CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO SETTIMA LEGISLATURA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO SETTIMA LEGISLATURA"

Transcript

1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO SETTIMA LEGISLATURA PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE N. 5 PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE d'iniziativa dei Consiglieri Scaravelli, Canella, Cerioni, Cortelazzo, Donazzan e Prior STATUTO DELLA REGIONE DEL VENETO Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 dicembre Trasmesso alla Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio e ai Consiglieri regionali il 17 dicembre 2002.

2 STATUTO DELLA REGIONE DEL VENETO R e l a z i o n e: La presente proposta di Statuto si inserisce in una fase della vita istituzionale italiana per certi versi ancora fluida ed in via di definizione. Dopo essersi fermati ad attuare, con la riforma del titolo V della Costituzione, una forte spinta al decentramento, il dibattito politico-istituzionale è incentrato oggi sulle possibili forme e contenuti di una vera e propria devoluzione di poteri dallo Stato centrale alle realtà regionali. Infatti, se da un lato alcune questioni come l unità nazionale, la forma democratica e repubblicana, la separazione dei poteri, l uguaglianza di fronte alla legge, la tutela della libertà e della dignità della persona o il riconoscimento dei diritti e dei doveri dei cittadini attengono alla sfera dei valori, dei principi fondamentali su cui si basa la nostra stessa convivenza e sono, quindi, da considerarsi intangibili, d altro lato molte altre questioni, specie quelle che attengono ai rapporti interni tra le varie articolazioni dello Stato e alle forme della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, sono, al contrario, per loro stessa definizione mutevoli e, dunque, passibili di tutte quelle variazioni e tutti quei mutamenti che siano ritenuti opportuni al fine di rendere l architettura istituzionale più adeguata ai tempi e rispondente alle mutate esigenze sociali ed economiche. Strategica, in questa prospettiva, diviene la questione relativa allo spostamento di tutti i centri decisionali, non indispensabili a garantire l unitarietà della Repubblica, dal livello nazionale al livello regionale e dal livello regionale, secondo l ormai unanimemente condiviso principio della sussidiarietà, alle Province e ai Comuni, con il contemporaneo trasferimento delle risorse necessarie (il c.d. federalismo fiscale) evitando duplicazioni o sovrapposizioni impositive. É questo un tema di grandissima attualità non solo in Italia ma in molti altri Paesi europei. Infatti il continente europeo, in questo ultimo decennio, ha conosciuto grandi cambiamenti caratterizzati da due spinte concomitanti: una spinta continentale all unità e all integrazione ed una spinta interna alla decentralizzazione attraverso la regionalizzazione ed il federalismo. É in questi anni che viene sottoscritto il Trattato di Maastricht che sancisce la creazione del Comitato delle Regioni all interno della Comunità Europea; è in questi anni che viene varata la Risoluzione 37 sulla carta Europea dell Autonomia regionale che sottolinea l importanza di un trasferimento di competenze dallo Stato agli enti pubblici di livello inferiore nell Europa di domani; è in questi anni che il principio di sussidiarietà, nato nel XIX secolo, viene riscoperto e ripreso con forza un po ovunque. La presente proposta di Statuto si inserisce, dunque, in questa fase; una fase in cui la riscrittura dello Statuto della nostra Regione offre una occasione preziosa per ridisegnare, per i prossimi anni, il ruolo stesso dell istituzione regionale, per modernizzarla e renderla riferimento centrale del sistema-paese secondo i principi-cardine del presidenzialismo, della partecipazione e dell autonomia. Non a caso, dunque, sono proprio il presidenzialismo e la partecipazione, unitamente al grande tema dell autonomia, i 3 pilastri portanti sui quali si basa la presente proposta: - elezione diretta del Presidente della Giunta, perché i cittadini veneti possano scegliere direttamente da chi farsi governare; - istituzione, a fianco del Consiglio regionale del Veneto, di due nuovi organismi: il Consiglio Regionale dell Economia e del Lavoro e il Consiglio Regionale delle Autonomie, perché categorie produttive, mondo del lavoro ed Enti locali siano costantemente coinvolti, posti in grado di partecipare concretamente alle grandi scelte politiche ed amministrative che determinano il

3 futuro del nostro sviluppo economico e sociale; - federalismo fiscale e nuove competenze reali, per dare sostanza ed effettiva consistenza a quella forte autonomia regionale che noi concepiamo inserita in un quadro di grande solidarietà ed unità nazionale. Numerosi sono poi gli elementi innovativi che in molti punti emergono dalla presente proposta, situazioni minori, a volte forse considerate marginali, ma non per questo meno importanti. Ci riferiamo, ad esempio, allo specifico inserimento nell articolo 1 dei Veneti nel mondo come parte integrante della Comunità veneta; ad una più estesa elencazione, rispetto al passato, dei valori, dei principi-cardine a cui ispirare l azione regionale, contenuti nell articolo 2, con un riferimento preciso a due valori fondamentali su cui si basa tradizionalmente la società veneta come la difesa della vita e la tutela della famiglia naturale; all assunzione all articolo 6 del principio partecipativo come preciso punto di riferimento di ogni moderna democrazia; alla previsione nell articolo 12 di un meccanismo elettorale idoneo a garantire la governabilità e la rappresentanza politica in un sistema bipolare con la contemporanea elezione diretta del Presidente della Giunta così come prevista dall articolo 26; alla composizione stessa della Giunta, formata nella sua maggior parte da Assessori che mantengono il ruolo di Consiglieri regionali; alla previsione di Commissioni con poteri deliberanti, ecc.. Per molti anni sono stati giustamente sottolineati i grandi risultati ottenuti nella nostra Regione in termini di sviluppo economico e di crescita sociale. I tempi per dotare il Veneto di nuove regole da iscrivere nella sua Carta fondamentale sono dunque maturi. Nuove regole che, proprio partendo dalla stesura del nuovo Statuto, creino nella nostra Regione le condizioni migliori per realizzare un rapporto sempre più stretto tra le istituzioni e la società, tra la politica e i cittadini. STATUTO DELLA REGIONE DEL VENETO TITOLO I - Principi fondamentali Art. 1 - L autonomia. 1. Il Veneto è Regione autonoma secondo le norme del presente Statuto, nell unità della Repubblica e nell ambito dell Unione Europea. 2. Il Veneto è costituito dai cittadini italiani residenti entro i confini che hanno storicamente formato e attualmente compongono le Province di Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Treviso e Belluno. 3. Appartengono inoltre alla Comunità veneta i cittadini italiani di origine veneta residenti all estero o in altre Regioni. 4. A norma dell articolo 123 della Costituzione, lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge dello Stato. Art. 2 - Finalità istituzionali. 1. La Regione:

