QUADERNO RAEE 1. Aprile 2012 PREMI DI EFFICIENZA, PENALI E SANZIONI

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1 QUADERNO RAEE 1 PREMI DI EFFICIENZA, PENALI E SANZIONI Ai sensi dell Accordo di Programma tra ANCI e CdC RAEE del 28 marzo 2012 per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Aprile 2012 a cura di

2 INDICE PREMESSA I PREMI DI EFFICIENZA Che cosa è il Premio di Efficienza I prerequisiti per il riconoscimento del Premio di Efficienza Modalità di determinazione e ammontare dei Premi di Efficienza Maggiorazione dei Premi di Efficienza Modalità di comunicazione e incasso dei Premi di Efficienza Premi per la gestione di R5 (sorgenti luminose)... 7 LE PENALI A CARICO DEI SISTEMI COLLETTIVI Penali per ritardo Penali qualitative LE SANZIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE Pagina 2 di 12

3 PREMESSA Questo documento illustra le disposizioni in materia di premi di efficienza, sanzioni e penali previste dal nuovo Accordo di Programma (AdP) per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sottoscritto da ANCI e Centro di Coordinamento RAEE il 28 marzo Le modifiche apportate all Accordo sono orientate a promuovere l incremento della quantità e della qualità della raccolta dei RAEE e a migliorare l efficienza dell intero sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 1. I PREMI DI EFFICIENZA 1.1 Che cosa è il Premio di Efficienza Il Premio di Efficienza (par. 8 e 9 dell Accordo di Programma del 28 marzo 2012) indica il premio in denaro messo a disposizione dai Sistemi Collettivi (SC) a favore dei Sottoscrittori ( Soggetti beneficiari ) che abbiano iscritto al Centro di Coordinamento RAEE i propri Centri di Raccolta (CdR). Tali premialità sono finalizzate a favorire scelte organizzative e operative che assicurino una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE perseguendo le finalità di protezione ambientale previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 151/05 e D.Lgs. 152/06), nonché per incentivare e massimizzare la ricezione, da parte dei CdR, dei RAEE raccolti dalla Distribuzione attraverso il ritiro in modalità uno contro uno secondo le modalità previste dal DM 65/2010. L importo base del Premio di Efficienza è pari a 40 Euro per tonnellata di RAEE ritirati dai Sistemi Collettivi e sarà erogato ai Soggetti beneficiari (Sottoscrittori) per i Centri di Raccolta aperti alla distribuzione (almeno 1 per Comune) che soddisfano determinati requisiti quali-quantitativi, illustrati in dettaglio nel prosieguo del presente documento. L importo del Premio di efficienza sarà tuttavia ridotto del 33% qualora il calendario del CdR reso disponibile tramite l area riservata del portale web del CdC RAEE ( preveda meno di 3 giorni a settimana di apertura per il ritiro dei Sistemi Collettivi (art. 9.1 AdP del 28 marzo 2012); non avranno accesso ai Premi di Efficienza i CdR per i quali non sia stato comunicato dal Sottoscrittore alcun valido calendario di apertura per i ritiri dei SC. Avranno invece accesso ad un Premio di Efficienza maggiorato - fino a 55 Euro per tonnellata (art AdP del 28 marzo 2012) - i CdR dei Sottoscrittori che assicurano la disponibilità al conferimento dei RAEE ritirati da Distributori / Installatori / Centri di Assistenza Tecnica siti fuori dal territorio comunale o da quello dei Comuni convenzionati (conferitori extra bacino ), nel rispetto delle normative vigenti. I CdR muniti di un sistema di pesatura attivo e funzionante per i rifiuti in uscita, infine, potranno accedere ad un Premio di Efficienza maggiorato di ulteriori 5 Euro per tonnellata di RAEE ritirati. Con il presente Accordo è stato anche introdotto uno specifico Premio di Efficienza per la gestione del Raggruppamento R5 (sorgenti luminose). I SC riconosceranno ai Sottoscrittori un Premio annuale variabile in funzione del quantitativo totale di R5 raccolto durante l anno. la nuova disciplina dei Premi di Efficienza sarà applicata a partire dal 1 Aprile la registrazione di sanzioni a carico del CdR comporta una riduzione dell ammontare dei Premi di Efficienza eventualmente maturati e presenti nell Estratto Conto, emesso trimestralmente dai Sistemi Collettivi e reso disponibile nell area riservata ai Sottoscrittori del portale entro la fine del mese seguente la fine del trimestre di riferimento. Pagina 3 di 12

