Parti contraenti. 1 In caso di contestazioni fa stato il testo tedesco. Pagina 1 di 18

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Parti contraenti. 1 In caso di contestazioni fa stato il testo tedesco. Pagina 1 di 18"

Transcript

1 Convenzione amministrativa concernente le cure acute e transitorie tra l Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (AS- SACD) e l Association Spitex Privée Suisse (ASPS) nonché gli assicuratori malattie menzionati nella convenzione Art. Parti contraenti Le parti contraenti della presente convenzione amministrativa (definita in seguito convenzione) sono l Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (AS- SACD) e l Association Spitex Privée Suisse (ASPS) nonché gli assicuratori malattie menzionati in seguito. AMB Assurance-maladie et accidents BAG Nr. 507 Aquilana Versicherungen BAG Nr. 3 Arcosana AG BAG Nr. 569 Atupri Krankenkasse BAG Nr. 3 AUXILIA Assurance-maladie SA BAG Nr. 59 Avenir Assurance Maladie SA BAG Nr. 343 Caisse-maladie de la Vallée d Entremont BAG Nr. 3 Caisse da malsauns LUMNEZIANA BAG Nr. 80 CONCORDIA Schweiz. Kranken- und Unfallversicherung BAG Nr. 90 CSS Kranken- Versicherung AG BAG Nr. 8 Easy Sana Assurance Maladie SA BAG Nr. 774 EGK Grundversicherungen BAG Nr. 88 GALENOS Kranken- und Unfallversicherung BAG Nr. 386 Glarner Krankenversicherung BAG Nr. 780 innova Versicherungen BAG Nr. 563 Innova Wallis AG BAG Nr. 790 INTRAS Assurance-maladie SA BAG Nr. 59 KLuGKrankenversicherung BAG Nr. 89 kmu- Krankenversicherung BAG Nr. 38 Kranken- und Unfallkasse, Bezirkskrankenkasse Einsiedeln BAG Nr. 34 Krankenkasse Agrisano BAG Nr. 560 Krankenkasse Birchmeier BAG Nr. 3 Krankenkasse Institut Ingenbohl BAG Nr. 4 Krankenkasse Luzerner Hinterland BAG Nr. 360 Krankenkasse Simplon BAG Nr. 36 Krankenkasse SLKK BAG Nr. 93 Krankenkasse Steffisburg BAG Nr. 46 Krankenkasse Stoffel Mels KKS BAG Nr. 33 Krankenkasse Turbenthal BAG Nr. 47 Krankenkasse Visperterminen BAG Nr. 040 Krankenkasse Wädenswil BAG Nr. 38 Krankenkasse Zeneggen BAG Nr. 003 In caso di contestazioni fa stato il testo tedesco. Pagina di 8

2 Krankenversicherung Flaachtal AG BAG Nr. 558 Moove Sympany AG BAG Nr. 57 Mutuel Assurance Maladie SA BAG Nr. 479 ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG BAG Nr.455 PHILOS Assurance Maladie SA BAG Nr. 535 Provita Gesundheitsversicherung AG BAG Nr. 8 Rhenusana- Die Rheintaler Krankenkasse BAG Nr. 40 sana4 BAG Nr. 568 Sanagate AG BAG Nr. 577 sanavals Gesundheitskasse BAG Nr. 90 sodalis gesundheitsgruppe BAG Nr. 94 Sumiswalder BAG Nr. 94 SWICA Gesundheitsorganisation BAG Nr. 384 Visana BAG Nr. 555 vita surselva BAG Nr. 966 Vivacare BAG Nr. 570 Vivao Sympany AG BAG Nr. 509 tutti rappresentati per procura da tarifsuisse sa Römerstrasse Soletta nonché Helsana Versicherungen AG BAG Nr. 56 Progrès Versicherungen AG BAG Nr. 994 Avanex Versicherungen AG BAG Nr. 565 sansan Versicherungen AG BAG Nr. 566 maxi.ch Versicherungen AG BAG Nr. 574 Sanitas Grundversicherungen AG BAG Nr. 509 Wincare Versicherungen AG BAG Nr. 060 Compact Grundversicherungen AG BAG Nr. 575 Kolping Krankenkasse AG BAG Nr. 76 KPT Krankenkasse AG BAG Nr. 376 Agilia Krankenkasse AG BAG Nr. 94 Publisana Krankenversicherung BAG Nr. 43 La convenzione è valida per: a) i fornitori di prestazioni che hanno dichiarato l adesione alla presente convenzione amministrativa (definiti in seguito fornitori di prestazioni ) e b) gli assicuratori malattie che hanno dichiarato l adesione alla presente convenzione amministrativa (definiti in seguito assicuratori ). 3. Le trattative per gli assicuratori malattie sono state condotte da tarifsuisse sa. Essa attua, quale rappresentante degli assicuratori, i provvedimenti d esecuzione risultanti dalla presente convenzione. Art. Adesione, quote di adesione; esclusione L adesione implica il riconoscimento integrale della convenzione con tutti i suoi allegati ai sensi dell art. quale parte integrante della presente convenzione. Pagina di 8

3 La procedura di adesione viene avviata dall Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (ASSACD) e dall Association Spitex Privée Suisse (ASPS) dopo la firma della convenzione. L Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio e l Association Spitex Privée Suisse (ASPS) informano regolarmente tarifsuisse sa, in rappresentanza degli assicuratori, sulle liste di adesione attuali. Quale rappresentante degli assicuratori, tarifsuisse sa ha il diritto di non ammettere alla convenzione un fornitore di prestazioni. Quale rappresentante degli assicuratori malattie, tarifsuisse sa consulta prima della decisione le altre parti contraenti. La decisione viene motivata sia al fornitore di prestazioni che alle parti contraenti. I fornitori di prestazioni possono adire il Tribunale arbitrale cantonale ai sensi dell art. 89 LAMal. Le parti contraenti possono escludere congiuntamente dalla convenzione amministrativa un fornitore di prestazioni. Possono aderire alla presente convenzione tutti i fornitori di prestazioni che soddisfano i requisiti dell art. 5 OAMal dispongono di un autorizzazione secondo il diritto cantonale laddove il Cantone lo prevede, dispongono di un autorizzazione particolare per lo svolgimento delle cure acute e transitorie laddove il Cantone lo prevede, dispongono di un contratto di prestazione per dispensare cure acute e transitorie presentano un concetto concernente l erogazione delle cure acute e transitorie presso la loro istituzione. 7 I fornitori di prestazioni possono aderire alla presente convenzione mediante una dichiarazione scritta all attenzione dell Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio o dell ASPS. L adesione alla convenzione è gratuita per i soci attivi di un Associazione cantonale Spitex e ASPS. I fornitori di prestazioni che non sono soci di un Associazione cantonale Spitex o dell ASPS versano all Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio una quota di adesione e un contributo annuale alle spese. L ammontare della quota è definito in un regolamento. Il regolamento sulle quote di adesione attualmente in vigore è pubblicato su Internet. Art. 3 Validità, definizione La presente convenzione regolamenta i processi amministrativi per le cure acute e transitorie ai sensi dell art. 5 OAMal e dell art. 5a cpv. LAMal in collegamento con l art. 7 cpv. 3 OPre e l art. 7b OPre. Il rimborso è regolamentato in una convenzione tariffale separata che va approvata dal Governo cantonale. Le cure acute e transitorie ai sensi del cpv. vengono definite dalle parti contraenti come segue: Le cure acute e transitorie (CAT) ai sensi dell art. 5a cpv. LAMal vengono prescritte dal medico ospedaliero. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente:. I problemi di salute acuti sono noti e stabilizzati. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in un ospedale acuto (anche in un reparto geriatrico di un ospedale) non sono più necessarie. Non sussiste un fabbisogno di riabilitazione in una clinica di riabilitazione.. La paziente o il paziente necessita, dopo un soggiorno in un ospedale acuto, di cure qualificate dispensate da personale curante. 3. Le CAT sono una fase del processo di cura. Esse vanno prescritte in funzione dei bisogni e in modo mirato. Non sono previste quali periodo di attesa di un ricovero in una clinica di riabilitazione o in una casa di cura. 4. Le CAT si prefiggono di sviluppare le competenze di autocura, di modo che la pa- Pagina 3 di 8

4 iente o il paziente possa nuovamente, nel contesto abituale, utilizzare le capacità e le possibilità presenti prima del ricovero in ospedale. L obiettivo consiste nel ritornare durevolmente a casa propria e nell evitare una riospedalizzazione. 5. Viene allestito un piano di cura con le misure atte al raggiungimento degli obiettivi. Nella misura in cui è anche necessario un trattamento medico o terapeutico, questo può essere erogato ambulatorialmente come prestazione singola. Queste non fanno parte delle CAT. 3 La convenzione vale per gli assicurati a) che sono affiliati a un assicuratore menzionato all art. della presente convenzione b) e che hanno diritto a ottenere prestazioni nell ambito dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Art. 4 Requisiti per il riconoscimento delle prestazioni Gli assicuratori si assumono i costi delle prestazioni di cure acute e transitorie ai sensi dell art. 7 cpv. 3 OPre che vengono erogate sulla base di una valutazione dei bisogni ai sensi dell art. 7 cpv. a OPre e dell art. 8 OPre dopo un soggiorno in ospedale su prescrizione di un medico ospedaliero. I requisiti che il personale deve soddisfare sono descritti nell allegato 5. Il fornitore di prestazioni deve disporre di un numero RCC separato per la fatturazione di prestazioni di cure acute e transitorie. Art. 5 Valutazione dei bisogni del paziente Ai sensi dell art. 8 OPre occorre effettuare una valutazione dei bisogni. I fornitori di prestazioni sono liberi di scegliere lo strumento standardizzato di valutazione dei bisogni (RAI-HC o altri). Art. 6 Prescrizione medica / definizione dei bisogni Le prestazioni di cure acute e transitorie presuppongono una prescrizione da parte di un medico ospedaliero ai sensi dell art. 5a LAMal e una valutazione dei bisogni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre in collegamento con l art. 8 OPre. La notifica avviene esclusivamente mediante i formulari Formulario di notifica per cure acute e transitorie per il medico ospedaliero e Formulario di dichiarazione dei bisogni negli allegati e 3. La prescrizione firmata dal medico ospedaliero sul Formulario di notifica per cure acute e transitorie nonché il formulario di dichiarazione dei bisogni firmato dalla persona responsabile del fornitore di prestazioni vanno inviati, integralmente compilati, dal fornitore di prestazioni all assicuratore al più tardi entro cinque giorni dall inizio delle cure acute e transitorie. 3 Le date dell inizio del trattamento e della prescizione devono essere identiche. Le prescrizioni con effetto retroattivo non sono ammissibili. 4 5 Se l assicuratore non solleva obiezioni entro 5 giorni dal ricevimento dell annuncio, l obbligo di prestazione è dato con riserva dell applicazione del principio di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE). La dichiarazione dei bisogni comprende le seguenti indicazioni: a) dati dell assicurato (numero di assicurato, numero assicurazione sociale, cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, sesso) b) indicazione se malattia o infortunio. c) nome dell assicuratore. d) numero registro dei codici creditori (no. RCC) e numero EAN del fornitore di prestazioni; no. EAN obbligatorio solo in caso di dichiarazione elettronica, altrimenti se di- Pagina 4 di 8

5 sponibile. e) grado di invalidità (assegno invalidità lieve/medio/elevato), se noto. f) * durata della prescrizione medica (dal al ). g) * nome, numero registro dei codici creditori (N. RCC) e numero EAN del medico prescrivente; no. EAN obbligatorio solo in caso di fatturazione elettronica, altrimenti se disponibile. h) fabbisogno previsto di prodotti EMAp, elencato con il numero a due cifre del gruppo di prodotti. i) Numero di minuti preventivati per tipo di prestazione ai sensi dell art. 7 cpv. lett. a) - c) OPre, numero di minuti preventivati a tariffa mista risp. numero di giorni preventivati a forfait giornaliero per la durata della prescrizione. * facoltativo Quale informazione complementare alla dichiarazione dei bisogni viene allegato un elenco delle prestazioni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre o del foglio di pianificazione delle prestazioni di RAI-Home-Care, con indicazioni sul numero preventivato di interventi per prestazione al giorno, alla settimana, al mese o al trimestre (esempi nel supplemento all allegato 3). 6 7 Le indicazioni da comunicare mediante il Formulario di notifica per cure acute e transitorie sono regolamentate nell allegato. Le parti contraenti elaborano congiuntamente a livello nazionale i formulari uniformi.. Art. 7 Rimborso incluso mezzi e apparecchi 3 Con il rimborso in conformità alla convenzione tariffale secondo l articolo 3 cpv. della presente convenzione vengono tacitate tutte le prestazionidi cura giuridicamente riconosciute dall assicurazione malattia ai sensi dell art. 7 cpv. OPre. Il fornitore di prestazioni non può fatturare prestazioni di cure acute e transitorie ai sensi dell art. 7 cpv. 3 OPre mentre il paziente è ricoverato in ospedale o in uno stabilimento medico-sociale (comprese le cure acute e transitorie stazionarie). Questo non vale per il giorno del ricovero e della dimissione. Inoltre, il fornitore di prestazioni non può fatturare prestazioni per cure ambulatoriali di lunga durata ai sensi dell art. 7 OPre mentre il paziente ottiene prestazioni per cure acute e transitorie ambulatoriali. I mezzi e gli apparecchi prescritti dal medico ai sensi dell allegato OPre (lista dei mezzi e apparecchi) e consegnati dal fornitore di prestazioni possono essere fatturati al massimo all importo massimo rimborsabile EMAp dedotto il 5%. La fatturazione avviene in modo dettagliato indicante il numero di posizione EMAp e la data di fornitura. 4 Il fornitore di prestazioni non può fattuare medicamenti a carico dell assicurazione malattia obbligatoria. Art. 8 Fatturazione e modalità di pagamento Ai sensi della presente convenzione amministrativa, l assicuratore (sistema del tiers payant, art. 4 cpv. LAMal) è debitore del rimborso. Singoli assicuratori e fornitori di prestazioni possono convenire il sistema del tiers garant in deroga al cpv.. La fatturazione avviene un unica volta dopo l erogazione delle prestazioni in conformità ai modelli all allegato 4. Nel sistema del tiers payant gli assicurati ricevono una copia della fattura dal fornitore di prestazioni. Per il periodo di fatturazione è necessaria una prescrizione medica. Pagina 5 di 8

6 Termini nel sistema tiers payant: - pagabile entro 5 giorni con fatturazione elettronica. - pagabile entro 35 giorni senza fatturazione elettronica. La fatturazione avviene per le prestazioni prescritte dal medico a carico dell assicurazione malattie obbligatoria. Le prestazioni non obbligatorie vanno fatturate separatamente. L assicuratore motiva le contestazioni. Il termine di pagamento viene interrotto per la parte contestata della fattura. La quota non contestata deve essere saldata dall assicuratore entro il termine indicato al cpv. 6. Se sono dati i presupposti per il differimento delle prestazioni ai sensi dell art. 64a cpv. 7 LAMal, l assicuratore sospende l assunzione dei costi. I costi vengono interamente assunti non appena i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di e- secuzione pendenti sono interamente pagate. 0 Se un paziente cambia assicuratore entro il 30.6., il fornitore di prestazioni emette al più tardi entro il 3.7. dell anno in corso una fattura intermedia al Il fornitore di prestazioni emette in linea di principio una fattura intermedia al 3.,. al più tardi entro il 3.. dell anno successivo. In caso di decesso la fattura finale va inoltrata all assicuratore entro 30 giorni.. Art. 9 Indicazioni sulla fattura La fattura comprende le seguenti indicazioni: a) dati dell assicurato (numero di assicurato, numero assicurazione sociale, cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, sesso). b) indicazione se malattia o infortunio. c) nome dell assicuratore. d) numero di fattura completo del fornitore di prestazioni per l assicurato in questione compresa data della fattura. e) numero registro dei codici creditori (no. RCC) e numero EAN del fornitore di prestazioni; no. EAN solo in caso di fatturazione elettronica oppure se disponibile. f) numero registro dei codici creditori (N. RCC) dell ospedale e numero EAN/GLN del medico ospedaliero prescrivente; EAN/GLN solo in caso di fatturazione elettronica oppure se disponibile. g) Grado di invalidità (assegno invalidità lieve/medio/elevato), se noto. h) Se viene convenuto un forfait giornaliero, indicazione del numero di giorni, calendario e totale prestazioni ai sensi dell art. 7 OPre in franchi. Se viene convenuta una tariffa mista, indicazione dei minuti (decimali), calendario e totale prestazioni ai sensi dell art. 7 OPre in franchi. Se viene convenuta una tariffa per tipo di prestazione ai sensi dell art. 7 cpv. lett. a) c) OPre, calendario, totale prestazioni art. 7 OPre per tipo di prestazione in minuti (decimali) e franchi. i) Durata della/e prescrizione/i del medico ospedaliero per il periodo di fatturazione. j) no. completo posizione EMAp e quantità. Le parti contraenti elaborano congiuntamente a livello nazionale i formulari di fatturazione uniformi. Art. 0 Scambio elettronico dei dati (EDI) Le parti contraenti intendono arrivare allo scambio elettronico dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori. Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire lo scambio elettronico dei dati. In questo caso i dati amministrativi e sanitari vengono inviati elettronicamente all assicuratore con il formulario per la definizione dei bisogni (ai sensi dell art. 6) e la fat- Pagina 6 di 8

7 tura (ai sensi dell art. 9). L assicuratore riceve tutti i dati in forma strutturata e leggibili e- lettronicamente. 3 Lo scambio elettronico dei dati relativi alla definizione dei bisogni e la fattura si orientano ad uno standard per la trasmissione dei dati congiuntamente convenuto. Questo standard viene definito in un concetto approvato congiuntamente dalle parti contraenti. Art. Obbligo di informare I fornitori di prestazioni riconoscono che per legge compete loro (in particolare per quanto previsto dal CO sul mandato) un obbligo particolare di informazione nei confronti dei loro pazienti per quanto riguarda le prestazioni coperte dagli assicuratori malattie sociali ed eventualmente i costi non coperti dall assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L obbligo di informare riguarda in particolare la regolamentazione giuridica e le ripercussioni concrete riguardanti il differimento delle prestazioni ai sensi dell art. 64a cpv. 7 LAMal in caso di mancato pagamento di premi e partecipazioni ai costi. Art. Protezione tariffaria Il fornitore di prestazioni si impegna a rispettare la protezione tariffaria ai sensi dell art. 44 LAMal. Art. 3 Efficacia, appropriatezza ed economicità delle prestazioni Il fornitore di prestazioni si assume la responsabilità dell impiego economico, appropriato ed efficace (EAE) delle sue prestazioni e del materiale utilizzato (artt. 3 e 56 LAMal). Art. 4 Garanzia di qualità Le regole relative alla garanzia e alla promozione della qualità ai sensi degli artt. a e 58 LAMal vengono definite separatamente. Esse sono estese alle prestazioni previste dalla legge e contrattualmente convenute, in particolare ai sensi dell art. 7 segg. OPre. Esse dovrebbero avere validità per tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori aderenti alla presente convenzione amministrativa. Il programma di qualità convenuto per le cure di lunga durata viene applicato analogamente alle cure acute e transitorie. Art. 5 Qualifiche minime del personale I criteri i che il personale qualificato deve soddisfare sono descritti nell allegato 5. Art. 6 Statistica delle prestazioni (reporting) I fornitori di prestazioni si impegnano a notificare a tarifsuisse sa, quale rappresentante degli assicuratori, al più tardi entro il 30 giugno dell anno successivo il numero di ore per tipo di prestazione fatturate l anno precedente ai sensi dell art. 7 cpv. lett. a) c) OPre. Laddove sono stati convenuti forfait giornalieri, i fornitori di prestazioni si impegnano a notificare a tarifsuisse sa, quale rappresentante degli assicuratori, al più tardi entro il 30 giugno dell anno successivo il numero di giorni fatturati l anno precedente. 3 La convenzione tariffale regolamenta la fornitura di eventualiulteriori dati di reporting. Art. 7 Obbligo di informare dei fornitori di prestazioni Gli assicuratori hanno il mandato legale di verificare l obbligo e l economicità (EAE) delle Pagina 7 di 8

8 prestazioni a loro fatturate. Essi effettuano a questo scopo i seguenti controlli:. verifica della documentazione inoltrata da Spitex all assicuratore,. verifica di dossier di clienti presso il fornitore di prestazioni, 3. verifica di singoli casi presso l assicurato. L obbligo di informare dei fornitori di prestazioni nei confronti degli assicuratori è assoggettato al principio di proporzionalità. Le parti interessate sono tenute a osservare le norme sulla protezione dei dati. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, la verifica avviene in conformità al punto, cpv. del presente articolo. 3 Lo svolgimento delle verifiche è regolamentato nell allegato 6. Art. 8 Commissione paritetica (CP) 3 Le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni, in linea di principio, vanno risolte direttamente dagli interessati. Qualora non dovessero pervenire a un accordo, le parti in lite possono rivolgersi alla CP, che è anche competente per le cure di lunga durata. Le spese derivanti dal procedimento vengono addebitate dalla CP, ai sensi delle norme vigenti, alla parte soccombente. Art. 9 Entrata in vigore / durata della convenzione La presente convenzione, unitamente agli allegati, entra in vigore il gennaio 0 e viene conclusa a tempo indeterminato. Art. 0 Disdetta / recesso La convenzione e i suoi allegati possono essere disdetti per la fine di un anno civile da ognuna delle parti contraenti rispettando un termine di disdetta di sei mesi, al più presto entro il La disdetta deve avvenire in forma scritta. In caso di disdetta di singoli assicuratori, la convenzione rimane in vigore per gli altri assicuratori cha hanno concluso la presente convenzione. Se l Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (ASSACD) e l Association Spitex Privée Suisse (ASPS) intendono disdire congiuntamente la presente convenzione nei confronti di tutti gli assicuratori, esse possono farlo, con effetto giuridicamente vincolante, all attenzione delle parti contraenti per il tramite di tarifsuisse sa.. La lettera di disdetta deve citare in modo chiaro e inequivocabile la convenzione che viene disdetta, unitamente a una dichiarazione che specifica chiaramente che la disdetta vale per tutti gli assicuratori. La disdetta a singoli assicuratori non è possibile. 3 Singoli fornitori di prestazioni possono recedere dalla convenzione, unitamente agli allegati, per la fine di un anno civile rispettando un termine di sei mesi. Il recesso da singole parti della convenzione o da singoli allegati non è possibile. Art. Disposizioni transitorie Per il formulario per la definizione dei bisogni ai sensi dell art. 6 vale la seguente disposizione transitoria: I formulari finora utilizzati nelle cure di lunga durata per le prestazioni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre, completati dalle indicazioni necessarie per le cure acute e transitorie, sono validi fino al Per il formulario di fatturazione vale la seguente disposizione transitoria: I formulari finora utilizzati nelle cure di lunga durata per le prestazioni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre, completati dalle indicazioni necessarie per le cure acute e transitorie, possono essere utilizzati fino al In alternativa si può anche utilizzare il formulario in conformità al modello General Invoice 4.. (vedi Forum Datenau- Pagina 8 di 8

9 stausch). Art. Allegati La presente convenzione contiene i seguenti allegati, che sono parte integrante della convenzione: Allegato Elenco dei fornitori di prestazioni aderenti alla convenzione Allegato Formulario di notifica per cure acute e transitorie Allegato 3 Formulario di dichiarazione dei bisogni con allegati. Allegato 4 Formulario di fatturazione Allegato 5: Qualifiche minime del personale. Allegato 6: Convenzione sui controlli degli assicuratori malattie. Berna/ Soletta, il Spitex Verband Schweiz Walter Suter Präsident Beatrice Mazenauer Zentralsekretärin Association Spitex Privée Suisse (ASPS) Rudolf Joder Präsident Marcel Durst Geschäftsführer tarifsuisse ag Pagina 9 di 8

10 Verena Nold Direktorin Gebhard Heuberger Leiter Abteilung Pflege Helsana Versicherungen AG, Progrès Versicherungen AG, Avanex Versicherungen AG, sansan Versicherungen AG, maxi.ch Versicherungen AG Peter Graf Leiter Leistungseinkauf Daniel Maag Leiter Leistungseinkauf Kliniken Region Ost / Pflege Sanitas Grundversicherungen AG, Wincare Versicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG, Kolping Krankenkasse AG Andreas Roos Leiter Departement Produkte Marco van der Heuvel Leiter Leistungseinkauf KPT Krankenkasse AG, Agilia Krankenkasse AG, Publisana Krankenversicherung Christoph Bangerter Vorsitzender der Geschäftsleitung Reto Neuhaus Leiter Tarife + Verträge Pagina 0 di 8

11 Allegato : Elenco dei fornitori di prestazioni aderenti alla convenzione Una lista aggiornata può essere richiesta all Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio. Pagina di 8

12 Allegato : Formulario di notifica per cure acute e transitorie Pagina di 8

13 Pagina 3 di 8

14 Allegato 3: Formulario di dichiarazione dei bisogni con allegati La versione definitiva è pendente. Appendice ad allegato 3 Elenco delle prestazioni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre Cognome Nome Numero = Numero di prestazioni Frequenza = Unità: g, g3 g7=, 3 7 giorni per settimana s=settimanalmente m=mensilmente a=annualmente x =una volta Esempi Test della glicemia e glicosuria volte al giorno 7 giorni per settimana = Numero Frequenza g7 Assistenza per il bagno medicale volte per settimana s Apporre una croce se la prestazione è prevista Descrizione dettagliata della prestazione (ai sensi dell art. 7 cpv. OPre) Valutazione dei bisogni del paziente, ecc. Consigli al paziente, ecc. Controllo dei segni vitali, ecc. Test semplice dello zucchero nel sangue e nell urina Numero: quante volte deve essere erogata la prestazione Frequenza: unità della prestazione pianificata Prelievo di materiale per esame di laboratorio Provvedimenti inerenti alla terapia respiratoria, ecc. Posa di sonde e di cateteri, ecc. Cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale Somministrazione di medicamenti, ecc. Somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive Sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni, ecc. Lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe, ecc. Cure in caso di turbe dell evacuazione urinaria o intestinale, ecc. Assistenza per bagni medicinali parziali o completi, ecc. Assistenza per l applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, ecc. Sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, ecc. Cure di base per i pazienti dipendenti, quali bendare le gambe, ecc. Pagina 4 di 8

15 Provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali l elaborazione e l attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, ecc. Appendice ad allegato 3 Foglio di pianificazione delle prestazioni in conformità a RAI-Home-Care Tutti i fornitori di prestazioni che lavorano con RAI-Home-Care possono inviare il foglio di pianificazione delle prestazioni. Ulteriori informazioni su RAI-Home-Care possono essere richiamate dal sito web dell Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio Esempio Pagina 5 di 8

16 Allegato 4: Formulari di fatturazione la versione definitiva è pendente. Pagina 6 di 8

17 Allegato 5: Qualifiche minime del personale Livello secondario II Livello terziario Formazione / denominazione professionale Personale curante con formazione almeno di livello terziario: cure generali, psichiatria, pediatria, salute pubblica, Inf. livello II, Inf. dipl., Inf. livello I con almeno anni di esperienza ) professionale Infermiera/e SUP + SSS Inf. livello I con meno di due anni di esperienza professionale Assistente geriatrica/o (AG CRS) Aiuto familiare con AFC, oppure diploma con modulo supplementare cure mediche tecniche Operatore sociosanitario AFC (OSS) Assistente geriatrica/o (CDAS) Operatore socio-assistenziale AFC (OSA) Assistente di cura Ausiliaria/a sanitaria/o CRS Aiuto domiciliare con corso ausiliario sanitario CRS Addetto alle cure sociosanitarie CFP Assistente di studio medico (ASM) ) incl. esperienza professionale come AG CRS ) conformemente alle disposizioni in materia di formazione e all esperienza professionale Valutazione dei bisogni / consigli Cure di base Esame, cure mediche tecniche Sì Sì Sì No Sì Sì No Sì No Sì No Sì No Nessuna cura di base completa con case managemen t Limitate all aiuto Sì Controllo dei segni vitali Somministrazione di medicamenti e ) altre cure mediche tecniche No No Controllo dei segni vitali ) Somministrazione di medicamenti Prelievi di sangue In singoli casi viene verificata l equivalenza di diplomi professionali diversi ed esteri. Tutti i diplomati del livello secondario II nonché infermieri di livello I con meno di anni di esperienza professionale lavorano sempre sotto la sorveglianza, le istruzioni e la responsabilità di un diplomato di livello terziario. No Pagina 7 di 8

18 Allegato 6: Convenzione sui controlli degli assicuratori malattie. Verifica presso l assicuratore Procedura a due livelli per la verifica dell obbligo e dell economicità delle prestazioni fatturate sulla base dei documenti inoltrati all assicuratore. livello: Il fornitore di prestazioni mette sistematicamente a disposizione dell assicuratore i seguenti documenti: formulario per la definizione dei bisogni ai sensi dell art. 6 formulario di fatturazione ai sensi dell art. 0 pianificazione delle prestazioni (quale allegato alla definizione dei bisogni): foglio dettagliato di pianificazione delle prestazioni (RAI-HC) oppure classificazione medica ai sensi dell art. 7 OPre. livello: In considerazione dell at. 4 cpv. 5 LAMal, il fornitore di prestazioni mette a disposizione dell assicuratore e su sua richiesta altri documenti rilevanti.. Verifica presso il fornitore di prestazioni Procedura per la verifica dell obbligo e dell economicità (EAE) delle prestazioni fatturate sulla base di dossier aperti di pazienti selezionati presso il fornitore di prestazioni. L assicuratore annuncia la visita di controllo presso il fornitore di prestazioni. Il controllo viene effettuato entro 30 giorni di calendario dall annuncio. In casi eccezionali, d intesa reciproca, si può derogare da questo termine. In considerazione dell art. 4 cpv. 5 LAMal, nonché del principio di proporzionalità, il fornitore di prestazioni sottopone per visione alla persona incaricata del controllo da parte del assicuratore tutte le informazioni rilevanti relativi agli incarti richiesti e non già fornite loro in precedenza. Il fornitore di prestazioni assicura che alla persona incaricata del controllo sia messa a disposizione una persona qualificata che abbia familiarità con i dossier per eventuali domande. A controllo effettuato, l assicuratore deve dare entro 0 giorni un riscontro scritto al fornitore di prestazioni. 3. Verifica di singoli casi presso l assicurato Procedura per la verifica dell obbligo e dell economicità delle prestazioni fatturate nell ambito di un intervento di cura presso l assicurato. L assicuratore informa l assicurato sullo scopo della visita e fissa direttamente un appuntamento. La visita di controllo può essere effettuata durante un intervento regolare del fornitore di prestazioni. In questo caso l assicuratore informa il fornitore di prestazioni almeno 4 giorni di calendario prima della visita programmata. A visita di controllo effettuata, l assicuratore deve dare entro 0 giorni, un riscontro scritto al fornitore di prestazioni. Pagina 8 di 8

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed)

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Edizione 1.1.2010 www.egk.ch www.egk.ch Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed

Dettagli

Indicazioni per l attività di infermiere/i indipendenti secondo la LAMal 1

Indicazioni per l attività di infermiere/i indipendenti secondo la LAMal 1 07-2011 Cure infermieristiche indipendenti Indicazioni per l attività di infermiere/i indipendenti secondo la LAMal 1 Contratti e prestazioni secondo l asicurazione malattia 2011 l Associazione svizzera

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Assicurazione malattie complementare (LCA)

Assicurazione malattie complementare (LCA) CC (Condizioni complementari) Visana Assicurazioni SA Valide dal 2014 Assicurazione malattie complementare (LCA) Ospedale Flex Contenu Pagina 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 Assicurazione complementare dei costi di

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina: Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato

Dettagli

832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia

Dettagli

Assicurazione malattie complementare

Assicurazione malattie complementare CC (Condizioni complementari) Visana Assicurazioni SA Valide dal 2014 Assicurazione malattie complementare Visana Managed Care Ospedale Flex (LCA) Ospedale Flex Contenu Pagina 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 Assicurazioni

Dettagli

Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2016

Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2016 Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO Edizione 2016 Indice Parte 1: Pagina 4 Assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie Parte 2: Pagina 6 Copertura dell onere

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

CGA. Assicurazione delle cure medico-sanitarie. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA.

CGA. Assicurazione delle cure medico-sanitarie. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. CGA (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valide dal 2014 Assicurazione delle cure medico-sanitarie Med Call (LAMal) Indice Pagina 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principi 2. Prestazioni

Dettagli

Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve

Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere L importante in breve 2 Ha davanti a lei una degenza stazionaria? Il nuovo finanziamento ospedaliero ha portato diversi cambiamenti. Nel presente opuscolo

Dettagli

Assicurazione infortuni

Assicurazione infortuni Assicurazione infortuni Assicurazione complementare per la cura stazionaria Condizioni Complementari (CC) Edizione gennaio 2007 indice Scopo e basi legali 5 1 DiSpoSizioni Comuni 1.1 Definizioni...................................

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA)

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Compact Basic Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Assicurazione base) secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione

Dettagli

Convenzione tariffaria di fisioterapia

Convenzione tariffaria di fisioterapia Convenzione tariffaria di fisioterapia tra gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), l'ufficio

Dettagli

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del

Dettagli

GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI

GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI FASIE è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti trattamenti sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre,

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

1. Introduzione e finalità delle Linee guida

1. Introduzione e finalità delle Linee guida LINEE GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO - Versione finale, 09.11.2005 1. Introduzione e finalità delle Linee guida Il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica ha deciso

Dettagli

I vostri premi per il 2015

I vostri premi per il 2015 I vostri premi per il 2015 Nell anno della votazione sull introduzione di una cassa malati pubblica, i premi per il 2015 sono finiti sotto la lente d ingrandimento. I premi rispecchiano i costi per la

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

Cure Domiciliari. Corso Elettivo Malato a casa 23 gennaio 2012

Cure Domiciliari. Corso Elettivo Malato a casa 23 gennaio 2012 Cure Domiciliari Corso Elettivo Malato a casa 23 gennaio 2012 DEFINIZIONE DELLE CURE DOMICILIARI Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, prestati da personale

Dettagli

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo

Dettagli

Promemoria Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2011

Promemoria Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2011 Promemoria Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO Edizione 2011 Indice Parte 1: Pagina 4 Assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie Parte 2: Pagina 6 Copertura

Dettagli

Legge federale sull assicurazione malattie

Legge federale sull assicurazione malattie Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento ospedaliero) Modifica del 21 dicembre 2007 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Scambio di lettere del 6 febbraio e 13 ottobre 2006

Scambio di lettere del 6 febbraio e 13 ottobre 2006 Scambio di lettere del 6 febbraio e 13 ottobre 2006 tra l Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano della Salute concernente le prestazioni medico-sanitarie in Svizzera in favore

Dettagli

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Convenzione sulla garanzia della qualità concernente i fornitori di carrozzelle. stipulata tra

Convenzione sulla garanzia della qualità concernente i fornitori di carrozzelle. stipulata tra Convenzione sulla garanzia della qualità concernente i fornitori di carrozzelle stipulata tra Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik (FASMED) e l assicurazione

Dettagli

EDIZIONE 2015. Condizioni di partecipazione programma di bonus BENEVITA. PER LA MIGLIORE MEDICINA.

EDIZIONE 2015. Condizioni di partecipazione programma di bonus BENEVITA. PER LA MIGLIORE MEDICINA. EDIZIONE 2015 Condizioni di partecipazione programma di bonus BENEVITA. PER LA MIGLIORE MEDICINA. Informazione per i clienti del programma di bonus BENEVITA. Qui di seguito le forniamo brevi e comprensibili

Dettagli

FIAS. Assicurazione malattia (AMal)

FIAS. Assicurazione malattia (AMal) FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 2011 per l attestato di specialista in assicurazioni sociali Assicurazione malattia

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Modifica del 22 ottobre 2008 Il Consiglio federale

Dettagli

CGA. Assicurazione delle cure medico-sanitarie. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Managed Care (LAMal)

CGA. Assicurazione delle cure medico-sanitarie. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Managed Care (LAMal) CGA (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valide dal 2015 Assicurazione delle cure medico-sanitarie Managed Care (LAMal) Indice Pagina 3 4 5 6 6 7 7 8 8 1. Principi 2.

Dettagli

CASSA MALATI. Assicurazione di base

CASSA MALATI. Assicurazione di base CASSA MALATI Assicurazione di base Tutte le persone che vivono in Svizzera devono stipulare un assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L assicurazione di base è obbligatoria per tutti, indipendentemente

Dettagli

1.1. Tariffa per il trattamento e la consulenza stomatologica

1.1. Tariffa per il trattamento e la consulenza stomatologica Allegato 1: Tariffa 1.1. Tariffa per il trattamento e la consulenza stomatologica 1.1.1. Informazioni generali 1 La tariffa è calcolata per principio su una base forfetaria. La durata del trattamento è

Dettagli

Pagina 1 di 6 Versione 1.0 del 3.10.2008. Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione

Pagina 1 di 6 Versione 1.0 del 3.10.2008. Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione Pagina 1 di 6 Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione Pagina 2 di 6 Indice 1 Introduzione 3 2 Definizioni e ruoli 3 3 Oggetto e scopo delle CG 3 4 Costi che vanno fatturati

Dettagli

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Art.1- Oggetto Il servizio consiste nella consegna giornaliera al domicilio degli utenti di un pasto a pranzo.

Art.1- Oggetto Il servizio consiste nella consegna giornaliera al domicilio degli utenti di un pasto a pranzo. REGOLAMENTO PER IIL FUNZIIONAMENTO DEL SERVIIZIIO PASTII A DOMIICIILIIO DELL AMBIITO TERRIITORIIALE DII DALMIINE Approvatto con D..C.. C.. n.. 26 dell 8..09..2014 Art.1- Oggetto Il servizio consiste nella

Dettagli

SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI

SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI SCHEMA DEL VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA Modello A) BOZZA DI LETTERA

Dettagli

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE Dicembre, 2014 Il Sistema di misurazione e valutazione della performance... 3 Il Ciclo di gestione della performance... 5 Il Sistema di misurazione e valutazione

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (Categorie A, B)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (Categorie A, B) DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (Categorie A, B) Modulo da compilare e trasmettere via fax al numero 0342/511075 o via mail a autoscuolaacisondrio@gmail.com Cognome Nome Codice

Dettagli

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione

Dettagli

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le

Dettagli

Convenzione tariffale

Convenzione tariffale Convenzione tariffale tra la Federazione Svizzera dei Fisioterapisti (FSF) (detta in seguito FSF) e il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS), la Commissione delle tariffe mediche LAINF

Dettagli

SVILUPPO, CERTIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SECONDO LA NORMA BS OHSAS 18001:2007

SVILUPPO, CERTIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SECONDO LA NORMA BS OHSAS 18001:2007 Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione M&IT Consulting s.r.l. Via Longhi 14/a 40128 Bologna tel. 051 6313773 - fax. 051 4154298 www.mitconsulting.it info@mitconsulting.it SVILUPPO,

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata

Dettagli

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-Care Assicurazione Managed Care ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA / LAMal EGK-Care)

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-Care Assicurazione Managed Care ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA / LAMal EGK-Care) Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-Care Assicurazione Managed Care ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA / LAMal EGK-Care) Edizione 1.1.2011 www.egk.ch Condizioni di assicurazione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Consulenza casse malati Mendrisio - Bellinzona Lugano 15-16-17 giugno 2015

Consulenza casse malati Mendrisio - Bellinzona Lugano 15-16-17 giugno 2015 Consulenza casse malati Mendrisio - Bellinzona Lugano 15-16-17 giugno 2015 Laura Regazzoni Meli segretaria generale ACSI Introduzione Come è nato il progetto A chi si rivolge Alcuni dati Assicurazione

Dettagli

L integrazione dell Operatore Socio Sanitario nel processo assistenziale Ruolo dell O.S.S nell ambito del piano assistenziale

L integrazione dell Operatore Socio Sanitario nel processo assistenziale Ruolo dell O.S.S nell ambito del piano assistenziale L integrazione dell Operatore Socio Sanitario nel processo assistenziale Ruolo dell O.S.S nell ambito del piano assistenziale Vito Petrara Principi di riferimento per l assistenza I principi di riferimento

Dettagli

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni d assicurazione

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni d assicurazione Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni d assicurazione Edizione gennaio 2009 Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni

Dettagli

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 Sezione A) - Tipologie di intervento previste - Presentazione

Dettagli

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelCare ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal EGK-TelCare)

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelCare ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal EGK-TelCare) Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelCare ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal EGK-TelCare) Edizione 1.1.2014 www.egk.ch Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelCare

Dettagli

Corsi di avviamento allo sport

Corsi di avviamento allo sport Regolamento dei Corsi di avviamento allo sport di cui all art. 7 della Convenzione Quadro CIP INAIL La collaborazione attiva da molti anni tra il CIP e l INAIL, riconfermata con la sottoscrizione del nuovo

Dettagli

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A.

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. In vigore dal 06. 07. 2011 RINA Via Corsica 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

Dicembre 2013 ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. Comune di Firenze

Dicembre 2013 ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. Comune di Firenze Dicembre 2013 ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA Comune di Firenze 1 INTRODUZIONE Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte

Dettagli

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Art. 1. Aventi diritto alle Credenziali-People 1. Per l accesso ai Servizi-People sviluppati

Dettagli

Associazione Svizzera Infermiere e. Infermieri

Associazione Svizzera Infermiere e. Infermieri la voce infermieristica! Associazione Svizzera Infermiere e ASI - SBK Choisystrasse 1 Casella postale 8124 3001 Berna Tel: 031 388 36 36 E-mail: info@sbk-asi.ch Web: www.sbk-asi.ch BELLINZONA 02.05.2011

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI DEI REGOLAMENTI EUROPEI 303/2008 E 304/2008 I & F BUREAU VERITAS ITALIA

CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI DEI REGOLAMENTI EUROPEI 303/2008 E 304/2008 I & F BUREAU VERITAS ITALIA Emesso da Ufficio: CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. RIFERIMENTI... 2 3. GENERALITÀ... 4 4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE... 5 5. CONTENUTI DEL CERTIFICATO...

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA Core Multiramo Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio unico Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili La presente appendice costituisce parte integrante del Fascicolo informativo.

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori) - 1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori) Da compilare e trasmettere via fax al numero 02.781844 oppure via e-mail a:

Dettagli

«Swiss package»: La nostra offerta per i frontalieri. Copertura assicurativa di prima qualità svizzera

«Swiss package»: La nostra offerta per i frontalieri. Copertura assicurativa di prima qualità svizzera «Swiss package»: La nostra offerta per i frontalieri Copertura assicurativa di prima qualità svizzera Un cordiale benvenuto presso l assicurazione malattia leader in Svizzera. Sicurezza Il gruppo Helsana

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

MODALITA DI ACCESSO E APPLICAZIONE DELL ISEE ALLE PRESTAZIONI DELL AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

MODALITA DI ACCESSO E APPLICAZIONE DELL ISEE ALLE PRESTAZIONI DELL AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA MODALITA DI ACCESSO E APPLICAZIONE DELL ISEE ALLE PRESTAZIONI DELL AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Nuove modalità di calcolo dell

Dettagli

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre

Dettagli

ATTIVITA DI AVVIAMENTO ALLO SPORT CIP. C.A.S.P. - Centri Avviamento Sport Paralimpico ANNO SPORTIVO 2010/2011

ATTIVITA DI AVVIAMENTO ALLO SPORT CIP. C.A.S.P. - Centri Avviamento Sport Paralimpico ANNO SPORTIVO 2010/2011 ATTIVITA DI AVVIAMENTO ALLO SPORT CIP Il Comitato Italiano Paralimpico continuerà, anche in futuro, ad avere una competenza diretta su tutta l attività di avviamento allo sport. La gestione delle attività

Dettagli

SPITEX IN FASE DI CAMBIAMENTO Strutture, prestazioni, finanziamento

SPITEX IN FASE DI CAMBIAMENTO Strutture, prestazioni, finanziamento SPITEX IN FASE DI CAMBIAMENTO Strutture, prestazioni, finanziamento 1 Congresso Helsana sulle cure infermieristiche 14 novembre 2008, Berna Dott.ssa Stéphanie Mörikofer-Zwez Presidente dell'associazione

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DOMICILIARE E TERRITORIALE ASSICURATA DAL PRIVATO ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO

REGOLAMENTO REGIONALE ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DOMICILIARE E TERRITORIALE ASSICURATA DAL PRIVATO ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO REGOLAMENTO REGIONALE ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DOMICILIARE E TERRITORIALE ASSICURATA DAL PRIVATO ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO Il presente regolamento si compone di n. 6 pagine, compresa la

Dettagli

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali Oggetto: Determinazione a contrarre ai fini dell affidamento della gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale Anziani e Disabili - periodo: 01/01/2013-30/06/2015. IL

Dettagli

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione dicembre 2013. Ente assicurativo: Compact Assicurazioni base SA

Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione dicembre 2013. Ente assicurativo: Compact Assicurazioni base SA Compact One Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione base con prima consulenza medica vincolante al telefono) secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)

Dettagli

I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel

I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.2002/67 DEL 3/12/2002 I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel raccoglitore

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 391 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 20 settembre 49/2013 Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) del 9 dicembre

Dettagli

Informazioni generali. Tessera europea di assicurazione malattia dimenticata o smarrita?

Informazioni generali. Tessera europea di assicurazione malattia dimenticata o smarrita? In giro per l Islanda Finalmente è giunto il momento di godersi una vacanza in Islanda, del tutto meritata! Ma cosa succede se si ammala o se ha un infortunio mentre si trova lì in vacanze? Ecco alcuni

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 16 DEL 24/09/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: DEFINITE LE MODALITA DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD.730 PRECOMPILATO: NUOVI OBBLIGHI E CONSEGUENTI

Dettagli

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e relative

Dettagli

L anno., il giorno. del mese di.. presso

L anno., il giorno. del mese di.. presso BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

Guida al Piano sanitario Assistenza Ospedaliera e Domiciliare

Guida al Piano sanitario Assistenza Ospedaliera e Domiciliare Guida al Piano sanitario Assistenza Ospedaliera e Domiciliare Edizione 01/01/2016 ai SOCI di MUTUA SALUTE Edizione 01/01/2016 Sede Operativa - Via Spalato, 62/A 10141 Torino tel. 011 3822729 fax 011 3824670

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Polizza Rimborso Spese Mediche Comunicazioni Operative Convenzionamenti Area Web Generali

Polizza Rimborso Spese Mediche Comunicazioni Operative Convenzionamenti Area Web Generali Benvenuto nella guida all area web di Generali Italia - Agenzia di FIRENZE RIFREDI Polizza Rimborso Spese Mediche Comunicazioni Operative Convenzionamenti Area Web Generali La presente guida è valida per

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 2014 Assicurazione militare (AM) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di REGOLAMENT art. 1 ISCRIZIONE AL FONDO art. 2 PRESTAZIONI art. 3 FUNZIONAMENTO DEL FONDO art. 4 EROGAZIONE PRESTAZIONI art. 5 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI art. 6 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI art. 7 QUOTE DI

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d 32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del

Dettagli

Condizioni d assicurazione (CA) BeneFit forma particolare d assicurazione secondo l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Condizioni d assicurazione (CA) BeneFit forma particolare d assicurazione secondo l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Avanex Assicurazioni SA, Progrès Assicurazioni SA e Sansan Assicurazioni SA. Edizione 1 gennaio 2014 Condizioni d assicurazione (CA) BeneFit forma

Dettagli

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore

Dettagli

ATTIVITA DI AVVIAMENTO ALLO SPORT CIP

ATTIVITA DI AVVIAMENTO ALLO SPORT CIP ATTIVITA DI AVVIAMENTO ALLO SPORT CIP Il Comitato Italiano Paralimpico continuerà, anche in futuro, ad avere una competenza diretta su tutta l attività di avviamento allo sport. La gestione delle attività

Dettagli

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli