Casa Serena. Prodotto collegato ai mutui, a premio unico, riservato ai correntisti degli Istituti di Credito del Gruppo Banco Desio

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1 Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sulla Vita con Provvedimento ISVAP N del 4 Dicembre G.U. N. 288 del 12 Dicembre 2001 Prodotto collegato ai mutui, a premio unico, riservato ai correntisti degli Istituti di Credito del Gruppo Banco Desio Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Chiara Vita S.p.A. Sede Legale via Rovagnati, Desio (Milano) - Italia Società per Azioni con Socio Unico - Capitale Sociale Euro i.v. Ufficio del Registro delle Imprese di Monza e Brianza n Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Monza e Brianza n C.F. e P. IVA

2 Nota Informativa pag. 3 Condizioni Di Assicurazione pag. 10 glossario pag. 16 modulo di proposta pag. 19 ALLEGATI QUESTIONARIO SANITARIo Informativa Resa Per Il Trattamento Dei Dati Personali ppag. pag

3 Nota Nota informativa informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SU SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo Chiara Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo Banco Desio, ha sede legale e direzione generale a Desio (Milano-Italia) in Via Rovagnati, 1 CAP Chiara Vita S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con provvedimento dell ISVAP n del 4 Dicembre Altre informazioni relative alla Compagnia Numero di telefono Numero di fax Sito internet Indirizzo Infochiaravita@bancodesio.it Partita I.V.A. e C.F. n Società di revisione dell impresa PricewaterhouseCoopers S.p.a. Via Monte Rosa Milano 2. Conflitto di interessi La Compagnia non ravvisa l esistenza di alcun conflitto di interesse. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Limiti di età e durata contrattuale L età dell Assicurato, alla data di decorrenza delle coperture assicurative, deve essere almeno pari a 18 anni e comunque non superiore a 69 anni. L età alla data di scadenza del contratto non può comunque essere superiore a 70 anni. La durata contrattuale coincide con la durata prevista dal piano di ammortamento del mutuo concesso all Assicurato. La durata minima è pari a 1 anno; la durata massima è pari a 25 anni per i mutui a durata fissa e 15 anni per i mutui a durata flessibile. In relazione ai mutui di durata flessibile, si specifica che la durata della copertura assicurativa coincide con la durata iniziale del piano di ammortamento, pertanto qualora il decesso dell Assicurato avvenga oltre la data di scadenza iniziale del piano di ammortamento del mutuo flessibile, nulla è dovuto da parte della Compagnia. Prestazioni in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale nel rispetto dei limiti previsti al successivo punto Carenza, Limitazioni ed esclusioni - la Compagnia corrisponde il capitale assicurato all epoca del decesso dell Assicurato. Tale prestazione viene corrisposta solo a condizione che l ammortamento del mutuo sia di tipo francese a tasso fisso o variabile e per mutui di durata fissa o flessibile -. Il capitale assicurato ad una data epoca corrisponde al debito residuo in conto capitale risultante dal piano di ammortamento del finanziamento. è quindi pari alla somma delle future quote capitale, derivanti da un piano di ammortamento di tipo francese a rate costanti o variabili per effetto della variazione periodica del tasso di interesse. Più precisamente, tale capitale è pari, nel caso in cui il debito non sia stato estinto anticipatamente parzialmente o totalmente o ceduto, al debito re- 3

