Parti contraenti. 1 In caso di contestazioni fa stato il testo tedesco. Pagina 1 di 18
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1 Convenzione amministrativa concernente le cure acute e transitorie tra l Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (AS- SACD) e l Association Spitex Privée Suisse (ASPS) nonché gli assicuratori malattie menzionati nella convenzione Art. Parti contraenti Le parti contraenti della presente convenzione amministrativa (definita in seguito convenzione) sono l Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (AS- SACD) e l Association Spitex Privée Suisse (ASPS) nonché gli assicuratori malattie menzionati in seguito. AMB Assurance-maladie et accidents BAG Nr. 507 Aquilana Versicherungen BAG Nr. 3 Arcosana AG BAG Nr. 569 Atupri Krankenkasse BAG Nr. 3 AUXILIA Assurance-maladie SA BAG Nr. 59 Avenir Assurance Maladie SA BAG Nr. 343 Caisse-maladie de la Vallée d Entremont BAG Nr. 3 Caisse da malsauns LUMNEZIANA BAG Nr. 80 CONCORDIA Schweiz. Kranken- und Unfallversicherung BAG Nr. 90 CSS Kranken- Versicherung AG BAG Nr. 8 Easy Sana Assurance Maladie SA BAG Nr. 774 EGK Grundversicherungen BAG Nr. 88 GALENOS Kranken- und Unfallversicherung BAG Nr. 386 Glarner Krankenversicherung BAG Nr. 780 innova Versicherungen BAG Nr. 563 Innova Wallis AG BAG Nr. 790 INTRAS Assurance-maladie SA BAG Nr. 59 KLuGKrankenversicherung BAG Nr. 89 kmu- Krankenversicherung BAG Nr. 38 Kranken- und Unfallkasse, Bezirkskrankenkasse Einsiedeln BAG Nr. 34 Krankenkasse Agrisano BAG Nr. 560 Krankenkasse Birchmeier BAG Nr. 3 Krankenkasse Institut Ingenbohl BAG Nr. 4 Krankenkasse Luzerner Hinterland BAG Nr. 360 Krankenkasse Simplon BAG Nr. 36 Krankenkasse SLKK BAG Nr. 93 Krankenkasse Steffisburg BAG Nr. 46 Krankenkasse Stoffel Mels KKS BAG Nr. 33 Krankenkasse Turbenthal BAG Nr. 47 Krankenkasse Visperterminen BAG Nr. 040 Krankenkasse Wädenswil BAG Nr. 38 Krankenkasse Zeneggen BAG Nr. 003 In caso di contestazioni fa stato il testo tedesco. Pagina di 8
2 Krankenversicherung Flaachtal AG BAG Nr. 558 Moove Sympany AG BAG Nr. 57 Mutuel Assurance Maladie SA BAG Nr. 479 ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG BAG Nr.455 PHILOS Assurance Maladie SA BAG Nr. 535 Provita Gesundheitsversicherung AG BAG Nr. 8 Rhenusana- Die Rheintaler Krankenkasse BAG Nr. 40 sana4 BAG Nr. 568 Sanagate AG BAG Nr. 577 sanavals Gesundheitskasse BAG Nr. 90 sodalis gesundheitsgruppe BAG Nr. 94 Sumiswalder BAG Nr. 94 SWICA Gesundheitsorganisation BAG Nr. 384 Visana BAG Nr. 555 vita surselva BAG Nr. 966 Vivacare BAG Nr. 570 Vivao Sympany AG BAG Nr. 509 tutti rappresentati per procura da tarifsuisse sa Römerstrasse Soletta nonché Helsana Versicherungen AG BAG Nr. 56 Progrès Versicherungen AG BAG Nr. 994 Avanex Versicherungen AG BAG Nr. 565 sansan Versicherungen AG BAG Nr. 566 maxi.ch Versicherungen AG BAG Nr. 574 Sanitas Grundversicherungen AG BAG Nr. 509 Wincare Versicherungen AG BAG Nr. 060 Compact Grundversicherungen AG BAG Nr. 575 Kolping Krankenkasse AG BAG Nr. 76 KPT Krankenkasse AG BAG Nr. 376 Agilia Krankenkasse AG BAG Nr. 94 Publisana Krankenversicherung BAG Nr. 43 La convenzione è valida per: a) i fornitori di prestazioni che hanno dichiarato l adesione alla presente convenzione amministrativa (definiti in seguito fornitori di prestazioni ) e b) gli assicuratori malattie che hanno dichiarato l adesione alla presente convenzione amministrativa (definiti in seguito assicuratori ). 3. Le trattative per gli assicuratori malattie sono state condotte da tarifsuisse sa. Essa attua, quale rappresentante degli assicuratori, i provvedimenti d esecuzione risultanti dalla presente convenzione. Art. Adesione, quote di adesione; esclusione L adesione implica il riconoscimento integrale della convenzione con tutti i suoi allegati ai sensi dell art. quale parte integrante della presente convenzione. Pagina di 8
3 La procedura di adesione viene avviata dall Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (ASSACD) e dall Association Spitex Privée Suisse (ASPS) dopo la firma della convenzione. L Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio e l Association Spitex Privée Suisse (ASPS) informano regolarmente tarifsuisse sa, in rappresentanza degli assicuratori, sulle liste di adesione attuali. Quale rappresentante degli assicuratori, tarifsuisse sa ha il diritto di non ammettere alla convenzione un fornitore di prestazioni. Quale rappresentante degli assicuratori malattie, tarifsuisse sa consulta prima della decisione le altre parti contraenti. La decisione viene motivata sia al fornitore di prestazioni che alle parti contraenti. I fornitori di prestazioni possono adire il Tribunale arbitrale cantonale ai sensi dell art. 89 LAMal. Le parti contraenti possono escludere congiuntamente dalla convenzione amministrativa un fornitore di prestazioni. Possono aderire alla presente convenzione tutti i fornitori di prestazioni che soddisfano i requisiti dell art. 5 OAMal dispongono di un autorizzazione secondo il diritto cantonale laddove il Cantone lo prevede, dispongono di un autorizzazione particolare per lo svolgimento delle cure acute e transitorie laddove il Cantone lo prevede, dispongono di un contratto di prestazione per dispensare cure acute e transitorie presentano un concetto concernente l erogazione delle cure acute e transitorie presso la loro istituzione. 7 I fornitori di prestazioni possono aderire alla presente convenzione mediante una dichiarazione scritta all attenzione dell Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio o dell ASPS. L adesione alla convenzione è gratuita per i soci attivi di un Associazione cantonale Spitex e ASPS. I fornitori di prestazioni che non sono soci di un Associazione cantonale Spitex o dell ASPS versano all Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio una quota di adesione e un contributo annuale alle spese. L ammontare della quota è definito in un regolamento. Il regolamento sulle quote di adesione attualmente in vigore è pubblicato su Internet. Art. 3 Validità, definizione La presente convenzione regolamenta i processi amministrativi per le cure acute e transitorie ai sensi dell art. 5 OAMal e dell art. 5a cpv. LAMal in collegamento con l art. 7 cpv. 3 OPre e l art. 7b OPre. Il rimborso è regolamentato in una convenzione tariffale separata che va approvata dal Governo cantonale. Le cure acute e transitorie ai sensi del cpv. vengono definite dalle parti contraenti come segue: Le cure acute e transitorie (CAT) ai sensi dell art. 5a cpv. LAMal vengono prescritte dal medico ospedaliero. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente:. I problemi di salute acuti sono noti e stabilizzati. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in un ospedale acuto (anche in un reparto geriatrico di un ospedale) non sono più necessarie. Non sussiste un fabbisogno di riabilitazione in una clinica di riabilitazione.. La paziente o il paziente necessita, dopo un soggiorno in un ospedale acuto, di cure qualificate dispensate da personale curante. 3. Le CAT sono una fase del processo di cura. Esse vanno prescritte in funzione dei bisogni e in modo mirato. Non sono previste quali periodo di attesa di un ricovero in una clinica di riabilitazione o in una casa di cura. 4. Le CAT si prefiggono di sviluppare le competenze di autocura, di modo che la pa- Pagina 3 di 8
4 iente o il paziente possa nuovamente, nel contesto abituale, utilizzare le capacità e le possibilità presenti prima del ricovero in ospedale. L obiettivo consiste nel ritornare durevolmente a casa propria e nell evitare una riospedalizzazione. 5. Viene allestito un piano di cura con le misure atte al raggiungimento degli obiettivi. Nella misura in cui è anche necessario un trattamento medico o terapeutico, questo può essere erogato ambulatorialmente come prestazione singola. Queste non fanno parte delle CAT. 3 La convenzione vale per gli assicurati a) che sono affiliati a un assicuratore menzionato all art. della presente convenzione b) e che hanno diritto a ottenere prestazioni nell ambito dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Art. 4 Requisiti per il riconoscimento delle prestazioni Gli assicuratori si assumono i costi delle prestazioni di cure acute e transitorie ai sensi dell art. 7 cpv. 3 OPre che vengono erogate sulla base di una valutazione dei bisogni ai sensi dell art. 7 cpv. a OPre e dell art. 8 OPre dopo un soggiorno in ospedale su prescrizione di un medico ospedaliero. I requisiti che il personale deve soddisfare sono descritti nell allegato 5. Il fornitore di prestazioni deve disporre di un numero RCC separato per la fatturazione di prestazioni di cure acute e transitorie. Art. 5 Valutazione dei bisogni del paziente Ai sensi dell art. 8 OPre occorre effettuare una valutazione dei bisogni. I fornitori di prestazioni sono liberi di scegliere lo strumento standardizzato di valutazione dei bisogni (RAI-HC o altri). Art. 6 Prescrizione medica / definizione dei bisogni Le prestazioni di cure acute e transitorie presuppongono una prescrizione da parte di un medico ospedaliero ai sensi dell art. 5a LAMal e una valutazione dei bisogni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre in collegamento con l art. 8 OPre. La notifica avviene esclusivamente mediante i formulari Formulario di notifica per cure acute e transitorie per il medico ospedaliero e Formulario di dichiarazione dei bisogni negli allegati e 3. La prescrizione firmata dal medico ospedaliero sul Formulario di notifica per cure acute e transitorie nonché il formulario di dichiarazione dei bisogni firmato dalla persona responsabile del fornitore di prestazioni vanno inviati, integralmente compilati, dal fornitore di prestazioni all assicuratore al più tardi entro cinque giorni dall inizio delle cure acute e transitorie. 3 Le date dell inizio del trattamento e della prescizione devono essere identiche. Le prescrizioni con effetto retroattivo non sono ammissibili. 4 5 Se l assicuratore non solleva obiezioni entro 5 giorni dal ricevimento dell annuncio, l obbligo di prestazione è dato con riserva dell applicazione del principio di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE). La dichiarazione dei bisogni comprende le seguenti indicazioni: a) dati dell assicurato (numero di assicurato, numero assicurazione sociale, cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, sesso) b) indicazione se malattia o infortunio. c) nome dell assicuratore. d) numero registro dei codici creditori (no. RCC) e numero EAN del fornitore di prestazioni; no. EAN obbligatorio solo in caso di dichiarazione elettronica, altrimenti se di- Pagina 4 di 8
5 sponibile. e) grado di invalidità (assegno invalidità lieve/medio/elevato), se noto. f) * durata della prescrizione medica (dal al ). g) * nome, numero registro dei codici creditori (N. RCC) e numero EAN del medico prescrivente; no. EAN obbligatorio solo in caso di fatturazione elettronica, altrimenti se disponibile. h) fabbisogno previsto di prodotti EMAp, elencato con il numero a due cifre del gruppo di prodotti. i) Numero di minuti preventivati per tipo di prestazione ai sensi dell art. 7 cpv. lett. a) - c) OPre, numero di minuti preventivati a tariffa mista risp. numero di giorni preventivati a forfait giornaliero per la durata della prescrizione. * facoltativo Quale informazione complementare alla dichiarazione dei bisogni viene allegato un elenco delle prestazioni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre o del foglio di pianificazione delle prestazioni di RAI-Home-Care, con indicazioni sul numero preventivato di interventi per prestazione al giorno, alla settimana, al mese o al trimestre (esempi nel supplemento all allegato 3). 6 7 Le indicazioni da comunicare mediante il Formulario di notifica per cure acute e transitorie sono regolamentate nell allegato. Le parti contraenti elaborano congiuntamente a livello nazionale i formulari uniformi.. Art. 7 Rimborso incluso mezzi e apparecchi 3 Con il rimborso in conformità alla convenzione tariffale secondo l articolo 3 cpv. della presente convenzione vengono tacitate tutte le prestazionidi cura giuridicamente riconosciute dall assicurazione malattia ai sensi dell art. 7 cpv. OPre. Il fornitore di prestazioni non può fatturare prestazioni di cure acute e transitorie ai sensi dell art. 7 cpv. 3 OPre mentre il paziente è ricoverato in ospedale o in uno stabilimento medico-sociale (comprese le cure acute e transitorie stazionarie). Questo non vale per il giorno del ricovero e della dimissione. Inoltre, il fornitore di prestazioni non può fatturare prestazioni per cure ambulatoriali di lunga durata ai sensi dell art. 7 OPre mentre il paziente ottiene prestazioni per cure acute e transitorie ambulatoriali. I mezzi e gli apparecchi prescritti dal medico ai sensi dell allegato OPre (lista dei mezzi e apparecchi) e consegnati dal fornitore di prestazioni possono essere fatturati al massimo all importo massimo rimborsabile EMAp dedotto il 5%. La fatturazione avviene in modo dettagliato indicante il numero di posizione EMAp e la data di fornitura. 4 Il fornitore di prestazioni non può fattuare medicamenti a carico dell assicurazione malattia obbligatoria. Art. 8 Fatturazione e modalità di pagamento Ai sensi della presente convenzione amministrativa, l assicuratore (sistema del tiers payant, art. 4 cpv. LAMal) è debitore del rimborso. Singoli assicuratori e fornitori di prestazioni possono convenire il sistema del tiers garant in deroga al cpv.. La fatturazione avviene un unica volta dopo l erogazione delle prestazioni in conformità ai modelli all allegato 4. Nel sistema del tiers payant gli assicurati ricevono una copia della fattura dal fornitore di prestazioni. Per il periodo di fatturazione è necessaria una prescrizione medica. Pagina 5 di 8
6 Termini nel sistema tiers payant: - pagabile entro 5 giorni con fatturazione elettronica. - pagabile entro 35 giorni senza fatturazione elettronica. La fatturazione avviene per le prestazioni prescritte dal medico a carico dell assicurazione malattie obbligatoria. Le prestazioni non obbligatorie vanno fatturate separatamente. L assicuratore motiva le contestazioni. Il termine di pagamento viene interrotto per la parte contestata della fattura. La quota non contestata deve essere saldata dall assicuratore entro il termine indicato al cpv. 6. Se sono dati i presupposti per il differimento delle prestazioni ai sensi dell art. 64a cpv. 7 LAMal, l assicuratore sospende l assunzione dei costi. I costi vengono interamente assunti non appena i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di e- secuzione pendenti sono interamente pagate. 0 Se un paziente cambia assicuratore entro il 30.6., il fornitore di prestazioni emette al più tardi entro il 3.7. dell anno in corso una fattura intermedia al Il fornitore di prestazioni emette in linea di principio una fattura intermedia al 3.,. al più tardi entro il 3.. dell anno successivo. In caso di decesso la fattura finale va inoltrata all assicuratore entro 30 giorni.. Art. 9 Indicazioni sulla fattura La fattura comprende le seguenti indicazioni: a) dati dell assicurato (numero di assicurato, numero assicurazione sociale, cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, sesso). b) indicazione se malattia o infortunio. c) nome dell assicuratore. d) numero di fattura completo del fornitore di prestazioni per l assicurato in questione compresa data della fattura. e) numero registro dei codici creditori (no. RCC) e numero EAN del fornitore di prestazioni; no. EAN solo in caso di fatturazione elettronica oppure se disponibile. f) numero registro dei codici creditori (N. RCC) dell ospedale e numero EAN/GLN del medico ospedaliero prescrivente; EAN/GLN solo in caso di fatturazione elettronica oppure se disponibile. g) Grado di invalidità (assegno invalidità lieve/medio/elevato), se noto. h) Se viene convenuto un forfait giornaliero, indicazione del numero di giorni, calendario e totale prestazioni ai sensi dell art. 7 OPre in franchi. Se viene convenuta una tariffa mista, indicazione dei minuti (decimali), calendario e totale prestazioni ai sensi dell art. 7 OPre in franchi. Se viene convenuta una tariffa per tipo di prestazione ai sensi dell art. 7 cpv. lett. a) c) OPre, calendario, totale prestazioni art. 7 OPre per tipo di prestazione in minuti (decimali) e franchi. i) Durata della/e prescrizione/i del medico ospedaliero per il periodo di fatturazione. j) no. completo posizione EMAp e quantità. Le parti contraenti elaborano congiuntamente a livello nazionale i formulari di fatturazione uniformi. Art. 0 Scambio elettronico dei dati (EDI) Le parti contraenti intendono arrivare allo scambio elettronico dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori. Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire lo scambio elettronico dei dati. In questo caso i dati amministrativi e sanitari vengono inviati elettronicamente all assicuratore con il formulario per la definizione dei bisogni (ai sensi dell art. 6) e la fat- Pagina 6 di 8
7 tura (ai sensi dell art. 9). L assicuratore riceve tutti i dati in forma strutturata e leggibili e- lettronicamente. 3 Lo scambio elettronico dei dati relativi alla definizione dei bisogni e la fattura si orientano ad uno standard per la trasmissione dei dati congiuntamente convenuto. Questo standard viene definito in un concetto approvato congiuntamente dalle parti contraenti. Art. Obbligo di informare I fornitori di prestazioni riconoscono che per legge compete loro (in particolare per quanto previsto dal CO sul mandato) un obbligo particolare di informazione nei confronti dei loro pazienti per quanto riguarda le prestazioni coperte dagli assicuratori malattie sociali ed eventualmente i costi non coperti dall assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L obbligo di informare riguarda in particolare la regolamentazione giuridica e le ripercussioni concrete riguardanti il differimento delle prestazioni ai sensi dell art. 64a cpv. 7 LAMal in caso di mancato pagamento di premi e partecipazioni ai costi. Art. Protezione tariffaria Il fornitore di prestazioni si impegna a rispettare la protezione tariffaria ai sensi dell art. 44 LAMal. Art. 3 Efficacia, appropriatezza ed economicità delle prestazioni Il fornitore di prestazioni si assume la responsabilità dell impiego economico, appropriato ed efficace (EAE) delle sue prestazioni e del materiale utilizzato (artt. 3 e 56 LAMal). Art. 4 Garanzia di qualità Le regole relative alla garanzia e alla promozione della qualità ai sensi degli artt. a e 58 LAMal vengono definite separatamente. Esse sono estese alle prestazioni previste dalla legge e contrattualmente convenute, in particolare ai sensi dell art. 7 segg. OPre. Esse dovrebbero avere validità per tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori aderenti alla presente convenzione amministrativa. Il programma di qualità convenuto per le cure di lunga durata viene applicato analogamente alle cure acute e transitorie. Art. 5 Qualifiche minime del personale I criteri i che il personale qualificato deve soddisfare sono descritti nell allegato 5. Art. 6 Statistica delle prestazioni (reporting) I fornitori di prestazioni si impegnano a notificare a tarifsuisse sa, quale rappresentante degli assicuratori, al più tardi entro il 30 giugno dell anno successivo il numero di ore per tipo di prestazione fatturate l anno precedente ai sensi dell art. 7 cpv. lett. a) c) OPre. Laddove sono stati convenuti forfait giornalieri, i fornitori di prestazioni si impegnano a notificare a tarifsuisse sa, quale rappresentante degli assicuratori, al più tardi entro il 30 giugno dell anno successivo il numero di giorni fatturati l anno precedente. 3 La convenzione tariffale regolamenta la fornitura di eventualiulteriori dati di reporting. Art. 7 Obbligo di informare dei fornitori di prestazioni Gli assicuratori hanno il mandato legale di verificare l obbligo e l economicità (EAE) delle Pagina 7 di 8
8 prestazioni a loro fatturate. Essi effettuano a questo scopo i seguenti controlli:. verifica della documentazione inoltrata da Spitex all assicuratore,. verifica di dossier di clienti presso il fornitore di prestazioni, 3. verifica di singoli casi presso l assicurato. L obbligo di informare dei fornitori di prestazioni nei confronti degli assicuratori è assoggettato al principio di proporzionalità. Le parti interessate sono tenute a osservare le norme sulla protezione dei dati. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, la verifica avviene in conformità al punto, cpv. del presente articolo. 3 Lo svolgimento delle verifiche è regolamentato nell allegato 6. Art. 8 Commissione paritetica (CP) 3 Le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni, in linea di principio, vanno risolte direttamente dagli interessati. Qualora non dovessero pervenire a un accordo, le parti in lite possono rivolgersi alla CP, che è anche competente per le cure di lunga durata. Le spese derivanti dal procedimento vengono addebitate dalla CP, ai sensi delle norme vigenti, alla parte soccombente. Art. 9 Entrata in vigore / durata della convenzione La presente convenzione, unitamente agli allegati, entra in vigore il gennaio 0 e viene conclusa a tempo indeterminato. Art. 0 Disdetta / recesso La convenzione e i suoi allegati possono essere disdetti per la fine di un anno civile da ognuna delle parti contraenti rispettando un termine di disdetta di sei mesi, al più presto entro il La disdetta deve avvenire in forma scritta. In caso di disdetta di singoli assicuratori, la convenzione rimane in vigore per gli altri assicuratori cha hanno concluso la presente convenzione. Se l Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (ASSACD) e l Association Spitex Privée Suisse (ASPS) intendono disdire congiuntamente la presente convenzione nei confronti di tutti gli assicuratori, esse possono farlo, con effetto giuridicamente vincolante, all attenzione delle parti contraenti per il tramite di tarifsuisse sa.. La lettera di disdetta deve citare in modo chiaro e inequivocabile la convenzione che viene disdetta, unitamente a una dichiarazione che specifica chiaramente che la disdetta vale per tutti gli assicuratori. La disdetta a singoli assicuratori non è possibile. 3 Singoli fornitori di prestazioni possono recedere dalla convenzione, unitamente agli allegati, per la fine di un anno civile rispettando un termine di sei mesi. Il recesso da singole parti della convenzione o da singoli allegati non è possibile. Art. Disposizioni transitorie Per il formulario per la definizione dei bisogni ai sensi dell art. 6 vale la seguente disposizione transitoria: I formulari finora utilizzati nelle cure di lunga durata per le prestazioni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre, completati dalle indicazioni necessarie per le cure acute e transitorie, sono validi fino al Per il formulario di fatturazione vale la seguente disposizione transitoria: I formulari finora utilizzati nelle cure di lunga durata per le prestazioni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre, completati dalle indicazioni necessarie per le cure acute e transitorie, possono essere utilizzati fino al In alternativa si può anche utilizzare il formulario in conformità al modello General Invoice 4.. (vedi Forum Datenau- Pagina 8 di 8
9 stausch). Art. Allegati La presente convenzione contiene i seguenti allegati, che sono parte integrante della convenzione: Allegato Elenco dei fornitori di prestazioni aderenti alla convenzione Allegato Formulario di notifica per cure acute e transitorie Allegato 3 Formulario di dichiarazione dei bisogni con allegati. Allegato 4 Formulario di fatturazione Allegato 5: Qualifiche minime del personale. Allegato 6: Convenzione sui controlli degli assicuratori malattie. Berna/ Soletta, il Spitex Verband Schweiz Walter Suter Präsident Beatrice Mazenauer Zentralsekretärin Association Spitex Privée Suisse (ASPS) Rudolf Joder Präsident Marcel Durst Geschäftsführer tarifsuisse ag Pagina 9 di 8
10 Verena Nold Direktorin Gebhard Heuberger Leiter Abteilung Pflege Helsana Versicherungen AG, Progrès Versicherungen AG, Avanex Versicherungen AG, sansan Versicherungen AG, maxi.ch Versicherungen AG Peter Graf Leiter Leistungseinkauf Daniel Maag Leiter Leistungseinkauf Kliniken Region Ost / Pflege Sanitas Grundversicherungen AG, Wincare Versicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG, Kolping Krankenkasse AG Andreas Roos Leiter Departement Produkte Marco van der Heuvel Leiter Leistungseinkauf KPT Krankenkasse AG, Agilia Krankenkasse AG, Publisana Krankenversicherung Christoph Bangerter Vorsitzender der Geschäftsleitung Reto Neuhaus Leiter Tarife + Verträge Pagina 0 di 8
11 Allegato : Elenco dei fornitori di prestazioni aderenti alla convenzione Una lista aggiornata può essere richiesta all Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio. Pagina di 8
12 Allegato : Formulario di notifica per cure acute e transitorie Pagina di 8
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14 Allegato 3: Formulario di dichiarazione dei bisogni con allegati La versione definitiva è pendente. Appendice ad allegato 3 Elenco delle prestazioni ai sensi dell art. 7 cpv. OPre Cognome Nome Numero = Numero di prestazioni Frequenza = Unità: g, g3 g7=, 3 7 giorni per settimana s=settimanalmente m=mensilmente a=annualmente x =una volta Esempi Test della glicemia e glicosuria volte al giorno 7 giorni per settimana = Numero Frequenza g7 Assistenza per il bagno medicale volte per settimana s Apporre una croce se la prestazione è prevista Descrizione dettagliata della prestazione (ai sensi dell art. 7 cpv. OPre) Valutazione dei bisogni del paziente, ecc. Consigli al paziente, ecc. Controllo dei segni vitali, ecc. Test semplice dello zucchero nel sangue e nell urina Numero: quante volte deve essere erogata la prestazione Frequenza: unità della prestazione pianificata Prelievo di materiale per esame di laboratorio Provvedimenti inerenti alla terapia respiratoria, ecc. Posa di sonde e di cateteri, ecc. Cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale Somministrazione di medicamenti, ecc. Somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive Sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni, ecc. Lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe, ecc. Cure in caso di turbe dell evacuazione urinaria o intestinale, ecc. Assistenza per bagni medicinali parziali o completi, ecc. Assistenza per l applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, ecc. Sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, ecc. Cure di base per i pazienti dipendenti, quali bendare le gambe, ecc. Pagina 4 di 8
15 Provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali l elaborazione e l attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, ecc. Appendice ad allegato 3 Foglio di pianificazione delle prestazioni in conformità a RAI-Home-Care Tutti i fornitori di prestazioni che lavorano con RAI-Home-Care possono inviare il foglio di pianificazione delle prestazioni. Ulteriori informazioni su RAI-Home-Care possono essere richiamate dal sito web dell Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio Esempio Pagina 5 di 8
16 Allegato 4: Formulari di fatturazione la versione definitiva è pendente. Pagina 6 di 8
17 Allegato 5: Qualifiche minime del personale Livello secondario II Livello terziario Formazione / denominazione professionale Personale curante con formazione almeno di livello terziario: cure generali, psichiatria, pediatria, salute pubblica, Inf. livello II, Inf. dipl., Inf. livello I con almeno anni di esperienza ) professionale Infermiera/e SUP + SSS Inf. livello I con meno di due anni di esperienza professionale Assistente geriatrica/o (AG CRS) Aiuto familiare con AFC, oppure diploma con modulo supplementare cure mediche tecniche Operatore sociosanitario AFC (OSS) Assistente geriatrica/o (CDAS) Operatore socio-assistenziale AFC (OSA) Assistente di cura Ausiliaria/a sanitaria/o CRS Aiuto domiciliare con corso ausiliario sanitario CRS Addetto alle cure sociosanitarie CFP Assistente di studio medico (ASM) ) incl. esperienza professionale come AG CRS ) conformemente alle disposizioni in materia di formazione e all esperienza professionale Valutazione dei bisogni / consigli Cure di base Esame, cure mediche tecniche Sì Sì Sì No Sì Sì No Sì No Sì No Sì No Nessuna cura di base completa con case managemen t Limitate all aiuto Sì Controllo dei segni vitali Somministrazione di medicamenti e ) altre cure mediche tecniche No No Controllo dei segni vitali ) Somministrazione di medicamenti Prelievi di sangue In singoli casi viene verificata l equivalenza di diplomi professionali diversi ed esteri. Tutti i diplomati del livello secondario II nonché infermieri di livello I con meno di anni di esperienza professionale lavorano sempre sotto la sorveglianza, le istruzioni e la responsabilità di un diplomato di livello terziario. No Pagina 7 di 8
18 Allegato 6: Convenzione sui controlli degli assicuratori malattie. Verifica presso l assicuratore Procedura a due livelli per la verifica dell obbligo e dell economicità delle prestazioni fatturate sulla base dei documenti inoltrati all assicuratore. livello: Il fornitore di prestazioni mette sistematicamente a disposizione dell assicuratore i seguenti documenti: formulario per la definizione dei bisogni ai sensi dell art. 6 formulario di fatturazione ai sensi dell art. 0 pianificazione delle prestazioni (quale allegato alla definizione dei bisogni): foglio dettagliato di pianificazione delle prestazioni (RAI-HC) oppure classificazione medica ai sensi dell art. 7 OPre. livello: In considerazione dell at. 4 cpv. 5 LAMal, il fornitore di prestazioni mette a disposizione dell assicuratore e su sua richiesta altri documenti rilevanti.. Verifica presso il fornitore di prestazioni Procedura per la verifica dell obbligo e dell economicità (EAE) delle prestazioni fatturate sulla base di dossier aperti di pazienti selezionati presso il fornitore di prestazioni. L assicuratore annuncia la visita di controllo presso il fornitore di prestazioni. Il controllo viene effettuato entro 30 giorni di calendario dall annuncio. In casi eccezionali, d intesa reciproca, si può derogare da questo termine. In considerazione dell art. 4 cpv. 5 LAMal, nonché del principio di proporzionalità, il fornitore di prestazioni sottopone per visione alla persona incaricata del controllo da parte del assicuratore tutte le informazioni rilevanti relativi agli incarti richiesti e non già fornite loro in precedenza. Il fornitore di prestazioni assicura che alla persona incaricata del controllo sia messa a disposizione una persona qualificata che abbia familiarità con i dossier per eventuali domande. A controllo effettuato, l assicuratore deve dare entro 0 giorni un riscontro scritto al fornitore di prestazioni. 3. Verifica di singoli casi presso l assicurato Procedura per la verifica dell obbligo e dell economicità delle prestazioni fatturate nell ambito di un intervento di cura presso l assicurato. L assicuratore informa l assicurato sullo scopo della visita e fissa direttamente un appuntamento. La visita di controllo può essere effettuata durante un intervento regolare del fornitore di prestazioni. In questo caso l assicuratore informa il fornitore di prestazioni almeno 4 giorni di calendario prima della visita programmata. A visita di controllo effettuata, l assicuratore deve dare entro 0 giorni, un riscontro scritto al fornitore di prestazioni. Pagina 8 di 8
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