CORSO GESTIONE RIFIUTI

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1 CORSO GESTIONE RIFIUTI Pisa, novembre 2012 A cura di Ecoricerche S.r.l.

2 Ecoricerche S.r.l. Via Regina Pacis 94 - Sassuolo (MO) Ecoricerche S.r.l. è una società che opera nel settore della consulenza tecnica dal 1992 in un unico complesso comprensivo degli uffici tecnici e amministrativi, dei laboratori e delle sale corsi. E accreditata ISO 9001 per lo svolgimento dei servizi tecnici alle aziende. Ecoricerche S.r.l. è suddivisa in DIVISIONI TECNICHE attualmente con 38 tecnici specializzati in specifici settori di intervento, quali: - Ambiente - Sicurezza - Qualità - Gestione Rifiuti / ADR e Sostanze Pericolose - Laboratorio chimico e microbiologico Docenti: Dott. Roberto BASSISSI Presidente ECORICERCHE S.r.l. Responsabile del laboratorio chimico, lavora nel settore ambientale e della sicurezza del lavoro dal 1991 Dott. Vito Emanuele MAGNANTE Responsabile Divisione Gestione Rifiuti-ADR di ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti, svolge formazione ambientale Dott. Michele ROTUNNO Divisione Gestione Rifiuti-ADR di ECORICERCHE S.r.l. consulente ambientale senior con esperienza pluriennale nel settore, autore di numerosi articoli e pubblicazioni in tema di gestione rifiuti e ADR, svolge attività formativa per imprese ed enti pubblici e privati 2

3 III GIORNATA 30 novembre 2012 Docente: Michele ROTUNNO parte teorica - Cenni sulla normativa ADR - Il M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti); - Il Registro di carico/scarico rifiuti: soggetti tenuti alla compilazione e soggetti esclusi - La Gestione del registro di c/s; - Il formulario identificazione rifiuti (FIR) - La gestione e principali errori di compilazione dello stesso; - Correlazione tra FIR e ADR - Sanzioni previste in ambito di gestione dei rifiuti parte pratica di esercitazioni e tavola rotonda 3

4 Cenni sulla normativa ADR 4

5 A.D.R.: acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30/09/1957 ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n Le merci pericolose per l ADR sono: Materie prime Rifiuti Prodotti Sostanze - Oggetti contraddistinti da un livello effettivo di pericolosità, valutabile tramite analisi o tramite l esperienza derivante dalla conoscenza del ciclo produttivo che ha generato la merce pericolosa I pericoli potenzialmente connessi con le merci pericolose:: - possono causare danni alla persona che la manipola - possono causare danni a terzi ed alle cose di terzi - possono causare danni all ambiente - possono compromettere la sicurezza del trasporto Per materie pericolose si intendono quelle sostanze che per le loro particolari proprietà chimico-fisiche e tossicologiche sono in grado di produrre danni alle persone, agli animali, alle cose e all ambiente. 5

6 Le difficoltà di correlazione tra codice CER e classificazione ONU delle merci pericolose ai fini del trasporto deriva dai diversi criteri adottati dalle normative circa la definizione di pericolosità. Nel primo caso è premiante il rischio ambientale, che privilegia azioni di messa in sicurezza e di bonifica, mentre, Nel secondo caso, nella normativa del trasporto delle merci pericolose, trovano prevalenza considerazioni strettamente tecniche, funzionali alla messa in campo di sistemi meccanici sicuri, finalizzati a sostenere sollecitazioni da impatto violento in caso di incidente senza dispersione del contenuto, e di strumenti di prevenzione per un pronto intervento, tarati su effetti immediati o a breve termine. D.Lgs. n.152/06 e ADR hanno proprie peculiarità caratterizzate rispettivamente da logiche ambientali e ingegneristiche che non consentono di stabilire con certezza una relazione diretta tra i due sistemi di classificazione 6

7 Le classi ADR Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4.1 Classe 4.2 Classe 4.3 Classe 5.1 Materie e oggetti esplosivi Gas Liquidi infiammabili Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati Materie soggette ad accensione spontanea Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili Materie comburenti Classe 5.2 Classe 6.1 Classe 6.2 Classe 7 Classe 8 Perossidi organici Materie tossiche Materie infettanti Materiali radioattivi Materie corrosive Le materie pericolose nell ADR vengono suddivise in 13 classi. Ogni classe comprende un certo numero di sostanze pericolose che presentano lo stesso pericolo principale Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi 7

