGETTO: Approvazione del Regolamento sul divieto di fumo nelle strutture e automezzi dell'azienda ULSS 18 Presenti i : DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI Dr. Igino Eleopra Dr. Giovanni Pilati Dr. Carlo Scapin SOC Igiene e Sanita Pubblica
2 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag Il Direttore della SOC Igiene e Sanità Pubblica riferisce quanto segue: In Italia il fumo di tabacco è la prima causa delle morti evitabili nel nostro Paese: provoca più decessi di quelli legati all alcool, all AIDS, alle droghe illegali, agli incidenti stradali, ai suicidi ed agli omicidi considerati nel loro insieme. Il fumo è causa di una forte dipendenza legata alla nicotina contenuta nel tabacco; tale dipendenza può essere simile a quella da eroina o da cocaina e si instaura molto rapidamente. Il fumo passivo danneggia la salute dei non fumatori: i due terzi del fumo di sigaretta non è inalato dal fumatore, ma si libera nell ambiente risultando così tra i principali e più diffusi inquinanti presenti negli ambienti di vita e di lavoro. La normativa vigente (Legge n. 584 del , Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri , Circolare Ministeriale del n. 4, Legge 16/1/2003 n.3 art 51 e successive modificazioni, Accordo 16/12/2004 tra Ministro della Salute e Regioni, Legge n. 311 del ) regolamenta il divieto di fumo nei locali e nei mezzi di trasporto pubblici, specifica i compiti dei dirigenti responsabili delle strutture, indica le modalità di accertamento e prevede le sanzioni per i trasgressori. La Regione del Veneto con DGR n del 15/6/2001 ha definito un programma regionale di prevenzione delle patologie fumo-correlate e con DGR n del Programma Regionale delle patologie fumo-correlate: piano strategico, ha stabilito l obiettivo della riduzione del numero totale dei fumatori attivi nella nostra Regione nel prossimo quinquennio, promuovendo un approccio complessivo e integrato al fenomeno. Poiché le disposizioni e le ordinanze dell Azienda ULSS 18, relativi all applicazione del divieto di fumo nell ambito Aziendale, risalgono ad alcuni anni fa e parte dei dipendenti designati alla vigilanza e controllo sull osservanza del divieto di fumo ed alla contestazione della violazione risultano non essere più in carico agli uffici/servizi/reparti di allora, si propone di disciplinare il divieto di fumo nelle strutture aziendali con un apposito nuovo regolamento applicativo della normativa vigente Tutto ciò premesso e considerato, IL DIRETTORE GENERALE Preso atto che il Direttore della SOC proponente, competente dell istruzione dell argomento in questione, ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell art.16 della L.R. n. 56/94;
3 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag Vista la Legge n. 584 del ; Vista la Legge n. 689 del ; Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri ; Vista la Circolare Ministeriale del n. 4; Vista la legge 16/1/2003 n. 3; Visto l Accordo 16/12/2004 tra Ministro della Salute e Regioni; Vista la Legge n. 311 del ; DECRETA 1. di disciplinare il divieto di fumo nelle strutture e automezzi aziendali con apposito Regolamento applicativo della normativa vigente che diviene parte integrante della presente delibera (allegato 1); 2. di adottare la relativa cartellonistica (allegato 2) e modulistica - verbale di accertamento di infrazione del divieto di fumo (allegato 3) e rapporto al Sindaco (allegato 4) - la cui stampa dovrà essere curata dalla SOC Igiene e Sanità Pubblica; 3. di provvedere ad una adeguata formazione del Personale che verrà designato alla vigilanza e controllo. Responsabile del procedimento: Dr.ssa Lorenza Gallo
