SOMMARIO. Capo III - Norme relative al Settore III Definizioni 17 Autobus con rimorchio 17 Rimorchi - Rischio statico 17

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1 SOMMARIO TITOLO I - VEICOLI A MOTORE Capo I - Norme comuni a tutti i Settori Durata dei contratti 4 Premio 4 Rischi di durata inferiore ad un anno 4 Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi 5 Dati relativi al veicolo ed all intestatario al PRA 5 Veicoli azionati elettricamente 5 Targhe PROVA 5 Veicoli circolanti con targa provvisoria e foglio di via 6 Veicoli circolanti per prova, collaudo o dimostrazione 6 Veicoli immatricolati all estero 6 Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose 6 Autoveicoli e motoveicoli di interesse storico 6 Assicurazioni di secondo rischio 7 Libro matricola 7 Veicoli a motore non contemplati in alcun settore di tariffa 8 Trasferimento della proprietà del veicolo 8 Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato 8 Furto, rapina e appropriazione indebita del veicolo 9 Attestazione dello stato di rischio 9 Targhe particolari 12 Classe di Conversione Universale 12 Condizioni Aggiuntive per i rischi non compresi nell Assicurazione di Responsabilità Civile obbligatoria 13 Capo II - Norme relative ai Settori I e II Definizioni 14 Autovetture da noleggio con conducente e autotassametri 14 Locazione di autovetture senza conducente 14 Autovetture con traino - Rischio della circolazione 14 Rimorchi di autovetture - Rischio statico 14 Autovetture adibite a scuola guida 14 Autovetture appositamente adibite al trasporto di handicappati 15 Scuolabus - miniscuolabus 15 Tariffe applicabili 15 Passaggio di tariffa 16 Bonus Malus per Aziende 16 Capo III - Norme relative al Settore III Definizioni 17 Autobus con rimorchio 17 Rimorchi - Rischio statico 17 Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone 17 Autobus e filobus in servizio di linea extraurbano 17 Autobus adibiti al servizio di alberghi, istituti, miniscuolabus, autobus e autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone 18 Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida 18 Tariffe applicabili 18 Terzi trasportati 18 Passaggio di tariffa 18 1

2 Capo IV - Norme relative al settore IV Definizioni 19 Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione 19 Rimorchi - Rischio statico 19 Trasporto merci pericolose, lubrificanti e sostanze radioattive 20 Autocarri adibiti al trasporto di persone 20 Noleggio o locazione 20 Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida 20 Autocarri adibiti al trasporto di marmi in blocco 21 Trattori stradali destinati al traino di rimorchi o semirimorchi 21 Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale 22 Garanzia verso i terzi trasportati 23 Tariffe applicabili 23 Passaggio di tariffa 24 Capo V - Norme relative al Settore V Definizioni 25 Quadricicli a motore Quadricicli leggeri 25 Ciclomotori 25 Esclusione trasportati su motocicli 25 Motocarrozzette da noleggio con conducente 25 Locazione senza conducente 25 Motoslitte 25 Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida 25 Tariffe applicabili 26 Durata 26 Capo VI - Norme relative al Settore VI Definizioni 27 Macchine operatrici e carrelli 27 Gatto delle nevi 27 Macchine su cingoli 27 Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico 27 Tariffe applicabili 27 Capo VII - Norme relative al Settore VII Definizioni 28 Macchine agricole 28 Rimorchi - Rischio statico 28 Tariffe applicabili 28 Capo VIII - Norme relative alla Carta Verde Premio 29 Durata 29 Tabella dei massimali minimi previsti per veicoli a motore e natanti 30 2

3 TITOLO II - NATANTI Capo I - Norme comuni al Settore VIII Limiti di navigazione 31 Durata dei contratti 31 Premio 31 Sospensione in corso di contratto 31 Applicazione degli sconti tecnici e soprapremi 31 Dati tecnici dei natanti 31 Trasferimento della proprietà del natante 31 Risoluzione del contratto per il furto del natante 32 Capo II - Norme relative a unità da diporto, ad uso privato e motori amovibili Definizioni 33 Criteri di tariffazione 33 Rischi di durata inferiore ad un anno 33 Targhe prova 33 Natanti da noleggio con equipaggio 33 Locazione di natanti senza equipaggio 33 Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida 34 Moto d acqua 34 Hovercraft 34 Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati 34 Attività idrosciatoria 34 Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione 35 Tariffe applicabili 35 Capo III - Norme relative a unità adibite al servizio pubblico di trasporto di persone Definizioni 36 Premi e tariffe 36 3

