Prot.n. 85. CIRC.n. 26 del A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

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1 Prot.n. 85 CIRC.n. 26 del A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE INAIL Autoliquidazione 2012/2013 Regolazione premio anno 2012 ed anticipo rata 2013 con pagamento entro il 18 febbraio 2013 Comunicazione telematica delle retribuzioni entro il 18 marzo Entro il 18 febbraio 2013 (cadendo il 16 di sabato) il datore di lavoro deve: calcolare, in base alle retribuzioni erogate ed agli altri elementi di calcolo forniti dall INAIL, il conguaglio per l anno precedente (regolazione 2012) e, in base alle stesse retribuzioni o a quelle ridotte presunte e al relativo tasso, il premio anticipato per l anno in corso (rata 2013); pagare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della regolazione e della rata, utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 ; inviare l'eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio utilizzando il servizio telematico in - Punto Cliente: "Riduzione presunto". per la fruizione dello sconto edile (riduzione 11,50%) da applicare sulla regolazione 2012, presentare all'inail l'apposito "modello autocertificazione sconto edile" circa l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione. Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro, devono anche presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato. Entro il 18 marzo 2013 (cadendo il 16 di sabato) il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99) nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n.

2 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici, in - Punto Cliente, Invio dichiarazione salari o AL.P.I. online. L esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. Nella sezione Punto Cliente del portale sono disponibili, oltre a quelli già citati, anche gli ulteriori servizi telematici per l Autoliquidazione: "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo". Modulo per la comunicazione delle Basi di calcolo Nel modulo inviato dall INAIL alle ditte sono indicati gli elementi per il calcolo, in autoliquidazione, della regolazione e della rata del premio. Dichiarazione delle retribuzioni 2012 Come anticipato, entro il 18 marzo 2013 il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, utilizzando i servizi telematici Invio dichiarazione salari o AL.P.I. online. La violazione dell obbligo di comunicare all'inail nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di.770,00 (misura ridotta:.250,00; misura minima:.125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65). In caso di PAT ponderate, le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione. Se sul modulo delle basi di calcolo sono indicati più periodi (colonna DAL e colonna AL ) per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo. Le retribuzioni imponibili sono indicate nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 314/97. Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte Come anticipato, entro il 18 febbraio 2013, i datori possono comunicare la riduzione delle retribuzioni presunte per il 2013, per il calcolo della rata di premio anticipata, utilizzando il servizio telematico "Riduzione presunto". Il minor presunto deve essere motivato da idonee e oggettive ragioni per consentire la corretta valutazione da parte dell Istituto, anche ai fini di eventuali successivi controlli. Nella comunicazione devono essere riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio. Calcolo del premio Nella Guida all autoliquidazione 2012/2013 vi sono appositi prospetti utili per il calcolo del premio. ll premio deve essere determinato sommando algebricamente l importo dei vari addendi che lo compongono (premio infortuni e malattie professionali; sconti contributivi; pag. 2

3 addizionale Fondo Amianto; premio silicosi/asbestosi; addizionale 1% ex art.181 T.U.). Ciascun addendo, in quanto valore intermedio, deve essere calcolato con cinque cifre decimali. La sommatoria di tali addendi, effettuata con cinque cifre decimali, darà luogo all importo del premio che verrà arrotondato al centesimo di euro superiore se la terza cifra decimale è superiore/uguale a 5, al centesimo di euro inferiore se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (es.: 2.043,36516 va arrotondato a 2.043, ,36478 va arrotondato a 2.043,36). E ammessa anche la possibilità di arrotondare l importo finale all unità di Euro, e più precisamente: all unità di Euro superiore se le prime due cifre decimali sono superiori a 49 centesimi (es.: 1.243,51 si arrotonda a Euro); all unità di Euro inferiore se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi (es.: 1.243,47 si arrotonda a Euro). In entrambi i casi nei due campi predisposti per i decimali, dovranno essere indicati due zeri. Retribuzione imponibile Minimale giornaliero Per l anno 2012, il limite minimo giornaliero, cui la retribuzione contrattuale deve essere ragguagliata, se inferiore, relativamente al settore industria, è pari a euro 45,70 per gli operai, gli impiegati e i quadri. Criteri di calcolo della retribuzione imponibile per il part-time La base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare, o se più elevata, quella minimale, per le ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro nel periodo assicurato. La retribuzione oraria minimale è quella valida anche ai fini INPS e, per il 2012, è di euro 6,86 (= 45,70 x 6 : 40). La retribuzione oraria tabellare è ottenuta dividendo l importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. La retribuzione annua tabellare comprende anche le mensilità aggiuntive, con esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (contingenza, scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale od individuale). Le ore di lavoro da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono oltre a quelle di effettiva presenza, le ore in cui il lavoratore è assente per ferie, festività riconosciuta, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità, ecc. entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili. In particolare, il computo delle ore include quelle da retribuire a titolo di supplementare o straordinario, nonché quelle da retribuire a titolo di integrazione di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, integrazioni salariali, ecc.). pag. 3

