UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT PROVA FINALE LA GARANZIA DEI PRODOTTI: IL CASO SIT LA PRECISA S.P.A. RELATORE: CH.MO PROF. MANENTI FABIO MARIA LAUREANDO: GIACOMO BORGATO MATRICOLA N ANNO ACCADEMICO

2 Indice: 1. INTRODUZIONE Presentazione dell azienda LA GARANZIA DEI PRODOTTI NEL CAMPO ECONOMICO Garanzia e informazione simmetrica Garanzia e informazione asimmetrica La reputazione come garanzia LA GARANZIA DEI PRODOTTI NEL CAMPO GIURIDICO Le fonti Il Codice Civile La garanzia per i vizi della cosa La mancanza di qualità La garanzia dall evizione La garanzia di buon funzionamento Il Codice del Consumo Prodotto sicuro e prodotto difettoso (segue) Il danno risarcibile (segue) Il diritto al risarcimento del danno (segue) Il richiamo dei prodotti pericolosi Prodotto non conforme (segue) I diritti del consumatore nel caso di prodotto non conforme L APPLICAZIONE DELLE NORME: IL CASO SIT LA PRECISA S.P.A Le norme applicabili a SIT Le condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto di SIT Il contratto di vendita L obbligo di garanzia del venditore Il contratto di vendita di SIT (segue) La garanzia (segue) Il richiamo (segue) La procedura di richiamo (segue) Le soluzioni assicurative Un caso reale Descrizione dell avvenimento Analisi del caso

3 1. INTRODUZIONE Quando 1 si compra un prodotto dalle qualità non verificabili al momento dell acquisto, come per esempio un cellulare o un automobile, normalmente ci si affida al venditore che offre una garanzia e cioè che permette di sostituire o riparare il prodotto nel caso in cui manifestasse qualche guasto, limitatamente a un certo periodo di tempo. In termini giuridici, la garanzia è un diritto che spetta al consumatore, al quale si contrappone l obbligo da parte del produttore di assicurare che il bene venduto sia esente da difetti. L esigenza di una garanzia nasce dal fatto che le parti che intendono effettuare uno scambio non sono in possesso della stessa quantità di informazioni sul prodotto, per cui la parte meno informata cerca di assicurarsi dai possibili difetti che può avere il bene. In questo elaborato si cercherà di analizzare la garanzia sotto molteplici punti di vista. Prima sotto il profilo economico, dove si osserverà il ruolo della garanzia nel mercato e come essa può diventare uno strumento in mano al venditore per segnalare la qualità dei prodotti al compratore. L analisi verterà poi nel campo giuridico, esaminando i rimedi previsti dal legislatore per tutelare la parte debole delle transazioni, in particolare la responsabilità dell impresa produttrice. Infine larga parte dello studio si concentrerà su uno specifico caso pratico, la società SIT La Precisa, dove ho svolto un periodo di tirocinio che mi ha permesso di osservare e mettere in pratica le tecniche adottate dall azienda per far fronte alle problematiche di cui sopra. 1.1 Presentazione dell azienda SIT La Precisa è un azienda operativa a Padova nel settore della meccanica di precisione. SIT sviluppa e produce sistemi per la sicurezza, il comfort e l alto rendimento degli apparecchi a gas. Il core business è rappresentato dalla produzione di valvole meccaniche per la regolazione del gas, che trovano applicazione sia nel settore del riscaldamento (caldaie, scaldabagni, stufe, ecc ) sia nel settore del catering (forni, friggitrici). In quasi sessant anni di storia, Sit è cresciuta costantemente, rivolgendosi sempre più al mercato globale e sviluppando una maggiore varietà di prodotti. Oggi Sit è leader a livello mondiale nel settore del central heating, caratterizzato da pochi concorrenti di dimensioni significative. In tale contesto i prodotti sono sostanzialmente indifferenziati, perciò il marchio gioca un ruolo chiave. Il cliente associa ad un marchio una certa affidabilità e qualità dei prodotti; queste caratteristiche vanno a formare la reputazione del venditore, che gli permette di distinguersi dai concorrenti. 1 Si ringrazia il prof. Manenti e la prof.ssa Sandei per il loro prezioso supporto. 3

4 2. LA GARANZIA DEI PRODOTTI NEL CAMPO ECONOMICO Come detto sopra, un aspetto di differenziazione dei prodotti è la qualità. Tuttavia è difficile per il compratore stabilire al momento dell acquisto se un bene è di qualità o meno. Nelson (si veda Shy 1995, p.282) distingue due tipi di beni: search goods ed experience goods. Mentre per i primi il consumatore può identificarne la qualità e le altre caratteristiche prima dell acquisto, per i secondi non può determinarne le qualità prima dell uso. Se i beni scambiati nel mercato fossero tutti del primo tipo, ci sarebbero diverse qualità dello stesso prodotto scambiate a diversi prezzi, e il bene di alta qualità sarebbe venduto al prezzo maggiore. Invece se fossero scambiati solo experience goods probabilmente i prezzi non verrebbero adeguati alle reali caratteristiche del prodotto venduto (Shy 1995). Si sta supponendo che, come accade nella maggior parte dei casi, siamo in presenza di informazione asimmetrica, e cioè che una delle parti coinvolte in una transazione [normalmente il venditore] dispone di informazioni sul bene [ ] che l altra non possiede (Rosen-Gayer 2010, p.158). L asimmetria informativa si manifesta principalmente in due modi: selezione avversa: è dovuta al fatto che la parte meno informata non riesce a selezionare bene i propri clienti; azzardo morale: si verifica perché la parte meno informata non è in grado di controllare i comportamenti della parte più informata (Rosen-Gayer 2010, p.159). Akerlof (si veda Shy 1995, p.325), studiando i mercati caratterizzati da asimmetrie informative (in particolare quello delle auto usate), conclude che, in assenza di garanzie, gli unici prodotti venduti saranno quelli di bassa qualità. Questo perché i compratori, sapendo che possono ricevere un prodotto di qualità o un bidone, sono disposti a pagare un prezzo medio, inferiore a quello per l alta qualità, e conseguentemente i venditori non saranno disposti a cedere prodotti di alta qualità. Un metodo per assicurare i consumatori della qualità del prodotto (e quindi dell assenza di difetti) è quello di garantire il prodotto. Shy Oz (1995) svolge un interessante analisi riguardo il ruolo della garanzia nel caso di aziende con potere di mercato, distinguendo l ipotesi di informazione simmetrica da quella di informazione asimmetrica. Egli assume che: il prodotto è completamente funzionante o completamente difettoso; al momento della vendita, né il venditore né il compratore sanno se uno specifico prodotto è difettoso; il venditore può vendere con garanzia (assumendosi quindi l obbligo di sostituzione se il prodotto è difettoso) o senza garanzia (nel caso di difettosità, il consumatore perde l intero valore del prodotto). 4

