Provincia di Prato. Regolamento per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria e per la definizione del relativo Status Giuridico

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1 Provincia di Prato Regolamento per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria e per la definizione del relativo Status Giuridico 1

2 Testo approvato con Deliberazione del C.P. n. 69 del 04/07/2001 2

3 INDICE Art.1 Finalità ed ambito di applicazione Art. 2 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. Art. 3 Responsabilità del procedimento Art. 4 Modalità per l attivazione del procedimento Art. 5 Controlli sulle autocertificazioni Art. 6 Riconoscimento della qualifica di G.G.V. e relativa validità temporale Art. 7 Convalida annuale del documento di riconoscimento della qualifica Art. 8 Sospensione e revoca del riconoscimento della qualifica Art. 9 Poteri e compiti delle G.G.V. Art. 10 Uniforme e distintivo delle G.G.V. Art. 11 Porto d armi Art. 12 Coordinamento e verifiche dell attività delle G.G.V. Art. 13 Norma transitoria Art. 14 Integrazione e modificazione del Regolamento Art. 15 Norma di rinvio Art. 16 Entrata in vigore 3

4 Art.1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo, teso al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all art. 163, comma 3 lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98, ed in particolare: a) G.G.V. in materia venatoria, ai sensi e per gli effetti dell art. 27 della L.157/92 così come recepito dall art. 52 della L.R.T. 3/94; b) G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. n del e dell art. 22 della L , n Le competenze di cui al precedente comma 1 erano svolte, nella fase precedente all attuazione di quanto previsto dall art. 163 del D.Lgs. 112/98, dalla Prefettura di Prato. 3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell esistenza di presupposti di legittimità e da valutazioni e accertamenti di carattere tecnico, comprendenti anche valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale. Art. 2 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. 1. La qualifica di G.G.V. può essere concessa, su richiesta, a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall Amministrazione Provinciale di Prato e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell art. 27 comma 4 della L. 157/92 così come recepito dall art. 52 della L.R.T. 3/ In fase di prima applicazione del passaggio delle competenze tra lo Stato e le Provincie, derivante dall applicazione dell art. 163 del D.Lgs. 112/98, viene riconosciuta la qualifica di G.G.V. anche a coloro che ne erano precedentemente in possesso in forza di Decreto Prefettizio, in corso di validità, rilasciato ai fini dello svolgimento della vigilanza ittica e venatoria, anche se rilasciato da Prefettura diversa da quella di Prato. 3. Oltre al requisito di cui al comma 1) o 2) del presente articolo coloro che richiedono il riconoscimento della qualifica di G.G.V. devono possedere, anche in considerazione di quanto stabilito dall art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/31 (di seguito T.U.L.P.S.), i seguenti ulteriori requisiti: a) Avere cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per gli appartenenti all Unione Europea); b) Avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell art. 1 L n. 39), e, per i candidati di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva; c) Sapere leggere e scrivere; d) Di essere munito di carta d identità (o altro documento equipollente); 4

5 e) Non avere riportato condanne per delitti; f) Non evere riportato condanne per reati in seguito a violazioni di norme in materia faunistico venatoria od ittica od anche avere procedimenti penali in corso della stessa natura; g) Non avere commesso violazioni di carattere amministrativo in materia faunistico venatoria, sanzionate dall art. 58 della L.R. 3/94, che prevedano un aumento delle sanzioni nei casi di violazione nuovamente commessa o che prevedano sanzioni principali non pecuniarie, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. 157/92 così come recepiti dagli artt. 58 e 59 della L.R. 3/94, nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento della qualifica di G.G.V (per coloro che richiedono il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria in materia venatoria) h) Non avere commesso violazioni di carattere amministrativo in materia ittica, sanzionate dall art. 27 della L.R. 25/84, che prevedano una sanzione superiore alle L (ovvero Euro 18) nella forma ridotta per ogni singola violazione o L (ovvero Euro 18) complessive, nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento della qualifica di G.G.V (per coloro che richiedono il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria in materia ittica); i) Essere in possesso dell idoneità psicofisica attestata dalla U.S.L. competente; j) Impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa relativa ai rischi che potrebbero derivare ai medesimi (per infortuni) ed ai terzi (per responsabilità civile) in conseguenza allo svolgimento dell attività di G.G.V.. Art. 3 Responsabilità del procedimento 1) La responsabilità del procedimento per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale che la svolge conformemente ai principi stabiliti dalla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4 Modalità per l attivazione del procedimento 1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. può essere avanzata dai seguenti soggetti: a) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia venatoria, ai sensi dell art. 27 della L. 157/92, da una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale, presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell Ambiente; b) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell art. 31 del R.D. 1604/31, dai Comuni, dai Consorzi e dalle Associazioni. 2. La richiesta in carta legale deve essere sottoscritta dal rappresentante dell Associazione richiedente e dal soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento. 3. Alla richiesta devono essere allegate due foto formato tessera, una marca da bollo da Euro 10,33 (dieci/33) ed una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nella quale sotto 5