4 Nota informativa siduo in conto capitale rilevabile, all epoca di valutazione, dai piani di ammortamento comunicati dall Istituto di Credito presso cui è stato acceso il mutuo. Il computo della somma delle quote capitale residue, al momento del decesso, viene effettuato sulla base del tasso nominale di interesse applicato dall Istituto di Credito all epoca di sottoscrizione del mutuo. Le informazioni necessarie al calcolo saranno comunicate dall Istituto di Credito alla Compagnia in fase di richiesta di liquidazione. Nel computo del debito residuo in conto capitale non verranno incluse eventuali rate di debito, di competenza di un epoca antecedente all epoca del decesso dell Assicurato, che risultino insolute alla data del calcolo. Dalla Compagnia non verranno, in alcun caso, corrisposte quote interessi. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed il premio pagato resterà acquisito dalla Compagnia. In relazione ai mutui di durata flessibile, la Compagnia non assicura il debito residuo, eventualmente presente per effetto dell estensione della durata iniziale del mutuo stesso, in epoche successive alla data di scadenza del mutuo inizialmente fissata. Nel caso in cui il mutuo venga erogato a più persone, il capitale iniziale assicurato pro capite non potrà essere superiore all intero valore del mutuo erogato. In tale caso ciascun Mutuatario dovrà sottoscrivere una Proposta di Assicurazione per un importo pari al capitale iniziale assicurato richiesto. Nel caso il contratto assicurativo sia sottoscritto per un importo iniziale inferiore a quello del mutuo il capitale assicurato viene proporzionalmente ridotto. In caso di anticipata estinzione totale o parziale del mutuo concesso, il contratto resterà in vigore per un capitale assicurato pari al debito residuo quale risulta dal piano di ammortamento iniziale senza tener conto dell anticipata estinzione stessa. Nel caso in cui nel contratto di mutuo subentri un diverso Soggetto il contratto assicurativo resterà in vigore, sulla testa dell Assicurato originariamente designato, per un capitale assicurato pari al debito residuo quale risulta dal piano di ammortamento iniziale senza tener conto della cessione stessa. Ad eccezione del caso di anticipata estinzione parziale/totale o cessione del mutuo, la prestazione prevista in caso di decesso viene interamente corrisposta all Istituto di Credito presso cui è stato acceso il mutuo. In caso di anticipata estinzione parziale del mutuo, all Istituto di Credito presso cui è stato acceso il mutuo viene corrisposto il debito residuo risultante alla data di decesso dell Assicurato, mentre l eccedenza del capitale assicurato rispetto al debito residuo stesso viene liquidata ai Beneficiari designati contrattualmente. In caso di anticipata estinzione totale o cessione del mutuo la prestazione prevista in caso di decesso viene interamente corrisposta ai Beneficiari designati contrattualmente. 4 Carenza, Limitazioni ed esclusioni Il periodo di carenza per la copertura temporanea in caso di decesso è di 180 giorni. L immediata efficacia della copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia. Se l Assicurato sceglie di non sottoporsi a visita medica - assunzione con la sola autocertificazione dello stato di buona salute o con il solo questionario sanitario - la garanzia del capitale assicurato viene sospesa durante il periodo di carenza e in caso di sinistro durante tale periodo, nessuna prestazione o restituzione dei premi pagati è dovuta da parte della Compagnia. Tale limitazione non si applica e la Compagnia garantisce l intero capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il sinistro avvenga per conseguenza diretta di un infortunio sopravvenuto dopo l entrata in vigore dell assicurazione. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. è escluso il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario, compreso qualsiasi atto intenzionale che arrechi pregiudizi fisici; azioni delittuose o dolose o atti temerari dell Assicurato, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione o qualsiasi operazione militare anche se l Assicurato non vi ha preso parte attiva; qualsiasi lesione subita dall Assicurato mobilitato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particel-

5 Nota informativa le atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti; guida di veicoli e natanti a motore per i quali l assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, dall uso e guida di mezzi subacquei; uso di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; difetti fisici, infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie ad essa correlate; suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza. In caso di decesso, avvenuto in una delle precedenti circostanze sopra specificate, la Compagnia liquida il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso stesso. Leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Proposta di Assicurazione relative alla compilazione della dichiarazione di buono stato di salute e del questionario sanitario. Modalità assuntive del contratto La conclusione di un contratto a premio unico è subordinata alla preventiva accettazione, da parte della Compagnia, della Proposta di Assicurazione. Le informazioni necessarie alla Compagnia per la valutazione della Proposta di Assicurazione variano con l età dell Assicurato alla data di decorrenza, data di scadenza del contratto e con l importo del mutuo richiesto dal Contraente. Più precisamente: è sufficiente l autocertificazione dello stato di buona salute dell Assicurato nei seguenti casi: Età dell Assicurato Età dell Assicurato alla Mutuo richiesto alla decorrenza del scadenza (al netto del premio unico contratto di assicurazione) Fino a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 è richiesta la compilazione di un questionario sanitario nei casi sopra indicati qualora l Assicurato sia impossibilitato ad autocertificare il proprio stato di buona salute e nei casi che seguono: Età dell Assicurato Età dell Assicurato alla Mutuo richiesto alla data di decorrenza del scadenza (al netto del premio unico contratto di assicurazione) Fino a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 Superiore a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 è prevista la presentazione di questionario sanitario e accertamenti sanitari nei casi seguenti: Età dell Assicurato Età dell Assicurato alla Mutuo richiesto alla d ata di decorrenza del scadenza (al netto del premio unico contratto di assicurazione) Fino a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 Superiore a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 Si precisa, nel caso di rischi comuni, che i limiti monetari su indicati sono da riferirsi al cumulo degli importi assicurati. Nel caso in cui dal questionario sanitario o dagli accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo, la Compagnia si riserva la facoltà di: rifiutare l assunzione del rischio ovvero stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l applicazione di eventuali sovrappremi o l esclusione di specifici rischi. Il Contraente e l Assicurato hanno la facoltà di sottoscrivere la Proposta di Assicurazione e quindi dare avvio al rapporto contrattuale entro 15 giorni a decorrere dall epoca in cui la Compagnia abbia accettato il rischio assicurativo (eventualmente con l applicazione di sovrappremi sanitari), sempre che all epoca di sottoscrizione non sia cambiata l età assicurativa. Trascorso tale termine, il Contraente e l Assicurato devono procedere alla sottoscrizione di una nuova Proposta di Assicurazione. 5

6 Nota informativa 4. Premi Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico il cui ammontare è indicato sulla Proposta di Assicurazione. L importo del premio unico viene determinato dalla Compagnia considerando: il valore del capitale iniziale assicurato, pari all importo totale (o parziale in caso di erogazione del medesimo mutuo a più persone) del mutuo richiesto, maggiorato del premio di Assicurazione; la durata contrattuale; l età dell Assicurato al momento dell erogazione del mutuo; il sesso dell Assicurato; lo stato di salute e le attività professionali svolte dall Assicurato. La Compagnia inoltre, nel caso in cui dagli accertamenti sanitari o dal questionario sanitario emergano patologie di rilievo, si riserva la facoltà di: rifiutare l assunzione del rischio ovvero stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l applicazione di eventuali sovrappremi sanitari o l esclusione di specifici rischi. Il Contraente pertanto alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione si impegna a corrispondere l importo del premio così determinato, importo che viene addebitato sul conto corrente del Contraente stesso e accreditato sul conto corrente della Compagnia alla data di conclusione del contratto. Il presente contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto. TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI DEL CONTRATTO CASA SERENA Vengono di seguito riportate alcune esemplificazioni degli importi di premio richiesti per la copertura assicurativa, relativi alle combinazioni di età, durata, capitale iniziale. Gli importi di premio non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti per esempio alla professione ed allo stato di salute dell Assicurato, che possono essere effettuate dalla Compagnia solo dopo che l assicurando abbia reso le necessarie informazioni e nei casi previsti, abbia compilato il questionario sanitario o si sia assoggettato agli accertamenti sanitari Capitale iniziale assicurato: Importi di premio Sesso m Durata (anni) Età ,50 378,00 577,50 834, , ,00 405,50 690, , , ,50 568, , , , ,00 922, , , , , , , ,50 Sesso f Durata (anni) Età ,50 156,00 251,50 382,00 560, ,00 202,50 350,00 554,50 833, ,00 302,50 536,00 856, , ,50 477,50 844, , , ,50 734, , ,50 6

7 Nota informativa Capitale iniziale assicurato: Sesso m Durata (anni) Età ,00 756, , , , ,00 811, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Sesso f Durata (anni) Età ,00 312,00 503,00 764, , ,00 405,00 700, , , ,00 605, , , , ,00 955, , , , , , , ,00 Capitale iniziale assicurato: Sesso m Durata (anni) Età , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Sesso f Durata (anni) Età ,00 624, , , , ,00 810, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5. Opzioni di contratto Non è prevista alcuna opzione contrattuale esercitabile da parte del Contraente. C. INFORMAZIONI SU SCONTI E REGIME FISCALE 6. Misure e modalità di eventuali sconti In relazione al presente contratto non sono previsti sconti. 7. Regime fiscale Regime fiscale sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi relativi al presente contratto assicurativo danno diritto, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa, ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. La detrazione spetta per un importo pari al 19% del premio unico corrisposto con un tetto massimo pari a Euro 245,32 (corrispondente ad un aliquota fiscale del 19% applicata all importo massimo di Euro 1.291,14). Viene inviata al Contraente la documentazione che attesta l importo del premio unico versato. Tassazione delle somme assicurate Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell Assicurato sono esenti da imposizione fiscale. è opportuno verificare comunque la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi. 7

8 Nota informativa D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si intende concluso, previa sottoscrizione da parte del Contraente e Assicurato della Proposta di Assicurazione e corresponsione del premio unico previsto, alle ore del giorno di erogazione del mutuo. La conclusione del contratto è comunque subordinata all accettazione, da parte della Compagnia, della Proposta di Assicurazione sulla base degli elementi valutativi indicati al punto 3, Modalità assuntive del contratto. La decorrenza delle coperture assicurative coincide con la data di conclusione del contratto. Le dichiarazioni dell Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi la Compagnia si riserva: di contestare la validità della copertura, ai sensi dell articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave; di recedere dal contratto e, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. 9. Risoluzione del contratto Il Contratto si estingue in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale o, vivente l Assicurato a quell epoca, alla scadenza del contratto. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed il premio pagato resterà acquisito dalla Compagnia. 10. Riscatto e riduzione Il contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto. 11. Revoca della proposta Nella fase che precede la conclusione del contratto - e dunque entro e non oltre il giorno precedente la data di decorrenza delle coperture assicurative - il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione. Entro il termine sopraindicato il Contraente che intenda avvalersi del diritto di revoca, deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Chiara Vita S.p.A. Via Rovagnati n Desio (Milano) o presentare richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. Entro 30 giorni dalla data convenzionale di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Compagnia restituisce al Contraente l importo del premio unico nel caso in cui il Contraente abbia già effettuato il versamento. L esercizio del diritto di revoca libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta di revoca. 12. Diritto di recesso Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso. Entro il termine sopraindicato il Contraente che intenda avvalersi del diritto di recesso, deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Chiara Vita S.p.A. Via Rovagnati n Desio (Milano) o presentare richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data convenzionale di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio unico corrisposto. L esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. 8

9 Nota informativa 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A.R., allegando la documentazione di cui all Art.16 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia provvede a compiere gli accertamenti necessari per verificare l indennizzabilità del sinistro, a rendere nota la propria decisione e quindi, se dovuta, a liquidare la prestazione assicurativa entro 30 giorni dalla data convenzionale di ricevimento della denuncia di sinistro completa di tutta la documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora. Ai sensi dell Art.2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. 14. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Chiara Vita S.p.A Gestione Portafoglio Via Rovagnati n Desio (Milano). Tel: Fax: Infochiaravita@bancodesio.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 17. Informativa in corso di contratto La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Compagnia invia all Assicurato la Polizza di Assicurazione che attesta l accettazione, da parte della Compagnia stessa, del contratto ove sono riportati, tra l altro, i dati salienti del contratto assicurativo prescelto. Chiara Vita S.p.A.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Il Presidente Avv. Stefano Lado 9

10 Condizioni di Assicurazione Art. 1 Disciplina del contratto Il contratto è disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione e da eventuali Appendici. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia. Art. 2 Oggetto Il prodotto è una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente del debito residuo ed a premio unico. Il prodotto è riservato ai Correntisti che hanno richiesto ed ottenuto un mutuo da uno degli Istituti di Credito del Gruppo Banco Desio. In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale nel rispetto dei limiti previsti all Art.7 - la Compagnia corrisponde il capitale assicurato all epoca del decesso dell Assicurato così come definito all Art.11. Tale prestazione viene corrisposta solo a condizione che l ammortamento del mutuo sia di tipo francese a tasso fisso o variabile e per mutui di durata fissa o flessibile. In caso di anticipata estinzione parziale o totale del mutuo concesso, il contratto resterà in vigore per un capitale assicurato pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento iniziale del mutuo senza quindi tener conto dell anticipata estinzione. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed il premio pagato resterà acquisito dalla Compagnia. Art. 3 Limiti di età dell Assicurato e durata contrattuale L età dell Assicurato, alla data di decorrenza delle coperture assicurative, deve essere almeno pari a 18 anni e comunque non superiore a 69 anni. L età alla data di scadenza del contratto non può comunque essere superiore a 70 anni. La durata contrattuale coincide con la durata prevista dal piano di ammortamento del mutuo concesso all Assicurato. In relazione ai mutui di durata flessibile, si specifica che la durata della copertura assicurativa coincide con la durata iniziale del piano di ammortamento, pertanto qualora il decesso dell Assicurato avvenga oltre la data di scadenza iniziale del piano di ammortamento del mutuo flessibile, nulla è dovuto da parte della Compagnia. La durata minima è pari a 1 anno; la durata massima è pari a 25 anni per i mutui a durata fissa e 15 anni per i mutui a durata flessibile. Il Contratto si estingue nei seguenti casi: 1. morte dell Assicurato; 2. scadenza del contratto. Art. 4 Conclusione del Contratto e decorrenza degli effetti Il contratto si intende concluso, previa sottoscrizione da parte del Contraente e dell Assicurato della Proposta di Assicurazione e corresponsione del premio unico previsto, alle ore 00 del giorno di erogazione del mutuo. La conclusione del contratto è comunque subordinata, come meglio dettagliato nell articolo inerente le Modalità assuntive del contratto, alla sottoscrizione, da parte dell Assicurato, della Dichiarazione di Buono Stato di Salute. Nel caso in cui tale Dichiarazione non possa essere sottoscritta, è prevista la compilazione di un Questionario Anamnestico e in questo caso la conclusione del contratto è subordinata all accettazione, da parte della Compagnia, del contratto stesso. La decorrenza delle coperture assicurative coincide con la data di conclusione del contratto. Art. 5 - Dichiarazioni dell Assicurato e del Contraente Le dichiarazioni dell Assicurato e del Contraente devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi la Compagnia si riserva: di contestare la validità della copertura, ai sensi dell articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave; di recedere dal contratto e, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave. L inesatta indicazione dei dati anagrafici dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati corretti, delle somme dovute. 10

11 Condizioni di Assicurazione Art. 6 Modalità assuntive del contratto La conclusione di un contratto a premio unico è subordinata alla preventiva accettazione, da parte della Compagnia, della Proposta di Assicurazione. Le informazioni necessarie alla Compagnia per la valutazione della Proposta di Assicurazione variano in funzione dell età dell Assicurato alla data di decorrenza, data di scadenza del contratto e con l importo iniziale richiesto dal Contraente. Più precisamente: è sufficiente l autocertificazione dello stato di buona salute dell Assicurato nei seguenti casi: Età dell Assicurato alla data Età dell Assicurato alla Mutuo richiesto di decorrenza del contratto scadenza (al netto del premio unico di assicurazione) Fino a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 è richiesta la compilazione di un questionario sanitario nei casi sopra indicati qualora l Assicurato sia impossibilitato ad autocertificare il proprio stato di buona salute e nei casi che seguono: Età dell Assicurato alla Età dell Assicurato alla Mutuo richiesto data di decorrenza del scadenza (al netto del premio unico contratto di assicurazione) Fino a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 Superiore a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 è prevista la presentazione di questionario sanitario e accertamenti sanitari nei casi seguenti: Età dell Assicurato alla Età dell Assicurato alla Mutuo richiesto d ata di decorrenza del scadenza (al netto del premio unico contratto di assicurazione) Fino a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 Superiore a 60 anni Fino a 70 anni Fino a ,00 Si precisa, nel caso di rischi comuni, che i limiti monetari su indicati sono da riferirsi al cumulo degli importi assicurati. Nel caso in cui dal questionario sanitario o dagli accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo, la Compagnia si riserva la facoltà di: rifiutare l assunzione del rischio ovvero stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l applicazione di eventuali sovrappremi o l esclusione di specifici rischi. Il Contraente e l Assicurato hanno la facoltà di sottoscrivere la Proposta di Assicurazione e quindi dare avvio al rapporto contrattuale - entro 15 giorni a decorrere dall epoca in cui la Compagnia abbia accettato il rischio assicurativo (eventualmente con l applicazione di sovrappremi sanitari), sempre che all epoca di sottoscrizione non sia cambiata l età assicurativa. Trascorso tale termine, il Contraente e l Assicurato devono procedere alla sottoscrizione di una nuova Proposta di Assicurazione. Art. 7 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, salvo il periodo di carenza, le limitazioni ed esclusioni di cui ai successivi punti. Carenza Il periodo di carenza per la copertura temporanea in caso di decesso è di 180 giorni. L immediata efficacia della copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia. Se l Assicurato sceglie di non sottoporsi a visita medica - assunzione con la sola autocertificazione dello stato di buona salute o con il solo questionario sanitario -, la garanzia del capitale assicurato viene sospesa durante il periodo di carenza e in caso di sinistro durante tale periodo, nessuna prestazione o restituzione dei premi pagati è dovuta da parte della Compagnia. Tale limitazione non si applica e la Compagnia garantisce l intera somma assicurata, esclusivamente nel caso in cui il sinistro avvenga per conseguenza diretta di un infortunio sopravvenuto dopo l entrata in vigore dell assicurazione. 11

12 Condizioni di Assicurazione Limitazioni ed esclusioni è escluso il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario, compreso qualsiasi atto intenzionale che arrechi pregiudizi fisici; azioni delittuose o dolose o atti temerari dell Assicurato, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione o qualsiasi operazione militare anche se l Assicurato non vi ha preso parte attiva; qualsiasi lesione subita dall Assicurato mobilitato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti; guida di veicoli e natanti a motore per i quali l assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, dall uso e guida di mezzi subacquei; uso di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; difetti fisici, infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie ad essa correlate; suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza. In caso di decesso avvenuto in una delle precedenti circostanze sopra specificate, la Compagnia liquida il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso stesso. Art. 8 Revoca della proposta Nella fase che precede la conclusione del contratto - e dunque entro e non oltre il giorno precedente la data di decorrenza delle coperture assicurative - il Contraente, ai sensi dell art. 176 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione. Entro il termine sopraindicato il Contraente che intenda avvalersi del diritto di revoca, deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Chiara Vita S.p.A. via Rovagnati n Desio (Milano) o presentare richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. Entro 30 giorni dalla data convenzionale di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Compagnia restituisce al Contraente l importo del premio unico nel caso in cui il Contraente abbia già effettuato il versamento. L esercizio del diritto di revoca libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta di revoca. Art. 9 Diritto di recesso Il Contraente, ai sensi dell art. 177 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso. Entro il termine sopraindicato il Contraente che intenda avvalersi del diritto di recesso, deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Chiara Vita S.p.A. via Rovagnati n Desio (Milano) o presentare richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data convenzionale di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio unico corrisposto. L esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. Art. 10 Premi e Modalità di pagamento degli stessi 12 Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico il cui ammontare è indicato sulla Proposta di Assicurazione. L importo del premio unico viene determinato dalla Compagnia considerando: il valore del capitale iniziale assicurato, pari all importo totale (o parziale in caso di erogazione a più persone del medesimo mutuo) del mutuo richiesto, maggiorato del premio di Assicurazione; la durata contrattuale; l età dell Assicurato al momento dell erogazione del mutuo;

13 Condizioni di Assicurazione il sesso dell Assicurato lo stato di salute e le attività professionali svolte dall Assicurato. Il Contraente pertanto alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione si impegna a corrispondere l importo del premio così determinato, importo che viene addebittao sul conto corrente del Contraente stesso e accreditato sul conto corrente della Compagnia alla data di conclusione del contratto. Art. 11 Prestazioni Assicurate in caso di decesso dell Assicurato Il capitale assicurato ad una data epoca corrisponde al debito residuo in conto capitale risultante dal piano di ammortamento del finanziamento. è quindi pari alla somma delle future quote capitale, derivanti da un piano di ammortamento di tipo francese a rate costanti o variabili per effetto della variazione periodica del tasso di interesse. Più precisamente, tale capitale è pari, nel caso in cui il debito non sia stato estinto anticipatamente parzialmente o totalmente o ceduto, al debito residuo in conto capitale rilevabile, all epoca di valutazione, dai piani di ammortamento comunicati dall Istituto di Credito presso cui è stato acceso il mutuo. Il computo della somma delle quote capitale residue, al momento del decesso, viene effettuato sulla base del tasso nominale di interesse applicato dall Istituto di Credito, all epoca di sottoscrizione del mutuo. Le informazioni necessarie al calcolo saranno comunicate dall Istituto di Credito alla Compagnia in fase di richiesta di liquidazione. Nel computo del debito residuo in conto capitale non verranno incluse eventuali rate di debito, di competenza di un epoca antecedente all epoca del decesso dell Assicurato, che risultino insolute alla data del calcolo. Dalla Compagnia non verranno, in alcun caso, corrisposte quote interessi. In relazione ai mutui di durata flessibile, la Compagnia non assicura il debito residuo, eventualmente presente per effetto dell estensione della durata iniziale del mutuo stesso, in epoche successive alla data di scadenza del mutuo inizialmente fissata. Nel caso in cui il mutuo venga erogato a più persone, il capitale iniziale assicurato pro capite non potrà essere superiore all intero valore del mutuo erogato. In tale caso ciascun Mutuatario dovrà sottoscrivere una Proposta di Assicurazione per un importo pari al capitale iniziale assicurato richiesto. Nel caso il contratto assicurativo sia sottoscritto per un importo iniziale inferiore a quello del mutuo il capitale assicurato viene proporzionalmente ridotto. In caso di anticipata estinzione parziale o totale del mutuo concesso, il contratto resterà in vigore per un capitale assicurato pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento iniziale del mutuo senza quindi tener conto dell anticipata estinzione. Nel caso in cui nel contratto di mutuo subentri un diverso Soggetto il contratto assicurativo resterà in vigore, sulla testa dell Assicurato originariamente designato, per un capitale assicurato pari al debito residuo quale risulta dal piano di ammortamento iniziale senza tener conto della cessione stessa. Art. 12 Riscatto La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del contratto. Art. 13 Prestiti In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti Art Cessione del contratto Nel caso in cui nel contratto di mutuo subentri un diverso Soggetto il contratto assicurativo resterà in vigore, sulla testa dell Assicurato originariamente designato, per un capitale assicurato pari al debito residuo quale risulta dal piano di ammortamento iniziale senza tener conto della cessione stessa. Art. 15 Beneficiari Ad eccezione del caso di anticipata estinzione parziale/totale o cessione del mutuo, la prestazione 13

14 Condizioni di Assicurazione prevista in caso di decesso viene interamente corrisposta all Istituto di Credito presso cui è stato acceso il mutuo; tale Beneficiario è irrevocabile. In caso di anticipata estinzione parziale del mutuo, all Istituto di Credito viene corrisposto il debito residuo risultante alla data di decesso dell Assicurato, mentre l eccedenza del capitale assicurato rispetto al debito residuo stesso viene liquidata ai Beneficiari designati contrattualmente. In caso di anticipata estinzione totale o cessione del mutuo la prestazione prevista in caso di decesso viene interamente corrisposta ai Beneficiari designati contrattualmente. Relativamente ai Beneficiari designati contrattualmente, il Contraente può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento. La designazione non può essere revocata o modificata dopo che: 1. il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; 2. si sia verificata la morte del Contraente; 3. verificatosi l evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Art Pagamenti della Compagnia 14 In caso di decesso, i Beneficiari (i.e. l Istituto di Credito presso cui è stato acceso il mutuo e/o i Beneficiari designati contrattualmente in caso di anticipata estinzione parziale/totale o cessione del debito) debbono darne avviso alla Compagnia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero recandosi allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, allegando i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto come appresso indicato. La Compagnia provvede a compiere gli accertamenti necessari per verificare l indennizzabilità del decesso, a rendere nota la propria decisione e, nel caso sia accertata l indennizzabilità del sinistro, a liquidare la prestazione entro 30 giorni dalla data convenzionale di ricevimento della completa documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora. La documentazione da inoltrare è la seguente: 1) originale della Proposta di Assicurazione, della Polizza di Assicurazione e delle eventuali appendici contrattuali; 2) piano di ammortamento del mutuo da cui è possibile individuare esattamente il debito residuo al momento del decesso - nonché gli elementi necessari alla Compagnia per la valutazione del debito residuo stesso - e le coordinate bancarie di accredito sottoscritte da un Soggetto Facoltizzato dall Istituto di Credito; 3) fotocopia leggibile di un valido documento di identità e documentazione attestante la facoltà dispositiva (cfr. precedente punto 2) del Soggetto Facoltizzato dall Istituto di Credito; 4) certificato di morte dell Assicurato (in originale); 5) copia integrale della cartella clinica, in caso di decesso avvenuto in ospedale, clinica o casa di cura; 6) certificato medico attestante la causa del decesso in caso di decesso non dovuto ad infortunio e non avvenuto in ospedale o casa di cura; 7) eventuale referto autoptico e necroscopico; 8) eventuale relazione rilasciata dalle autorità competenti con l indicazione del luogo, del giorno, dell ora, delle cause e delle circostanze determinanti il decesso in caso di decesso dovuto ad infortunio. Inoltre, nel caso di Beneficiari in caso di decesso diversi dall Istituto di Credito: 9) consenso all utilizzo dei dati personali (D.Lgs N. 196/03) sottoscritto dai Beneficiari; 10) dati anagrafico fiscali dei Beneficiari e loro coordinate bancarie sottoscritte in originale (nome, cognome, codice fiscale, Banca, codice IBAN di ciascun Beneficiario); 11) fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari; 12) atto notorio o equipollente dichiarazione sostitutiva, in originale, dell atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento dell Assicurato e riporti l indicazione degli eredi legittimi (se sono i Beneficiari indicati sul contratto); 13) copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace; 14) copia autentica del testamento, se esistente. In considerazione di particolari esigenze istruttorie la Compagnia può richiedere: Documentazione clinica sanitaria. Eventuale giornale che riporti la dinamica dell incidente. Risultanze di eventuali indagini giudiziarie. Inoltre, l Istituto di Credito presso cui è stato acceso il mutuo, gli eventuali altri Beneficiari, o altra

15 Condizioni di Assicurazione persona in Loro vece devono consentire alla Compagnia di svolgere tutte le indagini che essa ritenga necessarie. Art Duplicato della proposta-certificato In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell esemplare della Proposta di Assicurazione e/o della Polizza di Assicurazione, l Assicurato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Art. 18 Valuta Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurative, sono regolati in Euro. Art. 19 Tasse ed imposte Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Art. 20 Indicazioni generali relative al regime legale applicabile Non pignorabilità e non sequestrabilità Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art Codice Civile). Diritto proprio del Beneficiario Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme percepite a seguito del decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario (art Codice Civile). Art. 21 Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari). Art. 22 Prescrizione Ai sensi dell Art del Codice Civile i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. Art Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 15

16 Glossario Il presente documento contiene un glossario specifico per le polizze vita, elaborato rendendo in considerazione il glossario generale ANIA, le terminologie utilizzate dalla Compagnia e le disposizioni ISVAP in materia di trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita. Il significato di alcuni termini tecnici ricorrenti nel testo facilita pertanto la comprensione della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione, e dell Allegato Contrattuale. A tale significato le Parti si ritengono, quindi, contrattualmente vincolate in caso di divergenze interpretative. 16 Ammortamento di tipo francese a tasso fisso o variabile: è l ammortamento di tipo francese del finanziamento erogato, in cui si assume che, determinata la successione delle quote capitale all epoca di erogazione del finanziamento, l ammontare delle rate di ammortamento del debito stesso possa variare nel tempo relativamente alla sola quota interessi per effetto della variazione del tasso di interesse. Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Beneficiari: sono le persone fisiche o giuridiche, designate nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (art p.p. cc), cui spetta la liquidazione, da parte della Compagnia stessa, delle somme dovute in base al contratto di assicurazione. Beneficiario irrevocabile del contratto a Premio Unico connesso ad un mutuo acceso presso uno degli Istituti di Credito del Gruppo Banco Desio è l Istituto di Credito stesso. In presenza di un eccedenza della prestazione prevista in caso di decesso rispetto al debito residuo alla data del decesso, la Compagnia liquida tale eccedenza ai Beneficiari designati dal Contraente. Carenza: è il periodo durante il quale non sono attivate le coperture assicurative. Il periodo di carenza decorre dal momento di decorrenza delle coperture assicurative stesse. Compagnia: vedi: Società Condizioni contrattuali (o di polizza, o di assicurazione): insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della società può collidere con quello del contraente. Conto corrente del Contraente: è il conto corrente di cui è titolare il Contraente. Tale conto è acceso presso una delle Filiali degli Istituti di Credito del Gruppo Banco Desio. Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Contratto: è il documento emesso dalla Compagnia concernente le garanzie assicurative prestate e volto a disciplinare il rapporto giuridico tra le Parti. In questo caso, la Polizza di Assicurazione inviata dalla Compagnia al Contraente. Correntista: è il titolare di un conto corrente presso una Filiale di uno degli Istituti di Credito del Gruppo Banco Desio. Data convenzionale di ricevimento da parte della Compagnia: è la data in cui la Compagnia riceve le comunicazioni e/o richieste da parte del Contraente/Assicurato. Nel caso in cui la richiesta e/o comunicazione venga effettuata presso la Banca ove è stato stipulato il contratto la suddetta data viene fissata nel terzo giorno lavorativo successivo alla data di consegna alla Banca. Nel caso invece di invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno è la data di effettivo ricevimento della documentazione da parte della Compagnia. Tale convenzione viene definita per garantire la trasparenza del contratto e per permettere al Contraente una oggettiva valutazione delle condizioni contrattuali. Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo. In questo caso coincide con la data di decorrenza delle coperture assicurative. Data di decorrenza delle coperture assicurative: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. In questo caso coincide con le ore 00 della data di erogazione del mutuo. Data di sottoscrizione: è la data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Debito Residuo: debito in conto capitale risultante dal piano di ammortamento del finanziamento, pari alla somma delle future quote capitali, derivanti da un piano di ammortamento di tipo francese, a rate costanti o variabili per effetto della variazione periodica del tasso di interesse. Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contra-

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