4 TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI 1) DURATA DEI CONTRATTI Il contratto non può avere durata inferiore all anno. È ammessa una scadenza contrattuale maggiore di un anno solo in presenza di rateo iniziale la cui durata massima sia pari ad un anno meno un giorno (es. 1.1.aaaa aaaa). La frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell ente finanziatore, è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, restando stabilito che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio. Per contratti stipulati con durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni di cui alla norma 3) - Rischi di durata inferiore ad un anno. 2) PREMIO I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l importo complessivo dovuto dall Assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. Alla scadenza dell eventuale rateo iniziale verrà determinato il premio dell annualità in base alla tariffa in vigore a detta data. È ammesso il frazionamento: - annuale - semestrale, con l aumento del 4% (purché l importo di rata, comprensivo dell aumento per frazionamento, non sia inferiore a 105,00 imponibile). Concorrono alla formazione del premio minimo anche i premi compresi in polizza per le altre garanzie. - quadrimestrale, con l aumento del 5% (purché l importo di rata, comprensivo dell aumento per frazionamento, non sia inferiore a 71,00 imponibile). Concorrono alla formazione del premio minimo anche i premi compresi in polizza per le altre garanzie. In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l importo di rata è inferiore al minimo di cui sopra. In caso di mancato pagamento del premio alle scadenze di frazionamento convenute, trascorso il periodo di mora e purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza occorre: - incassare la quietanza se ancora disponibile, ovvero: - procedere all emissione di una polizza, in sostituzione di quella insoluta, senza effettuare alcuna variazione contrattuale. In caso di richiesta di pagamento del premio da parte dell assicurato, trascorsi 15 giorni dalla scadenza annuale e non oltre sei mesi dalla scadenza stessa, occorre procedere analogamente a quanto sopra definito. Per i veicoli del settore V (motocicli e ciclomotori), oltre a quello annuale, è ammesso il solo frazionamento semestrale. 3) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con 4

5 una maggiorazione pari al 20% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a sei mesi. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo. Qualora la variazione comporti aumento del premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 20%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. È ammessa la cessione del contratto. Non sono ammesse assicurazioni temporanee per i veicoli del settore V (motocicli e ciclomotori). 4) APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E DEI SOPRAPREMI Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull ammontare risultante dall applicazione dei precedenti. 5) DATI RELATIVI AL VEICOLO E ALL INTESTATARIO AL P.R.A. Dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo (potenza fiscale in CV se ancora presente, KW, numero posti, peso complessivo/massa massima a pieno carico, peso potenziale/massa massima ammissibile nell insieme, cilindrata, uso, ecc.) e i dati relativi all intestatario al P.R.A. (nominativo, residenza o sede legale) oppure del Locatario in caso di leasing. In presenza di veicoli di proprietà di Società di leasing o venduti con patto di riservato dominio, in polizza deve essere indicato, quale proprietario dei veicoli, l usufruttuario. Non sono ammesse cointestazioni di polizza. In presenza di veicoli cointestati al P.R.A. a più persone, il premio che dovrà essere percepito è quello dovuto dall intestatario cui è attribuito il premio maggiore e che dovrà essere indicato quale proprietario del veicolo assicurato in polizza. 6) VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale S. 7) TARGHE PROVA (Autorizzazione per la circolazione di prova) Per le assicurazioni relative a targhe PROVA si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio nonché le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere Qualora l autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico da oltre 120 fino a 220 q.li inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli e ciclomotori Qualora l autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri, quadricicli o ciclomotori, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc, aumentati del 16%. c) Rimorchi in genere - Rischio statico Qualora l autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per ogni sinistro. Si applica 5