6 la propria personale responsabilità dichiara di possedere i requisiti di cui all art. 2 comma 3 lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed j) del presente Regolamento. Art. 5 Controlli sulle autocertificazioni 1. Per quanto attiene alla verifica delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in sede di autocertificazione, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2 comma 3 lettere e) ed f) la Polizia Provinciale provvederà, per ogni richiesta pervenuta, ad acquisire le informazioni necessarie tramite il casellario giudiziale esistente presso il Tribunale, anche in fase successiva a quella del rilascio della qualifica. 2. I controlli sulle restanti dichiarazioni rese, ai sensi della L n. 15, in sede di autocertificazione, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2 comma 3 lettere a), b), c), d), g), h) ed j) sono effettuati, a campione, dal Corpo di Polizia Provinciale. Art. 6 Riconoscimento della qualifica di G.G.V. e relativa validità temporale 1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. avviene tramite l adozione di un Atto Amministrativo, ha validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è soggetto a convalida annuale con le modalità stabilite dal successivo art Alle G.G.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia ed il cui fac-simile viene allegato al presente Regolamento con il numero 1, contenente i dati anagrafici e munito di fotografia. La validità di tale documento è fissata, per effetto del comma precedente, in anni cinque. La validità del documento è subordinata ad una vidimazione di convalida annuale da parte del Corpo di Polizia Provinciale. 3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza. Di tale giuramento deve essere trasmessa copia al Corpo di Polizia Provinciale. Art. 7 Convalida annuale del documento di riconoscimento della qualifica 1. Il soggetto al quale sia stata riconosciuta la qualifica di G.G.V. è tenuto a presentare, almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale, una autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dall Amministrazione Provinciale, nella quale la G.G.V. dichiara di essere ancora in possesso dei requisiti che hanno permesso il riconoscimento della qualifica e di aver effettuato nell anno precedente il numero minimo dei servizi di vigilanza previsti nel Regolamento provinciale per il coordinamento della vigilanza di cui viene fatto cenno nel successivo art Ai fini della conferma della validità del riconoscimento il Corpo di Polizia Provinciale provvede ad apporre sul documento un apposito visto e timbro di convalida. 3. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all immediata sospensione o revoca dello stesso, ai sensi del successivo art. 8. 6

7 Art. 8 Sospensione e revoca del riconoscimento della qualifica 1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia dalla G.G.V. o dalla Associazione di appartenenza e comporta la sospensione della qualifica stessa. 2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia dalla G.G.V. o dalla Associazione di appartenenza e comporta la revoca a tempo indeterminato della qualifica stessa. 3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un provvedimento penale dinanzi all Autorità Giudiziaria, per il reato di cui all art. 495 del C.P.. 4. Il Corpo di Polizia Provinciale, qualora riceva segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V. durante l espletamento dei propri compiti, dovrà effettuare gli opportuni accertamenti e, dopo aver sentito l interessato, potrà, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità dell abuso commesso, disporre: a) una sospensione della qualifica di G.G.V. per un periodo fino a sei mesi; b) la revoca immediata ed a tempo indeterminato della qualifica. 5) I termini di garanzia per l applicazione di tutti i procedimenti elencati nel presente articolo sono quelli previsti dagli artt. dal 7 al 13 della L. 241/90. Art. 9 Poteri e compiti delle G.G.V. 1. Le G.G.V. durante l espletamento delle loro attività sono Pubblici Ufficiali, svolgono funzioni di Polizia Amministrativa ed esercitano i poteri di accertamento previsti dalla Legge n. 689, redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normative vigenti, secondo la seguente specificazione: a) in materia venatoria, ai sensi dell art. 27 della L. 157/92, le G.G.V. svolgono la vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla stessa L. 157/92 e delle Leggi Regionali in materia venatoria e dei conseguenti Regolamenti attuativi regionali e provinciali; b) in materia ittica, ai sensi degli artt. 30 e 31 del R.D. 1604/31, svolgono la vigilanza sul rispetto delle norme dello stesso R.D. 1604/31 e più in generale sulla pesca e sul commercio di specie ittiche, e, conseguentemente, sulle Leggi Regionali in materia ittica e dei conseguenti Regolamenti attuativi regionali e provinciali, inoltre, per tali G.G.V. sono riconosciute, a norma dell art. 31 dello stesso R.D. 1604/31, anche le funzioni di polizia giudiziaria. 2) Le G.G.V. sono tenute ad attenersi alle norme generali previste dalla vigente normativa, relativamente alla materia per la quale hanno avuto il riconoscimento della qualifica, in riferimento ai poteri ed ai compiti di Polizia Amministrativa. Inoltre le G.G.V. dovranno assoggettarsi, se richiesto dall Amministrazione Provinciale e pena la revoca della qualifica in caso di rifiuto, ad effettuare: a) corsi di aggiornamento e qualificazione professionale nei modi e tempi stabiliti dalla Provincia; 7

