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1 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

2 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. FORMULARIO DEL LAVORO Amministrazione e gestione del personale di Gianluca Spolverato pagg ,00 Codice: Il volume fornisce tutte le soluzioni degli aspetti contrattuali prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni, l agenzia, l appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che costituiscono la quasi totalità delle problematiche che si riscontrano nell amministrazione del personale. Suddivisa in argomenti tematici, ogni formula viene proposta e analizzata sotto quattro aspetti principali: i punti di attenzione, la gestione in sintesi, le clausole, le formule. Allegato al libro viene proposto un Cd-Rom contenente le formule, che possono essere ricercate sia attraverso un indice degli argomenti, sia digitando un codice riportato a fianco della formula nel sommario del volume. Una volta individuata, la formula potrà essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi. Acquista su Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona Contattaci info.commerciali@wki.it Y57EG LA

3 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE Comunicazione dei nominativi R.L.S. e denuncia soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani Notizia Inail - Circ. n. 11 del 10 febbraio 2014; Inail - Nota 14 febbraio 2014 Certificazione di crediti e rilascio del Durc - Chiarimenti Inail Notizia Inail - Nota n del 13 febbraio 2014 Autoliquidazione Inail - Istruzioni per agevolazioni e riduzioni dei premi Notizia Inail - Nota n del 14 febbraio 2014 Lavoro straordinario «fuori busta» - Quadro sanzionatorio Notizia Min. lavoro - Nota n del 6 febbraio 2014 Lavoratori ex Ipost - Contribuzione sindacale aggiuntiva Notizia Inps - Msg. n del 4 febbraio 2014 ASpI e mini-aspi consultazione on line dal Cassetto previdenziale Notizia Inps - Msg. n del 10 febbraio 2014 Attività parlamentare Osservatorio Adempimenti dal 1º al 22 marzo 2014 Scadenzario Contrattazione CONTRATTI Settore terziario - Aziende aderenti a Confservizi Notizia Accordo 10 febbraio 2014 Giocattoli - Aziende industriali Notizia Accordo 12 febbraio 2014 Energia e petrolio Notizia Verbale di accordo 23 gennaio 2014 Autotrasporto merci e logistica Notizia Comunicato 11 febbraio 2014 Fondazioni lirico-sinfoniche Notizia Accordo 12 febbraio 2014 PRATICA LAVORO 10/

4 Pratica Lavoro In questo numero francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza SENTENZE In caso di lavoro per società collegate il licenziamento deve essere motivato con riferimento alla situazione di gruppo Notizia Cassazione sez. lav. n. 798 del 16 gennaio 2014 PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F Milanofiori Assago (Mi) Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Raffaella Chillé, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, Corsico (MI) Tel. 02/ Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio Iscrizione al R.O.C. n Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione Viale Maresciallo Pilsudski Roma Tel (legale-amministrativa) Tel (contratti collettivi) Fax normativalegale@indicitalia.it contratticollettivi@indicitalia.it Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale Milano Tel Fax Servizio risposta automatica: Tel servizio.clienti@ipsoa.it - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski Roma Tel Fax assistenza.clienti@indicitalia.it Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori Assago (MI). Servizio Clienti: tel servizio.clienti@ipsoa.it - Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell abbonamento l estensione on line della Rivista, consultabile all indirizzo Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 Prezzo copia: Euro 8,00 Arretrati Prezzo dell anno in corso all atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l abbonamento a questo periodico è comprensivo dell IVA assolta dall editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicità: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto Varese tel. 0332/ fax 0332/ info@db-consult.it Egregio abbonato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, Assago (MI), o inviando un Fax al numero: /2014 PRATICA LAVORO