4 a) realizza l autogoverno delle Genti venete e ne persegue lo sviluppo sociale ed economico in armonia con la loro storia e le loro tradizioni; b) tutela e valorizza i legami storici e culturali con la propria terra d origine prevedendo procedure ed istituti idonei a realizzare la partecipazione attiva dei Veneti nel mondo alle scelte regionali; c) difende e garantisce la dignità e la libertà della persona, protegge e tutela il diritto alla vita, sin dal suo concepimento, riconoscendo alla famiglia naturale un ruolo centrale nello sviluppo sociale; d) riconosce e garantisce il diritto alla salute come bene primario del cittadino; e) garantisce la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni economiche della produzione e del lavoro ai procedimenti legislativi ed alla redazione di piani e programmi; f) favorisce l associazionismo e le attività di volontariato ispirando la sua azione ai principi della solidarietà e della cooperazione; g) promuove la tutela dell ambiente e del patrimonio culturale ed artistico del Veneto; h) sostiene lo sviluppo delle Università e garantisce la parità tra scuola pubblica e privata tutelando la pluralità dei modelli educativi; i) sostiene e realizza interventi finalizzati alla tutela dell ordine pubblico e della sicurezza in armonia con le leggi dello Stato e le convenzioni internazionali; j) favorisce la rapida soluzione delle controversie tra i privati e tra i privati e la Pubblica Amministrazione promovendo l istituzione di organismi idonei; k) sostiene il diritto al lavoro e l attività d impresa come beni primari ed elementi inscindibili dello sviluppo sociale, in una visione competitiva e, al tempo stesso, solidale della Comunità regionale. Art. 3 - Gli organi della Regione. 1. Sono organi della Regione: a) il Consiglio regionale; b) la Giunta regionale; c) il Presidente della Giunta. Art. 4 - La bandiera e lo stemma. 1. La bandiera e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale. Art. 5 - Il capoluogo. 1. Capoluogo della Regione è la città di Venezia. 2. Entro un anno dall entrata in vigore del presente Statuto, la Regione approva una legge statale di iniziativa regionale da inviare alle Camere con la quale, in ragione della sua specificità, viene conferito alla Città di Venezia un particolare status giuridico attributivo di forme e condizioni particolari di autonomia.

5 Art. 6 - Il principio partecipativo. 1. La Regione adotta la partecipazione come principio ispiratore della propria azione, assicurando al cittadino la più ampia informazione politica ed amministrativa. 2. La Regione disciplina mediante apposite leggi l esercizio del diritto dei cittadini, dei Veneti nel mondo, delle comunità territoriali, delle associazioni e di ogni altra formazione sociale che persegue la tutela di interessi collettivi o diffusi, di partecipare ai procedimenti legislativi. TITOLO II - L autonomia Art. 7 - L autonomia politica. 1. La Regione ha autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria. Art. 8 - L autonomia legislativa. 1. La Regione ha potestà legislativa in ogni materia che la Costituzione non riserva espressamente allo Stato. Art. 9 - L autonomia amministrativa. 1. La Regione esercita la propria autonomia amministrativa in tutte le materia in cui ha competenza legislativa. 2. La Regione esercita, inoltre, le funzioni amministrative ad essa espressamente conferite dallo Stato. Art L autonomia finanziaria. 1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, ha facoltà di istituire tributi propri. 2. Il riparto della potestà finanziaria tra Regione e Stato è stabilito ogni cinque anni con apposita legge statale. TITOLO III - Gli Organi della Regione CAPO I - Il Consiglio regionale Art Attribuzioni del Consiglio regionale. 1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità regionale. 2. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e regolamentare e le funzioni di controllo nei modi previsti dal presente Statuto. Approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta regionale; delibera gli atti di

6 intervento della Regione nella programmazione nazionale e comunitaria; nomina i rappresentanti della Regione nei casi previsti dalla legge; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto, dalle leggi e dalla Costituzione. 3. Il Consiglio regionale può fare proposte di legge, anche costituzionale, alle Camere. Art Modalità di elezione, funzionamento e scioglimento. Durata in carica del Consiglio regionale. 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto, secondo la legge elettorale approvata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti idonea a garantire i principi della rappresentatività, della governabilità e dell alternanza in un sistema bipolare. 2. La legge regionale elettorale determina il numero, la durata in carica, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti del Consiglio regionale. 3. I consiglieri regionali entrano nell esercizio delle loro funzioni all atto della proclamazione e decadono di diritto dopo tre assenze consecutive, non motivate da documentati motivi di salute, dai lavori dell Aula. 4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio regionale. 5. In qualsiasi caso il Consiglio regionale rimane in carica fino al giorno antecedente la data delle elezioni per il suo rinnovo. Art Status e garanzie del Consigliere regionale. 1. Ciascun componente il Consiglio regionale rappresenta l intera Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 2. I componenti il Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell esercizio delle loro funzioni. Art Attribuzioni del Consigliere regionale. 1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa legislativa, di interrogazione, interpellanza e mozione. 2. Ogni consigliere regionale ha diritto ad ottenere informazioni e dati e di esaminare qualsiasi tipo di atti e documenti, con facoltà di ottenerne copia, riguardanti l attività della Regione o di enti, aziende ed agenzie regionali. L esercizio di tale diritto e le sanzioni per l eventuale violazione da parte dei preposti agli uffici del correlato obbligo di fornire tempestivamente le informazioni e gli atti richiesti, è disciplinato dal regolamento del Consiglio regionale. Art I Gruppi consiliari. 1. I Consiglieri regionali si costituiscono liberamente in gruppi, di norma con riferimento alla denominazione della lista in cui sono stati eletti. Il singolo consigliere che non abbia dichiarato la propria adesione ad alcun gruppo è inserito d ufficio nel gruppo misto. 2. L Ufficio di Presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l esercizio delle loro funzioni, contributi a carico dei fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio regionale.