8 b) attività di prevenzione, controllo ed accertamento di illeciti sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Provinciale secondo le modalità del Regolamento provinciale per il coordinamento della vigilanza di cui viene fatto cenno nel successivo art. 12. Art. 10 Uniforme e distintivo delle G.G.V. 1) Le G.G.V. durante l espletamento della loro attività sono tenute a vestire l uniforme, o, in mancanza, a portare il distintivo, della propria Associazione di appartenenza. 2) La competenza relativa all approvazione dell uniforme e del distintivo predetti è attribuita, ai sensi dell art. 254 del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 635/40), alla Prefettura di Prato. Art. 11 Porto d armi 1) Alle G.G.V. possono essere rilasciate dal Prefetto o dal Questore, ai sensi degli artt. 42 del T.U.L.P.S. e 71 del Regolamento di esecuzione, apposite licenze per il porto d arma per la difesa personale. Art. 12 Coordinamento e verifiche dell attività delle G.G.V. 1) Il coordinamento delle attività svolte dalle G.G.V. in materia venatoria ed ittica sarà oggetto di un successivo e specifico Regolamento provinciale che andrà a definire tempi e modi di tale coordinamento, tenendo presenti le indicazioni di cui all art. 53 della L.R. 3/94. 2) In attesa della realizzazione di tale Regolamento verranno attuati servizi congiunti ai fini del coordinamento tra la Polizia Provinciale e le G.G.V. secondo le modalità che saranno stabilite di concerto tra l U.O.C. Caccia e Pesca ed il Corpo di Polizia Provinciale. Tali servizi congiunti saranno attuati a campione sulla base dei programmi preventivi che vengono attualmente inviati, con cadenza mensile, dalle Associazioni di appartenenza delle G.G.V. al Corpo di Polizia Provinciale. Art. 13 Norma transitoria 1) Le attività affidate in base all art.3 del presente Regolamento alla struttura organizzativa Polizia Provinciale, sono temporaneamente affidate all U.O.C. Caccia e Pesca, fino a diversa disposizione congiunta fra il Direttore dei Servizi Territoriali ed il Direttore del Servizio Affari Generali. 2) In considerazione delle implicazioni di un eventuale incremento numerico dei porto d arma con le problematiche legate alla tutela dell ordine pubblico si prevede che per l anno 2001 non siano rilasciati ulteriori porto d arma oltre a quelli già esistenti in possesso delle G.G.V. operanti. A tale scopo sarà concordata una procedura di concerto tra la Provincia, la Prefettura e la 8

9 Questura di Prato, al fine di gestire congiuntamente la definizione del numero di G.G.V. aventi la necessità del porto d arma per gli scopi di vigilanza. Art. 14 Integrazione e modificazione del Regolamento 1) I procedimenti individuati da nuovi provvedimenti normativi e regolamentari saranno disciplinati con appositi provvedimenti integrativi del presente regolamento. Art. 15 Norma di rinvio 1) Restano confermate le norme già previste dai regolamenti vigenti presso l Ente, integrate, e per quanto compatibili col presente regolamento. Art. 16 Entrata in vigore 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione con la quale viene approvato. 9

10 Allegato 1 al Regolamento G.G.V. della Provincia di Prato Convalida primo anno Convalida terzo anno Convalida secondo anno Convalida quarto anno (LOGO PROVINCIA) Provincia di Prato Agente di Vigilanza Volontaria in materia Convalida quinto anno TESSERINO DI RICONOSCIMENTO N. DEL Il Sig. nato a il appartenente all Associazione, e stato nominato Guardia Giurata Volontaria da parte della Provincia di Prato, con Determinazione n. del. Il presente documento di riconoscimento, soggetto a convalida annuale, è valido fino al. FOTOGRAFIA Firma del titolare Prato, Timbro e firma del Funzionario addetto al rilascio 10

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