COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO MODENA EST Via M. Tesi n Zocca MO

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1 COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO MODENA EST Via M. Tesi n Zocca MO SEDUTA DEL CONSIGLIO IN DATA 26 SETTEMBRE 2007 VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 13 (ESTRATTO) OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE E ZOCCA E LA COMUNITA MONTANA APPENNINO MODENA EST PER L ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO- SANITARIE E SANITARIE. APPROVAZIONE. L'anno duemilasette, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore diciotto, si è riunito il Consiglio della Comunità Montana presso la sala consiliare, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa. All'appello risultano: Presenti Assenti 1) BETTELLI GIANNI X 2) CASTAGNOLI CARLO X 3) ETIOPI CHIARA X 4) GIUSTI SERGIO X 5) LEONELLI CARLO X 6) MAZZA LUCIANO X 7) PASINI ANGELO X 8) RIGHETTI PARIS X 9) RONCHI LIVIO X 10) SALICI MAURO X 11) SANTINI RINO X 12) VENTURELLI GIACOMO X TOTALE 12 0 Presiede il sig. Castagnoli Carlo, Presidente pro tempore, con l assistenza del segretario, Dott.ssa Manzini Elisabetta. Il Presidente, constatato che il Consiglio si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. L ordine del giorno, diramato ai sigg.ri Consiglieri, porta l indicazione degli oggetti da trattare.

2 OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE E ZOCCA E LA COMUNITA MONTANA APPENNINO MODENA EST PER L ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO- SANITARIE E SANITARIE. APPROVAZIONE. IL CONSIGLIO PREMESSO: - che l assetto normativo in materia di funzioni e servizi pubblici locali tende a promuoverne e ad incentivarne l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali; - che, in particolare, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha ridisciplinato l'assetto delle Comunità Montane in continuità con alcune scelte di principio quali quella dell'associazionismo intercomunale sancita dalla Legge n. 59/1997; - che il D. Lgs. 267/2000, equiparando le Comunità Montane alle Unioni di Comuni, ha inteso valorizzare ulteriormente il ruolo delle Comunità Montane da enti preminentemente strumentali della Regione in enti locali territoriali, portatori di funzioni proprie e delegate anche dagli enti associati, ossia dai Comuni; - che oramai la filosofia della normativa nazionale e regionale in tema di Pubblica Amministrazione, va nella direzione di valorizzare l esercizio associato di funzioni e servizi comunali, da attuarsi anche tramite lo strumento delle convenzioni; - che anche la normativa regionale va sempre più verso questa direzione della valorizzazione dell esercizio associato di funzioni con una politica diretta verso il sostentamento economico e finanziario di quegli Enti che traducono nella realtà l associazione di funzioni e servizi; TENUTO CONTO: - che a decorrere dal 01/01/2007 i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca unitamente all Unione Terre di Castelli hanno dato avvio ad una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP Giorgio Gasparini ) per l'esercizio associato di servizi ed attività negli ambiti socio assistenziale, socio sanitario e socio educativo delle seguenti aree: minori, anziani, adulti e disabili; - che con deliberazioni di Consiglio Comunale di Guiglia n. 42 del 30/11/2006, di Consiglio Comunale di Marano sul Panaro n. 62 del 29/11/2006, di Consiglio Comunale di Montese n. 48 del 25/11/2006, di Consiglio Comunale di Zocca n. 80 del 29/11/2006, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca hanno conferito all ASP sopra citata i servizi nell ambito di attività socioassistenziale, socio sanitario e socio educativo e nei settori di intervento minori, anziani, adulti, disabili; Fatta eccezione per i Comuni di Guiglia e Montese i quali non hanno provveduto al conferimento dei servizi relativi alla Comunità Alloggio (Guiglia) e alle Casa Protetta per Anziani/RSA, Centro Diurno per Anziani, Centri Residenziali e Semi Residenziali per handicap (Montese) compresi i contributi per il pagamento di rette per l ospitalità nelle suddette strutture; - che con deliberazioni di Consiglio Comunale di Guiglia n. 42 del 30/11/2006, di Consiglio Comunale di Marano sul Panaro n. 62 del 29/11/2006, di Consiglio Comunale di Montese n. 48 del 25/11/2006, di Consiglio Comunale di Zocca n. 80 del 29/11/2006, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca hanno altresì espresso l indirizzo di conferire alla Comunità Montana funzioni relative ai Servizi socio assistenziali, socio-sanitari e sanitari; - che con deliberazioni di Giunta Comunale di Guiglia n. 93 del 30/12/2006, di Giunta Comunale di Marano sul panaro n. 128 del 30/12/2006, di Giunta Comunale di Montese n. 154 del 30/12/2006, di Giunta Comunale di Zocca n. 175 del 30/12/2006, esecutive ai sensi di legge i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca hanno approvato il contratto di servizio tra i singoli comuni, l azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Giorgio Gasparini di Vignola ed il Distretto di Vignola dell Azienda USL di Modena per il conferimento all ASP medesima della gestione di servizi ed attività socio-assistenziali, sociosanitari e socio-educativi e le relative schede tecniche; - che i Comuni provvedono attualmente alla gestione diretta delle seguenti funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie: 1) Pianificazione 2) Programmazione 3) Governance 4) Accesso agli interventi ed ai servizi;

3 5) Autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali (Direttiva regionale approvata con DGR 564/2000); 6) Accreditamento dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell art. 38 della L.R. 2/2003; 7) Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA), previsto dall art. 50 della L.R. 2/2003 e più precisamente delineato dall art. 51 della L.R. 27/2004, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva regionale in materia di integrazione socio-sanitaria; 8) Politiche di promozione dell agio e del benessere della popolazione anziana PRESO ATTO: - che con l attuazione della L.R. 2/03 e con la sperimentazione dei Piani di zona il tema dei ruoli istituzionali e degli strumenti della governance ha assunto un rilievo centrale dell elaborazione e nell azione di governo locale, delle politiche sociali e sociosanitarie; - che alla costruzione del nuovo assetto istituzionale concorre la L.R. 29/2004 che definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario Regionale in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione; - con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1004/2007 la Regione stessa provvedeva all individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per la realizzazione degli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e lo sviluppo degli Uffici di Piano definendo anche i requisiti essenziali sul piano istituzionale e organizzativo per la loro costituzione; VISTO l art. 9 della Legge Regionale n 11 recante norme in materia di disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali, che individua, in ogni caso, come ambito ottimale, l ambito territoriale della Comunità Montana per i Comuni ricompresi, per la gestione associata delle funzioni e dei servizi; ATTESO che, ai sensi e per gli effetti dell art. 30 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, nonché degli artt. 11 e 12 della Legge , n 97 Nuove disposizioni per le zone montane, gli enti locali possono stipulare convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; CONSIDERATO che i Comuni di Marano sul Panaro Guiglia, Montese e Zocca con propri atti di Consiglio Comunale hanno espresso l indirizzo di conferire alla Comunità Montana funzioni relative ai Servizi socio-assistenziali, socio- sanitarie e sanitarie anche al fine di coordinarsi meglio con gli altri comuni del distretto già riuniti nell Unione Terre di Castelli; CONSIDERATO inoltre che per le materie relative a servizi socio assistenziali gestite attualmente attraverso convenzioni in gestione associata a far tempo dalla data del saranno conferite alla Comunità Montana le relative funzioni RITENUTO strategico e quanto mai opportuno provvedere alla materiale delega di funzioni per le materie socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie al fine di permettere una gestione coordinata e puntuale su una tematica così delicata; VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; RICORDATO che tale convenzione regola: l elencazione delle funzioni conferite alla Comunità Montana da tutti i Comuni rientranti nel proprio ambito territoriale; la disciplina delle modalità organizzative di gestione delle funzioni; la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra la Comunità Montana ed i Comuni aderenti; DATO ATTO che i costi derivanti dalla realizzazione degli obiettivi di cui alla convenzione oggetto di considerazione sono previsti nel bilancio pluriennale ma che sarà cura dei responsabili interessati attivarsi affinché in sede di approvazione del bilancio 2008 si provveda a rideterminare le giuste allocazioni nei diversi capitoli di bilancio; ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Con la votazione che si riporta, espressa in forma palese per alzata di mano ed accertata nei modi di legge;

