UCCIDERE UN CANE E REATO, ANCHE SE L ORDINE ARRIVA DAL MEDICO VETERINARIO DIRIGENTE ASL, E LA CONDANNA E IN CONCORSO CON L ESECUTORE MATERIALE.
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- Aldo Gigli
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1 UCCIDERE UN CANE E REATO, ANCHE SE L ORDINE ARRIVA DAL MEDICO VETERINARIO DIRIGENTE ASL, E LA CONDANNA E IN CONCORSO CON L ESECUTORE MATERIALE. Corte di Appello di l Aquila - Sezione Penale, sentenza n 3395 del 7 ottobre 2011 a cura dell Avv. Carla Campanaro La Corte di appello di l Aquila, con la sentenza in commento (che riportiamo in calce), si pronuncia sul ricorso degli imputati avverso la sentenza di condanna del 29 marzo 2007, con la quale, in relazione al delitto di cui all art 544 bis c.p. uccisione di animali accertato in l Aquila il 26 ottobre 2004, questi ultimi venivano condannati alla pena di mesi due e 10 giorni di reclusione ciascuno, per avere ucciso senza necessità 9 cuccioli di cane, il primo nella qualità di dirigente del servizio veterinario Asl di l Aquila, il secondo quale dipendente del medesimo servizio. A seguito dell esame dei testi e degli imputati emergevano i fatti in tutta la loro crudezza : una cucciolata, che insisteva su un terreno di proprietà privata era accudita dai volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Il proprietario del terreno segnalava la presenza degli animali al dirigente della ASL medico veterinaria il quale impartiva l immediato ordine al suo dipendente di recarsi sul posto ed uccidere con una iniezione letale i cuccioli. Sul posto sopraggiungevano i volontari che purtroppo potevano soltanto limitarsi a constatare la morte degli animali, e denunciavano quindi i fatti alla magistratura. Il giudice di primo grado richiamava in maniera dettagliata il contestuale quadro normativo a tutela degli animali d affezione, come innovato dalla Legge 189 del entrata in vigore nell agosto 2004, e dunque pochi mesi prima del delitto (cfr ottobre 2004), ed seguito dell esame dibattimentale dei testi dell accusa e della difesa accertava che i nove cuccioli di cane erano uccisi senza necessità dal dipendente asl, su ordine del suo dirigente. Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata Eʼ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)
2 Veniva in questa sede disattesa in toto la difesa dei due imputati, che adducevano motivi di presunta necessità di ordine sociale e sanitario, che avrebbe scriminato le loro condotte in base al disposto della legge regionale Abruzzo, art 13 della legge n 86 del 21 settembre che stabilisce che La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata su richiesta del proprietario per fondati motivi di ordine sanitario e/o sociale, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente, le motivazioni che hanno resa necessaria la soppressione. Si leggeva nelle motivazioni della sentenza di primo grado che, in base ad una lettura sistematica dei nuovi delitti introdotti dalla legge 189 del 2004 (art 544 bis uccisione di animali ed art 544 ter maltrattamento di animali ), nel rapporto tra animali d affezione ed i loro eventuali padroni, risulta oggi evidente che non sussiste più un rapporto tra oggetto (l animale) e titolare di un diritto di proprietà (il padrone) sorgendo nuovi obblighi e fonti di responsabilità per i padroni, in quanto, con la nuova legge si prende atto della natura di esser vivente dell animale in grado di percepire sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui il proprietario non ha più la totale disponibilità dell animale, ne può infliggergli gratuite sofferenze ne toglierli la vita senza valide giustificazioni. Questo passaggio risultava fondamentale per rigettare la tesi difensiva del dirigente ASL che sosteneva che in termini generali il proprietario di un cane avrebbe sempre potuto chiedere al servizio veterinario pubblico di sopprimere il proprio animale, in quanto di sua proprietà. Il Tribunale di primo grado nel rigettare tale tesi, correlava il nuovo delitto di uccisione di animali alla disciplina speciale amministrativa inerente gli animali d affezione, legge 281 del e relative norme regionali di recepimento, ai cui principi, anche e soprattutto i funzionari della Asl veterinaria devono attenersi nello svolgimento delle loro mansioni di controllo del randagismo e nelle attività ad esse correlate. 2 L.R. 21 settembre 1999, n. 86 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione 3 LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991 Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata Eʼ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)
3 Dal quadro normativo suesposto, lungi dal legittimare indiscriminate uccisioni, si ricavava che, nell esercizio delle sue funzioni, un veterinario a.s.l può sopprimere o ordinare la soppressione di un cane, randagio o padronale che sia, esclusivamente per i motivi di cui all art 2 comma 6 legge 281 del 1991 e cioè per gravi condizioni di salute o per comprovata pericolosità, elementi che devono certamente essere letti e valutati in un ottica restrittiva, in linea con il favor nei confronti del bene giuridico animale, oggi tutelato penalmente. Nel caso di specie in primo grado il Tribunale, supportato dalle associazioni costituitesi parte civile, (Lav, LEAL e Lega Nazionale per la difesa del Cane), escludeva la sussistenza dei presupposti per giustificare l uccisione dei nove cuccioli, definiti peraltro per stessa ammissione dell imputato in ottima salute. *** Avverso tale sentenza ricorrevano entrambi gli imputati, con motivazioni differenti. Il dipendente Asl sosteneva che la sua posizione fosse stata ingiustamente equiparata a quella del dirigente che gli impartiva di fatto l ordine, in quanto egli aveva agito constatando la legittimità formale e materiale dell ordine, poiché era notorio che la ASL medico veterinaria svolgeva il servizio di soppressione di cani su richiesta dei proprietari, e pertanto sulla base di ciò aveva proceduto alla loro uccisione con metodo eutanasico. Il ricorrente invocava pertanto l adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell autorità e dunque non punibile ai sensi dell art 51 c.p. Per quanto riguarda il dirigente del servizio veterinario Asl, quest ultimo assumeva anche in secondo grado la piena legittimità della sua condotta, in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa in materia. Sosteneva il medico veterinario che nel caso in esame gli animali, qualora non ne fosse stata disposta l immediata soppressione, avrebbero rappresentato un pericolo per la circolazione stradale dal momento che il presunto proprietario (cfr il proprietario del terreno, non dei cuccioli) aveva rappresentato la loro presenza nei pressi della vicina strada provinciale. Dunque un serio problema per la collettività riconducibile a quello più ampio del randagismo imponeva il suddetto intervento, anche perché i cuccioli non potevano, per motivi di ordine sanitario essere ricollocati nella struttura comunale a disposizione, sia per mancanza di posto sia per il pericolo di trasmissione di infezioni e malattie per Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata Eʼ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)
4 l uomo. L unica soluzione era quindi la loro urgente soppressione. A sostegno della sua tesi difensiva l appellante produceva anche una nota della prefettura che avrebbe dato indicazioni in tal senso ai servizi medico veterinari, quando fosse stata accertata una situazione di pericolosità per l uomo. *** La Corte di Appello di l Aquila respinge in pieno i ricorsi dei due imputati, confermando l impianto accusatorio di primo grado e le relative condanne. Stando al Collegio di giudicanti il quadro normativo fornito dal giudice di primo grado che disciplina la materia di riferimento è irreprensibile. La legge regionale Abruzzo, in linea con quanto disposto dalla legge quadro sulla tutela degli animali d affezione vieta in linea generale l uccisione dei cani, eccetto che per i motivi già indicati dall articolo 6 della legge quadro ed art. 13 della legge regionale. Analogamente il delitto di cui all art 544 bis sanziona le uccisioni di animali non necessitate, rientrando in tale ultima nozione lo stato di necessità previsto dall art 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all uccisione dell animale per impedire l aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (cfr Cassazione penale n del 24 ottobre 2007). Pertanto nel caso in esame la Corte di Appello ritiene non sussistenti i motivi idonei a scriminare le indebite uccisioni, in quanto i cuccioli si trovavano all interno di una proprietà privata e l invasione della sede stradale rappresentava, come già affermato dal giudice di primo grado, un pericolo solo potenziale, al quale poteva ovviarsi trovando altre soluzioni.ne vale a scriminare la condotta e dunque può essere considerato motivo sanitario, secondo i magistrati, la carenza dei posti nel canile o le apodittiche e generiche dichiarazioni su presunte trasmissibilità di patologie all uomo ed ad altri cani di virus da parte dei cuccioli, di cui peraltro era accertato il buono stato di salute. Per quanto riguarda l interpretazione della comprovata pericolosità ed i gravi motivi sanitari ancora una volta è quindi confermata un interpretazione del tutto restrittiva che non lascia spazio a generalizzate soppressioni. Anche per quanto riguarda la tesi dell adempimento del dovere, il Collegio rigetta in toto la difesa dell imputato, in quanto quest ultima si applica a condizione che l ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile e ciò non si verifica, ragiona il Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata Eʼ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)
5 Collegio, quando come nella specie l ordine sia palesemente illegittimo e si concreti nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato. A tal proposito non pare superfluo rilevare che colui che esercita un azione contro la legge nella convinzione erronea di esercitare un diritto o l adempimento di un dovere, non è scriminato per esercizio putativo di un diritto, in quanto egli versa in errore non relativamente al fatto, ma sulla efficacia giuridica della norma penale e dunque in stato inescusabile di ignoranza penale, non essendo invocabile l ignoranza della legge penale ex art 5 c.p., alla luce dell orientamento costituzionale, da parte di chi, professionalmente inserito nel campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale, non si uniforma alle regole del settore, per lui facilmente conoscibili in ragione dell attività professionale svolta (Cass Sez III sent 22813/04,ud 15/04/04-rv229228). Inoltre l obbligo d informazione e di ordinaria diligenza previsto per il comune cittadino ai fini della eventuale scusabilità del ignoranza della legge penale ex art 5 c.p. è, giustamente, assai rigoroso per coloro i quali svolgono professionalmente una determinata attività pubblica, quali ad esempio i medici veterinari ASL. Una sentenza molto importante, che si staglia sulle prassi che venivano attuate prima dell introduzione della normativa penale a tutela degli animali ed i cui principi (e relative responsabilità per attività contra legem) si auspica saranno colti in tutta la loro potenzialità da parte degli operatori di settore, in particolare medici veterinari, che si trovano ad operare ogni giorno nel settore del randagismo e della tutela degli animali d affezione. Carla Campanaro Pubblicato il 13 gennaio 2012 Riportiamo in calce la sentenza in commento Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata Eʼ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)
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