CONDOTTA CONDIVISA (alleanza terapeutica)
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- Berta Gatto
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1 La relazione medico-paziente assume un significato particolare nel medico di famiglia per il rapporto fiduciario che si instaura dal momento della scelta del medico curante e la continuità dell'assistenza che dura per un lungo periodo comprendendo tutte le problematiche, non solo sanitarie, ma della stessa vita del paziente. Tuttavia la relazione medico-paziente è passata da un modello tradizionale di paternalismo benevolo a un modello contrattuale o deliberativo, nel quale il paziente assume un ruolo centrale della gestione della propria salute partecipando in modo consapevole e informato alla scelte diagnosticoterapeutiche cioè a una condotta condivisa: il medico si impegna alla informazione e il paziente, reso cosciente, si affida alla competenza del medico.
2 DAL PATERNALISMO BENEVOLO Medico ALLA Paziente CONDOTTA CONDIVISA (alleanza terapeutica) Medico DOVERE DI CURARE Paziente LIBERA SCELTA marin 2009
3 Il rapporto medico-paziente sfugge ora dal paternalismo benevolo per configurarsi come contratto d opera marin 2009
4 L ATTO MEDICO L atto medico presuppone -una prestazione di mezzi- secondo le regole del buon padre di famiglia e -non una garanzia di risultato- pertanto molta attenzione alla corretta e precisa informativa al paziente marin 2009
5 ora ogni atto medico presuppone il pieno consenso dell interessato e solo nel caso in cui quest ultimo non sia in grado di manifestare la propria volontà perché in stato di incapacità o di incoscienza e non risulti una precisa volontà contraria, può essere sottoposto in casi di necessità cogente, ossia nei casi necessari per ovviare al pericolo di un danno grave alla vita della persona, ad un trattamento sanitario indispensabile e improcrastinabile per la sua salute Marin 2009
6 .. nessuno può essere sottoposto a trattamento medico-chirurgico contro la propria volontà.. * articoli 2, 13 e 32 della Costituzione diritti della persona libertà personale diritto alla salute * articolo 33 della Legge 833/1978 esclusione degli accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente
7 nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
8 l - aggressione - nell atto medico viene legittimata col consenso del paziente Art. 50 c.p. - Consenso dell avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne
9 Illiceità di ogni trattamento, anche se salvifico, eseguito contro la volontà del paziente, a prescindere dal diverso e più complesso profilo dello stato di necessità. Quindi la non punibilità del medico che si astenga dall intervenire rispettando la volontà del paziente. Per contro la punibilità del medico quando violi il diverso volere del paziente anche se per salvargli la vita.
10 L assenza di consenso, in mancanza di esplicito rifiuto, quando l intervento ha prodotto un beneficio per la salute del paziente non fa incorrere il medico in responsabilità penali Ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle legis artis, sia concluso con esito fausto, nel senso che dall intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative apprezzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo delle lesioni personali quanto sotto quello della violenza privata. Quella del medico è una professione di pubblica necessità ed è per questo che questa attività non ha bisogno, per legittimarsi, di una scriminante tipizzata quale il consenso del paziente al trattamento che escluda l antigiuridicità di condotte strumentali al trattamento medico, anche se attuate secondo le regole. Cassazione Penale Sezioni Unite, 18/12/ /01/2009, n. 2437
11 in precedenza: IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione La correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente al fine della configurazione della condotta omissiva dannosa e della ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit della informazione, non è stato messo in condizioni di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso mpe 2009 Cassazione sez. III - 14 marzo 2006 numero 5444
12 Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. mpe 2009
13 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 33 Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnosticoterapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l informazione deve essere rispettata. mpe 2007
14 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 35 Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza il consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostico o terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivocabile della volontà del paziente, è integrativo e non sostitutivo delle informazioni eventualmente già date. Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per la incolumità del paziente, devono essere intrapresi, comunque, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della personae della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. mpe 2007
15 IL CONSENSO INFORMATO ALL ATTO MEDICO il consenso deve essere: l informazione deve essere: - personale - veritiera - esplicito - completa - specifico - compresa - consapevole - libero - preventivo - attuale può essere sempre revocato deve essere espresso da individuo capace di intendere e volere non è valido se diretto a richiedere o ad assecondare la elisione di beni indispensabili quali la vita o l integrità fisica incombe su tutti i medici in base alla loro specifica attività il consenso informato anche se presunto non è mai implicito si può prescindere in caso di necessità (urgenza inderogabile ai fini della vita) la legge prevede l acquisizione scritta solo per le trasfusioni di sangue o emoderivati, nei trapianti, nella sperimentazione, nella privacy, negli accertamenti da Hiv, nei trattamenti radianti; tuttavia l acquisizione scritta può valere come prova dell avvenuto consenso mpe
16 LA TITOLARITA AL CONSENSO DEI MINORI Dalla nascita alla maggiore età, tranne i casi di emancipazione, gli atti relativi al minore per i quali è necessaria la capacità di agire vengono compiuti dai genitori in quanto titolari della potestà genitoriale (art. 316 c.c.), in comune accordo o dal tutore. Se uno dei genitori non può esercitare la potestà a causa di lontananza, di incapacità, o di altro impedimento, la potestà è esercitata in modo esclusivo dall altro genitore (art. 317 c.c.). mpe 2009
17 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione L obbligo del consenso informato è a carico del sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da una prescrizione di altro sanitario Cassazione sez. III - 14 marzo 2006 numero 5444 mpe 2009
18 IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione ogni medico anche se attua una terapia prescritta dallo specialista deve sempre informare e acquisire il consenso dal paziente nel caso di mancato consenso, se il medico è un dipendente, ne risponde la struttura (*) con diritto di rivalsa, indipendentemente dallo svolgimento corretto del trattamento il medico non è vincolato alla terapia dello specialista nessuna responsabilità per lo specialista che prescrive in corso di terapia nessuna responsabilità per i sanitari successivi (*) responsabilità contrattuale: la p. si era rivolta per ottenere la prestazione specialistica, l ASL aveva soddisfatto la richiesta mettendo a disposizione la struttura e la relativa organizzazione di personale e di mezzi, essendosi concluso un contratto di prestazione professionale nel momento in cui la p.era stata accettata in ospedale mpe 2009
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