7 Art Indennità e previdenza del Consigliere regionale. 1. Per garantire a ciascun consigliere il libero espletamento del mandato è stabilita con legge a suo favore un indennità di carica e di funzione. 2. La legge regionale fissa altresì le relative forme di previdenza. Art Prima seduta del Consiglio e costituzione degli organi interni. 1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta entro il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere più anziano di età, fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età. 2. Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione dell Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza. 3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vicepresidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni Consigliere per un solo nome. 4. L Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i gruppi consiliari, amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento. 5. I componenti dell Ufficio di Presidenza durano in carica per l intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio, salva la loro revoca, individuale o collegiale. 6. La revoca ha luogo con l approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia sottoscritta da non meno della metà dei consiglieri assegnati. 7. La votazione della mozione deve avere luogo nella prima seduta del Consiglio regionale successiva allo scadere del decimo giorno dalla data della sua presentazione. 8. Il membro dell Ufficio di Presidenza eventualmente sfiduciato viene immediatamente sostituito nel corso della medesima seduta. Art Convocazione e riunione del Consiglio regionale. 1. Il Consiglio è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quarto dei consiglieri. 2. La convocazione è predisposta dal Presidente del Consiglio con preavviso di almeno cinque giorni. L atto di convocazione contiene l ordine del giorno della riunione. In caso d urgenza la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore. 3. Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano presentato richiesta la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi. 4. Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente o non vi provveda nei casi di cui al comma 1, il Consiglio è convocato da uno dei Vicepresidenti, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento.

8 Art Sedute e deliberazioni consiliari. 1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta. 2. Il Consiglio, su delibera dell Ufficio di Presidenza, può essere convocato anche in sedi diverse dal luogo ove si trova la sua sede istituzionale. 3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva diversa disposizione del regolamento, la presenza all interno dell aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, sono esclusi dal computo i consiglieri che abbiano ottenuto congedo a norma di regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Agli effetti di cui al precedente comma, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalità stabilite dal regolamento. 5. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese con le procedure ed entro i tempi previsti dal regolamento; in ogni caso le proposte di legge devono essere discusse e votate entro tempi certi, di volta in volta deliberati dalla Conferenza per l organizzazione dei lavori consiliari; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto salva diversa disposizione dello Statuto o del regolamento. Art Regolamento interno del Consiglio regionale. 1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. 2. Il regolamento determina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, l organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni. Art Potere di auto-organizzazione del Consiglio regionale. 1. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile che esercita a norma del presente Statuto e del regolamento. 2. Il Consiglio regionale ha proprie sedi ed uffici, dei quali si avvalgono l Ufficio di Presidenza, le commissioni ed i gruppi consiliari. 3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al Consiglio regionale sono autonomamente disciplinati sulla base di una apposita legge regionale, tenendo conto della specificità e peculiarità delle funzioni svolte. Art Commissioni consiliari temporanee e permanenti. 1. Il Consiglio regionale istituisce proprie commissioni permanenti competenti per gruppi di materie affini. 2. Il regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento delle commissioni assicurando a tutti i gruppi costituiti in Consiglio la possibilità di essere rappresentati. 3. Le commissioni eleggono al proprio interno un Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente, da un Vicepresidente ed un Consigliere Segretario.

9 4. Le commissioni esaminano preventivamente e licenziano, esprimendo un voto favorevole o contrario, i progetti di legge e gli altri provvedimenti previsti dal regolamento avvalendosi, eventualmente, della collaborazione di esperti. I progetti di legge sono trasmessi al Consiglio unitamente al parere del Consiglio Regionale dell Economia e del Lavoro e corredati da una apposita relazione. 5. Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto. 6. Il Consiglio istituisce anche commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali. Art Esame in sede deliberante. 1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di affidare ad una o più commissioni l esame di una proposta di legge in sede deliberante. 2. Il testo licenziato dalla commissione investita di potere deliberante è votato dal Consiglio solo nel suo complesso. Art Le commissioni d inchiesta. 1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una o più commissioni speciali. La commissione viene istituita con legge che ne fissa i compiti, l oggetto, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei gruppi, e le modalità di funzionamento. 2. Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali hanno l obbligo di rispondere alle richieste della commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d ufficio, anche in deroga al segreto d ufficio. 3. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio. Art Disposizioni comuni alle commissioni consiliari. 1. Nell ambito delle materie di loro competenza le commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare l esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, dirigenti ed amministratori regionali o di enti, aziende ed agenzie regionali. I convocati sono tenuti a fornire tutti i dati e le informazioni richieste. Alle richieste delle commissioni non può essere opposto il segreto d ufficio. 2. I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti o per conforme deliberazione della Commissione. CAPO II - La Giunta regionale Art Composizione della Giunta regionale. 1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di membri non superiore a un sesto dei componenti del Consiglio regionale.

