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1 Via G. Casaregis, 9/ Genova Codice Fiscale: R E G O L A M E N T O Aggiornato a novembre

2 ART.1 MODALITA' PER L ADESIONE 1.1 Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, l'iscrizione al Fondo avviene dietro presentazione di idonea domanda. L'iscrizione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda. Per le domande il cui accoglimento è subordinato alla preventiva valutazione del Consiglio di Amministrazione, la decorrenza sarà determinata dallo stesso. 1.2 All atto dell'ammissione, come in ogni successivo momento, potrà essere richiesta all'iscritto documentazione sui titoli relativi alla associabilità, sullo status dei familiari e su quanto altro ritenuto necessario. ART.2 MODALITA' PER L'ASSISTENZA AI FAMILIARI Incombe all'associato la denuncia delle eventuali variazioni del nucleo familiare assistibile e la presentazione della relativa documentazione anche mediante autocertificazione. ART.3 CONTRIBUTI ORDINARI DOVUTI DAGLI ISCRITTI 3.1 DIRIGENTI IN SERVIZIO Il contributo a carico dell'assistito è dovuto, per l'intero nucleo familiare, dalla data d'iscrizione nella misura dell'1% della retribuzione annua lorda. Il versamento avverrà mediante trattenuta sulla retribuzione lorda mensile. 3.2 PENSIONATI E SUPERSTITI Il contributo, ai sensi dell' art. 6 dello Statuto, è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 2

3 Tale contributo dovrà essere versato in unica soluzione come da lettera che verrà inviata di volta in volta agli iscritti. Per coloro che siano ammessi al FIASID nel corso dell'anno, quali i pensionati o i superstiti, il contributo, nella misura dovuto pro quota, dovrà essere corrisposto con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni decorrenti dalla data di iscrizione. ART.4 RICHIESTE DI RIMBORSO Ciascuna richiesta di rimborso per le spese sanitarie sostenute dovrà esser e compilata secondo quanto evidenziato dal modulo predisposto. La presentazione del modulo dovrà avvenire, di regola, anche raggruppando più documenti di spesa indipendentemente dall'evento morboso, non oltre i due mesi successivi a quello nel quale è stato emesso il primo dei documenti allegati al modulo stesso. Per i pensionati ed i superstiti, la presentazione sarà fatta, di regola, entro due mesi dalla data di spedizione del rimborso da parte del FASI, utilizzando il modulo predisposto al quale occorrerà allegare il documento di liquidazione del FASI (in originale se ricevuto tramite servizio postale) e le copie delle fatture e/o ricevute indicate nel documento stesso e che sono state solo parzialmente rimborsate dal FASI; qualora si richieda il rimborso di spese non riconosciute dal FASI (art.6.2 lett. a b d) occorrerà allegare le fatture in originale. Il rimborso avverrà solo per spese che siano documentate e accompagnate dalla relativa prescrizione medica il più analitica possibile. Le spese dovranno essere documentate da fattura o notula indicante il beneficiario della prestazione, i dati dell'emittente completi di codice fiscale, tipo e quantità delle prestazioni effettuate. Le note mediche dovranno chiaramente indicare la specialità del sanitario. 3

4 ART.5 ESCLUSIONI 5.1 L'assistenza fornita dal Fondo, essendo, a termini di Statuto, integrativa di quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale e, per pensionati e superstiti, dal FASI, non comprende, oltre a quanto previsto dallo Statuto (art.9) e salvo i casi particolari che saranno di volta in volta esaminati dal Consiglio di Amministrazione, alcune prestazioni ottenibili dal Servizio Sanitario Nazionale e dal FASI. In particolare sono esclusi: a) le prestazioni di medicina generale e pediatrica (comprese quelle omeopatiche) anche se effettuate da medici specialisti, con eccezione di quanto previsto al successivo punto 6.1 a) per le pediatriche; b) i medicinali e relativi ticket, compresi gli omeopatici, tranne i vaccini antiallergici; c) la quota parte delle spese sanitarie sostenute da pensionati e superstiti rimborsabile dal FASI; d) le spese inerenti i cibi dietetici, le cure dimagranti, i prodotti di erboristeria, i prodotti galenici, le sedute di aerosol terapia e le terapie iniettive anche se praticate da personale paramedico; e) gli interventi terapeutici eseguiti da personale o istituti non abilitati all'esercizio dell'arte medica; f) le spese di viaggio, alberghiere e di accompagnamento; g) i trattamenti estetici di qualsiasi tipo (chirurgico, fisioterapico, o farmaceutico); h) l' acquisto ed il noleggio di apparecchiature sanitarie (aerosol, vibratori, cyclettes, sfigmomanometri, stampelle, glucometri, termometri, siringhe, materiale di medicazione, ecc.); i) l'acquisto di presidi sanitari di costo limitato; 4

5 l) le vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative (compreso il medicamento); m) tutte le prestazioni sanitarie non collegate direttamente ad eventi morbosi (check-up preventivi, visite per patenti varie, porto d armi, sport, ecc.); Il Consiglio si riserva, per casi particolari, di subordinare il rimborso a controllo medico preventivo e/o successivo. L eventuale IVA addebitata in fattura e l Imposta di Bollo rimangono a totale carico dell assistito, sia nella forma diretta sia nella indiretta. ART.6 PRESTAZIONI E RIMBORSI Gli interventi del Fondo possono avvenire in forma diretta o indiretta per i dirigenti in servizio e soltanto in forma indiretta per i pensionati ed i superstiti, salvo casi particolari preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda i pensionati ed i superstiti i rimborsi di cui al presente articolo saranno effettuati con deduzione di quanto rimborsabile dal FASI. Il Fondo porterà a conoscenza degli interessati le convenzioni e gli accordi intervenuti con Istituti, Laboratori, Professionisti, ecc. I dirigenti in servizio potranno usufruire delle prestazioni degli enti convenzionati mediante impegnative rilasciate dal Fondo. 6.1 Per le seguenti prestazioni i rimborsi indiretti vengono effettuati, di norma, nella misura dell'85% della spesa sostenuta e riconosciuta: a) interventi ambulatoriali e visite specialistiche, intendendosi per tali quelle effettuate da un sanitario fornito di specializzazione che renda la sua prestazione nel settore specifico. 5

6 Per le sole visite specialistiche viene riconosciuto un tetto massimo di spesa di 250,00 (massimo rimborsabile 212,50). Le visite specialistiche pediatriche sono riconosciute nella misura del 90% e per un massimo di 7 (sette) all'anno agli assistiti di età inferiore ai 12 anni; b) degenze in cliniche o in casa di salute ospedaliera, comprese le cure, gli accertamenti, i medicinali, gli interventi, ecc., al netto del contributo ASL, con un massimo di giorni 120 di degenza per singolo intervento. Superato tale limite, il Consiglio di Amministrazione si riserva di decidere in merito; il rimborso giornaliero per la retta di degenza per camera ad un letto non potrà comunque essere superiore al doppio di quanto previsto per la stessa voce dal tariffario FASI in vigore al momento della prestazione. Nel caso di prestazioni rimborsabili in via diretta dal Servizio Sanitario Nazionale (ricovero in casa di cura), il rimborso del FIASID viene a sommarsi al rimborso previsto dal S.S.N. stesso, ovviamente entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta. c) accertamenti strumentali e gli esami di laboratorio; d) le terapie iniettive praticate dal medico, le terapie radianti e con radionuclidi; e) le cure termali (con esclusione delle spese di soggiorno) con il limite di rimborso a cinque interventi (un intervento all anno); f) i vaccini antiallergici specifici; g) l'assistenza infermieristica domiciliare diurna, notturna, giornaliera, purché comprovata da apposita dichiarazione del medico curante che ne attesti la necessità clinica, fino ad un massimo di giorni 60 per singolo evento morboso. Superato tale limite, il Consiglio di Amministrazione si riserva di decidere in merito; h) i presidi e le protesi previste dal Tariffario FASI. 6

7 Le protesi acustiche bilaterali sono rimborsabili nella misura di n. 1 (uno) apparecchio e fino ad un massimo di Euro 3.200,00, al lordo del rimborso FASI, ogni 36 mesi; le protesi acustiche monolaterali sono rimborsabili nella misura di n. 2 (due) apparecchi e fino ad un massimo di Euro 1.600,00 ciascuno, al lordo del rimborso FASI, ogni 36 mesi. 6.2 Sono invece rimborsate nella misura indicata le seguenti prestazioni: a) i presidi e le protesi non previste dal Tariffario FASI: il rimborso è determinato nella misura del 50%; il rimborso per l acquisto di plantari ortopedici sarà assoggettato ad un massimale di Euro 200,00 e potrà essere concesso una sola volta ogni 24 mesi. b) sedute di psicoterapia, psicanalisi e similari (terapie di appoggio, di sostegno, di coppia, ecc.): il rimborso è determinato nella misura del 50%, per un massimo di tre anni di cure. Il ciclo potrà riprendere, con le stesse modalità, decorsi due anni dall'ultima seduta; c) terapie fisiche sia a corpo libero che manuali e strumentali (compreso chiroterapia, agopuntura e sedute di logopedia) vengono rimborsate nella misura del 80% con massimale globale di 1.000,00 ogni 12 mesi e al lordo del rimborso FASI. Le terapie fisiokinesiterapiche sono rimborsabili esclusivamente quando l abilitazione professionale in fisiokinesiterapia della persona che ha effettuato e fatturato le prestazioni risulta chiaramente in fattura; nel caso in cui le terapie siano fatturate da centri autorizzati, in fattura dovrà risultare chiaramente la specializzazione del centro medesimo. d) lenti: il rimborso per l'acquisto di lenti correttive o lenti a contatto viene limitato ad un solo intervento ogni 24 mesi per persona e, comunque, nel limite dell'85% della spesa sostenuta che deve intendersi, nell arco dei 24 mesi, limitata ad una sola specie di acquisto. 7

8 Per gli assistiti di età inferiore ai 16 anni l'intervallo tra un rimborso e l'altro è ridotto a 6 mesi. L' ammontare massimo del rimborso non può essere superiore a Euro 350,00; Il rimborso spese per montatura viene fissato nella misura massima di Euro 50,00; e) i ticket previsti dal S.S.N. per gli esami di laboratorio e per le visite specialistiche sono rimborsati nella misura del 100%; f) le prestazioni odontoiatriche (comprese le protesi dentarie) e stomatologiche vengono rimborsate come da Regolamento F.A.S.I. in vigore aumentato del 60%: il limite massimo sarà, comunque, non superiore all 80% della spesa sostenuta o, nel caso dei pensionati, a quella riconosciuta dal FASI. Le prestazioni ortodontiche sono rimborsabili fino al compimento del 26esimo anno di età e viene riconosciuto nella misura di 712,50 annui per arcata e per un massimo di quattro anni di trattamento, anche non consecutivi. Per ottenere il rimborso è indispensabile la presentazione, unitamente alla ricevuta/fattura, dell'apposito modulo compilato dal sanitario curante. g) i ricoveri in regime di day hospital e i cicli di terapie (es.: sedute di dialisi renale, chemio e radio terapia, fisioterapia, ecc. ecc.) effettuati in struttura pubblica, sono riconosciute nella misura di 20,00 per ogni giorno o per ogni seduta fino ad un massimo di 100 giorni ogni 12 mesi. h) l assistenza per malati cronici ricoverati in case di cura private ammonta ad Euro 32,00 per ogni notte di degenza, al lordo del rimborso FASI. L assistenza domiciliare per malati cronici assistiti da Blue Assistance, ammonta ad euro 750,00 mensili a copertura dei mesi (o frazione) spettanti non rimborsati dal FASI. 8

9 Il Consiglio si riserva di valutare eventuali casi particolari. 6.3 Il rimborso della spesa per il trasporto degli infermi barellati verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. 6.4 Per interventi e ricoveri da effettuarsi all'estero, deve essere data preventiva informazione al Consiglio di Amministrazione. 6.5 Per i ricoveri a completo carico del S.S.N. verrà corrisposto un contributo forfettario per ogni notte di degenza pari ad Euro 70,00 a titolo di rimborso spese non documentabili fino ad un massimo di 30 giorni per singolo evento morboso e fino ad un massimo di 100 giorni ogni 12 mesi. 6.6 Nel caso di ricovero di minori di anni 14 per i quali necessiti la presenza di un accompagnatore, il Consiglio di Amministrazione determinerà, di volta in volta, l'ammissibilità al rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo e la loro entità. Gli importi dei rimborsi sopra previsti potranno essere modificati dal Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno due mesi. In casi di particolare urgenza, tale modifica potrà avvenire senza alcun preavviso, con tutela, peraltro, degli impegni già assunti dagli assistiti. Casi particolari e non previsti potranno essere presi in esame dal Consiglio di Amministrazione. ART.7 TERZI RESPONSABILI Quando la richiesta di rimborso si riferisca ai casi previsti dall'art.9 dello Statuto, lettere b) e c), l'iscritto ne dovrà fare esplicita menzione. 9

10 ART.8 RESIDUI DI ESERCIZIO A chiusura di ogni esercizio, qualora residui una disponibilità finanziaria, il Consiglio, a suo insindacabile giudizio, può decidere: di portarla al nuovo esercizio, in tutto o in parte; di disporre eventuali rimborsi supplementari, tenuto conto dell'entità delle spese rimaste a carico degli assistiti. 10

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