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1 Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2014 Presidente: FIALE ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 24/06/2014 SENTENZA sui ricorsi proposti da: ANNIBALI Elisa, nata a Roma il 6 maggio 1977; PANDIMIGLIO Rosita, nata a Soriano del Cimino (Vt) il 3 settembre 1949; PELLEGRINI Fabrizio Maria, nato a Palermo il 13 luglio 1945; avverso la sentenza n. 305/2012 della Corte di appello di Messina del 16 aprile 2012; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata quanto al capo a) per intervenuta prescrizione con eliminazione della relativa pena e rideterminazione della pena residua; rigetto nel resto; sentiti, altresì, gli avv.ti Stefania ORECCHIO, del foro di Roma, per la ricorrente Annibali, e Luca DEL VECCHIO, del foro di Roma, per i ricorrenti Pandimiglio e Pellegrini, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1

2 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 aprile 2012, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari, aveva condannato Annibali Stefano, Annibali Elisa, Pandimiglio Rosita e Pellegrini Fabrizio Maria alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 44 primo comma, lettera c), del dpr n. 380 del 2001, per avere realizzato, in assenza del permesso a costruire, una tettoia con struttura portante in legno ricoperta da uno strato di incannucciato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e del reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, lettera a), del dlgs n. 42 del 2004, per avere realizzato l'opera in questione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico in assenza della prescritta autorizzazione. Avverso detta sentenza proponevano separatamente ricorso per cassazione sia Annibali Elisa, che Pellegrini Fabrizio Maria, che, infine Pandimiglio Rosita, questi ultimi due con distinti atti aventi peraltro lo stesso tenore. La prima ricorrente deduceva la illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, per non avere i giudici di merito tenuto conto del fatto che con provvedimento del 18 dicembre 2009, il competente Comune di Leni aveva rilasciato titolo abilitativo in sanatoria in relazione alla realizzazione della tettoia in questione. Peraltro, osservava la ricorrente che, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge della Regione siciliana n. 4 del 2003, per la realizzazione della opere eseguita neppure era necessaria la concessione del titolo abilitativo, trattandosi di tettoia. Aggiungeva la ricorrente, quanto al reato ambientale, che anche in questo caso la sentenza era viziata per violazione di legge ; non essendosi tenuto conto del fatto che risultava essere stata concessa l'autorizzazione paesaggistica dalla competente Sovrintendenza di Messina in data 2 dicembre I ricorsi presentati dal Pellegrini e Pandimiglio, come detto fra loro identici, erano affidati a 4 motivi. Col primo era censurata la illogicità della sentenza impugnata per travisamento del fatto, non essendosi tenuto conto della circostanza che la realizzazione dell'opera era stata oggetto di autorizzazione in sanatoria. Col secondo motivo si censura la decisione, sotto il profilo della violazione di legge, nella parte in cui si è ritenuto suscettibile di permesso a costruire 2

3 anche il fatto di realizzare un tettoia di modeste dimensioni, dovendo/ questa essere ritenuta solo una pertinenza dell'abitazione principale. Col terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 20 della legge regionale siciliana n. 4 del 2003, in base alla quale è previsto che le tettoie, costituenti strutture di carattere precario, non sono soggette a permesso a costruire. Infine col quarto motivo è censurata la motivazione della sentenza in ordine alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione, avendo le parti dimostrato che le opere in questione sono state realizzate sin dal CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, solo parzialmente fondati, debbono essere accolti per quanto di ragione. Osserva il Collegio che, premessa la attribuzione del manufatto oggetto del presente giudizio alla categoria tipologica della tettoia, esso per la sua realizzazione necessitava, onde non incorrere nell'illecito di cui al capo a) della rubrica contestata, del preventivo rilascio del relativo permesso a costruire. In tale senso, infatti, già più volte la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in modo del tutto univoco affermando che integra il reato previsto dall'art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata (così, da ultimo nel tempo, Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 ottobre 2013, n , ma già in precedenza si vedano nello stesso senso anche: fdem Sezione III penale, 4 giugno 2010, n ; idem Sezione III penale, 10 novembre 2005, n ). Né ha un qualche rilievo il fatto che, diversamente da quanto sopra, l'art. 20 della legge della Regione siciliana n. 4 del 2003, stabilisca che la realizzazione di una tettoia, trattandosi di opera che non comporta un aumento volumetrico dell'edificio, non richiede il permesso a costruire. Infatti, come già ritenuto da questa Corte ed ora integralmente condiviso, non può attribuirsi una alcuna efficacia scriminante a disposizioni di fonte regionale che contrastino con le fonti legislative statali, posto che, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Corte di cassazione Sezione III penale, 4 ottobre 2006, n ). Siffatto principio, enunciato in una fattispecie relativa alla realizzazione proprio di una tettoia per la quale la Corte, diversamente da quanto previsto 3

