FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO

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1 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO (aggiornato con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria 30 maggio 2000)

2 REGOLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL ART. 1 Il Fondo Pensione di cui all art. 1 dello Statuto, eroga trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. ART. 2 Sono iscritti al Fondo Pensione tutti i soggetti di cui all art. 5 dello Statuto che abbiano comunicato la propria volontà di adesione al Fondo Pensione, mediante la presentazione della relativa domanda di iscrizione. La domanda di iscrizione deve essere presentata o inviata con lettera raccomandata, indirizzata al Presidente presso la sede legale del Fondo Pensione. I Dirigenti sono iscritti al Fondo Pensione dalla data di decorrenza dell assunzione o della nomina, a condizione che la richiesta di iscrizione pervenga entro i 30 giorni successivi alla decorrenza dell assunzione o della nomina, munita della documentazione di cui al successivo Art. 3. In caso di richiesta di iscrizione oltre i termini di cui al comma precedente, l iscrizione ha effetto dal giorno del ricevimento. ART. 3 L iscrizione viene disposta dal Fondo Pensione in presenza dei seguenti dati relativi al Dirigente: nome, cognome, data di nascita, data di assunzione in servizio o di nomina, domicilio, codice fiscale, richiesta di adesione volontaria al Fondo Pensione. La suddetta documentazione deve essere inoltrata a cura del datore di lavoro. In caso di variazione della posizione del singolo Dirigente i datori di lavoro sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Fondo Pensione, ed inviare la relativa documentazione entro 30 giorni, nonché a mettere a disposizione del Fondo stesso gli elementi necessari per l effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Gli iscritti in aspettativa non retribuita nei casi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e dalla legge, rimangono iscritti al Fondo Pensione ma il versamento del contributo a carico dell iscritto e del datore di lavoro verrà sospeso per il corrispondente periodo di tempo. I Dirigenti delle Società del Gruppo Unipol già iscritti a Fondi pensione di cui al D.Lgs. 124/93 possono chiedere, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Fondo, di trasferire la posizione pensionistica maturata presso il Fondo di provenienza.

3 La domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente del Fondo, deve essere corredata oltre che dei dati di cui al comma 1, anche della seguente documentazione necessaria a provare l eventuale status di vecchio iscritto agli effetti di legge: comunicazione, sottoscritta dal Legale rappresentante del Fondo di provenienza, contenente i dati identificativi del Fondo Pensione e la data d iscrizione del lavoratore presso il Fondo; dichiarazione, da parte del Dirigente relativa alla data d iscrizione al Fondo di provenienza e richiesta di trasferimento della posizione pensionistica maturata presso tale Fondo. Il Fondo declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dalla inosservanza delle predette obbligazioni. ART. 4 Il Fondo Pensione, nei limiti dello Statuto e delle disposizioni assunte dai suoi organi, avrà la responsabilità della tenuta e conservazione: del libro soci; del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; del libro dei verbali dell Assemblea; del libro dei verbali del Collegio dei Revisori; di tutti i documenti contabili, amministrativi e fiscali; ART. 5 L importo annuale dei contributi nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva in vigore, sarà versato al Fondo Pensione a cura dei datori di lavoro, sia per la parte a carico del Dirigente laddove sia prevista, sia per la parte a carico del datore di lavoro, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il datore di lavoro, nel comunicare al Fondo l importo dei contributi annuali versati, dovrà distinguere le quote di contribuzione a suo carico, quelle a carico del Dirigente e le quote a titolo di TFR versate al Fondo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla legge. Con il versamento dei contributi dovuti al Fondo Pensione, il datore di lavoro ha assolto ai suoi obblighi ed è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità di ordine contrattuale. Le spese di gestione del Fondo Pensione sono a carico delle Imprese del Gruppo Unipol che si impegnano inoltre a fornire idonei locali per il funzionamento dello stesso. L ufficio di segreteria del Fondo Pensione potrà operare in detti locali, utilizzando moduli ed attrezzature fornite dalle imprese stesse. Ogni impresa concorre pro-quota alle spese indicate, in relazione al numero dei propri Dirigenti iscritti. L ammontare delle spese di gestione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo. ART. 6

4 Il Fondo Pensione eroga agli iscritti trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico. La pensione integrativa verrà costituita tramite il versamento dei contributi in un conto individuale intestato al singolo Dirigente, nel quale confluiranno i versamenti del Dirigente e del datore di lavoro. Le somme versate rivalutate (capitalizzazione composta), garantiranno una rendita annua rivalutabile annualmente, eventualmente reversibile od opzionabile in capitale. Le prestazioni di cui al presente articolo verranno garantite tramite la stipulazione di convenzioni assicurative di cui al ramo I del punto A della tabella allegata al D.Lgs. 17 Marzo 1995 n. 174, con le imprese del Gruppo Unipol. ART. 7 Il Fondo Pensione eroga la prestazione pensionistica complementare agli iscritti che hanno maturato il diritto a percepire la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del sistema obbligatorio pubblico; l erogazione è subordinata alla presentazione del certificato attestante l accettazione della presentazione della domanda del trattamento pensionistico obbligatorio. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di cinque anni di partecipazione al Fondo Pensione. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell attività comportante la partecipazione al Fondo Pensione nel concorso del requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo e di una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell ordinamento obbligatorio di appartenenza. Nel calcolo degli anni di permanenza nel Fondo, si terrà conto dell eventuale trasferimento in capo al Fondo stesso, della posizione previdenziale precedentemente posseduta dall iscritto presso altri Fondi. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano solo agli iscritti post 28/4/93. L Iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del primo comma dell art.31 della Legge 5 agosto 1978 n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell art.1 comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per potere chiedere l anticipazione di cui al comma precedente, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall Iscritto per i quali l interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. E data facoltà all iscritto di reintegrare la propria posizione al Fondo mediante versamenti.

5 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con apposita delibera: le modalità di presentazione della richiesta di anticipazione, la documentazione da produrre e le modalità e i tempi dell erogazione; i termini e le modalità per il reintegro delle posizioni. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quelli di cui all art. 10, comma 1, lettera c) del D.lgs 124/93. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti ART. 8 In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento, il Dirigente cessa automaticamente dalla sua qualità di iscritto al Fondo Pensione. Conservano invece l iscrizione al Fondo i Dirigenti in aspettativa non retribuita nei casi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e dalla legge. L iscritto decaduto a norma del comma 1 del presente articolo, può: trasferire la propria posizione presso altro Fondo Pensione complementare cui l ex Associato acceda in relazione alla nuova attività; trasferire la propria posizione ad un Fondo Pensione aperto ; riscattare la propria posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale può essere esercitato solo a condizione che l iscritto documenti al Fondo la cessazione dell attività lavorativa senza avere maturato le prestazioni pensionistiche di cui al successivo articolo 9. In caso di cessazione dell attività lavorativa senza avere maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare l Iscritto, in alternativa al riscatto di cui al comma precedente, ha facoltà di proseguire la partecipazione al Fondo in assenza di contribuzione. Il trasferimento e il riscatto, avvengono sulla base di una esplicita richiesta dell Iscritto, presentata o inviata con lettera raccomandata, indirizzata al Presidente del Fondo presso la sede legale del Fondo Pensione, la quale avrà effetto dal giorno del ricevimento. La relativa operazione da parte del Fondo viene effettuata entro i sei mesi successivi alla richiesta. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento si procede alla conservazione della posizione individuale presso il Fondo, in assenza di contribuzione. Ogni singolo iscritto, anche al di fuori dei casi in cui vengono meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell intera posizione individuale presso altro Fondo Pensione di cui agli Art. 3 e 9 del D.Lgs. 124/93, e successive modificazioni ed integrazioni, non prima di tre anni di permanenza presso il Fondo. Le modalità della richiesta e i termini per effettuare l operazione sono quelli di cui al comma 6 del presente articolo.

6 In caso di morte del Dirigente iscritto al Fondo Pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell Iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del Dirigente iscritto al Fondo, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione. La richiesta dell avente diritto deve essere presentata o inviata con lettera raccomandata, indirizzata alla sede legale del Fondo Pensione, e ha effetto dal giorno del ricevimento. ART. 9 I Dirigenti in possesso dei requisiti (pensionamento di vecchiaia o di anzianità) necessari per ottenere la prestazione pensionistica complementare, dovranno inoltrare domanda al Fondo Pensione che andrà presentata o inviata per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla sede legale del Fondo Pensione, la quale avrà effetto dal giorno del ricevimento. La richiesta deve essere inoltrata entro i sei mesi successivi a quello in cui è sorto il relativo diritto e la relativa operazione deve essere compiuta entro i successivi sei mesi. ART. 10 In caso di decesso del dirigente verificatosi per qualunque causa durante il rapporto di lavoro, il Fondo Pensione eroga agli aventi diritto del dirigente una prestazione accessoria rispetto alla prestazione pensionistica complementare, consistente in un capitale in misura pari a quanto previsto dalle apposite delibere assunte dalle imprese del gruppo Unipol. Per la erogazione della suddetta prestazione, il Fondo richiede una specifica ulteriore contribuzione rispetto a quella destinata a finanziare la posizione pensionistica complementare ed utilizza la contribuzione ricevuta per la stipulazione di apposita convenzione (relativa al Ramo I del punto A della tabella allegata al D.lgs 17 Marzo 1995 n. 174) con le imprese del Gruppo Unipol. Per la erogazione delle prestazioni in caso di infortuni extraprofessionali e in caso di invalidità permanente da malattia, il Fondo richiede specifiche ulteriori contribuzioni rispetto a quelle destinate a finanziare la posizione pensionistica complementare ed utilizza le contribuzioni ricevute per la stipulazione di apposite polizze assicurative con le imprese del Gruppo Unipol. ART. 11 Per quanto non previsto dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà con apposite delibere.

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