4 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag Allegato al Decreto n. 71 del Allegato 1 REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI FUMO NELL AMBITO DELL AZIENDA ULSS 18 ROVIGO Art. 1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare nei locali e sui mezzi di trasporto di proprietà dell ULSS 18 - Rovigo o in uso alla stessa, in attuazione della Legge n 584 del 11/11/75 e successive modifiche ed integrazioni, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/95, della Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n 4 del 28/3/01, della Legge 16/1/2003 n.3 ( art. 51) e successive modificazioni e dell Accordo 16/12/2004 tra Ministro della Salute e Regioni. Disciplina inoltre il procedimento sanzionatorio in applicazione della Legge 24/11/81 n 689. I destinatari del divieto di fumo sono i dipendenti dell Azienda nonché tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all interno delle strutture dell ULSS 18, i ricoverati, gli utenti in generale e i visitatori. Le misure organizzative necessarie per l applicazione del divieto sono adottate da questa Amministrazione secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia. Art. 2 - Locali in cui si applica il divieto di fumo Il divieto va applicato nella totalità degli ambienti dell Azienda ULSS18 Rovigo e ai mezzi di trasporto di proprietà o in uso alla stessa. Art. 3 - Competenze dei Direttori in ordine all applicazione del divieto di fumo I sotto indicati Direttori sono tenuti a far esporre cartelli di divieto nei locali di seguito specificati: - Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario in tutti gli ambienti dei punti sanità e dei servizi sociosanitari che gli competono; - Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione in tutti i locali del Dipartimento stesso e dei servizi afferenti; - Il Direttore del Dipartimento di Tecnostruttura Sanitaria per tutti gli ambienti dei Presidi Ospedalieri di Rovigo e Trecenta;
5 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale in tutti gli ambienti delle strutture residenziali, semiresidenziali, territoriali e ambulatoriali, compresi i SERT, dove opera il Dipartimento medesimo; - Il Direttore Amministrativo per tutti gli ambienti della Cittadella Socio-Sanitaria, compresi gli spazi comuni, non di pertinenza dei Direttore di Distretto, del Dipartimento di Prevenzione o del Dipartimento di Salute Mentale, nonché per tutti gli automezzi di proprietà dell Azienda ULSS 18 o in uso alla stessa. I predetti Direttori daranno indicazioni al Servizio Tecnico per la predisposizione e l affissione di appositi cartelli (allegato 2), completi delle indicazioni fissate dalla Direttiva 14/12/95, in tutti i locali con accesso al pubblico o agli operatori: divieto di fumo; indicazioni sulla norma che impone il divieto (L. 584/95 e DPCM 14/12/95); sanzioni applicabili (Legge 30/12/2004 n. 311, art. 1 comma 189); soggetto cui spetta vigilare sull osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. autorità competenti all accertamento e contestazione: polizia amministrativa locale, guardie giurate, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e personale di cui al successivo art. 4. Art. 4 - Individuazione del personale incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni E fatto carico ai Direttori di cui al precedente art. 3 individuare nell ambito della propria struttura, sentiti i Direttori di SOC/SOS Dpt, uno o più dipendenti che saranno incaricati di vigilare sull osservanza del divieto di fumo, di accertare e contestare le eventuali infrazioni che si verifichino all interno della struttura di appartenenza. I Direttori di cui sopra provvedono all individuazione di tali soggetti incaricati entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente Regolamento, dandone contestualmente comunicazione scritta alla SOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP) che provvederà a predisporre l incarico, a firma del Direttore Generale. Qualora la comunicazione non pervenga nei tempi previsti, si ritiene automaticamente incaricato il Direttore di SOC/SOS Dpt. L elenco dei soggetti incaricati sarà affisso all Albo Aziendale e depositato in copia presso tutte le strutture dell Azienda ULSS. Eventuali sostituzioni degli incaricati, da comunicare alla SOC SISP, dovranno pervenire entro il termine di 10 giorni dalla cessazione, per qualsiasi causa, dell incarico. La SOC SISP terrà un elenco aggiornato dei nominativi degli incaricati. I soggetti incaricati dovranno: - vigilare sull osservanza del divieto di fumo - accertare che i cartelli di divieto siano posizionati in luoghi visibili e riportino il nominativo dell incaricato e l importo della sanzione prevista - accertare e contestare le violazioni, previa esibizione al trasgressore del cartellino identificativo aziendale - osservare ogni altra norma contenuta nel regolamento. Gli incaricati non percepiscono alcuna indennità relativa.
