Contenzioso giudiziario

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1 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CONTENZIOSO GIUDIZIARIO 743 CAPITOLO 2 Contenzioso giudiziario SOMMARIO Sez. 1 - Tipologie più frequenti di controversie I. Opposizione agli atti esecutivi II. Richiesta di accertamento giudiziale Sez. 2 - Procedimento di primo grado I. Ricorso II. Costituzione del convenuto III. Intervento del terzo IV. Svolgimento della causa a. Prime verifiche da parte del giudice b. Poteri istruttori del giudice c. Mezzi di prova d. Udienza di discussione e. Inattività delle parti V. Decisione Sez. 3 - Mezzi di impugnazione I. Ricorso in Appello II. Ricorso in Cassazione III. Revocazione IV. Opposizione di terzo Per la risoluzione delle controversie in materia previdenziale ed assistenziale (definite al n e s.), una volta esaurita la fase amministrativa preliminare, è possibile adire, con ricorso, il giudice previdenziale. Nel presente capitolo è stata esaminata la disciplina delle controversie previdenziali così come modificata dalla riforma del processo civile (L. 69/2009): nel corso della trattazione viene altresì segnalato il regime applicabile alle controversie sorte in data antecedente all entrata in vigore della stessa (4 luglio 2009). Esenzione dalle imposte Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause previdenziali sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura. Sono allo stesso modo esenti dalle imposte gli atti e i documenti relativi all esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riguardanti il recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa, nonché i procedimenti di opposizione all esecuzione e gli atti esecutivi (art. 618-bis c.p.c.). N.B. A far data dal 1º gennaio 2011 è dovuto il contributo unificato per l iscrizione al ruolo per i soli processi dinnanzi alla Corte di Cassazione (L. 319/58; art. 10, c. 6 bis, DPR 115/2002; art. 2, c. 212, L. 191/2009; art. 1, c. 23 quinquiesdecies, DL 194/2009 conv. in L. 25/2010). Competenza per territorio La competenza per territorio del giudice previdenziale è individuata in riferimento all oggetto della controversia (art. 444 c.p.c.): Oggetto Tribunale Principio generale Previdenza ed assistenza obbligatorie Nella cui circoscrizione risiede l attore (1) (2) Casi particolari Inadempimento degli obblighi del datore di lavoro ed applicazione delle sanzioni civili Del luogo in cui ha sede l ufficio dell Ente (3)

2 744 CONTENZIOSO GIUDIZIARIO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Controversia in cui è convenuta la pubblica amministrazione statale Obblighi contributivi di un libero professionista o di un lavoratore autonomo Infortuni e malattie professionali riguardanti gli addetti alla navigazione o alla pesca marittima Tribunale Del luogo ove ha sede l ufficio dell Avvocatura dello Stato territorialmente competente (art. 25 c.p.c.; art. 6 RDL 1611/33) Del luogo di residenza dell attore (Cass. 22 giugno 2004 n ; Cass. 9 novembre 2004 n ) Del luogo in cui ha sede l ufficio del porto di iscrizione della nave (1) Secondo giurisprudenza costante, invece, deve sempre farsi riferimento al luogo di residenza dell assistito, indipendentemente dalla qualità di ricorrente o di convenuto assunta in giudizio dallo stesso (Cass. 6 aprile 1984 n. 2240; Cass. 17 febbraio 2000 n. 1787; Cass. 19 febbraio 2000 n. 1941; Cass. 21 luglio 2000 n. 9637). (2) Se l attore è residente all estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione egli aveva l ultima residenza prima del trasferimento all estero (art. 444, c. 1, c.p.c.; art. 46, c. 23, L. 69/2009). Quando invece la prestazione è chiesta dagli eredi, la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza (art. 444, c. 1, c.p.c.; art. 46, c. 23, L. 69/2009). (3) Per ufficio dell Ente si intende quello che sia legittimato a ricevere i contributi, a pretendere il loro pagamento (Cass. 5 novembre 1988 n. 5992) o a restituirne l eccedenza. Rimangono ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuisca la competenza ad altri uffici. La competenza non può essere attribuita neppure a centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi (Ord. Cass. 23 dicembre 2004 n ). Se nei confronti di uno stesso datore di lavoro sono state emesse più cartelle di pagamento da parte di diverse sedi, le relative opposizioni devono essere proposte separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti (Cass. 28 aprile 2003 n. 6619). Quando l ente previdenziale interessato ha per legge un unica sede, o ha centralizzato la riscossione presso una sola sede, le controversie concernenti gli obblighi contributivi appartengono alla competenza del giudice del luogo di tale sede (Cass. 7 marzo 2002 n nel caso dell ENASARCO) Interesse ad agire Presupposto