10 2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto unitamente al Vicepresidente da lui designato all atto dell accettazione della candidatura. L elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene contestualmente alla elezione del Consiglio regionale con le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale, entrambi sono componenti del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente e del Vicepresidente cessano la Giunta regionale, il Presidente ed il Vicepresidente in carica. 3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni sino alla naturale scadenza della legislatura in tutti i casi in cui quest ultimo cessi dalla carica per qualsiasi ragione o motivo, fatta eccezione per le dimissioni a seguito dell approvazione da parte del Consiglio regionale di una specifica mozione di sfiducia. 4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina gli altri componenti della Giunta regionale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina, unitamente agli indirizzi generali di governo. 5. Gli assessori esterni al Consiglio non possono essere nominati in numero superiore ad un terzo del numero degli assessori consiglieri. 6. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta, ad eccezione del Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio. Art Dimissioni della Giunta regionale. 1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione non può essere messa in discussione prima di dieci giorni dalla sua presentazione. L approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni del Presidente, del Vicepresidente, dei membri della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. 2. Il voto del Consiglio regionale, contrario ad una proposta della Giunta regionale, non comporta obbligo di dimissioni. 3. Dopo la scadenza naturale del Consiglio o l approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta regionale rimangono in carica per l ordinaria amministrazione fino all elezione del nuovo Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente della Giunta regionale. Art Incompatibilità. 1. La carica di Presidente, Vicepresidente e di componente della Giunta è incompatibile con quella di amministratore di altro ente pubblico, società od agenzia a partecipazione pubblica operante nel territorio della Regione. Art Attribuzioni della Giunta regionale. 1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare nei limiti e nelle forme previste dalla legge, definisce e realizza gli obbiettivi di governo e di amministrazione, promovendo ed esercitando a questo scopo ogni idonea e opportuna iniziativa e funzione. 2. La Giunta regionale in particolare delibera: a) sulle direttive e sui criteri generali per la formazione ed l adozione degli atti e provvedimenti, allo scopo di assicurare l imparzialità, la trasparenza, la speditezza e l efficacia dell azione amministrativa;

11 b) sugli indirizzi, sulle direttive e sui criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti; c) sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta; d) sugli atti di organizzazione generale, ivi compresi i provvedimenti concernenti l assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie. 3. La Giunta regionale ha facoltà, in casi di straordinaria necessità ed urgenza, di assumere provvedimenti amministrativi che la legge assegna alla competenza del Consiglio regionale. I provvedimenti sono immediatamente trasmessi al Consiglio che viene convocato entro cinque giorni per la ratifica. In mancanza di ratifica, il provvedimento perde la sua efficacia sin dall inizio. È fatta salva l eventuale adozione, da parte del Consiglio, dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dell atto non ratificato. 4. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni per le quali la Costituzione, lo Statuto e le leggi ne stabiliscono la generica attribuzione alla Regione. Art Funzioni e deliberazioni della Giunta regionale. 1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti. 2. Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta. Il Presidente affida a ciascun membro della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. 3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa. CAPO III - Il Presidente della Giunta regionale Art Attribuzioni del Presidente della Giunta. 1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. 2. Il Presidente può delegare al Vicepresidente e ai singoli assessori l esercizio di funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. 3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate, in caso di necessità ed urgenza, dal componente della Giunta più anziano di età. Art Indennità e previdenza del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti la Giunta regionale. 1. La legge regionale attribuisce al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta regionale un indennità di funzione e stabilisce le relative forme di previdenza.

12 TITOLO IV - Le funzioni regionali CAPO I - La funzione legislativa Art L iniziativa legislativa. 1. L iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ad ogni consigliere, ai singoli Consigli provinciali, ai singoli Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia, ai singoli Consigli dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, agli altri Consigli comunali della Regione in numero non inferiore a cinque. 2. I cittadini esercitano l iniziativa delle leggi mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori. 3. La legge regionale e il regolamento disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa. Art Procedimento legislativo e copertura finanziaria. 1. I progetti di legge regionali sono presentati al Presidente del Consiglio e sono esaminati dalla commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio. 2. Salvo il caso in cui la commissione abbia esaminato il progetto di legge in sede deliberante, in Consiglio la votazione avviene articolo per articolo con voto finale della legge nel suo complesso. 3. La procedura di esame e di approvazione ordinaria è sempre adottata per le leggi di approvazione e modifica dello Statuto, per le leggi di approvazione di bilanci e rendiconti e per le leggi elettorali. 4. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte. Art Progetto di legge e sua iscrizione all ordine del giorno. 1. Qualora su un progetto di legge non sia stata presa alcuna decisione entro un anno dalla presentazione, il progetto è iscritto di diritto all ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento. Art Procedura d urgenza. 1. La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l esame con procedura d urgenza di ogni progetto di legge, spetta al Consiglio decidere sulla richiesta. Art Promulgazione della legge regionale. 1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall approvazione. Al testo normativo segue la formula: La presente legge sarà pubblicata nel

13 Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Art Pubblicazione ed entrata in vigore. 1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo diverso termine stabilito nelle leggi stesse. 2. La legge prevede termini più brevi per l entrata in vigore delle sue disposizioni qualora il Consiglio ne abbia dichiarato l urgenza. 3. La deliberazione della procedura d urgenza per l esame e l approvazione della legge ai sensi dell articolo 38, comporta la dichiarazione d urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente. Art Conservazione dei lavori consiliari. 1. Il regolamento del Consiglio prevede le forme e i limiti della continuazione, durante la nuova legislatura, dei lavori iniziati ma non conclusi nella legislatura precedente. CAPO II - La funzione referendaria Art Referendum abrogativo. 1. Il referendum per l abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse regionale è indetto dal Presidente della Giunta regionale quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori. 2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. 3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Art Inammissibilità del referendum abrogativo. 1. Non è ammesso il referendum per l abrogazione del presente Statuto, del regolamento del Consiglio, delle leggi di bilancio e tributarie e dei relativi provvedimenti di attuazione. 2. Sono altresì inammissibili le richieste di referendum aventi oggetti non omogenei. 3. I giudizi sulla ricevibilità e sull ammissibilità delle richieste spettano alla Corte d Appello del capoluogo della Regione, nelle forme previste dagli articoli 12 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto applicabili. In caso di impossibilità dell intervento della Corte d Appello, sull esistenza di motivi di inammissibilità decide il Consiglio regionale. 4. La legge regionale stabilisce le altre modalità di attuazione del referendum abrogativo. Art Referendum consultivo.

