Disposizioni in materia di personale precario

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1 Onorevoli colleghi, DDL N.658 del 04/12/13 Disposizioni in materia di personale precario RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE La materia della stabilizzazione del personale precario, contenuta nell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, vede l'evoluzione nelle disposizioni del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, tutta intesa a ridurre il numero dei contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni, con il fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato che, a volte, come nel caso degli enti territoriali e dell'amministrazione regionale è impiegato da oltre un decennio. Il presente disegno di legge, quindi, consente alle pubbliche amministrazioni, ove sono presenti soggetti in possesso dei requisiti previsti, di avviare procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascun amministrazione o ente e nel rispetto delle procedure di legge. Lo schema di disegno di legge in argomento prevede, pertanto, il reclutamento speciale transitorio come sistema eccezionale di assunzione fino al 31 dicembre 2016, tenendo conto che la forma ordinaria di assunzione nelle pubbliche amministrazioni è quella del pubblico concorso sancita dall'articolo 97 della Costituzione. La legge n. 125/2013, fondamento del presente disegno di legge, contiene un sistema normativo che introduce il citato reclutamento speciale transitorio per le finalità sopra cennate, in linea con le politiche di contenimento e razionalizzazione della spesa complessiva di personale a carico delle pubbliche amministrazioni. Gli articoli 1, 2 e 3 del presente disegno di legge, per quanto riguarda soggetti il cui onere grava sul bilancio della Regione siciliana in virtù di pregresse leggi nelle quali sono state previste varie misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili, si prefiggono l'obiettivo, in conformità alle disposizioni recate dal Decreto legge 101/2013 convertito in Legge 125/2013, di garantire l'avvio dei processi di stabilizzazione dei lavoratori precari e contestualmente di assicurare la proroga a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro in essere. I predetti articolo interessano anche i soggetti beneficiari in atto impegnati in attività socialmente utili. In particolare, all'articolo 1 si prevede l'istituzione di un elenco regionale, suddiviso in 3 sezioni contenente tutti i lavoratori appartenenti al bacino del regime

2 transitorio di lavoratori socialmente utili, ossia quelli titolari di rapporto a tempo determinato inquadrati in qualifiche per le quali è richiesto il semplice possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, quelli titolari di contratto a termine inquadrati in profili professionali superiori, nonché quelli tuttavia, impegnati in attività socialmente utili. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è onerato di predisporre l'elenco di cui trattasi secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4, comma 8 del Decreto legge 101/2013. Viene, altresì, previsto, all'articolo 2, comma 1, che gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni le quali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 9 e 9 bis del citato Decreto legge 101/2013 avviino le procedure per la copertura di posti in organico inerenti le qualifiche di cui all'articolo 16 della Legge 56/87 debbono dare priorità, nell'assunzione, ai lavoratori già utilizzati presso l'ente medesimo. Alle citate previsioni deve aggiungersi il comma 2 del medesimo articolo 2, relativo ai processi di stabilizzazione dei lavoratori aventi titolo all'inserimento nell'elenco regionale in presenza dei presupposti stabiliti dal già richiamato Decreto legge 101/2013. L'articolo 3 consente la proroga dei contratti sino al 31 dicembre 2016 dei lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 1 del disegno di legge. Al comma 2 si prevede, inoltre, l'abrogazione delle precedenti norme recanti misure di fuoriuscita in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili e l'istituzione di due distinti Fondi per compensarne gli effetti finanziari a carico diretto dei enti beneficiari. In particolare, si prevede l'istituzione nel bilancio della Regione di un Fondo destinato a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle Autonomie locali con un dotazione finanziaria pari a migliaia di euro per l'anno 2014 e di migliaia di euro per l'anno 2015, e di un Fondo destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio delle altre pubbliche amministrazioni, comprese le Aziende del settore sanitario, con una dotazione finanziaria di migliaia di euro per l'anno 2014 e di migliaia di euro per l'anno La quantificazione dei predetti Fondi è stata effettuata tenendo conto dei contributi erogati nell'anno 2013 in favore dei soggetti beneficiari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, sia in favore delle Autonomie locali che in favore delle altre pubbliche amministrazioni, al netto degli impegni poliennali assunti sul capitolo relativo al Fondo unico per il precariato, contabilizzati prima del 31 dicembre 2012, pari a euro migliaia per l'anno 2014 e euro migliaia per l'anno I predetti importi riguardano i contributi riconosciuti, per effetti della vigente legislazione regionale in materia, a seguito della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato

3 a tempo indeterminato ed altresì i contributi quinquennali concessi per la contrattualizzazione a tempo determinato ai sensi delle leggi regionali 29 dicembre 2003, n. 21 e 31 dicembre 2007, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione di spesa per gli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili è quantificata nella stessa misura prevista per l'anno 2013, pari a migliaia di euro, comprensiva degli oneri per la convenzione con l'inps. La copertura finanziaria è assicurata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 della Legge n. 196 del 2009, a carico dei fondi globali previsti nel bilancio della Regione per il triennio Il fabbisogno annuo complessivo, comprensivo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, è quantificato come da seguente prospetto (vedi allegato A) La differenza tra i soggetti indicati beneficiari degli interventi in questione indicati nell'anno 2014 e 2015 nelle lettere a) e b) riguarda soggetti per i quali sono assunti, per effetto delle previgenti disposizioni legislative regionali in materia, impegni poliennali (vedi rigo impegni poliennali assunti sul capitolo delle precedente tabella). Articolo 4 Al fine di affrontare le problematiche relative al personale precario appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, in servizio con contratto quinquennale di diritto privato nelle Aziende del SSR, considerato presupposto indispensabile per l'avvio del percorso di stabilizzazione, è stato predisposto un monitoraggio sulla consistenza di tale personale, suddiviso secondo la normativa di riferimento (Legge 85/96, legge regionale 16/06, articolo 25 legge regionale 21/03...), per livello di inquadramento, con la specifica indicazione della spesa a carico dell'azienda e della spesa a carico del bilancio regionale. Da tale monitoraggio risulta che il numero totale del personale contrattualizzato è di unità, per una spesa a carico delle Aziende di euro ,94 ed a carico del bilancio regionale di ,30 per un totale complessivo di euro ,24. Per effetto della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, secondo cui può procedersi alla stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, l'assessorato d'intesa con le OO.SS. ha sottoscritto, in data 21 dicembre 2011, un protocollo d'intesa nel quale sono state fornite le indicazioni per l'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2012, delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale di cui sopra, appartenente alle categorie A e B, in servizio alla data del 31 dicembre 2010 presso le Aziende

4 del servizio sanitario regionale, nei limiti dei tetti di spesa e dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche approvate in applicazione del D.A. 1868/10. Ciascuna Azienda in relazione alla propria disponibilità di posti vacanti in dotazione organica, ha provveduto ad emanare i relativi bandi di concorso per i quali sono tutt'ora in corso di espletamento le procedure, mentre alcune Aziende hanno già immesso in servizio i relativi candidati. Da una ricognizione effettuata sullo stato di attuazione delle singole Aziende risulta che sono stati già stabilizzati 57 lavoratori mentre risultano in itinere le procedure per l'avvio delle selezioni per 273 posti, risultano inoltre ulteriori 111 lavoratori ex lsu contrattualizzati dopo la data del 31 dicembre L'allegato prospetto evidenzia in dettaglio i dati relativi alla rilevazione citata. Articolo 5 Ulteriore misura prevista per la definitiva fuoriuscita dal bacino del precariato è la borsa formativa all'autoimpiego di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, e cioè il finanziamento di progetti per l'avvio di attività imprenditoriali autonome il cui importo massimo, per ciascuna borsa formativa, è pari a euro ,98. La misura viene rifinanziata per l'importo di migliaia di euro consentendo l'attivazione di almeno 28 borse formative. La copertura finanziaria è assicurata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 della Legge 196/ 2009, a carico dei fondi globali previsti nel bilancio della Regione per il triennio Il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede, altresì, di autorizzare l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro di concedere, nel rispetto della normativa comunitaria, gli incentivi all'assunzione previsti dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9. Il comma 3 consente di utilizzare per tale finalità le risorse destinate al due Fondi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio sopra descritti, nella misura massima del 5 per cento, autorizzando il Ragioniere generale ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio compensative. Articolo 6 Con l'articolo 6 del disegno di legge si prevede, mutuato dalla disciplina introdotta nell'ordinamento dal Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'applicazione nell'amministrazione regionale dell'istituto del reclutamento speciale transitorio finalizzato, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale, nonché della programmazione triennale del fabbisogno, ad indire procedure concorsuali, per assunzioni a tempo indeterminato del personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie C e D dell'ordinamento professionale, e procedure di reclutamento secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 5 novembre

5 2004, n. 15, da inquadrare nelle categorie A e B, riservate a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, con esclusione, in ogni caso dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici. L'istituto di natura speciale e transitoria è stato introdotto con la finalità di valorizzare le professionalità acquisite dal personale e al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine nell'amministrazione pubblica. Detto personale da inquadrare nelle categorie C e D dovrà comunque sostenere procedure concorsuali, in relazione alle mansioni ascritte alle relative categorie professionali. Le predette procedure saranno espletate per il numero dei posti individuati per ciascuna categoria da utilizzare nel limite numerico del 50 per cento dei posti disponibili, garantendo l'adeguato accesso dall'esterno, siccome previsto dalla più volte citata Legge n. 125/2013, anche complessivamente considerati per il triennio 2014/2016, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, assicurando, al fine di conseguire il contenimento della spesa complessiva di personale, una riduzione del 5 per cento della dotazione organica di cui all'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Nell'ambito del numero complessivo dei posti disponibili previsti dall'organico stabilito dall'articolo 51, citato, ridotto del 5 per cento, sarà strutturato il personale che in virtù dei contratti a tempo determinato e delle successive proroghe è stato utilizzato per fronteggiare le emergenze legate ai settori dell'ambiente e del territorio e mirato al rafforzamento delle attività di prevenzione, da un lato, e di pronto intervento, dall'altro, sotto il versante della protezione civile e della salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali, nonché per le emergenze legate al governo della gestione del delicato settore delle acque e dei rifiuti. Con il comma 4, in considerazione della imminente scadenza, prevista al 31 dicembre 2013, dei contratti a tempo determinato in essere, già prorogati ai sensi della legge regionale 7 agosto 2013, n. 14, se ne prevede l'ulteriore proroga triennale fino al 31 dicembre 2015, nell'ambito dei percorsi finalizzati all'assunzione di personale nei limiti e in coerenza con le previsioni del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n La disposizione si riferisce alle seguenti categorie di soggetti (per un totale di 607 unità), già destinatari delle precedenti proroghe:

6 a) 29 contratti di diritto privato stipulati dall'assessore regionale con delega alla Protezione civile con il personale che opera h24 per l'attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima - articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16. b) 268 contratti del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, rispettivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; c) 220 contratti del personale assunto a tempo determinato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche (ex Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque); d) 40 contratti del personale assunto con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 7, lett. b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13; e) 41 contratti stipulati dall'amministrazione regionale con soggetti ex ASU non rientra nelle procedure di stabilizzazione, articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; f) 9 contratti del personale utilizzato dall'ex Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal soggetto attuatore in atto in servizio presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti ex articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. La somma occorrente per la copertura della spesa dall' 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015 per i contratti a tempo determinato stipulati dall'amministrazione regionale, già prorogati fino al 31 dicembre 2013 con la legge regionale 7 agosto 2013, n. 14 è di euro migliaia in ragione d'anno per un totale di euro migliaia nel triennio considerato. La copertura finanziaria è assicurata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'articolo 17 della Legge n. 196 del 2009, a carico dei fondi globali previsti nel bilancio della Regione per il triennio (vedi allegato B) Il comma 6 del dell'articolo in argomento istituisce un fondo per la stabilizzazione ed il ricambio generazionale e professionale con una dotazione iniziale pari a migliaia di euro per il 2014 e di migliaia di euro per il La copertura finanziaria dei predetti oneri è assicurata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'articolo 17 della Legge n. 196 del 2009, a carico dei fondi globali previsti nel bilancio della Regione per il triennio

7 Il fondo è, altresì, alimentato con l'importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'i gennaio di ogni anno e dal 50 per cento delle somme versate da enti, aziende, ed agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione e dalle società partecipate dalla Regione e dalle aziende private in relazione ad incarichi espletati da dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete all'amministrazione regionale. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA Art. 1. Istituzione elenco regionale lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è istituito nella Regione l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n L'elenco regionale istituito ai sensi del comma 1 si articola in 3 sezioni comprendenti rispettivamente: a) i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, titolari di contratto a tempo determinato relativo alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni; b) i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, titolari di contratti a tempo determinato relativo a qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m.i.; c) i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, impegnati in attività socialmente utili alla data di pubblicazione della presente legge. 3. I lavoratori di cui al comma 2, lettere a) b) e c) vengono inseriti nell'elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative,

8 sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 8 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, predispone l'elenco regionale, istituito ai sensi del comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento. Art. 2. Stabilizzazioni 1. A decorrere dall'1 settembre 2013 e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui all'articolo 4, comma 6 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4 del Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7 del Decreto legge 101/2013 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, dei soggetti inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e c) della presente legge, secondo i criteri e le modalità di reclutamento previsti dall'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione. 2. Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'articolo 16 della legge 56/87 e s.m.i., a decorrere dall'1 settembre 2013 e fino all'1 dicembre 2016, le pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 4, comma 6 del Decreto legge 101/2013 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere all'assunzione del personale precario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della presente legge, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7 del Decreto legge 101/2013 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione. 3. Si applicano sino al 31 dicembre 2016 le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ed all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38. Art. 3. Proroga dei contratti a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni 1. Per le finalità di cui ai commi 9 e 9 bis dell'articolo 4 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, le pubbliche

9 amministrazioni, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato, nonchè l'utilizzo dei soggetti aventi diritto all'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 1 della presente legge, sino e non oltre il 31 dicembre A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono abrogate le misure di sostegno in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, dall'articolo 12, comma 6 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, dagli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell'articolo 41, comma 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'articolo 23, comma 14 della legge regionale 22 dicembre 2005, n Per compensare gli squilibri finanziari delle Autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito, presso il Dipartimento delle Autonomie locali, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire con decreto dell'assessore regionale per la funzione pubblica e le Autonomie locali, di concerto con l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre Il Fondo di cui al comma 3 è determinato, per il biennio , in misura pari a migliaia di euro per l'anno 2014 e migliaia di euro annui per l'anno Per compensare gli squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Aziende pubbliche del servizio sanitario regionale, con esclusione delle Autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 2 è istituito, presso il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre II Fondo di cui al comma 5 è determinato, per il biennio , in misura pari a migliaia di euro per l'anno 2014 e migliaia di euro annui per l'anno Per l'erogazione delle misure di sostegno in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente

10 utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, prorogati ai sensi del comma 1, è autorizzata, per il triennio , la spesa annua di migliaia di euro. 8. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati per l'esercizio finanziario 2014 nella misura complessiva di migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2015 in migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'u.p.b accantonamento del bilancio della Regione per il triennio Art. 4. Contratti a tempo determinato stipulati dalle Aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale l. Per l'avvio dei processi di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2, comma l del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, titolare di contratti di lavoro individuale a tempo determinato, in servizio presso le Aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessorato regionale della salute ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del Decreto legge 101/2013, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, istituisce e predispone l'elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperino l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio ed i carichi familiari. 2. Gli Enti di cui al comma 1, che hanno posti vacanti in organico, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel rispetto dei propri fabbisogni e dei tetti di spesa, da ultimo richiamati all'articolo 15, comma 21 del Decreto legge 95/2012 nel testo convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, procedono all'assunzione a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, attingendo dall'elenco di cui al comma Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3. Art. 5. Borse formative all'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita 1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per il biennio , la spesa annua di migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'u.p.b accantonamento del bilancio della Regione per il triennio Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di

11 lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 6 agosto 2009, n I contributi di cui al comma 2 sono concessi a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 3 con contestuale riduzione, di pari importo e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle rispettive dotazioni, delle relative autorizzazioni di spesa. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma. Art. 6. Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione 1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale del ruolo dell'amministrazione regionale, determinata con l'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nonché della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con i principi stabiliti dal Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine sino al 31 dicembre 2016 è autorizzata: a) ad attivare le procedure di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 da inquadrare nelle categorie A e B dell'ordinamento professionale del personale regionale; b) ad attivare procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie C e D dell'ordinamento professionale del personale regionale. 2. Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, con esclusione, in ogni caso dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici. 3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'assessore regionale per l'economia, vengono individuati i posti da utilizzare per

12 le procedure di reclutamento speciale nel limite del 50 per cento dei posti disponibili a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, anche complessivamente considerati per gli anni 2014, 2015 e 2016 coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa riduzione del 5 per cento della dotazione organica di cui all'articolo 51 della legge regionale 7 giugno 2011, n Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, e fino al 31 dicembre 2015, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 9 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 10, convertito in Legge 30 ottobre n 125, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre 2013, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per il biennio la spesa di migliaia di euro annui cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'u.p.b accantonamento del bilancio della Regione per il triennio A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale e professionale con una dotazione finanziaria, per il biennio , pari a migliaia di euro per l'anno 2014 e a migliaia di euro per l'anno Il Fondo è annualmente alimentato: a) dall'importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio di ciascun anno: b) dal 50 per cento delle somme versate da enti, aziende ed agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione, società partecipate dalla stessa, nonché aziende private in relazione agli incarichi espletati da Dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete all'amministrazione regionale. 7. All'onere di cui al comma 6 si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'u.p.b accantonamento del bilancio della Regione per il triennio Art. 7. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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