Indice. 1 La compravendita

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Indice. 1 La compravendita ---------------------------------------------------------------------------------------- 4"

Transcript

1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE LEZIONE VII I CONTRATTI (PARTE I) PROF. VALENTINA SCOGNAMIGLIO

2 Indice 1 La compravendita Obbligazioni del venditore Obbligazioni del compratore Vendita di beni immobili e mobili Vendita obbligatoria Vendita alternativa Vendita di cose generiche Vendita a termine di titoli di credito Vendita di cosa futura Vendita di cosa altrui Tipi di vendita rispetto alle modalità di contrattazione Tipi d vendita rispetto alla qualità dell oggetto Vendita con patto di riscatto Vendita a rate con riserva di proprietà La permuta Il riporto Il contratto estimatorio Il franchising L appalto Obbligazioni dell appaltatore di 33

3 5.2Obbligazioni del committente Estinzione dell appalto La subfornitura Il contratto di trasporto di 33

4 1 La compravendita La compravendita è definita dal codice come «il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo». Trattasi di un contratto: consensuale: per il perfezionamento di esso è sufficiente il semplice consenso delle parti e non occorre anche la effettiva consegna della cosa (che costituisce, invece, solo uno degli obblighi cui è tenuto il venditore). traslativo: attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto all altro; a titolo oneroso: entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione; a prestazioni corrispettive: ciascuna prestazione è causa dell altra (c.d. sinallagma); istantaneo: l esecuzione della prestazione si esaurisce nel momento in cui si verifica il trasferimento. commutativo: è possibile, infatti, valutare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall atto fin dal momento della stipulazione. La compravendita in quanto contratto consensuale richiede l accordo delle partì sullo scambio, al quale si giunge attraverso due distinte fasi: la proposta; l accettazione. L accordo si perfeziona soltanto quando l accettazione è portata a conoscenza del proponente. La causa del contratto di compravendita, cioè la sua funzione economico-sociale, si identifica nello scambio di un diritto verso un corrispettivo pecuniario (prezzo). Il contratto di compravendita non è un negozio formale, per cui il consenso delle parti può essere manifestato in qualsiasi modo eccetto nel caso in cui la legge richieda, per determinati oggetti, una particolare forma. La forma scritta è richiesta per: 4 di 33

5 la vendita di eredità (art. 1543), indipendentemente dalla natura dell oggetto; la vendita di navi ed aeromobili ; la vendita di beni immobili. In ordine alla formazione del contratto, assumono rilievo determinati istituti: A) Patto di prelazione In virtù ditale patto, il venditore si assicura la facoltà di ricomprare la cosa, qualora il compratore successivamente si induca a rivenderla, con preferenza su un eventuale nuovo compratore ed alle medesime condizioni offerte da questi. Il patto, di regola, ha efficacia obbligatoria e la sua violazione implica solo il risarcimento del danno. B) Patto di opzione Tale patto impone ad una delle parti l obbligo incondizionato ed irrevocabile di vendere o di comprare, mentre l altra parte ha il diritto di esigere la vendita o la compera, ovvero di rinunziarvi, a propria insindacabile scelta (alt. 1331). In caso di mancato adempimento si applicherà l art (esecuzione forzata). C) Offerta al pubblico E una proposta contrattuale indirizzata genericamente al pubblico; ogni individuo, con la sua accettazione, perfeziona il contratto (alt. 1336). Tipico caso è la vendita per corrispondenza (mail sales) ove la conclusione del contratto si realizza mediante la spedizione, da parte del compratore, di un apposito modulo predisposto dalla casa. O) Promessa di vendita È un contratto preliminare o preparatorio di un futuro contratto di vendita. Oggetto del contratto è l assunzione unilaterale o bilaterale dell obbligo di concludere, attraverso un successivo atto di volontà, un contratto di vendita. 5 di 33

6 1.1. Obbligazioni del venditore Le principali obbligazioni che gravano sul venditore sono : consegnare la cosa: assicurare, cioè, la disponibilità fisica della cosa venduta al compratore; fare acquistare al compratore la proprietà della cosa, nel caso di vendita obbligatoria; garantire il compratore dall evizione e da eventuali vizi della cosa. a) La garanzia per l evizione Talvolta può accadere che il bene venduto non sia di proprietà del venditore. In tal caso il vero proprietario può promuovere un giudizio contro il compratore del bene (per rivendicare lo stesso, o per vedere ridotta la vendita nei limiti del proprietà del venditore), il quale, anche se ignaro di tutto, dovrà soccombere. Evizione, dunque, si ha quando il compratore è privato del diritto sul bene acquistato, in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerta un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo. La evizione può essere: totale, se si riferisce a tutta quanta la cosa venduta; parziale, se riguarda solo una parte di essa. Contro siffatta eventualità incombe sul venditore la garanzia. Gli effetti della garanzia sono i seguenti: in caso di evizione totale: il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsargli le spese di contratto e le spese successive e utili sostenute per la cosa ; in caso di evizione parziale: il compratore può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Si applicano però le norme sull evizione totale qualora risulti, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario. La garanzia per evizione costituisce un effetto naturale del negozio, non occorre, pertanto, una specifica pattuizione che la preveda; il compratore, però, può rinunziarvi o contentarsi di una garanzia minore, come può pattuire che ne derivino effetti più gravi. La clausola di esclusione della garanzia, comunque, non vale nel caso di dolo di colpa grave del venditore. b) La garanzia per vizi occulti della cosa 6 di 33

7 Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da difetti che la rendano inidonea all uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Si parla tradizionalmente di garanzia per vizi occulti: dovuta solo quando i vizi erano ignoti al compratore e non facilmente riconoscibili al momento dell acquisto. Deve trattarsi, inoltre, di vizi materiali della cosa, poiché i vizi relativi alla condizione giuridica di essa rientrano nella disciplina dell evizione. Il compratore deve denunziare al venditore i vizi occulti entro otto giorni dall scoperta, a pena di decadenza, salvo che il contratto non disponga diversamente. È fissato, altresì, il termine di prescrizione di un anno dalla consegna della cosa viziata per fare valere in giudizio la garanzia. La garanzia può essere fatta valere in giudizio attraverso due azioni: l azione redibitoria, rivolta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo. l azione estimatoria (o quanti minoris), rivolta ad ottenere la riduzione o il parziale rimborso del prezzo. Proposta una delle due azioni, il compratore non può più esercitare l altra, nè può proporle entrambe. Situazione diversa si presenta quando la cosa venduta non ha le qualità promesse o essenziali all uso cui è destinata (es. il tessuto venduto non è di pura seta ma di seta mista a fibra sintetica). In tal caso non si riscontra un obbligazione di garanzia del venditore, bensì l inadempimento di un obbligazione di comportamento. Il compratore può esperire: l azione di risoluzione per mancanza di qualità (art. 1497), soggetta però ai termini di decadenza (denuncia entro otto giorni dalla scoperta) e di prescrizione (esercizio dell azione entro un anno dalla consegna) previsti per i vizi occulti; l azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Si ha aliud pro alio quando la cosa consegnata dal venditore è completamente diversa da quella pattuita: o perché appartiene ad un genere merceologico del tutto diverso o perché manca delle qualità necessarie per assolvere la funzione economico-sociale cui la cosa pattuita era destinata (es. consegna di un quadro falso venduto come quadro d autore). 7 di 33