6 il premio di 70,00 o, se superiore, il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 120 fino a 220 q.li inclusi, conto proprio, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. d) Macchine operatrici Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole Qualora l autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). Per questo tipo di garanzia (per qualsiasi Settore di riferimento venga prestata) è ammessa solo la rateazione annuale. 8) VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA (art. 10, primo comma, del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008). Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere emesso contratto con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via. Il premio da applicare sarà comunque quello della provincia di residenza dell intestatario al P.R.A. per una classe Bonus - Malus 14. 9) VEICOLI CIRCOLANTI PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE (esclusi quelli muniti di targa PROVA ) Art. 10, secondo e terzo comma, del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 IL RISCHIO È RISERVATO ALLA DIREZIONE. 10) VEICOLI IMMATRICOLATI ALL ESTERO Non è consentito assicurare tali veicoli, anche se l intestatario al P.R.A. è residente in Italia. 11) VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E DI COSE a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso Settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e medesima provincia di residenza dell intestatario al P.R.A. b) Per motoveicoli destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano le forme tariffarie del Settore V (Ciclomotori e Motocicli adibiti al trasporto di persone) e i premi previsti dallo stesso Settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e medesima provincia di residenza dall intestatario al P.R.A.. 12) AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO a) Autoveicoli: Autovetture, Autocarri e Macchine agricole iscritti nei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. Autovetture, Autocarri e Macchine agricole non iscritti nei sopracitati registri ma: - con anzianità di almeno 30 anni dalla data di prima immatricolazione; - il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI relativo ad Autovetture, Autocarri o Macchine agricole. 6

7 b) Motoveicoli: Motoveicoli iscritti nei seguenti registri: ASI, Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana o del Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. Motoveicoli non iscritti nei predetti registri ma: - con anzianità di almeno 30 anni dalla data di prima immatricolazione; - il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI relativo a Motoveicoli. Alla polizza deve essere allegata tutta la documentazione necessaria a provare la sussistenza dei requisiti richiesti per poter stipulare il contratto (carta di circolazione, attestato di rischio, iscrizione del veicolo ad uno dei registri sopra descritti oppure iscrizione del proprietario del veicolo ad un club federato ASI). IL RISCHIO È RISERVATO ALLA DIREZIONE 13) ASSICURAZIONI DI SECONDO RISCHIO Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi. 14) ASSICURAZIONI DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA È ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli - fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo utilizzando apposito modello di polizza (Polizza Collettive). Ogni polizza è amministrata nella forma libro matricola e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi non inferiore a 40, sempreché tali veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta contraente o ad essa locati in leasing. Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. È ammesso il frazionamento semestrale del premio. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell annualità assicurativa il premio sarà determinato in base alla tariffa e alla normativa in vigore alla data di stipula, per i nuovi contratti, o a quella di rinnovo, per i contratti prorogati. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, dovranno essere accompagnate, escluso il caso di furto, dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e carte verdi. - Per le inclusioni la data di effetto vale dalle ore 24 del giorno in cui le stesse sono state comunicate dal Contraente tramite raccomandata, fax o telefax, salvo che non sia stata richiesta una data successiva. - Per le esclusioni la data di effetto decorre dalla data di restituzione di certificato, contrassegno e carta verde; in caso di furto la data di effetto dell esclusione decorre dal giorno successivo alla presentazione della denuncia presso le competenti autorità. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per l annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro 15 giorni dalla data di comunicazione dalla Società. IL RISCHIO È RISERVATO ALLA DIREZIONE 7

8 15) VEICOLI A MOTORE SOGGETTI ALL OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NON CONTEMPLATI IN ALCUN SETTORE DI TARIFFA IL RISCHIO È RISERVATO ALLA DIREZIONE Per i rischi di cui sopra deve essere interpellata la Direzione che procede alla tariffazione di volta in volta in base al carattere di particolarità od eccezionalità. Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo e in polizza devono essere richiamate le Condizioni Speciali V e Z. 16) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita devono essere immediatamente comunicate dal Contraente fornendo a Liguria idonea documentazione. D accordo con il Contraente, Liguria adotterà una delle seguenti soluzioni: a - Sostituzione con altro veicolo Qualora l alienante, previa restituzione del certificato, contrassegno di assicurazione e Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, Liguria rilascerà il certificato, contrassegno e carta verde per il nuovo veicolo. Liguria procede all eventuale conguaglio del premio della annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito. La forma tariffaria in corso sul contratto sostituito si applica anche su quello sostituente purché sia compatibile con la categoria del veicolo assicurato. b - Cessione del contratto Nel caso di cessione del contratto di assicurazione Liguria, previa restituzione del certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice di cessione del contratto rilasciando all acquirente i nuovi documenti assicurativi validi per la residua durata. Il contratto ceduto si estinguerà alla sua naturale scadenza e senza applicazione del periodo di mora previsto dal 2 comma art del Codice Civile. Liguria pertanto non rilascerà l Attestazione di rischio. L alienante è tenuto al pagamento degli eventuali premi in scadenza fino al momento in cui sia stata effettuata a Liguria la comunicazione di cessione del contratto. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto, pertanto ogni variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà successivamente stipulare un nuovo contratto. c - Risoluzione del contratto Qualora il Contraente dichiari di non voler usufruire del contratto per altro veicolo di Sua proprietà, il contratto si risolve e Liguria restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento in cui venga restituito il certificato, il contrassegno e la carta verde. Qualora il contratto risulti sospeso al momento del trasferimento della proprietà, Liguria restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua a partire dalla data di sospensione, compresa l eventuale integrazione corrisposta. 17) DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Liguria restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. 8