5 2.1 Garanzia e informazione simmetrica Shy sostiene che nel caso in cui le informazioni siano equamente distribuite tra le parti, il venditore avrà convenienza a offrire sempre la garanzia sui prodotti venduti. Consideriamo un prodotto il cui valore per il consumatore è V se funziona e 0 se difettoso (V > 0). Entrambe le parti della transazione sanno che c è una probabilità ρ che il prodotto funzioni (0 < ρ < 1). Poniamo p il prezzo di vendita di un singolo prodotto, e c il costo di produzione ad esso associato (c > 0). Assumiamo che la funzione di utilità del consumatore sia data dal valore atteso del prodotto meno il prezzo: U V p se il bene è garantito dal venditore ρv p se il bene è sprovvisto di garanzia Assumiamo inoltre che ρv > c. Il monopolista che intende massimizzare il profitto può vendere i prodotti con o senza garanzia: se non offre alcuna garanzia, il massimo prezzo ottenibile è il valore atteso del prodotto: p NW = ρv e il profitto è π NW = ρv c. se offre la garanzia, il consumatore è sicuro di ottenere il valore V dal prodotto. Per il monopolista il costo atteso di una unità di prodotto è c/ρ perché, per ogni sostituzione di prodotto difettoso, il costo aumenta di (1 ρ)c. Quindi: p W = V e il profitto è π W = V c/ρ. Ponendo V > c/ρ, si può facilmente risolvere che π W > π NW. Per cui, se l informazione è simmetrica e il parametro ρ è conosciuto da entrambe le parti, il monopolista offrirà sempre i prodotti con la garanzia, perché ha un guadagno maggiore. 2.2 Garanzia e informazione asimmetrica Assumiamo ora che l informazione sia asimmetrica: i venditori sono maggiormente informati riguardo la qualità dei prodotti rispetto ai compratori. Questi non possono distinguere i prodotti più affidabili (con minor probabilità di rottura) da quelli con alto tasso di difettosità. 5

6 Shy dimostra che, fornendo una garanzia sul prodotto e impostando un certo prezzo, l azienda che produce beni di alta qualità può segnalare all acquirente che sta comprando un prodotto affidabile. Consideriamo un economia con due produttori: il produttore di alta qualità vende beni con probabilità ρ H di essere operativi, e il produttore di bassa qualità che vende beni con probabilità ρ L di essere affidabili, 0 < ρ L < ρ H < 1. Se i venditori non offrono alcuna garanzia, i prodotti di alta e bassa qualità non potranno essere distinti dal compratore, e quindi saranno venduti allo stesso prezzo. La concorrenza dei venditori basata sul prezzo (modello di Bertrand) porterà ad un equilibrio dove il prezzo uguaglia il costo marginale, azzerando i profitti. Per cui: p NW = c e π NW = 0 per entrambi i produttori. Se i produttori offrono la garanzia, il venditore di alta qualità può far uscire dal mercato il concorrente vendendo al prezzo p W = c/ρ L. Infatti a tale prezzo, il guadagno per il produttore di bassa qualità è: π W L = p W c/ρ L = c/ρ L c/ρ L = 0 mentre il profitto per quello di alta qualità è: π W H = p W c/ρ H = c/ρ L c/ρ H > 0. Si può dimostrare inoltre che il consumatore preferisce l acquisto del bene più affidabile anche se il prodotto di bassa qualità è offerto senza garanzia e al prezzo di costo (p = c). Infatti l utilità del consumatore che compra il bene di qualità con garanzia è: U W H = V p W = V c/ρ L e l utilità del consumatore che acquista il bene poco affidabile senza garanzia è: U NW L = ρ L V c. Svolgendo semplici calcoli si conclude che U H W > U L NW. La garanzia può essere, quindi, uno strumento a disposizione del venditore per segnalare al compratore, il quale non possiede informazioni sufficienti a distinguere i prodotti affidabili dagli altri, che sta vendendo i prodotti di qualità. 6

7 2.3 La reputazione come garanzia Si è visto che quando i venditori conoscono la qualità dei propri beni e i consumatori non ne sono informati (almeno fino al loro acquisto) siamo di fronte a un asimmetria informativa, e che questa porterebbe all eliminazione dal mercato dei prodotti di qualità. Tuttavia, le imprese cercano di superare tale problema tramite la reputazione che si creano e i marchi di fabbrica che le rendono riconoscibili. La reputazione (Katz-Rosen 2007) ha il ruolo di garantire il consumatore che il prodotto che gli viene offerto sia di buona qualità. Infatti, se così non fosse, l acquirente, dopo un acquisto insoddisfacente, non si rivolgerebbe più allo stesso venditore, il quale otterrebbe molti profitti nell immediato ma assisterà a un calo delle vendite nel lungo periodo. Per crearsi una buona reputazione l azienda deve sostenere dei costi che verranno recuperati con i profitti ottenuti nel corso di tutta la sua esistenza. Il timore di rovinarsi la reputazione sarà davvero un incentivo a mantenere alta la qualità del prodotto solo se, grazie alla sua buona reputazione, l impresa potrà ottenere un profitto economico positivo in futuro (Katz-Rosen 2007, p.587). La reputazione e i marchi di fabbrica giocano quindi un ruolo importante per segnalare al consumatore la qualità del prodotto che sta acquistando, in particolare le grandi aziende che applicano il loro marchio su tanti e diversi prodotti sanno bene che, così facendo, mettono in gioco reputazione di tutto il gruppo: questo vuole essere un segnale ancora più credibile al compratore della loro affidabilità. 7

8 3. LA GARANZIA DEI PRODOTTI NEL CAMPO GIURIDICO Nel paragrafo introduttivo si è detto che la garanzia è un diritto per chi compra e un obbligo per chi produce e vende. Nel caso in esame, il produttore è la società Sit, mentre per individuare il compratore bisogna svolgere un ulteriore considerazione. Sit sviluppa e produce beni che non possono essere utilizzati direttamente dai consumatori finali, ma che verranno assemblati in altri apparecchi e poi distribuiti sul mercato. In quest ottica Sit instaura solo rapporti Business to Business (B2B) verso, per esempio, produttori di caldaie o produttori di sistemi per la ristorazione professionale. Saranno invece questi imprenditori ad avere un rapporto diretto con il consumatore finale (Business to Consumer, B2C). Tuttavia la responsabilità di Sit non rimane confinata ai sui clienti diretti, ma si estende al consumatore finale che, nel caso in cui subisca un danno a causa del componente Sit, può chiederne il risarcimento. Tale responsabilità riguarda in particolare due tipi di guasti: a) il prodotto mal funzionante, il quale presenta un vizio che inibisce all apparecchio il suo corretto funzionamento. Il problema incide normalmente sul comfort del prodotto, ma non influisce sulla sicurezza del consumatore; è il caso, per esempio, di una valvola che non apre il gas e quindi impedisce alla fiamma della caldaia di ardere; b) il prodotto pericoloso, ovvero il vizio che pregiudica la sicurezza del consumatore finale; ad esempio una valvola che non chiude a dovere il flusso di gas potrebbe provocare una fuoriuscita con conseguente possibilità di scoppio. Le due situazioni descritte conducono a risvolti molto differenti: nel primo caso, come per qualsiasi altro prodotto che accusa un malfunzionamento, si provvederà a contattare il venditore al fine di ottenere la rimessa in funzione. Il venditore, a sua volta, accertato quale sia il componente viziato, si rivarrà sul fornitore di tale bene. Nel secondo caso il problema incide (sicuramente sul comfort ma soprattutto) sulla sicurezza dell apparecchio, e può portare a conseguenze anche gravi nei confronti del consumatore finale, che in questo caso può rivalersi sia verso il venditore, sia verso il produttore del componente pericoloso. Come appena visto, ci sono dei casi in cui risponde solo il venditore, altri casi (più gravi) in cui è chiamato in causa anche il produttore del singolo componente. La presente analisi giuridica si pone quale obiettivo quello di esaminare le modalità con le quali vengono bilanciati i rapporti di responsabilità tra le imprese, chi sono i garanti e in cosa consiste la loro garanzia, approfondendo dapprima le fonti legislative a riguardo e, in seguito, le specifiche tutele previste in favore del consumatore. 8

9 3.1 Le fonti Il Codice Civile è stato per lungo tempo l unica fonte di disciplina dei rapporti negoziali. Entrato in vigore nel 1942, esso regola la vendita come un affare individuale riguardante esclusivamente il compratore e il venditore, comportando talune limitazioni: la garanzia per i vizi tutela soltanto chi abbia acquistato effettivamente la cosa, e non qualsiasi consumatore o utente di essa, e produce effetti nei confronti dell immediato venditore, che è di solito il dettagliante. Questi dovrà a sua volta promuovere l azione di garanzia nei confronti del proprio venditore, e così via, fino a risalire al produttore, sempre che non siano decorsi, per ciascun contratto di vendita, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall art cod. civ.. Questo sistema, macchinoso e complesso, rende le norme del codice civile non più idonee a disciplinare in modo soddisfacente la situazione più diffusa al giorno d oggi: le vendite a catena, e cioè quella serie di trasferimenti successivi del medesimo bene prodotto in serie da grandi imprese (Alpa-Bessone 1999, p.3). Le istituzioni comunitarie hanno iniziato ad intervenire in materia di responsabilità del produttore fin dagli anni 70, stabilendo gli standard da seguire per disciplinare tale argomento. Le necessità erano principalmente due (D Arrigo 2006, p.110): a) armonizzare le disposizioni degli stati membri al fine di non pregiudicare la concorrenza e libera circolazione delle merci. Si pensi a un azienda che opera in un Paese nel quale la legislazione sulla sicurezza è meno rigorosa: questa dovrà sostenere minori costi rispetto a una concorrente che deve osservare norme più severe; b) tutelare la sicurezza del consumatore, stabilendo una tutela minima per i consumatori, comune a tutti gli stati membri. Lo strumento per raggiungere tale obiettivo è stato individuato nel principio di responsabilità oggettiva (responsabilità che prescinde dalla colpa) del produttore e dei soggetti ad esso equiparati. Tale metodo è considerato efficace e funzionale per perseguire i fini risarcitori e di prevenzione del consumatore, anche perché il produttore si trova nella posizione migliore per prevenire e ridurre i rischi, essendo normalmente più informato. L attuazione italiana della normativa comunitaria di settore è stata, prevalentemente, una trasposizione letterale del testo comunitario. Tale disciplina risulta attualmente assorbita all interno del Codice del Consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il quale riunisce e coordina le disposizioni incentrate intorno alla figura del consumatore (D Arrigo 2006, p.145). Il Codice del Consumo costituisce la normativa generale (detta anche orizzontale) sulla sicurezza dei prodotti, la quale si affianca ad una serie numerosa di normative speciali (dette anche verticali) relative a specifiche categorie di prodotti (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.719). L esistenza di una 9

10 normativa orizzontale è giustificata, oltre che dai motivi visti sopra, anche dalla difficoltà di adottare una normativa verticale per ogni prodotto già esistente o che potrà essere creato, e per colmare le possibili lacune che possono derivare dalle normativa specifiche. Data la numerosità di tali normative, si è reso necessario stabilire delle regole di coordinamento tra di esse (art. 102 Cod. Cons.): si applica in via principale la normativa specifica, se esistente, altrimenti (o se non è completa) si applica quella generale (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.720). 3.2 Il Codice Civile La garanzia per i vizi della cosa La garanzia per i vizi della cosa venduta (art c.c.) protegge il compratore contro i vizi materiali della cosa, che la rendano inidonea all uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia riguarda i vizi occulti, cioè quei difetti che il compratore non conosceva e non avrebbe potuto facilmente conoscere; ma anche i vizi conoscibili sono coperti dalla garanzia se il venditore ha dichiarato che la cosa è esente da vizi (art c.c.) (Iudica-Zatti 2009, p.375). La garanzia per i vizi della cosa è un effetto naturale del contratto, che non ha bisogno di espressa pattuizione. L effetto della garanzia è quello di consentire al compratore una scelta fra la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Quale che sia la strada seguita, il compratore ha diritto anche al risarcimento del danno, se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa; il risarcimento si estende ai danni derivati dai vizi della cosa. Il compratore decade dal diritto se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta; fatta la denuncia, c è un anno di tempo dalla consegna per esercitare il diritto (Iudica-Zatti 2009, p.376) La mancanza di qualità Un altra ipotesi è la mancanza delle qualità promesse ovvero quelle essenziali per l uso a cui la cosa venduta è destinata (art c.c.). In questo caso, la tutela del compratore è garantita dal diritto di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno (Iudica-Zatti 2009, p.376). La risoluzione del contratto è assoggettata ai termini di decadenza visti prima. Si è precisato in giurisprudenza che qualità essenziali devono considerarsi quelle indispensabili per l uso cui la cosa di un determinato tipo è normalmente destinata; della loro esistenza il venditore risponde anche se non siano state specificamente dedotte in contratto. Qualità promesse sono 10

11 invece quelle atipiche, se inerenti ad un uso diverso da quello normalmente proprio della cosa venduta, oppure particolari, se inerenti ad un uso della cosa conforme alla sua destinazione, ma da farsi a determinate condizioni: della loro esistenza, l alienante risponde solo ove siano state dedotte in contratto (Cian-Trabucchi 2009, p.1591). Mentre i vizi consistono in imperfezioni materiali della cosa, tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, si considerano invece qualità del bene quegli attributi che ne esprimano la funzionalità, l utilità o il pregio. Tuttavia molto spesso è assai difficile distinguere concretamente tra presenza di un vizio e assenza di una qualità essenziale o promessa (Cian-Trabucchi 2009, p.1579) La garanzia dall evizione Il venditore deve garantire il bene venduto dall'evizione (art 1476 c.c.), ossia che la cosa venduta non appartenga ad altri che la possano rivendicare. Si distinguono tre tipi di evizione: a) L'evizione totale si ha quando il compratore è privato della intera cosa acquistata in conseguenza della pronuncia del giudice che accerta un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio del terzo che vanta sulla cosa un diritto di proprietà. b) L'evizione parziale si ha quando il compratore è privato di una parte del bene acquistato in seguito ad una pronuncia del giudice che accerti un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo che vanta su quella parte un diritto di proprietà o altro diritto reale. c) L'evizione limitativa, invece, si riferisce all art c.c., ed incorre quando il compratore subisce, su iniziativa di un terzo, l imposizione di una limitazione al godimento e alla disponibilità del bene (ad esempio tramite l affermazione di un diritto di servitù o di usufrutto sul bene) (Cian-Trabucchi 2009, p.1574). Quando vi è pericolo di rivendica il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto. In sede di giudizio, egli deve chiamare in causa il venditore. Quando l evizione è compiuta, il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato, rimborsare le spese fatte e risarcire ogni danno (Trabucchi 1997, p.724) La garanzia di buon funzionamento Il venditore può offrire al compratore una ulteriore garanzia: la garanzia di buon funzionamento, con la quale si impegna a sostituire o riparare la cosa (nonché a risarcire i danni) per un certo 11

12 periodo di tempo purché il compratore denunci il difetto entro trenta giorni dalla scoperta; l azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta (art c.c.). La garanzia di buon funzionamento mira a rafforzare la tutela assicurata al compratore dalla garanzia per vizi e mancanza di qualità, ma opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie di quest ultima (Cian-Trabucchi 2009, p.1602). Per esempio, è invertito l onere della prova: il compratore deve provare solo il mal funzionamento, e non la causa di esso; spetta invece al venditore provare che la causa del cattivo funzionamento non è a lui imputabile. L obbligo derivante dalla garanzia di buon funzionamento è adempiuto quando il bene viene sostituito con un altro perfettamente funzionante avente le medesime caratteristiche oppure quando è riparato in modo da riportarlo nello stato di efficienza che avrebbe dovuto conservare durante tutto il periodo di garanzia. Compete al venditore chiamato in garanzia la scelta se sostituire o riparare la cosa (Cian-Trabucchi 2009, p.1603). 3.3 Il Codice del Consumo Prodotto sicuro e prodotto difettoso Il Codice del Consumo, nella Parte IV Sicurezza e Qualità, distingue tra prodotto sicuro (art. 103) e prodotto difettoso (art. 117). Un prodotto è considerato sicuro se, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio oppure presenti rischi minimi, considerati accettabili nell osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. Il prodotto non sicuro è detto pericoloso. Il prodotto difettoso, invece, è quello che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, e/o non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Tra le circostanze di cui bisogna tener conto, ci sono: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze di sicurezza fornite; b) l uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. In altri termini (Di Angelantonio 2008, p.4): è difettoso il prodotto il cui uso in sé è potenzialmente dannoso, ovvero la cui pericolosità è connaturata, intrinseca nel modo di essere del bene stesso in 12

13 quanto il suo utilizzo può essere fonte di danno per l integrità fisica e la salute del consumatore ovvero per i suoi beni. Il concetto di sicurezza va quindi distinto da quello di difettosità: un prodotto può infatti essere pericoloso ma non difettoso. Per esempio, una valvola di regolazione del gas manomessa o assemblata non correttamente, è sicuramente pericolosa, ma non difettosa. Semplificando possiamo dire quindi che la pericolosità attiene alla sicurezza complessiva del prodotto finito, mentre la difettosità attiene al vizio esistente nel componente (segue) Il danno risarcibile L art. 123 Cod. Cons. stabilisce quali sono i danni per i quali il consumatore finale può chiedere il risarcimento al produttore. Mentre il danno alla persona (morte o lesioni personali) è risarcibile senza limitazioni, il danno alle cose è rimborsabile al verificarsi di una triplice condizione: deve riguardare cose diverse dal prodotto difettoso, normalmente destinate all uso o consumo privato, e solo nella misura che eccede i 387 euro (segue) Il diritto al risarcimento del danno Il concetto di prodotto difettoso visto prima è un aspetto chiave di tutta la normativa a tutela del consumatore: la responsabilità oggettiva del produttore sorge infatti in caso di danno causato da un difetto del prodotto; quest ultimo è definito come ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile (artt. 114 e 115 Cod. Cons.). Il modello di responsabilità oggettiva si basa sul rapporto di causalità tra il difetto del prodotto e il danno; cioè, se il danneggiato riesce a provare che il danno subìto è causa del prodotto difettoso, allora il produttore di tale prodotto è considerato responsabile del danno (art. 120 Cod. Cons.). Si tratta di una responsabilità oggettiva relativa poiché consente al produttore di escluderla, o provando che il prodotto è in possesso della sicurezza che ci si può legittimamente attendere (e quindi si esclude la difettosità), o dimostrando una delle ipotesi di esclusione di cui all art. 118 Cod. Cons.: a) il prodotto non è stato messo in circolazione; b) il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione; c) il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita e non lo ha distribuito nell esercizio della sua attività professionale; d) il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a norme imperative; 13

14 e) lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento della messa in circolazione, non permetteva di considerare il prodotto come difettoso; f) il difetto è dovuto alla concezione del prodotto incorporante. L art. 116 Cod. Cons. inoltre precisa che, se il produttore non è individuato, la responsabilità grava sul fornitore che abbia distribuito il prodotto nell esercizio di una attività commerciale, omettendo di comunicare al danneggiato l identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Lo scopo perseguito dal legislatore è evidentemente quello di indurre il venditore a rivelare l identità del produttore, e più in generale quello di adottare regole di trasparenza nella distribuzione dei beni, sempre al fine di tutelare il consumatore finale (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.759). Nel caso in cui più persone sono responsabili del medesimo danno, queste sono tutte obbligate in solido al risarcimento; colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro gli altri (art. 121 Cod. Cons.). L utente danneggiato è quindi libero di rivolgersi per l intero indifferentemente contro ognuno dei soggetti responsabili del danno. E il caso per esempio dei prodotti composti, per i quali rispondono sia i produttori intermedi dei componenti che quelli del prodotto finale. La ripartizione interna del danno (tra i produttori) potrà seguire il criterio della gravità delle colpe, e/o dell entità delle conseguenze, e/o della dimensione del rischio; tali criteri hanno carattere tassativo e possono essere seguiti dal giudici singolarmente o cumulativamente (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.802). La legittimazione alla pretesa risarcitoria spetta a chiunque abbia subìto un danno a causa di un prodotto difettoso: non solo chi abbia acquistato il bene, ma anche chi, pur non essendo utilizzatore del bene difettoso, venga a trovarsi nella sua zona di rischio e subisca un pregiudizio a causa dell uso da parte di altri (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.751). L azione di risarcimento si prescrive in tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell identità del responsabile (art. 125 Cod. Cons.). Tali situazioni devono quindi essere tutte verificate per poter dar inizio al termine di prescrizione. Il diritto al risarcimento si estingue in dieci anni dalla data di messa in circolazione del prodotto difettoso (art. 126 Cod. Cons.). La decadenza risponde alla necessità di certezza, oltre a incentivare il produttore a stipulare una copertura assicurativa per i rischi derivanti dai prodotti difettosi (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.814) (segue) Il richiamo dei prodotti pericolosi L obbligo del produttore di immettere sul mercato solo prodotti sicuri non si esaurisce con l atto di immissione sul mercato, ma perdura anche successivamente per tutto il tempo in cui il prodotto 14

15 viene usato dal consumatore (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.725), con conseguenti obblighi accessori quali quello di informazione e di monitoraggio dei prodotti già presenti nel mercato (art. 104 cod. cons.). Ma la normativa in oggetto, che persegue lo scopo di evitare che siano offerti ai consumatori prodotti non sicuri, ha adottato anche le opportune misure perché quello scopo sia comunque raggiunto anche in presenza di eventuali violazioni dell obbligo di sicurezza da parte dei produttori (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.732). Con ciò ci si riferisce ai poteri di controllo e di emanare provvedimenti posti a capo delle amministrazioni competenti (art. 107 cod. cons.). Nel caso di prodotti pericolosi già immessi nel mercato, le misure di prevenzione possono consistere nel ritiro immediato ed effettivo del prodotto, oppure nel richiamo di esso anche dai consumatori e nella sua distribuzione (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.733); i relativi costi sono a carico del produttore. Le definizioni di richiamo e di ritiro sono complementari l una dell altra: la prima riguarda i prodotti che sono già stati forniti ai consumatori o che sono disponibili per essi sul mercato, e mira a ottenere la restituzione dei prodotti stessi da parte dei consumatori che li hanno acquistati. La seconda riguarda i prodotti che hanno già lasciato la fabbrica e si trovano in uno degli anelli della catena di commercializzazione, e mira a impedire il passaggio a un anello successivo della catena o al consumatore (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.723). Il provvedimento che dispone il ritiro o il richiamo deve essere motivato e notificato agli interessati (art. 108 cod. cons.) Prodotto non conforme Diverso dal problema della sicurezza analizzato ai punti precedenti, è la non conformità del prodotto al contratto. In questo caso non sussiste alcun problema per la sicurezza e la salute del consumatore finale; tuttavia, il prodotto non corrisponde a quello concordato tra le parti. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; è da escludersi, quindi, che rientrino nella disciplina i difetti sopravvenuti. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, o non poteva ignorarlo con l ordinaria diligenza, o deriva da istruzioni/materiali forniti dal consumatore stesso. Anche l imperfetta installazione del bene è considerato difetto di conformità quando l installazione è compresa nel contratto ed è effettuata dal venditore sotto la sua responsabilità (art. 129 Cod. Cons.) (segue) I diritti del consumatore nel caso di prodotto non conforme Il consumatore che abbia acquistato un prodotto non conforme ha diritto alla riparazione o sostituzione (detti rimedi primari), oppure alla riduzione del prezzo o risoluzione del contratto 15

16 (detti rimedi secondari, perché applicabili sono in caso di impossibilità o eccessiva onerosità dei primi). In genere, la scelta tra quale rimedio adottare spetta al consumatore, ed è irrevocabile, a meno a che il produttore non dimostri che è impossibile o troppo oneroso (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.844). Caratteristica essenziale dei rimedi (primari) è la gratuità: il consumatore deve rimanere indenne da ogni ulteriore spesa, che graverà invece sul venditore (il quale ha diritto di regresso verso il produttore responsabile). I rimedi devono avvenire entro un congruo termine, e in modo tale da non arrecare notevoli inconvenienti al consumatore; entrambi questi elementi devono essere valutati in base alla natura del bene e dello scopo per il quale è stato acquistato. Il diritto alla risoluzione del contratto è precluso nel caso di difetti di conformità di lieve entità (art. 130 Cod. Cons.) (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.847). Perché il venditore sia responsabile, il difetto di conformità (che, come detto, deve sussistere al momento della consegna) deve manifestarsi entro due anni dalla consegna del bene ed il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta. In ogni caso, l azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene (art. 132 Cod. Cons.). Questi diritti sono una garanzia di tipo legale, quindi non modificabile a scapito del consumatore. A questa, il produttore può affiancare una garanzia convenzionale, la quale vincola solo chi la offre. Tale garanzia, quindi, è facoltativa ed eventuale, e soprattutto aggiuntiva (e non sostitutiva) a quella legale (De Cristofaro-Zaccaria 2010, p.875). 16

17 4. L APPLICAZIONE DELLE NORME: IL CASO SIT LA PRECISA S.P.A. 4.1 Le norme applicabili a SIT Come si è visto precedentemente, i rapporti commerciali di SIT sono solo B2B, quindi non trova applicazione il codice del consumo, che mira a tutelare il consumatore finale. Tuttavia, ciò non è del tutto vero: infatti, pur non vendendo direttamente a consumatori finali, i componenti SIT sono installati su apparecchi che diventeranno beni di consumo. E, nel caso di difetto del prodotto finale, il venditore sarà tenuto a risarcire il consumatore, ma poi si rivarrà sul produttore del prodotto. Ecco perché Sit, pur non dovendo applicare direttamente il codice del consumo, ne subisce le conseguenze. La normativa direttamente applicabile ai rapporti commerciali di Sit sarà, invece, quella del codice civile. Tuttavia, una regolamentazione generale come quella appena citata potrebbe non essere sufficiente a definire adeguatamente tutte le condizioni del rapporto commerciale. Per questo, molto spesso, Sit ed il cliente preferiscono stipulare un contratto mediante il quale le parti si vincolano al rispetto di ulteriori obblighi: per esempio, possono contenere il periodo di garanzia in tempi più brevi, oppure stabilire delle condizioni per le quali il fornitore è esonerato dalla garanzia. Anche quando non esiste un contratto approvato da entrambe le parti, il rapporto potrebbe comunque essere regolato tramite le condizioni generali di contratto. Si analizzano di seguito, prima in forma più generale e poi specifica, le modalità più frequenti con le quali Sit si impegna verso i propri clienti, terminando con un esempio pratico di responsabilità del produttore che l azienda ha dovuto affrontare. 4.2 Le condizioni generali di contratto Per la vendita di prodotti a clienti minori non viene sottoscritto alcun contratto, ma trovano applicazione le condizioni generali di contratto. L art c.c. recita le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza. Quindi queste condizioni sono efficaci a prescindere dal consenso scritto: è sufficiente che l altra parte le conosca o avrebbe potuto conoscerle usando l orinaria diligenza. Tuttavia, per alcune clausole che stabiliscono particolari vantaggi per il predisponente o particolari oneri per l altra parte (le cosiddette clausole vessatorie, art co.2 c.c.) si prevede che non abbiano effetto se non sono specificamente approvate per iscritto (Iudica-Zatti 2009, p.297). C è poi un altro obbligo generale per il predisponente: quello di formulare con chiarezza le condizioni del 17

18 contratto: infatti, secondo l art c.c., nel dubbio, le clausole predisposte da una delle parti si devono interpretare nel senso più favorevole all altra parte. Come si evince dall art c.c., le clausole generali possono essere poste indifferentemente da una delle parti: possiamo avere condizioni generali di acquisto ma anche condizioni generali di vendita. Sorge un problema di efficacia di queste condizioni quando sia il cliente che il fornitore (Sit) intendono far applicare le loro condizioni; è il caso per esempio del cliente che allega al suo ordine d acquisto le proprie condizioni generali di acquisto, e Sit trasmette, a seguito della conferma d ordine (o della fattura) le proprie condizioni generali di vendita. In questo caso, non c è una predisposizione unica del contratto, ma siamo di fronte ad una contrattazione, che si conclude quando si raggiunge l accordo delle parti. L accordo non è altro che lo scambio di due manifestazioni di volontà: la proposta e l accettazione. Una volta fatta la proposta, se l altra parte accetta, il contratto si conclude. L accettazione deve corrispondere esattamente alla proposta; se è anche in parte diversa, vale come nuova proposta (Iudica-Zatti 2009, p.287). Quando l accordo si forma in momenti successivi, Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell accettazione dell altra parte (art c.c.). Ciò premesso, possiamo considerare le condizioni generali di acquisto poste dal cliente sull ordine come una proposta, e le condizioni generali di vendita poste da Sit sulla conferma d ordine come la nuova proposta (perché difforme dalla prima). Per concludere il contratto manca l accettazione; possiamo però dire che, se il cliente accetta la fornitura, accetta di fatto l ultima proposta, e quindi lo scambio è regolato dalle condizioni generali di Sit Le condizioni generali di contratto di SIT Sit, ad ogni conferma d ordine, invia al cliente una copia delle condizioni generali di vendita. Al primo punto, al fine di regolare in modo uniforme ogni rapporto di scambio con i clienti, è stabilito che Sit accetterà gli ordini d acquisto di prodotti solo a condizione che il cliente abbia accettato le presenti condizioni generali di vendita e che qualsiasi termine o condizione contemplata negli ordini d acquisto in contraddizione o incompatibile con o ad integrazione delle presenti condizioni di vendita, non è applicabile. E chiaro l intendo di rendere le condizioni unilateralmente poste da Sit le uniche applicabili. Le condizioni generali di vendita di Sit regolano, spesso in forma procedimentale, diversi ambiti, tra i quali gli ordini, le conferme, i pagamenti, le consegne, l accettazione, la garanzia e i reclami. In particolare, per quel che riguarda la garanzia, si possono estrarre alcune condizioni: 18

19 Sit accetta le rivendicazioni solo se relative a difetti o non conformità che siano interamente ascrivibili a responsabilità di Sit; al momento di una richiesta di garanzia, Sit a propria discrezione riparerà o sostituirà senza alcun costo i prodotti difettosi o non conformi; Sit sarà legittimata a rifiutare la richiesta di garanzia del cliente entro 30 giorni lavorativi; la garanzia ha validità per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione; gli obblighi qui disciplinati costituiscono le sole e uniche obbligazioni e responsabilità di Sit. Il cliente rinuncia a tutti gli altri diritti e obblighi che potrebbero essere previsti in suo favore dalle leggi; nessuna rivendicazione può legittimare il cliente a sospendere qualsiasi pagamento dovuto a Sit. E evidente che tali clausole sono fortemente a favore di SIT. Si tratta di clausole vessatorie, che rientrano nell elenco tassativo previsto dal codice civile (art co.2: le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [ ] ). E come tali, richiedono l accettazione scritta: sarà quindi necessaria una sottoscrizione autonoma per la dichiarazione di approvazione delle clausole onerose, nella quale le clausole stesse devono essere esplicitamente richiamate. Se il caso è quello descritto al 4.2 (accettazione di fatto), queste clausole saranno inapplicabili. Inoltre, la Cassazione Civile con sentenza n 4452 del 2006 ha stabilito che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando il richiamo è riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole di cui solo una sia vessatoria, dovendosi ritenere, per identità di ratio, che neppure in tal caso sia garantita l attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle. 4.3 Il contratto di vendita Per i clienti principali con i quali il rapporto è fidelizzato, normalmente le parti preferiscono regolare il rapporto sottoscrivendo un contratto che risponda meglio alle loro esigenze. Il contratto di vendita è definito come quello che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art c.c.). 19

20 Le prestazioni essenziali della vendita sono dunque, da parte del venditore, il trasferimento della proprietà o del diritto, e, da parte del compratore, il pagamento del prezzo (Iudica-Zatti 2009, p.372). La vendita è tipicamente un contratto consensuale, perché si perfeziona con il semplice consenso delle parti. Essa ha, di regola, efficacia traslativa, perché il contratto trasferisce immediatamente il diritto dal venditore al compratore (Trabucchi 1997, p.718). Una volta perfezionatosi il contratto in tutte le sue parti, sorgono una serie di obblighi reciproci a carico dei soggetti del rapporto. In tal senso, l acquirente è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati nel contratto (art. 1498, 1 co., c.c.), in mancanza di pattuizioni e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si esegue (art. 1498, 2 co., c.c.) (Cendon & Partners, 2012). Il compratore deve anche gli interessi se il prezzo non è immediatamente esigibile. Il compratore sopporta poi le spese della vendita se non è pattuito diversamente (art c.c.) (Iudica-Zatti 2009, p.373). Le obbligazioni principali del venditore sono quelle di: consegnare la cosa al compratore; fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l acquisto non è effetto immediato del contratto; garantire il compratore dall evizione e dai vizi della cosa (art c.c.). La giurisprudenza ha ribadito in particolare la necessità di un effettivo trasferimento del possesso tramite consegna della cosa. Il possesso infatti non viene trasferito a seguito della semplice manifestazione del consenso traslativo, ma occorre una vera e propria consegna in termini reali e di fatto del bene venduto (Cendon & Partners, 2012) L obbligo di garanzia del venditore Tra le obbligazioni del venditore, è opportuno un approfondimento sulla garanzia dall evizione e dai vizi della cosa. Mentre la garanzia dall evizione non può mai essere eliminata ( il venditore è sempre tenuto per l evizione derivante da un fatto suo proprio. Ogni patto contrario è nullo. art c.c.), quella per i vizi della cosa può essere aumentata o diminuita pattizziamente, ed anche essere esclusa. Si tratta di un esclusione convenzionale: i contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna (art c.c.). In altri casi l esclusione opera ex lege come previsto dall art c.c. (quando il compratore è a conoscenza dei vizi della cosa ovvero i vizi sono facilmente riconoscibili). 20

