SISTRI. Tutte le novità legislative in materia di tracciabilità. di Mara Chilosi, avvocato in Milano e Paolo Pipere, esperto di Diritto dell Ambiente

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1 Nonostante la recente nota ministeriale, non mancano i punti da chiarire SISTRI Tutte le novità legislative in materia di tracciabilità di Mara Chilosi, avvocato in Milano e Paolo Pipere, esperto di Diritto dell Ambiente La legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, e, più recentemente, la circolare del Ministero dell Ambiente n. 1/2013, hanno introdotto novità e chiarimenti in merito al SISTRI, con particolare riferimento ai soggetti obbligati, al trasporto, agli intermediari e gestori di impianti e al regime transitorio. Disposizioni, infine, anche per i registri di carico e scarico. Non mancano, tuttavia, i punti da chiarire anche attraverso ulteriori interventi da parte del legislatore. RIFIUTI- SISTRI- LEGGE N. 125/2013- CIRCOLARE MINAMBIENTE N. 1/2013 Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre2013,n.255,èstatapubblicata la legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 («Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»), il cui art.11introducenormeperlasemplificazione e la razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Le novità non riguardano soltanto il SISTRI, ma anche i registri di carico e scarico previsti dall art. 190, D.Lgs. n. 152/2006. In aggiunta, il Ministero dell Ambiente ha pubblicato sul proprio sito internet la circolare n. 1/2013, fornendo agli operatori alcuni primi chiarimenti concernenti la nuova disciplina e le modalità operative per la gestione in regime transitorio del SISTRI. La circolare sostituisce la precedente nota integrativa diramata il 30 settembre, quattro ore prima della partenza del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. SISTRI La legge di conversione apporta modifiche all art. 188-ter, D.Lgs. n. 152/2006,commi1,2e3,incidendo sul campo di applicazione delle norme sulla tracciabilità informatica dei rifiuti. In ragione delle modifiche, sono tenuti ad aderire al SI- STRI: l enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; lenti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; l enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi (inclusi i nuovi produttori che sottopongono tali rifiuti a operazioni di trattamento, ivi comprese quelle di miscelazione, che ne modifichino le caratteristiche);

2 l in caso di trasporto intermodale, coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico da parte dell impresa navale, ferroviaria, di trasporto (in tema di trasporto intermodale, è in corso di predisposizione un decreto ministeriale specifico). La norma prevede che, con apposito decreto, il Ministero dell Ambiente possa «specificare» le predette categorie e«individuare, nell ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema»; possibile, dunque, in futuro, l estensione del SISTRI, per le fasi di trattamento, anche ai rifiuti non pericolosi. Sono, inoltre, ammessi al SISTRI, su base volontaria, i produttori, i gestori e gli intermediari/commercianti di rifiuti che non rientrino nelle categorie di operatori per i quali l adesione è obbligatoria. I soggetti che non aderiscono volontariamente a SISTRI sono, invece, tenuti alla tracciabilità cartacea (registro di carico/scarico, FIR, MUD), secondo la relativa disciplina. Soggetti obbligati La nuova formulazione delle disposizioni volte a limitare l impiego del SISTRI alla documentazione della produzione e della gestione dei rifiuti pericolosi contribuisce a superare buona parte delle incertezze interpretative indotte dal decretolegge31agosto2013,n.101. In fase di conversione sono state opportunamente corrette alcune delle imprecisioni che avrebbero rischiato di compromettere irrimediabilmente l applicazione del sistema per la tracciabilità dei rifiuti. Le ardite- e spesso non sufficientemente argomentate - indicazioni contenute nella nota ministeriale del 30 settembre non avrebbero, infatti, in alcun modo potuto evitare il pesante contenzioso causato dalle lacune contenute nel decretolegge. Si consideri, a mero titolo esemplificativo, che il documento di fonte ministeriale, a fronte dell obbligo d uso del SISTRI per trasportatori, gestori, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi disposto dalla norma previgente, è giunto ad affermare che la locuzione «rifiuti pericolosi»- contenuta nella medesima frase - dovesse essere interpretata: lquando riferita alla raccolta e al trasporto, escludendo dal novero dei rifiuti da tracciare quelli urbani pericolosi, e l al contrario, includendoli, nel caso del commercio e dell intermediazione. Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi Sono ora gli «enti e le imprese e produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi»- e non più i«produttori iniziali di rifiuti pericolosi» - i soggetti che, esercitando attività economichechenullahannoachevedere con la gestione dei rifiuti, sonoinognicasotenutiaimpiegareil sistema per la tracciabilità. Da un lato, quindi, si è fugato il legittimo dubbio che il D.L. n. 101/2013, coinvolgesse nell obbligo anche i liberi professionisti, mentre, dall altro, si è precisato che l ambito di applicazione del sistema per la tracciabilità è quello dei rifiuti speciali pericolosi, con l eccezione costituita dal particolare regime fin dall origine previsto per tutti i rifiuti urbani raccolti in Campania. Quali trasportatori? In luogo degli enti e delle imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale la legge di conversione prescrive l utilizzo del SISTRI ai soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Da un lato, quindi, si è anche in questo caso precisato che dal 1 ottobre il sistema deve essere impiegato esclusivamente per documentare la fase di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi; dall altro si è persa l occasione di sostituire l inappropriata locuzione a titolo professionale con una più puntuale indicazione atta a limitare l obbligo di tracciabilità al trasporto di rifiuti prodotti da terzi. In proposito giova, infatti, ricordare che secondo la sentenza della Corte di Giustizia europea (III sezione) 9 giugno 2005, causa C-270/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana: «L art. 12 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, assoggetta a un obbligo d iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi odalorostessi.infatti,lanozionedi trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nel detto articolo si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell ambito della loro attività professionale rifiuti da loro stessi prodotti». Al riguardo, pertanto, a nulla vale la precisazione contenuta nella circolare ministeriale n. 1/2013, secondo la quale l espressione a titolo professionale dovrebbe intendersi come«riferita agli enti e alle imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi». Inoltre, anche nel caso si volesse propendere per una tesi in contrasto con quella dell unico organo istituzionalmente deputato a interpretare le disposizioni comunitarie, il problema della corretta indivi-

3 duazione dei trasportatori tenuti a impiegare il sistema non sarebbe per nulla risolto. Aderendo all interpretazione ministeriale citata, infatti, si priverebbe di qualunque fondamento giuridico l indicazione, contenuta nella medesima circolare, secondo la quale sarebbero obbligati ausare il SISTRI dal 3 marzo 2014«gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5». Dall interpretazione ministeriale che intende l obbligo di impiego del sistema per la tracciabilità previsto per i soggetti che «raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale» come esclusivamente riferito agli enti e alle imprese che trasportano rifiuti prodotti da terzi-sesivuolesalvaguardare il principio di non contraddizione, alla base non soltanto dell ordinamento giuridico italiano, ma ancor più dell intera storia del pensiero occidentale- non può che discendere logicamente l insussistenza di questo onere per quanti trasportano rifiuti direttamente decadenti dall esercizio di qualsiasi attività economica ( rifiuti da loro stessi prodotti ). Un chiarimento sul punto è, quindi, urgente e indifferibile. Trasporto intermodale La legge di conversione ha reintrodotto l obbligo d uso del sistema di tracciabilità per«coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico da parte dell impresa navale o ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto». L innovazione è di grande rilevanza, in quanto consentirà di realizzare la tracciabilità dei trasporti intermodali, in precedenza compromessa dall esclusione dei terminalisti e degli ausiliari del trasporto operata dal D.L. n. 101/2013, sia pur rinviandone la concreta applicazione al momento in cui questa attività verrà specificamente disciplinata da un decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione. La circolare, a differenza della norma, richiama l obbligo di impiego del SISTRI anche per i trasportatori navali, mentre nulla dice in merito al trasporto ferroviario. Anche in questo caso non è stato ancora chiarito né come dovranno concretamente operare nel sistema le imprese che effettuano il trasporto navale o ferroviario dei rifiuti speciali pericolosi, né di quali dispositivi elettronici dovranno eventualmente dotarsi. Intermediari e gestori di impianti La legge di conversione ora individua tra i soggetti tenuti a utilizzare ilsistridal1 ottobre2013gli«enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi», mentre la norma previgente, limitandosi a prescrivere l obbligo per gestori di impianti, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, non consentiva di comprendere se l obbligo fosse riferito, o meno, sia ai rifiuti urbani sia a quelli speciali. La norma novellata, quindi, include nell ambito di applicazione del sistema per la tracciabilità tutti i gestori di impianti che ricevono rifiuti urbani pericolosi. Pertanto, considerando che dall entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010, anche i rifiuti generati dai nuclei domestici possono essere classificati come pericolosi, le piattaforme ecologiche comunali dotate di autorizzazione ex art. 208 dovranno impiegare il sistema; con le difficoltà applicative che, malgrado la specifica semplificazione delle modalità di tenuta del registro cronologico, possono essere facilmente pronosticate. Alla luce della prescrizione normativasecondolaqualeisoggettiche effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi sono tenuti a utilizzare il SISTRI dal 1 ottobre 2013, non appare giustificata l indicazione della circolare ministeriale n. 1/2013, nel punto in cui prevede per i titolari di autorizzazioni alla messa in riserva o al deposito preliminare di propri rifiuti l avvio dell operatività dal 3 marzo Questi enti e imprese, infatti, sono senza dubbio compresi nell insieme dei gestori di impianti direcuperoesmaltimentoelalegge n. 125/2013, non opera alcuna distinzione tra gestori di propri rifiuti e gestori di rifiuti prodotti da terzi. Nuovi produttori IlD.L.n.101/2013avevagiàdisposto l inclusione dei nuovi produttori, termine mutuato dal regolamento europeo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti n. 1013/2006, per indicare quanti producono rifiuti a seguito di «operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione» dei rifiuti sottoposti a trattamento, nel novero dei soggetti tenuti ad utilizzare il SISTRI, ma senza precisare se l obbligo discendesse dalla tipologia di rifiuti sottoposti a trattamento o invece da quelli derivanti dal medesimo. La legge n. 125/2013, specificando che l obbligo sussiste per i soggetti che «trattano o producono rifiuti pericolosi» non consente di superare la difficoltà: se il SISTRI, secondo le dichiarazioni del Governo e del Ministero, deve essere impiegato

4 per garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, perché la circolare 1/2013 afferma che il sistema deve essere utilizzato anche per documentare la gestione dei rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento di rifiuti pericolosi? Rifiuti urbani Secondo il comma 2 dell art. 11, D.L. 101/2013, come risultante dalla conversione, un decreto ministeriale dovrà, infine disciplinare le modalità dell avvio del SISTRI, in fase sperimentale, a decorrere dal 30 giugno2014,ancheperglientiele imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale(inclusi i vettori esteri che operano in Italia) e per quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. L obbligo coinvolgerà anche buona parte dei consorzi intercomunali che, disponendo«il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi», dovranno operare nel SISTRI come intermediari. Vettori esteri Relativamente ai vettori esteri, nella parte in cui assoggetta a SISTRI sia i trasporti «all interno del territorio nazionale» sia i «trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio», la norma non considera che i trasporti che si consumano interamente all interno del territorio nazionale prevedono l applicazione, anche ai vettori esteri, al pari degli operatori locali, della ordinaria disciplina autorizzativa e di tracciabilità; la recente disposizione dimentica, inoltre, i trasporti transfrontalieri in arrivo in Italia e quelli eventualmente in transito (aspetti, questi, analizzati dalla circolare n. 1/2013 del Ministero). In merito all effettiva possibilità di assoggettare in tempi brevi i vettori stranieri agli obblighi di impiego del SISTRI, è importante ricordare che il processo di iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali delle imprese straniere che esercitano esclusivamente trasporti transfrontalieri, avviato a seguito dell entrata in vigore dell articolo 17, D.Lgs. n. 205/2010, non si è ancora concluso. A oggi, gli operatori stranieri, in attesa che vengano definiti i criteri per valutare la loro domanda d iscrizione, operano sulla base della ricevuta definita dalla deliberazione Albo gestori ambientali 16 gennaio 2012 «Iscrizione all Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all articolo 194, comma 3, come sostituito dall articolo 17 del D.Lgs. n. 205/ Approvazione modelli di ricevuta d iscrizione e di variazione dell iscrizione e del modello di domanda di variazione dell iscrizione», ma questo documento non consente di comprendere quali tipologie di rifiuti saranno trasportatedaognimezzodelqualesi è richiesta l iscrizione, con conseguente impossibilità di verificare se sono stati adempiuti gli obblighi di installazione della black-box sui mezzi destinati a trasportare rifiuti pericolosi. Regime transitorio La legge di conversione del D.L. n. 101/2013, inoltre, fa slittare di ben dieci mesi il periodo transitorio di doppio binario, in cui gli operatori dovranno utilizzare sia il SISTRI, che i sistemi di tracciabilità tradizionali (con sospensione delle sanzioni connesse a irregolarità della tracciabilità informatica). Questa disposizione, se da un lato è criticabile in quanto tradisce la consapevolezza del perdurante incerto funzionamento del SISTRI e della incompiutezza del sistema di regole operative necessario a garantirne la messa a regime (circostanze che avrebbero bene indottoilgovernoafarslittarelapartenza del sistema, evitando di mettere migliaia di imprese in difficoltà a causa dei costi e delle risorse necessari a operare in questo modo), dall altro consente, perlomeno, di continuare ad avere un sistema di tracciabilità cartaceo affidabile e di evitare che le imprese incorrano in sanzioni per violazioni che, in questa fase iniziale, deriverebbero per lo più da cause intrinseche al sistema. Registri di carico e scarico La legge di conversione del D.L. n. 101/2013, non si limita ad apportare modifiche al SISTRI, ma riforma anche gli obblighi concernenti i registridicaricoescaricodicuiall art. 190, D.Lgs. n. 152/2006. In primo luogo, correggendo un grossolano errore del D.L. n. 101/2013, per il quale era scomparsa, dal combinato disposto degli artt. 190, comma 1 e 188-ter, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, la storica esclusione dei rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli prodotti da lavorazioni industriali, artigianali, da trattamento rifiuti, acque e fumi di cui all art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006 (esclusione oggi confermata dal nuovo comma 12-bis dell art. 11, D.L. n. 101/2013 nel testo convertito in legge), con la conseguenza che anche le imprese commerciali, edili, sanitarie (per fare alcuni esempi) avrebbero dovuto istituire il registro per i rifiuti speciali non pericolosi. In secondo luogo, andando a modificare i tempi per la compilazione del registro da parte di intermediari e commercianti, che, dai precedenti «dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa», sono diventati «almeno due giorni lavorativi prima dell avvio dell operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione

5 dell operazione». In merito a questa modifica, non si può che esprimere forti perplessità, innanzitutto perché di essa appare inopportuna specialmente in questo momento già complesso per l avvio del SISTRI (modificare i tempi di compilazione del registro da parte di chi organizza la filiera comporta, infatti, la necessità di rivedere tutte le procedure operative, anche quelle che interessano le fasi di trasporto e di trattamento, recupero e smaltimento); inoltre, perché la novella non tiene conto che il modello vigente di registro per le operazioni di intermediazione (Allegato B al D.M. n. 148/1998) non è concepito come registro di carico/scarico, ma prevede una sola registrazione per movimentazione (e questo comporterà evidentemente la necessitàdimodificaretuttiiregistrie,per molte imprese, i gestionali software). La modifica non ha chiarito, inoltre, che questi obblighi riguardano soltanto gli intermediari e i commercianti senza detenzione dei rifiuti e, nell omettere la parola consorzi, la disposizione lascia credere il contrario della realtà, ossiacheiconsorzieisistemicollettivi per la gestione di determinate categorie di rifiuti pericolosi(rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile ed accumulatori, oli minerali esausti ecc.) siano esclusi dalla previsione, quando invece è chiaro, sulla base della disciplina generale sui rifiuti, che essi compiano attività di intermediazione e che, in quanto tali, siano soggetti ai relativi obblighi di tracciabilità (con esclusione, exart.212,comma5,soltantodell obbligo di iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali in categoria 8, per le attività strettamente rientranti nel loro ambito istituzionale ed espressa salvaguardia degli obblighi documentali). L unica nota positiva a questo riguardo arriva dalla circolare ministeriale n. 1/2013, la quale, mediante un interpretazione di buon senso dell art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 101/2013, secondo il quale «nei dieci mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni», fa slittare le nuove modalità di tenuta del registro al 1 agosto Abolizione del registro per il trasporto di rifiuti propri non pericolosi Riguardo ai registri di carico e scarico dei rifiuti, il comma 12-bis del novellato art. 11, D.L. n. 101/2013 prevede l esenzione dall obbligo per gli enti e le imprese produttori iniziali che svolgono la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi (fermo l obbligo di compilazione del FIR). È stato eliminato, quindi, l obbligo in precedenza previsto, ma destinato a entrare in vigore solo dal momento della piena operatività del sistema per la tracciabilità (ex art. 190, comma 1, nella previgente formulazione), di tenuta di uno specifico registro di carico e scarico per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi. Da quest adempimento erano già stati esclusi, in forza dell comma 1-bis aggiunto all articolo citato dall art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 121/2011 [1], gli imprenditori agricoli e le impreseeglientichetrasportavanopro- pri rifiuti non pericolosi da costruzione, demolizione e scavo. Per quanto attiene al trasporto di propri rifiuti speciali pericolosi, è confermata, invece, la tracciabilità informatica mediante SISTRI. Abolizione del registro per gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi È importante, infine, segnalare che dalmomentoincuitermineràilregime transitorio durante il quale i tradizionali registri di carico e scarico si affiancano al registro cronologico SISTRI, i gestori di impianti di trattamento di rifiuti pericolosi si troveranno in una situazione molto difficile. Da un lato, infatti, i registri definiti dal D.M. n. 148/1998, perderanno ogni valore legale, essendo stati sostituiti dal registro cronologico SISTRI per esplicita previsione normativa; dall altro i nuovi registri sono stati concepiti per fini del tutto diversi dalla puntuale documentazione e verifica dell attività di trattamento che si svolge negli impianti. Per il sistema di tracciabilità dei rifiuti, dichiaratamente progettato per monitorare la fase di trasporto dei medesimi, la vera black-box è proprio l impianto: si annotano nel registro riferito a ogni operazione di recupero o smaltimento i rifiuti presi in carico e, nei casi in cui il gestore si configuri come nuovo produttore, anche ciò che decade dal trattamento. Nel SISTRI non si presta, infatti, la dovuta attenzione alla movimentazione interna all impianto. I movimenti interni sono complessi e ridondanti; in particolare, per trasferire un rifiuto da un operazione preliminare al recupero, per esempiolamessainriserva(r13),auna [1] «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all inquinamento provocato dalle navi e all introduzione di sanzioni per violazioni». Si vedano anche gli approfondimenti sui nn. 17/2011 e 21/2011 di Ambiente&Sicurezza.

6 di recupero è necessario effettuare in successione un operazione di scarico nel primo registro e una di carico nel secondo. Quest ultima, infine, dovrà essere seguita da un annotazione di carico del rifiuto generato dall operazione di recupero nel terzo registro, quello del nuovo produttore. Considerando che la circolare ministeriale n. 1/2013 afferma che è stata «Sospesa l applicazione del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti», anche se la norma non sembra disporre nulla sul punto, diviene difficile capire sia come i gestori di impianti potranno fornire alle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni i dati prescritti nei titoli abilitativi, per esempio le quantità sottoposte a trattamento in un determinato lasso di tempo, sia come sarà possibile realizzare i dovuti controlli. Da un lato, infatti, i nuovi registri si dimostrano del tutto insufficienti rispetto ai fini indicati, dall altro i tradizionali registri si configureranno come irrimediabilmente privi di ogni valore legale. Alla luce delle criticità indicate, è quindi auspicabile un tempestivo intervento volto ad adeguare il D.M. n. 52/2011, che disciplina l impiego del sistema di tracciabilità, e ad affinare gli articoli del D.Lgs. 152/2006 recentemente sottoposti a modifica. n

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