5 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Comunicazione dei nominativi R.L.S. e denuncia soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani INAIL, circ. 10 febbraio 2014, n. 11 INAIL, nota 14 febbraio 2014 L Inail, con la circolare del 10 febbraio 2014, n. 11 e con la nota 14 febbraio 2014, fornisce indicazioni in merito alla comunicazione dei nominativi R.L.S. di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 106/2009 e alla denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani di cui all art. 23 del Testo unico n. 1124/1965. La procedura della comunicazione dei nominativi R.L.S. permette di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell Istituto. A tal proposito, l Inail precisa che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti. Dall 8 gennaio 2013 la procedura on line, relativa alla dichiarazione delle unità produttive, è stata scorporata da quella della comunicazione R.L.S.; di conseguenza, da tale data si devono inserire i dati della Unità produttiva prima di accedere alla procedura R.L.S. Dalla procedura della comunicazione R.L.S., spiega l Istituto, sono escluse le Ambasciate ed i Consolati italiani che operano all estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite Pec alla Sede Inail di Roma centro al seguente indirizzo: romacentro@postacert.inail.it utilizzando lo specifico «modello» scaricabile dal sito Inail, disponibile nella sezione «Modulistica» scegliendo «Sicurezza sul lavoro». Inoltre, con riferimento alla denuncia nominativa all Inail relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria, l Istituto rende noto che, dal 15 febbraio 2014, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, è tenuto ad effettuare, nel caso in cui gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, già attivo in (servizi on line - denunce). Nel caso in cui per eccezionali e comprovati problemi tecnici l inserimento delle comunicazioni relative sia ai nominativi R.L.S. che alla Dna soci non potesse avvenire on line, si dovranno inviare le comunicazioni, esclusivamente tramite Pec, alla casella di posta elettronica certificata della sede Inail competente individuata attraverso il codice ditta, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all adempimento individuato utilizzando lo specifico «modello» scaricabile dal sito Inail attraverso il seguente percorso: R.L.S. - modulistica/sicurezza sul lavoro; Dna - modulistica/gestione rapporto assicurativo/datore di lavoro. L Inail, fa presente, inoltre, che dal 15 febbraio 2014 il servizio fax n sarà dismesso e quindi non potrà più essere utilizzato per tali adempimenti; tuttavia fino al 14 febbraio 2014 è previsto un regime transitorio, durante il quale i datori di lavoro possono ancora effettuare le comunicazioni tramite il numero di fax n Il Contact center multicanale (Ccm) fornirà, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde , gratuito da rete fissa, oppure attraverso il numero , a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Al fine di richiedere informazioni o chiarimenti sull utilizzo dei servizi on line e approfondimenti normativi e procedurali, è disponibile, nell area contatti del portale Inail, anche il servizio Inail Risponde. PRATICA LAVORO 10/