4 Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati Per i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi), ai sensi dell art.5, comma 4, del D.Lgs. n.38/2000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti (determinati secondo l art.51 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente), nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti dall art.116, co.3. del T.U. n.1124, ossia del minimale e massimale di rendita. I limiti annuali sono frazionabili in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazioni di mese di durata del rapporto. Dal 1 gennaio 2012, i limiti minimo e massimo dell imponibile mensile (euro ,80 : 12 ; euro ,20 : 12) corrispondono, rispettivamente, a euro 1.292,90 e euro 2.401,10. Lavoratori dell area dirigenziale Sono tali i lavoratori con la qualifica di dirigente e quelli, con mansioni/funzioni direttive, inquadrati nell area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi nazionali. Per i lavoratori in argomento, ai sensi dell art.4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.38/2000, la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita ex art.116, comma 3, T.U. n La retribuzione convenzionale annua è frazionabile in 300 giorni lavorativi. Dal 1 gennaio 2012 il massimale annuo di rendita è pari a euro ,20 annue e pertanto dal 1 gennaio 2012 l imponibile giornaliero (euro ,20: 300) e mensile (x 25) per il personale dirigente corrisponde ai seguenti importi: euro 96,04 e euro 2.401,10. Per i lavoratori dell area dirigenziale con contratto part-time, dal 1 gennaio 2012 l imponibile orario (euro 96,04: 8) corrisponde a euro 12,01, per l orario definito nel contratto di lavoro a tempo parziale. Retribuzione di ragguaglio per i soci non artigiani Per i soci non artigiani la retribuzione da assumere è quella di ragguaglio, ossia la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all art.116, co. 3. T.U. n Dal 1 gennaio 2012 le retribuzioni convenzionali giornaliera (euro ,80 :300) e mensile - (x 25) sono fissate rispettivamente in euro 51,72 e euro 1.292,90. Somme versate alla Cassa Edile Le somme versate alle Casse Edili sono da considerare retribuzione imponibile in misura: totale se versate a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui; pag. 4

5 - del 15% se versate ad ogni altro titolo, con esclusione del contributo per quote di adesione contrattuale. Riduzione dell 11,50% per le imprese edili L art.29 del decreto legge n.244/95, convertito in Legge n.314/95, ha disciplinato la determinazione della retribuzione minima imponibile nel settore edile ed ha previsto una riduzione dei premi dovuti, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Come noto (cfr. nostra circolare n.28/2008 del ), con effetto dal 1 gennaio 2008, il predetto art.29 è stata modificato dall art. 1, comma 51, della Legge n. 247/2007, il quale ha ripristinato l agevolazione (originariamente prevista fino al 31 dicembre 2006), la cui entità deve essere stabilita con un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio. La stessa norma prevede, altresì, che, qualora il decreto non sia emanato entro il 31 luglio, decorsi trenta giorni (e, cioè, a decorrere dal 31 agosto) e sino all adozione del menzionato decreto, si applica (in via provvisoria) la riduzione determinata per l anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all effettiva riduzione accordata (con il decreto), ovvero, nel caso di mancata adozione del decreto, entro e non oltre il 15 dicembre dell anno di riferimento. Con decreto ministeriale del , la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile è stata determinata per l anno 2012 nella misura dell 11,50%. Pertanto, la predetta riduzione dell 11,50% si applica solo per l anno 2012 (regolazione 2012), esclusivamente sul premio ordinario infortuni e silicosi, e soltanto relativamente agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Tutto ciò premesso, l INAIL (istruzioni operative del ) sottolinea che: la predetta riduzione dell 11,50% si applica per l anno 2012 (regolazione 2012); possono fruire dell'agevolazione i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione (art. 36 bis, comma 8, D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006) e che siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili (art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296/2006, nonché artt. 1 e 9 del D.M recante disposizioni in tema di DURC); i datori di lavoro che intendono avvalersi della riduzione in parola devono presentare alla Sede INAIL competente, entro il , l'apposito "modello autocertificazione sconto edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro, entro la stessa data, devono anche presentare alla pag. 5