8 1.2. Obbligazioni del compratore L obbligazione principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo. Il prezzo, di regola, è determinato dalle parti; ma la determinazione può anche essere rimessa ad un terzo (c.d. arbitratore). Più specificamente, deve ricordarsi che il prezzo del bene oggetto di compra-vendita può essere: libero: se le parti possono liberamente contrattarlo; d imperio o amministrato: se imposto dall autorità governativa ; imposto: dal produttore, o grossista, o dettagliante. In questo caso si può ritenere «concorrenza sleale» quella di chi vende a prezzo più basso rispetto a quello imposto; non determinato (open) fino al tempo della consegna. Sono, per lo più, a carico del compratore le spese del contratto di vendita. L art stabilisce una regola generale: il prezzo deve essere pagato al momento della consegna della cosa venduta e nel luogo ove tale consegna si esegue ovvero presso il domicilio del venditore Vendita di beni immobili e mobili A) Vendita di beni immobili Norme particolari regolano la vendita di beni immobili. Ed invero: il contratto deve essere sempre redatto informi scritta ed in difetto la vendita immobiliare è nulla; è prescritta una peculiare pubblicità del contratto, che si attua con la trascrizione nei registri immobiliari. Per quanto riguarda, poi, l identificazione e la quantità del bene immobile, si distingue tra: a) vendita a misura: nel contratto sono indicate espressamente le unità di misura dell immobile ed il prezzo è stabilito «in ragione di un tanto per ogni unità di misura». b) vendita a corpo: il prezzo è determinato con riguardo all immobile considerato nel suo complesso, indipendentemente da qualsiasi unità di misura. In tal caso prevista diminuzione o supplemento del prezzo solo qualora la misura reale sia interiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. 8 di 33

9 B) Vendita d beni mobili La vendita di cose mobili non richiede una forma ad substantiam ma circondata da una serie di garanzie; infatti il rapporto deve avere una pronta esecuzione, le irregolarità devono essere rapidamente accertate, le conseguenze di una eventuale inadempienza liquidate senza indugio. Per la tutela di queste esigenze è prevista una peculiare normativa, caratterizzata da particolari disposizioni relative all accertamento dei difetti, all esecuzione coattiva, alla risoluzione di diritto, alla rivendicazione del venditore Vendita obbligatoria La vendita ha, normalmente, effetti reali, in quanto produce il trasferimento della proprietà della cosa in virtù del solo consenso. Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi in cui essa ha efficacia meramente obbligatoria: non trasferisce, cioè, immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferire successivamente la cosa medesima, conferendo al compratore soltanto un diritto di credito. Può affermarsi, che la compravendita: produce effetti reali immediati in tutti i casi in cui ha per oggetto un bene esistente, determinato, disponibile e di proprietà del venditore, di cui le parli vogliano il trasferimento attuale della proprietà; ha, invece, effetti immediati soltanto obbligatori, quando oggetto ne sia un bene indeterminato, o futuro, o ancora di proprietà di una persona diversa dal venditore, o di cui si vuole prorogare il momento del trasferimento della proprietà. Nella vendita obbligatoria, dunque: a) al momento della conclusione del contratto si determina l effetto obbligato rio, che consiste: nell irrevocabilità del consenso; nell impegno del venditore di fare acquistare la proprietà della cosa, oil diritto, al compratore; nell obbligo del compratore di pagare il prezzo; b) l effetto reale, invece (cioè il trasferimento della cosa o del diritto), viene differito ad un momento successivo e ricollegato al verificarsi di un ulteriore atto o fatto che viene ad incidere sul rapporto di vendita già costituito (es. completamento di un immobile che il venditore si è obbligato 9 di 33

10 a costruire; pagamento dell ultima rata nella vendita con riserva di proprietà; scelta fatta dal compratore nella vendita alternativa). I due tipi di effetti, comunque, hanno sempre come unica fonte il contratto di compravendita e gli atti e fatti ulteriori (ai quali si ricollega il trasferimento) appartengono solo alla fase esecutiva ditale contratto e non alla fase formativa di esso. Costituiscono ipotesi di vendita obbligatoria: la vendita alternativa; la vendita di cosa figura; la vendita di cosa generica; la vendita di cosa altrui; la vendita a termine di cose non determinate e la vendita rateale con riserva di proprietà Vendita alternativa Tale tipo di vendita ricorre quando due o più cose sono dedotte nel contratto, ma una sola di esse dovrà essere trasferita al compratore (es. ti vendo il mio fondo a Ischia o quello a Capri). Il carattere obbligatorio di tale vendita deriva dal fatto che in essa l oggetto non è determinato, ma solo determinabile: per cui, non essendo concepibile un diritto di proprietà sopra un bene indeterminato, prima che si realizzi l effetto traslativo è necessario che si compia la concentrazione, cioè sia esercitata la facoltà di scelta con conseguente individuazione del bene Vendita di cose generiche Anche la vendita di cose generiche, avente ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (es.: ti vendo un chilo di grano), rientra tra le ipotesi di vendita obbligatoria, per la indeterminatezza dell oggetto. Quindi la proprietà passa al compratore con l individuazione, che consente di isolare le cose che formano oggetto della vendita. L individuazione è fatta di accordo fra le parti o nei modi dalle stesse stabiliti Vendita a termine di titoli di credito È una forma particolare di vendita di cose generiche: oggetto di essa sono, infatti, titoli di credito non determinati ma indicati solo con riferimento ad una specie o quantità (es.: mi impegno a vendere a Caio mille azioni FIAT). Valgono le regole già esaminate per la vendita di cose generiche, e la specificazione avviene al momento della consegna. 10 di 33