21 Si ritiene che l aumento degli effetti della garanzia debba essere contenuto nei limiti in cui è consentito all autonomia negoziale di rafforzare la tutela del credito: mentre quindi le parti potrebbero ben stabilire una liquidazione forfettaria del danno, non potrebbero altresì stabilire, a carico del venditore, prestazioni che siano ulteriori rispetto al danno arrecato, o che siano addirittura estranee rispetto alla funzione risarcitoria (Cian-Trabucchi 2009, p.1576). Al patto che preveda la diminuzione o l esclusione degli effetti della garanzia sono applicabili i limiti di cui all art c.c.: E nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. Il patto di diminuzione o di esclusione della garanzia può concernere solo il risarcimento del danno e l obbligazione di indennizzo del valore dei frutti restituiti, ma non l obbligazione del venditore di restituire il prezzo e di rimborsare le spese (Cian-Trabucchi 2009, p.1576). Le clausole che limitano la garanzia dovuta sono vessatorie, e debbono come tali essere specificamente sottoscritte (Cian-Trabucchi 2009, p.1581) Il contratto di vendita di SIT L obiettivo primario per la maggior parte delle aziende è, tramite il contratto, quello di rendere chiaro il periodo di garanzia, di definire le limitazioni della responsabilità dell azienda, stabilendo per cosa essa risponde e per cosa non risponde. Queste clausole non sono garanzie di protezione, ma possono aiutare: sono la prima cosa che le parti coinvolte in una controversia considereranno. Senza di esse si hanno poche possibilità di protezione (Goodden, 2008). I contratti di fornitura stipulati da Sit contengono di regola clausole riguardanti la garanzia. In alcuni casi, viene regolamentato anche il richiamo dei prodotti e l assicurazione sulla responsabilità del produttore (segue) La garanzia La parte dei contratti di vendita atta a regolare la garanzia dei prodotti venduti non presenta grandi differenze tra i vari clienti: prima viene definito per cosa Sit garantisce e a quali condizioni, poi in cosa consiste la garanzia di Sit, e infine per cosa Sit non garantisce. Il fornitore garantisce che i prodotti venduti sono immuni da vizi e difetti e rispondenti alle specifiche tecniche, nonché conformi alla legislazione italiana e comunitaria applicabile in materia. I prodotti non devono violare brevetti, marchi, o in generale tutti gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi. Queste clausole, tratte da tipici contratti di vendita di Sit, non sono altro che l obbligazione posta a carico del venditore da parte del codice civile. Come 21

22 detto al la loro espressa pattuizione è superflua, perché tali garanzie sono conseguenze naturali del contratto. La policy di Sit è di stabilire il termine di garanzia in 24 mesi dalla data di produzione riportata sui prodotti. Il codice civile, invece, stabilisce tale periodo in un anno dalla vendita del bene (si veda 3.2.1). La clausola applicata da Sit sembra di maggior favore verso il produttore, poiché gli permette di far decorrere il termine di garanzia dalla produzione, evitando quindi di sottoporlo a condizioni, quali la vendita, il cui verificarsi non è noto a priori. Poiché è il codice civile stesso che ammette la modifica convenzionale della garanzia, è da ritenersi applicabile solo la clausola posta da Sit, che sostituisce quella del codice stesso. Tale clausola, tuttavia, non ha alcuna valenza nei rapporti verso il consumatore finale: egli, come previsto dal codice del consumo, denuncia il difetto manifestatosi nei due anni dalla consegna del bene e si rivale sul venditore che a sua volta si rivale sul produttore. Il fornitore dovrà prontamente riparare o sostituire, a propria scelta, i prodotti risultati difettosi o non conformi alle specifiche tecniche. Al fornitore competono tutti gli oneri e le responsabilità connessi con il trasporto e la sostituzione o la rilavorazione dei prodotti coperti dalla presente garanzia. Con questa clausola, Sit definisce, coerentemente col codice civile, quali sono le sue obbligazioni nel caso di prodotto difettoso o non conforme alle specifiche. Inoltre stabilisce che, per danni fisici cagionati a terze persone, il fornitore sarà responsabile unicamente se e nella misura in cui sarà accertato che detti danni fisici dipendano da cause allo stesso imputabili. Ove il danno sia imputabile solo in parte al fornitore, questi sarà responsabile solo per la parte di sua competenza. In ogni contratto, Sit indica le situazioni nelle quali è completamente esclusa la suddetta garanzia: qualora (a) non risulti accertato che i vizi dei prodotti dipendano da cause esclusivamente imputabili al fornitore, oppure (b) i prodotti siano stati utilizzati, trasportati o conservati impropriamente, oppure siano stati smontati, manomessi, riparati o modificati senza il previo assenso scritto del fornitore, oppure (c) i prodotti non siano stati correttamente soggetti agli interventi di manutenzione prescritti dal fornitore. Grava su Sit l onere di provare queste situazioni, mentre il cliente si limiterà a dar prova del mal funzionamento del prodotto (si veda 3.2.4). Le garanzie e le relative obbligazioni previste costituiscono gli unici rimedi che le parti concordano di porre a favore del committente in relazione a vizi, difetti, o non conformità dei prodotti ed escludono pertanto e sostituiscono ogni diritto al risarcimento e ogni altro rimedio che fosse previsto contrattualmente o per legge. Con questa clausola di chiusura, Sit intende limitare la sua responsabilità a quella espressamente concordata tra le parti, in virtù dell art c.c. ( 4.3.1). 22

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