fondamentale per l esercizio dell azione giudiziaria in materia previdenziale ed assistenziale è l interesse ad agire del ricorrente: il ricorso giudiziario può essere proposto solo quando sussista un utilità per la parte in caso di accoglimento della domanda e tale risultato sia conseguibile soltanto attraverso l attività giurisdizionale. L interesse ad agire può manifestarsi nell opposizione ad una pretesa dell Ente, oppure al mancato riconoscimento da parte dell Ente di un vantaggio contributivo o di una prestazione. In tutti i casi, l interessato ricorre contro una decisione sfavorevole pronunciata dagli organi amministrativi e contenuta in atti dotati di esecutività. Termine per agire I diritti previdenziali devono essere esercitati entro un dato termine, a pena di decadenza. Alla scadenza del termine di decadenza l azione giudiziaria diventa inammissibile ed il diritto ai ratei precedentemente maturati delle prestazioni previdenziali si estingue. In materia di previdenza in genere, la decadenza è rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione non si sia formato espresso giudicato (Cass. 21 settembre 2000 n ; Cass. SU 29 maggio 2009 n ). È da escludersi il verificarsi del giudicato interno in mancanza di una espressa pronuncia del giudice di merito sulla decadenza che riguarda diritti indisponibili. Trattamenti pensionistici (art. 47, c. 2, DPR 639/70; art. 4 DL 384/92 conv. in L. 438/92; Circ. INPS 15 luglio 1993 n. 165) L azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni dalla data di: comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo pronunciata dai competenti organi dell Istituto; scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione; scadenza dei termini prescritti per l esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini di decadenza decorrono dall insorgenza del diritto ai singoli ratei di pensione. Precisazioni 1) Al fine di accertare l avvenuta decadenza dal diritto di agire in giudizio nelle ipotesi di mancata o intempestiva presentazione del ricorso amministrativo, il giorno iniziale deve essere individuato nel momento in cui è stato emesso il provvedimento originario di liquidazione della pensione (Pret. Brescia 8 febbraio 1995). 2) Non è soggetta a termini di decadenza la domanda giudiziale di integrazione al trattamento minimo della pensione (Cass. SU 24 febbraio 1997 n. 1691) né quella rivolta ad ottenere solo l adeguamento di una pre-

3 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CONTENZIOSO GIUDIZIARIO 745 stazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto (e non il riconoscimento del diritto alla prestazione in sé considerata). In tali casi si applica solo il limite dell ordinaria prescrizione decennale (Cass. SU 29 maggio 2009 n ; Ord. Cass. 7 maggio 2010 n ). 3) Non è soggetta a decadenza neppure la domanda giudiziale rivolta ad ottenere, non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l adeguamento di una prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della norma legale. In tali casi la pretesa soggiace solamente al limite dell ordinaria prescrizione decennale (Cass. SU 29 maggio 2009 n ; Cass. ord. 7 maggio 2010 n ). Prestazioni non pensionistiche (art. 47, c. 3, DPR 639/70; art. 4 DL 384/92 conv. in L. 438/92) L azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 1 anno, che decorre dalle medesime date valevoli per le controversie in materia di trattamenti pensionistici (v. n. 7148). Infortunio e malattia professionale Per le controversie in tema di infortunio e malattia professionale è previsto un termine di prescrizione dell azione giudiziaria di 3 anni (art. 111 e 112 DPR 1124/65), che decorre dal manifestarsi dell infortunio o della malattia professionale assicurati dall INAIL, cioè dal giorno in cui l interessato abbia avuto consapevolezza dell esistenza della malattia indennizzabile. A tal fine assumono rilievo eventi oggettivi ed esterni alla persona dell assicurato, quali la domanda amministrativa, certificati medici attestanti l esistenza della malattia, od altri fatti noti (Cass. 6 novembre 2002 n ). Parti Nel processo previdenziale le parti sono generalmente: il ricorrente, che instaura il processo con il deposito dell atto introduttivo (e che quasi sempre è il soggetto privato che rivendica la prestazione o nega totalmente o parzialmente il debito contributivo); il convenuto in giudizio (che quasi sempre è l Ente previdenziale o assistenziale, o il Ministero competente). Più raramente, partecipano al processo: il terzo eventualmente chiamato o interveniente; il litisconsorte necessario (è litisconsorte necessario, ad esempio, la società cessionaria di cartolarizzazione nei giudizi avverso il ruolo esattoriale: v. n. 7157). Le amministrazioni dello Stato stanno in giudizio in persona del