11 Tutti i diritti che vengono a scadenza dopo la conclusione del contratto spettano al compratore (interessi, dividendi etc.); solo il diritto di voto inerente ai titoli azionari spetta al venditore fino ai momento della consegna. In caso di inadempimento dei contratti a termine : se il compratore è inadempiente, i titoli sono venduti ad altri per conto ed a spese del compratore; se inadempiente è il venditore, i titoli sono acquistati da altri a spese del venditore (esecuzione coattiva della vendita) Vendita di cosa futura Parimenti obbligatoria è la vendita di cosa futura. Per «cosa futura» bisogna intendere ciò che non ancora è venuto ad esistenza, e cioè la «res sperata», per cui generalmente la vendita di cosa futura è anche indicata come «emptio rei speratae». Nella vendita di cosa futura, l effetto traslativo si realizza non appena siano venuti ad esistenza Vendita di cosa altrui È vendita di cosa altrui quella avente ad oggetto una cosa che, al momento della stipulazione del contratto, non appartiene al venditore, ma fa parte de patrimonio di un terzo. Sorge a carico del venditore l obbligo di procurarsi la cosa e di consegnarla al compratore. Nell ipotesi di vendita di cosa altrui, dunque, il compratore diventa proprietario nel momento stesso in cui il suo venditore acquista la proprietà del bene dal titolare di essa e da tale momento non potrà più essere rifiutato il pagamento del prezzo. Importanti sono le conseguenze del mancato acquisto del bene da parte del venditore: se il compratore era consapevole dell altruità della cosa, egli non avrà diritto alla risoluzione del contratto, ma solo al risarcimento dei danni conseguenti all inadempimento; se invece il compratore era in buona fede (ignorava, cioè, che la cosa fosse di altri), avrà diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento. 11 di 33

12 1.10. Tipi di vendita rispetto alle modalità di contrattazione La dinamica dei rapporti contrattuali di compravendita si è arricchita, negli ultimi tempi, delle seguenti figure: I) Vendita mediante apparecchi automatici di distribuzione: costituisce un ipotesi di scambio conclusa con una parte non presente, a seguito di «offerta al pubblico». 2) Vendita realizzata con il sistema del self-service. È un caso di offerta al pubblico. 3) Vendita a domicilio (door to door), che è effettuata a mezzo di incaricati dimostratori. 4) Vendita a distanza, che si conclude senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore (es.: vendita effettuata tramite telefono, televisore, posta elettronica). 5) Vendita a mezzo carte di credito (che amplia le facoltà di acquisto del compratore, consentendogli di non portare con sé moneta contante e di disporre del proprio «patrimonio» in ogni momento) Tipi d vendita rispetto alla qualità dell oggetto A) Vendita con riserva di gradimento Tale vendita non si perfeziona finché il gradimento del compratore non sia comunicato al venditore. E una sorta di opzione: vincolato è soltanto il venditore, non il compratore, che può negare il gradimento senza dover dare alcuna motivazione o denunciare un qualsiasi vizio della cosa. B) Vendita a prova È una vendita che non presuppone l esame della merce da parte dell acquirente ed è sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all uso cui è destinata. Essa viene anche denominata «salvo assaggio» o «salvo visita». La prova si esegue nel termine e con le modalità stabiliti dalle parti. C) Vendita con promessa di sostituzione È un tipo di vendita cui ricorre il venditore al dettaglio nei confronti di acquirenti che destinano a terzi il prodotto (es.: acquisto di un capo di abbigliamento per terzi), D) Vendita su campione 12 di 33

13 A tale sistema di vendita si ricorre, per lo più, quando le merci sono lontane: trattasi di una vendita «perfetta», non sottoposta a condizione, in cui il compratore può chiedere la risoluzione dei contratto per qualsiasi difformità che la merce consegnatagli presenti rispetto al campione. Il campione è una pane della cosa oggetto del contratto, che normalmente viene prelevata alla conclusione dello stesso: esso costituisce l unico elemento indicativo della qualità della merce. E) Vendita su tipo di campione Differisce dalla «vendita su campione» perché in questo tipo di vendita, ottenere la risoluzione, deve ricorrere una difformità notevole dal campione, che ha solo valore di orientamento, e cioè serve solo ad individuare, approssimativamente, la qualità della merce. F) Vendita tel-quelle (o di merce nello stato in cui si trova) Riguarda sempre cose determinate (esempio: vendita d auto di occasione). In questa ipotesi non si richiede alcun particolare livello qualitativo della merce venduta ed il compratore è solo garantito per l evizione o per vizi ricadenti su qualità essenziali all uso della cosa (esempio: l acquirente di un auto usata non potrà contestare le scadenti condizioni generali dell automezzo, ma solo una eventuale non marciabilità qualità essenziale del veicolo) Vendita con patto di riscatto Si ricorre normalmente alla vendita con patto di riscatto quando il venditore è indotto a vendere per realizzare danaro contante, ma spera di potere, entro un certo termine, recuperare la proprietà della cosa venduta. Con il patto di riscatto, infatti, il venditore si riserva il diritto di riacquistare la cosa stessa entro un termine stabilito, dietro rimborso al compratore del prezzo e delle spese che quegli avesse fatto in dipendenza dell acquisto. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l eccedenza. La legge, inoltre, stabilisce un termine massimo per il riscatto, al quale termine si riducono quelli eventualmente più lunghi apposti alle parti : due anni per i beni mobili; cinque anni per i beni immobili. 13 di 33

14 Il patto di riscatto crea sulla cosa venduta un vincolo reale: pertanto, se il compratore rivende la cosa, il venditore può riscattarla anche nei confronti del terzo acquirente, purché il patto sia ad esso opponibile. Adempiuti gli oneri di comunicazione della dichiarazione di riscatto e di rimborso, il venditore riacquista il diritto alienato: non si opera, cioè, un ritrasferimento, ma un automatica risoluzione del contratto (con effetto parzialmente retroattivo, in quanto il riscattante è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, le quali abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni) Vendita a rate con riserva di proprietà È una forma particolare di vendita nella quale l effetto traslativo rimane subordinato all effettivo adempimento del compratore. La struttura dell istituto è semplice: le parti stabiliscono che il prezzo venga pagato frazionatamente entro un certo tempo; la cosa viene consegnata subito ma la proprietà passa al compratore solo dopo il pagamento dell ultima rata del prezzo medesimo. I rischi relativi alla cosa venduta, ed in particolare il rischio del perimento della cosa passano dal venditore al compratore al momento della consegna (eccezione al principio stabilito dall art. 1465, secondo il quale il rischio incombe sul proprietario). Se la cosa, pertanto, perisce prima del pagamento integrale del prezzo quando essa, cioè, è ancora del venditore il compratore dovrà ugualmente continuare a pagarne il prezzo. La legge ha voluto tutelare il compratore contro patti vessatori in passato assai diffusi in questo tipo di vendita. Ha così dichiarato inefficace la clausola secondo cui il mancato pagamento di una sola rata dà luogo alla risoluzione, se questa rata non superi l ottava parte del prezzo (ari 1525). Inoltre, se il contratto è risolto per inadempimento del compratore, questi ha diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo un equo compenso al venditore per l uso della cosa, oltre il risarcimento del danno. Colui che acquista a rate non può alienare il bene fino a quando non ne ha acquistato la proprietà. 14 di 33

15 2 La permuta La permuta è «il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, odi altri diritti, da un contraente all altro» (art. 1552). Trattasi di un contratto consensuale, con effetti reali che si distingue dalla vendita poiché, invece di realizzare lo scambio di cosa contro prezzo, realizza lo scambio di cosa contro cosa, mobile o immobile. La permuta trova nel codice vigente una scarna disciplina specifica, stame il generico rinvio alle norme stabilite per la vendita, in quanto compatibili (art ). Può aversi permuta anche fra cose di valore diseguale,ed in tal caso colui che riceva la cosa di valore maggiore dovrà corrispondere un conguaglio in danaro all altro contraente. A differenza della vendita, infine, le spese del contratto gravano su entrambe le parti, in misura eguale, e non sul solo compratore (art. 1554). 2.1 Il riporto Con il contratto dì riporto una parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un altra (riportatore) titoli di credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo: al tempo stesso, il riportatore si obbliga a trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie (obbligazione di genere) verso rimborso del prezzo (che può essere anche aumentato o diminuito nella misura convenuta), alla scadenza di un termine ulteriore (alt. 1548). L istituto ha nel codice un unica disciplina giuridica ma si distingue, secondo le sue applicazioni concrete, in riporto di banca e in riporto di borsa. Il riporto di banca, normalmente concluso tra una banca e un privato (ma anche tra due privati), ha essenzialmente una funzione creditizia. Il riporto di borsa, stipulato nelle borse valori, è caratterizzato invece da una funzione speculativa. Il contratto di riporto è un contratto reale e, pertanto, si perfeziona solo con la consegna dei titoli. 15 di 33

16 Oggetto del riporto possono essere unicamente titoli di credito in senso tecnico e non diritti di credito che non siano incorporati in documenti; tali titoli devono essere fungibili, in quanto il riportatore è tenuto a ritrasferire al riportato titoli dello stesso genere, ma non gli stessi ricevuti (obbligazione di genere). Secondo la scarna disciplina codicistica : tutti i diritti accessori inerenti ai titoli spettano, di regola, al riportato: il diritto di voto spetta al riportatore ; in caso di inadempimento dell obbligo a termine da parte di uno dei contraenti, può farsi luogo ad esecuzione coattiva, ai sensi degli art e 1516; se, invece, entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto (art. 1551). Il riporto si distingue da: mutuo garantito da pegno irregolare su titoli Nel mutuo pignoratizio, infatti, i titoli sono consegnati al mutuante a garanzia della restituzione della somma mutuata, mentre nel riporto rappresentano il corrispettivo del denaro ricevuto; anticipazione bancaria sui titoli Nell anticipazione bancaria (arti e segg.) colui che riceve l anticipazione fornisce alla banca anticipante un pegno su titoli, a garanzia della somma messa a sua disposizione. L anticipato, a differenza del riportato, può restituire in ogni momento, in tutto o in parte, la somma ricevuta e rientrare così nella disponibilità dei titoli. La banca, inoltre (e ciò non è previsto per il riporto), può ottenere un supplemento di garanzia, nell ipotesi in cui per qualsiasi causa diminuisca i valore dei titoli. 16 di 33

17 3 Il contratto estimatorio Con il contratto estimatorio una parte (tradens) consegna determinate cose mobili stimate per un certo prezzo all altra (accipiens), e questa si obbliga a pagarne il prezzo di stima, ma ha la facoltà di liberarsi da tale obbligo, restituendo integra la cosa entro un termine stabilito (art. 1556). Il consegnatario (accipiens) non acquista la proprietà della cosa all atto della consegna e come conseguenza di questa, né assume l obbligo di venderla o procurarne la vendita. Agisce per proprio conto e nel proprio interesse; il suo obbligo di pagare il prezzo di stima nasce nel momento in cui la cosa venga venduta a terzi o sia scaduto il termine pattuito senza che egli ne abbia effettuato la restituzione al consegnante (tradens). L estimatorio non è un contratto formale e la scrittura non è richiesta ad sub-stantiam né ad probationem. Dal punto di vista della disciplina: a)i rischi per la perdita o il deterioramento delle cose cadono sull accipiens, il quale non è liberato dall obbligo di pagare il prezzo anche se la perdita o il deterioramento hanno reso impossibile la restituzione della cosa per causa a lui non imputabile (art. 1557); b) durante il termine contrattuale la disponibilità delle cose spetta all accipiens ed è sottratta al tradens (art. 1558); c) fino al momento del pagamento del prezzo, le cose, non essendo ancora uscite dal patrimonio del tradens, restano a garanzia dei suoi creditori mentre nessuna pretesa sulle stesse possono avanzare i creditori dell accipiens (art.1558); d) la risoluzione del contratto può essere chiesta dal tradens allorché l accipiens non abbia provveduto, dopo la scadenza, al pagamento del prezzo. Può essere altresì richiesta dall accipiens allorché la cosa risulti affetta da vizio difetti di qualità. I vizi o difetti denunziati dal terzo acquirente, infatti, (non operando la specifica garanzia prevista in tema di compravendita) si risolvono nell inadempimento dell obbligazione del tradens di porre l accipiens in condizione di realizzare la vendita della merce attraverso la consegna di una cosa fornita di tutti i requisiti che la rendano idonea allo smercio; 17 di 33

18 e) il tradens non è tenuto ad accettate la restituzione della cosa, da parte del l accipiens, se questa, essendosi deteriorata, è divenuta incommerciabile. Se il tradens, comunque, accetta la restituzione, può esigere il risarcimento del danno derivante dalla diminuzione di valore delle cose deteriorate; f) la morte di uno dei due contraenti non ha rilievo come causa di scioglimento anticipato del contratto, in quanto questo non è concluso intuitu personae. Si ritiene però valida la pattuizione fra le parti di estinzione anticipata nel solo caso di morte dell accipiens. 3.1 Il contratto di somministrazione La somministrazione è «il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell altra, prestazioni periodiche o continuative di cose» (art. 1559). In particolare: prestazioni periodiche: sono quelle che si ripetono a distanza di tempo, a scadenze determinate (es. somministrazione settimanale di foraggio per una scuderia); prestazioni continuative: sono quelle che si prolungano ininterrottamente per tutta la durata del contratto (es. erogazione di gas odi energia elettrica). La somministrazione può essere: a) di consumo, quando al somministrato viene trasferita la proprietà delle cose erogate; b) di uso, quando invece gliene viene concesso il semplice godimento. La somministrazione consente di soddisfare un bisogno durevole del somministrato attraverso la stipulazione di un unico contratto, che assicura la regolarità delle forniture nel tempo e la stabilità dei prezzi. Con riferimento alla normativa propria, appare opportuno evidenziare le seguenti peculiarità: a) Determinazione delle prestazioni Nel contratto di somministrazione, quale contratto di scambio, la prestazione dedotta deve essere determinata o determinabile, ma raramente, nella pratica, viene stabilita con esattezza e precisione l entità della fornitura da somministrare (si usa indicare solitamente i quantitativi minimi 18 di 33

19 e massimi). Se nulla è detto. comunque, s intende pattuita la quantità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto. b) il prezzo Le parti possono liberamente disporre in ordine alla determinazione del prezzo, con riferimento sia alle singole prestazioni sia al quantitativo globale. Quanto alle modalità di pagamento, salvo diversa pattuizione, il prezzo è corrisposto (art. 1562): nel caso di prestazione periodica, all atto delle singole prestazioni; nel caso di prestazioni continuative, alle scadenze d uso (ogni mese, ogni tre mesi etc.), in proporzione a ciascuna di esse. c) La durata del contratto Ilcontratto di somministrazione non può avere durata perpetua: esso può essere a «termine» o a «tempo indeterminato» (in quest ultimo caso è concessa a ciascuna delle parti la facoltà di recesso, previo congruo preavviso). d) Risoluzione per inadempimento L inadempimento di una delle parti non comporta di per sé la risoluzione del contratto, ma questo può chiedersi soltanto se l inadempimento stesso riveste notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell esattezza dei successivi adempimenti. La clausola di esclusiva Spesso, nei contratti di somministrazione, è inserita la cd. «clausola di esclusiva»: a favore del somministrante: il somministrato non può ricevere da altri prestazioni della stessa natura, né procurarsele con mezzi propri ; a favore del somministrato; il somministrante non può eseguire ad altri nella zona contemplata e per la durata del contratto, forniture della stessa natura; a favore di entrambi i contraenti: gli obblighi predetti sono a carico, reciprocamente,del somministrato e del somministratore. Scopo della clausola di esclusiva è anche quello di contenere la concorrenza tra imprenditori. Il patto di preferenza 19 di 33

20 È consentito dalla legge (art. 1566) ed è frequente nella pratica (purché duri, nel massimo, non oltre cinque anni ) il patto con cui il somministrato si obbliga a dare la preferenza al somministrante (a parità di condizioni) qualora gli occorra stipulate un successivo contratto di somministrazione per lo stesso oggetto. Dal patto di preferenza deriva per il somministrato l obbligo di comunicare al somministrante le condizioni fatte da terzi; il somministrante, a sua volta, dovrà comunicare, nel termine stabilito o d uso, se intende o meno valersi del diritto di preferenza. Il catering LI «catering» (dall inglese somministrare cibi) è il contratto con cui una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad approvvigionare l altra parte di pasti pronti per essere consumati. L obbligazione del somministrante è adempiuta con la consegna dei pasti precotti, confezionati secondo modalità tecniche e qualitative definite, nella quantità, nei tempi e nel luogo stabiliti. Il somministrato è, a sua volta, tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito. La concessione di vendita Il contratto di concessione di vendita (o concessione commerciale) trova origine nell adattamento del contratto di somministrazione a particolari esigenze connesse al rapporto tra produttore e rivenditore di beni. Esso si caratterizza: a) quanto al produttore concedente: per la previsione dell obbligo di fornire al rivenditore concessionario la quantità di prodotti che questi richieda, con diritto però a controlli periodici circa l efficienza dell organizzazione di vendita; b) quando al rivenditore concessionario: per la previsione degli obblighi: di mantenere efficiente l organizzazione di vendita; 20 di 33

21 di acquistare quantitativi minimi di merce a scadenze determinate e di detenere minimi prefissati di scorte; di praticare i prezzi e le condizioni di rivendita stabiliti dal produttore; di fornire assistenza tecnica alla clientela dopo la vendita. La funzione economica della concessione di vendita può individuarsi, dunque, nella finalità di contemperare l esigenza del produttore industriale di non assumere i costi ed i rischi connessi alla distribuzione dei prodotti con l altrettanto rilevante esigenza, dallo stesso avvertita, di non disinteressarsi alla loro commercializzazione, tenuto conto dello stretto legame esistente tra produzione e distribuzione. La concessione si configura, perciò, come un contratto di distribuzione finalizzato alla commercializzazione, da parte del concessionario, dei prodotti dei concedente in un determinato territorio. Il concessionario acquista la proprietà della merce, che poi rivende in nome e per conto proprio, godendo di una posizione di privilegio nel territorio contrattualmente prefissato. 21 di 33

22 4 Il franchising Il termine inglese franchising, fa riferimento ad un rapporto contrattuale in base al quale un impresa leader ben conosciuta sul mercato, detta franchisor, concede all altra pane, detta franchisee, di usare la propria formula commerciale, comprensiva di segni distintivi e Know-how, fornendole contestualmente i prodotti ed i servizi che la stessa dovrà distribuire. Si tratta di un sistema di distribuzione tra i più evoluti degli ultimi tempi, in base al quale il produttore non rivende direttamente alla clientela (come nella distribuzione cd. diretta), né per il tramite di agenti od intermediari (come nella distribuzione cd. indiretta), ma vende al distributore o, più spesso, a diversi distributori (in modo da creare una vera e propria catena distributiva), i quali assumono l obbligo di rivendere e diffondere sul mercato i prodotti e/o i servizi ricevuti. Il franchising ha finalmente trovato una propria compiuta regolamentazione con l approvazione della legge 6 maggio 2004, n. 129, recante Norme per la disciplina dell affiliazione commerciale. La legge n. 129/2004 è dunque intervenuta a colmare il vuoto legislativo, definendo il contratto di franchising, fissandone il contenuto e la durata minimi, prescrivendo gli obblighi cui sono tenute le parti e le sanzioni per il caso di comportamenti scorretti durante la fase delle trattative precontrattuali. Il contratto di affiliazione deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e contenere le indicazioni minime prescritte dell art. 3, relative all ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l affiliato deve sostenere prima dell inizio dell attività, alle modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e all ambito di eventuale esclusiva territoriale, alle caratteristiche dei servizi offerti dall affiliante (intermini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione, allestimento e formazione), alla specifica del Know-how fornito ed alle condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto. 4.1 Gli obblighi dell affiliante Con riguardo agli obblighi dell affiliante (franchisor), l art. 4 gli impone di consegnare all affiliato, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione, copia del contratto di affiliazione corredata da una ulteriore documentazione che comprende, tra l altro: dall affiliato); una copia del bilancio dell affiliante relativo agli ultimi tre esercizi (se richiesto 22 di 33

23 la indicazione dei marchi utilizzati nel sistema e dei dati relativi alla registrazione, deposito od eventuale licenza concessa all affiliante da terzi; l illustrazione degli elementi caratterizzanti l attività oggetto di affiliazione commerciale; la lista degli affiliati già operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell affiliante; la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari od arbitrali promossi nei confronti dell affiliante e conclusisi negli ultimi tre anni. Allo specifico obbligo di informazione imposto all affiliante dall art. 4 si accompagna quello, di portata più generale, prescritto dal successivo art. 6, in base il quale lo stesso affiliante deve tempestivamente fornire all aspirante affiliato ogni dato ed informazione che questi ritenga necessari o comunque utili ai fini della stipulazione del negozio. 4.2 Obblighi dell affiliato Il già citato art. 6 impone anche all affiliato, nell osservanza di un comportamento improntato ai criteri della lealtà e della correttezza sin dalla fase delle trattative precontrattuali, degli obblighi di carattere informativo. L aspirante affiliato debba fornire all affiliante, tempestivamente ed in modo esatto e completo, ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria od opportuna ai fini della stipulazione del contratto, anche se non espressamente richiesti. In funzione della trasparenza nelle relazioni, che il successivo art. 8 consente l impugnativa del contratto ove l altra parte abbia fornito false informazioni. L annullamento del contratto, secondo il disposto normativo, può essere richiesto ai sensi dell art. 1349, che disciplina il dolo determinante ai fini dell annullabilità del negozio, e quindi nella sola ipotesi in cui le false informazioni sino state fornite intenzionalmente al fine di indurre l altra parte a contrarre. L affiliato non può trasferire la propria sede di attività a prescindere dal consenso dell affiliante, salvo che ricorra una causa di forza maggiore; ciò al fine di garantire e mantenere costante nel tempo una razionale organizzazione e distribuzione dell attività, coerente con la logica stessa dell operazione di franchising. In secondo luogo, l affiliato deve impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell attività oggetto dell affiliazione commerciale. 23 di 33

24 5 L appalto L appalto è «il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o è un servizio, verso corrispettivo in danaro» (art. 1655). Esso rientra nell ampia categoria dei contratti di lavoro in senso lato e precisamente in quella che ha per oggetto non già la prestazione di una attività lavorativa, ma la prestazione di un risultato dell attività lavorativa. Gli elementi che caratterizzano la prestazione dell appaltatore sono: a) l organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dell opera o del servizio da parte del medesimo. Sussiste, dunque, un nesso di interdipendenza tra appalto ed impresa, in quanto il contratto d appalto presuppone la disponibilità in capo all appaltatore di un complesso di mezzi produttivi, nonché l impiego del lavoro di altri soggetti. b) la gestione a proprio rischio. L appaltatore, infatti, corre il rischio di non coprire i costi di lavoro (salari) e di capitale (interessi sui finanziamenti, corrispettivi e canoni di locazione per attrezzature e macchine) con il ricavato dell appalto. Fatti imprevisti possono rendere più onerosa la sua prestazione, poiché egli deve sopportare anche quei danni che provengono da forza maggiore o che possono essere a lui imputati per cattiva organizzazione ovvero per erronea scelta dei suoi ausiliari e collaboratori. Il contratto di appalto è un contratto bilaterale. È un contratto commutativo (non aleatorio), perché in esso l entità obiettiva delle prestazioni delle parti è sempre determinata o almeno determinabile in base a criteri prestabiliti e non in funzione di fatti incerti o futuri. Solitamente trattasi di un contratto ad esecuzione prolungata : il decorso del tempo, cioè, è praticamente indispensabile per la sua esecuzione. 5.1 Obbligazioni dell appaltatore Le principali obbligazioni dell appaltatore possono così sintetizzarsi: 24 di 33

25 a) Egli deve compiere, con la propria organizzazione, l opera o il servizio che ha assunto: se non vi è espressa autorizzazione del committente, l appaltatore non può dare in subappalto l esecuzione dell opera (art. 1656); il committente, in caso di morte dell appaltatore, può recedere dal contratto, qualora gli eredi non diano affidamento per la buona esecuzione dell opera (art. 1674). b) I rischi che incidono sull opera, durante il corso della esecuzione, ricadono sull appaltatore. Solo per quella parte della materia eventualmente fornita dal committente il perimento dell opera è a carico di quest ultimo. c) L opera deve essere compiuta secondo le modalità convenute, a regola d arte e nel termine pattuito. L appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell opera senza autorizzazione del committente (e questa deve essere provata per iscritto). Se il prezzo dell opera è stato determinato globalmente, l appaltatore non ha diritto ad un ulteriore compenso per le variazioni e per le aggiunte (autorizzate), salvo espressa pattuizione in tal senso. All appaltatore deve essere riservata una certa sfera di autonomia nell esecuzione dell opera e questa va contemperata con i poteri di controllo e di verifica che la legge riconosce al committente. L appaltatore che non compie l opera nel termine pattuito è in mora ed è tenuto al risarcimento dei danni, mentre è talvolta previsto un premio di acceleramento qualora l appaltatore completi il lavoro prima del convenuto. d) L appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questi eventualmente fornita, se tali difetti si scoprono nel corso dell opera e possono comprometterne la regolare esecuzione. e) L appaltatore deve mettere il committente in condizione di poter eseguire la verifica finale dell opera. Il diritto dell appaltatore al corrispettivo è subordinato all accettazione dell opera da parte del committente. L appaltatore, compiuta l opera, deve invitare quest ultimo a verificare la stessa, per constatare se sia stata eseguita a regola d arte: tale verifica si chiama collaudo. f) L appaltatore «è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell opera. Difformità e vizi devono essere denunziati dal committente all appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e l azione in ogni a si prescrive entro due anni dalla consegna. Il committente può chiedere: che le difformità ed i vizi siano eliminati a spese dell appaltatore (e citando l azione generale di adempimento); 25 di 33

26 una diminuzione del prezzo in proporzione ai vizi accertati; la risoluzione del contratto (sei vizi sono tali da rendere l opera del tutto inadatta alla sua destinazione). g) Una responsabilità più grave è prevista a carico dell appaltatore per gli immobili destinati per la loro natura a lunga durata, attraverso il prolungamento fino a dieci anni del rapporto di responsabilità (tenuto conto che, in questi casi, i vizi dell opera possono manifestarsi anche dopo un più lungo intervallo). 5.2 Obbligazioni del committente Quanto alla posizione contrattuale del committente deve ricordarsi che: a) questi è tenuto anzitutto al pagamento del corrispettivo, in quanto l appalto è un contratto per sua stessa essenza a titolo oneroso. Il prezzo può essere stabilito globalmente (rispetto all opera nel suo complesso e cioè a «forfait») oppure a «misura» (es.: tot euro a metro quadrato). E ammessa la revisione dei prezzi qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, successivamente alla conclusione del contratto, variazioni superiori al decimo nel prezzo dei materiali o della mano d opera, tali da aggravare per una delle parti l esecuzione del contratto. La revisione, comunque, può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. L appaltatore, inoltre, ha diritto ad un equo compenso, quando nel corso dell opera si manifestino difficoltà impreviste di esecuzione, derivanti da cause geologiche, idriche e simili, tali da rendere notevolmente più onerosa la sua prestazione. b) Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. In tal caso egli deve compensare l appaltatore per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell opera era stato determinato a «forfait». c) Spetta al committente, infine, l esecuzione del collaudo dell opera, appena ricevuto l invito di verifica da parte dell appaltatore nel caso di ingiustificato ritardo l opera si intende accettata. 5.3 Estinzione dell appalto I modi di estinzione dell appalto sono quelli per i quali si estingue, in genere, il contratto: adempimento; risoluzione per inadempimento ad istanza della parte adempiente; recesso unilaterale. 26 di 33

27 Speciali casi dì recesso sono previsti dall art. 1660(2 e 3 comma), per l appaltatore ed il committente, in presenza di rilevanti variazioni necessarie nell esecuzione dell opera. Causa peculiare di estinzione è poi il recesso riconosciuto al committente, dopo l inizio dell esecuzione dell opera o della prestazione del servizio. Tale recesso si discosta da quello ordinario, poiché i suoi effetti sostanzialmente sono quelli di una risoluzione per inadempimento: l indennizzo dovuto all appaltatore, infatti, comprende non solo il rimborso dei lavori già eseguiti, bensì si estende a tutto il danno emergente (spese sostenute) ed al mancato guadagno per i lavori non eseguiti. La morte dell appaltatore non è di regola ragione di scioglimento del contratto in corso di esecuzione. Tuttavia, qualora la considerazione della persona dell appaltatore sia stato motivo determinante a contrarre e gli eredi non diano affidamento per la buona esecuzione dell opera, il committente può recedere dal contratto. In tal caso, egli non è tenuto a corrispondere agli eredi il mancato guadagno, ma unicamente a rimborsare le spese sostenute dall appaltatore, nei limiti in cui le spese eseguite gli siano utili. 5.4 La subfornitura Con il contratto di subfornitura, un imprenditore si impegna a compiere per conto di un impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dallo stesso committente, ovvero si impegna a fornire all impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell ambito dell attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall impresa committente. I contratto di subfornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. In esso devono essere precisati: i requisiti del bene o del servizio richiesti dal committente; il prezzo pattuito; i termini e le modalità di consegna, di collaudo, di pagamento. Quanto agli obblighi del subfornitore: è fatto divieto di successivo subaffidamento senza autorizzazione del committente per un valore superiore al 50% dell opera oggetto della fornitura; 27 di 33

COMPRAVENDITA. Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso

COMPRAVENDITA. Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso COMPRAVENDITA D Agostino Marta Delladea Sarah Lusuardi Alice La compravendita (art

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro

Dettagli

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 4 luglio 2012

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 4 luglio 2012 4 luglio DIRITTO PRIVATO II SINGOLI CONTRATTI SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE Struttura del Libro Quarto del Codice civile 1) parte generale sulle obbligazioni 2) parte generale sui contratti 3) singoli contratti

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1

CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1 T I T O L O VIII Usi negoziali CREDITO AL CONSUMO Sommario A) Prestito finalizzato Modalità di stipulazione del contratto» 2 Rimborso del finanziamento» 3 Divieto di versamenti al venditore» 4 Richiesta

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate Informativa per la clientela di studio N. 80 del 06.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate Con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. 1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE

Dettagli

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONTRATTO TIPO di CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE (in esclusiva) Con la presente scrittura privata tra il Sig./Sig.ra

Dettagli

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

TIPOLOGIE CONTRATTUALI TIPOLOGIE CONTRATTUALI LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA LOCAZIONE CON PATTO DI OPZIONE CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA AD EFFETTI ANTICIPATI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA VENDITA CON CAMBIALI

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

I LEASING MOBILIARE FINANZIARIO

I LEASING MOBILIARE FINANZIARIO LEASING Sommario Capo I LEASING MOBILIARE FINANZIARIO Definizione Art. 1 Scelta del fornitore e del bene» 2 Forma del contratto» 3 Ordine al fornitore» 4 Consegna» 5 Pagamento del corrispettivo» 6 Assicurazione»

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

30/09/2009. Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia

30/09/2009. Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia 2 Caratteristiche: Stipula di un contratto formale in grado di fornire maggiore stabilità al rapporto collaborativo Mantenimento di

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI 6.480.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI 6.480.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI 6.480.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL ESECUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI A VANTAGGIO DELLA GESTIONE

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

Dr.ssa Marina Pesarin, Notaio in Livorno. - Vendita con ipoteca legale o fidejussione a garanzia del saldo prezzo;

Dr.ssa Marina Pesarin, Notaio in Livorno. - Vendita con ipoteca legale o fidejussione a garanzia del saldo prezzo; Dr.ssa Marina Pesarin, Notaio in Livorno - Vendita con ipoteca legale o fidejussione a garanzia del saldo prezzo; - Vendita con riserva di proprietà e con condizione di adempimento/indempimento (cd: buy

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Giovedì 13 marzo 2014. Chiesa di Santa Maria Incoronata, Corso Garibaldi 116

Giovedì 13 marzo 2014. Chiesa di Santa Maria Incoronata, Corso Garibaldi 116 Un esame comparato tra le possibili alternative per organizzare le vendite: distribuzione, agenzia, procacciamento d affari. Giovedì 13 marzo 2014. Chiesa di Santa Maria Incoronata, Corso Garibaldi 116

Dettagli

Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli,

Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, 1) OPERE EDILI MAL ESEGUITE Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, dal 1667 al 1673 (vedi di seguito), proprio al problema della "difformità

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 5 luglio 2011

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 5 luglio 2011 5 luglio 2011 I contratti di utilizzazione di beni -locazione (affitto) -comodato Art. 1571 Codice civile Contratto di locazione La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere

Dettagli

Si osservano in materia le condizioni generali di vendita stabilite direttamente dalle case produttrici.

Si osservano in materia le condizioni generali di vendita stabilite direttamente dalle case produttrici. B) MEZZI DI TRASPORTO AUTO E MOTOVEICOLI NUOVI 626. Condizioni di vendita. Si osservano in materia le condizioni generali di vendita stabilite direttamente dalle case produttrici. AUTO E MOTOVEICOLI USATI

Dettagli

I contratti di gestione delle strutture alberghiere

I contratti di gestione delle strutture alberghiere 12/06/2013 il Contratti tipici: Contratti atipici: contratto di locazione di bene immobile contratto di affitto di azienda (alberghiera) contratto di gestione di azienda. alberghiera (c.d. contratto di

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

Prestito vitalizio ipotecario

Prestito vitalizio ipotecario Periodico informativo n. 65/2015 Prestito vitalizio ipotecario Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge n. 44/2015 ha introdotto

Dettagli

COMUNE DI GAVARDO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

COMUNE DI GAVARDO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI COMUNE DI GAVARDO PROV. DI BRESCIA INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO DI CREDITO PER LA EROGZIONE DI MUTUO DI IMPORTO PARI AD EURO 751.000,00 CIG: 5957655C6C CAPITOLATO SPECIALE D ONERI ART. 1 Oggetto dell appalto

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO

VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO CONTRATTO TIPO di VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO 1 CONTRATTO DI VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO La Società...., con sede legale in, partita IVA. ed iscritta nel Registro delle Imprese

Dettagli

Amministrazione e Contabilità

Amministrazione e Contabilità Amministrazione e Contabilità Elementi del regolamento di Amministrazione e Contabilità per la gestione nei dipartimenti universitari 2 febbraio 2007 a cura di Noemi Rossi 1 Ambito di applicazione e finalità

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata CODICE CIVILE Libro Sesto Della tutela dei diritti Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti Capo II Dell'esecuzione forzata Sezione I Dell'espropriazione 1 - Disposizioni generali Art. 2910.

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni per la tutela del consumatore nell ambito del mercato dell energia

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori CAPITOLO 1 USI BANCARI ITER DELL ACCERTAMENTO Primo accertamento: a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965 b) Approvazione della Giunta: deliberazione

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti

Dettagli

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di in conto corrente 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono*

Dettagli

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,

Dettagli

Il principio di buona fede nei contratti di franchising

Il principio di buona fede nei contratti di franchising Il principio di buona fede nei contratti di franchising In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all analisi della giurisprudenza

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica.

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica. ALLEGATO A) LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA nelle attività di acconciature ed estetica. 1. Nell ambito dell attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da

Dettagli

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y SINGAPORE DISCIPLINA DEI CONTRATTI COMMERCIALI A SINGAPORE di Avv. Francesco Misuraca Fonti del diritto commerciale a Singapore La normativa sui contratti si ispira grandemente alla omologa normativa inglese

Dettagli

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

MODULO 1 VERIFICA GUIDATA DI FINE UNITA 1

MODULO 1 VERIFICA GUIDATA DI FINE UNITA 1 Modulo 1 unità 1 erifica guidata di fine unità pag. 1 di 5 MODULO 1 ERIICA GUIDATA DI INE UNITA 1 Il contratto di vendita 1. Segna con una crocetta la risposta esatta. 1. Nel contratto di vendita il compratore

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. 00 FEBBRAIO 2010 Il presente documento è pubblicato sul sito: www.edison.it - Area Fornitori

Dettagli

IAS 18: Ricavi. Determinazione dei ricavi

IAS 18: Ricavi. Determinazione dei ricavi IAS 18 Ricavi Determinazione dei ricavi Il ricavo deve essere determinato in base al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante, al netto di eventuali sconti commerciali e riduzioni legate alla

Dettagli

Quando si acquista un prodotto spesso ci si trova di fronte

Quando si acquista un prodotto spesso ci si trova di fronte Quando si acquista un prodotto spesso ci si trova di fronte ad inconvenienti quali il malfunzionamento o, in alcuni casi, il non-funzionamento del bene in questione. La prima cosa da fare è portare il

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

INDICE. Pagina 1 di 11 Economia e gestione delle aziende ristorative 2 Selezione a cura di Marcello Sanci

INDICE. Pagina 1 di 11 Economia e gestione delle aziende ristorative 2 Selezione a cura di Marcello Sanci INDICE LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE RISTORATIVE... 2 Il fabbisogno finanziario:concetto e problematiche... 3 Definizione di fabbisogno finanziario... 3 Le fonti di finanziamento... 3 Scelta tra

Dettagli

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. Capitolo VI CONTRATTI DI ALBERGO 1070. Ammissione. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. 1071. Prenotazione

Dettagli

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli