***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

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1 PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 FINALE A5-0131/ marzo 2004 ***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (10543/2/2002 C5-0008/ /0178(COD)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori Relatore: Horst Schnellhardt RR\ doc PE

2 PR_COD_2am Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune *** Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune ***III Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE /10 RR\ doc

3 INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE... 4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO... 5 MOTIVAZIONE RR\ doc 3/10 PE

4 PAGINA REGOLAMENTARE Nella seduta del 15 maggio 2002 il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2000) /0178(COD)). Nella seduta del 15 gennaio 2004 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (10543/2/2002 C5-0008/2004). Nella riunione del 29 agosto 2000 la commissione aveva nominato relatore Horst Schnellhardt. Nelle riunioni del 26 gennaio e 8 marzo 2004 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura. Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 40 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione. Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Chris Davies, Säid El Khadraoui, Karl- Heinz Florenz, Robert Goodwill, Jutta D. Haug (in sostituzione di Dorette Corbey), Marie Anne Isler Béguin, Martin Kastler, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Horst Schnellhardt (relatore)), Christa Klaß, Hans Kronberger, Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Raquel Cardoso), Torben Lund, Albert Jan Maat (in sostituzione di Raffaele Costa), Minerva Melpomeni Malliori, Erik Meijer (in sostituzione di María Luisa Bergaz Conesa), Rosemarie Müller, Neil Parish (in sostituzione di Avril Doyle), Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Marialiese Flemming), Dagmar Roth-Behrendt, Jacqueline Rousseaux, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Cristina García-Orcoyen Tormo), Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Françoise Grossetête), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Robert William Sturdy (in sostituzione di Cristina Gutiérrez Cortines), Charles Tannock (in sostituzione di Eija-Riitta Anneli Korhola), Elena Valenciano Martínez- Orozco, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead. La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 10 marzo PE /10 RR\ doc

5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (10543/2/2002 C5-0008/ /0178(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, vista la posizione comune del Consiglio (10543/2/2002 C5-0008/2004), vista la sua posizione in prima lettura 1 sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 438) 2, vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 33) 3, visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, visto l'articolo 80 del suo regolamento, vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0131/2004), 1. modifica come segue la posizione comune; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova) a bis) "prodotti primari": prodotti delle colture, dell'allevamento, della caccia e della pesca; È bene specificare cosa si intenda per prodotti primari, con specifico riferimento alla fornitura di piccoli quantitativi al consumatore finale. 1 GU C 180 E del , pag GU C 365 del , pag GU C... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. RR\ doc 5/10 PE

6 Emendamento 2 Articolo 4, paragrafo 3 3. Gli operatori del settore alimentare: 3. Gli operatori del settore alimentare adottano le seguenti misure specifiche in materia di igiene: a) si conformano ai criteri microbiologici e ai requisiti in materia di controllo delle temperature e b) adottano le misure o le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del presente regolamento. a) mantenimento della catena del freddo; b) adempimento dei criteri microbiologici per i prodotti alimentari; b bis) adempimento dei criteri in materia di temperatura per i prodotti alimentari; b ter) prelievo di campioni e analisi; b quater) fissazione di obiettivi e norme di prestazione. Si ripristina l'emendamento 33 approvato il in sede di prima lettura. Emendamento 3 Articolo 5, paragrafo 2, lettera g) g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f); g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione nelle misure di cui alle lettere da a) ad f). Le autorità competenti possono, tenendo conto del rischio come pure della natura e delle dimensioni dell'impresa, consentire un'altra forma di presentazione; Corrisponde all'emendamento 36 in prima lettura. Ai fini della tutela dei consumatori è necessario poter dimostrare il rispetto delle disposizioni. In caso di imprese di grandi dimensioni e di prodotti fabbricati industrialmente è certo necessario provare tale rispetto attraverso una documentazione. Nelle imprese molto piccole PE /10 RR\ doc

7 e nel caso di prodotti fabbricati in misura estremamente limitata non è possibile, per motivi di ordine pratico, predisporre una tale documentazione; il rispetto delle disposizioni può quindi essere segnalato in altra forma, ad esempio oralmente. Nessuno prenderebbe sul serio l'unione europea se essa pretendesse da un pasticcere che fornisse una documentazione sugli ingredienti e il processo di preparazione di ogni torta nuziale. Emendamento 4 Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo) 5 bis. Gli operatori del settore alimentare impegnati al livello della produzione primaria mirano ad applicare i principi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g). Il rispetto del presente paragrafo è valutato nella relazione di cui all'articolo 16. Si ripresenta, cambiandolo di posto, l'emendamento 38 approvato il in sede di prima lettura. 1. Gli allegati I e II possono essere abrogati, modificati, adattati o integrati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per tener conto: a) dell'elaborazione di manuali di corretta prassi; b) dell'esperienza maturata con l'applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma dell'articolo 5; Emendamento 5 Articolo 13, paragrafo 1 1. Gli allegati I e II possono essere abrogati, modificati, adattati o integrati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per conseguire i seguenti obiettivi: a) adeguamento delle raccomandazioni di cui all'allegato I, parte B, punto 2; b) considerazione dell'esperienza maturata con l'applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma dell'articolo 5; b bis) agevolata applicazione dell'articolo 5, specie per le piccole aziende, fatte salve le analisi dei rischi; c) degli sviluppi tecnologici; c) attuazione degli sviluppi tecnologici; d) dei pareri scientifici, in particolare della valutazione di nuovi rischi; e) della fissazione di obiettivi di sicurezza alimentare. d) inclusione dei pareri scientifici, in particolare della valutazione di nuovi rischi; e) fissazione di criteri microbiologici e in materia di temperatura per i prodotti alimentari RR\ doc 7/10 PE

8 alimentari. Occorre prevedere la possibilità di estendere i settori che possono essere disciplinati tramite orientamenti. La fissazione di obiettivi inerenti alla sicurezza alimentare non può essere conseguita modificando e adattando gli allegati I e II. Gli allegati possono essere modificati soltanto in funzione dei risultati. Emendamento 6 Articolo 13, paragrafo 2 2. Possono essere concesse deroghe agli allegati I e II secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, purché non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. soppresso In linea generale non dovrebbe essere consentito alla Commissione di modificare gli allegati I e II, poiché gli stessi sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Nell'ambito della procedura di comitatologia le modifiche possono riguardare soltanto i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Emendamento 7 Articolo 17, paragrafo 3 3. Tuttavia, le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 10 della direttiva 93/43/CEE rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con decisioni adottate a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 178/2002. Nell'attesa che siano definiti i criteri o i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) del presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali che stabiliscono tali criteri o requisiti da essi adottate ai sensi della direttiva 93/43/CEE. 3. Tuttavia, le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 10 della direttiva 93/43/CEE rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con decisioni adottate a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 178/2002. Nell'attesa che siano definiti i criteri o i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e) del presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali che stabiliscono tali criteri o requisiti da essi adottate ai sensi della direttiva 93/43/CEE. PE /10 RR\ doc

9 Emendamento 8 Articolo 18, comma 2, alìnea Esso si applica diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore i seguenti atti: Esso si applica allo scadere del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore della globalità dei seguenti atti: Un siffatto atto dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio di un determinato anno. Emendamento 9 Allegato II, capitolo VIII, punto 2 2. Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi al responsabile dell'impresa alimentare. 2. Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi al responsabile dell'impresa alimentare. Vanno adottati provvedimenti per individuare le cause delle succitate malattie. È opportuno evidenziare la responsabilità dei dipendenti di un'impresa alimentare nell'identificare le fonti di infezione. RR\ doc 9/10 PE

10 MOTIVAZIONE Gli obiettivi fondamentali del presente regolamento sono indispensabili per il conseguimento di elevati standard in materia di tutela della vita e della salute umana. Il principio "dai campi alla tavola" dovrebbe costituire il filo conduttore della presente proposta di regolamento. Ciò presuppone che si ricorra a tutti i provvedimenti finalizzati ad una maggiore responsabilizzazione delle imprese alimentari sia in fase di produzione primaria che nelle altre successive fasi produttive. I principi del Codex Alimentarius, il sistema HACCP e i manuali di corretta prassi operativa sono strumenti importanti per il conseguimento di detti obiettivi. Nel contempo occorre tener presente che i regolamenti devono essere in grado di soddisfare l'obiettivo della pari validità in tutti gli Stati membri. Le possibilità di apportare modifiche a livello nazionale e/o emendare i testi legislativi per via amministrativa sono in contrasto con il principio stesso di un regolamento. Pertanto sarebbe opportuno circoscrivere le possibilità di apportare modifiche, ovvero autorizzarle soltanto in via legislativa. È altresì importante coinvolgere tutti i dipendenti di un'impresa alimentare nella responsabilità di produrre prodotti alimentari ineccepibili. I settori che non rientrano nella sfera del presente regolamento sono stati individuati in modo più chiaro. La citazione del settore "caccia" nell'articolato, per esempio, consente una netta delimitazione, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare. PE /10 RR\ doc

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