9 Il Contraente deve inoltre documentare a Liguria: - in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, una Attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione (nel caso di ciclomotori: documentazione attestante la restituzione del certificato di circolazione); - in caso di demolizione, copia del certificato di cui all art. 46, quarto comma, D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. In tutti i casi indicati il contratto si risolve e Liguria restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del contrassegno e del certificato. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, Liguria procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Per i contratti di durata inferiore all anno Liguria non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta alla stipulazione del contratto. Nel caso di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo avvenuta successivamente alla sospensione del contratto, Liguria restituisce il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, a partire dalla data di sospensione, ivi compresa l eventuale integrazione di premio pagata al momento della sospensione. 18) FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Liguria consegnando alla Direzione di Liguria o all Agenzia alla quale è assegnato il contratto i seguenti documenti: - copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente; - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde (se ancora in suo possesso). Il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata la denuncia alle Autorità. Liguria restituisce il premio corrisposto e non usufruito (al netto delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale) in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua. Per contratti di durata inferiore all anno Liguria non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta alla stipulazione del contratto. Nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo avvenuti successivamente alla sospensione del contratto, Liguria restituisce il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, a partire dalla data di sospensione, ivi compresa l eventuale integrazione di premio pagata al momento della sospensione. 19) ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO, SUA VALIDITÀ ED UTILIZZO CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU) Liguria invia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una Attestazione contenente: la denominazione dell Impresa; il nome del Contraente e del Proprietario del veicolo se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica; il numero del contratto di assicurazione; la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del contratto per il quale l Attestazione viene rilasciata; la scadenza del periodo di osservazione; i sinistri pagati (anche a titolo parziale) con distinta indicazione del numero dei sinistri pagati con 9

10 responsabilità principale e del numero dei sinistri pagati con responsabilità paritaria ; il richiamo al Pejus qualora tale maggiorazione sia dovuta; il numero e gli importi delle franchigie formalmente richieste all Assicurato e da questi non corrisposte; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione; la classe di merito di assegnazione CU del contratto per l annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (classe di conversione universale o CU); i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; la firma dell Assicuratore; l Attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto; nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese (coassicurazione), l Attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria; l indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134, comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni. È legittimato al ritiro dell Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il locatario nel caso di contratti di Leasing o l acquirente con patto di riservato dominio o l usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal Contraente. In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo, Liguria rilascia al Contraente l Attestazione relativa all annualità in corso qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di veicoli assicurati con polizza amministrata a libro matricola, Liguria non rilascia l Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore all anno. Per tali veicoli l Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza. Liguria non rilascia l Attestazione nel caso di: sospensione della garanzia in corso di contratto; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno per uno dei seguenti motivi: - polizza temporanea; - mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il periodo di validità dell Attestazione del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. La validità dell Attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto. Qualora siano decorsi più di cinque anni l Attestazione non è più valida. Qualora il contratto si sia risolto, prima della conclusione del periodo di osservazione, in seguito a furto, esportazione definitiva all estero, distruzione o demolizione, la relativa Attestazione è valida per cinque anni dalla data dell evento. Alla scadenza (o contestualmente all esercizio del diritto di riscatto) di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (contratto di durata non inferiore a 12 mesi) di un veicolo, l utilizzatore (purché persona fisica), può a sua volta richiedere il duplicato dell Attestazione. Tale documento, unitamente alla dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto che certifichi che la persona in questione è stata l effettivo utilizzatore del veicolo sulla base di un contratto di leasing o di noleggio di durata pari almeno a 12 mesi, può essere consegnato dall utilizzatore stesso per la stipulazione del contratto relativo al medesimo veicolo, se acquisito in proprietà, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà. 10