6 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag La SOC SISP, anche tramite il personale di vigilanza ed ispezione, è incaricata di effettuare controlli circa la corretta applicazione del presente regolamento e potrà inoltre svolgere attività di vigilanza circa il rispetto del divieto di fumo in tutte le strutture dell azienda. Art. 5 - Sanzioni Per effetto dell art. 7 della L. 11/11/75, n 584, come modificato dalla Legge Finanziaria 2005 i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,5 euro a 275 euro. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I responsabili incaricati dell applicazione del divieto di fumo che omettono di curare l applicazione della Legge e del presente Regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione che è compresa tra un minimo di 220 euro ad un massimo di 2200 euro. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà di questa Azienda avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente regolamento. Art. 6 - Pagamento in misura ridotta Ai sensi dell art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore per estinguere la violazione è ammesso al pagamento in misura ridotta se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore per estinguere la violazione potrà pagare un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione prevista, in tale caso euro 55 (doppio del minimo in quanto più favorevole). Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni il pagamento in misura ridotta consiste nel pagamento di 110 euro a carico del trasgressore. I responsabili incaricati dell applicazione del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di Legge e del presente Regolamento sono ammessi a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di 440 euro. Qualora il pagamento non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni, la SOC SISP, incaricata di ricevere copia della contestazione e della ricevuta dell avvenuto pagamento, procederà alla presentazione di rapporto, con prova delle eseguite contestazioni, al Comune del luogo in cui è avvenuta l infrazione quale organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l eventuale ricorso dei trasgressori (nota Regione Veneto del 27/3/2002 n 16293/ ).
7 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag Art. 7 - Contestazione, notificazione e comunicazione all autorità competente all applicazione della sanzione La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. La contestazione dell infrazione viene redatta accertamento (allegato 3), in triplice copia : dal personale incaricato utilizzando apposito verbale di 1. una copia del verbale verrà consegnata al trasgressore 2. una copia sarà inviata senza ritardo alla SOC SISP che provvederà a trasmettere gli estremi della violazione all Ufficio competente del Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione 3. una copia sarà trattenuta presso il Dipartimento di provenienza dell incaricato dell accertamento. Nel caso di rifiuto del trasgressore a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne deve essere dato atto in calce al processo verbale. In mancanza della contestazione immediata al trasgressore gli estremi della violazione debbono essere notificati all interessato entro il termine di 90 giorni dall accertamento mediante comunicazione con Raccomandata A/R (art. 14 legge 689/81), con relativa spesa a carico dell Azienda. Art. 8 Scritti difensivi Ai sensi dell art. 18 della Legge 689/81, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l interessato può far pervenire all Autorità competente a ricevere il rapporto (Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Art. 9 Pagamento della contravvenzione Ai sensi delle vigenti leggi il personale incaricato di vigilare che ha accertato l infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore. Il trasgressore sarà informato che la contravvenzione dovrà essere versata al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione; il trasgressore dovrà inviare copia della ricevuta di versamento alla SOC Igiene e Sanità Pubblica quale attestazione di avvenuto pagamento, onde evitare l inoltro del rapporto di cui al successivo art. 10. Presso la SOC SISP sarà conservato apposito registro aggiornato, inerente le contravvenzioni effettuate, al fine di disporre gli atti conseguenti previsti dalla Legge 689/81.
8 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag Art. 10 Obbligo del rapporto all Autorità competente In base all art. 17 della Legge 689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, la SOC Igiene e Sanità Pubblica appositamente incaricata dalla Direzione Generale, dovrà presentare rapporto (allegato 4) all Autorità competente (Sindaco del Comune in cui è stata accertata la violazione, come da nota Regione Veneto del 27/3/2002 n 16293/ a firma del Segretario Regionale Sanità e Sociale) con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (allegato n 3).
9 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag Allegato al Decreto n.71 del Allegato 2 Cartello di divieto
10 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag Allegato al Decreto n. 71 del Allegato 3 Violazione n del VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO Legge , n 584 art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA Legge , n 689 In data alle ore nei locali del il sottoscritto, incaricato dell accertamento della infrazioni al divieto di fumo, HA ACCERTATO che il sig/sig.ranato/a a il residente a via n Comune di HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L , n 584 e successive modificazioni ed integrazioni avendo constatato che lo stesso stava fumando all interno di / del Per violazione accertata è prevista una sanzione da euro 27,5 a euro 275. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (art.52 L.448 del , L. 311 del , art. 1, comma 189). Per estinguere la violazione il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della violazione, un importo in misura ridotta pari al doppio del minimo o un terzo del massimo della sanzione prevista se più favorevole : euro 55 doppio del minimo in quanto più favorevole euro 110 in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. La somma sopra indicata dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica all Ufficio Tesoreria del Comune di. Trascorso il termine di 60 giorni senza che ci sia stato il pagamento in misura ridotta saranno adottati i provvedimenti di cui all art 17 Legge 689/81 (obbligo del rapporto) Entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore, ai sensi dell art. 18 Legge 689/81, può far pervenire all autorità competente a ricevere il rapporto (Sindaco del comune in cui è stata effettuata la violazione), scritti difensivi e/o documenti potrà anche chiedere di essere sentito in merito alla sanzione. Il trasgressore dovrà trasmettere senza ritardo copia della ricevuta di pagamento alla SOC Igiene e Sanità Pubblica dell Azienda ULSS 18 Rovigo, Viale Tre Martiri 89 Rovigo, per evitare il successivo iter di ingiunzione. L interessato all atto della contestazione dichiara. L INTERESSATO Il presente verbale viene notificato : IL VERBALIZZANTE mediante consegna a mano al trasgressore
11 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag mediante invio di copia a mezzo raccomandata A.R. Allegato al Decreto n.71 del Allegato 4 Azienda ULSS 18 Rovigo Dipartimento di Servizio di AL SIG. SINDACO del COMUNE di Via/Piazza n Oggetto: Rapporto a carico del Sig/Sig.ra residente a via n. Ai sensi dell art. 17 della Legge n 689 del 24/11/1981 si comunica che al nominativo in oggetto identificato è stato regolarmente notificato il verbale n del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n 584 /75 e successive modifiche ed integrazioni), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt oggi, trascorsi i termini di legge, l interessato non ha eseguito il pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dalla Legge 689/81 all art. 18. Si prega cortesemente la S.V. di voler comunicare allo scrivente l esito della procedura avviata. Distinti saluti. SOC IGIENE E SANITA PUBBLICA L INCARICATO Allegato: copia verbale n. del
12 Decreto n.71 del 02/02/2010 pag Pareri favorevoli, per quanto di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to Igino Eleopra IL DIRETTORE GENERALE f.to Adriano Marcolongo IL DIRETTORE SANITARIO f.to Giovanni Pilati IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI f.to Carlo Scapin IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE f.to Patrizia Davi Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione: - è soggetto a controllo ; - non è soggetto a controllo X Rovigo, 02/02/2010 Il Direttore Soc Affari Generali f.to Patrizia Davì Attestazione di eventuale pubblicazione Copia del presente atto è pubblicata all Albo dell Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi. Rovigo, 02/02/2010 Il Direttore Soc Affari Generali f.to Patrizia Davi Attestazione di invio al Controllo Regionale L atto è inviato alla Giunta Regione Veneto in data odierna. Rovigo, Il Direttore Soc Affari Generali Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del ) Rovigo, 02/02/2010 Il Direttore Soc Affari Generali f.to Patrizia Davi Copia conforme all originale, per uso amministrativo Rovigo, Il Direttore Soc Affari Generali Da distribuire a: DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI COLLEGIO DI DIREZIONE SOC DIRIGENZA MEDICA DI ROVIGO SOS DPT DIRIGENZA MEDICA DI TREC DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SOC DIRETT.DISTRETTI SOCIO-SAN. SOS DISTRETTO DI ROVIGO SOS DISTRETTO DI BADIA POL. SOC GESTIONE RISORSE UMANE SOS SERV.PER LA CON. E FORMAZ SOC AFFARI GENERALI SOC BILANCIO E PROGRAM. FINANZ SOC GEST. RISORSE IN CONVENZIONI SOC INNOV. E GEST. TECN. INFORMAT SOC SERV. TECNICO SOC ACQUIS. E GEST. BENI E SERV IZI SOC DIREZ. AMM.VA PRES.OSP UFFICIO COMUNICAZ. E MARKETING SOC FARMACIA TERRITORIALE SOC FARMACIA OSPEDALIERA SOS DPT DISABILITA ADULTA SOS DPT CONSULT. FAMILIARE SOC IGIENE E SANITA PUBBLICA SOS DPT IGIENE ALIMENTI E NUTR SOC SPISAL SOS DPT IGIENE ALIM. ORIG. ANIMAl. SOC IGIENE ALLEV. E PROD. ZOOT. SERV. SANITA ANIMALE SOC TOSSICO-DIPENDENZE SOS CONTROLLO DI GESTIONE SOS SERV. QUALITA E ACCRED. SOS SERV. PREV. E PROTEZIONE SOS DPT DIREZ.INFERM. E PROF.TEC. DIP. SALUTE MENTALE SOC RADIOLOGIA X ALTRO
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