8 Codice di classificazione Per rappresentare il pericolo, ad ogni materia viene assegnato un codice formato da una lettera maiuscola o dalla combinazione di esse. Queste lettere sono: F - Infiammabile W - Reagisce a contatto con l acqua O - Ossidante, comburente P - Perossidi organici T - Tossici I - Infettivi C - Corrosivi S - Solidi infiammabili SR - Autoreattivi D - Materiali esplosivi desensibilizzate 8

9 Gruppi d'imballaggio Ai fini dell'imballaggio, alcune materie possono essere assegnate a gruppi d'imballaggio in funzione del grado di pericolo che presentano. Tanto maggiore è il pericolo associato ad una materia, tanto più l imballaggio deve essere resistente e garante della movimentazione sicura. Gruppo di imballaggio I Materie molto pericolose (estremamente infiammabili, altamente tossiche, ) Gruppo di imballaggio II Materie mediamente pericolose + (facilmente infiammabili, tossiche, corrosive, ) Gruppo di imballaggio III Materie debolmente pericolose (infiammabili, nocive, ) - pericolo 9

10 Numero di identificazione UN (Numero ONU) Ad ogni merce pericolosa è attribuito un numero di identificazione UN, che è costituito da 4 cifre e da una denominazione, la lista delle merci è riportata nella parte 3 capitolo 2 dell ADR Es. UN 1993 liquido infiammabile nas Altri esempi: Benzina = UN 1203 Acido Cloridrico = UN 1789) 10

11 Numero di pericolo (Kemler) Al fine di consentire un rapido riconoscimento del pericolo durante il trasporto, solamente nel caso di trasporto in cisterna o alla rinfusa, viene fornito per ogni materia un numero composto da due o tre cifre, indicante il tipo esatto di pericolo della sostanza. es. 30 materia liquida infiammabile / X83 materia corrosiva e infiammabile che reagisce violentemente con l acqua 11

12 Rubriche Le merci sono suddivise, per ogni classe di pericolo, nelle seguenti RUBRICHE RUBRICHE INDIVIDUALI: corrispondono a sostanze chimiche o articoli specificatamente individuati. Rubriche Collettive 2.2.x.3 RUBRICHE GENERICHE: corrispondono a classi merceologiche o gruppi di sostanze chimiche specificatamente individuate. RUBRICHE SPECIFICHE N.A.S.: corrispondono a sostanze o articoli di particolare natura chimica o tecnica non altrimenti specificate. RUBRICHE GENERALI N.A.S.: sono sostanze o articoli aventi una o più proprietà pericolose non altrimenti specificatamente. 12

13 Esempi relativi alle varie rubriche (le rubriche B C D sono definite rubriche collettive) A. Rubriche individuali per materie ed oggetti ben definiti, comprese le rubriche riguardanti sostanze con più isomeri, per esempio: N ONU 1090 ACETONE N ONU 1104 ACETATI DI AMILE N ONU 1194 NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE B. Rubriche (*) generiche per gruppi ben definiti di materie ed oggetti, che non siano rubriche n.a.s., per esempio: N ONU 1133 ADESIVI N ONU 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA N ONU 2757 PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO N ONU 3101 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO. C. Rubriche(*) n.a.s. specifiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare, non altrimenti specificati, per esempio: N ONU 1477 NITRATI INORGANICI, N.A.S. N ONU 1987 ALCOLI N.A.S. D. Rubriche(*) n.a.s. generiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una o più proprietà pericolose, non altrimenti specificati, per esempio: N ONU 1325 SOLIDO ORGANICO, INFIAMMABILE, N.A.S. N ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. 13

14 Rischi associati alle diverse classi di pericolo 14

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17 Imballaggi Gli imballaggi si suddividono nei seguenti tipi: Imballaggio: recipiente od ogni altro elemento o materiale che svolge una funzione di contenimento di sostanze pericolose, capacità fino a 450 litri. Collo: merce pericolosa confezionata e pronta per la spedizione ed il trasporto; l insieme dell imballaggio e della merce pericolosa che vi è contenuta, massa massima netta fino a 400 kg. GIR: Grande Imballaggio per trasporto alla Rinfusa rigido o flessibile con capacità massima di litri. Ogni imballaggio destinato ad essere utilizzato conformemente all ADR deve portare un marchio che indica la corrispondenza ad un prototipo che ha superato le prove e che è conforme alle prescrizioni dell accordo. I marchi devono essere durevoli, leggibili e situati in un luogo e di una dimensione tale, con riferimento all imballaggio, da essere facilmente visibili: Per i colli aventi una massa lorda superiore a 30 kg, i marchi o una riproduzione di questi devono apparire sopra o su un lato dell imballaggio; le lettere, i numeri ed i si simboli devono misurare almeno 12 mm di altezza Per gli imballaggi con capacità di 30 litri o 30 kg o meno devono misurare almeno 6 mm di altezza Per gli imballaggi con capacità di 5 litri o 5 kg o meno devono avere dimensioni appropriate. 17

18 Gli imballaggi sono individuati attraverso codici alfanumerici che indicano: tipo di imballaggio materiale costitutivo categoria 18

19 BIG BAG 19

20 CONTENITORI in cartone 20

21 FUSTI 21

22 FUSTI e TANICHE 22

23 Vari imballaggi 23

24 Marcatura addizionale per i GIR per GIR non impilabili per GIR impilabili NOTA: Queste disposizioni saranno applicabili a tutti i GIR fabbricati, riparati o ricostruiti a partire dal 1 gennaio A1/Y1.4/150/06/NL/VL123 Lettera indicante il o i gruppi di imballaggio per il quale il prototipo ha superato le prove di omologazione: X per i gruppi di imballaggio I, II e III Y per i gruppi di imballaggio II e III Z per il solo gruppo di imballaggio III 24

25 Su ogni collo contenente materie pericolose devono essere riportate all esterno in modo chiaro e leggibile: 25

26 Il sovrimballaggio: Il sovraimballaggio deve: recare un marchio indicante il termine SOVRIMBALLAGGIO e recare il numero ONU preceduto dalle lettere UN ed essere etichettato, come prescritto per i colli in 5.2.2, per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio, salvo se se sono visibili i marchi e le etichette rappresentative di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio. Quando una stessa marcatura o una stessa etichetta è richiesta per differenti colli, deve essere applicata una sola volta. Il marchio indicante il termine SOVRIMBALLAGGIO, che deve essere facilmente visibile e leggibile, deve essere marcato nella lingua ufficiale del paese di origine e, ugualmente, se questa lingua non è l inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, salvo se accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti. Ogni collo di merci pericolose contenuto in un sovrimballaggio deve essere conforme a tutte le disposizioni applicabili dell ADR. La funzionalità di ogni imballaggio non deve essere compromessa dal sovrimballaggio. Ogni collo recante i marchi di orientamento prescritti al e che è sovrimballato o sistemato in un grande imballaggio deve essere orientato conformemente a questi marchi. I divieti di carico in comune si applicano ugualmente a questi sovrimballaggi. 26

27 immagine SER PAC S.r.l. Service & Packaging for dangerous goods Segrate (MI) 27

28 Documento di trasporto Il documento di trasporto accompagna ogni trasporto di merci pericolose ai fini ADR; le diciture da riportare nel documento di trasporto devono essere redatte in una lingua ufficiale del paese speditore e, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno di specifiche deroghe. Il documento di trasporto deve contenere le informazioni generali previste al 5.4.1: il numero ONU preceduto dalle lettere UN ; la designazione ufficiale di trasporto, completata, se del caso, dal nome tecnico tra parentesi; i numeri di modelli di etichette che figurano nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2. Nel caso di più numeri di modelli, i numeri che seguono il primo devono essere indicati tra parentesi; se del caso, il gruppo di imballaggio attribuito alla materia Viene introdotto, con l ADR 2011, l obbligo da parte dei mittenti/speditori e dei trasportatori, di conservare i documenti di trasporto classificati ADR per almeno tre mesi dalla data di esecuzione del trasporto. 28

29 il numero e la descrizione dei colli; la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU, Il nome e l'indirizzo dello speditore; Il nome e l'indirizzo del destinatario. se del caso, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in maiuscole e tra parentesi (non è necessario far figurare il codice di restrizione in gallerie nel documento di trasporto quando si conosce in anticipo che il trasporto non passerà per una galleria alla quale si applicano restrizioni al passaggio di veicoli trasportanti merci pericolose). Esempio di dicitura ADR ai fini del trasporto: UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), PG I (C/D) 29

30 Istruzioni di sicurezza scritte Come aiuto in situazioni di emergenza in caso di incidente che possa sopravvenire durante un trasporto, le informazioni scritte nella forma specificata al dell ADR devono trovarsi all interno della cabina dell equipaggio del veicolo ed essere facilmente disponibili. Queste istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere. Il trasportatore si deve assicurare che ogni membro dell equipaggio interessato comprenda correttamente le istruzioni e sia capace di applicarle. Prima della partenza, i membri dell equipaggio del veicolo devono informarsi delle merci pericolose caricate a bordo e consultare le istruzioni scritte sulle misure da prendere in caso di emergenza o di incidente. ISTRUZIONI di SICUREZZA (ADR 2011): - Unico modello per tutti gli UN - Conforme al

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32 Equipaggiamento Ogni unità di trasporto (quale che sia il numero della etichetta di pericolo), deve avere a bordo il seguente equipaggiamento: - due segnali d'avvertimento autoportanti; - per ogni veicolo, un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote; - liquido lavaocchi (Non richiesto per i numeri di etichette di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3); Ogni membro dell equipaggio (elenco non esaustivo): - un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma EN 471); - una lampada portatile; - un paio di guanti di protezione; - un mezzo di protezione degli occhi (per esempio Pisa occhiali novembre protettivi)

33 Le etichette Una etichetta di identificazione, o più semplicemente etichetta, è un qualunque foglio in genere adesivo applicato a imballaggi o a un qualunque oggetto per permetterne l'identificazione, indicarne informazioni di qualunque genere o promuovere l'immagine di prodotti. Oggi i materiali più utilizzati per le etichette di identificazione sono la carta ed i film plastici, stampati da un lato e adesivizzati dall'altro (etichette autoadesive). Esistono etichette di ogni genere, distinte a seconda del materiale con cui sono prodotte, del tipo di adesivo, del tipo di supporto (ad esempio carta siliconata), della tecnologia di stampa, della stabilità ad agenti atmosferici o del tipo di utilizzo. Le etichette di identificazione possono essere applicate a tutti i tipi di imballaggi e contenitori 33

34 Le etichette possono includere un testo come il numero ONU o parole che descrivano il pericolo (ad es. liquido infiammabile"), purché il testo stesso non sia sovrapposto o sminuisca gli altri elementi dell etichetta." Etichette 34

35 Le etichette: debbono essere chiuse a carico vuoto; devono essere resistenti in caso di incendio per 15 minuti; possono essere di dimensioni ridotte in caso di mancanza di spazio (cm 30 x 12); in caso di cisterna o container-cisterna ad un comparto, sono posti anteriormente e posteriormente; in caso di cisterne o container-cisterna a più comparti devono essere posti lateralmente (2 lati) e uno per ogni comparto; in container per il trasporto alla rinfusa di materie solide, devono essere presenti parallelamente all asse longitudinale del veicolo tali pannelli con numeri (2, uno per lato). 35

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38 Per le materie pericolose per l ambiente (UN 3077 e UN 3082 nonché per quelle che soddisfano i criteri del dell ADR - eccezion fatta per merci imballate in imballaggi inferiori o uguali a 5 litri per liquidi o 5 kg per solidi) è prevista l etichetta sopra riportata. 38

39 Etichette e segnalazioni sui mezzi Quando le etichette e le segnalazioni arancio sono apposte su dispositivi a pannelli ribaltabili, questi devono essere progettati e assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o distacco (in particolare risultante da urti o atti non intenzionali) dal loro supporto durante il trasporto 39

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43 Regime di esenzione ADR Esenzione relativa alla quantità trasportata (Esenzione Parziale ADR) Quando la quantità di merci pericolose in colli a bordo di una unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella al si potrà applicare una esenzione parziale riguardante l equipaggiamento del mezzo di trasporto e altre prescrizioni. Nella tabella del punto le merci pericolose siano state suddivise in cinque categorie di trasporto, per ognuna di queste categorie è stata fissata una quantità massima totale per unità di trasporto che vale rispettivamente: 0, 20, 333, 1000 e illimitata. Se su una singola unità di trasporto si caricano merci pericolose rispettando questi limiti allora si potranno applicare le esenzioni previste al paragrafo

44 Tabella del punto CASO PARTICOLARE Carico misto Nel caso che sulla medesima unità di trasporto vengano caricate merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto allora si dovrà moltiplicare la quantità di merce pericolosa appartenente alla categoria 1 per 50, quella appartenente alla categoria 2 per 3 e quella appartenente alla categoria 3 per 1. La somma complessiva non dovrà superare il valore di

45 Esenzione totale dall ADR L esenzione totale dall osservanza delle norme ADR è possibile solo nei seguenti casi: Esenzione per natura del trasporto: - Trasporto ad opera di privati di merci confezionate per la vendita al dettaglio e destinate al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative e sportive. - Trasporto di macchinari o dispositivi non specificati nelle norme ADR e che contengono, al loro interno, merci pericolose. - Trasporto effettuato da imprese in modo ausiliario alla loro attività principale - Trasporto ad opera di servizi di intervento o di emergenza Esenzione per alcuni trasporti di gas Esenzione per i carburanti di bordo Esenzioni particolari: alcune materie pericolose sono esentate dal rispetto totale della disciplina. Si tratta di un ampia casistica, individuabile attraverso la consultazione di apposita tabella. Esenzione per merci imballate in quantità limitate: sono esenti da tutte le disposizione ADR i trasporti di merci pericolose in imballaggi limitati e tali che ciascun collo non contenga più di una determinata quantità. Si tratta di confezioni ridotte, inserite in un imballaggio esterno oppure sistemate in vassoi fasciati con involucro di tipo termoretrattile o estensibile. 45

46 Capo dell Impresa Obblighi degli operatori Comunica la nomina del/i proprio/i consulente/i per tutte le sedi operative (e non amministrative) alla MCTC competente per il territorio dove si trovano le sedi operative Conserva la relazione del consulente per almeno 5 anni e, su richiesta, la fornisce alla MCTC Responsabile dell osservanza delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico/scarico (relazione annuale del consulente) Consulente (DSG Advisor ADR) Agisce sotto responsabilità del Capo dell Impresa Impresa; Redige una relazione annuale e la consegna al Capo dell impresa, previa verifica delle prassi e delle procedure dell Impresa in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, eventualmente revisionando la stessa a seguito di eventi che modifichino le prassi e le procedure. Redige una relazione di incidente verificatosi in seguito ad una operazione di trasporto, di carico o di scarico di merci pericolose e la trasmette al Capo dell Impresa e alla MCTC competente per il territorio, che provvede ad inviarla al Dipartimento dei Trasporti Terrestri 46

47 Speditore Deve presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni ADR; Deve in particolare (ex dell ADR): a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'adr; b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 dell ADR e delle tabelle della parte 3; c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'adr; 47

48 Segue Speditore d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione; e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicolicisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitoricisterna), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene; Nel caso di ricorso a servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le misure affinché la spedizione risponda alle disposizioni dell'adr. (Può tuttavia, nel caso del a), b), c) ed e) dell ADR, confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori) Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi 48

49 Trasportatore Deve in particolare: a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'adr; b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto; c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.; d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata; (tuttavia cisterne, veicoli-batteria e CGEM possono essere traspotate dopo la scadenza in determinate condizioni) e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati; f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli; g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo. 49

50 Segue Trasportatore Le verifiche devono avvenire, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se il caso, del carico (Può tuttavia, nel caso del a), b), e) ed f) dell ADR, confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori) Se il trasportatore constata, secondo dell ADR, un'infrazione alle disposizioni ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità. Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione IL TRASPORTO POTRA ESSERE RIPRESO SOLO PREVIO RIPRISTINO DELLA CONFORMITA ADR 50

51 Destinatario Ha l'obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, prima dello scarico, il rispetto delle disposizioni dell'adr che a lui si riferiscono Deve in particolare (ex dell ADR): a) effettuare nei casi previsti dall'adr la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e dei contenitori; b) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo prescritte al capitolo 5.3 dell ADR. Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate per il rispetto delle disposizioni dell'adr sono rispettate. Se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'adr, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità. 51

52 Nomina del consulente ADR abilitato Il 12 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.35, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2008/68/CE in base alla quale gli Stati Membri devono adeguarsi alla nuova regolamentazione in materia di trasporto di merci pericolose (cd. ADR 2009 ). Il Decreto ribadisce l obbligo di nomina del consulente ADR abilitato per le aziende che effettuano operazioni di carico, di trasporto e di scarico di merci pericolose al di sopra dei limiti di esenzione previsti dall ADR stesso. Il Consulente VERIFICA (cfr. allegato I D.L.gs. 40/200): le Procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate Prassi di impresa per quanto concerne la considerazione, all atto dell acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate Procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico Verifica del possesso, da parte del personale interessato dell impresa, di una adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali L applicazione di procedure di urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico Attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi Verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate Avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di dette merci Istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformita alle normative Istituzione di procedure di verifica dell osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico 52

53 Esclusione dall obbligo di nomina del Consulente 1. le aziende che effettuano carico, scarico e trasporto di merci pericolose in quantità, per ogni trasporto, inferiori a quelli previsti dall (trasporti in esenzione parziale) come pure quelli confezionati in quantità limitata secondo il capitolo 3.4 dell ADR 2. le aziende che effettuano occasionalmente carico, scarico e trasporti nazionali di merci pericolose, che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi. occasionalmente: massimo 24 operazioni annue, 3 operazioni al mese e 180 tonn/anno. grado di pericolosità o rischio di inquinamento minimi: materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al dell ADR ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (imballaggio III) SANZIONI previste in caso del non rispetto della norma: Assunto che la ditta non possa beneficiare dell esenzione dalla nomina del consulente (D.Lgs. 4/02/2000, n.40 art. 2 comma 2, art. 3 comma 6) sanzione pecuniaria da 1.549,37 a 9.296,22 Qualora il capo dell impresa abbia un consulente, ma non abbia effettuato la nomina all ufficio provinciale della Motorizzazione sanzione pecuniaria da 516,46 a 3.098,74 53

54 Check list per verifica della conformità ADR 54

55 I rifiuti e l ADR 55

56 I Rifiuti pericolosi ai sensi del D. Lgs. 152/06, NON sempre sono merce pericolosa ai sensi della classificazione ADR. I Rifiuti non pericolosi ai sensi del D. Lgs. 152/06 possono essere merce pericolosa ai sensi della classificazione ADR. Rifiuto codice CER Classificazione rifiuto Merce ai fini del trasporto CER : rifiuti liquidi contenenti adesivi e sigillanti RIFIUTO NON PERICOLOSO MERCE PERICOLOSA CER *: Idrossido di calcio RIFIUTO PERICOLOSO MERCE NON PERICOLOSA CER : Scarti di inchiostro CER *: Materiali isolanti contenenti amianto RIFIUTO NON PERICOLOSO RIFIUTO PERICOLOSO MERCE PERICOLOSA MERCE NON PERICOLOSA Roma nov 2012

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58 Classificazione dei RIFIUTI ai fini ADR 58

59 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d imballaggio può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all ambiente (*). Se, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per default sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di gruppo d imballaggio II (RIFERIMENTO ALLA SEZIONE DELL ADR 2011) (*) Esplicito riferimento alla Decisione 2000/532/CE 59

60 ATTENZIONE: nel dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato!!! ESEMPIO: Rifiuto contenente: Liquido infiammabile classe 3, G.I. II Liquido corrosivo classe 8, G.I. III Pericolo primario: INFIAMMABILE (classe 3) Assegnazione della classe di imballaggio: II UN 2924 (Liquido infiammabile, corrosivo, n.a.s.) 60

61 Il M.U.D. Registro di carico/scarico rifiuti Formulario di identificazione rifiuti (FIR) 61

62 Documentazione La Gestione dei Rifiuti prevede a carico delle imprese obblighi documentali quali: Il MUD (art Modello Unico di Dichiarazione Legge n 70/94) Il registro di carico/scarico dei rifiuti (art D.M. n 148/98) Il formulario per il trasporto dei rifiuti (art D.M. n 145/98) Questi obblighi saranno sostituiti dalle schede SISTRI per i soggetti obbligati a tale normativa (o in iscrizione volontaria) a far data dal 01 luglio 2013???????????? 62

63 Produzione Attività Adempimenti Registro (se soggetto) MUD (se soggetto) Trasporto rifiuti prodotti in proprio (art. 212 c.8) Recupero (ordinario art. 208 da R1 a R13) Recupero (semplificato art. 216) Smaltimento (art. 208 da D1 a D15) Raccolta e trasporto di rifiuti di terzi (art. 212 c. 5) Iscrizione Albo, formulario Registro (se soggetto) Autorizzazione, registro, formulario, MUD Comunicazione, registro, formulario, MUD Autorizzazione, registro, formulario, MUD Iscrizione Albo, registro, formulario Riferimenti normativi: Artt del D.Lgs. 152/06 63

64 Articolo 15 D.Lgs 205/10 (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Comma 1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono sostituiti come di seguito riportati ed entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni Ad oggi il termine di cui all art. 12 comma 2 è fissato al 30 giugno

65 Chi è il soggetto SISTRI? CATEGORIE di SOGGETTI OBBLIGATI ad ISCRIVERSI al SISTRI CATEGORIE di SOGGETTI con ISCRIZIONE al SISTRI FACOLTATIVA Vedi art. 188 ter. 65

66 Art. 188 ter Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI Comma 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all art 188-bis, comma 2, lett. a): a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all articolo 212, comma 8; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all art. 184, c. 3, lettere c) [rifiuti da lavorazioni industriali] e d) [rifiuti da lavorazioni artigianali] con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti; c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; CATEGORIE di SOGGETTI OBBLIGATI ad ISCRIVERSI al SISTRI 66

67 Segue Comma 1: e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall armatore o noleggiatore medesimi; g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa navale o ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto. Comma 4: sono tenuti ad aderire al SISTRI i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania Articolo 188 ter CATEGORIE di SOGGETTI OBBLIGATI ad ISCRIVERSI al SISTRI 67

68 Comma 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria: a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c) e d) che non hanno più di dieci dipendenti; b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8; c) gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania. Articolo 188 ter CATEGORIE di SOGGETTI con ISCRIZIONE al SISTRI FACOLTATIVA 68

69 CATASTO DEI RIFIUTI (MUD) Art. 189 comma 3 D.Lgs. 152/06 Dichiarazione SISTRI Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:. Produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Produttori iniziali rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi di potabilizzazione, trattamento e depurazione acque (esclusione fino a 10 dipendenti).. Chi svolge attività di smaltimento e recupero dei rifiuti. I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane. I consorzi che recuperano particolari tipologie di rifiuto 69

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73 REGISTRI DI CARICO E SCARICO L articolo 190 del D.Lgs. 152/06 prevede che il registro di carico e scarico rifiuti debba obbligatoriamente essere tenuto: (combinato fra gli artt. 190 e 189 c. 3) - da coloro che effettuano professionalmente attività di raccolta e trasporto o svolgono le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; - consorzi istituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuto; - imprese e enti che producono di rifiuti pericolosi; (combinato fra gli artt. 190 e 184 c. 3 lettere c d g) -produttori di rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali e quelli derivanti da attività di recupero smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e abbattimento di fumi. Com è fatto un registro di carico/scarico? Il modello ancora vigente è stato stabilito dal D.M. 148 del 01 aprile 1998 ALLEGATO A: FRONTESPIZIO ALLEGATO B: FAC SIMILE DEL REGISTRO (modello A modello B) ALLEGATO C: DESCRIZIONE TECNICA 73

74 I registri di carico e scarico vengono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. La vidimazione deve essere svolta presso le CCIAA di competenza territoriale Sul registro vanno annotate tutte le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che si producono, trasportano smaltiscono o recuperano per poi utilizzarle ai fini della compilazione del MUD. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. Il registro è unico per i rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché per i rifiuti riutilizzabili (compresi gli oli esausti). I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 74

75 Modello A: modello unico per produttori, detentori, trasportatori, gestori di impianti, sia intermedi che finali, nonché per intermediari e commercianti con deposito (deve esserne specificata la relativa destinazione finale e può essere usato per produzione, trasporto e detenzione a patto che le tre attività vengano segnate sul frontespizio). Modello B: riservato solo agli intermediari la cui attività non richiede la detenzione (l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare copia fotostatica del formulario.) Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i PRODUTTORI, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA E IL TRASPORTO, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i COMMERCIANTI, gli INTERMEDIARI e i CONSORZI, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. NOTA: Art 190 c. 9 nell allegato 6.C1 sezione III D.M. 148/98 dopo la parola in litri la congiunzione <e> è sostituita dalla disgiunzione <o>. 75

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82 FORMULARI IDENTIFICAZIONE dei RIFIUTI Per responsabilizzare i soggetti nella fase di trasporto, la norma (art. 193 D.Lgs. 152/06) prevede che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione in cui devono risultare: il nome ed l indirizzo del produttore e del detentore e del destinatario; l origine, la tipologia e la quantità del rifiuto trasportato; l impianto di destinazione; la data e il percorso seguito dal trasportatore per giungere all impianto. Com è fatto un formulario? Il modello ancora vigente è stato stabilito dal D.M. 145 del 01 aprile 1998 ALLEGATO A: FRONTESPIZIO ALLEGATO B: FAC SIMILE DEL FORMULARIO ALLEGATO C: DESCRIZIONE TECNICA 82

83 Articolo 193 D.Lgs. 152/06 Trasporto dei rifiuti 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il FIR di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del FIR deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri. 83

84 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. 5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 145/98. CONCETTO di modalità occasionale e saltuaria: Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. D.Lgs. 205/ Articolo 16 Modifica degli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lettera e) comma 5 NON EFFICACE alla presente data 84

85 6. La definizione del modello e dei contenuti del FIR e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei FIR, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni: a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145; b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 8. La scheda di accompagnamento di cui all art. 13 D.Lgs. 99/1992, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,è sostituita dal FIR di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del D.Lgs. 99 del 1992 non previste nel modello del FIR di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario. 85

86 9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo 10. Il documento commerciale, di cui all art. 7 Reg. (CE) n 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il FIR di cui al comma La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 86

87 12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al D.M. 392/96. 87

88 Decreto Ministeriale n 145/98 88

89 Segue: decreto Ministeriale n 145/98 89

90 Segue: decreto Ministeriale n 145/98 90

91 Segue: decreto Ministeriale n 145/98 91

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93 Per le note sulla compilazione vedi anche la Circolare 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell Ambiente e Ministero del Commercio e Dell Artigianato: Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1 Aprile 1998 n. 145 e dal Decreto Ministeriale 1 Aprile 1998 n. 148 (pubblicazione su GU n. 212 del ). E fondamentale che la IV copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, venga restituita dal trasportatore al detentore, ai fine dell esclusione di quest ultimo dalle responsabilità. (cfr. art. 188 D.Lgs. 152/06)

94 Circolare MinAmbiente 4 ago 1998, n. 812: Compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto Il numero di registro: j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro". Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo; Ogni soggetto appone il proprio numero di registro: k) per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. omissis. Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del "numero di registro". A parte tale eccezione, che discende dal sistema, il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà però essere compilato in ogni sua parte; Casistica dei soggetti non obbligati alla tenuta del registro: l) il "numero di registro" deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. È ovvio, infatti, che il "numero di registro" non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni". Il formulario stesso, inoltre, dovrà essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. 94

95 La prima copia compilata dal produttore fino al punto 10 resta al produttore. il carico parte Il carico giunge a destino (compilazione del punto 11 a cura del destinatario). La seconda copia resta all impianto La terza copia rimane al trasportatore con la quarta.. La quarta copia torna al produttore a cura del trasportatore entro 90 gg I formulari devono essere redatti in quadruplice copia (emesso indifferentemente dal produttore/ detentore del rifiuto o dal trasportatore dei rifiuti oggetto di trasporto), compilato, datato e firmato dal detentore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore al momento dell inizio del trasporto. 95

96 Principali errori nella compilazione dei formulari Confusione fra Sede legale e luogo di produzione (unità locale) Mancanza/errore degli estremi autorizzativi dell impianto e del trasportatore Errata denominazione del rifiuto Mancanza della descrizione dello stato fisico Mancanza o errate descrizioni delle caratteristiche di pericolo Mancanza del codice di recupero/smaltimento Mancanza del Peso indicato in partenza (confronto con il peso accettato!) Mancanza di indicazione del Percorso e dei colli Indicazione dei dati ADR (nelle annotazioni) Indicazione dell intermediario Sosta (su annotazioni) Copie consegnate al trasportatore Data di emissione del documento D.Lgs Lgs. 152/06 Art. 258, c. 4 Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Si applica la pena di cui all'art 483 del c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. 96

97 Per superare i limiti di un sistema documentale cartaceo (formulari registri c/s Mud) e per avere traccia della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale Il SISTRI (SIStema informatico di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti): un sistema che ha come obiettivo la tracciabilità dei rifiuti mediante un sistema informativo. Il sistema prevede, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo procedimento di tipo informatico 97

98 sistema cartaceo Formulario cartaceo Registro carico scarico MUD Il sistema SISTRI prevede, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo procedimento di tipo informatico (implementabile nel tempo). 98

99 prossimo futuro?? sistema cartaceo Formulario cartaceo Registro carico scarico procedimento informatico Scheda SISTRI Area Movimentazione Scheda SISTRI Area Registro Cronologico MUD Onere del SISTRI 99

100 dal formulario alla scheda SISTRI Area Movimentazione 100

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