14 1. Il Consiglio regionale può deliberare l indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su tutte le iniziative di competenza della Regione. 2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali. CAPO III - La funzione amministrativa Art I principi. 1. La Regione, al fine della trasparenza, del buon andamento e della imparzialità della sua attività, disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, uniformandosi ai seguenti principi: a) il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque, singolo o associato, vi abbia interesse; b) quando, nel procedimento formativo di un atto, concorrano competenze di diverse Amministrazioni, quella titolare dell interesse prevalente procede alla convocazione della conferenza di servizio o alla proposta di accordi di programma; c) deve essere promossa la consultazione dei gruppi sociali nei provvedimenti a carattere generale e garantito il contraddittorio dei soggetti comunque interessati al procedimento; d) deve essere assicurato il raccordo dell azione della Regione con le norme della Comunità Europea. 2. La legge regionale regola il procedimento amministrativo prevedendo: a) l emanazione degli atti entro termini prestabiliti e secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità; b) la designazione e la conoscenza del responsabile di ogni procedimento; c) la notifica agli interessati dell inizio di ogni procedimento o, quando questa risulti troppo gravosa, altra adeguata forma di pubblicità del detto inizio; d) la possibilità dell Amministrazione procedente di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento dell interesse pubblico, accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero l accordo sostitutivo del provvedimento finale, e di regolare il rapporto nascente; e) l obbligo di motivazione di tutti gli atti di contenuto negativo o limitativo di interessi o legittime aspettative; f) la qualificazione del silenzio come accoglimento dell istanza; g) la tutela dell affidamento indotto nei terzi dall attività amministrativa. 3. L imparzialità e il buon andamento dell azione amministrativa regionale è assicurata anche attraverso l azione del Difensore Civico. Art Funzione di indirizzo e di coordinamento. 1. La Giunta regionale assicura, attraverso gli Assessorati competenti, la realizzazione dei

15 programmi e dei piani, con: a) l approntamento dei piani attuativi della legge di programma e dei piani di settore per materie che interessano più Assessorati; b) l emanazione di norme di indirizzo per la loro attuazione; c) l approntamento di strumenti di coordinamento dell azione degli enti cointeressati; d) la promozione di accordi di programma e conferenze di servizio; e) gli opportuni interventi correttivi di eventuali inadempienze od attuazioni non consone, necessari per assicurarne l eliminazione; f) l avocazione di singole azioni con l attuazione diretta del programma o del piano, in caso di persistente inadempimento da parte dell Ente istituzionalmente competente. Gli interventi di cui alle lettere e) ed f) devono essere preceduti dalla contestazione delle inadempienze e dall invito alla loro giustificazione. 2. La Giunta è responsabile dell osservanza, da parte degli uffici, Enti, Aziende e Agenzie regionali, del rispetto delle norme sulla partecipazione e sull accesso ai documenti. 3. La Giunta è direttamente responsabile dell attuazione, da parte delle Aziende e delle Agenzie regionali, delle leggi regionali di programma. Nell ambito della funzione di indirizzo e di coordinamento è responsabile dell attuazione, da parte degli Enti Locali, dell attuazione delle dette leggi. Art L organizzazione burocratica. 1. L organizzazione amministrativa della Regione, ispirata ai principi d imparzialità, efficienza ed economicità, è regolata dalla legge regionale secondo criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione della propria azione. 2. L organizzazione amministrativa prevede posizioni apicali di particolare rilievo e responsabilità, cui sono preposti dirigenti nominati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 3. L incarico di cui al comma 2 è conferito a persona scelta, anche tra esperti e professionisti estranei all amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, secondo i criteri fissati dalla legge regionale. L incarico può essere revocato motivatamente prima della scadenza del termine di nomina. 4. In considerazione delle particolari esigenze funzionali, il Consiglio regionale si avvale di personale inserito in separata dotazione organica. Art La dirigenza. 1. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi programmatici e nel rispetto delle direttive degli organi regionali ed in funzione di essi rispondono della loro azione. 2. Ai dirigenti compete la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria, nonché poteri di proposta in ordine alle direttive di cui al comma 1. A tal fine dispongono delle risorse umane, finanziarie e strumentali, espletano i necessari controlli ed emanano tutti gli atti inerenti, compresi quelli ad efficacia esterna.