4 dalle leggi della Regione siciliana n. 37 del 1985 e n. 4 del 2003, ha ritenuto necessario il permesso di costruire, è stato successivamente confermato da questa Corte la quale ha precisato che in materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia (si trattava anche in questo caso della Regione siciliana), la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2008, n. 2017). Con riferimento al motivo di ricorso avente ad oggetto l'avvenuto, postumo, rilascio della autorizzazione paesaggistica (rectius: nulla osta paesaggistico) da parte della autorità competenti, osserva il Collegio che la idoneità di tale documento ad escludere la rilevanza penale della condotta posta in essere è limitata, per espressa disposizione legislativa, alla sola fattispecie di cui all'art. 181, comma 1, del dlgs n. 42 del 2004, laddove nel caso che interessa la condotta criminosa contestata era riferita, atteso il particolare pregio paesaggistico dell'area ove è stato realizzato il manufatto abusivo, tale da fare sì che la stessa sia stata dichiarata di notevole interesse pubblico, alla diversa fattispecie di cui all'art. 181, comma 1-bis, del dlgs n. 42 del Parimenti irrilevante è l'avvenuto rilascio, in data 18 dicembre 2009, della autorizzazione edilizia in sanatoria da parte del Comune di Leni. Infatti l'art. 36, comma 1, del dlgs n. 380 del 2001 prevede che, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso a costruire, questo possa essere conseguito in sanatoria dall'autore dell'abuso ovvero dall'attuale proprietario dell'immobile, in caso di conformità di quest'ultimo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'opera che a quello di presentazione della domanda in sanatoria, solo entro la scadenza, fra l'altro, del termine di cui all'art. 31, comma 3, del medesimo dlgs. La disposizione di rinvio prevede a sua volta che, il dirigente del competente ufficio comunale, il quale accerti la realizzazione di interventi in assenza di permesso a costruire, ingiunga al responsabile dell'abuso la rimozione delle opere ovvero la loro demolizione entro il termine di novanta giorni dalla ingiunzione stessa. Poiché nel caso che interessa la predetta ingiunzione risulta essere stata disposta con atto del 6 luglio 2007, mentre la ricordata sanatoria, per la quale vi era stata istanza del 22 novembre 2007, è stata concessa solo in data 18 dicembre 2009, è evidente che ad essa, stante il suo contrasto con la 4

5 puntuale previsione di cui al citato art. 36, comma 1, dlgs n. 380 del 2001, nessun rilievo può essere in questa sede attribuito. Deve, viceversa, dichiararsi la parziale fondatezza del motivo di ricorso, contenuto nella impugnazione proposta dai prevenuti Pellegrini e Pandimiglio, concernente la avvenuta prescrizione dei reati contestati; esso deve, infatti essere accolto ma solo limitatamente al reato contravvenzionale di cui al capo a) della rubrica. Infatti, secondo la chiara indicazione della rubrica stessa, i fatti contestati ai prevenuti sono stati accertati in data 6 luglio 2007, data della ricordata ingiunzione a demolire. Non può aderirsi alla tesi prospettata dai ricorrenti con la quale si intende retrodatare sino alle festività pasquali del 1987 la realizzazione dell'illecito, atteso che - come congruamente rilevato nella sentenza impugnata, la realizzazione della tettoia della quale ora si tratta costituisce la sostituzione di un precedente manufatto - è di tutta evidenza che non deve farsi riferimento, ai fini della determinazione del tempus commissi delicti, alla realizzazione dell'originaria opera, ma alla sua successiva integrale rinnovazione. Ciononostante, attesa la natura contravvenzionale del reato sub a) della rubrica, punito con sanzione detentiva inferiore nel massimo ai quattro anni, il termine ultimo di sua prescrizione andava a cadere in data 5 luglio 2012; esso, pertanto si è, ad oggi prescritto. Non lo stesso può, invece, affermarsi quanto al reato sub b) della medesima rubrica che, essendo un delitto, prevede quale più favorevole termine di prescrizione la data del 5 gennaio 2015, ancora non decorsa. All'accoglimento del richiamato motivo di impugnazione, i cui effetti, stante la natura non personale del motivo stesso, si estendono ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., anche alla Annibali, sebbene la relativa eccezione di prescrizione non sia stata formulata anche da quest'ultima, segue, per i tre imputati, la eliminazione dell'aumento di pena stabilito ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen. per il reato dichiarato estinto e la conseguente rideterminazione della residua pena in mesi 8 di reclusione per ciascuno di essi. L'estinzione del reato edilizio comporta la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto dal giudice di prime cure e confermato in sede di appello PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione perché estinta per prescrizione; determina la residua pena 5

6 per il delitto in mesi otto di reclusione; revoca l'ordine di demolizione e rigetta i ricorsi nel resto. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente

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