1 luglio 2009 Area Ambiente, Sicurezza, Energia, Qualità Ambiente. La gestione dei rifiuti Suggerimenti e indicazioni operative
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- Concetta Bettini
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1 Chiarimenti 1 luglio 2009 Area Ambiente, Sicurezza, Energia, Qualità Ambiente La gestione dei rifiuti Suggerimenti e indicazioni operative A distanza di tre anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 che regolamenta, tra le altre cose, la gestione dei rifiuti, pervengono ancora ai nostri uffici richieste di chiarimenti. Premessa Il D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale e sue successive modifiche ed integrazioni, nella parte quarta (dall art.177 all art.266) reca Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Le nuove disciplina abroga le precedenti normative, ed in particolare il D.Lgs 22/1997 (cosiddetto decreto Ronchi ). In mancanza dei decreti attuativi, continuano però ad applicarsi alcune disposizioni previgenti al decreto 152, tra cui evidenziamo: per la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, il Decreto Ministeriale 148/1998 e Circolare del Ministro Ambiente dell ambiente 4 agosto 1998; per la tenuta e compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), il Decreto Ministeriale 145/1998 e Circolare del Ministro dell ambiente 4 agosto Anche se la classificazione dei rifiuti attraverso il CER (Codice Europeo Rifiuti), le modalità di deposito temporaneo, la tenuta del registro di carico e scarico e la compilazione dei FIR, sono adempimenti conosciuti, si intende comunque fornire alcuni ulteriori suggerimenti e indicazioni operative alle più ricorrenti domande pervenute ai nostri uffici, anche a fronte di una disciplina complessa che si presta ad interpretazioni territoriali. Con questa nota (che non intende certo essere completamente esaustiva a fronte di tutta la disciplina ambientale sui rifiuti), intendiamo però puntualizzare alcuni aspetti principali.
2 Destinatari Le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, si applicano a coloro che a vario titolo, producono, raccolgono, trasportano, recuperano, smaltiscono, commercializzano e comunque gestiscono rifiuti. Per rifiuti si intendono sia i rifiuti urbani, sia i rifiuti speciali. Classificazione dei rifiuti Il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) - Per ogni tipologia di rifiuti (urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi) il CER (vedi allegato D al decreto 152) prevede la corrispondente codifica. La codifica corrispondente per ogni tipologia di rifiuti deriva in primo luogo dalla provenienza dello stesso. I CER sono contraddistinti da sei cifre: Le prime due servono ad individuare la categoria industriale e/o le attività generatrici di rifiuti. Le seconde due servono ad inquadrare le sub-categorie, cioè processo industriale specifico. Le ultime due a distinguere la singola tipologia. Individuazione del CER più appropriato - Ricercare l attività generatrice del rifiuto nei capitoli dell Allegato D, da 01 a 12 e da 17 a 20, che individuano in maniera talvolta incompleta le attività che potenzialmente possono generare il rifiuto. Se non si trova nelle attività dei comparti produttivi sopra evidenziati, si deve fare una ricerca in settori trasversali ripartiti nei capitoli 13, 14 e 15. Se ancora non si trova, ricercarla nel capitolo 16. Si osservi che il codice generico 99 non è più accettato nelle discariche, quindi al fine di evitare disguidi all impianto di smaltimento, si consiglia di non utilizzarlo. I rifiuti pericolosi e non, e le voci speculari - I rifiuti possono essere classificati anche speciali o pericolosi. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati nel CER con un asterisco (*). Le caratteristiche di pericolo per i rifiuti sono riportate nell allegato I al D.Lgs 152/2006. Per le voci speculari (cioè quelle per le quali lo stesso rifiuto può essere pericoloso o non pericoloso), la classificazione dipende dalla presenza di particolari concentrazioni di determinate sostanze pericolose. Spetta al produttore/detentore l accertamento della pericolosità di un rifiuto per i codici specchio, che può avvenire in maniera empirica per i rifiuti facilmente conosciuti, o mediante analisi per quelli incerti o di difficile catalogazione. Per quanto riguarda le analisi è consigliabile che siano sempre commissionate dal produttore/detentore a laboratorio qualificato e super partes. Modalità di deposito temporaneo Si definisce deposito temporaneo dei rifiuti il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Il deposito temporaneo dei rifiuti è un area aziendale appositamente individuata, realizzata su pavimentazione
3 idonea e laddove necessario costituita da materiale in grado di non disperdere liquami, dotata o di griglie per la raccolta delle eventuali perdite liquide o muretto di contenimento, sotto tettoia o in cassoni scarrabili. Il deposito deve rispettare, inoltre, le seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) Raccolti ed avviati alle operazioni di Recupero o Smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: a) Con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito. b) Quando il quantitativo raggiunga complessivamente 10 mc per i pericolosi o i 20 mc per gli speciali c) Per quantitativi annui inferiori a 10 mc (pericolosi) o 20 mc (speciali), il deposito non deve avere durata superiore ad un anno 3) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti (allegato A al D.Lgs 152/2006) e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Registri di carico e scarico rifiuti La costituzione del deposito temporaneo obbliga i produttori/detentori alla istituzione e tenuta del registro di carico e scarico (fatta eccezione per i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione e costruzione purchè speciali e non pericolosi), numerato e vidimato presso le Camere di Commercio competente per territorio. Le annotazioni sul registro devono essere effettuate per i produttori almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il registro, integrato con i formulari relativi al trasporto, è conservato per 5 anni dalla data dell ultima registrazione, ed è tenuto presso ogni impianto di produzione di rifiuto. Nel comparto edilizio, ivi incluse le attività di installazione e manutenzioni, il registro può essere unico per più unità produttive (da tenersi presso la sede amministrativa), a condizione che: trattasi di cantieri temporanei e mobili di breve durata; trattassi di cantieri ubicati nella Provincia di residenza della sede amministrativa della società.
4 Conferimento dei rifiuti a terzi per lo smaltimento o recupero I rifiuti speciali e pericolosi devono essere conferiti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti. Le imprese autorizzate a svolgere le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti conto terzi devono essere iscritte all Albo nazionale gestori ambientali; è consigliabile pertanto accertarsi preventivamente di questo requisito richiedendo copia dell iscrizione e ogni altra documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di legge. Trasporto in conto proprio dei rifiuti Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare (condizione questa ricorrente nel comparto edilizio), nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 Kg al giorno o 30 litri al giorno, sono iscritte all Albo nazionale gestori ambientali in procedura semplificata. Compilazione del formulario di identificazione rifiuti (FIR) Durante il trasporto in conto terzi e in conto proprio, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione, redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore e controfirmato dal trasportatore. Una copia deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. I formulari, vidimati dalla C.C.I.A.A. o dalla Agenzie delle Entrate, devono essere conservati per 5 anni. Indicazione del peso presunto sul FIR - La Circolare del Ministero dell Ambiente del 04/08/1998 esplicativa sulla compilazione dei FIR alla voce "quantità", casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al Decreto Ministeriale n. 145/1998, specifica che deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino" nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione. Comunicazione annuale dei rifiuti attraverso il MUD Entro il 30 aprile di ogni anno il produttore dei rifiuti deve comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti alla C.C.I.A.A. Le imprese edili effettuano la comunicazione annuale MUD solo per i rifiuti che sono stati oggetto di annotazione sul registro di carico e scarico. Conclusioni La gestione dei rifiuti in azienda richiede attenzione e competenze, anche per i risvolti di tipo penale, che possono essere acquisite dalle risorse interne o da supporti esterni qualificati, anche se riteniamo indispensabile un minimo di conoscenza della presente disciplina da parte di coloro che quotidianamente, a vario titolo, gestiscono i rifiuti in azienda.
5 Cogliamo l occasione per comunicare l avvio il 30 novembre 2009 di un corso specifico organizzato dalla nostra Agenzia formativa Co.Se.F.I. dal titolo La gestione dei rifiuti in azienda. Contatto Area ASEQ, Giacomo Borselli Tel , giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
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