16 Art L organizzazione del personale. 1. La legge regionale organizza il personale dipendente dalla Giunta e dal Consiglio regionale stabilendo i principi di organizzazione del lavoro e la disciplina dello stato giuridico ed economico, nonché l esercizio delle libertà sindacali. 2. Il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale è inserito in due ruoli distinti. All interno di ogni ruolo si distingue per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e responsabilità ricoperte, ed è assunto mediante due distinti concorsi, salvi i casi stabiliti dalla legge. 3. A parità o equivalenza di mansioni corrisponde in ogni caso uguale trattamento economico. 4. Il personale degli Enti, Aziende ed Agenzie istituite dalla Regione è equiparato al personale della Giunta regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive. 5. La legge regionale disciplina modalità e tempi del distacco, assegnazione, comando e/o trasferimento del personale regionale agli Enti Locali o delegati, ai quali siano trasferite le funzioni precedentemente esercitate dalla Regione. Art Le agenzie regionali. 1. La Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti specifici, può avvalersi di agenzie regionali. 2. Le agenzie regionali, istituite con legge regionale, sono unità amministrative caratterizzate dall assegnazione di un compito specifico e dalle risorse organizzative ed economiche per farvi fronte, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale. 3. Alle agenzie è preposto un dirigente unico, cui spetta la direzione e la gestione dell organizzazione e di tutte le attività e, in particolare, nell ambito delle risorse assegnate, la scelta dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi propri dell agenzia. Art Istituzione di enti. 1. La legge regionale può istituire enti per l esercizio di funzioni tecniche o specifiche di competenza della Regione. 2. La Giunta regionale provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori. 3. L incarico di dirigente delle strutture fondamentali di ciascun ente è conferito dai rispettivi organi di amministrazione. Art Partecipazioni societarie. 1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di rilevante interesse regionale. Ove occorra può promuoverne la costituzione. 2. La legge regionale, che promuove la società o autorizza la partecipazione, ne stabilisce contestualmente modalità, presupposti e condizioni. 3. La dismissione parziale di azioni o di quote sociali è deliberata dalla Giunta regionale, sempre che la legge regionale non disponga altrimenti e che l alienazione non comporti il venir meno della maggioranza regionale o comunque pubblica, se stabilita dalla legge quale condizione di partecipazione.

17 4. La Regione partecipa all assemblea attraverso il Presidente della Giunta o un suo delegato qualora la legge regionale non disponga diversamente. 5. La Regione può affidare a società, a prevalente partecipazione regionale, lo svolgimento di determinati servizi aventi carattere imprenditoriale. CAPO IV - La funzione finanziaria Art Struttura della finanza regionale. 1. La Regione ha una propria finanza che si articola secondo quanto stabilito, sulla base di apposita intesa con la Regione, dalla legge statale di contrattazione finanziaria di cui all articolo 10, comma 2. Art Bilancio, demanio e patrimonio. 1. La Regione ha un proprio bilancio, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia contabile. 2. L esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l anno solare. 3. Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell anno precedente e, udita prima della discussione generale la relazione del Presidente del Consiglio Regionale dell Economia e del Lavoro, è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre. 4. L esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. 5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualsiasi forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. 6. La Regione ha un demanio e un patrimonio. Art Il rendiconto. 1. Il rendiconto generale, udita prima della discussione generale la relazione del Presidente del Consiglio Regionale dell Economia e del Lavoro, è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell anno successivo all esercizio cui si riferisce. 2. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge regionale di cui all articolo 54, comma 1, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art Controlli finanziari e gestionali. 1. Il Consiglio regionale, avvalendosi della competente commissione, controlla l attuazione dei programmi regionali; verifica l efficacia e l efficienza dell attività amministrativa della Regione, degli enti dipendenti, delle società a prevalente partecipazione regionale, nonché la gestione del bilancio e del patrimonio, in vista degli obiettivi programmati e dei mezzi disponibili. La commissione riferisce periodicamente al Consiglio.

18 Art Servizio di tesoreria. 1. La Regione si avvale, per la gestione finanziaria, di un proprio servizio di tesoreria. CAPO V - La funzione partecipativa. Il Consiglio Regionale dell Economia e del Lavoro. Art Composizione del Consiglio Regionale dell Economia e del Lavoro (CREL). 1. Allo scopo di promuovere e rendere concreta ed organica la partecipazione dei cittadini, delle categorie produttive, delle organizzazioni professionali, del lavoro, delle arti e dei mestieri alle scelte legislative ed amministrative della Regione, è istituito il Consiglio Regionale dell Economia e del Lavoro. 2. Il CREL, composto dai rappresentanti dei corpi sociali intermedi del mondo dell economia, del lavoro, della cultura e del volontariato viene eletto con i tempi, le modalità e le procedure definite con apposita legge regionale entro un anno dall approvazione del presente Statuto. Art Compiti e funzioni. 1. Il C.R.E.L. coadiuva l attività istituzionale della Giunta regionale, del Consiglio e delle Commissioni esprimendo pareri e formulando proposte su leggi, piani e programmi. TITOLO V - Rapporti con gli enti locali Art Rapporti tra Regione, Province, Comuni e altri enti locali. 1. La Regione riconosce e promuove l autonomia dei Comuni e delle Province quali rappresentanti degli interessi pubblici delle popolazioni locali. 2. La Regione conferisce le funzioni amministrative a Comuni, Province, Città metropolitane e altre forme associative di enti locali. La Regione esercita le sole funzioni attinenti a esigenze di carattere unitario, esclusa ogni forma di gestione amministrativa regionale a livello provinciale o infraprovinciale. 3. Il conferimento può essere effettuato a favore di categorie determinate di enti o anche a favore di singoli enti, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto della specificità delle funzioni da esercitare. 4. La legge regionale assicura la copertura finanziaria degli oneri inerenti l esercizio delle funzioni conferite, nonché la dotazione necessaria di personale. 5. La legge regionale prevede, per i casi di inerzia degli enti locali o di gravi disfunzioni, il passaggio alla gestione regionale diretta, disciplinandone i presupposti, le garanzie procedimentali e la durata. Art Il Consiglio delle autonomie locali.

19 1. Quale organo di consultazione permanente tra la Regione e gli Enti Locali è istituito il Consiglio delle autonomie. 2. L assemblea, convocata e presieduta dal Presidente della Regione, è composta dai membri della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale, dai Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, dal Presidente regionale dell ANCI e da tre rappresentanti dei Comuni per ciascuna provincia. 3. Il Consiglio delle autonomie è obbligatoriamente sentito su tutti gli atti regionali, aventi valore di legge, concernenti le funzioni delegate agli Enti locali. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale lo ritenga opportuno. 4. Il Consiglio delle autonomie invia annualmente una relazione al Consiglio regionale sullo stato dei rapporti tra la Regione e gli Enti locali. Disposizioni finali e transitorie Art Adeguamento della legislazione regionale. 1. Salvo i casi in cui negli articoli precedenti non sia espressamente previsto un diverso termine, la Regione adegua la legislazione vigente alle norme del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore. INDICE TITOLO I - Principi fondamentali... 3 Art. 1 - L autonomia... 3 Art. 2 - Finalità istituzionali... 3 Art. 3 - Gli organi della Regione... 3 Art. 4 - La bandiera e lo stemma... 4 Art. 5 - Il capoluogo... 4 Art. 6 - Il principio partecipativo... 4 TITOLO II - L autonomia... 4 Art. 7 - L autonomia politica... 4 Art. 8 - L autonomia legislativa... 4 Art. 9 - L autonomia amministrativa... 4 Art L autonomia finanziaria... 4 TITOLO III - Gli Organi della Regione... 4

20 CAPO I - Il Consiglio regionale... 4 Art Attribuzioni del Consiglio regionale... 4 Art Modalità di elezione, funzionamento e scioglimento. Durata in carica del Consiglio regionale. 5 Art Status e garanzie del Consigliere regionale... 5 Art Attribuzioni del Consigliere regionale... 5 Art I Gruppi consiliari... 5 Art Indennità e previdenza del Consigliere regionale... 6 Art Prima seduta del Consiglio e costituzione degli organi interni... 6 Art Convocazione e riunione del Consiglio regionale... 6 Art Sedute e deliberazioni consiliari... 7 Art Regolamento interno del Consiglio regionale... 7 Art Potere di auto-organizzazione del Consiglio regionale... 7 Art Commissioni consiliari temporanee e permanenti... 7 Art Esame in sede deliberante... 8 Art Le commissioni d inchiesta... 8 Art Disposizioni comuni alle commissioni consiliari... 8 CAPO II - La Giunta regionale... 8 Art Composizione della Giunta regionale... 8 Art Dimissioni della Giunta regionale... 9 Art Incompatibilità... 9 Art Attribuzioni della Giunta regionale... 9 Art Funzioni e deliberazioni della Giunta regionale CAPO III - Il Presidente della Giunta regionale Art Attribuzioni del Presidente della Giunta Art Indennità e previdenza del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti la Giunta regionale TITOLO IV - Le funzioni regionali CAPO I - La funzione legislativa Art L iniziativa legislativa Art Procedimento legislativo e copertura finanziaria Art Progetto di legge e sua iscrizione all ordine del giorno... 11

21 Art Procedura d urgenza Art Promulgazione della legge regionale Art Pubblicazione ed entrata in vigore Art Conservazione dei lavori consiliari CAPO II - La funzione referendaria Art Referendum abrogativo Art Inammissibilità del referendum abrogativo Art Referendum consultivo CAPO III - La funzione amministrativa Art I principi Art Funzione di indirizzo e di coordinamento Art L organizzazione burocratica Art La dirigenza Art L organizzazione del personale Art Le agenzie regionali Art Istituzione di enti Art Partecipazioni societarie CAPO IV - La funzione finanziaria Art Struttura della finanza regionale Art Bilancio, demanio e patrimonio Art Il rendiconto Art Controlli finanziari e gestionali Art Servizio di tesoreria CAPO V - La funzione partecipativa Il Consiglio Regionale dell Economia e del Lavoro Art Composizione del Consiglio Regionale dell Economia e del Lavoro (CREL). 16 Art Compiti e funzioni TITOLO V - Rapporti con gli enti locali Art Rapporti tra Regione, Province, Comuni e altri enti locali Art Il Consiglio delle autonomie locali Disposizioni finali e transitorie Art Adeguamento della legislazione regionale... 17

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/02/2005 Pagina 1 di 5 Art. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Bari istituisce la

Dettagli

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA Art. 1 ( Istituzione, scopi e finalità della commissione) 1. La realizzazione delle pari opportunità

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

C.C.V. BS REGOLAMENTO

C.C.V. BS REGOLAMENTO ALLEGATO PROVINCIA DI BRESCIA COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE C.C.V. BS REGOLAMENTO Art. 1 Costituzione Le Organizzazioni presenti sul territorio

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento

Dettagli

COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi

COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi Via C. Colombo n. 1 72020 Tel. 0831/622085 Fax 0831/620672 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSOCIAZIONISMO LOCALE Approvato con deliberazione di CC n. 46 del 04/12/2012

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 29/05/2013 Foglio 2/6 L Amministrazione Comunale di Settimo Milanese, al fine di riconoscere e valorizzare

Dettagli

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.2015 1 INDICE Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI... 3 Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI...

Dettagli

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL

Dettagli

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze) STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative

Dettagli

Legge 22 maggio 1971, n. 340 STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1)

Legge 22 maggio 1971, n. 340 STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1) Legge 22 maggio 1971, n. 340 STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1) Titolo I Principi fondamentali Articolo 1 Il Veneto è Regione autonoma, nell' unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti

Dettagli

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Associazione Il Larice Club STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LOMBARDIA n 38 del 21 settembre

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo

Dettagli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 $662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,

Dettagli

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale

Dettagli

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire (Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04)

REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04) REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04) Art. 1 Istituzione il Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, riconosciuto: l importanza

Dettagli

CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.09.2012 INDICE Art.

Dettagli

REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI Art. 1 FUNZIONI E SEDE 1. Il Settore Giovanile Minibasket e Scuola (SGMS) costituisce un organismo tecnico di settore

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

FORUM COMUNALE DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI

FORUM COMUNALE DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI FORUM COMUNALE DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI REGOLAMENTO Regolamento Forum dei Giovani Pag. 1 di 8 ART.1 Istituzione Il Consiglio Comunale della Città di Pollena Trocchia riconosciuto: l importanza

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO. (approvato con atto del Consiglio Comunale n 6 dell 11.04.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO. (approvato con atto del Consiglio Comunale n 6 dell 11.04. REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO. (approvato con atto del Consiglio Comunale n 6 dell 11.04.2014) Art. 1 - ISTITUZIONE Il Comune di Montegiorgio istituisce

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO A cura di: Massimo Misiti IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Tutti gli Statuti regionali dedicano un apposito Titolo o Sezione del loro articolato al procedimento legislativo, ad esclusione

Dettagli

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

Dettagli

Comitato di Coordinamento

Comitato di Coordinamento Coomitaatoo t ddi i Coooorddi r i nnaamenntoo e t ddeel llee Orrggaannizzzaazioonni i z zi i ddi i Vooloonntaarri l t i aatoo t ddellaa PPrrootezioonnee Civvili ill ee Reggoolaameenntoo e l t Art. 1 Premessa

Dettagli

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2015 DEL 25 MARZO 2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2015 DEL 25 MARZO 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2015 DEL 25 MARZO 2015 Articolo 5 Presidente 1) Il Presidente è responsabile delle attività dell ente e ne ha la rappresentanza legale, cura

Dettagli

STATUTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI TITOLO I COSTITUZIONE. CAPO I Istituzione e insediamento

STATUTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI TITOLO I COSTITUZIONE. CAPO I Istituzione e insediamento STATUTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI TITOLO I COSTITUZIONE Istituzione e insediamento Art. 1 Istituzione La Consulta per le politiche giovanili è istituita dal Comune di Floridia con deliberazione

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE Approvato con atto del C.C. n. 73 del 5.11.2014. Pubblicato all albo comunale, ai sensi dell art.

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione

Dettagli

DELLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

DELLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT COMUNE di BRUGHERIO Provincia di Monza e della Brianza REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04/02/2005 Modificato con Deliberazione

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Città di Racconigi ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI RACCONIGI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 25.10.2011 1 Art. 1 - Istituzione È

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA. Art.1 Costituzione

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA. Art.1 Costituzione REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA Art.1 Costituzione Il Comune di Ozieri riconosce lo sport come servizio sociale e di volontariato e intende

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto

Dettagli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

la Direzione Regionale del PD Puglia riunita a Bari il 4 OTTOBRE 2013, ai sensi dell articolo 4,5,7,8 dello Statuto regionale, approva il seguente

la Direzione Regionale del PD Puglia riunita a Bari il 4 OTTOBRE 2013, ai sensi dell articolo 4,5,7,8 dello Statuto regionale, approva il seguente Visti: l articolo 15 dello Statuto nazionale del Partito Democratico; l articolo 4, 5, 7, 8 dello Statuto regionale del PD Puglia; il regolamento Elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali.

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di

Dettagli

CITTÀ DI FOLIGNO. Consulta per lo sport e le attività ricreative e del tempo libero. Statuto

CITTÀ DI FOLIGNO. Consulta per lo sport e le attività ricreative e del tempo libero. Statuto CITTÀ DI FOLIGNO Consulta per lo sport e le attività ricreative e del tempo libero. Approvato con D.C.C. n. 150 del 30/10/2001 Modificato con D.C.C. n. 160 del 16/11/2004 con D.C.C. n. 120 del 22/12/2009

Dettagli

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,

Dettagli

Comune di Como REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA

Comune di Como REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA Comune di Como REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA INDICE Art. 1 Istituzione della Commissione Art. 2 Finalità Art. 3 Compiti Art. 4 Composizione Art. 5 Funzionamento

Dettagli

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative REGOLAMENTO della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 14.06.2005 Il Segretario Generale (dott. Aldo Perasole) 1

Dettagli

CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA

CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DELLA CITTÀ DI IMOLA Approvato con deliberazione C.C.

Dettagli

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Costituzione, sede e durata Il Comune di Iglesias attiva, ai sensi dell art. 11, dello Statuto, la Consulta

Dettagli

935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del 18 giugno 2015 (Stato 1 agosto 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L assemblea generale della SCA, visto

Dettagli

STATUTO DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI IUSS FERRARA 1391. Art. 1. Costituzione

STATUTO DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI IUSS FERRARA 1391. Art. 1. Costituzione SENATO ACCADEMICO 20/04/206 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 27/04/2016 DECRETO RETTORALE Rep. n. 873/2016 Prot. n. 45381 del 01/06/2016 UFFICIO COMPETENTE Ufficio Dottorato di Ricerca Pubblicato all Albo informatico

Dettagli

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,

Dettagli

Progetto di Regolamento del Circolo PD di Bruxelles

Progetto di Regolamento del Circolo PD di Bruxelles Progetto di Regolamento del Circolo PD di Bruxelles Approvato dall Assemblea del Circolo PD di Bruxelles il XXX PREAMBOLO Il presente Regolamento (in prosieguo: "Regolamento PD Bruxelles") ha per scopo

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Città di Somma Lombardo Provincia di Varese REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 63 del 15 ottobre 2007 ) P.zza Vittorio

Dettagli

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 06.03.2008) (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR. 8 DEL 10.03.2009). I N D I C E CAPO I NORME

Dettagli

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Con la presente si convoca l assemblea generale dei lavoratori per il giorno / / alle ore : presso la sede legale dell azienda sita in Via n a ( ) per discutere e re in merito ai

Dettagli

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n. STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria

Dettagli

COMUNE DI PONTEDERA Provincia di Pisa. Regolamento. Forum Percorsi di cittadinanza

COMUNE DI PONTEDERA Provincia di Pisa. Regolamento. Forum Percorsi di cittadinanza COMUNE DI PONTEDERA Provincia di Pisa Regolamento Forum Percorsi di cittadinanza 1 SOMMARIO Art. 1 - Compiti ed Obiettivi 3 Art. 2 - Organi del Forum 3 Art. 3 - Il Presidente 3 Art. 4 - Il Vicepresidente

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone

Dettagli

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli