Helvetia Azienda Dinamica

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1 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni S Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, Milano Tel. 02/ (20 linee) Fax 02/ Sito internet: Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A R.E.A. n Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Helvetia Azienda Dinamica Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all azienda, abbinabili a scelta del Contraente. Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1HAD Ed. 12/2010) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario (Mod. C31/HAD Ed. 12/2010) Condizioni Contrattuali (Mod. B/5A - Ed. 12/2010) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Proteggi ciò che ti sta a cuore mod. FI/1HAD Ed. 12/2010

2 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, Milano Tel. 02/ (20 linee) Fax 02/ Sito internet: Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A R.E.A. n Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI MULTIRISCHI PER L AZIENDA HELVETIA AZIENDA DINAMICA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di HELVETIA AZIENDA DINAMICA, assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi alle Aziende, abbinabili a scelta del Contraente, laddove ne ricorrano i presupposti, meglio descritti nell apposita sezione. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. Informazioni relative all impresa di assicurazione B. Informazioni relative al contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami D. Glossario A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, Milano - Tel. 02/ Fax 02/ Sito Internet: Posta elettronica: marketing@helvetia.it. La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/ Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 74,6 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 183,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto di assicurazione, ogni documento ad esso allegato, nonché le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Come regolato all art. 9 Proroga dell assicurazione, delle Norme che regolano l assicurazione in generale si segnalano i termini relativi al rinnovo del contratto. Per i contratti stipulati con tacito rinnovo: nel caso di contratti aventi durata non inferiore all anno, in mancanza di disdetta data per iscritto da una delle Parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. 3. Coperture assicurative offerte Gli Eventi Garantiti sono i seguenti: Incendio Modulo Uno Furto Modulo Due Elettronica Modulo Tre Responsabilità Civile Modulo Quattro La Società assicura "a valore intero", per le somme sottoindicate, l'azienda descritta, situata in uno o più fabbricati o porzioni di essi, edificati in un'unica area e costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili. I solai d interpiano nonché le strutture portanti dei tetti possono anche essere realizzati in materiali combustibili. La Società assicura a Primo Rischio Assoluto", per la somma sotto indicata, l'azienda descritta, situata in fabbricati di normale costruzione muraria e/o in porzioni di essi, anche fra di loro non comunicanti, ma entro unica area recintata. Per "Primo Rischio Assoluto" s'intende che l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza indagine sul valore di preesistenza. La Società assicura le apparecchiature elettroniche, nonché quant altro eventualmente previsto e come da definizioni specifiche, di proprietà dell Azienda assicurata. L assicurazione è operante per i danni involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da lui dipendenti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell esercizio dell attività, per la quale è stipulata a polizza ed in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile. C/31HAD Ed. 12/2010 Pagina 1 di 8

3 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Sono prestabili e rese quindi operative, in alternativa o combinazione tra loro, attraverso la polizza, strutturata in forma modulare, le seguenti Garanzie e Condizioni Aggiuntive e Particolari: FABBRICATO/I o PORZIONE/I o, in alternativa RISCHIO LOCATIVO Merci Macchinari, attrezzature, arredamento Registri, stampati e cancelleria CONTENUTO DELL AZIENDA Tappeti, arazzi, quadri, sculture, ecc. Carte valori e titoli di credito Opere di abbellimento, Impianti, macchinari, attrezzature DANNI INDIRETTI RICORSO TERZI Incendio, fulmine, esplosione, implosione, Danni al contenuto dell azienda Danni agli effetti personali ed indumenti di dipendenti e di terzi Fenomeno elettrico ed elettronico Guasti allo scopo di impedire o di arrestare danni Lastre di cristallo, vetro, specchio e simili GARANZIE PRESTATE Colpa grave Ricorso terzi da Incendio Oneri di urbanizzazione Spese di demolizione, sgombero e smaltimento Spese peritali Spese primaria urbanizzazione Trasporto e ricollocamento MODULO 1 INCENDIO a Valore Intero CONDIZIONI AGGIUNTIVE (prestate qualora concordate tra le parti) Valore a nuovo Eventi Atmosferici Integrazione Eventi Atmosferici Sovraccarico da neve Eventi Socio-Politici / Atti Dolosi e di Terrorismo Danni acque e Ricerca Guasti Fenomeni elettrici ed elettronici Macchine mordenti CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide ed operanti) Anticipo indennizzo sinistri Buona Fede Clausola universalità Colpa grave Compensazione fra partite Decentramento merci e macchinari presso terzi Deroga alla proporzionale Enti Trasportati E-Risk sempre escluso Indennizzo separato per ciascuna partita Modifiche a fabbricati, impianti e macchinari Onorari Consulenti Operazioni carico e scarico CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide ed operanti) Operazioni peritali Pagamento all indennizzo prima della chiusa istruttoria Presenza di autoveicoli Prezzo di vendita (selling price) Rimpiazzo combustibili Rinuncia alla rivalsa Vicinanze pericolose aggravanti del rischio Sostanze pericolose Tolleranza nelle caratteristiche dei fabbricati CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti se attivata la relativa partita) CONDIZIONI PARTICOLARI DEL RISCHIO (operanti se assicurata una delle tipologie di rischio) Danni indiretti a percentuale Rischio locativo Ricorso terzi Fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione Fabbricato vuoto ed inoccupato C/31HAD Ed. 12/2010 Pagina 2 di 8

4 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia CONTENUTO DELL AZIENDA GARANZIE PRESTATE Merci Macchinario, attrezzature ed arredamento Tappeti, arazzi, quadri, sculture ed oggetti d arte, argenteria Denaro, carte valori e titoli di credito in genere Opere di abbellimento o utilità Furto Rapina Estorsione Atti vandalici Portavalori Guasti cagionati dai ladri MODULO 2 FURTO a Primo Rischio Assoluto CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide ed operanti) Beni particolari Decentramento Enti presso terzi Enti Trasportati Maggiori costi Modifiche a fabbricati, impianti e macchinari Prezzo i vendita (selling price) Rifacimento documenti personali Sostituzione serrature Spese peritali Valore a nuovo CONDIZIONI AGGIUNTIVE (prestate solo se specificatamente concordate tra le parti) Furto da persone dipendenti Furto con destrezza Impianto d allarme Franchigia assoluta Furto con destrezza di autoveicoli CONDIZIONE PARTICOLARE (prestate solo se specificatamente concordate tra le parti) Coesistenza di merci di categorie diverse GARANZIE PRESTATE Apparecchiature elettroniche escluse quelle ad impiego mobile a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto MODULO 3 ELETTRONICA CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti se attivata la relativa partita) CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide ed operanti) Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (A Valore intero o a Primo Rischio Assoluto) Maggiori costi Programmi in licenza d uso Supporti dati Apparecchiature sostitutive Danni da furto Franchigia Eventi Socio-Politci/Atti dolosi e di Terrorismo Supporti Intermedi di immagine nelle fotocopiatrici MODULO 4 RESPONSABILITÀ CIVILE GARANZIE PRESTATE CONDIZIONI AGGIUNTIVE (prestate solo se specificatamente concordate tra le parti) Dalla proprietà e dalla condizione dei fabbricati o terreni nonché impianti fissi Danni arrecati a veicoli di terzi o dipendenti Da lavoro presso terzi Da uso di macchine operatrici e/o mezzi semoventi Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli, striscioni Dalla proprietà e uso di velocipedi Da servizio di sorveglianza Dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci Dalla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati compreso allestimento e disarmo degli stands Dalle cose smerciate o somministrate direttamente al consumatore Carico e/o scarico danni a veicoli di terzi Possesso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande Visite all azienda assicurata, presentazioni e dimostrazioni dei prodotti anche presso terzi Cabine elettriche proprietà e manutenzione Danni a cose di terzi da incendio beni dell assicurato Danni ai locali ove si eseguono i lavori, infissi e cose compresi Danni ad oggetti o veicoli in consegna R.C. postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto R.C. postuma per altre attività (esclusa edilizia) R.C. postuma da posa in opera Danni da inquinamento accidentale Dipendenti non INAIL, terzi ammessi ai lavori e subappaltatori Danno Biologico con Franchigia assoluta R.C.O. Verso i prestatori di lavoro con franchigia assoluta CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI R.C. del committente R.C. personale dei preposti, dei quadri, dei dirigenti Danni a condutture ed impianti sotterranei Danni da interruzione o sospensioni di attività Estensione qualifica di terzi Esenzione ai lavoratori non INAIL ed ai lavoratori interinali/temporanei (ex Legge Biagi) Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto Legislativo 106/2009 (ex D. Lgs. 626/94 e D.Lgs 494/96). C/31HAD Ed. 12/2010 Pagina 3 di 8

5 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia 3.1- Limitazioni Le garanzie prestate e le condizioni particolari ed aggiuntive sopraindicate prevedono l indennizzo, nei limiti delle somme assicurate e/o dei limiti di risarcimento e dedotte le eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, dei danni subiti dai beni assicurati secondo quanto indicato nell art. 23 di ogni modulo, ferme le esclusioni riportate nell art. 24 di ogni modulo. RIEPILOGO SCOPERTI / FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO GARANZIE / CONDIZIONI SCOPERTI FRANCHIGIE LIMITI DI RISARCIMENTO MODULO UNO INCENDIO Carte valori, Titoli, ecc. 10% della somma assicurata, massimo 5.200,00 per denaro Fenomeno Elettrico 100, ,00 sinistro / anno Fenomeno Elettrico (Cond. Aggiuntiva 7) 2.500,00 sinistro / anno Rottura Lastre 100, ,00 sinistro Ricorso Terzi da Incendio ,00 Oneri Urbanizzazione 5.000,00 Spese Demolizione / Sgombero 10% dell indennizzo Spese Peritali 5% dell indennizzo massimo 5.000,00 Spese primarie urbanizzazione 5.000,00 Trasporto e ricollocamento 10% dell indennizzo Anticipo Indennizzo Sinistri (Condizione Particolare a) 60% del danno massimo ,00 Decentramento merci / Macchinari c/o terzi (Condizione Particolare f) 10% della somma assicurata Deroga applicazione regola proporzionale (P.R.A. (Condizione particolare g) ,00 Enti Trasportati (Condizione Particolare M) 10% della somma assicurata alla partita b) massimo 5.000,00 Onorari Consulenti (Condizione Particolare L) 5.000,00 Rimpiazzo Combustibile (Condizione Particolare R) 5% della somma assicurata massimo 5.000,00 Eventi atmosferici (Condizione Aggiuntiva 2) 500,00 80% della somma assicurata Integrazione Eventi Atmosferici (Condizione Aggiuntiva 3) 10% minimo 500,00 elevato ad ,00 ridotto ad , ,00 per pannelli solari e per pannelli solari e fotovoltaici fotovoltaici Sovraccarico neve (Condizione Aggiuntiva 4) 10% minimo 2.600,00 per fabbricati non conformi 25% minimo 2.600,00 50% della somma assicurata ridotto al 20% per fabbricati non conformi Eventi Sociopolitici (Condizione Aggiuntiva 5) 1.000,00 80% della somma assicurata Danni acqua e ricerca guasti (Condizione Aggiuntiva 6) 150, ,00 per ricerca guasti MODULO DUE - FURTO Norme che Regolano l Assicurazione Furto art. 3-20% in caso di violazione di mezzi di chiusura non conformi Furto / Rapina di Tappeti, Arazzi, Quadri, Sculture ed Oggetti d Arte (esclusi preziosi, argenteria) purché 3.000,00 per singolo oggetto costituenti arredamento dell'azienda Denaro, Carte Valori e Titoli do Credito in genere 20% della somma assicurata col massimo di 5.000,00 Portavalori 20% della somma assicurata con il massimo di 5.000,00 Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi 2.500,00 Merci a bordo di veicoli (art. 30) 20% 10% della somma assicurata con il Decentramento enti (Condizione Particolare b) massimo di 2.500,00 per singola ubicazione Enti Trasportati (Condizione Particolare c) 500,00 10% della somma assicurata con il massimo di 5.000,00 Maggiori Costi (Condizione Particolare d) 10% della somma liquidabile con il massimo di 3.000,00 Rifacimento documenti personali (Condizione Particolare g) 10% della somma assicurata con il massimo di 1.000,00 Sostituzione Serrature (Condizione Particolare h) 1.000,00 Spese Peritali (condizione Aggiuntiva i) 5% dell indennizzo con il massimo di 1.600,00 Furto con destrezza 1.000,00 Furto con destrezza di veicoli 20% C/31HAD Ed. 12/2010 Pagina 4 di 8

6 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Tutte le apparecchiature elettroniche (Condizione Particolare c) MODULO TRE - ELETTRONICA 150,00 a Valore Intero 250,00 a Primo Rischio Assoluto Apparecchiature Sostitutive (Condizione Particolare a) 150,00 30% della somma assicurata con il massimo di 1.000,00 Furto (Condizione Particolare b) 20% in caso di violazione di mezzi di chiusura non conformi Eventi Socio-Politici, ecc. 5% con il minimo di 250,00 80% della somma assicurata Impianti e Apparecchi ad impiego mobile (Condizione Aggiuntiva A) 25% per danni da Furto, Scippo, caduta accidentale con il minimo di 250,00 Maggiori Costi (Condizione Aggiuntiva c) 3 giorni Programmi in licenza d uso (Condizione aggiuntiva 7) 5% con il minimo di 250,00 Supporti di Dati Dati (Condizione Aggiuntiva e) 5% con il minimo di 250,00 10% della somma assicurata, massimo 500,00 per singolo supporto dati MODULO QUATTRO RESPONSABILITA CIVILE Spargimento Acqua 100, ,00 per sinistro e per anno Danni a veicoli di terzi e/o di dipendenti 100,00 Danni a veicoli di terzi durante le operazioni di carico e scarico 100,00 Danni da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute attività c/o Terzi ,00 per sinistro e per anno R.C.O art. 23/d/2 in alternativa R.C.O. (Condizione Aggiuntiva 7 se richiamata) Danni da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute attività svolta in Sede dell Assicurato Danni ai locali attività presso Terzi 10% con il minimo di 104,00 Invalidità Permanente non inferiore al 6% 2.600,00 10% del massimale cose col limite di ,00 10% del massimale cose col limite di ,00 R.C. del Committente a) 2.600,00 Danni a condutture ed impianti c) 260, ,00 Danni da interruzione e Sospensione attività d) 10% con il minimo di 1.000, ,00 Danni a oggetti o veicoli in consegna (Condizione Aggiuntiva 1) 100, ,00 R.C. Postuma per Autofficina (Condizione Aggiuntiva 2) 10% con il minimo di 100,00 Per danni a cose ,00 Per danni a persone ,00 R.C. Postuma altre Attività (Condizione Aggiuntiva 3) 250,00 Per danni a cose ,00 Per danni a persone ,00 R.C. postuma da posa in opera (Condizione Aggiuntiva 4) 500,00 Per danni a cose ,00 Per danni a persone ,00 Inquinamento accidentale (Condizione Aggiuntiva 5) 10% con il minimo di 2.500, ,00 Si richiama l attenzione del Contraente sull eventuale presenza nelle garanzie e condizioni prestate di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento; per facilitarne la comprensione, a titolo puramente indicativo, di seguito se ne illustrano taluni meccanismi mediante alcune esemplificazioni numeriche, precisando che i reali importi di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento, sono esclusivamente quelli indicati nella polizza: Assicurazione Parziale - art Modulo Uno e Modulo Tre: Esempio di applicazione di calcolo proporzionale Nel caso di assicurazione a Valore Intero, per ottenere il pieno indennizzo del bene, è necessario assicurarlo al valore intero che lo stesso ha al momento della stipula della polizza. In caso di somma assicurata più bassa rispetto a detto valore, in caso di sinistro parziale, si riceve un risarcimento ridotto incorrendo nella regola proporzionale (art del Codice Civile), poiché il premio pagato è stato calcolato su un valore inferiore rispetto a quello reale valutato al momento del sinistro. Ad esempio: se il valore reale del bene assicurato è ,00 e il valore assicurato è pari a ,00, in caso di sinistro parziale pari a ,00 Helvetia Assicurazioni indennizzerà per l applicazione della regola proporzionale, la metà dell importo del danno pari a ,00. Tipologia di Limitazione Scoperto Evento Sinistro furto o atto di vandalismo con danni per 3.500,00 Scoperto/Franchigia/Limite di Risarcimento Scoperto del 10% del danno con il minimo di 250,00 A carico del Contraente/ Proprietario Importo 350,00 A favore del Contraente 3.150,00 ( 3.500,00 meno 350,00) Scoperto Franchigia Limiti di risarcimento Sinistro furto o fenomeno atmosferico o guasti accidentali con danni per 1.500,00 Sinistro da fenomeno elettrico con danni per 2.500,00 Sinistro Responsabilità Civile, Spargimento Acque, con danno di ,00 Scoperto del 10% del danno con il minimo di 250,00 (10% = 150,00 minimo applicabile 250,00) Importo 250, ,00 Franchigia 100,00 per evento Importo 100, ,00 Limite di Risarcimento previsto per evento e per anno assicurativo di ,00 Importo ,00 cioè la differenza tra l importo massimo garantito e il danno ,00 C/31HAD Ed. 12/2010 Pagina 5 di 8

7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia 3.2 Esclusioni / Sospensione / Annullamento Si richiama l attenzione sulla presenza di motivi di sospensione delle garanzie prestate e/o annullamento, meglio specificati negli articoli di seguito indicati: Norme che regolano l assicurazione in generale: Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (C.C. artt / 1893 / 1894) Art. 2 Altre Assicurazioni (C.C. art. 1910) Art. 3 Pagamento del premio (C.C. 1901) Art. 5 Aggravamento del Rischio (C.C. 1898) Artt. 7 e 25 di tutti i moduli Obblighi dell Assicurato / Contraente in caso di sinistro (C.C / 1914 / 1915) Art. 24 Delimitazioni dell assicurazione - Esclusioni Art. 17 Esagerazione dolosa del danno Modulo Due Furto: Art. 23 Rischio Assicurato Art.24.I Mancanza di custodia Art. 30 Merci a bordo di veicoli Modulo Tre Elettronica: Condizioni Particolari b) Danni da Furto Modulo Quattro Responsabilità Civile: Art. 28 Variazione del numero di addetti 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter valutare le probabilità del verificarsi del sinistro e quindi la gravità del rischio alla quale commisurare il premio, la Società deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza su dette probabilità. Pertanto le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale). 5. Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all art. 5 Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio ad esempio la variazione dell attività esercitata o la destinazione d uso del fabbricato. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per la Società, quest'ultima può recedere dal contratto. 6. Premi Il premio viene determinato sulla base della tariffa Helvetia Azienda Dinamica. Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale. E inoltre prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del 3% del premio stesso. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma. 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Relativamente al solo modulo 1) Antincendio, è prevista una rinuncia alla rivalsa (condizione particolare art. s sempre operante) verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. 8. Diritto di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia di recesso, rimborsa la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Quanto sopra è regolato all art. 8 delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre Il diritto della Società alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento al Contraente o ha promosso contro questo l azione. C/31HAD Ed. 12/2010 Pagina 6 di 8

8 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia 10. Legge applicabile al contratto Alla Polizza che verrà stipulato sarà applicata la Legge Italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicato alla polizza prevede l imposizione di aliquote differenziate a seconda degli eventi garantiti, come disposto dalla vigente normativa di settore. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo intervenute dopo la stipula del contratto, se dalle stesse derivano modifiche alla normativa che hanno effetto sul contratto in corso la Società le comunica per iscritto al Contraente, mentre negli altri casi sul sito internet è prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In virtù di quanto previsto dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, pena la perdita totale o parziale del dritto all indennizzo, deve: 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, 2. dare tempestivo avviso alla Società (generalmente entro 24 ore), 3. conservare le tracce ed i residui del danno fino alla liquidazione. Quanto sopra è espressamente regolato dall art Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro dei Moduli Uno, Due, Tre e Quattro. L ammontare del danno si determina in conformità alle Norme di Legge ed alle usuali tecniche di valutazione meglio precisate nelle specifiche Norme previste dall art. 26 dei Moduli Uno, Due, Tre e Quattro nonché quanto indicato nelle Norme che regolano l assicurazione in generale ai seguenti articoli: Art. 18 Procedura liquidazione del danno Art. 19 Mandato dei Periti liquidatori Art. 20 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 22 Pagamento dell indennizzo. 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, Milano - Fax Posta elettronica: reclami@helvetia.it Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato Qualora dovesse insorgere un dissenso tra i periti incaricati tra le Parti circa la determinazione dell indennizzo, si può ricorrere all arbitrato. In tal caso i periti si accordano, su richiesta anche di una delle Parti, di nominare un terzo perito per procedere ad una perizia collegiale. In caso di disaccordo su tale nomina o di mancata nomina da parte di un perito, la stessa è demandata, anche su istanza di una delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Quanto sopra è regolato all art. 18 Procedura per la liquidazione del danno Norme che regolano l Assicurazione in generale. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. C/31HAD Ed. 12/2010 Pagina 7 di 8

9 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Il regolamento di esecuzione della Legge e Regolamento assicurazione e si obbliga a pagare il premio. successive modificazioni. Limite di L ammontare convenuto che rappresenta la Cose - Beni Oggetti materiali e/o animali. Risarcimento - Indennizzo massima obbligazione della Società per ogni sinistro. Decorrenza Data in cui iniziano gli effetti del contratto. Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto. Durata Periodo durante il quale il contratto è efficace. Legge Franchigia Furto Estorsione Rapina ISVAP La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall ammontare dell indennizzo e resta a carico del Contraente/Assicurato. Il reato, previsto dall art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; se non diversamente previsto, il termine furto si intende esteso anche al reato di rapina, previsto dall art. 628 del Codice Penale. Il reato previsto dall art.629 del Codice Penale commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato previsto dall art. 628 del Codice Penale commesso da chi, mediante violenza alla persona fisica o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a che la detiene. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Rischi garantiti Scoperto Indennizzo Risarcimento Società Sinistro Contratto (di Assicurazione) Modulo Sezione della polizza che attiva un evento garantito. C.C. Codice Civile Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono gli eventi o le responsabilità contro cui è prestata l assicurazione. La somma percentuale dell ammontare del danno indennizzabile che, per ogni singolo sinistro, resta a carico del Contraente/Assicurato. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere il Contraente/Assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia C/31HAD Ed. 12/2010 Pagina 8 di 8

10 Helvetia Azienda Dinamica Condizioni di Assicurazione. Parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. FI/1HAD Ed. 12/2010. Cod. B/5A Ed. 12/2010 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Sede Legale: Via G. B. Cassinis, Milano Italia Tel (20 linee) Fax Internet: Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A R.E.A. n Imp.Autor.all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

11 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Helvetia Azienda Dinamica Condizioni di polizza Sede Legale: Via G. B. Cassinis, Milano Italia Tel (20 linee) Fax Internet: Anno di fondazione Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A R.E.A. n Imp.Autor.all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/ Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031 Definizioni generali Società: L Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale e Direzione per L Italia Assicurazione: il contratto di assicurazione. Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Premio: Sinistro: Indennizzo/ risarcimento: Franchigia: Modulo: Scoperto: la somma dovuta dal Contraente alla Società. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. la somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall ammontare dell indennizzo e resta a carico del Contraente/Assicurato. sezione della polizza che attiva un evento garantito. la somma percentuale dell ammontare del danno indennizzabile che, per ogni singolo sinistro, resta a carico del Contraente/Assicurato. Valore Commerciale: Valore che il mercato attribuiva alla cosa perduta o danneggiata immediatamente prima del danno nella libera trattazione di compravendita. Norme che regolano l'assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, I Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Codice Civile). Art. 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle h 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle h 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla direzione della Società. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle h 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle h 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art Codice Civile). Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell art Codice Civile. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell art Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro Valgono le specifiche Norme previste dall'art. 25 dei moduli 1, 2, 3 e 4. Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Proroga dell'assicurazione In mancanza di disdetta data per iscritto da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società o dell'agenzia cui è assegnata la polizza. Art Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le Norme di Legge. Norme comuni ai Moduli da ritenersi operative in quanto applicabili Art Cose assicurate a condizioni speciali Relativamente ai moduli uno e due eventuali archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi e quant'altro di simile, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione degli stessi, ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento o valore di affezione od artistico o scientifico. Art Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art Rescindibilità Eventi socio - politici / Atti Dolosi e di terrorismo La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia in oggetto, con preavviso di 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusa soltanto l imposta ed ogni altro onere di carattere tributario. Il tasso di premio imponibile attribuito a questa garanzia ammonta allo 0,06 annuo. Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 1 di 20

12 Art lndicizzazione Le somme assicurate ed il premio, convenuti nella presente polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, c.d. costo della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell'istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno anteriore alla data di stipulazione della polizza, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio, e tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione dell indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, I'indice venisse a superare del 100% quello iniziale, è in facoltà delle Parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento. Relativamente al solo Modulo quattro Responsabilità Civile, fermo quanto stabilito al precedente comma, si conviene che, qualora l esposizione massima della Società, intendendosi per tale la somma dei massimali catastrofali R.C.T. + (più) R.C.O. per effetto delle variazioni, superi la somma di ,00, non si farà luogo ad ulteriori adeguamenti, restando inteso che le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall ultimo adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche le somme assicurare e gli altri limiti di risarcimento non espressi in percentuale, mentre le franchigie in cifra assoluta, rimangono ferme. Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Art Procedura per la liquidazione del danno La liquidazione del danno è concordata dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberatorio. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito potrà essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art Mandato dei Periti liquidatori I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. 26 dei moduli 1, 2 e 3; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate. Art Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 24 c) del modulo 1, dall'art. 24 b) del modulo 2 e dall'art. 24 a) del modulo 3. Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 2 di 20

13 Modulo Uno Incendio La Società, assicura "a valore intero", per le somme sottoindicate, l'azienda descritta, situata in uno o più fabbricati o porzioni di essi, edificati in un'unica area e costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili. I solai d interpiano nonché le strutture portanti dei tetti possono anche essere realizzati in materiali combustibili. Per "valore intero" si intende la totalità delle cose assicurate per l'intero loro valore. a Fabbricato/i o porzione/i a1 ) Rischio locativo Somma assicurata nei limiti indicati in polizza L assicurazione comprende (anche se facenti parte di un condominio per la rispettiva quota): - il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) di proprietà dell'azienda o in sua locazione, fissi ed infissi, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi, statue e decorazioni non aventi valore artistico; - impianti fissi: idrici, termici, telefonici, elettrici e simili, nonché pannelli solari e fotovoltaici, ascensori e montacarichi, considerati immobili per natura e destinazione; - recinzioni e dipendenze. b Contenuto dell Azienda L assicurazione comprende: Somma assicurata nei limiti indicati in polizza merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e/o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, imposte di fabbricazione e diritti doganali se dovuti, il tutto anche se riposto ali'aperto nell'area dell'azienda; merci di natura diversa rispetto a quella relativa all'attività dichiarata, sino al 10% della somma assicurata; macchinari, attrezzature ed arredamento inerenti l'attività compresi impianti e mezzi di sollevamento, di traino e trasporto non iscritti al PRA; mobili e macchine d'ufficio compresi elaboratori e calcolatori elettronici, impianti di prevenzione e allarme; stampi, modelli e simili; archivi, documenti, disegni; registri, stampati e cancelleria; casseforti e simili; tende parasole ed insegne anche esterne; effetti personali e indumenti comuni; tappeti, arazzi, quadri, sculture ed oggetti d'arte esclusi preziosi, argenteria, purchè costituenti l'arredamento dell'azienda; carte valori e titoli di credito in genere, gioielli, preziosi, complessivamente con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata e, limitatamente al denaro, con il massimo di 5.200,00; opere di abbellimento, utilità nonché migliorie apportate ai locali, quali rivestimenti, installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile; impianti, macchinari, attrezzature, riposti all aperto, comprese eventuali tettoie e pensiline, che sono parte integrante degli stessi o che servono alla loro protezione. c Danni indiretti pari al 15% delle somme assicurate alle partite a) a1) e b) d Ricorso terzi Somma assicurata nei limiti indicati in polizza Garanzie prestate - incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fumo anche solo conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purchè collegati ad appropriati camini; caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportate; caduta meteoriti e corpi celesti; onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica; urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso al Contraente; - danni al contenuto dell Azienda conseguenti a caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori; - danni agli effetti personali ed indumenti di dipendenti e di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente modulo; - a parziale deroga dell art. 24 g) fenomeno elettrico ed elettronico, intendendosi i danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici assicurati, nonché apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi Eventi Sociopolitici se prestati. Non si risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione e quant'altro già espressamente escluso dall'art. 24 delle stesse Norme. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di 2.500,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di 100,00 per singolo sinistro; - guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l incendio o altro evento garantito; - rottura delle lastre di cristallo, vetro, specchio e simili, verificatisi per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi. La garanzia vale per tutte le lastre di pertinenza del fabbricato e/o del relativo contenuto, in quanto assicurati, stabilmente collocate su porte, finestre, insegne, lucernari, tavoli, mensole e mobili in genere, comprese quelle scorrevoli o curve nonché eventuali iscrizioni o decorazioni; I'indennizzo comprende il costo di rimpiazzo delle lastre con altre analoghe e la relativa messa in opera. Il tutto fino alla concorrenza di 1.000,00 per singolo sinistro e con applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 100,00. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché i danni alle cornici; - colpa grave del Contraente/Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - ricorso terzi da incendio fino alla concorrenza delle somme assicurate alle partite a), a1) e b), con il massimo di ,00, in eccedenza a dette somme; - oneri di urbanizzazione la Società risarcisce nei limiti della somma assicurata alla partita Fabbricato e fino ad un massimo di 5.000,00 i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione; - spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell indennizzo dovuto; - spese peritali eventualmente sostenute dal Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del 5% dell indennizzo dovuto, con il massimo di 5.000,00. - spese primaria urbanizzazione la Società risarcisce nei limiti della somma assicurata alla partita "Fabbricati" e fino ad un massimo 5.000,00, le spese di primaria urbanizzazione dovute al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, per ricostruire lo stesso. Sono escluse le spese per decadenza della licenza edilizia; - trasporto e ricollocamento del contenuto: le spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare i beni contenuti nei fabbricati danneggiati, fino alla concorrenza del 10% dell indennizzo dovuto. Condizioni aggiuntive Sono valide solo quelle espressamente convenute mediante apposizione di crocetta e regolate dai rispettivi testi di seguito riportati. 1 Valore a nuovo 2 Eventi atmosferici 3 Integrazione Eventi Atmosferici 4 Eventi Socio-politici / Atti Dolosi e di 5 terrorismo 6 9 Vincolo Danni acque e ricerca guasti 7 Sovraccarico da neve Fenomeni elettrici ed elettronici 8 Macchine mordenti Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 3 di 20

14 Modulo Uno Incendio Modulo uno Incendio DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L ASSICURAZIONE INCENDIO Ferme le Definizioni Generali, alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato. 1. Incendio. - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 2. Esplosione. - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. 3. Scoppio. - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. 4. Implosione. - Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. 5. Incombustibilità. - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. 6. Esplodenti. - Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione, che per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del ed elencati nel relativo allegato A. 7. Infiammabili. - Sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - non classificabili "esplodenti" - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle Norme di cui al D.M.17/12/1977 allegato V. 8. Merci speciali. Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. 9. Macchine mordenti. - Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura e polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 500 W. Norme che regolano l'assicurazione Incendio Art. 23. Rischio Assicurato. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi causati dai rischi espressamente previsti nel Modulo uno Incendio. La Società indennizza altresì i danni causati ai beni assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti ai rischi garantiti che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 50 m da esse. Art. 24. Esclusioni. Sono in ogni caso esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse; atti vandalici e dolosi di terzi, atti di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, razzi X, etc.); salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo e/o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio e/o e/o esplosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a rischi garantiti; h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; i) subiti da macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing nonché a macchine elettroniche, il tutto qualora già coperto da apposita assicurazione. Art. 25. Obblighi in caso di sinistro. - In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese sono o carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'art Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è appoggiata la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art Codice Civile. Il Contraente/Assicurato deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alle competenti Autorità Giudiziarie, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del danno fino a liquidazione dello stesso senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché a richiesta uno stato particolareggiato degli altri beni assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art. 26. Valore dei beni assicurati e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri: I Fabbricato e Rischio locativo - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, compresa l'eventuale quota parte condominiale di proprietà comune, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Il - Macchinario, attrezzature ed arredamento - Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali ad equivalenti per rendimento economico e funzionalità anche estetica, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante. III - Merci - Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina: per il Fabbricato ed il Rischio Locativo: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato, il valore dei residui; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da valanghe, da slavine o frane, da alluvioni ed inondazioni; e) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 4 di 20

15 Modulo Uno Incendio per il contenuto dell'attività (punti II e III) deducendo dal valore dei beni assicurati, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Nel caso di assicurazione presso diverse Società di Assicurazioni l'indennità verrà calcolata ai sensi dell'art del Codice Civile senza tenere conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in polizza, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato. Art Assicurazione parziale Se dalle stime fatte con le Norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Condizioni particolari Condizioni sempre valide ed operanti a) Anticipo indennizzo sinistri L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a ,00, qualunque sia l'ammontare stimato dal sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. b) Buona fede Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'assicurato o del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1893 e 1898 Codice Civile, decadenza dal diritto all indennizzo ne' riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo e colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. c) Clausola di universalità L Assicurato dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce l Azienda, fatta eccezione per le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate. Rimane pertanto convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dell Azienda deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla partita b) Contenuto dell Azienda. d) Colpa grave A parziale deroga dell'art. 24 punto d) delle Norme che regolano l assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. e) Compensazione fra partite Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che: la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro; non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio; la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la medesima ubicazione. f) Decentramento merci e macchinari presso terzi Si prende atto che parte delle merci e/o dei macchinari per un valore non superiore a 10% della somma assicurata alla partita b) Contenuto dell Azienda, possono trovarsi anche presso terzi comprese fiere, mostre o simili, in ubicazioni diverse da quella dichiarata ed ivi intendersi assicurati in base alle condizioni tutte della presente polizza. L Assicurato, in caso di sinistro, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità ed i valori di questi beni con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei depositari o delle fiere, mostre o simili. La presente estensione è limitata ai territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. g) Deroga alla proporzionale La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 27 delle Norme relative al presente modulo, qualora al momento del sinistro venisse constatata un'eccedenza rispetto alle somme assicurate alle singole partite non superiore al 10% e ciò qualunque sia la causa che abbia determinato questa eccedenza, rimanendo comunque fermo che l'indennizzo del sinistro non potrà superare in ogni caso la somma assicurata alle partite stesse. Qualora tale limite del 10% venisse oltrepassato, il disposto di cui all'art. 27. delle Norme relative al presente modulo rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. Qualora l ammontare del danno determinato sulla base dei criteri di cui all art. 26 valore delle cose assicurate e determinazione del danno, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale od inferiore ad ,00, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell art. 27 di cui sopra (Indennizzo a Primo Rischio Assoluto). h) Beni trasportati La Società indennizza contro l Incendio le merci e le attrezzature inerenti l attività assicurata a bordo di automezzi, di proprietà o in leasing o noleggiati dal Contraente, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna, prelievo e lavori presso i Clienti. La garanzia vale fra le h 6 e le h 21 dei giorni lavorativi e limitatamente ai territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La copertura vale anche in caso di automezzo lasciato temporaneamente incustodito. La presente condizione è prestata fino al 10 % delle somma assicurata alla partita b) Contenuto dell Azienda, col massimo di 5.000,00 per sinistro. i) E-risk La presente polizza non risponde: dei danni e/o delle perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da: virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non escluso; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato. j) Indennizzo separato per ciascuna partita Il pagamento dell'indennizzo, ai sensi dall'art. 22 delle Norme comuni ai Moduli, sarà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata. A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati a titolo di acconto sull eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite. k) Modifiche a fabbricati, impianti e macchinari (valida solo per rischi attivi) E' facoltà dell'assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e/o dei macchinari nonché di realizzare nuove costruzioni o installazioni, sempreché le caratteristiche costruttive generali dei fabbricati e la natura dei processi di lavorazione, non risultino aggravate rispetto a quanto indicato in polizza. L'assicurazione è pertanto operante in qualunque stadio si trovino i lavori e comprende i relativi materiali da costruzione, impianti, macchinari e parti di essi, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dell'attività assicurata; il loro valore, così come il contenuto di eventuali nuove costruzioni, si intende attribuito alle rispettive partite di polizza. l) Onorari consulenti La Società copre il rimborso in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali delle spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate. La garanzia è prestata sino ad un massimo di 5.000,00. Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo. Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 5 di 20

16 Modulo Uno Incendio Operazioni di carico e scarico Si intendono assicurate le merci anche su automezzi, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, nell'ambito degli insediamenti ove si svolge l'attività. m) Operazioni peritali Resta convenuto che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati. o) Pagamento dell indennizzo prima della chiusura di istruttoria A parziale deroga dell art. 22. delle Norme comuni ai Moduli, il Contraente può richiedere il pagamento dell indennizzo anche in mancanza del Certificato di chiusa istruttoria a condizione che presenti fidejussione bancaria: per un importo pari all indennizzo, maggiorato dell interesse (prime rate) annuale; per tutta la durata necessaria all ottenimento del Certificato ; accettata dalla Società. Qualora dal Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l importo anticipato dalla Società dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell avvenuta restituzione. p) Presenza di veicoli Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente, come pure di terzi, che si ritengono esclusi dalla presente copertura assicurativa se non oggetto dell attività assicurata. q) Prezzo di vendita (selling price) Se a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, che non siano già assicurate dall'acquirente e che non sia possibile sostituire con altre equivalenti rimaste indenni, l'indennizzo verrà calcolato in base al prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da adeguata documentazione. r) Rimpiazzo combustibile La Società indennizza le spese per il rimpiazzo del combustibile, in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato contenete l attività assicurata. Il limite di risarcimento è pari al 5% delle somme assicurate, col massimo di 5.000,00 per anno assicurativo. Questa estensione non vale per fabbricati vuoti ed inoccupati. s) Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art del Codice Civile verso: le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di Legge; le Società controllate, consociate, collegate; i clienti / fornitori; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. t) Vicinanze pericolose aggravanti del rischio L Assicurato e/o il Contraente è sollevato dall obbligo di comunicare ed avvisare la Società dell esistenza di cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio, poste nelle immediate vicinanze e/o al di fuori dei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati. u) Sostanze pericolose E tollerata e quindi può non essere dichiarata in polizza, l esistenza di: 1 kg di esplodenti; 500 kg di infiammabili 500 kg di merci speciali. v) Tolleranze nelle caratteristiche dei fabbricati E tollerata l esistenza di costruzioni e/o porzioni di fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto espresso in premessa purché il valore di questi non ecceda nel loro insieme il 20% delle somme assicurate alle partite a) ed a1). Condizioni aggiuntive valide ed operanti se espressamente convenute, mediante l apposizione di crocetta nel Modulo 01 Valore a nuovo Premesso che per valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di essi, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area; - per macchinari, impianti, attrezzature, arredamento, il costo di rimpiazzo di essi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) I'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore o nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo"; 2. agli effetti dell art. 26 delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo : è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore o nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione o nuovo": viene proporzionalmente ridotto dal rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. agli effetti dell indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, impianto, attrezzatura o arredamento, importo superiore al triplo del relativo valore, determinato in base alle stime di cui all art. 26 punti I) e II) delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio; 5. il pagamento del supplemento d indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia; 6. I'assicurazione in base al "valore a nuovo" non riguarda macchinari e/o impianti allo stato inattivo ritenuto permanente, nonché stampi; 7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. 02 Eventi atmosferici La Società risponde dei danni: 1. materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate e/o trasportate, tromba d'aria, grandine; 2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non risponde dei danni: a) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2; b) subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne, pannelli solari e fotovoltaici; beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di 500,00. In nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, importo superiore all 80% delle somme assicurate. Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 6 di 20

17 Modulo Uno Incendio 03 Integrazione Eventi Atmosferici Premesso che la presente Condizione è operante solo se prestata congiuntamente alla Condizione Aggiuntiva "Eventi atmosferici, ad integrazione della stessa, si estende la garanzia ai danni subiti da: serbatoi ed impianti in genere all aperto purché fissati stabilmente; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, esclusi i danni da bagnamento a beni ivi sottoriposti; recinti, cancelli, ciminiere, camini, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, compresi pannelli solari e fotovoltaici; inoltre, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati: serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine. Resta convenuto ai fini della presente Condizione che: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di 500,00, elevato ad 1.500,00 per pannelli solari e fotovoltaici; in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore al 20% della somma assicurata alla partita a) Fabbricato col limite di ,00 ridotto ad ,00 per pannelli solari e fotovoltaici. 04 Sovraccarico di neve La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati stessi, direttamente provocato dal peso della neve. La Società non risponde dei danni causati: da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detta ristrutturazione sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari e fotovoltaici nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. Resta convenuto, ai fini della presente Condizione, che: assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell attività. La Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) di fenomeno elettrico ed elettronico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al comma 1 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che: il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a ,00. in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l estensione medesima, importo superiore all 80 % della somma assicurata. 06 Danni acque e ricerca guasti La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento, verificatisi: 1. a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture accidentali, anche causati dal gelo o da eventi atmosferici, di tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi ad impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate o ad elettrodomestici ivi esistenti; 2. attraverso rotture, brecce o lesioni accidentali, verificatesi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati, esclusi lucernari e serramenti. Sono altresì comprese, fino alla concorrenza di 2.600,00 per singolo sinistro, le spese per riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'ingorgo, il traboccamento o la rottura accidentale, nonché le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di 2.600,00; La Società non risponde dei danni; a) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore al 50% delle somme assicurate alle partite a) e b). Qualora i fabbricati non fossero conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve di cui al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/02/1982 (G.U. n 56 del 26/02/1982), aggiornamento delle norme tecniche relative ai Criteri Generali per la Verifica della Sicurezza delle Costruzioni e dei Carichi e Sovraccarichi e successive modifiche e/o eventuali Disposizioni Locali, resta convenuto, ai fini della presente condizione, che: il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell indennizzo medesimo, con il minimo di 2.600,00. In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore al 20% delle somme assicurate alle partite a) e b). 05 Eventi socio-politici / Atti Dolosi e di terrorismo A parziale deroga dell'art. 24. delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, la Società risponde di tutti i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche non da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in occasione di: 1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi; 2) atti di terrorismo per i quali si intende: un atto inclusivo ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, o similari, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa; 3) atti di sabotaggio per i quali si intende: un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili i beni b) avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile o in fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione e/o riparazione; c) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 0,10 m dal pavimento. Sono inoltre applicabili, anche alla presente condizione, le esclusioni tutte di cui all'art. 24. delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, se non espressamente qui derogate. La presente Condizione è prestata mediante applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di 150, Fenomeni elettrici ed elettronici Il limite previsto a stampa di 2.500,00 si intende elevato di ulteriori 2.500,00 ferma la franchigia già prevista. 08 Macchine mordenti A parziale deroga delle dichiarazioni del Contraente, riportate nel frontespizio di polizza, si prende atto che le macchine mordenti il legno non sono collegate ad impianto centralizzato di aspirazione. Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 7 di 20

18 Modulo Uno Incendio 09 Vincolo La presente polizza e' vincolata a tutti gli effetti, a favore dell'istituto indicato nel Modulo Uno Incendio, sulla base dei dati ivi riportati. Pertanto la Società si obbliga a: 1) notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'istituto; 2) non liquidare alcun indennizzo, se non in confronto e con il consenso scritto dell'istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di Parte, quello designato dall'istituto di concerto con il Contraente; 3) pagare esclusivamente all'istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'istituto stesso; la quietanza che quest ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente; 4) notificare tempestivamente all'istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'ufficio Postale all'istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto; 5) notificare all'istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione; 6) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Norme che regolano l'assicurazione incendio e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art Codice Civile. Condizioni aggiuntive operanti se attivata la relativa partita (con indicazione di somma assicurata nel frontespizio del presente Modulo uno). A) Danni indiretti a percentuale A parziale deroga dell art. 24 punto H) delle Norme che regolano l assicurazione Incendio, la Società risponde degli eventuali danni indiretti conseguenti ad incendio o altro evento garantito dal Modulo uno Incendio, nei limiti delle somme assicurate a questo titolo, corrispondenti alla percentuale convenuta del 15%. Tale estensione vale anche per la garanzia Rischio locativo se prestata. Sono assicurate le spese di carattere fisso o insopprimibile e mancato utile netto per la forzata inattività dell Azienda; l ammontare di tali danni, se sussistono verrà calcolato partita per partita applicando all importo liquidato a termine di polizza, la percentuale assicurata a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita. Si intendono altresì espressamente compresi di danno derivanti: - Da Perdita di pigioni del fabbricato locato a terzi; - Da Mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l Assicurato locatario debba corrispondere al locatore. Le presenti estensioni sono prestate per il tempo necessario al ripristino dei fabbricati assicurati, non oltre il termine di un anno e con il limite di ,00. B) Rischio locativo La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l assicurazione, dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento garantito dall assicurazione Incendio, anche se causati con colpa grave dell Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente/Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 27. delle Norme che regolano l assicurazione Incendio. il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificate come controllanti, controllate o collegate, ai sensi delle normative di Legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure Civili o Penali, promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alla spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. Ai fini della presente garanzia non trova applicazione l art. 27. delle Norme che regolano l assicurazione Incendio. Condizioni Particolari del rischio operanti se assicurata una delle tipologie di rischio di seguito indicate: D) Fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione Fabbricato vuoto ed inoccupato. I premi della presente assicurazione sono stati convenuti su una delle seguenti specifiche dichiarazioni: a) che il fabbricato assicurato è in corso di costruzione e/o ristrutturazione. La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione dalla messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati: 1. vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio; 2. non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 m 3 (dieci metri cubi), 3. non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera, 4. non sia consentito di fumare. b) che il fabbricato assicurato è vuoto ed inoccupato Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il Contraente o l'assicurato si obbligano a darne immediato avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio conseguente. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art Codice Civile. C) Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente modulo. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma assicurata stabilita e sino alla concorrenza del 10% della stessa. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; ai qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 8 di 20

19 Modulo Due Furto La Società assicura a Primo Rischio Assoluto", per la somma sotto indicata, l'azienda descritta, situata in fabbricati di normale costruzione muraria e/o in porzioni di essi, anche fra di loro non comunicanti, ma entro unica area recintata. Per "Primo Rischio Assoluto" s'intende che l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza indagine sul valore di preesistenza. I locali occupati dall'azienda assicurata devono essere dotati dei "mezzi di chiusura" descritti dall'art delle Norme relative al presente modulo, che seguono. a) Contenuto dell Azienda Somma assicurata nei limiti indicati in polizza L assicurazione comprende: - merci, materie prime, ingredienti e prodotti semilavorati e/o finiti, costituenti oggetto di commercio e/o lavorazioni in riferimento alla precisa attività espressamente dichiarata in polizza, scorte e materiali di consumo, imballaggio, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, il tutto anche se riposto in serbatoi esterni o interrati, nell ambito dell Azienda assicurata. - macchinario, attrezzature ed arredamento macchinari, impianti mobili, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento peso nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A.; impianti idrici, igienici, sanitari, telefonici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, insegne anche esterne, pannelli solari e fotovoltaici, altri impianti o installazioni similari da considerarsi immobili per natura o per destinazione; apparecchiature di segnalazione e comunicazione compresi impianti di prevenzione e di allarme; macchine elettriche ed elettroniche con relativi supporti informatici; serbatoi metallici e tubazioni; beni particolari quali: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e supporti informatici, stampati e cancelleria; mobilio ed arredamento in genere compresi quadri, dipinti, arazzi, statue ed altre cose aventi un valore artistico; armadi di sicurezza o corazzati, casseforti e simili (esclusi i relativi contenuti); indumenti di dipendenti e di terzi (esclusi capi di valore). - tappeti, arazzi, quadri, sculture ed oggetti d'arte (esclusi preziosi), argenteria, purché costituenti arredamento dell'azienda con il limite d'indennizzo di 3.000,00 per singolo oggetto; - denaro, carte valori e titoli di credito in genere, complessivamente con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con il massimo di 5.000,00; - opere di abbellimento o utilità attuate nei locali, quali rivestimenti, installazioni supplementari e simili, da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto anche trasferibili e riutilizzabili. Garanzie prestate. - furto, cioè la sottrazione di cosa mobile all'interno dell'azienda, contro la volontà di chi la detiene, onde impossessarsi della stessa per trarne profitto; la garanzia è estesa ai furti commessi: attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante; durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le h 7 e le h 24 e non oltre, quando le vetrine purché fisse e le portevetrate purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro; con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'attività; - rapina, cioè sottrazione di cosa mobile all'interno dell'azienda, mediante violenza e minaccia alla persona che la detiene, anche se iniziata all'esterno dei locali, onde impossessarsi della stessa per trarne profitto; - estorsione, cioè costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto; la garanzia vale in quanto l'estorsione sia posta in atto all'interno dell'azienda; - atti vandalici commessi dai ladri alle cose assicurate in occasione dei rischi garantiti a termine del presente Modulo, siano essi consumati o tentati; - portavalori, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, nei limiti sopra previsti, contro: il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore, il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui i valori siano indosso o a portata di mano della persona; il furto strappando i valori di mano o di dosso; la rapina o l'estorsione; commessi sulla persona dell'assicurato, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali costituenti l'azienda assicurata, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. Tale garanzia è prestata senza applicare scoperti o franchigie eventualmente previsti in polizza. - guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi, in occasione dei rischi garantiti, consumali o tentati; tale garanzia, nei limiti della somma assicurata, è prestata fino a concorrenza di 2.500,00 senza applicazione di eventuali scoperti e franchigie, se previsti. Condizioni aggiuntive Sono valide solo quelle espressamente convenute mediante crocettatura e regolate dai rispettivi testi di seguito riportati. 1 Furto da persone dipendenti Furto - con destrezza 2 Impianto d allarme 3 Franchigia assoluta 4 Furto con destrezza di autoveicoli Condizione particolare valida solo quella espressamente convenuta mediante crocettatura Coesistenza di merci dì categorie diverse: a deroga di quanto indicato nella descrizione dell Azienda assicurata, eventuali danni saranno liquidati entro il limite del 20% della somma assicurata col massimo di 5.000,00, per le merci indicate in polizza. Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 9 di 20

20 Modulo Due Furto Norme che regolano l assicurazione Furto Art Rischio Assicurato La Società si obbliga a indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - o dal verificarsi degli altri rischi garantiti previsti nel frontespizio del presente modulo. 01. La garanzia furto è operante a condizione che l autore di esso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via diversa da quello ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. 02. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, l Impresa è obbligata soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a), del punto 01. che precede. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. 03. La garanzia furto è prestata alla condizione essenziale per l efficacia del contratto che: a) ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno; inferriate validamente ancorate o fissate al muro; con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l accesso. Analoghi sistemi protettivi debbono essere operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate. b) il fabbricato contenente le cose assicurate abbia la linea di gronda del tetto in un qualsiasi punto ad altezza superiore a 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani (ballatoi, pianerottoli, scale, terrazze e simili) accessibili per via ordinaria dall esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. In caso contrario il tetto del fabbricato stesso deve essere costruito unicamente con struttura continua laterocementizia, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso. Si conviene che i danni perpetrati violando chiusure non protette come sopra indicato, verranno indennizzati - a termini del presente modulo - previo detrazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dall autore del furto per introdursi nei locali. Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Art Delimitazione dell assicurazione Esclusioni I - Mancanza di custodia: se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l assicurazione è sospesa a decorrere dalle h 24 del 45 giorno; per denaro, carte valori e titoli di credito in genere la sospensione decorre, invece, dalle h 24 dell 8 giorno. II - Sono in ogni caso esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; b) causati alle cose assicurate da: - incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro; - agevolati dall Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali l Assicurato od il Contraente deve rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse e dei locali che le contengono; da persone legate all Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2 e 3) anche se non conviventi; c) a macchinario, attrezzature ed arredamento appoggiati a contratti di leasing, il tutto qualora già coperto da apposita assicurazione. Art Obblighi in caso di sinistro - In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose eventualmente rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le relative spese sono a carico dell Impresa secondo quanto previsto dall art del Codice Civile; b) darne avviso alla Società entro 24 h da quando ne è venuto a conoscenza nonché, entro i cinque giorni successivi, farne denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie, specificando la data del danno, l importo approssimativo dello stesso, le circostanze e la causa presunta dell evento. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; c) denunciare tempestivamente l eventuale sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Il Contraente/Assicurato deve altresì: d) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché mettere a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dall Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche; f) facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi e presentare, a richiesta alla Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall Autorità competente, in relazione al sinistro. Art Determinazione dell ammontare del danno L ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, salvo diversa pattuizione (valore a nuovo). Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l indennità verrà calcolata ai sensi dell art del Codice Civile senza tener conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in polizza, i quali verranno successivamente detratti dall importo così calcolato. Art Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le stesse divengono di proprietà della Società se questa ha già pagato il danno; resta ferma la facoltà dell Assicurato di rientrare in possesso delle cose recuperate previa restituzione in tutto o in parte dell indennizzo riscosso. Se le cose rubate vengono recuperate prima del pagamento, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti in conseguenza del sinistro. Art Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che: a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata; b) la Società pagherà l importo dovuto non prima delle scadenze, se previste; c) il Contraente/Assicurato restituisce alla Società l indennizzo eventualmente percepito, qualora per effetto della procedura di ammortamento, i titoli siano diventati inefficaci; d) relativamente agli effetti cambiari, l assicurazione vale soltanto se possibile l esercizio dell azione cambiaria. Art Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive), s intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dalla polizza, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Art Merci a bordo di veicoli Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini del presente modulo, previa detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico del Contraente senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all indennizzo, farlo assicurare da altri. Mod. B/5A Ed. 12/2010 Condizioni di polizza Helvetia Azienda Dinamica Pagina 10 di 20

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