Ministro competente; gli Enti Previdenziali (INPS, INAIL) stanno in giudizio in persona dei rispettivi Presidenti aventi la rappresentanza legale dell Ente o di coloro che sono preposti agli organi periferici dotati di autonomia funzionale SEZIONE 1 Tipologie più frequenti di controversie previdenziali Esaminiamo, nei paragrafi che seguono, le controversie giudiziarie più frequenti in materia previdenziale ed assistenziale, ovvero: le opposizioni agli atti esecutivi emessi dagli Enti previdenziali ed assistenziali (v. n e s.); le domande di accertamento giudiziale circa l inesistenza di debiti contributivi o il diritto alla restituzione di pagamenti non dovuti (v. n e s.). Ve ne sono naturalmente molte altre, il cui oggetto rientra nell ambito di competenza del giudice previdenziale, che tuttavia - per motivi di opportunità - non è possibile trattare in queste pagine I. Opposizione ad atti esecutivi Gli Enti previdenziali (compresa la maggior parte delle casse dei liberi professionisti) e l INAIL (art. 102 L. 388/2000) tutelano i propri diritti, di norma, con l iscrizione a ruolo dei 7155

4 746 CONTENZIOSO GIUDIZIARIO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre crediti contributivi e delle relative sanzioni (L. 448/98; D.Lgs. 46/99; DL 308/99 conv. in L. 402/99). Più raramente, con il decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) e l ingiunzione fiscale (art. 2 RD 639/10) Iscrizione a ruolo (artt. 17 e 24 D.Lgs. 46/99) Il recupero coattivo dei crediti per contributi o premi dovuti agli Enti previdenziali e non versati dal debitore nei termini di legge, o dovuti in forza di accertamento d ufficio (al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore), può avvenire attraverso l iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti stessi (e delle relative sanzioni). Il ruolo è un elenco dei debitori e delle somme che questi devono all Ente previdenziale. Oggetto dell iscrizione al ruolo sono tutti i crediti contributivi (comprese le sanzioni) maturati o che matureranno fino al 31 dicembre dell anno successivo: al termine fissato per il versamento, ovvero alla data di notifica dell atto amministrativo che abbia fatto emergere l obbligo contributivo (nel caso di contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici). La mancata iscrizione al ruolo entro tali termini determina, per l ente previdenziale, la decadenza dal diritto e l impossibilità di riscuotere il credito stesso (Circ. INPS 15 marzo 2000 n. 61). Prima di procedere all iscrizione al ruolo, l Ente previdenziale ha la possibilità di avvisare bonariamente il debitore dell esistenza del debito a suo carico. Nell avviso bonario, che ha anche la funzione di atto interruttivo dei termini di prescrizione, sono indicati l importo e i periodi di scopertura contributiva, e viene concesso al debitore un termine per pagare il debito, con l avvertenza che è possibile accedere al pagamento dilazionato e che in mancanza di pagamento l ente procederà all iscrizione al ruolo (Mess. INPS 24 luglio 2006 n ). Una volta iscritti al ruolo, i debiti sono ceduti, a titolo oneroso, a società di cartolarizzazione che, a loro volta, si rivolgono territorialmente a società concessionarie che si occupano della riscossione coattiva degli stessi (art. 13 L. 448/98; DL 308/99 conv. in L. 402/99). Queste ultime emettono, nei confronti dei debitori, la cartella di pagamento (detta comunemente «cartella esattoriale», che rappresenta un estratto del ruolo) nella quale sono evidenziati: l ente impositore; i periodi oggetto della pretesa; gli importi, distinti tra contributi e sanzioni; e l intimazione ad adempiere l obbligo di pagamento (entro 60 giorni dalla notificazione) con l avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Precisazioni 1) È illegittima l iscrizione a ruolo dei crediti contributivi qualora detta iscrizione derivi da un accertamento dell Ente previdenziale previamente contestato in giudizio (art. 24, c. 3, L.46/99; Trib. Modena 14 aprile 2005). 2) Nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, i crediti iscritti a ruolo ed azionati dai concessionari per la riscossione seguono l «iter» procedurale prescritto per gli altri crediti. È consentita dunque la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (Cass. 26 febbraio 2008 n. 5063). Modalità di opposizione (art. 24, c. 5, D.Lgs. 46/99) Contro l iscrizione a ruolo del debito richiesto dall Ente previdenziale, il soggetto ingiunto può fare opposizione. L opposizione si propone con ricorso avanti al giudice previdenziale (e non avanti il giudice tributario: Cass. SU 18 marzo 2010 n. 6539) entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. 