11 Consegna dell attestato di rischio all assicuratore Per assicurare lo stesso veicolo indicato nell attestazione di rischio, il Contraente è tenuto a consegnare tale documento SOLO all atto della stipulazione del contratto PRESSO ALTRA IMPRESA. In caso di rinnovo del contratto (o di stipulazione di un nuovo contratto per il medesimo veicolo presso Liguria) il contraente NON è pertanto tenuto a consegnare il predetto documento. L Attestazione può essere consegnata successivamente alla stipulazione del contratto purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest ultima data. In tal caso, l assegnazione alla classe di merito di maggior penalizzazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze del sopraindicato documento, con relativo calcolo della differenza di premio da rimborsare entro la data di scadenza del contratto (o da conguagliare all atto del rinnovo della polizza). Validità dell attestato utilizzato per assicurare lo stesso veicolo (fermo il proprietario/locatario che può essere sia persona fisica che un soggetto diverso dalla persona fisica) a) fino a 12 mesi dalla data di scadenza del contratto riportata nel documento. L attestato si riferisce quindi a polizza in corso o scaduta da non più di 12 mesi; b) da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato ( mancato rinnovo per mancato utilizzo ) da tale data di scadenza del contratto; c) da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato successivamente alla data di sospensione della polizza; d) fino a 5 anni con la dichiarazione che il precedente contratto è stato risolto/sostituito a seguito di furto/rapina appropriazione indebita o consegna in conto vendita (qualora l assicurato rientri in possesso del veicolo dal conto vendita od a seguito del ritrovamento dello stesso). Validità dell attestato utilizzato per assicurare un veicolo diverso di nuova proprietà e della medesima tipologia a) fino a 12 mesi dalla data di scadenza del contratto (solo in caso di veicolo di riferimento appartenente allo stesso proprietario/locatario persona fisica o ad un suo famigliare convivente; sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche). L attestato si riferisce quindi a polizza in corso o scaduta da non più di 12 mesi; b) da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato ( mancato rinnovo per mancato utilizzo ) da tale data di scadenza del contratto (solo in caso di veicolo di riferimento appartenente allo stesso proprietario/locatario persona fisica o ad un suo famigliare convivente; sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche); c) da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto con la dichiarazione che il veicolo non ha circolato successivamente alla data di sospensione della polizza (solo in caso di veicolo di riferimento appartenente allo stesso proprietario/locatario persona fisica o ad un suo famigliare convivente; sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche); d) fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo. In questo caso il veicolo di riferimento può appartenere allo stesso proprietario/locatario che può essere persona fisica o persona giuridica o ad un famigliare convivente (in caso di persona fisica). Validità dell attestato utilizzato in caso di risoluzione del contratto a seguito di trasferimento di proprietà. consegna in conto vendita. demolizione. distruzione. esportazione definitiva o furto per assicurare un altro veicolo già assicurato e della medesima tipologia a) fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto. In questo caso il veicolo di riferimento può appartenere allo stesso proprietario/locatario che può essere persona fisica o giuridica o ad un famigliare convivente (in caso di persona fisica). Tale operazione può essere compiuta un unica volta. Qualora però il contratto si sia risolto, prima della conclusione del periodo di osservazione, in seguito a furto, esportazione definitiva all estero, distruzione o demolizione, la relativa Attestazione è valida per cinque anni dalla data dell evento. 11

12 20) TARGHE PARTICOLARI I premi relativi ai veicoli targati EI, AFI, CC, CD, CFS (Corpo Forestale dello Stato), CF (Corpo Forestale per le regioni a Statuto Speciale), CRI, DPC (Protezione Civile), EE, FTASE, RSM, SCV, SMOM, UN, UNP, UNT vengono determinati sulla base della relativa targa, indipendentemente dalla residenza/sede legale del proprietario/locatario. Per i veicoli targati RSM, SCV, UN, UNP e UNT i premi di tariffa vanno applicati al netto delle imposte e del contributo S.S.N.. Per i veicoli targati AFI i premi RCA non sono soggetti a imposte pertanto i premi che devono essere applicati per tali targhe sono quelli indicati nel prontuario RCA, moltiplicati per il coefficiente 1, ) CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE Ferme le classi interne Liguria (determinate in funzione di quanto previsto dalle norme tariffarie e/o dalle Condizioni Generali di assicurazione) tutti i veicoli interessati devono prevedere l assegnazione anche alla classe CU. Se l attestato di rischio riporta l indicazione della classe CU tale dato dovrà essere recepito in sede di emissione della polizza. Qualora l attestato di rischio fosse privo di tale indicazione è necessario individuare la Classe di Conversione Universale che deve essere assegnata al veicolo. Quest ultima deve essere individuata seguendo i seguenti criteri: a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale; Si procede così all individuazione della classe di partenza come indicato nella tabella seguente: Anni senza sinistri Classe di merito b. si prendono quindi in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell ultimo quinquennio (compresa l annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Per la stipulazione di tali contratti il Contraente è tenuto pertanto a presentare l Attestato di rischio rilasciato dal precedente Assicuratore. Per le annualità successive l assegnazione del rischio alla classe di merito CU avverrà in base alle regole evolutive previste dalla seguente tabella: 12

13 TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS - CLASSE UNIVERSALE Classe di merito 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Sinistri 3 Sinistri 4 o più Sinistri ) CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER I RISCHI NON COMPRESI NELL ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (Valide solo se espressamente richiamate in polizza) CONDIZIONE AGGIUNTIVA P1 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA Si applica un aumento del 5% sul premio relativo al veicolo assicurato; CONDIZIONE AGGIUNTIVA P2 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DEI FIGLI MINORI Sul premio relativo al veicolo assicurato si applica il seguente aumento: - Autovetture e Autotassamentri (Sett. I - II), Motocicli per trasporto persone (Sett. V): 2%; - Ciclomotori per trasporto persone (Sett. V): 20%. Nel caso di stipulazione di entrambe le Condizioni Aggiuntive, sul premio relativo al veicolo assicurato si applica il seguente aumento: - Autovetture e Autotassamentri (Sett. I - II), Motocicli per trasporto persone: 7%; - Ciclomotori per trasporto persone: 25%. P3 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI (Esclusi i veicoli di cui alle Norme 47, 48 e 49 del Capo IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV) Per estendere la garanzia alle operazioni di carico e scarico effettuato con mezzi meccanici occorre richiamare in polizza la condizione aggiuntiva P3). Sul premio relativo al veicolo assicurato si applica un aumento del 5%. 13

14 CAPO II - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II 23) DEFINIZIONI I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose. 24) AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOTASSAMETRI L assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati. Per Autovetture da noleggio con conducente si applicano i premi richiesti per le autovetture di pari potenza fiscale nonché le forme tariffarie previste. Per Autotassametri il premio deve essere aumentato del 100%. 25) LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE A BREVE E A LUNGO TERMINE L assicurazione può essere prestata solo a locatari che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente. Per autovetture date in locazione a breve termine o a lungo termine (con contratto di locazione, documentato, di durata almeno pari ad un anno) si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 100%. 26) AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture sono abilitate al traino di rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili) non è prevista l applicazione di alcun sovrapremio. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 27). b) Per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, non si applica alcun soprapremio. I carrelli appendice, facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. 27) RIMORCHI DI AUTOVETTURE - RISCHIO STATICO Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio di 70,00 imponibile per la combinazione di massimali di , prescindendo dalla provincia di residenza dell intestatario al P.R.A., anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Per massimali inferiori o superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. Per i carrelli appendice di cui al punto b) della norma 26), non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico né polizza né certificato e contrassegno. 28) AUTOVETTURE ADIBITE A SCUOLA GUIDA Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e provincia di residenza dell intestatario al P.R.A. 14

15 L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente, anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. 29) AUTOVETTURE APPOSITAMENTE ATTREZZATE AL TRASPORTO DI HANDICAPPATI Per autovetture appositamente attrezzate, documentate dalla carta di circolazione, per il trasporto di handicappati è prevista una riduzione del premio del 20%. 30) SCUOLABUS - MINISCUOLABUS Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l autorizzazione per numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 37). 31) TARIFFE APPLICABILI a) Franchigia fissa e assoluta per Autovetture ed Autotassametri (Settori I e II) La tariffa prevede riduzioni di premio a seconda dell ammontare della franchigia fissa ed assoluta pattuita in polizza per ogni sinistro. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale E. TARIFFA RISERVATA ALLA DIREZIONE E APPLICABILE SOLO PER POLIZZE AMMINISTRATE A LIBRO MATRICOLA. b) Bonus - Malus per Autovetture e Autotassametri (Settori I e II) La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F che deve essere richiamata in polizza. VALORIZZAZIONE DEI PRECEDENTI DI GUIDA DELL ASSICURATO I veicoli già assicurati presso altra Impresa con classe di provenienza e di assegnazione CU pari ad 1 vengono assegnati alla classe interna Liguria 1A purché l attestato di rischio presenti una sinistrosità pregressa di sei anni pari a 0 ; non devono quindi essere presenti ND e NA. Per meglio valorizzare i precedenti di guida, è prevista l applicazione dei seguenti parametri tariffari che tengono conto della sinistrosità pregressa rilevabile dall attestato di rischio: A) PER CONTRATTI NUOVI Tipo cliente Nuovi contratti con attestato di rischio rilasciato da compagnie diverse da LIGURIA con classe di assegnazione C.U. da 2 a 5 o con classe di assegnazione C.U. 1 e provenienza 2 Numero di sinistri ultimi 6 anni Coeff. 0 0,96 Numero di sinistri ultimi 2 anni Coeff. 0 1,00 Nuovi contratti con classe di assegnazione C.U. da 1 a ,17 2 1,25 3 o più 1,35 Assenza dell attestazione di rischio 1,20 Tutti gli altri casi 1,00 15

16 B) PER CONTRATTI NUOVI E CONTRATTI GIÀ IN PORTAFOGLIO (RINNOVI) Nuovi contratti stipulati con LIGURIA dal 1/10/2008 Tabella della sinistrosità pregressa dell attestato di rischio del veicolo che si assicura 5 anni prec. 4 anni prec. 3 anni prec. 2 anni prec. 1 anno prec. Anno in corso Coeff. da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 1,00 N.A./N.D. da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 1,09 Nuovi contratti stipulati da LIGURIA dall 1/10/2008 con classe di assegnazione C.U. da 1 a 8 e relativi sostituzioni o rinnovi N.A./N.D. N.A./N.D. da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 1,13 N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. da 0 a 99 da 0 a 99 da 0 a 99 1,15 N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. da 0 a 99 da 0 a 99 1,20 N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. da 0 a 99 1,22 N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. N.A./N.D. 1,29 Altre combinazioni con due o più N.A./N.D. 1,19 Altro 1,00 Nuovi contratti stipulati con LIGURIA dall 1/10/2008 con classe di assegnazione C.U. da 1 a 8 relativi a prime immatricolazioni o voltura al P.R.A. 1,29 Tutti gli altri casi 1,00 Sinistrosità Pregressa Nuovi contratti e contratti già in portafoglio Numero di sinistri per ogni anno Tabella della sinistrosità pregressa dell attestato di rischio del veicolo che si assicura 5 anni prec. 4 anni prec. 3 anni prec. 2 anni prec. 1 anno prec. Anno in corso Coeff. Coeff. Coeff. Coeff. Coeff. Coeff. 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 1,03 1,03 1,03 1,06 1,07 1,07 2 1,04 1,05 1,08 1,09 1,10 1,11 3 o più 1,05 1,06 1,10 1,11 1,13 1,15 32) PASSAGGIO DI TARIFFA Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. 33) BONUS MALUS PER AZIENDE Nel caso in cui il proprietario/locatario (ente, azienda, persona giuridica) di un veicolo assicurato con Liguria acquisti un autovettura (o veicolo ad uso promiscuo) di prima immatricolazione, o con voltura al PRA, avrà diritto all assegnazione del nuovo contratto in classe Liguria IX della tariffa BM se il contratto già in corso per altra autovettura (o veicolo ad uso promiscuo) è in una classe Liguria di appartenenza inferiore alla VI; avrà invece diritto alla classe Liguria di assegnazione XI se l autovettura di riferimento è in una classe Liguria compresa tra la VI e la XI. Inoltre: a) se il veicolo già assicurato risulta sospeso alla data di assicurazione del veicolo ulteriore, è possibile applicare le agevolazioni sopra riportate; b) le agevolazioni in esame sono operanti anche in caso di acquisto di più autovetture, purché all atto dell emissione di ogni nuovo contratto risulti in vigore in portafoglio un contratto avente le caratteristiche sopra riportate. 16

17 CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE III 34) DEFINIZIONI Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus. Sono autobus e autosnodati i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso quello del conducente. Sono filobus i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente. Il premio è previsto per autobus aventi da 30 a 40 posti complessivi. Qualora il numero complessivo dei posti fosse superiore a 40 o inferiore a 30, si applica per ogni posto eccedente rispetto i 40, o in difetto rispetto i 30, l aumento o la detrazione del premio per posto dell 1,50%. I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all uopo rilasciato dalle autorità competenti. Relativamente agli Autobus e Filobus in servizio Pubblico Urbano il rischio è Riservato alla Direzione. 35) AUTOBUS CON RIMORCHIO Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 36). 36) RIMORCHI - RISCHIO STATICO Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio di 70,00 o, se superiore, pari al 2% di quello previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, per la combinazione di anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Per massimali inferiori o superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. 37) AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%. 38) AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO DI LINEA EXTRAURBANO Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione. 17

18 39) AUTOBUS ADIBITI A SERVIZIO DI ALBERGHI, DI ISTITUTI RELIGIOSI, DI CURA, MINISCUOLABUS, AUTOBUS ED AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE ED ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A RILEVARE O RESTITUIRE AL DOMICILIO IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE OD ENTI ED AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIÙ DI 9 POSTI Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti, ridotti del 25%. 40) AUTOBUS ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extraurbani, ridotto del 65%. L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. Quando sia dichiarato in polizza che l autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre il premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 36) senza applicazione di riduzioni. 41) TARIFFE APPLICABILI I casi ed i limiti entro i quali le seguenti Tariffe trovano applicazione sono indicati nel Prontuario Premi per la garanzia RCA mod. AU50A Ed. 06/2011. a) Tariffa fissa b) Franchigia fissa ed assoluta È prevista l applicazione delle seguenti franchigie: - 250, i cui premi si ottengono applicando i premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta ridotti dell 8%; - 500, i cui premi si ottengono applicando i premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta ridotti del 15%; , i cui premi si ottengono applicando i premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta ridotti del 30%. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale E. 42) TERZI TRASPORTATI L assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, portati con sè dai terzi trasportati. 43) PASSAGGIO DI TARIFFA Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. 18

19 CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV 44) DEFINIZIONI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO / MASSA MASSIMA E TARA Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, compresi quadricicli e motocarri. Per determinare il peso complessivo, - premesso che le Carte di Circolazione conformi alla Direttiva 1999/377/CEE del 24/4/1999 non indicano più il peso complessivo a pieno carico bensì la massa massima a carico ammissibile del veicolo (punto F2), e quest ultima ai fini tariffari corrisponde al peso complessivo a pieno carico occorre valorizzare quanto indicato al punto O1 massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile/a rimorchio frenato. Ai fini tariffari tale dato corrisponde al peso massimo rimorchiabile. Occorre inoltre valorizzare il punto F3 massa massima a carico ammissibile all insieme. Ai fini tariffari tale dato corrisponde alla somma del peso complessivo a pieno carico della motrice e di quello dell eventuale rimorchio. In caso di trattore stradale ai fini di determinare la tara del veicolo occorre sottrarre dal punto F3 quanto indicato al punto O1 della Carta di Circolazione. 45) VEICOLI CON RIMORCHIO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE a) Quando si è dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi: - Ad autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di caravan e simili. Il premio conteggiato in base alla presente norma non può essere inferiore a quello applicabile alla sola motrice. - A trattori muniti di ralla per il traino di semirimorchio (autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione. - A mototrattori si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso. - Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 46). - Per i caravan e simili si applica la norma 27) dei settori I e II. b) Carrelli appendice Per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati a trasporto di bagagli, attrezzi e simili, non si applica alcun soprapremio. I carrelli appendice, facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante. 46) RIMORCHI - RISCHIO STATICO Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio di 70,00 o, se superiore, pari al 2% di quello previsto per un autocarro (autobotte, autocisterna) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, per la combinazione di massimali , anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Per massimali inferiori o superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. 19

20 La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. 47) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE LUBRIFICANTI E SOSTANZE RADIOATTIVE Per l assicurazione di veicoli o rimorchi adibiti al trasporto di: - liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio del 25%; In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale T ; - gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale U. Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede alla tariffazione di volta in volta, dato il carattere di particolarità e di eccezionalità dei relativi rischi. In polizza devono essere richiamate le Condizioni Speciali V e Z, come indicato alla norma 15). 48) AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone: - se in servizio continuativo si applicano le norme 37) e 42) del settore III autobus; - se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l applicazione della norma 3). b) Per gli autocarri destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li si applica la norma 11). c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 37). 49) NOLEGGIO O LOCAZIONE Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica: a) un soprapremio del 70% sui premi di tariffa, per i veicoli (autocarri, quadricicli, motocarri e ciclomotori per trasporto cose) di peso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li; b) il premio riferito al trasporto per conto terzi, per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li. 50) AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e medesima provincia di residenza dell intestatario al P.R.A., ridotti del 50%. L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. Quando sia dichiarato in polizza che l autocarro traina rimorchio, il premio nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo rimorchiabile. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 46). 20

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