4 PRESENTI 12 ASTENUTI 0 VOTANTI 12 FAVOREVOLI 12 CONTRARI 0 DELIBERA 1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa che si ritengono integralmente richiamate e riportate, il conferimento alla Comunità Montana dell Appennino Modena Est delle funzioni per l esercizio in forma associata delle funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie da attuarsi congiuntamente ai seguenti Comuni ricompresi nell ambito territoriale della stessa Comunità: Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca; 2. Di dare atto che per le materie relative a servizi socio assistenziali gestite attualmente attraverso convenzioni in gestione associata a far tempo dalla data del saranno conferite alla Comunità Montana le relative funzioni; 3. di approvare a tal fine lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 4. Di dare atto che la convenzione oggetto di considerazione avrà durata pari a quella dell Ente Comunità Montana con decorrenza a far tempo dal ; 5. Di provvedere, con proprie successive deliberazioni, ad approvare ogni successivo atto che si rendesse necessario e/o opportuno al fine di adeguare l assetto istituzionale e di organizzazione alla vigente normativa regionale in materia; 6. di dare atto che i costi derivanti dalla realizzazione degli obiettivi di cui alla convenzione oggetto di considerazione sono previsti nel bilancio pluriennale ma che sarà cura dei responsabili interessati attivarsi affinché in sede di approvazione del bilancio 2008 si provveda a rideterminare le giuste allocazioni nei diversi capitoli di bilancio; 7. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 2 in nome e per conto della Comunità Montana. Stante l'urgenza di provvedere in merito, SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO Con la votazione che si riporta, espressa in forma palese per alzata di mano ed accertata nei modi di legge; PRESENTI 12 ASTENUTI 0 VOTANTI 12 FAVOREVOLI 12 CONTRARI 0 DELIBERA altresì di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000. Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Carlo Castagnoli IL SEGRETARIO Dott.ssa Elisabetta Manzini

5 CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DELLE FUNZIONI SOCIALI, SOCIO- SANITARIE, SANITARIE E DEI SERVIZI SOCIALI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA DELL APPENNINO MODENA EST L anno duemilasette, il giorno del mese di in nella sede della Comunità Montana Modena dell Appennino Modena Est con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge TRA il Comune di Guiglia (Mo) in persona del Sindaco Pasini Angelo domiciliato per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale ) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ; il Comune di Marano sul Panaro in persona del Sindaco Mauro Salici domiciliato per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale ) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ; il Comune di Montese (Mo) in persona dell Assessore domiciliato per la sua carica presso il Comune di Montese, (codice fiscale ) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ; il Comune di Zocca (Mo) in persona del Sindaco Leonelli Carlo domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale ) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ; E La Comunità Montana dell Appennino Modena Est (di seguito Comunità Montana) in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso la Comunità Montana, (codice fiscale ) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio comunitario n. del che si allega quale parte integrante con l assistenza e l opera del Segretario della Comunità Montana dott.ssa Elisabetta Manzini; PREMESSO che a decorrere dal 01/01/2007 i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca unitamente all Unione Terre di Castelli hanno dato avvio ad una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP Giorgio Gasparini ) per l'esercizio associato di servizi ed attività negli ambiti socio assistenziale, socio sanitario e socio educativo delle seguenti aree: minori, anziani, adulti e disabili; che con deliberazioni di Consiglio Comunale di Guiglia n. del, di Consiglio Comunale di Marano sul Panaro n. del, di Consiglio Comunale di Montese n. del, di Consiglio Comunale di Zocca n.

6 del,, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca hanno conferito all ASP sopra citata i servizi nell ambito di attività socio-assistenziale, socio sanitario e socio educativo e nei settori di intervento minori, anziani, adulti, disabili; Fatta eccezione per i Comuni di Guiglia e Montese i quali non hanno provveduto al conferimento dei servizi relativi alla Comunità Alloggio (Guiglia) e alle Casa Protetta per Anziani/RSA, Centro Diurno per Anziani, Centri Residenziali e Semi Residenziali per handicap (Montese) compresi i contributi per il pagamento di rette per l ospitalità nelle suddette strutture; che con deliberazioni di Giunta Comunale di Guiglia n. del, di Giunta Comunale di Marano sul panaro n. del, di Giunta Comunale di Montese n. del, di Giunta Comunale di Zocca n. del, esecutive ai sensi di legge i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca hanno approvato il contratto di servizio tra i singoli comuni, l azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Giorgio Gasparini di Vignola ed il Distretto di Vignola dell Azienda USL di Modena per il conferimento all ASP medesima della gestione di servizi ed attività socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi e le relative schede tecniche; che con deliberazioni di Consiglio Comunale di Guiglia n. del, di Consiglio Comunale di Marano sul Panaro n. del, di Consiglio Comunale di Montese n. del, di Consiglio Comunale di Zocca n. del,, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca hanno altresì espresso l indirizzo di conferire alla Comunità Montana funzioni relative ai Servizi socioassistenziali, socio-sanitari e sanitari; che i Comuni provvedono attualmente alla gestione diretta delle seguenti funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie: 9) Pianificazione 10) Programmazione 11) Governance 12) Accesso agli interventi ed ai servizi; 13) Autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali (Direttiva regionale approvata con DGR 564/2000); 14) Accreditamento dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell art. 38 della L.R. 2/2003; 15) Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA), previsto dall art. 50 della L.R. 2/2003 e più precisamente delineato dall art. 51 della L.R. 27/2004, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva regionale in materia di integrazione socio-sanitaria; 16) Politiche di promozione dell agio e del benessere della popolazione anziana; che con deliberazioni di Consiglio Comunale di Guiglia n. del, di Consiglio Comunale di Marano sul Panaro n. del, di Consiglio Comunale di Montese n. del, di Consiglio comunale di Zocca n. del, esecutive ai sensi di legge, detti Comuni hanno

7 stabilito di conferire le sopra richiamate funzioni e relativi servizi alla Comunità Montana, fatta eccezione per i Comuni di Guiglia e Montese in quanto gli stessi non hanno provveduto al conferimento delle suddette funzioni riferite alla Comunità Alloggio (Guiglia) e alle Casa Protetta per Anziani/RSA, Centro Diurno per Anziani, Centri Residenziali e Semi Residenziali per handicap (Montese) compresi i contributi per il pagamento di rette per l ospitalità nelle suddette strutture; che conseguentemente a far tempo dal 01/01/2008 nei contratti di servizio già stipulati con l ASP dovrà subentrare la Comunità Montana; che con le medesime deliberazioni di Consiglio Comunale di Guiglia n. del, di Consiglio Comunale di Marano sul Panaro n. del, di Consiglio Comunale di Montese n. del, di Consiglio comunale di Zocca n. del, esecutive ai sensi di legge, detti Comuni hanno stabilito altresì di conferire alla Comunità Montana le funzioni ed i servizi in materia di politiche giovanili, politiche per l immigrazione già esercitate in forma associata attraverso apposita convenzione in scadenza al 31/12/2007; TUTTO CIÒ PREMESSO Tra i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Sindaci protempore, e Presidente pro-tempore della Comunità Montana si stipulano i patti e condizioni: Art.1 - Premessa La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Art.2 - Oggetto La presente Convenzione disciplina sul territorio della Comunità Montana il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui ai successivi artt. 4 e 5. Art.3 - Finalità L esercizio unitario è finalizzato a garantire: a) la disponibilità sul territorio della Comunità Montana di una struttura con compiti specifici di programmazione e organizzazione; b) l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio della Comunità Montana; c) l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; d) l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socioassistenziale, socio-sanitario e sanitario. Viene pertanto costituita una struttura dei servizi Sociali della Comunità Montana per l esercizio delle funzioni e dei servizi in ambito socio-assistenziale, sociosanitario e sanitario con sede operativa temporaneamente stabilita presso la sede della Comunità Montana.

8 Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio della Comunità Montana. Art.4 - Funzioni e Servizi trasferiti ed ambito di intervento In base alla presente convenzione, viene attivato l'esercizio unificato di tutte le funzioni e di tutte le attività, interventi e servizi ad esse relativi in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario attribuiti dalla vigente normativa agli Enti locali con esclusione delle politiche abitative e dell assistenza scolastica. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni: 1) Pianificazione 2) Programmazione 3) Governance 4) Accesso agli interventi ed ai servizi; 5) Autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali (Direttiva regionale approvata con DGR 564/2000); 6) Accreditamento dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell art. 38 della L.R. 2/2003; 7) Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA), previsto dall art. 50 della L.R. 2/2003 e più precisamente delineato dall art. 51 della L.R. 27/2004, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva regionale in materia di integrazione socio-sanitaria; 8) Politiche giovanili; 9) Politiche per l immigrazione; 10) Politiche a favore della popolazione anziana; 11) Politiche per la famiglia, l infanzia ed età evolutiva; 12) Politiche a favore dei disabili e adulti in difficoltà. Per i Comuni di Guiglia e Montese rimangono escluse dalla presente delega le funzioni relative alla Comunità Alloggio (Guiglia) e alle Casa Protetta per Anziani/RSA, Centro Diurno per Anziani, Centri Residenziali e Semi Residenziali per handicap (Montese) compresi i contributi per il pagamento di rette per l ospitalità nelle suddette strutture. L'esercizio di tali funzioni e l attuazione degli interventi ad esse collegati, avverrà sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito della Comunità Montana. Art. 5 Gestione dei servizi trasferiti La Comunità Montana - comprendendo la presente delega di funzioni anche i relativi servizi - subentrerà dal ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca nel rapporto giuridico, amministrativo e gestionale in atto con l ASP, per la gestione dei servizi ed attività ad essa trasferite dai suddetti Comuni.

9 Per quanto, invece, riguarda i servizi riferiti all esercizio delle funzioni sopra richiamate ai punti 8, 9 e 10, gli stessi devono intendersi conferiti a far tempo dal giorno in capo alla Comunità Montana. Art. 6 Decorrenza e durata della convenzione La presente convenzione ha decorrenza dalla data del e durata pari a quella dell Ente Comunità Montana. Art. 7 - Ambito territoriale L'ambito territoriale delle funzioni e dei servizi di cui al presente atto è individuato nel territorio dei Comuni della Comunità Montana. Art. 8 - Forme di consultazione Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni ed i servizi di cui alla presente convezione, è la Giunta della Comunità Montana, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche ed amministrative, dipendenti o consulenti della Comunità Montana e dei Comuni membri. La Comunità Montana si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio della Comunità Montana relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione. In sede di conto consuntivo il Consiglio della Comunità Montana trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione. Art. 9 - Dotazione organica La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni e dei servizi di cui alla presente convenzione, verrà definita dalla Giunta della Comunità Montana, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L.; tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2, Capo 3, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del , e con le modalità previste dal vigente Regolamento per l ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Comunità Montana. Art. 10 Beni strumentali I Comuni costituenti la Comunità Montana potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per l esercizio delle funzioni e per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della Comunità Montana o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell Ente proprietario. Art Ripartizione delle spese

10 I costi globali per l esercizio delle funzioni e per la gestione dei servizi trasferiti, vengono sostenuti dalla Comunità Montana con fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione. I costi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente al numero degli abitanti. Per i comunidi Guiglia e di Montase, in riferimento alle funzioni ed ai servizi non conferiti, si stabilisce il seguente correttivo: a) per il Comune di Guiglia si prevede una detrazione pari al 1,0 %; b) per il Comune di Montese si prevede una detrazione per al 10 % Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato presso Comunità Montana. Art. 12 Recesso - Revoca Scioglimento della Comunità Montana. Il recesso di un Comune dalla Comunità Montana non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dalla Comunità Montana e, nel caso di mancato raggiungimento dell accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni. In caso di scioglimento della Comunità Montana o revoca alla stessa del trasferimento delle funzioni e dei servizi in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo Per il personale assunto direttamente dalla Comunità Montana sarà applicato l art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti alla Comunità Montana ad una collocazione nella propria pianta organica. Il recesso ha effetto dall anno successivo a quello della sua comunicazione che andrà comunque inviato con preavviso di 6 mesi della scadenza. Il recesso non attiverà alcuna sanzione e comporterà il rientro automatico in capo al comune recedente delle funzioni oggetto del recesso. Art. 13 Controversie La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; - un altro dalla Giunta della Comunità Montana;

11 - il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta della Comunità Montana, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile. Art. 14 Rinvio Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Comune di Guiglia (Angelo Pasini - Sindaco) Per il Comune di Marano sul Panaro (Mauro Salici - Sindaco) Per il Comune di Montese (Luciano Mazza Vice Sindaco) Per il Comune di Zocca (Carlo Leonelli - Sindaco) Per la Comunità Montana Modena Est (Il Presidente ) Il Segretario generale della Comunità Montana (Elisabetta Dott.ssa Manzini)

12 Il presente verbale viene così sottoscritto: F.to IL PRESIDENTE (Carlo Castagnoli) F.to IL SEGRETARIO (Dott.ssa Elisabetta Manzini)... ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della deliberazione, ai sensi dell art. 124 del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all Albo per 15 giorni consecutivi a partire dal.... Zocca, li IL SEGRETARIO... CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all Albo pretorio; Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000); Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 Comma 4 del D. Lgs. 267/2000). Zocca, li IL SEGRETARIO...

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