4 1.2 I prerequisiti per il riconoscimento del Premio di Efficienza Il nuovo Accordo di Programma sottoscritto da ANCI e CdC RAEE il 28 marzo 2012 prevede una importante revisione delle condizioni per l accesso ai premi di efficienza; esse sono infatti le seguenti: A. Apertura di almeno 1 CdR nel Comune alla ricezione dei RAEE provenienti dai Distributori / Installatori / Centri di assistenza presenti sul proprio territorio; B. Gestione effettiva dei Raggruppamenti R2 e R4 presso il CdR, valutata in base ai quantitativi raccolti ( tasso di raccolta minimo); C. Saturazione dell Unità di Carico (UdC) pari almeno alla soglia di buona operatività in peso definita per il raggruppamento. In dettaglio: A. Obbligo apertura alla Distribuzione (par. 8.5 AdP del 28 marzo 2012). Ai fini dell accesso ai Premi di Efficienza, il nuovo AdP prevede come prerequisito indispensabile l apertura, da parte dei Sottoscrittori, di almeno 1 (uno) Centro di Raccolta ubicato nel Comune alla ricezione dei RAEE provenienti dalla Distribuzione/ Centri di assistenza tecnica/ Installatori presenti sul territorio (intesi come i piccoli conferitori e i grandi conferitori del bacino; vedi Protocollo di Intesa ANCI - CdCRAEE - Distribuzione del 24/06/2010). Nel nuovo AdP la soglia di 50 tonnellate di RAEE raccolte in un anno ( flusso di raccolta annuo ) non costituisce più un prerequisito indispensabile per l accesso ai Premi di Efficienza; B. Gestione effettiva dei Raggruppamenti R2 e R4 presso il CdR ( tasso di raccolta minimo; par. 8.5 AdP del 28 marzo 2012) Saranno premiabili solo i CdR che raggiungono un tasso di raccolta annuo (ovvero una quantità di R2 e R4 cumulativamente considerata) non inferiore a 20 punti percentuali in meno rispetto al tasso medio di raccolta in Italia dei medesimi raggruppamenti. Se, per es., in Italia la raccolta di R2+R4 è pari al 47% del totale dei RAEE raccolti, per accedere ai Premi di Efficienza un CdR dovrà raccogliere una quantità di R2 + R4 pari almeno al 27% della sua raccolta complessiva. Il valore medio italiano sarà calcolato sulla base dei dati relativi all anno precedente, mentre il dato relativo a ogni CdR sarà aggiornato trimestralmente. Il Premio di Efficienza, quindi, viene considerato come un riconoscimento per l impegno del Sottoscrittore a consegnare ai Sistemi Collettivi tutti i RAEE raccolti. Questo nuovo prerequisito per l accesso ai Premi è stato introdotto per cercare di aumentare la raccolta dei raggruppamenti R2 e R4, che in alcune aree non raggiunge quantitativi soddisfacenti. C. Saturazione della Unità di Carico soglia di buona operatività (valori in peso di buona pratica dei ritiri) (par. 3.9 delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all Adp del 28 marzo 2012) Saranno premiati i ritiri da parte dei Sistemi Collettivi il cui peso netto in una singola missione ( peso a destino ) sia pari almeno alle soglie di buona operatività di seguito riportate: Pagina 4 di 12

5 Raggruppamento R1 R2 R3 R4 Peso minimo per singolo ritiro ( soglia di buona operatività in kg) kg a presa kg a presa kg a presa Kg a presa Tabella 1 Soglie di buona operatività in peso per il riconoscimento dei Premi di Efficienza nessun premio di efficienza verrà riconosciuto dai Sistemi Collettivi per quei ritiri di RAEE il cui peso rilevato a destino sia inferiore alle soglie di buona operatività sopra riportate. Se le condizioni di cui alle lettere A e B sono soddisfatte, il Premio sarà riconosciuto per tutti i carichi di RAEE superiori alle soglie di buona operatività in peso ritirati da tutti i CdR presenti nel Comune. Il premio cioè sarà riconosciuto anche ai CdR eventualmente non aperti alla distribuzione, se nello stesso Comune il Sottoscrittore avrà aperto alla distribuzione almeno un altro CdR il cui tasso di raccolta di R2 + R4 sia superiore alla soglia minima prevista. 1.3 Modalità di determinazione e ammontare dei Premi di Efficienza L importo base dei Premi di Efficienza è di 40 Euro per tonnellata di RAEE ritirata dai Sistemi Collettivi (par. 9.1 AdP del 28 marzo 2012); il Premio viene riconosciuto dai Sistemi Collettivi ai Sottoscrittori che hanno formalmente comunicato tramite l area riservata del portale la disponibilità alla ricezione dei RAEE ritirati dalla Distribuzione/ Installatori/ Centri di assistenza presenti sul proprio territorio e che rispondono ai requisiti descritti nel paragrafo precedente. L importo unitario del Premio di Efficienza viene calcolato in base alle quantità raccolte nel singolo ritiro, ovvero sulla base del peso riscontrato a destino e varia in relazione alla fascia, ovvero alla tipologia di apertura del CdR alla distribuzione, come di seguito riportato: Fascia Tipologia di apertura alla distribuzione Importo in Euro / tonnellata FASCIA I FASCIA II Disponibilità a ricevere la distribuzione del proprio territorio Disponibilità a ricevere la distribuzione anche sita fuori dal proprio territorio Tabella 2 Importo del Premio di efficienza per fascia (tipologia di apertura alla distribuzione) ai fini del Premio di Efficienza, i Sottoscrittori che abbiano indicato una disponibilità del CdR a ricevere i RAEE anche da distributori provenienti da fuori del proprio territorio, ma che non abbiano attivato alcuna convenzione con i Distributori / Centri di assistenza tecnica / Installatori, saranno considerati come appartenenti alla FASCIA I; qualora il servizio di ritiro venga effettuato in base a giri periodici (ovvero secondo un calendario programmato e non a chiamata ), il Premio di Efficienza sarà riconosciuto in base alla sola disponibilità a ricevere i RAEE della distribuzione comunicata nell area riservata al Sottoscrittore sul portale e al rispetto del requisito del tasso di raccolta per R2 + R4. Pagina 5 di 12

6 1.4 Maggiorazione dei Premi di Efficienza Dal 1 Aprile 2012, secondo quanto stabilito all art. 9.1 dell Accordo di Programma sottoscritto da ANCI e CdC RAEE il 28 marzo 2012, saranno applicate delle maggiorazioni (pari a 5 /tonnellata) ai Premi di Efficienza per i Centri di Raccolta dotati di un sistema di pesatura attivo e funzionante. Per attestare il corretto funzionamento del sistema di pesatura presente presso il CdR, il Sottoscrittore dovrà caricarne, nell area a lui riservata sul portale la scansione di un valido certificato di taratura. Fascia Importo / tonnellata I - Disponibilità a ricevere la distribuzione del proprio territorio 40 I a - Disponibilità a ricevere la distribuzione del proprio territorio + sistema di pesatura 45 II - Disponibilità a ricevere la distribuzione anche sita fuori dal proprio territorio 55 II a - Disponibilità a ricevere la distribuzione anche sita fuori dal proprio territorio + sistema di pesatura 60 Tabella 3 Importo dei Premi di Efficienza con maggiorazione della pesa per proprio territorio - così come riportato nel par. 9.1 del Protocollo di intesa per la regolazione dei rapporti fra i Distributori ed i Gestori dei Centri di Raccolta dei RAEE domestici sottoscritto il 24 giugno 2010 da ANCI, CdC RAEE e Organizzazioni di categoria della Distribuzione si intende il Comune in cui è localizzato il CdR e il territorio di tutti i Comuni che sono stati indicati come conferenti al portale del CdC RAEE; l eventuale riduzione del 33% del Premio di Efficienza per i CdR il cui calendario per i ritiri da parte dei Sistemi Collettivi sia pari a 1 o 2 giorni lavorativi (ovvero se il CdR è aperto meno di 3 giorni a settimana) si applica anche ai Premi di Efficienza maggiorati previsti per i CdR dotati di un sistema di pesatura attivo e funzionante. 1.5 Modalità di comunicazione e incasso dei Premi di Efficienza Senza alcune modifica rispetto al passato, i Premi di Efficienza vengono comunicati al Soggetto Beneficiario (ovvero al Sottoscrittore del Centro di Raccolta iscritto al CdC RAEE) - unitamente a Penali e Sanzioni - in un apposito rapporto: l Estratto Conto. L Estratto Conto viene emesso dai Sistemi Collettivi con cadenza trimestrale ed è reso disponibile dal CdC RAEE nell area riservata ai Sottoscrittori del portale il CdC RAEE dà comunicazione al Soggetto Beneficiario della pubblicazione dell Estratto Conto tramite . Ai fini dell erogazione dei Premi di Efficienza, il Soggetto Beneficiario dovrà provvedere ad emettere i documenti contabili previsti dalla normativa vigente e dovrà comunicare nella propria anagrafica l aliquota IVA da applicare; il mancato inserimento di tale dato impedirà la generazione dell Estratto Conto (par. 9.2 AdP del 28 marzo 2012); solo a seguito dell inserimento dell Aliquota IVA nella propria anagrafica da parte del Sottoscrittore sarà possibile visualizzare l Estratto conto mancante, contestualmente alla pubblicazione di quello successivo; Pagina 6 di 12

7 l invio dei documenti contabili per l incasso da parte del Soggetto Beneficiario dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell Estratto Conto nell area riservata del portale del Centro di Coordinamento RAEE; il mancato invio dei documenti contabili nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell Estratto Conto, così come l invio della documentazione oltre tale termine, comporta la perdita per il Soggetto Beneficiario del diritto di riscuotere il Premio. Il tempo di emissione dei documenti contabili risulta ridotto proporzionalmente al ritardo di inserimento del dato di aliquota IVA applicabile. 1.6 Premi per la gestione di R5 (sorgenti luminose) Nel nuovo AdP ANCI-CdC RAEE sono state introdotte apposite premialità per la raccolta dei RAEE derivanti da sorgenti luminose (R5). Dal 1 Aprile 2012 i Sistemi Collettivi riconosceranno ai Sottoscrittori un Premio di Efficienza annuale per la gestione e la raccolta di R5; l importo di tale premio varia in funzione della quantità di R5 complessivamente raccolta nell anno precedente, come di seguito riportato: Fascia Importo erogato > Kg / anno 500 / anno > Kg / anno / anno > Kg / anno / anno > Kg / anno / anno Tabella 4 Importo dei Premi di Efficienza per R5 Pagina 7 di 12

8 2. LE PENALI A CARICO DEI SISTEMI COLLETTIVI Le Penali (par e delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all AdP del 28 marzo 2012) applicabili nei confronti dei Sistemi Collettivi sono di 2 tipi: Penali per ritardo e Penali qualitative. 2.1 Penali per ritardo Le Penali vengono riconosciute al Sottoscrittore qualora il ritiro dell Unità di Carico (UdC) da parte del Sistema Collettivo non avvenga entro il TMI (Tempo Massimo di Intervento; si veda al riguardo il par. 4 delle Condizioni Generali di Ritiro) previsto, oppure nel rispetto della diversa tempistica concordata tra il Sistema Collettivo e il Sottoscrittore. Le Penali per ritardo sono le seguenti: Giorni lavorativi di ritardo nell effettuazione del servizio Quantificazione Penale (EURO per ogni giorno di ritardo) Tabella 5 Penali per ritardo 1 100, , , , ,00 Nel caso di servizio a giro le penali per ritardo non sono applicabili Tali penali sono satisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari al 50% del TMI previsto (par delle Condizioni Generali di Ritiro), arrotondato per eccesso all intero superiore. Qualora il servizio di ritiro non sia effettuato dal Sistema Collettivo incaricato entro il suddetto TMI, il Sottoscrittore avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al CdC RAEE. In tal caso il Sottoscrittore addebiterà al Sistema Collettivo interessato dal ritardo tutti i costi sostenuti - purché essi siano documentati e allineati ai valori di mercato - a seguito dell emissione di regolare di fattura. Il CdC RAEE mette a disposizione l elenco degli impianti accreditati, dei quali il Sottoscrittore potrà avvalersi per la gestione dei RAEE non ritirati dai Sistemi Collettivi nei tempi sopra riportati. Pagina 8 di 12

9 2.2 Penali qualitative Le Penali qualitative (par delle Condizioni Generali di Ritiro) nei confronti dei Sistemi Collettivi si applicano qualora: la consegna di tutte le Unità di Carico previste non avvenga contestualmente all intervento (ritiro); l eventuale sostituzione dei contenitori di cui sia stata accertata la non idoneità per la gestione del servizio non avvenga entro 5 giorni lavorativi dalla notifica/richiesta scritta al Sistema Collettivo di riferimento; si verifichino le altre criticità / inadempienze riportate nella tabella successiva unitamente alle modalità di calcolo degli importi delle Penali. Tipo di anomalia Mancato ricambio U.d.C. / mancata consegna U.d.C. vuota (nella giornata di intervento) Mancata sostituzione U.d.C. non idonee (entro 5 giorni lavorativi) Mancata comunicazione dell avvicendamento di operatori logistici / impianti di prima destinazione (*) Mancato servizio decorsi x giorni dai tempi previsti per l iscrizione dei nuovi CdR (*) Mancato ritiro di tutte le unità di Carico indicate nella richiesta di ritiro Quantificazione Penale (EURO per singolo giorno di ritardo) 100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo 100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo Riconoscimento del Premio di Efficienza Tabella 6 Penali qualitative Nel caso di danneggiamento o di rottura di beni e attrezzature di proprietà dei Sottoscrittori dei CdR è inoltre previsto che i Sistemi Collettivi provvedano al risarcimento dei danni provocati. nei casi di applicazioni di penali per il ritardo o di penali qualitative, sarà onere dei Sistemi Collettivi farsi carico delle opportune misure affinché sia ripristinata la normalità all interno del CdR; ad es. sarà onere dei SC caricare l eventuale rifiuto depositato all esterno delle Unità di Carico o in altri contenitori dal Gestore del CdR a causa delle criticità verificatesi (par delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all AdP del 28 marzo 2012); l anomalia Mancato ritiro di tutte le Unità di Carico indicate nella Richiesta di Ritiro non darà origine a una sanzione, ma al riconoscimento del premio relativo alle quantità effettivamente ritirate Tale condizione dovrà essere segnalata dal Sottoscrittore indicando l anomalia nell apposito campo dell MSA online. Pagina 9 di 12

10 3. LE SANZIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE Le Sanzioni (par. 5.2 delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all AdP del 28 marzo 2012) vengono applicate dai Sistemi Collettivi nei confronti dei Sottoscrittori qualora vengano riscontrate determinate anomalie. Anche su questo punto sono state apportate modifiche all Accordo di Programma, al fine di semplificarne la gestione. Segnaliamo, in particolare, che la sanzione per RAEE danneggiati è ora considerata congiuntamente a quella per i RAEE cannibalizzati ; la soglia oltre cui scatta la sanzione è stata inoltre elevata al 30% del carico in pezzi (l AdP di luglio 2010 prevedeva, invece, una soglia pari al 15%); sono state, infine, escluse le eccezioni che in precedenza potevano determinare l annullamento della sanzione (effrazioni al CdR, raccolte straordinarie sul territorio, etc.,) per tale anomalia. L ammontare della sanzione varia a seconda del Raggruppamento in relazione al quale si è manifestata l anomalia; gli importi delle sanzioni economiche sono i seguenti: Raggruppamento Importo in EURO R1 116 R2 185 R3 125 R4 125 R5 50 Tabella 7 Importo delle sanzioni economiche a carico del Sottoscrittore l importo delle sanzioni irrogate sarà sottratto dall ammontare dell Estratto Contro trimestrale per il Sottoscrittore e potrà eventualmente fare da credito per gli Estratti Conto successivi; i valori delle sanzioni corrispondono al valore medio del Premio di Efficienza moltiplicato per il carico medio premiato nell ultimo anno per ciascun Raggruppamento; l importo delle sanzioni sarà rivisto annualmente in base alle analisi condotte dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio; i valori delle Sanzioni non sono assoggettati ad imposizione fiscale; per i Sottoscrittori che non sono Soggetti Beneficiari del Premio di Efficienza, non potendosi azzerare alcun premio verrà creato un credito a favore del Sistema Collettivo, che servirà ad azzerare eventuali future penali a carico del Sistema Collettivo stesso utilizzando il metodo della compensazione. Nella tabella seguente si riportano le sanzioni previste per le diverse tipologie di anomalia (par. 5.2 delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all AdP del 28 marzo 2012). Pagina 10 di 12

11 Tipo di anomalia Non adeguata separazione Raggruppamenti RAEE ai sensi del D.M. 185/2007 (presenza di rifiuto estraneo al Raggruppamento) RAEE danneggiati o RAEE privi di componenti, in quota superiore al 30% del carico (secondo le linee guida definite dall apposito documento predisposto dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio)* Mancato rispetto dell orario di apertura per il ritiro PdP che non generano RAEE PdP che non raggiungono la soglia minima di saturazione (ad eccezione del caso di termine temporale di deposito previsto dal DM 8 Aprile e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative/regolamentari del CdR) ** Danneggiamento dell Unità di Carico Azioni conseguenti e sanzioni Se l anomalia è evidente al momento dell intervento = Il servizio verrà eseguito quando il Centro di Raccolta avrà effettuato la separazione prevista, a seguito di ulteriore Richiesta di Intervento; Applicazione sanzione economica (se R1: 116 ; se R2: 185 ; se R3: 125 ; se R4: 125 ) Nel caso di ritiri di R1 e R2 con pezzi a terra, la rilevazione dell anomalia dovrà essere effettuata al momento dell intervento Applicazione sanzione economica (se R1: 116 ; se R2: 185 ; se R3: 125 ; se R4: 125 ) Annullamento Richiesta di Intervento (RdI) con comunicazione di riapertura di una RdI; Applicazione sanzione economica (se R1: 116 ; se R2: 185 ; se R3: 125 ; se R4: 125 ) Se un PdP in sei mesi di operatività non ha generato alcuna Richiesta di Ritiro (ovvero se per un Raggruppamento non viene effettuata alcuna RdR in se mesi), il Sistema Collettivo interessato potrà procedere al ritiro della propria Unità di Carico e il CdR dovrà dotarsi autonomamente di una nuova UdC. Non sarà possibile ottenere una UdC in comodato gratuito per i successivi sei mesi Applicazione sanzione economica (se R1: 116 ; se R2: 185 ; se R3: 125 ; se R4: 125 ) Rimborso dei danni; Applicazione sanzione economica (se R1: 116 ; se R2: 185 ; se R3: 125 ; se R4: 125 ). Tabella 8 Sanzioni a carico del Sottoscrittore (*) E stato altresì specificato quali condizioni debbano sussistere perché i RAEE siano considerati danneggiati: per i R1 e R2 quando gli apparecchi sono ragnati, per R3 quando gli apparecchi presentano il tubo catodico rotto. Saranno segnalati casi anomali su R4. Tutte le regole inerenti l applicazione e la modalità di contraddittorio relative a tale anomalia sono contenute nello specifico documento Chiarimento sull applicazione della sanzione per Presenza di RAEE danneggiati o privi di componenti essenziali oltre il 30% del carico. (**) Le soglie minime di saturazione (par delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all AdP del 28 marzo 2012) sono applicate a partire dal 1 Aprile 2012; esse sono le seguenti: Raggruppamento R1 R2 R3 R4 R5 contenitore grande R5 contenitore piccolo Soglia di saturazione (peso minimo per singolo ritiro) 400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile 400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile 300 kg a ritiro 300 kg a ritiro 50 kg a ritiro 25 kg a ritiro Tabella 9 Soglie minime di saturazione (peso minimo del singolo ritiro per Raggruppamento) Pagina 11 di 12

12 in relazione alle soglie minime di saturazione è opportuno specificare che: a) indipendentemente dal raggiungimento delle soglie di saturazione (peso minimo per singolo ritiro) riportate nella tab. 9, i Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta; qualora tuttavia il peso dei RAEE ritirati non sia pari o superiore alla soglia di saturazione saranno applicate le sanzioni riportate nella tab. 7; b) è fatta salva la possibilità di derogare ai valori delle soglie minime di saturazione sopra ricordati a fronte di specifici limiti autorizzativi e qualora le Unità di Carico fornite dai Sistemi Collettivi non siano idonee a contenere le quantità corrispondenti ai pesi minimi riportati in tab. 9; c) qualora sia necessario procedere ad un ritiro trimestrale secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i. per quanto concerne il deposito temporaneo o comunque con la frequenza definita dalle prescrizioni regolamentari o autorizzative del CdR, indipendentemente dal quantitativo di RAEE raccolti ciò non comporterà l applicazione delle sanzioni economiche previste dalle Condizioni Generali di Ritiro; d) nei casi di intervento sulle Unità di Carico inserite nei giri programmati non si applicano i pesi minimi per singolo ritiro ( soglie minime di saturazione ) riportate in tab. 9. Si specifica, infine, che i Centri di Raccolta che dichiareranno di essere provvisti di un sistema di pesatura potranno ricevere una segnalazione di anomalia se non dovessero allegare al Formulario la documentazione di avvenuta pesatura. Tale segnalazione, che potrà essere indicata nel campo D3 Altre Anomalie del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) da parte del Sistema Collettivo, non darà origine a una sanzione, ma alla disapplicazione della maggiorazione del Premio di Efficienza sul carico segnalato. Pagina 12 di 12

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