DOSSIER AUTO & FISCO PIANIFICARE I COSTI DI GESTIONE DELL'AUTO. Premessa SOMMARIO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DOSSIER AUTO & FISCO PIANIFICARE I COSTI DI GESTIONE DELL'AUTO. Premessa SOMMARIO"

Transcript

1 DOSSIER Premessa PIANIFICARE I COSTI DI GESTIONE DELL'AUTO AUTO & FISCO Dall'imposta sul reddito a quella sul valore aggiunto, dall'acquisto di carburante al superbollo fino alla rivendita dell'auto; ecco la bussola per non perdersi nel labirinto degli adempimenti fiscali In collaborazione con AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercislisti ed Esperti Contabili L a finalità del presente documento consiste nel presentare una ricognizione complessiva delle principali regole fiscali che disciplinano il mondo dell automobile. L approfondimento degli argomenti trattati sarà, però, prevalentemente rivolta ai quei soggetti che utilizzano l auto per lavoro e, in quanto bene strumentale, finalizzata alla produzione del reddito. Le regole fiscali, oggi in vigore, consentono un risparmio di imposta per quegli utilizzatori dotati di partita iva, siano essi imprese, ditte individuali o professionisti. I veicoli aziendali, infatti, hanno un impatto diretto sulla quantificazione delle imposte sul reddito. Perciò ci si deve ispirare a un concetto, quello di deducibilità e di detraibilità, che spesso condiziona gli operatori del settore nella scelta del veicolo da acquistare o da noleggiare. Per questo motivo facciamo riferimento al concetto di deducibilità del costo (parziale o integrale) dal reddito imponibile, oppure di detraibilità (parziale o totale) per l imposta sul valore aggiunto. Un altro degli obiettivi che la presente guida intende perseguire è legato alla necessità, da parte di aziende e professionisti, di pianificare i costi di gestione dell auto. Le normative fiscali vigenti e le diverse metodologie di acquisto dei veicoli impongono agli stessi utilizzatori di conoscere le diverse modalità di acquisto e verificare gli aspetti peculiari che governano la scelta tra diverse opzioni. È questo uno dei motivi per i quali si rende opportuno analizzare, anche se brevemente, quali possono essere le diverse modalità di acquisto del veicolo e la normativa fiscale applicabile. È difficile confrontare, per esempio, l acquisto diretto e il noleggio in quanto l utilizzatore non ha completa conoscenza di tutti gli elementi di valutazione utili alla comparazione tra le diverse scelte. Elemento importante ai fini della valutazione di convenienza nella scelta è rappresentato dai costi di gestione del veicolo, la cui quantificazione non può essere oggetto di confronto immediato perché spesso l utente: 1. non ha la visione esatta dei costi di gestione della vettura; 2. non considera determinati costi perché non ritiene opportuno pianificarli; 3. non valuta che nel canone di noleggio cosiddetto full service sono ricompresi anche altri costi (assicurazione, bollo, manutenzioni ecc.). Infine, una parte della presente pubblicazione sarà dedicata alla formulazione di risposte ai quesiti più ricorrenti. Tali quesiti scaturiscono dalle osservazioni pervenute dai clienti alla nostra categoria professionale e da quella esperienza che quotidinamente vede gli operatori del settore impegnati nell applicazione corretta delle regole fiscali che permeano la vita delle imprese e dei cittadini. La presente guida è stata realizzata dal Comitato Scientifico di AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti nelle persone di: Paolo Besozzi Eleonora Borzani Michelangelo Calì AIDC Sezione di Palermo Elena Negonda Carmine Sarnataro SOMMARIO III CAPITOLO I LE DIVERSE MODALITÀ DI ACQUISTO a cura di Michelangelo Calì IV CAPITOLO II I VEICOLI AZIENDALI E LE IMPOSTE SUL REDDITO a cura di Eleonora Borzani e Carmine Sarnataro VII CAPITOLO III I VEICOLI AZIENDALI E L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO a cura di Paolo Besozzi VIII CAPITOLO IV DELLA RIVENDITA DELLE AUTO (IMPOSTE DIRETTE E IVA) a cura di Elena Negonda IX CAPITOLO V DELL'ACQUISTO DI CARBURANTE a cura di Elena Negonda X CAPITOLO VI IL SUPERBOLLO a cura di Eleonora Borzani XI FAQ APPENDICE XIII DEDUCIBILITÀ DEI COSTI E DETRAIBILITÀ DELL IVA: UN PROSPETTO DI RIEPILOGO II Inserto I-II 11/11/2014 1:10:32 PM

2 Capitolo I LE DIVERSE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL VEICOLO Capitolo II I VEICOLI AZIENDALI E LE IMPOSTE DI REDDITO 1.1. Le diverse forme di acquisizione L elemento che caratterizza le diverse modalità di acquisizione, oltre agli aspetti fiscali che regolano le diverse fattispecie, è rappresentato dall utilizzo o meno di risorse finanziarie proprie da parte dell acquirente. In ragione di ciò, quindi, esistono diverse forme di acquisizione del veicolo che possono essere riepilogate nelle seguenti differenti alternative: acquisto (con pagamento immediato); acquisto con finanziamento rateale e finanziamento con maxi rata; leasing (locazione finanziaria); renting (noleggio a lungo termine). Acquisto: rappresenta una delle forme tradizionali di acquisizione del veicolo. L acquisto consente al proprietario di disporre, da subito, della titolarità del bene e permette la deduzione del costo mediante il processo di ammortamento nei limiti previsti dalla normativa fiscale, oltre a effetti reddituali connessi alla successiva vendita del mezzo. Comporta, inoltre, l applicazione di regole specifiche per la gestione del mezzo di proprietà da un punto di vista fiscale secondo le regole di deducibilità e detraibilità che verranno analizzate meglio in seguito. Acquisto con finanziamento rateale: consiste nell acquisto, come nel caso precedente, della piena proprietà del veicolo ricorrendo però al finanziamento (parziale o totale) da parte di terzi, ai quali verrà rimborsato il debito, unitamente agli interessi, in un periodo più o meno lungo stabilito nel contratto di prestito. Alcune recenti formule di acquisto prevedono anche la possibilità, in alternativa alla tradizionale modalità di finanziamento del veicolo, di corrispondere al fornitore del mezzo una quota di acconto mediamente alta, il rimborso del prestito con una rata mensile ridotta e una maxi rata finale per completare l operazione di rimborso del finanziamento. Leasing: si sostanzia in una modalità di finanziamento improprio con la quale la titolarità del veicolo rimane in capo alla società di leasing alla quale vengono corrisposti dei canoni periodici, eventualmente preceduti da un maxicanone iniziale, per un periodo di tempo prefissato dal contratto Le alternative che si presentano all utilizzatore, al termine del contratto di leasing, sono: A. tenere il veicolo pagando il prezzo di riscatto e divenendone proprietario; B. restituire il veicolo alla società di leasing senza riscattarlo. Esiste, inoltre, la possibilità di cedere il contratto di leasing, e quindi il bene sottostante, nel corso della sua durata senza la necessità di attenderne il termine. Renting: il contratto di renting è anche detto noleggio a lungo termine. Contrariamente alle formule previste per il leasing, non prevede l opzione di riscatto. Si tratta, quindi, di una locazione pura. Il canone di noleggio, solitamente, contempla anche i costi di esercizio collegati alla gestione del veicolo (per esempio le spese per bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria, ecc.). Tale tipologia di contratto consente, quindi, di ottenere anche una serie di servizi connessi all utilizzo dell auto potendo pianificare con precisione i costi di gestione complessivi che l uso del veicolo comporta nel periodo considerato Modalità di acquisizione e deducibilità fiscale Il legislatore ha previsto nel tempo varie limitazioni alla deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli, prevedendo diverse regole anche in merito alla detraibilità dell Iva, adottando il principio della presunzione. Tale concetto influisce sulla determinazione delle regole di deducibilità dei costi, come la presunzione di utilizzo promiscuo dell auto da parte del professionista (uso personale e professionale). In base a tale presunzione è stata stabilito un limite alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell IVA connessa al suo utilizzo. La presunzione, di valore assoluto, non permette, quindi, al professionista, anche se dovesse provare l utilizzo completamente strumentale dell auto, di dedurre costi in misura superiore quanto la regola fiscale consente per quella fattispecie. Acquisto: consente al proprietario di ammortizzare il bene con periodi e percentuali differenti in relazione alla sua finalità. Le regole fiscali che disciplinano l ammortamento possono prevedere deducibilità dei costi anche fino al 100%. Più avanti si analizzeranno le fattispecie più ricorrenti, anche attraverso l ausilio di alcune simulazioni. Leasing: come già anticipato, la titolarità del bene rimane in capo alla società che ne concede l utilizzo (società di leasing), mentre l utilizzatore può usufruire delle regole fiscali previste per il noleggio, seppure con specifiche limitazioni alla deducibilità dei costi. In tale tipologia di contratto i costi per manutenzione non sono generalmente compresi nei canoni e quindi non sono prevedibili, mentre è ammessa la deducibilità dei costi di manutenzione e di esercizio (es. scheda carburante) secondo specifiche regole fiscali. Renting: rappresenta il vero contratto di locazione dei beni strumentali. Lo stesso ha validità per il periodo di tempo strettamente necessario al suo utilizzo. Solitamente chi ricorre a questa formula di acquisto vuole pianificare, il più possibile, i costi di gestione e inserire, nel canone mensile, i costi connessi all uso della vettura. Tale ipotesi prevede una deducibilità dei costi relativi ai canoni di locazione limitata a un tetto massimo per anno. Si ritiene opportuno ribadire che il contratto di renting non prevede l opzione per il riscatto e, quindi, l utilizzatore non può mai diventarne anche il suo proprietario. La mancanza dell opzione di riscatto, però, non è una prerogativa di per sé negativa. Infatti, il contratto di renting fissa in anticipo il valore residuo del veicolo (è probabile infatti che il valore del mezzo possa, con il tempo, diminuire più di quanto il suo utilizzatore preveda), evita i costi diretti e indiretti legati alla rivendita del bene alla fine del contratto, evita il rischio da commerciabilità, cioè di non riuscire a permutarlo in fase di rivendita per l acquisto di un nuovo veicolo. La deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irpef) delle spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni è disciplinata dall art. 164 del TUIR (D.P.R. 917/1986). L articolo prevede due casistiche di deducibilità: mezzi di trasporto i cui costi sono integralmente deducibili; mezzi di trasporto i cui costi sono parzialmente deducibili. Tutti i costi e le spese relative a un veicolo seguono il medesimo trattamento in relazione all utilizzo che viene fatto di quel veicolo, di conseguenza per uno stesso automezzo non potranno coesistere spese integralmente e parzialmente deducibili. In entrambi i casi la deducibilità, sia essa integrale o parziale, è permessa solo se le spese relative agli autoveicoli possiedono il requisito dell inerenza. Tale requisito è soddisfatto quando il costo da dedurre è legato all attività di impresa o di lavoro autonomo concretamente svolta e non a un bisogno personale dell imprenditore o del professionista.se il requisito dell inerenza non è rispettato i costi sono indeducibili. L art. 164 del TUIR stabilisce le regole di deducibilità per i veicoli in esso indicati (autovetture, autocaravan, motocicli, ciclomotori, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto), mentre per le categorie di veicoli non indicate è prevista, a condizione che sia rispettato il requisito dell inerenza, l integrale deducibilità delle spese sostenute (per esempio mezzi di trasporto non a motore, veicoli a motore oggetto dell attività di impresa cosiddetti beni merce, veicoli a motori non espressamente richiamati, per esempio autobus, autocarri, autotreni ecc.). Si ricorda che per evitare i comportamenti elusivi dovuti ai finti autocarri il provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del ha stabilito le condizioni che prevedono di assoggettare un veicolo immatricolato autocarro alla disciplina prevista dall art. 164 TUIR. Le condizioni previste sono le seguenti: codice carrozzeria: FØ; numero di posti a sedere: almeno quattro; rapporto tra la potenza del motore espressa in Kw e la portata del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara) espressa in tonnellate: uguale o superiore a 180. MEZZI DI TRASPORTO I CUI COSTI SONO INTEGRALMENTE DEDUCIBILI Le spese e gli altri componenti negativi sono integralmente deducibili se si riferiscono a: veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l attività d'impresa: per esempio le auto per scuola guida o per le imprese di noleggio, cioè veicoli senza i quali l attività non può essere esercitata; veicoli adibiti a uso pubblico: l uso pubblico è dimostrato da un atto della Pubblica amministrazione che riconosce espressamente tale destinazione, per esempio i taxi. Tutte le spese che riguardano i veicoli rientranti in queste tipologie sono integralmente deducibili dal reddito senza alcuna limitazione. MEZZI DI TRASPORTO I CUI COSTI SONO PARZIALMENTE DEDUCIBILI Il regime di parziale deducibilità riguarda i veicoli: non utilizzati esclusivamente per l attività di impresa, cosiddetti a uso aziendale; assegnati in uso promiscuo a dipendenti o amministratori per la maggior parte del periodo di imposta; utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio; utilizzati da artisti e professionisti. Per ogni utilizzo sopra individuato è previsto uno specifico trattamento e una specifica percentuale di deducibilità. VEICOLI A USO AZIENDALE Per i veicoli cosiddetti ad uso aziendale, cioè non utilizzati esclusivamente per l attività di impresa e non rientranti nelle altre tipologie di utilizzo è prevista la deducibilità delle spese nella misura del 20%. A tale limitazione si affiancano ulteriori limiti previsti in caso di acquisto, leasing o noleggio del veicolo. È ammessa in deduzione solo una parte del costo di acquisizione del veicolo, mentre la parte eccedente tale limite è indeducibile. ACQUISTO Nel caso di acquisto, oltre agli importi di seguito riportati, i costi sono indeducibili mentre fino a tali soglie la deducibilità è ammessa in misura pari al 20%: ,99 per le autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 per i motocicli; 2.065,83 per i ciclomotori. I mezzi di trasporto, essendo beni che forniscono un utilità pluriennale all azienda che li acquista, subiscono il processo di ammortamento, in base al quale il costo sostenuto non è spesato interamente nell anno di sostenimento, ma viene spalmato su diversi anni in base a specifiche aliquote ministeriali. Il coefficiente di ammortamento previsto fiscalmente per i veicoli è del 25%, mentre quello degli autocarri è del 20%. Esempio: Automobile del valore di L importo totale deducibile annualmente sarà calcolato come segue: Quota di ammortamento annua: * 25% = Quota di ammortamento fiscalmente deducibile: ( ,99 * 25%) * 20 % = 903,80 Costo indeducibile: ,80 = 5.346,20 Si ricorda che nel costo di acquisto vanno considerati gli oneri di diretta imputazione e l Iva indetraibile dovuta alla parziale detraibilità dell Iva pagata sulle spese relative agli autoveicoli. III IV Inserto III-IV 11/11/2014 1:10:33 PM

3 LA DEDUCIBILITÀ INTEGRALE O PARZIALE È PREVISTA A CONDIZIONE CHE SIA RISPETTATO IL REQUISITO DELL'INERENZA DELLE SPESE. CIÒ SI VERIFICA QUANDO IL COSTO DA DEDURRE È LEGATO ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO CONCRETAMENTE SVOLTA LOCAZIONE FINANZIARIA Se l autovettura viene acquisita con contratto di locazione finanziaria (leasing) la quota dei canoni deducibili si calcola proporzionalmente al limite di deducibilità previsto dalla normativa in caso di acquisto. Inoltre la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore a quello di ammortamento ottenuto applicando i coefficienti ministeriali (4 anni). Esempio: Durata del contratto di leasing: 4 anni Costo sostenuto dal concedente: Canoni di leasing contrattualmente previsti: Coefficiente di rilevanza fiscale: ( ,99/ ) * 100 = 51,64% Ammontare dei canoni proporzionalmente riferibile al limite di deducibilità: 51,64% * = Canoni complessivamente deducibili: * 20% = 4.647,60 Ragguagliato ad anno: ( 4.647,60 * 12) / 48 = 1.161,90 NOLEGGIO A BREVE O MEDIO/LUNGO TERMINE In caso di locazione o noleggio i limiti annuali di deducibilità dei canoni sono: 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; 774,69 per i motocicli; 413,17 per i ciclomotori. In particolare per i noleggi c.d. full service (cioè i contratti che prevedono insieme alla locazione del veicolo anche l effettuazione di prestazioni accessorie) è stato specificato che tale limite vale solo per la spesa relativa al noleggio, mentre gli altri costi inclusi (manutenzione, assicurazione, bollo ecc.), fatturati separatamente, seguono la deducibilità semplice al 20%. Il costo fiscalmente rilevante ai fini del noleggio va ragguagliato al periodo di utilizzo durante l anno. Esempi: Noleggio auto full service di 15 giorni Costo sostenuto per il noleggio: 600 Prestazione accessorie: 100 Costo deducibile fiscalmente: 49,71 dato da: costo noleggio: 20% * [15 * ( 3.615,20/365)] = 29,71 prestazioni accessorie: 20% * 100 = 20 Costo indeducibile: ,71 = 650,29 Noleggio auto full service di 48 mesi Costo sostenuto per il noleggio: 600/mese * 48 = Prestazione accessorie: 100/mese * 48 = Costo deducibile fiscalmente: 3.852,16 dato da costo noleggio: 20% * [4 * 3.615,20] = 2.892,16 prestazioni accessorie: 20% * = 960 Costo indeducibile: ,16 = ,84 VEICOLI A USO PROMISCUO DEI DIPENDENTI Nelle realtà aziendali capita di sovente che l'azienda metta a disposizione dei propri dipendenti delle autovetture. Le autovetture concesse a uso promiscuo, vale a dire per uso lavorativo ed extra lavorativo, per la maggior parte del periodo di imposta sono deducibili nel limite del 70% ai sensi del c.1 lett.b-bis) dell art. 164 del TUIR. Tra le spese da dedurre al 70% si comprendono le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio, senza alcun limite del costo dell'auto fiscalmente rilevante, e le normali spese di gestione e di utilizzo delle auto. La normativa fiscale richiede, però, che l utilizzo da parte del dipendente debba essere dimostrato attraverso idonea documentazione. La dimostrazione può avvenire secondo quanto previsto dalla C.M. n.48/e/98 attraverso un'integrazione del contratto di lavoro o nella pratica aziendale con la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e del dipendente di un documento avente data certa. Nel caso di acquisto in corso di anno, la concessione in uso promiscuo deve avvenire per la maggior parte del periodo decorrente dall'acquisto fino alla fine del periodo di imposta o nel caso di vendita in corso di anno per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio del periodo di imposta fino alla cessione del veicolo. Il dipendente che riceve un veicolo in uso promiscuo è soggetto a tassazione sul relativo fringe benefit, il compenso in natura che deriva dall utilizzo dell autovettura per uso personale. Tale utilizzo (a fini privati) concorre a formare il reddito di lavoro dipendente in misura forfettaria come previsto dall'art. 51, c. 4, lett a) del Tuir. Il valore imponibile è pari al 30% dell importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di chilometri, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle elaborate dall Aci al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Ricordiamo che l Aci deve elaborare e consegnare all'agenzia delle Entrate, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli. Se l'autovettura non è compresa tra quelle incluse nelle tabelle Aci, il fringe benefit deve essere determinato prendendo a riferimento la tariffa Aci relativa al veicolo presente nella tabella avente le caratteristiche più simili al modello in questione. L importo così determinato, avendo valenza del tutto forfettaria, prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dall'effettiva percorrenza che il dipendente effettua con la stessa. VEICOLI A USO PROMISCUO DEI COLLABORATORI/AMMINISTRATORI Per le auto concesse in uso promiscuo all'amministratore (titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) o collaboratori a progetto non sono applicabili le regole previste per i lavoratori dipendenti, così come affermato dalla circolare dell Agenzia delle entrate n. 1/E/2007. Secondo l Agenzia, in caso di veicolo dato in uso promiscuo all amministratore che non sia dipendente l ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito è deducibile per l'impresa, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima. L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall impresa rispetto al fringe benefit è deducibile al 20%. In pratica, ai sensi dell'articolo 164 del Tuir, il recupero a tassazione degli oneri per ammortamenti, canoni di leasing o spese per l'impiego e la gestione delle auto, è dato dalla differenza tra la somma di tali oneri e il fringe benefit tassato in capo all'amministratore o collaboratore. Anche in questo caso il fringe benefit è calcolato con le stesse modalità illustrate per i dipendenti. L'AUTO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO La normativa tributaria riserva alla figura dell agente di commercio rispetto alla generalità delle imprese un trattamento specifico anche in considerazione del fatto che l autovettura rappresenta il principale strumento per l esercizio della propria attività. Per gli agenti e rappresentanti deve intendersi, come ribadito dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998, un concetto più ampio di questa figura professionale. Infatti, anche ai promotori finanziari e agli agenti di assicurazione è applicabile lo stesso regime fiscale previsto per gli agenti di commercio. L articolo 164 del Tuir stabilisce una presunzione assoluta secondo cui gli agenti e rappresentanti di commercio e relativi soggetti assimilati utilizzano promiscuamente l autoveicolo aziendale con in una misura dell 80%, sicché l utilizzo privato si presume essere ex lege del 20%. Pertanto i costi di impiego (carburante, manutenzione) del veicolo e quelli di acquisto sono deducibili nella misura dell 80% entro un limite massimo di ,84. In caso di leasing tali limiti si riferiscono all'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing, mentre in caso di noleggio o locazione tali limiti corrispondono a 3.615,20 per le autovetture, 774,69 per i motocicli e 413,17 per i ciclomotori. VEICOLI UTILIZZATI DA ARTISTI E PROFESSIONISTI Per tale tipologia di utilizzo è previsto il medesimo trattamento dei veicoli cosiddetti a uso aziendale, a cui si rimanda. La deducibilità è però consentita limitatamente a un solo veicolo se la professione è svolta in forma individuale (quindi, se il professionista che possiede un automobile e uno scooter e utilizza entrambi per la propria attività potrà dedurre le spese solo di uno dei due veicoli), mentre a un solo veicolo per ogni socio o associato se la professione è svolta in forma associata. IRAP Ai fini Irap valgono le stesse limitazioni di deducibilità previste ai fini delle imposte sul reddito. Diverse regole sono previste per le società di capitali e per i soggetti che possono determinare la base imponibile Irap secondo quanto stabilito per le società di capitali. Sono comunque indeducibili i rimborsi chilometrici e gli interessi passivi compresi nel canoni di leasing. RIMBORSI CHILOMETRICI I costi per rimborsi chilometrici sono deducibili dal reddito limitatamente al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza fiscale non superiore a 17 Cv ed è necessario assumere a riferimento (ai fini della quantificazione del costo di percorrenza) la media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata ogni anno dall Aci. I rimborsi chilometrici, essendo dei rimborsi spese non sono tassati in capo al soggetto che li percepisce e, con le limitazioni sopra descritte, sono integralmente deducibili dal reddito della società o professionista che commissiona la trasferta. REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ I soggetti che determinano il reddito secondo tale regime agevolato possono dedurre le spese relative agli autoveicoli come spese a uso promiscuo e quindi al 50% senza ulteriori limitazioni. Il regime prevede la determinazione del reddito secondo il principio di cassa e l acquisto di beni strumentali non è soggetto al processo di ammortamento. Uno dei requisiti per poter usufruire di tale regime è, però, il non aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria. Ne consegue che un soggetto per rispettare tale limitazione non può acquistare un auto del valore di Potrebbe acquistarne una del valore di (deducibili al 50% = ) a condizione di non aver acquistato beni strumentali nel triennio precedente e successivo. REGIME CONTABILE AGEVOLATO (DL 98/2011, ARTICOLO 27, COMMA 3) Per tale regime agevolato le condizioni di deducibilità sono le medesime dei veicoli cosiddetti a uso aziendale, a cui si rimanda. Anche per tale regime, come per il precedente, uno dei requisiti è il non aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 388/2000) Per tale regime agevolato le condizioni di deducibilità sono le medesime dei veicoli cosiddetti ad uso aziendale, a cui si rimanda. V VI Inserto V-VI 11/11/2014 1:10:33 PM

4 Capitolo III I VEICOLI AZIENDALI E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Capitolo IV DELLA RIVENDITA DELLE AUTO L imposta sul valore aggiunto (Iva) è un tributo che normalmente per le imprese e per i professionisti rappresenta una partita di giro, cioè un movimento di cassa che prevede da un lato la corresponsione dell imposta al proprio fornitore e dall altro lato la detrazione dell Iva mediante l abbattimento dell imposta dovuta nel periodo di riferimento per il medesimo importo. La normativa Iva prevede però delle deroghe a tale principio generale regolamentando delle casistiche in cui la detraibilità dell IVA è oggettivamente limitata a causa dell impossibilità di accertare in modo inequivocabile la sua inerenza, cioè la destinazione del bene o del servizio acquistato all effettivo svolgimento dell attività economica. Infatti, l art. 19-bis1 del Dpr n. 633/1972 (Testo unico Iva) alla lettera c) disciplina, tra le altre, una limitazione oggettiva alla detraibilità dei costi di acquisto dei veicoli, nonché delle relative spese di utilizzo, oltre che dell acquisto del carburante (Art. 19-bis1 lettera d). Nel tempo tale norma ha visto un avvicendarsi della misura della limitazione alla detraibilità dell IVA sulle spese auto, fino anche ad azzerarla, nonostante ciò fosse contrastante con l ordinamento comunitario. Attualmente, in accordo con una decisione del Consiglio europeo del 2007, la percentuale di detraibilità è fissata nella misura del 40%. Tale percentuale rappresenta pertanto la determinazione forfettaria che dovrebbe tenere conto dell utilizzo del veicolo effettuato al di fuori dell attività imprenditoriale o professionale e in linea di principio non è derogabile dietro presentazione di prove sufficienti a dimostrare una diversa percentuale di utilizzo personale del mezzo. I veicoli oggetto di tale norma sono tutti i veicoli stradali a motore, indipendentemente dalla cilindrata e dalla potenza, diversi dai trattori agricoli o forestali, che sono normalmente adibiti al trasporto di beni o persone, la cui massa non supera le 3,5 tonnellate e i cui posti a sedere (escluso il conducente) non è superiore a otto. Sono interessati dalla normativa in esame: Veicoli dei professionisti Veicoli a disposizione dell azienda (di qualsiasi forma giuridica) Veicoli utilizzati dai dipendenti dell azienda (salvo casi particolari) È bene precisare però che non tutti i veicoli sono assoggettati alle limitazioni citate, in quanto la piena detraibilità dell Iva è ammessa per i veicoli utilizzati esclusivamente per l attività. Tale uso esclusivo deve però essere effettivo e adeguatamente documentato. Risulta in ogni caso soddisfatto il requisito dell utilizzo esclusivo per fini aziendali, con la possibilità di detrarre l Iva nella misura del 100%, nei seguenti casi: Veicolo assegnato in uso promiscuo a un dipendente, a condizione che venga addebitato un corrispettivo per l utilizzo e venga effettuata la rivalsa dell Iva (risoluzione Dipartimento Politiche fiscali 21 febbraio 2008, n. 6/ DPF). Veicoli che formano oggetto dell attività propria dell impresa (per esempio venditori di auto, taxi, autovetture ncc, autovetture utilizzate dalle scuole guida per le esercitazioni pratiche, autonoleggi ecc.). Veicoli degli agenti e dei rappresentanti di commercio. In tal caso, in presenza di utilizzo anche extra-aziendale è da commisurare la detraibilità in funzione dell effettiva tipologia di utilizzo. UN CASO PARTICOLARE: I MOTOVEICOLI Eccezione a quanto sopra esposto è il caso dei soli motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cc, per i quali l unica condizione per la piena detraibilità dell Iva sull acquisto è quella di formare oggetto dell attività propria dell impresa (tabella B, lett. f, DPR 633/72) IVA E MODALITÀ DI ACQUISTO Le regole sopra elencate valgono indipendentemente dalla modalità di acquisto del veicolo (acquisto in proprietà, leasing, noleggio). IVA E ALTRI COSTI AUTO Il regime di detraibilità Iva applicabile all acquisto del veicolo è esteso a qualsiasi acquisto attinente l utilizzo del veicolo stesso. Pertanto le stesse condizioni di detraibilità si applicheranno a: carburante lubrificanti accessori spese di manutenzione pedaggi autostradali IVA E CONTRIBUENTI MINIMI I soggetti che si avvalgono del particolare regime dei contribuenti minimi ai sensi dell art. 27 del D.L. 98/2011 non possono portare in detrazione l Iva sugli acquisti relativi ai veicoli alla pari di ogni altro acquisto effettuato nell ambito dell attività d impresa e/o professionale. ESEMPI Un professionista che acquista un auto del valore di (imponibile Iva 22% 5.500) potrà portare in detrazione solo il 40% di L Iva detraibile sarà pertanto pari a Un artigiano che sostiene spese di manutenzione al furgone che utilizza per la propria attività per 610 (imponibile Iva 22% 110) porterà in detrazione l intera Iva esposta in fattura, pari a 110. La scheda carburante mensile relativa all autovettura a disposizione degli amministratori di una Srl ammonta a 700. Su tale scheda viene scorporata un Iva del 22% (pari a 126,23) che sarà detraibile nella misura del 40%, pertanto per una somma pari a 50,49. IMPOSTE DIRETTE Per un imprenditore individuale, una società o un esercente arte o professione, che non esercita l'attività di commercio di autoveicoli, la vendita di un'autovettura rappresenta la vendita di un bene strumentale iscritto nel libro cespiti. Perciò tale operazione darà luogo, ai fini delle imposte dirette, a una minusvalenza o a una plusvalenza. Il primo caso si realizza quando il valore di vendita è inferiore al valore di costo, mentre il secondo caso quando il valore di vendita è superiore al valore di costo. La minusvalenza sarà deducibile in misura pari al 20%, all'80% in caso di agente o rappresentante di commercio, al 100% in caso di scuole guida, noleggi di auto ecc. o in misura pari al 70% in caso di veicolo assegnato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta. Al contrario la plusvalenza sarà tassata in misura pari al 20%, all'80% in caso di agente o rappresentante di commercio, al 100% in caso di scuole guida, noleggi di auto ecc. o in misura pari al 70% in caso di veicolo assegnato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta. Nel caso in cui l'attività dell'impresa sia il commercio di autoveicoli (per esempio le concessionarie d'auto) la vendita di un'autovettura è considerata una vendita ordinaria di merci che perciò darà luogo a un ricavo ordinario tassato al 100%. IVA La base imponibile per la rivendita di un'autovettura va assunta in misura pari alla percentuale di detrazione applicata "a monte" sull'acquisto/importazione della stessa. In pratica quindi la base imponibile da assoggettare a Iva del 22% (aliquota ordinaria), ai sensi dell'articolo 13 DPR 633/72 è assunta in misura pari al 40% del corrispettivo di cessione qualora l'iva a monte sia stata detratta in misura pari al 40%. Il restante 60% sarà escluso da Iva ai sensi dell'articolo 13 DPR 633/72. Nel caso in cui l'attività dell'impresa sia il commercio di autoveicoli (per esempio le concessionarie d'auto) la vendita di un'autovettura è considerata una vendita ordinaria di merci che perciò sarà assoggettata all'aliquota iva ordinaria del 22%. La rivendita di autovetture usate da parte di chi commercia autoveicoli è assoggettata al regime del margine, mentre negli altri casi (esercenti arti e professioni, altre imprese) è esclusa da tale regime. ESEMPIO Una società ha acquistato nel 2009 un autovettura a uso aziendale del valore di (Iva compresa) detraendo la corrispondente Iva (pari a 2.750) nella misura del 40%, per un ammontare pari a Tale autovettura, completamente ammortizzata nell arco temporale di 4 anni, viene venduta nel 2014 per (Iva compresa). IVA Nella fattura di vendita l Iva dovrà essere applicata solo sulla parte del prezzo di cessione corrispondente alla percentuale di detrazione applicata a suo tempo sull acquisto, nell esempio 40%. Per stabilire l imponibile da assoggettare a Iva si può utilizzare il coefficiente 1,088 (valido in caso di aliquota Iva al 22%): / 1,088 = 4.595,59 La fattura sarà la seguente: Imponibile: 1.838,24 (40% * 4.595,59) Iva 22%: 404,41 Euro (22% * 1.838,24) Ammontare non soggetto a Iva ai sensi dell art. 13 DPR 633/1972 = 2.757,35 (60% * 4.595,59) Totale: 5.000,00 IMPOSTE DIRETTE Atteso il completo ammortamento del mezzo, dalla cessione emergerà una plusvalenza corrispondente all intero valore di rivendita ( 1.838, ,35 = 4.595,59), che sarà tassata in base alla percentuale di deducibilità applicata per l acquisto. Nel caso in esame la plusvalenza, sarà tassata nella misura del 20% ( 919,12). LIMITI ALL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE Anche le transazioni relative all acquisto e alla vendita di autoveicoli e tutte le spese a essi inerenti rientrano nell ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio che prevede il divieto di ricevere ed effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a 999,99. Tale limitazione all utilizzo del denaro contante è stata introdotta per l esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, da un lato, e dall altro per contrastare l evasione fiscale in quanto l utilizzo dei contanti potrebbe nascondere operazioni effettuate in nero. Per rispettare la normativa antiriciclaggio e non incorrere in gravi sanzioni è necessario rispettare le seguenti regole: effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di 999,99; effettuare esclusivamente tramite strumenti tracciabili (per esempio, bonifico, carta di credito, bancomat e assegni non trasferibili) il trasferimento tra due soggetti di importi pari o superiori a 1.000,00; emettere assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 1.000,00 solo con la clausola di non trasferibilità e del nome o della ragione sociale del beneficiario. Le sanzioni previste in caso di utilizzo di denaro contante oltre soglia sono molto severe e vanno dall'1% al 40% dell'importo trasferito e sono a carico sia di chi trasferisce sia di chi riceve la somma in contanti. La sanzione non può comunque essere inferiore a 3 mila euro ed è aumentata di 5 volte se gli importi trasferiti sono superiori a 50 mila euro. Di conseguenza se la somma trasferita in contanti è compresa tra e 50 mila euro, la sanzione prevista va dall'1% al 40% con un minimo di 3mila euro; se, invece, la somma è superiore a 50mila euro la sanzione va dal 5% al 40% sempre con un minimo di 3mila euro. VII VIII Inserto VII-VIII 11/11/2014 1:10:33 PM

5 Capitolo V DELL'ACQUISTO DEL CARBURANTE Capitolo VI SUPERBOLLO Le disposizioni in materia di schede carburante si applicano esclusivamente agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti di distribuzione stradali da parte di soggetti Iva nell'esercizio di impresa, arte o professione. Tali acquisti devono risultare dalla scheda carburante che è sostitutiva della fattura. I gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante, infatti, hanno il divieto di emettere fattura ordinaria per la cessione di tali prodotti. I contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell'iva e della deduzione del costo sui carburanti devono utilizzare la scheda carburante. In alternativa alla tenuta della scheda carburante, è possibile registrare l'estratto conto della carta di credito o del conto corrente come meglio verrà spiegato in seguito. TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE La scheda carburanti può essere tenuta mensilmente oppure trimestralmente e la scelta è libera e non è correlata al periodo di liquidazione dell'iva adottato dal contribuente. La scheda carburante deve essere costituita per ogni veicolo utilizzato nell'attività d'impresa, arte o professione che risulti intestato alla società o al titolare dell'impresa individuale o esercente arte o professione ovvero, posseduto a titolo di locazione finanziaria, noleggio, comodato o simili. Sulla scheda carburante devono essere indicati da parte dell'acquirente: estremi di identificazione del veicolo: casa costruttrice, modello, targa, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall'impresa costruttrice; la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto che acquista il carburante; data del rifornimento; ammontare del corrispettivo del rifornimento al lordo dell'iva; denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) dell'esercente dell'impianto stesso (tale indicazione può anche essere effettuata a mezzo timbro); ubicazione dell'impianto di rifornimento; firma dell'esercente per la convalida. Tale elemento è essenziale e la sua assenza comporta l'inutilizzabilità della scheda e la conseguente impossibilità di detrarre l'iva relativa all'acquisto; numero di chilometri rilevabile alla fine del mese o del trimestre di riferimento. Gli esercenti arte e professione sono esclusi dall'obbligo di tale annotazione. L'indicazione nelle schede carburante di importi sproporzionati rispetto al tipo di attività svolta legittima la rettifica della dichiarazione Iva da parte dell'amministrazione finanziaria. Costituisce inoltre reato, punibile con la reclusione da 18 mesi a 6 anni, l'utilizzo di schede carburante false. Tale fattispecie è stata rilevata in presenza di firme di convalida e calligrafia disconosciute dal gestore dell'impianto e ammontare degli acquisti di carburante "gonfiato". CASI PARTICOLARI DI TENUTA DELLE SCHEDE CARBURANTI: per gli acquisti di carburante effettuati dai dipendenti che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro bisogna indicare i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo e dell'impresa soggetto d'imposta; per gli acquisti di carburante effettuati dai dipendenti cui sono assegnate auto aziendali, il dipendente deve giustificare il possesso del veicolo con idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo quale, per esempio, una clausola nel contratto di lavoro; nel caso di veicoli in riparazione o destinati alla vendita devono essere indicati il numero di telaio e gli estremi della targa prova. Non è richiesto il numero dei chilometri percorsi; nel caso di contratti di Netting la scheda carburante può essere sostituita da una procedura basata su apposite carte di credito utilizzate dai conducenti di veicoli delle imprese che hanno aderito a tale particolare schema negoziale: in detto schema ci sono due distinti contratti, uno tra la società petrolifera e il gestore degli impianti stradali di distribuzione e uno tra la società petrolifera e la società aderente al "sistema delle tessere magnetiche. Sulla base di tali contratti i gestori si impegnano a eseguire a favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative consistenti nel rifornimento di carburante direttamente alle società aderenti al sistema. In tal modo i conducenti dei veicoli delle imprese convenzionate, all'atto del rifornimento di carburante, ritirano una copia del documento di consegna, mentre la matrice è trattenuta dal gestore. La compagnia petrolifera provvede, quindi, alla fatturazione del corrispettivo dovuto alle imprese convenzionate che hanno beneficiato delle somministrazioni. Il gestore dell'impianto di distribuzione, a sua volta, emetterà nei confronti della compagnia petrolifera fattura per le somministrazioni effettuate alla società convenzionata. Ai fini della detrazione dell'iva, l'impresa utilizzatrice può utilizzare, invece della scheda carburante, la fattura ricevuta dalla compagnia petrolifera soltanto se la stessa riporta il totale dei chilometri percorsi dal singolo automezzo. All'impresa utilizzatrice del veicolo è comunque richiesta la compilazione, con cadenza mensile, di un documento datato e numerato nel quale vanno riportati, tra l'altro, il numero di targa e i chilometri percorsi. Si ritiene che tale documento possa essere sostituito dalla fattura ricevuta dalla società petrolifera se la stessa riporta il totale dei chilometri percorsi dal singolo automezzo; per gli autonoleggi, anziché una scheda carburante per ciascun veicolo, è possibile utilizzare un'unica scheda carburante per ogni sede noleggiante. A ogni rifornimento devono essere indicati gli estremi di immatricolazione del veicolo noleggiato; per le concessionarie e rivenditori si può istituire un'unica scheda mensile per le auto usate in vendita, le auto adibite alle prove tecniche o dimostrative per la clientela, quelle in riparazione e in conto vendita nonché quelle nuove non ancora immatricolate. A ogni rifornimento devono essere indicati il numero di telaio e il numero di targa di prova; per i rifornimenti effettuati "self service" negli orari di chiusura (in assenza di personale) sono utilizzabili i buoni consegna emessi dagli apparecchi automatici, da consegnare al distributore per l'adempimento in questione. ESONERO DALLA TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE I soggetti che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito o di debito e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria sono esonerati dalla tenuta della scheda carburante. Le carte utilizzate per il pagamento del carburante devono essere emesse da operatori finanziari residenti in Italia o dotati di stabile organizzazione in Italia. Questo nuovo metodo (alternativo rispetto alla scheda carburante) per la documentazione dell'acquisto di carburante è stato recentemente introdotto, quindi il contribuente potrà scegliere se continuare o meno a utilizzare la scheda carburante. Fondamentale è che, una volta scelto questo metodo non si utilizzi più il denaro contante per effettuare l'acquisto, perchè non sarà più possibile tornare al metodo della scheda carburante. L'amministrazione finanziaria, infatti, ha precisato che il contribuente può scegliere di passare dal vecchio metodo (scheda carburante) al nuovo metodo a condizione che, dal momento in cui viene fatta la scelta in poi, l'acquisto di carburante avvenga solo mediante carte di credito, debito e prepagate. La scelta del passaggio dal sistema cartaceo alla moneta elettronica può avvenire anche in corso d anno. Nel caso di rifornimenti effettuati mediante distributore automatico, l'unica modalità di certificazione ammessa è quella dell'estratto conto della carta di credito o del conto corrente. La scelta della modalità di certificazione dell'acquisto del carburante è riferita al soggetto passivo e non ai veicoli e deve essere unica anche se vengono utilizzati più veicoli. Le carte di credito, di debito o prepagate devono essere intestate al soggetto che esercita attività di impresa, arte o professione e possono essere impiegate anche per acquisti di altri beni o servizi a patto che l'acquisto di carburante risulti da una distinta transazione. Dall'estratto conto (della carta di credito o del conto corrente) devono risultare: la data del rifornimento; il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento; l'ammontare del corrispettivo. L attività di controllo da parte degli organi finanziari viene indubbiamente facilitata se, in aggiunta a tali elementi, vengono specificati ulteriori dati utili a mettere in relazione la singola transazione con un determinato autoveicolo (per esempio la targa dell automezzo). Da ciò si evince che d ora in poi, per chi utilizza questo metodo alternativo, non è più prevista l indicazione dei chilometri e l ubicazione dell impianto, il che potrebbe senza dubbio essere una notevole agevolazione. I possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, il cosiddetto superbollo. L addizionale è pari: a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011; a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60, al 30 e al 15%, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi, ha precisato l Agenzia delle entrate, decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Per esempio, se un veicolo è stato immatricolato nel 2009, il 2010 è il primo anno, il 2011 il secondo e così via. Ciò vuol dire che l importo dell addizionale erariale sarà ridotto al 60% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1 gennaio 2015, al 30% per i pagamenti con scadenza a decorrere dall 1 gennaio 2020 e al 15% per i pagamenti con scadenza a decorrere dall 1 gennaio Il pagamento non risulterà più dovuto a partire dall'anno Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica dev'essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". È esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione n. 101 del 20/10/2011): 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica; 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione; 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi. L addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo è esentato dal bollo ordinario. Trovano, quindi, applicazione, anche per il superbollo, le esenzioni previste, per esempio, per i veicoli storici. IX X Inserto IX-X 11/11/2014 1:10:34 PM

6 Appendice LE RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI 1. È ANCORA POSSIBILE L IMMATRICOLAZIONE COME AUTOCARRO? L immatricolazione di un autovettura come autocarro è ancora possibile formalmente, ma ciò non determina automaticamente la possibilità di usufruire di risparmi fiscali determinati dalla deduzione dei costi e detrazione dell Iva. In primo luogo è comunque sempre necessario provare l inerenza all attività svolta e in secondo luogo sono stati previsti dei parametri dall Agenzia delle entrate in termini di carrozzeria (F0), posti auto (più di 4) e rapporto potenza/portata [I= Potenza in kw / (portata in tonnellate tara in tonnellate) > 180] che, se verificati, determinano l assimilazione fiscale automatica dell autocarro a un autovettura. 2. COME E PER QUANTO TEMPO SI AMMORTIZZA L AUTO? L autovettura si ammortizza ripartendo il costo di acquisto in quote costanti annuali sulla base di una percentuale di ammortamento prevista pari al 25% dal D.M. 31/12/1988; pertanto, l ammortamento si conclude generalmente in quattro anni. In caso di attività aziendale l ammortamento del primo anno e dell ultimo sono dimezzati (12,5%), dilatando il periodo di ammortamento, di fatto, in 5 anni. In caso di attività professionale l ammortamento viene effettuato in 4 anni, non applicando nessuna riduzione nell anno di acquisto. 3. GLI ACCESSORI SEGUONO IL MEDESIMO REGIME DELL AUTOVEICOLO? Sì. Il trattamento fiscale degli accessori è il medesimo, sia in termini di deducibilità ai fini delle imposte dirette sia di detraibilità ai fini Iva, di quello dell autoveicolo a cui sono destinati. Pertanto se il costo dell autoveicolo è deducibile al 20% anche gli accessori saranno deducibili al 20%. Parimenti, nel caso di costo auto deducibile al 70%, saranno deducibili al 70%. 4. QUAL È IL DELLE SPESE DI MANUTENZIONE? Il regime fiscale delle spese di manutenzione è il medesimo sia in termini di deducibilità ai fini delle imposte dirette si di detraibilità ai fini IVA, di quello dell autoveicolo a cui sono riferiti. 5. COME VENGONO TRATTATI I COSTI PER I NOLEGGI TEMPORANEI DEL CAR SHARING? I costi relativi al car sharing seguono il medesimo regime fiscale del noleggio, ovvero sono deducibili, con un limite annuo di 3.615,20, nella misura del 20%. 6. QUAL È IL REGIME FISCALE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE? Il regime fiscale del noleggio a lungo termine, sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette, dipende dal tipo di utilizzo dell autovettura in noleggio, per esempio se l auto è destinata a uso aziendale la deduzione sarà del 20% nel limite annuo di 3.615,20 con Iva detraibile al 40%, mentre se è assegnata in uso promiscuo al dipendente la deduzione sarà del 70% senza nessuna limitazione von IVA detraibile al 40%. 7. SI POSSONO DEDURRE I COSTI DEL NOLEGGIO CON AUTISTA? Sì. Il noleggio con autista è deducibile, sempreché sia un costo inerente l attività svolta. 8. QUALI SONO I POSSIBILI REGIMI FISCALI E I DOCUMENTI NECESSARI PER DEDURRE IL CARBURANTE? Il regime fiscale del carburante è il medesimo previsto per tutti gli altri costi accessori dell'autovettura (manutenzioni, bolli, assicurazione, pedaggi autostradali ecc.). La particolarità di tale costo consiste nella documentazione da produrre per comprovarne l'effettivo sostenimento. Ai fini delle imposte dirette il costo è attualmente deducibile in misura pari al 20% e ai fini Iva la stessa è detraibile in misura pari al 40%. Se il soggetto è un rappresentante o agente di commercio, il costo è deducibile in misura pari all'80% e l'iva è detraibile al 100%. Se l'autovettura forma oggetto dell'attività dell'impresa (per esempio attività di autonoleggio o scuole guida) sia il costo sia l Iva sono detraibili al 100%. Per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta il costo è deducibile in misura pari al 70% e l'iva è detraibile al 40%. Il documento necessario per poter documentare il sostenimento del costo del carburante è la scheda carburante. In alternativa alla tenuta della scheda carburante, è prevista la possibilità di utilizzare direttamente l'estratto conto del conto corrente o della carta di credito per i soggetti che pagano le forniture di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate. 9. PER IL PROFESSIONISTA IL COSTO DEL TAXI È INTERAMENTE DEDUCIBILE? Sì. Le spese del taxi sono interamente deducibili dal reddito dei professionisti qualora sia provata l inerenza con l attività esercitata. 10.QUALI "GIUSTIFICATIVI" SONO NECESSARI PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI E LA DETRAIBILITÀ DELL'IVA? La detrazione dell'iva e la deducibilità del costo sono subordinati al possesso di idonei documenti che, a seconda dei casi, assumono la forma di fatture di acquisto, bollette doganali, fatture di acquisto intracomunitario, autofatture e, nel caso di carburante, schede carburante o estratti conto carte di credito. Non sono invece ammessi scontrini fiscali, e, quindi, sempre necessario il rilascio di una fattura o di una ricevuta fiscale. 11. L'AUTO RIPORTANTE PUBBLICITÀ AZIENDALE USUFRUISCE DI UN REGIME PARTICOLARE? L'Agenzia delle entrate (circolare 50/E del 12/6/2002) ha chiarito che le autovetture utilizzate a scopo pubblicitario non usufruiscono di una particolare disciplina, valendo le regole ordinarie della deducibilità del costo e della detraibilità dell'iva, relative al veicolo. 12. DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE, PER LE TRASFERTE AZIENDALI È PIÙ CONVENIENTE PER UNA SOCIETÀ CORRISPONDERE AL DIPENDENTE RIMOBORSI CHILOMETRICI PER L UTILIZZO DELLA PROPRIA AUTO OPPURE ASSEGNARE AL DIPENDENTE UN AUTO IN FRINGE BENEFIT? La risposta a tale domanda non è univoca in quanto nella scelta tra i due metodi, rimborso chilometrico o assegnazione in fringe benefit, vanno necessariamente valutati ulteriori fattori in aggiunta alla convenienza fiscale: in primo luogo la tipologia di auto, il numero di trasferte e i chilometri percorsi. Per un auto di costo molto elevato, trasferte numerose e lunghe percorrenze i rimborsi chilometrici possono diventare molto onerosi e rendere più conveniente per l impresa l acquisto dell auto e l assegnazione in fringe benefit, soluzione che permette, a differenza dei rimborsi chilometrici, la detrazione dell Iva, seppur parziale. Da un punto di vista strettamente fiscale i rimborsi chilometrici sono deducibili integralmente nei limiti di un costo di percorrenza, calcolato in base alle tariffe Aci, riferito ad autoveicoli di potenza fiscale non superiore a 17 Cv. I costi relativi alle auto assegnate in fringe benefit al dipendente, invece, sono tutti deducibili al 70% senza limitazioni e l Iva è detraibile al 40%. 13. ESISTONO DELLE AGEVOLAZIONI PER l'acquisto DI AUTOVEICOLI DA PARTE DEI DISABILI? Sì, è possibile applicare l aliquota IVA agevolata del 4% per l acquisto di autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 cc se con motore benzina e 2800 cc se con motore diesel), anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. L agevolazione spetta anche nel caso in cui l acquisto venga effettuato dai familiari di cui i disabili sono fiscalmente a carico. 14. ESISTONO DELLE PROCEDURE PARTICOLARI PER ACQUISTARE UN'AUTOVETTURA IN UN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA? Nel caso in cui l autovettura sia acquistata, a titolo oneroso, in uno stato membro dell Unione europea da parte di un soggetto passivo Iva (professionista o società) Italiano, si parla di operazione intracomunitaria. L acquisto di un auto nuova deve essere sempre assoggettato a Iva in Italia, anche se il soggetto che cede il mezzo, ovvero chi lo acquista, non sia identificato ai fini dell imposta nel paese di origine, in quanto effettua un operazione di compravendita come privato consumatore. La procedura prevede che l acquirente riceva la fattura intracomunitaria priva dell indicazione dell Iva. È obbligo dell acquirente integrare tale documento con l Iva italiana e provvedere al versamento, per poter ottenere l immatricolazione del veicolo nel nostro paese. Diversa è la fattispecie in cui venga acquistato un mezzo di trasporto usato (veicolo che ha percorso più di 6 mila chilometri e immatricolato per la prima volta da più di sei mesi). In questo caso è necessario che sia il venditore sia l acquirente siano soggetti passivi Iva. In questo caso l acquirente riceve una fattura senza Iva che dovrà integrare con l Iva ad aliquota ordinaria (articoli 46 e seguenti, D.L. 331/1993; C.M. 40/E/2003). A decorrere dal 3 dicembre 2007 è obbligatorio che all atto dell'immatricolazione dell auto venga dimostrato l avvenuto pagamento dell Iva, a mezzo di modello di versamento denominato F24 Iva immatricolazione UE, riportante l indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, dei seguenti elementi: numero del telaio; ammontare dell IVA versata. Il modello F24 dev'essere presentato in via telematica nel rispetto dei termini ordinari previsti per le liquidazioni periodiche ai fini Iva e comunque almeno nove giorni prima della richiesta di immatricolazione del veicolo. All atto dell'immatricolazione il Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile) rilascia un apposito codice di immatricolazione. Inoltre, deve essere presentata una dichiarazione contenente il codice fiscale, la denominazione dell acquirente, la partita Iva del cedente, il numero del telaio, la data e il prezzo di acquisto. Se invece l acquirente è un soggetto privato, lo stesso sarà tenuto a presentare all Agenzia delle Entrate, entro il termine di trenta giorni dall acquisto e comunque prima dell immatricolazione, un apposita comunicazione contenente i dati dei soggetti coinvolti nella transazione e il prezzo di acquisto del mezzo di trasporto. L Ufficio liquiderà l imposta sul valore aggiunto e la riscuoterà. XI XII Inserto XI-XII 11/11/2014 1:10:34 PM

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 13 del 19 novembre 2012 Acquisti di carburante per autotrazione mediante carte elettroniche - Esonero dalla tenuta della scheda carburante - Chiarimenti dell

Dettagli

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE 1/5 OGGETTO DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE CLASSIFICAZIONE DT ART. 164 TUIR RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 19 BIS1, COMMA 1, D.P.R. 26 OTTOBRE

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare n. 11 del 28 marzo 2008 Spese auto IVA (art. 19 bis 1 DPR 633/72) Il regime di detraibilità dell Iva afferente le autovetture è stato modificato dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), alla

Dettagli

Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali

Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali A. Detraibilità Iva La normativa sulla detraibilità dell Iva pagata al momento dell acquisto di veicoli

Dettagli

Auto in uso ai dipendenti

Auto in uso ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei

Dettagli

GLI APPROFONDAMENTI WE DRIVE: FISCALITA 2013 PER LE AUTO IMPOSTE DIRETTE (IRPEF IRES IRAP)

GLI APPROFONDAMENTI WE DRIVE: FISCALITA 2013 PER LE AUTO IMPOSTE DIRETTE (IRPEF IRES IRAP) GLI APPROFONDAMENTI WE DRIVE: FISCALITA 2013 PER LE AUTO LA NORMATIVA DÌ BASE Le principali IMPOSTE che gravano sulle auto, sono: (IRPEF, IRES, IRAP) disciplinate dall art. 164 del TUIR (DPR 917/86, così

Dettagli

Tariffe Aci per il 2014

Tariffe Aci per il 2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 08 10.01.2014 Tariffe Aci per il 2014 Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma 1 del D.Lgs.

Dettagli

Guida alla fiscalità dell'auto

Guida alla fiscalità dell'auto Guida alla fiscalità dell'auto AGGIORNAMENTO 01/2013 LE IMPOSTE SULL'AUTO: DIRETTE E INDIRETTE COSA CAMBIA CON LA LEGGE DI STABILITÀ TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITÀ DELL'AUTO Il presente documento

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 3 08.01.2015 Tariffe Aci per il 2015 Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con il consueto comunicato di fine anno sono state pubblicate

Dettagli

Studio 25/09/2013. Dott. Massimiliano Teruggi. Studio Coda Zabetta, Mongiardini & Partners - Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi

Studio 25/09/2013. Dott. Massimiliano Teruggi. Studio Coda Zabetta, Mongiardini & Partners - Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi MODIFICHE ALLA DEDUCIBILITA DEI COSTI DELLE AUTOVETTURE DAL 01/01/2013 EX LEGGE 92/2012 - LEGGE 228/2012 (STABILITA 2013) : EFFETTI SUGLI ACQUISTI E SULLE VENDITE 1 Deducibilità costi autovetture art.

Dettagli

professionisti X. Autovetture e professionisti

professionisti X. Autovetture e professionisti professionisti X. Autovetture e professionisti Spese detraibili - Limiti alla detrazione IVA - Limiti alla deduzione del lla detrazione IVA - Limiti alla deduzione del costo di acquisto - Confronto fra

Dettagli

N. 269. La circolare di aggiornamento professionale. 19.07.2012 La nuova deducibilità delle auto aziendali

N. 269. La circolare di aggiornamento professionale. 19.07.2012 La nuova deducibilità delle auto aziendali La circolare di aggiornamento professionale N. 269 19.07.2012 La nuova deducibilità delle auto aziendali Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la modifica dell art. 164, comma 1, TUIR da

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 283 03.11.2015 Finanziaria 2016: super ammortamento anche per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Il disegno di Legge di Stabilità

Dettagli

Introduzione. veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ai collaboratori e agli amministratori;

Introduzione. veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ai collaboratori e agli amministratori; Introduzione In questa rubrica di aggiornamento si prosegue con la trattazione della disciplina relativa agli autoveicoli, affrontando, in particolare, le seguenti questioni e problematiche: - veicoli

Dettagli

ART. 164 DEL T.U.I.R.

ART. 164 DEL T.U.I.R. API NOTIZIE N. 16 DEL 07/09/2012 OGGETTO: LA NUOVA DEDUCIBILITÁ DEI COSTI DELLE AUTO AZIENDALI DAL 2013 Riferimenti: Legge 92/2012 Riforma del Lavoro (Legge Fornero) art. 4 commi 72 e 73. La Riforma del

Dettagli

Circolare Informativa n. 2/2013

Circolare Informativa n. 2/2013 Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai

Dettagli

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c. CIRCOLARE N 4/2013 Tivoli, 16/01/2013 Oggetto: NOVITA DEDUCIBILITA AUTO. Spett.le Clientela, con la presente circolare siamo a comunicare che con la Riforma del mercato del lavoro, L. 28/06/2012 n. 92,

Dettagli

AUTO: NOVITA APPLICABILI DAL 2013 IN MATERIA DI DEDUZIONE COSTI E DETRAZIONE IVA

AUTO: NOVITA APPLICABILI DAL 2013 IN MATERIA DI DEDUZIONE COSTI E DETRAZIONE IVA AUTO: NOVITA APPLICABILI DAL 2013 IN MATERIA DI DEDUZIONE COSTI E DETRAZIONE IVA a cura del Dott. Vito e in Bitonto (BA) 1. Premessa Nel corso del 2012, il Legislatore è intervenuto sulla deducibilità

Dettagli

Studio Sarragioto Dottori commercialisti * Revisori contabili Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Padova

Studio Sarragioto Dottori commercialisti * Revisori contabili Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Padova Gianni Sarragioto giannisarragioto@sarragioto.it Riccardo Gavassini riccardogavassini@sarragioto.it Filippo Carraro filippocarraro@sarragioto.it Alberto Riondato albertoriondato@sarragioto.it Alessandra

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,

Dettagli

AUTO AZIENDALI E DETERMINAZIONE DEL REDDITO

AUTO AZIENDALI E DETERMINAZIONE DEL REDDITO AUTO AZIENDALI E DETERMINAZIONE DEL REDDITO Come è noto, l articolo 4, commi 72 e 73, della Legge 28-6-2012 n. 92, in vigore dal 12 agosto 2012, ha abbassato la soglia di deducibilità delle spese e degli

Dettagli

Guida alla fiscalità dell auto.

Guida alla fiscalità dell auto. Guida alla fiscalità dell auto. Indice 1. Introduzione 2. 3. Imposte indirette 4. Tabelle fiscali di sintesi 4.1. Tabella fiscale Noleggio auto a Lungo Termine 4.2. Tabella fiscale acquisto 4.3. Tabella

Dettagli

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma

Dettagli

La deduzione delle spese relative alle autovetture

La deduzione delle spese relative alle autovetture PERIODICO INFORMATIVO N. 27/2010 La deduzione delle spese relative alle autovetture Una serie di interventi normativi ha profondamente modificato il trattamento fiscale delle auto aziendali ai fini delle

Dettagli

FISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO

FISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO FISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO SCHEMA DI SINTESI - DISCIPLINA DAL 2007 TRATTAMENTO FISCALE LIMITI DI IMPORTO VEICOLI A MOTORE ALTRI VEICOLI AMMORTAMENTO PARTICOLARITÀ PER AGENTI DI COMMERCIO DISCIPLINA

Dettagli

?SOMMARIO SOMMARIO FISCO IN PRATICA VII

?SOMMARIO SOMMARIO FISCO IN PRATICA VII ?SOMMARIO SOMMARIO Capitolo 1 REDDITO DI IMPRESA: AUTOVEICOLI DEDUCIBILI AL 100% - IMPOSTE DIRETTE 1.1 Premessa... 3 1.2 L acquisto di veicoli deducibili al 100%... 3 1.2.1 Beni strumentali... 5 1.2.2

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*)

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*) Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*) 31 Gennaio 2013 LA RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ

Dettagli

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L. Pagina1 CIRCOLARE Padova, 15 gennaio 2013 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Fiscalità degli autoveicoli a motore a decorrere dal 2013. Con la Legge di Stabilità si stabilisce che le autovetture aziendali,

Dettagli

Circolare informativa per i clienti dello studio. Ammortamento auto strumentali

Circolare informativa per i clienti dello studio. Ammortamento auto strumentali informativa per i clienti dello studio Ammortamento auto strumentali Ai gentili Clienti Loro sedi Premessa Una delle misure di maggior interesse contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa

Dettagli

Procedure del personale. Disciplina fiscale delle auto assegnate. ai dipendenti; Svolgimento del rapporto. Stefano Liali - Consulente del lavoro

Procedure del personale. Disciplina fiscale delle auto assegnate. ai dipendenti; Svolgimento del rapporto. Stefano Liali - Consulente del lavoro Disciplina fiscale delle auto assegnate ai dipendenti Stefano Liali - Consulente del lavoro In quale misura è prevista la deducibilità dei costi auto per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti?

Dettagli

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N. 140/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con

Dettagli

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio Avvocato - Commercialista e Revisore Contabile

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio Avvocato - Commercialista e Revisore Contabile Bergamo, 10 gennaio 2007 A tutti i clienti Loro Sedi Circolare n. 7/2007 Oggetto: SCHEDA CARBURANTE Il D.P.R. 444/1997 regolamenta le annotazioni da apporre sulle schede relative all acquisto dei carburanti

Dettagli

Auto aziendali e Fisco. Alexandre Martinelli 23 Ottobre 2013 1

Auto aziendali e Fisco. Alexandre Martinelli 23 Ottobre 2013 1 Auto aziendali e Fisco 2013 1 La deducibilità dei costi 2 autovetture Mezzi di trasporto presi in considerazione dall art. 164, DPR 917/1986 ciclomotori Il veicolo non rientra in una delle categorie individuate

Dettagli

Periodico informativo n. 5/2013

Periodico informativo n. 5/2013 Periodico informativo n. 5/2013 Tabelle ACI 2013 aggiornate e auto in uso promiscuo ai soci e dipendenti Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che l ACI ha pubblicato, come ogni anno,

Dettagli

Cessione veicoli, trattamento IVA

Cessione veicoli, trattamento IVA Cessione veicoli, trattamento IVA Al fine di individuare il corretto trattamento IVA della cessione di un veicolo usato, è necessario individuare il regime di detraibilità applicato all atto di acquisto

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 24 25.06.2014 Rimborsi spese a dipendenti e collaboratori Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le spese sostenute dai dipendenti dell

Dettagli

La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei dipendenti o degli amministratori si articola in diverse questioni e temi.

La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei dipendenti o degli amministratori si articola in diverse questioni e temi. a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 01 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 02.01.2012 Tariffe Aci per il 2012 Categoria Sottocategoria Auto Imposte

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 30.05.2014 I canoni di leasing in Unico14 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico-Società di capitali Con specifico riferimento

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

prot. n. 31.23 Spett.le LORO SEDI

prot. n. 31.23 Spett.le LORO SEDI Roma 4 settembre 2007 prot. n. 31.23 Spett.le LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C LEGA NAZIONALE DILETTANTI UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C. LORO SEDI Si trasmette, in allegato,

Dettagli

UTILMECCANICA COMMERCIALE SOCIETA FINANZIARIA. comprensiva dei servizi accessori gestiti dalla stessa (manutenzione, assistenza, formazione ecc.

UTILMECCANICA COMMERCIALE SOCIETA FINANZIARIA. comprensiva dei servizi accessori gestiti dalla stessa (manutenzione, assistenza, formazione ecc. L offerta di NOLEGGIO si differenzia rispetto ad altre formule come ad esempio il Leasing perché è in grado di offrire al Cliente, una serie di benefici concreti e tangibili. B fornitura del bene con servizi

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

Oggetto di cosa si tratta. Ambito Soggettivo soggetti beneficiari. Beni Agevolabili ambito oggettivo

Oggetto di cosa si tratta. Ambito Soggettivo soggetti beneficiari. Beni Agevolabili ambito oggettivo Agevolazioni fiscali 2016 Oggetto di cosa si tratta Un importante beneficio fiscale è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2016 per gli acquisti di beni strumentali NUOVI effettuati nel periodo compreso

Dettagli

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI E COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI CONCESSI DAI SOCI - modalità e termini di effettuazione

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI E COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI CONCESSI DAI SOCI - modalità e termini di effettuazione A tutti i clienti Loro sedi OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI E COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI CONCESSI DAI SOCI - modalità e termini di effettuazione PREMESSA Come noto il D.L.

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale STUDIO GAMBI OGGETTO: Beni aziendali in uso a soci / familiari : aspetti contabili e fiscali Diverse tipologie di utilizzo dei beni d impresa L assegnazione in godimento di beni ai soci è fattispecie che

Dettagli

CIRCOLARE N. 42 /E. Roma, 09 novembre 2012

CIRCOLARE N. 42 /E. Roma, 09 novembre 2012 CIRCOLARE N. 42 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 09 novembre 2012 OGGETTO: Documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati

Dettagli

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS 2 Agevolazioni fiscali per privati e imprese Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni

Dettagli

Le novità fiscali 2013 sulle auto: deducibilità e detraibilità IVA

Le novità fiscali 2013 sulle auto: deducibilità e detraibilità IVA Le novità fiscali 2013 sulle auto: deducibilità e detraibilità IVA Il rapporto fra il fisco italiano e le auto non è certo dei più semplici e tranquilli. Le modifiche normative alla deducibilità dei costi

Dettagli

Circolare N. 9/2006 LE NOVITA FISCALI IN MATERIA DI VEICOLI AZIENDALI

Circolare N. 9/2006 LE NOVITA FISCALI IN MATERIA DI VEICOLI AZIENDALI Via G. Bovini, 41-48100 Ravenna (RA) Tel. 0544-501881 Fax 0544-461503 www.consulentiassociati.ra.it Altra sede: Dott. Franco Foschini 48012 Bagnacavallo (RA) Dott. Paolo Mazza Via Brandolini, 11 Dott.

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 8/2012. OGGETTO: spese di telefonia e internet criteri di deducibilità e registrazione contabile.

NOTA OPERATIVA N. 8/2012. OGGETTO: spese di telefonia e internet criteri di deducibilità e registrazione contabile. NOTA OPERATIVA N. 8/2012 OGGETTO: spese di telefonia e internet criteri di deducibilità e registrazione contabile. - Introduzione L ormai sempre più rapido progresso tecnologico può rendere difficoltosa,

Dettagli

Deducibilità auto aziendali dimezzata dal 2013

Deducibilità auto aziendali dimezzata dal 2013 Numero 43/2013 Pagina 1 di 10 Deducibilità auto aziendali dimezzata dal 2013 Numero : 43/2013 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITÀ AUTO AZIENDALI ART. 164, COMMA 1, LETT. B),

Dettagli

Fiscal News N. 38. Veicolo strumentale solo ai fini Iva. La circolare di aggiornamento professionale 03.02.2014

Fiscal News N. 38. Veicolo strumentale solo ai fini Iva. La circolare di aggiornamento professionale 03.02.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 38 03.02.2014 Veicolo strumentale solo ai fini Iva Categoria: Auto Sottocategoria: Iva Ai fini Iva, con la L. n. 244/2007 è stato regolamentato

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Tesi della dottrina Nozione di perdita e modalità di calcolo Teorie: aziendalista, nominalistica, maggioritaria Giurisprudenza Corte di Cassazione RIDUZIONE DEL CAPITALE

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 3 dell 11 gennaio 2012 Regime dei nuovi contribuenti minimi - Agevolazioni per i soggetti esclusi dal nuovo regime INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime dei nuovi

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

COMUNICAZIONE N. 11 DEL 14.09.15

COMUNICAZIONE N. 11 DEL 14.09.15 - A.I.P. C.F. : 95142960657 P.IVA: 05115830654 COMUNICAZIONE N. 11 DEL 14.09.15 Cari Colleghi, abbiamo ricevuto da diversi amici richiesta di delucidazioni in merito alla problematica relativa alla cessione

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

Circolare Nr. 09/ 2012

Circolare Nr. 09/ 2012 Noale, 7 dicembre 2012 Circolare ai Signori Clienti Loro Sedi Circolare Nr. 09/ 2012 DISCIPLINA DEGLI OMAGGI In prossimità delle festività natalizie numerose aziende e professionisti si attivano per acquistare

Dettagli

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L. CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell

Dettagli

LA DISCIPLINA FISCALE PER LE AUTOVETTURE NON STRETTAMENTE STRUMENTALI PER L ATTIVITA D IMPRESA O DEL PROFESSIONISTA NEL 2007. di Vincenzo D Andò

LA DISCIPLINA FISCALE PER LE AUTOVETTURE NON STRETTAMENTE STRUMENTALI PER L ATTIVITA D IMPRESA O DEL PROFESSIONISTA NEL 2007. di Vincenzo D Andò LA DISCIPLINA FISCALE PER LE AUTOVETTURE NON STRETTAMENTE STRUMENTALI PER L ATTIVITA D IMPRESA O DEL PROFESSIONISTA NEL 2007 di Vincenzo D Andò Il 27.6.2007 è stata pubblicata sulla G.U. dell Unione Europea

Dettagli

FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI

FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI Numero 1 Anno 2008 gennaio/2 FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI La Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo regime fiscale destinato alle persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico)

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) Vediamo innanzi tutto quali sono le imposte a cui è soggetto il medico. I.A Imposte sui redditi I.A.1 IRPEF

Dettagli

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi Il Punto sull Iva I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi I regimi Iva previsti dalla normativa Il sistema giuridico italiano ha previsto, per le imprese e professionisti,

Dettagli

REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI. revisione del sistema di tassazione e nuovo regime contributivo per le imprese di minori dimensioni

REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI. revisione del sistema di tassazione e nuovo regime contributivo per le imprese di minori dimensioni REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI revisione del sistema di tassazione e nuovo regime contributivo per le imprese di minori dimensioni E INTRODOTTO IL REGIME FISCALE AGEVOLATO RISERVATO AI

Dettagli

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

Il Nuovo Trattamento Fiscale delle Autovetture Aziendali

Il Nuovo Trattamento Fiscale delle Autovetture Aziendali Moro & Partners Il Nuovo Trattamento Fiscale delle Autovetture Aziendali Quadro di sintesi utile per potersi orientare all interno delle recenti modifiche normative in tema di autoveicoli aziendali. Moro

Dettagli

Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative e per investimenti nell Energy Saving

Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative e per investimenti nell Energy Saving 26-06-2012, Camera di Commercio di Pisa Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative e per investimenti nell Energy Saving relatore: Dott. MASSIMO ANTONINI Dottore commercialista - Revisore contabile Membro

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI PER TELEFONINI AZIENDALI

TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI PER TELEFONINI AZIENDALI TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI PER TELEFONINI AZIENDALI a cura Dott. Emilio Iorio Nel presente lavoro riepiloghiamo le situazioni più frequenti che si possono verificare in azienda relativamente al trattamento

Dettagli

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO TIPOLOGIA COSTO Acquisto autovetture DEDUCIBILITA PER DETERMINARE IL REDDITO D IMPRESA Ammortizzabile 80% su max. 25.822,84 DETRAIBILITÀ

Dettagli

studio associato zaniboni

studio associato zaniboni N protocollo 03/07 Titolo Approfondimenti sui rimborsi chilometrici Data 5 febbraio 2007 Approfondimento sui rimborsi spese chilometrici e sull uso di autovetture da parte degli amministratori di società

Dettagli

FOCUS NOVEMBRE 2008 LA SCHEDA CARBURANTE

FOCUS NOVEMBRE 2008 LA SCHEDA CARBURANTE FOCUS NOVEMBRE 2008 LA SCHEDA CARBURANTE Tratto da: Inform@Mail n. 18 del 30 settembre 2008 Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl Per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 44 19.06.2013 Schede carburante. Detrazione IVA legata alla compilazione Le cosiddette schede carburanti devono essere complete in ogni loro

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

Anno 2013 N.RF018. La Nuova Redazione Fiscale AUTO AZIENDALI - NUOVA DEDUCIBILITÀ DAL2013

Anno 2013 N.RF018. La Nuova Redazione Fiscale AUTO AZIENDALI - NUOVA DEDUCIBILITÀ DAL2013 Anno 2013 N.RF018 ODCEC VASTO OGGETTO La Nuova Redazione Fiscale AUTO AZIENDALI - NUOVA DEDUCIBILITÀ DAL2013 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 10 RIFERIMENTI ART. 164 TUIR; ART. 4 C. 72 L. 92/2012; ART.

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

Direzione Regionale della Toscana

Direzione Regionale della Toscana Direzione Regionale della Toscana IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 legge n. 388/2000) GENNAIO 2008 SOGGETTI AMMESSI Possono beneficiare del regime agevolato in esame: le

Dettagli

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE

Dettagli

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge

Dettagli

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010 Pesaro, lì 24 giugno 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI CIRCOLARE n. 10/2011 1 Deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori per il 2010; 2 Autotrasportatori ed il credito contributivo al SSN versato

Dettagli

Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 6 dicembre 2006: il problema dei cd. falsi autocarri

Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 6 dicembre 2006: il problema dei cd. falsi autocarri ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 23 17 DICEMBRE 2007 Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 6 dicembre 2006:

Dettagli

Uscita dal regime dei minimi

Uscita dal regime dei minimi Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 08 03.03.2014 Uscita dal regime dei minimi A cura di Devis Nucibella Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Dopo

Dettagli

I REGIMI FISCALI E CONTABILI IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

I REGIMI FISCALI E CONTABILI IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI I REGIMI FISCALI E CONTABILI IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI I regimi contabili e fiscali per imprese e professionisti Regime ordinario artt. 14-16 DPR 600/73 Regime semplificato art. 18 DPR 600/73 Regime

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. AGEVOLAZIONI SETTORE AUTOTRASPORTO IMPOSTE SUI REDDITI Deduzione forfettarie (Art. 66 comma 5 TUIR) Alle imprese autorizzate all autotrasporto di merci per conto terzi spetta una deduzione forfettaria

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA ANNO 2013 : SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2014

LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA ANNO 2013 : SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2014 LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA ANNO 2013 : SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il prossimo 30 Ottobre 2014 come

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni

Dettagli

I L T R A T T A M E N T O F I S C A L E D E G L I A U T O V E I C O L I A Z I E N D A L I

I L T R A T T A M E N T O F I S C A L E D E G L I A U T O V E I C O L I A Z I E N D A L I I L T R A T T A M E N T O F I S C A L E D E G L I A U T O V E I C O L I A Z I E N D A L I MONOGRAFIA IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AZIENDALI INDICE 1.1 PREMESSE 3 1.2 VEICOLI CON COSTI INTEGRALMENTE

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESONI AGEVOLATE AI SOCI La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere

Dettagli