27 febbraio 2007 n. 4506; Cass. 25 giugno 2007 n ; Mess. INPS 3 marzo 2007 n. 5717). Al ricorso deve essere allegata, in originale, la cartella opposta, che deve contenere la relata di notifica (per verificare la tempestività del ricorso). Qualora la controversia abbia per oggetto la sussistenza del debito contributivo e sanzionatorio, o vizi procedurali connessi alla formazione del ruolo, il ricorso deve essere indirizzato all Ente previdenziale titolare del credito, ed anche alla società di cartolarizzazione cessionaria, che assume la veste di litisconsorte necessaria (art. 39 D.Lgs. 112/99; art. 13, c. 8, L. 448/98). In tal caso, il ricorrente deve notificare il ricorso all Ente previdenziale (art. 24, c. 5, D.Lgs. 46/99) ed alla società di cartolarizzazione (l obbligo di notifica al concessionario è stato invece soppresso dall art. 2 quater DL 209/2002 conv. dalla L. 265/2002). Qualora invece la controversia riguardi solo vizi formali della cartella di pagamento, il rimedio è quello dell opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; art. 29 D.Lgs. 46/99) che va proposta (sempre avanti il giudice previdenziale) nei confronti del solo concessionario, entro 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

5 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CONTENZIOSO GIUDIZIARIO 747 Precisazioni 1) È possibile formulare specifica istanza per la sospensione dell esecuzione del ruolo, per gravi motivi (art. 24, c. 6, L. 46/99). Nella prassi applicativa il giudice spesso concede la sospensione senza contraddittorio, contestualmente al decreto di fissazione della prima udienza o comunque sulla base della mera istanza depositata. 2) L accertamento della tempestività del ricorso è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l acquisizione degli elementi utili anche altrove; con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 16 maggio 2007 n ). 3) L estinzione del giudizio di opposizione all iscrizione al ruolo determina l incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio (Cass. 1º luglio 2008 n ). Esito del giudizio di opposizione All esito del giudizio di opposizione, il giudice può: accogliere il ricorso (e, nella prassi, annullare la cartella esattoriale); respingere il ricorso (in tal caso trovano conferma sia l iscrizione al ruolo che la cartella esattoriale, sulla base delle quali si potrà procedere alla riscossione coattiva del credito); accogliere parzialmente il ricorso, verificando la sussistenza di un debito parziale delle somme iscritte al ruolo (in questo caso, il giudice accerta la parziale fondatezza della pretesa dell ente e condanna il debitore al pagamento del residuo credito che risulti fondato). Decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) L Ente previdenziale, quando non può iscrivere al ruolo alcune somme, può chiedere al giudice - sussistendone le condizioni - l emissione di un decreto ingiuntivo. È il caso delle somme dovute, ad esempio, a titolo di: prestazioni indebite, ovvero somme indebitamente erogate (come, ad esempio, indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità o ratei di pensione); TFR e ultime tre mensilità pagate ai lavoratori dipendenti di imprese insolventi (nel qual caso l Ente agisce in surroga nei confronti degli imprenditori medesimi). Con il decreto ingiuntivo il giudice ingiunge alla parte di pagare, in favore dell Ente previdenziale, la somma richiesta nel termine di 40 giorni dalla notificazione, con espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione (l omissione dell indicazione del termine determina la nullità del decreto). Nel decreto viene altresì ingiunto il pagamento delle spese e delle competenze degli avvocati (art. 641 c.p.c.). Gli originali del ricorso e del decreto ingiuntivo rimangono depositati in cancelleria, mentre le copie autentiche devono essere notificate, entro 40 giorni dalla pronuncia del giudice, alla parte ingiunta (art. 643 c.p.c.). La notificazione determina la pendenza di lite ed avviene in mani proprie, nella residenza, dimora o domicilio dell ingiunto (art. 143 c.p.c.). In mancanza della notificazione nei termini il decreto diventa inefficace. Il decreto ingiuntivo previdenziale è provvisoriamente esecutivo per legge (art. 1, c. 13, DL 688/85 conv. in L. 11/86) e, pertanto, costituisce titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale su beni immobili del debitore (art. 655 c.p.c.). Modalità di opposizione (art. 645 c.p.c.) L opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione, innanzi all ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Il termine perentorio per opporsi è di 40 giorni dalla data di notificazione del decreto e l opposizione deve essere, a sua volta, notificata a controparte presso il procuratore costituito. Qualora l atto di citazione in opposizione non venga notificato entro tale termine, il decreto ingiuntivo diventa inoppugnabile (anche se la notificazione del decreto è avvenuta oltre il termine di 40 giorni dall emissione del provvedimento del giudice). La memoria difensiva del convenuto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (art. 414 c.p.c.) e, pertanto, deve recare, tra l altro, l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda (Cass. 9 luglio 1994 n. 7095). Ingiunzione fiscale (RD 639/10; DPR 43/88) L ingiunzione fiscale è una modalità di recupero dei crediti a cui si fa ricorso in ipotesi ormai marginali. Si tratta di un atto amministrativo redatto da un funzionario dell Ente previdenziale che consiste nell ordine di pagare entro

6 748 CONTENZIOSO GIUDIZIARIO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre giorni la somma indicata, con l avvertenza che, trascorso il termine, si procederà ad esecuzione forzata. L ingiunzione fiscale è dotata di esecutorietà tramite il visto del giudice e viene notificata ritualmente, nelle forme previste per le notificazioni degli atti nel processo civile. L eventuale pignoramento deve essere richiesto non oltre 90 giorni dalla notifica dell ingiunzione, in quanto quest ultima è parificata al precetto (art. 480 c.p.c.) Modalità di opposizione L opposizione ad ingiunzione fiscale deve essere proposta al giudice previdenziale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell atto amministrativo. L opposizione non sospende l esecuzione, ma il giudice può, su richiesta dell interessato e per gravi motivi, disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione della esecutività del decreto amministrativo. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni l ente creditore procede al pignoramento dei beni del debitore. II. Richiesta di accertamento giudiziale Azioni promosse dal datore di lavoro Accertamento negativo Nel caso in cui l INPS, l INAIL, o altro Ente previdenziale contesti al datore di lavoro (o al lavoratore autonomo) il mancato pagamento di talune somme, il datore di lavoro, qualora non abbia ancora versato le somme richieste, può chiedere al giudice l accertamento negativo del proprio debito contributivo. La scelta di anticipare l iniziativa esecutoria della controparte e promuovere per primi l azione giudiziaria presenta degli indubbi vantaggi, anche se la posizione di chi propone l azione è quella formale e sostanziale di ricorrente e comporta dunque l onere della prova. Perciò la scelta di precedere, ove possibile, la tutela esecutiva del credito da parte degli Enti previdenziali è apprezzabile soprattutto quando si tratti di questioni di puro diritto (interpretazione delle norme giuridiche) che non comportano la necessità di provare dei fatti. Una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio, relativo anch esso al merito sostanziale della pretesa dell ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l iscrizione a ruolo (v. n. 7157). La sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale, pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione, è pienamente valida ed efficace (Cass. 16 giugno 2008 n ). Ripetizione del pagamento indebito (art c.c.) Il datore di lavoro (o il lavoratore autonomo), qualora abbia effettuato un pagamento indebito all Ente previdenziale o assistenziale, può chiedere al giudice di accertare il suo diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate. La ragione del pagamento indebito può consistere in un errore del soggetto tenuto alla contribuzione, ovvero in errate disposizioni autoritative dell Ente previdenziale, rivelatesi non conformi a legge. Legittimato a richiedere la restituzione dei contributi pagati in eccesso è anche il soggetto inserito nell elenco dei prosecutori volontari, autorizzati a versare i contributi dopo la cessazione o l interruzione del rapporto assicurativo. Precisazioni 1) Nell ipotesi di ripetizione, gli interessi legali decorrono dalla data del ricorso amministrativo, che costituisce il primo atto del procedimento da esperire preventivamente al fine di far valere la pretesa in via giudiziale (Cass. 22 gennaio 1994 n. 596). 2) Il datore di lavoro che intenda conseguire, oltre agli interessi legali, il maggior danno derivatogli dall impossibilità di disporre della somma indebitamente pagata, deve allegare e provare che la tempestiva restituzione di detta somma lo avrebbe messo in condizione di evitare o di ridurre gli effetti dell inflazione (Cass. 28 novembre 1995 n ). Azioni promosse dal lavoratore Nel caso in cui l Ente previdenziale disconosca l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o provveda alla cancellazione di un lavoratore dagli elenchi degli esercenti attività commerciali e degli artigiani è possibile che il lavoratore richieda al giudice l accertamento positivo del debito contributivo.

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