6 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Certificazione di crediti e rilascio del Durc - Chiarimenti Inail INAIL, nota 13 febbraio 2014, n Con la nota 13 febbraio 2014, n. 1123, l Inail fa seguito alla circolare 11 novembre 2013, n. 53, (cfr. Pratica Lavoro n. 46, pag. 1952), per comunicare che, all interno della «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (sistema PCC) gestita dal Ministero dell economia e delle finanze, sono operative le funzionalità per il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in presenza di una certificazione dei crediti, ai sensi dell art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012. Le funzionalità sono descritte nella «Guida al rilascio del Durc in presenza di certificazione del credito (versione 1.0. del 9 gennaio 2014)» predisposta dal Ministero dell economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGICS - Ufficio IV, allegata alla circolare in esame. Il flusso operativo, come si desume anche dalla guida predetta, è il seguente: l impresa/ditta titolare dei crediti o un suo rappresentante/delegato registrato sul sistema PCC effettua la «Richiesta di rilascio del Durc» nella Piattaforma (selezionando Utilità - Gestione Richieste Durc - Genera una nuova richiesta Durc, specificando il numero della Certificazione/Comunicazione del debito rilasciata dall Amministrazione/Ente debitore oppure selezionando la certificazione o le certificazioni da utilizzare per la richiesta di emissione del Durc dall apposito elenco); l impresa/ditta titolare dei crediti oppure un suo rappresentante/delegato registrato sul sistema PCC salva la richiesta, identificata da un numero di protocollo, su un dispositivo elettronico, oppure la stampa. All interno della richiesta è riportato il codice di verifica, senza il quale Inps, Inail e Casse edili non possono effettuare la verifica della sussistenza e dell importo dei crediti certificati per attestare la regolarità ai fini del rilascio del Durc ai sensi dell art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012; l impresa/ditta titolare dei crediti o un suo intermediario effettua la richiesta del Durc in e trasmette a Inps, Inail e Cassa edile la «Richiesta di emissione Durc» effettuata nel sistema PCC; per quanto riguarda le Sedi dell Inail è necessario che le richieste generate nel sistema PCC siano trasmesse tramite Pec alla Sede competente, indicando nell oggetto il Cip e il numero di protocollo delle richieste effettuate in e specificando che trattasi di Durc in presenza di certificazione dei crediti; l operatore dell Inail esamina la situazione del soggetto e, in presenza di titoli insoluti, quantifica l ammontare dei debiti e comunica via Pec alla Sede Inps e alla Cassa edile competenti l importo dell irregolarità; lo stesso fanno le Sedi dell Inps e la Cassa edile coinvolti nell istruttoria per il rilascio del Durc ai sensi dell art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013; una volta quantificato l ammontare complessivo dei debiti del soggetto nei confronti di Inail, Inps e Cassa edile, al momento della conclusione dell istruttoria l operatore Inail si collega al sistema PCC tramite apposito link che sarà comunicato con separata nota e dal menu Utilità seleziona «Verifica la capienza per l emissione del Durc», inserendo nell apposito campo «Importo da verificare» il totale dei debiti contributivi nei confronti dei tre enti; le stesse operazioni sono effettuate dagli operatori dell Inps e delle Casse edili, posto che la situazione potrebbe modificarsi a seconda della data in cui è effettuata la «verifica sulla capienza» nella piattaforma PCC; se l importo dei crediti certificati disponibili è almeno pari all importo dell irregolarità contributiva, la verifica ha esito positivo e il sistema PCC genera l apposito documento «Esito della verifica sulla capienza per l emissione del Durc» in formato pdf, nel quale sono indicati il numero della certificazione, l ente emittente, la data di certificazione, l importo del credito residuo e le date di pagamento (se previste) nonché il «Totale saldo disponibile» alla data di effettuazione della verifica sulla capienza nella piattaforma stessa; in caso negativo il sistema produce il messaggio «ATTEN- ZIONE: La verifica sul credito residuo per l emissione del Durc ha dato esito NEGATIVO. Il credito residuo disponibile sulle Certificazioni della richiesta di emissione Durc è inferiore all importo della verifica!». Il flusso descritto vale anche nel caso in cui il Durc sia richiesto da una stazione appaltante in relazione ad un contratto pubblico oppure da un amministrazione procedente nell ambito di un procedimento preordinato all erogazione di finanziamenti, sovvenzioni, ecc. (acquisizione d ufficio); infatti, in ogni caso il titolare del credito deve effettuare la richiesta di cui sopra nel sistema PCC e trasmetterla agli enti previdenziali per consentire loro di effet /2014 PRATICA LAVORO

7 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa tuare la verifica sulla capienza dei crediti disponibili tramite il codice di verifica. Al riguardo, l Inail richiama l attenzione sull importanza che in sede di istruttoria siano particolarmente curati i collegamenti con Inps e Casse edili, in modo da assicurare la correttezza e tempestività delle verifiche. Inoltre, l Inail, come già specificato nella circolare n. 53/ 2013 ed in conformità alla circolare del Ministero del lavoro n. 40/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 43/2013, pag.1809), ribadisce che, ai fini del Durc ai sensi dell art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, sono considerate utili esclusivamente le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti. Pertanto, in presenza di attestazioni di altro tipo rilasciate da amministrazioni debitrici che adducono difficoltà varie nell inserimento delle certificazioni nella Piattaforma non può essere rilasciato un Durc attestante la regolarità ai sensi della normativa in discorso. Infine, l Inail fa presente che, a seguito dell operatività delle funzionalità descritte nel sistema PCC, risultano superate le indicazioni contenute nel paragrafo «Comunicazione degli estremi delle certificazioni dei crediti e verifica delle stesse» della predetta circolare n. 53/2013, mentre restano valide le altre istruzioni ed in particolare le diciture da apporre nel campo note indicate al paragrafo «Istruzioni operative». PRATICA LAVORO 10/

8 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Autoliquidazione Inail - Istruzioni per agevolazioni e riduzioni dei premi INAIL, nota 14 febbraio 2014, n Con riferimento al differimento al 16 maggio 2014 per l autoliquidazione delle ditte attive, l Inail, fermo restando quanto esposto nelle note n. 495/2014 e n. 816/ 2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 7/2014, pag. 341 e n. 9/ 2014, pag. 435), con la nota 14 febbraio 2014, n. 1147, fornisce un quadro riepilogativo delle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014, nonché la misura dell addizionale per il Fondo vittime dell amianto a carico delle imprese. L Istituto ricorda che con la circolare n. 60/2013 è stato aggiornato il modello della dichiarazione delle retribuzioni, pubblicato anche sul sito istituzionale ( a seguito della norma di interpretazione autentica riguardante l applicazione della riduzione prevista dall art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 alle cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone montane e svantaggiate. Inoltre, in relazione agli incentivi introdotti dalla legge n. 92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti da indicare nel modello stesso, come da tabella allegata alla nota e riportata alla fine della presente notizia. In sintesi, le riduzioni previste dalla legge n. 92/2012, tutte al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonché alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter disporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendicontazione. Seguendo tale impostazione sono stati revisionati anche i codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai contratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla legge n. 407/1990, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in C.i.g.s. assunti con contratto a tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente con riferimento alla percentuale di riduzione. Con la nota in commento l Inail provvede quindi a fornire le istruzioni sulle agevolazioni di seguito riportate. Riduzione del premio per il settore edile L Istituto conferma che anche per il 2013 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all 11,50% e si applica alla sola regolazione La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza, pertanto gli interessati devono presentare l apposito «modello autocertificazione sconto edile» riguardante l assenza delle suddette condanne. L Inail ricorda che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro devono anche presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l autocertificazione circa l inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribuzioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «1» e l importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Riduzione del premio per il settore della pesca La riduzione contributiva per il settore della pesca è fissata nella misura del 63,2% sia per la regolazione 2013 sia per la rata La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribu /2014 PRATICA LAVORO

9 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa zioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «3» e l importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Incentivi per l inserimento lavorativo dei disabili L Istituto riporta la disciplina degli incentivi di cui all art. 13 della legge n. 68/1999, nel testo previgente all art. 1, comma 37 della legge n. 247/2007, che ha previsto un diverso sistema di incentivazione, in quanto le convenzioni di cui al citato articolo avevano durata massima di otto anni. In particolare, il beneficio della fiscalizzazione del premio nella misura del 100%, sia in regolazione che in rata, si applica ai soli datori di lavoro autorizzati, in virtù di convenzione per l inserimento lavorativo dei disabili stipulata entro il 31 dicembre Tale incentivo continuerà a trovare applicazione in sede di autoliquidazione del premio Inail fino al 31 dicembre 2015, poiché, come detto, le convenzioni in questione duravano massimo otto anni. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribuzioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «6» e l importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità L incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il Durc. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribuzioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «7 e l importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto Ai premi speciali unitari dovuti per l anno 2013 a titolo di regolazione dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9123 (classe di rischio 5º) e 9121 (classe di rischio 8º), si applica la riduzione dell 11,70%. La riduzione non si applica ai premi dovuti a titolo di rata L Istituto ricorda che l art. 23, comma 1, D.L. n. 95/2012, ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell autotrasporto tra i quali la riduzione contributiva già disposta dall art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, D.L. n. 207/2008, per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e Riduzione del premio per le imprese artigiane La riduzione si applica alla regolazione 2013 nella misura del 7,08%. L Inail ricorda che sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella «Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781» nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il 18 marzo Per chiedere l ammissione alla riduzione per la regolazione 2014, relativa all autoliquidazione 2014/2015, gli interessati dovranno barrare l apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 16 maggio Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d Italia Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia per la regolazione 2013 che per la rata La riduzione è indicata per le PAT interessate nelle basi di calcolo del premio con il codice 003. Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all art. 2, c. 1, legge n. 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2013, che alla rata Le riduzioni sono indicate per le PAT interessate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025. PRATICA LAVORO 10/

10 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto di zone montane o svantaggiate conferito dai soci A decorrere dall autoliquidazione 2013/2014, alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all art. 2, comma 1, legge n. 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. Le riduzioni in questione non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate di cui in precedenza, e si applicano alla regolazione 2013 e alla rata Per usufruire della riduzione i soggetti assicuranti dovranno indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2013 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa. L indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni. Riduzioni per assunzioni con contratti di inserimento L art. 1, comma 14, della legge n. 92/2012 ha abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2013 i contratti di inserimento di cui agli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. n. 276/2003, stabilendo che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate. I datori di lavoro, che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 per i quali la previgente normativa stabiliva a seconda dei casi le agevolazioni del 25%, 40%, 50% e 100% in presenza dei requisiti previsti e nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008 (il cui periodo di applicazione è stato prorogato sino al 30 giugno 2014 dal regolamento UE n. 1224/ 2013), devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. L indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Riduzione per assunzioni ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, sempre da almeno ventiquattro mesi, hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi. Se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. Le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. I datori di lavoro aventi diritto all esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonché le specifiche retribuzioni. L indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Incentivi per assunzioni ex art. 4, commi 8-11, L. n. 92/2012 In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008 (il cui periodo di applicazione è stato prorogato sino al 30 giugno 2014 dal regolamento UE n. 1224/2013), ai datori di lavoro che assumono donne /2014 PRATICA LAVORO

11 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell ambito dei fondi strutturali dell Unione europea e nelle aree di cui all art. 2, punto 18), lett. e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Gli incentivi previsti dall art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 non sono compatibili con la riduzione prevista dall art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l assunzione di lavoratori di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi. Pertanto, in presenza dei requisiti per l applicazione dell incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, si applicherà quest ultimo in luogo di quello previsto dalla legge n. 92/ I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. L indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva. Addizionale Fondo per le vittime dell amianto A decorrere dall anno 2013 l addizionale Fondo per le vittime dell amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell 1,17%. La nuova misura si applica sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata L Istituto ricorda che l addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel regolamento: Gestione artigianato: 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200; Gestione industria: 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220; Gestione terziario: 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; Gestione altre attività: 3620, 4100, 6100, Nelle basi di calcolo del premio l obbligo di versare l addizionale è evidenziato nell apposito campo «Addizionale amianto L. n. 244/2007» con il valore «SI». Infine, l Istituto ricorda che in caso di cessazione dell attività nel mese di dicembre 2013 la dichiarazione delle retribuzioni 2013 deve essere inviata tramite Pec alla sede competente entro il 17 febbraio 2014 ed entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del premio a titolo di regolazione 2013, al quale non è applicabile la rateazione ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999, indicando in F24 il numero PRATICA LAVORO 10/

12 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l /2014 PRATICA LAVORO

13 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa PRATICA LAVORO 10/

14 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Lavoro straordinario «fuori busta» - Quadro sanzionatorio Min. lavoro, nota 6 febbraio 2014, n Con la nota 6 febbraio 2014, n. 2642, il Ministero del lavoro risponde al quesito, posto dalla Direzione regionale Veneto, sul lavoro straordinario «fuori busta», fornendo chiarimenti sulle sanzioni applicabili. Nello specifico, la questione riguarda l individuazione della fattispecie violata e, conseguentemente, della sanzione da applicare nelle ipotesi in cui il datore di lavoro retribuisca un lavoratore che ha effettuato lo straordinario senza che il valore venga iscritto nel Libro unico del lavoro (c.d. «fuori busta»). Infatti, in relazione alla condotta sopra descritta, le disposizioni di legge interessate sembrerebbero due: l art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il quale il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. In tal caso, il trasgressore incorre nella sanzione di cui all art. 18-bis, comma 6, del medesimo decreto (sanzione amministrativa da 25 a 154 euro; se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta); gli artt. 1 e 3 della legge n. 4/1953 secondo i quali è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Inoltre, il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. In tale ipotesi (infedele tenuta del prospetto paga), la violazione dell obbligo è punita, ai sensi dell art. 5 della legge n. 4/ 1953, con la sanzione amministrativa da 125 a 770 euro (sanzioni quintuplicate ai sensi dell art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006). Pertanto, secondo il Ministero, occorre verificare quali delle due disposizioni sia applicabile in caso di corresponsione di somme a titolo di lavoro straordinario «fuori busta» e se una possa essere considerata speciale rispetto all altra. In relazione alle finalità delle disposizioni citate, quella del 2003 vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto che sulla retribuzione dello stesso secondo i parametri della contrattazione collettiva, mentre la disposizione del 1953 vuole consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate. Inoltre, la disciplina del 2003, indicando un obbligo di computabilità «a parte» del lavoro straordinario presuppone che lo stesso sia stato comunque «computato» nel totale della retribuzione corrisposta. Ciò premesso, nel caso in questione, la condotta appare più grave dal momento in cui le maggiorazioni in questione non sono state neanche computate nell ambito del totale retributivo corrisposto, il che comporta l applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 4/1953, più severe rispetto a quelle legate alla violazione dell art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003. Dunque, secondo il Ministero, in caso di fuori busta, trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge del 1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/ /2014 PRATICA LAVORO

15 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Lavoratori ex Ipost - Contribuzione sindacale aggiuntiva INPS, msg. 4 febbraio 2014, n L Inps, con il messaggio n del 4 febbraio 2014, riepiloga gli adempimenti da porre in essere per il pagamento della contribuzione sindacale aggiuntiva riferita a lavoratori ex Ipost, nonché le modalità di inserimento in estratto conto della contribuzione. L Istituto distingue due archi temporali: fino al 31 dicembre 2010 e dal 1º gennaio 2011, ricordando che: la soppressione dell Istituto Postelegrafonici (Ipost) è stata disposta a far tempo dal 31 maggio 2010; per facilitare la transizione e per non creare disallineamenti in corso d anno, le modalità Ipost sono state consentite fino a tutto il 2010 e l adeguamento delle procedure, di fatto, si è realizzato da gennaio 2011; dal 1º gennaio 2011 la contribuzione deve essere versata secondo le disposizioni già in vigore in Inps per la totalità dei lavoratori iscritti al F.p.l.d. o a Fondi Speciali. Periodi dal 1º gennaio 2011 in poi Dalla competenza 2011 in poi operano le modalità Inps: l organizzazione sindacale deve recarsi presso la Sede Inps e dotarsi di matricola contrassegnata da CA «4L». Per evidenziare la valenza Ipost, la Sede dovrà apporre a tale matricola anche il CA «1V». l organizzazione sindacale dovrà presentare il flusso UniEmens che, in tale caso, si traduce in unico adempimento annuale. Si sostanzia nella compilazione dell elemento <ContribSindacalisti> posto nella sezione <DatiParticolari>. Trattandosi di lavoratori ex Ipost dovrà essere compilato anche l elemento <ContribSindAnnoIPOST> posto nella sezione <ExIPOST> attenendosi alle istruzioni contenute nel documento tecnico. Il pagamento deve avvenire con F24. I pagamenti pervenuti con modalità diverse da quelle appena descritte non transitano sulla posizione del lavoratore. Periodi fino al 31 dicembre 2010 L interessato o l organismo sindacale dovrà fornire copia del pagamento e del relativo Cud al Polo ex Ipost, anche tramite la sede di residenza dell assicurato. In caso di urgenza, qualora la posizione assicurativa sia ancora mancante della registrazione, nonostante la documentazione sia stata già presentata, la sede solleciterà il Polo a inserire i dati. Il polo provvederà all inserimento dei dati in ARCA «Fondo Ipost» avendo cura di accertare la coerenza tra la documentazione fornita e la presenza negli archivi Inps di contribuzione riferita a gestione separata per attività prestata nel medesimo periodo nei confronti dello stesso sindacato. PRATICA LAVORO 10/

16 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ASpI e mini-aspi consultazione on line dal Cassetto previdenziale INPS, msg. 10 febbraio 2014, n L Inps, con messaggio 10 febbraio 2014, n rende noto che l applicazione «Cassetto previdenziale del cittadino» è stata integrata con una nuova funzionalità che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione (indennità di disoccupazione ASpI e mini-aspi, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ecc.). A tale funzionalità possono accedere sia i cittadini che gli operatori Inps, con le modalità di seguito indicate: il cittadino si collega al sito istituzionale « e, previa identificazione tramite Pin, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menù a sinistra, la voce «Prestazioni» e poi la sottovoce «Pagamenti»; l operatore Inps si collega al sito intranet dell Istituto e seleziona, in successione, il menù «Processi», la voce «Assicurato pensionato» e l applicazione «Cassetto previdenziale del cittadino»; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il «Dettaglio soggetto», seleziona, sul menù a sinistra, la voce «Prestazioni» e poi la sottovoce «Pagamenti». In entrambi i casi, selezionata la sottovoce «Pagamenti» appare il «Riepilogo dei pagamenti eseguiti», cioè la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell assicurato. Dal «Riepilogo dei pagamenti eseguiti», selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le «Prestazioni in pagamento per l anno xxxx», vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell anno. Infine, dalla schermata recante le «Prestazioni in pagamento per l anno xxxx», cliccando sul contenuto della sezione «Note» del singolo pagamento appare il «Dettaglio pagamenti», cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l importo in pagamento, del quale si riporta di seguito lo schema: Periodo di riferimento: xx/x/xxxx - xx/x/xxxx Importo indennità: + xxxxxx Trattenute sindacali: - xxxxxx Importo Anf: + xxxxxx Trattenute Irpef Anno Corrente: - xxxxxx Netto Pagamento: + xxxxxx Beneficiario: xxxxxx xxxxxx Prestazione in pagamento: xxxxxx Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx Giorni erogati: xxx /2014 PRATICA LAVORO

17 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Osservatorio Attività parlamentare Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali Disegni di legge Ultimi d.d.l. presentati Si riportano di seguito gli ultimi disegni di legge presentati e non ancora assegnati alle Commissioni competenti: «Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di misure a sostegno del lavoro penitenziario e di introduzione di benefici per l inserimento lavorativo dei detenuti» (S1296); «Disposizioni in materia di riduzione dell ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di applicazione di contratti di solidarietà» (C2056); «Istituzione della figura professionale del musicoterapista» (S1293); «Disposizioni in materia di sospensione dei trattamenti pensionistici» (S1294); «Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone» (S1286); «Proroga della durata del regime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in favore delle lavoratrici mediante opzione per il calcolo secondo il sistema contributivo, di cui all articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243» (C2046); «Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro» (S1279); «Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzia del credito, tutela della maternità, revisione dei contributi previdenziali e ammortizzatori sociali» (C2017); «Modifica all articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie presso datori di lavoro pubblici e privati» (C2021); «Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro» (C2014); «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi» (C2012; all esame dell Assemblea); «Disposizioni in materia di contratto di apprendimento e trasferimento di azienda artigiana» (C2008); «Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese» (C1998); «Disposizioni per la definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti tributari e previdenziali per le persone fisiche e giuridiche» (S1262); «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di svolgimento di attività lavorativa da parte dei detenuti e degli internati nonché di affidamento in prova ai servizi sociali» (C1988); «Abrogazione della riforma pensionistica di cui all articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e reintroduzione, per il triennio , delle disposizioni concernenti la facoltà di rinuncia all accredito contributivo presso l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l accesso al pensionamento di anzianità» (S1263); «Modifica dell articolo 2 del Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria PRATICA LAVORO 10/

18 Normativa francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Osservatorio contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di copertura assicurativa degli infortuni in itinere in caso di utilizzo di velocipedi» (S1255); «Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro» (S1237). Commissioni parlamentari Dimissioni in bianco In data 11 febbraio è proseguito l esame, presso la XI Commissione Lavoro della Camera, del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore e del prestatore d opera» (C254). Il d.d.l. intende riproporre le disposizioni della L. n. 188/2007, vincolando la validità della dichiarazione di dimissioni volontarie all utilizzo di appositi moduli usufruibili presso le Direzioni territoriali del lavoro e le amministrazioni comunali; si prevede che i moduli siano contrassegnati da codici alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la non contraffazione e, al tempo stesso, la loro utilizzabilità solo in prossimità della effettiva manifestazione della volontà del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro. Pensioni di reversibilità In data 30 gennaio è proseguito l esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nonché sottoposizione dei medesimi trattamenti a un imposta sostitutiva dell imposta sul reddito» (C168). Il d.d.l. vuole inserire nella normativa previdenziale e fiscale delle misure a sostegno del coniuge superstite che si trovi in difficoltà economiche, modificando la disciplina in materia di pensione di reversibilità. Pensioni «d oro» In data 11 febbraio è stato rinviato dall Assemblea alla Commissione XI della Camera il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l integrazione al trattamento minimo INPS» (C1253, abbinata con C1547, C1778, C1785, C1842, C1896). Il d.d.l. prevede che le pensioni che eccedono il valore di oltre dieci volte la pensione minima siano ricalcolate e corrisposte secondo il sistema contributivo, di modo che, oltre tale importo, i soggetti interessati percepiscano una differenza in proporzione solo ed esclusivamente a quanto da loro effettivamente versato agli Enti pensionistici durante il loro percorso lavorativo. Si prevede, inoltre, che le somme in tal modo risparmiate siano destinate a finanziare interventi di perequazione delle pensioni minime, degli assegni sociali e delle pensioni di invalidità. Ricongiunzione periodi assicurativi In data 30 gennaio è proseguito l esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno di legge recante «Modifiche all articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica» (C225). Il d.d.l. vuole superare le difficoltà, anche di ordine economico, legate alla ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell assicurazione generale obbligatoria. Governo Incompatibilità presso Enti pubblici nazionali Il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio, ha approvato un disegno di legge contenente disposizioni in materia di incompatibilità presso Enti pubblici nazionali, in particolare per presidenti e amministratori. Il disegno di legge, che verrà trasmesso al Parlamento con proce /2014 PRATICA LAVORO

19 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Osservatorio dura d urgenza, è volto a colmare una lacuna normativa disciplinando il regime di incompatibilità per tutte le posizioni di vertice degli Enti pubblici nazionali, prevedendo in particolare un regime di esclusività volto a prevenire situazioni di conflitto di interesse negli Enti di notevole rilevanza. Si prevede che in relazione all importanza degli Enti e alla loro sfera di attività, il presidente e gli amministratori degli Enti pubblici nazionali non potranno rivestire la carica di amministratori o componenti degli organi di controllo e revisione in enti e società néesercitare attività imprenditoriali o commerciali o intrattenere rapporti di lavoro. Allo stesso modo è previsto che il presidente e gli amministratori degli Enti pubblici nazionali non possano esercitare attività professionale o di consulenza, in materie connesse con l ambito di competenza dell Ente di appartenenza. Il Governo ha inoltre deciso di accelerare i tempi della riforma della governance dell INAIL e dell INPS soprattutto dopo la fusione avvenuta con INPDAP. PRATICA LAVORO 10/

20 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. COLLANA PRIVACY ebook CON IL PATROCINIO DI PRIVACY E ORDINI PROFESSIONALI I TUOI DATI SONO AL SICURO? di Marco Soffientini 9,90 + IVA Il nuovo e-book tratta il tema della privacy negli ordini professionali di avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, notai e consulenti del lavoro. Il testo presenta: l analisi dei principi della privacy, dati sensibili e giudiziari; il tema della riservatezza degli elenchi e le sanzioni disciplinari; le caratteristiche della privacy presenti nei vari albi professionali; le modalità di utilizzo ai fini di marketing. SCOPRI DI PIÙ Acquista su ebookprivacy Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona Contattaci info.commerciali@wki.it Y98EG FI

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