6 Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato. In proposito rammentiamo che il Ministero del lavoro (lettera circolare 8667 del ) ha precisato che qualora in occasione delle verifiche le Direzioni Provinciali del Lavoro (ora DTL) accertino la mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione dovranno invitare il datore di lavoro alla sua presentazione o integrazione, trattandosi di inadempimenti formali che non costituiscono di per sè causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del Decreto 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso. Ricordiamo infine che, ai fini della fruizione dei benefici contributivi e quindi dello sconto edile: i datori di lavoro devono applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali (art. 1, commi 1175 della Legge , n. 296); tale circostanza non può essere oggetto di autocertificazione, ma solo di verifica in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo; i i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'inail, dell INPS e delle Casse Edili (art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge , n. 296; Decreto Ministeriale ). Per l INAIL la richiesta del beneficio, con l indicazione del codice sconto in sede di dichiarazione delle retribuzioni, equivale a richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per la regolarità contributiva. L'Istituto accerta la regolarità alla data di effettuazione della verifica e, in caso di irregolarità, deve invitare la ditta alla regolarizzazione. Altre agevolazioni (Reimpiego personale dirigente - Disabili - Maternità e paternità - Contratti di inserimento) Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è prevista la riduzione del premio nella misura del 50%, sia in regolazione sia in rata (Art. 20, comma 2, legge n. 266/1997). Nel caso di datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 hanno stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili, si applica il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%, sia in regolazione che in rata (Art. 13 Legge n. 68/1999 nel testo previgente alla modifica operata dall'art. 1, comma 37, della legge n. 247/2007). I soggetti assicuranti con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità, possono corrispondere il 50% del premio riferito a detti lavoratori pag. 6

7 (Art. 4 del decreto legislativo n. 151/2001). La riduzione può essere fruita fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2012 che alla rata Per i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori con contratto di inserimento, le specifiche retribuzioni erogate nel 2012, da considerarsi ai fini del calcolo del premio, sono ridotte del 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003 e dal Regolamento CE n. 800/2008 del Addizionale Fondo per le vittime dell'amianto Con determina del Presidente dell'istituto n.100 del (il relativo decreto ministeriale è in corso di emanazione), l'addizionale a carico delle imprese è stata fissata nella misura dell'1,08%, da applicare sia alla regolazione 2012, sia alla rata L'addizionale per il Fondo amianto (istituita con l'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e regolamentata con Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30) si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel citato Decreto interministeriale (circolare INAIL n. 32 del ). Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall'istituto entro il , l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI". Premio assicurativo per silicosi Come per il premio per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, anche per il premio supplementare per l assicurazione contro la silicosi e l asbestosi è prevista l autoliquidazione. I termini per l autoliquidazione del premio silicosi sono identici a quelli previsti per il premio infortuni, mentre le modalità devono tenere conto del criterio di calcolo del tasso medio per la determinazione del premio supplementare, previsto dal D.M Di conseguenza, le retribuzioni specifiche dei dipendenti esposti a rischio silicosi devono essere evidenziate nel campo C della denuncia delle retribuzioni ed utilizzate per calcolare, secondo le modalità sotto indicate, il tasso applicabile sulla intera massa retributiva, al fine di ricavare l importo di premio supplementare dovuto. Le modalità per ottenere il tasso applicabile per rischio silicosi sono le seguenti: retribuzioni specifiche x 100 a) = percentuale d incidenza (con due decimali) retribuzioni complessive b) alla percentuale d incidenza corrisponde, sulla tabella delle incidenze e dei tassi pubblicata nella guida INAIL, il tasso applicabile. pag. 7

8 I pagamenti (modello F24) Il pagamento di quanto dovuto a titolo di premio assicurativo è effettuato con il modello di pagamento unificato F24. I dati da riportare sul mod F24 Sezione altri Enti previdenziali ed assicurativi INAIL utilizzato per effettuare il pagamento riguardano: CODICE SEDE: è il codice identificativo della Sede INAIL competente territorialmente rispetto alla sede legale della Ditta rilevabile dal Modello di dichiarazione delle retribuzioni. POSIZIONE ASSICURATIVA NUMERO: deve essere indicato il Codice Ditta e cioè il numero attraverso il quale viene identificata la Ditta, che è rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni. CC: è il codice di controllo rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni. NUMERO DI RIFERIMENTO: per i pagamenti a titolo di premio INAIL deve essere riportato il n. di riferimento all autoliquidazione 2012/2013, ovvero CAUSALE: indicare P. IMPORTI A DEBITO VERSATI: per il Premio INAIL, il datore di lavoro dovrà indicarvi l importo del premio dovuto come somma algebrica tra regolazione passiva 2012 e rata anticipata IMPORTI A CREDITO COMPENSATI: per il Premio INAIL, in caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro lo stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL (purchè non iscritti a ruolo esattoriale) e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quando dovuto ad altre Amministrazioni. Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la Sede INAIL l'effettiva sussistenza del credito stesso. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i pagamenti esclusivamente con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Rateazione del premio da autoliquidazione 2012/2013 Ai sensi dell art.59, comma 19, della legge n.449/1997 e dell art.55, comma 5, della legge n.144/1999, il datore di lavoro può usufruire della rateazione in 4 rate trimestrali di pari importo, di cui la prima senza interessi, oltre che per la rata di premio anticipato, anche il pagamento della regolazione. In particolare: - il datore di lavoro, che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ed abbia già espresso tale volontà in occasione della precedente autoliquidazione, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nell'ambito della dichiarazione delle pag. 8

9 retribuzioni; - il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione, o che non intenda più avvalersi del pagamento rateale, deve comunicare tale volontà con la dichiarazione delle retribuzioni in via telematica utilizzando il servizio ALPI online oppure Invio telematico dichiarazione salari. La prima rata deve essere versata entro il 18 febbraio 2013, mediante il modello F24. Le rate successive (comprensive dei relativi interessi) devono essere versate, sempre mediante il modello F24, entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre dell anno Sulle rate del premio successive alla prima, i datori di lavoro devono applicare gli interessi. L INAIL, con nota del , ha interesse da applicare. fornito le seguenti indicazioni sul tasso di Il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato nella misura del 3,11% il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2012, da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi alla seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2012/2013. Pertanto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata sono: Scadenze rate Coefficienti 16 maggio , agosto , novembre , Compensazione con crediti pregressi In caso di esistenza di crediti pregressi, qualora la sede ne verifichi la effettiva sussistenza, le aziende potranno procedere su autorizzazione della stessa (concessa dietro presentazione di specifica richiesta) a compensare quanto dovuto per l autoliquidazione con il credito preesistente. In tal caso devono essere compilate 2 righe della sezione INAIL del mod. F24, indicando, nella prima, il progressivo dell autoliquidazione e il relativo importo nel campo importi a debito versati, nella seconda, il progressivo del credito indicando il relativo importo nel campo importi a credito compensati. Cessazione dell attività assicurata nel corso dell anno Chiusura della posizione assicurativa In caso di cessazione dell attività assicurata nel corso dell anno fermo restando pag. 9

10 l obbligo di denuncia della cessazione all INAIL entro 30 giorni (nuovo temine applicabile agli eventi verificatesi dal ) la dichiarazione delle retribuzioni effettive - che continua ad essere effettuata con il modulo cartaceo - ed il contestuale versamento del premio che risulta dovuto a seguito dell autoliquidazione vanno effettuati entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Per informazioni: Area Lavoro e Previdenza Dott. Paolo Valerio valerio@ancetreviso.it pag. 10

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