Testi per Istituzioni di diritto romano Prof. Iole Fargnoli Anno accademico 2012/2013
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1 Testi per Istituzioni di diritto romano Prof. Iole Fargnoli Anno accademico 2012/2013 I. D pr. (Ulp. 1 Inst.): Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi Chi sta per dedicarsi al diritto, occorre in primo luogo che conosca da dove deriva il nome del diritto (ius). Orbene <il diritto> è chiamato <con tale nome poiché deriva> dalla giustizia: infatti, come elegantemente Celso definisce, il diritto è l arte del buono e dell equo. D (Ulp. 1 inst.) = I Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem ( ). Il diritto può essere considerato da due punti di vista: il diritto pubblico si riferisce all assetto della comunità di Roma, il diritto privato attiene all interesse delle singole persone ( ) II. 1) Gai. 1.8 Omne autem ius, quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Et prius videamus de personis. Tutto il diritto che usiamo riguarda o le persone o le cose o le azioni. E innanzitutto trattiamo delle persone. 2) D (Paul. 5 ad Sab.) Capitis deminutio tria genera sunt, maxima media minima: tria enim sunt quae habemus, libertatem civitatem familia. Igitur cum omnia haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et familiam, maximam esse capitis deminutionem: cum vero amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam esse capitis deminutionem: cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis deminutionem constat. Esistono tre tipi di capitis deminutio: la capitis deminutio maxima, la media e la minima. Possediamo tre status: la libertà, la cittadinanza e l appartenenza al gruppo familiare. Pertanto, se li perdiamo tutti e tre, cioè libertà, cittadinanza e l appartenenza al gruppo familiare, si tratta di una capitis deminutio maxima; se perdiamo solo la cittadinanza, ma conserviamo la libertà, si tratta di una capitis deminutio media; se manteniamo libertà e cittadinanza, ma si modifica l appartenenza al gruppo familiare, si tratta di una capitis deminutio minima. III. D (Ulp. 46 ad. ed.) Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet: recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat. Non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus. Denique et pupillum patremfamilias appellamus, et cum paterfamilias
2 moritur ( ). Idemque eveniet in eo qui emancipatus est nam et hic sui iuris effectus, propriam familiam habet. Per paterfamilias si intende chi esercita la potestà in casa, e lo si denomina così anche se non abbia figli. Infatti non indichiamo con tale termine la sola persona, bensì anche la sua posizione giuridica. Pertanto chiamiamo paterfamilias anche il pupillo, non appena muoia il suo paterfamilias. ( ). E lo stesso accade per chi è stato emancipato; infatti anche costui, non appena diventi di proprio diritto, acquisisce una propria famiglia. IV. 1) D (Paul. 2 ad Sab.) In negotiis contrahendis alia causa habita est furiosorum, alia eorum qui fari possunt, quamvis actum rei non intellegerent: nam furiosus nullum negotium contrahere potest, pupillus omnia tutore auctore agere potest. Per quanto riguarda la conclusione di negozi giuridici, la situazione del pazzo è da considerarsi diversa da quella di coloro che sono in grado di parlare, benché non riconoscano l atto: infatti il pazzo non può concludere nessun negozio, mentre un impubere può concluderli tutti, purché il tutore interponga la sua auctoritas. 2) D pr. (Gai. 2 ed. prov.) Pupillum, qui proximus pubertati sit, capacem esse et furandi et iniuriae faciendae. Un pupillo, che è vicino alla pubertà, è capace, di commettere un furto (furtum) o di commettere una lesione personale o al decoro o all onore di una persona (iniuria). 3) D pr. (Paul. 38 ad ed.) Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa La tutela è, come precisa Servio, la forza e la potestà, data e permessa dal ius civile, nei confronti di un soggetto libero allo scopo di proteggere colui, il quale a motivo dell età non è in grado di difendersi da solo. V. 1) Gai. 2.1 Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo videamus de rebus, quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonio habentur. Nel libro precedente abbiamo trattato del diritto delle persone; ora ci occupiamo delle cose, che o fanno parte del nostro o sono da ritenersi al di fuori del nostro patrimonio.
3 2) Struttura delle Institutiones gaiane: 3) Gai Corporales hae sunt, quae tangi possunt, velut fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabiles. Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas ususfructus obligationes quoquo modo contractae ( ). Corporali sono le cose che si possono toccare, come un fondo, uno schiavo, una veste, l oro, l argento e altre innumerevoli cose. Incorporali sono quelle che non si possono toccare, quali sono quelle che consistono in un diritto, come l eredità, l usufrutto, le obbligazioni in qualsiasi modo contratte. 4) Ulpiani Epitome 19.1 Omnes res aut mancipi sunt aut nec mancipi. Mancipi res sunt praedia in Italico solo, tam rustica qualis est fundus, quam urbana, qualis domus; item iura praediorum rusticorum, velut via, iter, actus, aquaeductus; item servi et quadrupedes, quae dorso
4 collove domatur, velut boves, muli, equi, asini; ceterae res nec mancipi sunt. Elefanti et cameli, quamvis collo dorsove domentur, nec mancipi sunt, quoniam bestiarum numero sunt. Tutte le cose sono o res mancipi o res nec mancipi. Tra le res mancipi rientrano i fondi italici e i fondi rustici, come il podere, ma anche quelli urbani, come una casa; parimenti le servitù prediali, come per esempio il diritto di passaggio a piedi e con il bestiame, a piedi, con il bestiame o di fare passare l acqua. Allo stesso modo rientrano tra le res mancipi gli schiavi e i quadrupedi da tiro e da soma, come i buoi, i muli, i cavalli e gli asini; tutte le altre sono res nec mancipi. Gli elefanti e i cammelli, benché siano da tiro o da soma, sono res nec mancipi, perché sono animali selvatici. VI. 1) Cic. De officis 2.78 ( ) Id enim est proprium, ut supra dixi, civitatis atque urbis, ut sit libera et non sollicita suae rei cuiusque custodia. ( ) Infatti, come dicevo prima, il compito proprio di una civitas e di una città è quello di custodire i propri beni liberamente e senza rischi. 2) Gai In personam actio est, qua agimus cum aliquo, qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus DARE FACERE PRAESTARE OPORTERE. In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse, aut ius aliquod nobis conpetere, velut utendi aut utendi fruendi, eundi agendi aquamve ducendi vel altius tollendi prospiciendive; aut cum actio ex diverso adversario est negativa. È personale l azione con cui agiamo contro qualcuno che ci è obbligato per contratto o per delitto, ossia quando pretendiamo doversi dare fare effettuare una prestazione. E reale l azione quando pretendiamo che una cosa corporale sia nostra, o che ci competa qualcosa per diritto, come di uso o di usufrutto, di passare in proprio e con animali, o di condurre acqua, o di costruire edifici più alti, o di veduta; o quando l azione dell avversario contrapposto è la negatoria. 3) Gai Quo iure etiam populus Romanus olim utebatur: aut enim ex iure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intellegebatur dominus. sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere. Una volta anche il popolo romano seguiva questo criterio: ognuno infatti o era proprietario per diritto dei Quiriti, o proprietario non lo si riteneva. Ma poi la proprietà ammise una divisione, per cui uno può essere proprietario per diritto dei Quiriti, e un altro per avere il godimento (in bonis). 4) D pr. (Gai. 2 res cottidianae) In pecudum fructu etiam fetus est sicut lac et pilus et lana ( ). Tra i frutti degli animali (mamme) rientra anche il figlio, oltre al latte, i capelli e la lana ( ). VII. 1) D (Gai. 7 ad ed. prov.)
5 Qui in rem convenitur, etiam culpae nomine condemnatur. Culpae autem reus est possessor, ( ) qui navem a se petitam adverso tempore navigatum misit, si ea naufragio perempta est. Il convenuto con l azione reale è condannato anche a titolo di colpa. È poi reo di colpa il possessore ( ) che mandò in navigazione, in condizioni di tempo avverso, la nave che gli è stata rivendicata, e quella sia andata distrutta in un naufragio. 2) D (Ulp. 76 ad ed.) Differentia inter dominium et possessionem haec est, quod dominium nihilo minus eius manet, qui dominus esse non vult, possessio autem recedit, ut quisque constituit nolle possidere. Si quis igitur ea mente possessionem tradidit, ut postea ei restituatur, desinit possidere. La differenza tra proprietà e possesso consiste nel fatto che la proprietà continua a spettare a colui che non vuole essere proprietario, mentre il possesso viene meno, non appena quello decida di non volere possedere. Se qualcuno consegna la cosa mediante traditio con l idea che gli venga restituita cessa di possedere. 3) D (Ulp. 69 ad ed.) Cum inquilinus dominum aedes reficere volentem prohiberet, aeque competere interdictum uti possidetis placuit testarique dominum non prohibere inquilinum, ne habitaret, sed ne possideret. Se l inquilino proibisce al proprietario di migliorare il suo edificio, gli compete secondo equità l interdetto uti possidetis e il proprietario deve dichiarare davanti a testimoni che egli vuole proibire al suo inquilino solo il possesso, non di abitare. VIII. 1) Gai Est autem mancipatio imaginaria quaedam venditio: quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est. eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit, aes tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA: deinde aere percutit libram idque dat ei a quo mancipio accipit quasi pretii loco. La mancipatio è una specie di vendita immaginaria; il che è diritto proprio dei cittadini romani; e la cosa si svolge così: con l impiego di non meno di 5 cittadini puberi, e inoltre di un altro della stessa condizione che sorregga una bilancia di bronzo che si chiama libripens, colui che riceve la proprietà, tenedo del rame dice: IO QUEST UOMO PER DIRITTO DEI QUIRITI DICO CHE È MIO E MI SIA COMPRATO CON QUESTO RAME E CON QUESTA BILANCIA DI BRONZO ; poi, col rame, percuote la bilancia, ed il rame lo dà quasi in funzione del prezzo a colui dal quale riceve in mancipio. 2) Gai. 2, Magna autem differentia est inter mancipi res et nec mancipi. Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alterius fiunt, si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem. Itaque si tibi vestrum vel aurum vel argentum tradidero sive ex venditionis
6 causa sive ex donationis sive quavis alia ex causa, statim tua fit ea res, si modo ego eius dominus sim. Tra res mancipi e res nec mancipi c è una grande differenza. Invero le res nec mancipi diventano altrui di pieno diritto con la semplice consegna, purché siano corporali e in quanto tali passibili di consegna. Di conseguenza, se ti avrò consegnato una veste o dell oro o dell argento a titolo di vendita, o di donazione, o di qualcos altro, quella cosa diventa subito tua, purché io ne sia proprietario. IX. 1) XII Tab. 6.3 Usus auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum annus (esto). L usus (possesso) e l auctoritas (garanzia contro l evizione) per un fondo sono di due anni, per tutte le altre cose l usus è di un anno. XII Tab Furtivam rem usu capi prohibet. È proibito acquisire la proprietà di una res furtiva per usucapione. 2) D (Modestinus 5 pandectarum) Usucapio est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti. L usucapione è l acquisto della proprietà tramite la continuità del possesso nei tempi stabiliti dalla legge. 3) D (Gai. 2 rer. cott.) ( ) Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem materia factum sit dominus esset, quia sine materia nulla species effici possit: veluti si ex auro vel argento vel aere <tuo vas> aliquod fecero, vel ex tabulis tuis navem aut armarium aut subsellia fecero, vel ex lana tua vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum ( ). ( ) Sabino e Cassio ritengono equo che il proprietario della stoffa sia anche proprietario dell oggetto che è prodotto con essa, poiché senza stoffa non può venire realizzato nessun prodotto: come se io per esempio dal tuo oro, dal tuo argento o rame produco un vaso o dal tuo legname una nave, un armadio o una poltrona, o dalla tua lana un vestito, dal tuo vino e miele il vino mielato ( ) X. 1) Gai Datur autem haec actio ei, qui ex iusta causa traditam sibi rem nondum usucepit eamque amissa possessione petit; nam quia non potest EAM EX IURE QUIRITIUM SUAM ESSE intendere, fingitur rem usucepisse, et ita quasi ex iure Quiritium dominus factus esset, intendit. Quest azione viene concessa a colui che non abbia ancora usucapito una cosa che gli è stata consegnata per giusta causa, quando la rivendichi avendone perso il possesso. Infatti dal momento che non può affermare nell intentio che è SUA IN BASE AL
7 DIRITTO DEI QUIRITI, si finge che abbia usucapito la cosa e perciò formula la sua pretesa quasi che fosse divenuto proprietario in base al diritto dei Quiriti. 2) Vindicatio rei. Formula petitoria. C. Aquilius esto. Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerii esse neque fundus arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. Rivendicazione. Formula petitoria. Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che il fondo di cui si tratta è di Aulo Agerio in base al diritto dei Quiriti e il fondo non sarà restituito ad Aulo Agerio in conformità alla valutazione arbitrale del giudice Caio Aquilio, il giudice Caio Aquilio condanni Numerio Negidio a pagare ad Aulo Agerio una somma pari al valore che avrà la cosa (al momento della sentenza); se non risulta, lo assolva. XI. 1) D (Pomp. 33 ad Sab.) Servitutium non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia tollat, aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc ut in suo pingat, sed ut aliquid patiatur aut non faciat. La natura delle servitù non è che qualcuno faccia qualcosa, come per esempio togliere piante o rendere più amena la veduta o, a tal fine, far dipingere sul suo <edificio>, ma che sopporti o non faccia qualcosa. 2) D (Ulp. 17. ad ed.) Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria fumum in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem talem admittit. Aristone risponde a Cerennio Vitale di non reputare che egli, dal caseificio, possa con diritto immettere il fumo nell edificio soprastante, a meno che <questo edificio> non sia soggetto ad una servitù a tale effetto: infatti, egli ammette tale servitù. 3) D (Paul. 3 ad Vitellium) Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia. L usufrutto è il diritto di usare delle cose altrui e di percepirne i frutti, facendone salva la sostanza. 4) D pr. (Ulp. 17 ad Sab.) Cui usus relictus est, uti potest, frui non potest. [...] Colui al quale sia stato lasciato l uso, può usare <la cosa>, ma non può percepirne i frutti. [...] XII. 1) D (66) pr. (Paul. 7 ad Plaut.) Si is, qui rem pignori dedit, vendiderit eam: quamvis dominus sit, furtum facit, sive eam tradiderit creditori sive speciali pactione tantum obligaverit: idque et Iulianus scribit. Se qualcuno che ha consegnato una cosa in pegno, la vende, egli, benché sia proprietario, commette un furto, sia che abbia consegnato quella cosa al creditore sia che si sia soltanto obbligato con un accordo particolare. E questo scrive Giuliano.
8 2) D (Gai. 6 ad leg. XII Tab.) Pignus appellatum a pugno, quia res, quae pignori dantur, manu traduntur. unde etiam videri potest verum esse, quod quidam putant, pignus proprie rei mobilis constitui. La parola pignus deriva da pugno, poiché le cose che sia danno in pegno vengono consegnate con la mano. Pertanto sembra anche vero quanto ritengono alcuni e cioè che il pegno viene costituito propriamente su una cosa mobile. 3) D (Ulp. 28 ad ed.) Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit, hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem. Propriamente chiamiamo pegno quello che passa al creditore; <si ha invece> ipoteca, quando al creditore non passa nemmeno il possesso. 4) Formula dell actio Serviana o actio pigneraticia in rem C. Aquilius esto. Si paret inter A. Agerium et L. Titium convenisse ut ea res qua de agitur A. Agerio pignori esset propter pecuniam debitam eamque rem tunc, cum conveniebat, in bonis L. Titii fuisse eamque pecuniam neque solutam neque eo nomine satisfactum esse neque per A. Agerium stare quo minus solvatur neque ea re arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che è stato convenuto fra Aulo Agerio e Lucio Tizio che la cosa di cui si tratta fosse costituita in pegno a favore di Aulo Agerio, per una somma dovuta e la cosa, al momento della convenzione, era nel dominio bonitario di Lucio Tizio e tale somma non è stata pagata né a tale titolo (il creditore) è stato soddisfatto né è imputabile ad Aulo Agerio il mancato pagamento e la cosa non sarà restituita ad Aulo Agerio in conformità alla valutazione arbitrale del giudice Caio Aquilio, il giudice Caio Aquilio condanni Numerio Negidio a pagare ad Aulo Agerio una somma pari al valore che avrà la cosa (al momento della sentenza); se non risulta, lo assolva. XIII. 1) D (Ulp. 2 inst.) Totum autem ius consistit aut in adquirendo aut in conservando aut in minuendo: aut enim hoc agitur, quemadmodum quid cuiusque fiat, aut quemadmodum quis rem vel ius suum conservet, aut quomodo alienet aut amittat. Tutto il diritto, poi, consiste o nell acquistare o nel conservare o nel diminuire. Invero, vien fatto sì che: o qualcosa, in qualche modo, diventi di ciascuno; o qualcuno, in qualche modo, conservi la cosa <sua> o il suo diritto; oppure, in qualche modo, <li> alieni o <li> perda. 2) D pr. (Ulp. 76 ad ed.) Alienatum non proprie dicitur, quod adhuc in dominio venditoris manet: venditum tamen recte dicetur.
9 Ciò che è ancora in proprietà del venditore non può tecnicamente dirsi alienato, ma può dirsi correttamente venduto. 3) Gai Emptio et venditio contrahitur, cum de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit ac ne arrha quidem data fuerit; nam quod arrhae nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractae. La compravendita si contrae convenendo il prezzo, anche se il prezzo non sia stato ancora pagato e nemmeno data un arra; infatti ciò che si dà a titolo di arra è segno di compravendita contratta. XIV. 1) Inst Sub condicione stipulatio fit, cum in aliquem casum differtur obligatio, ut, si aliquid factum fuerit aut non fuerit, stipulatio committatur, veluti si Titius consul factus fuerit, quinque aureos dare spondes? si quis ita stipuletur si in Capitolium non ascendero, dare spondes? perinde erit, ac si stipulatus esset cum morietur dari sibi. Una stipulatio è sottoposta a condizione se il sorgere dell obbligazione viene differito al momento in cui qualcosa accade o non accade, come per esempio se Tizio diventerà console, mi prometti 5 aurei?. Se qualcuno conclude così la stipulatio se non salirò sul Campidoglio, prometti di effetuare la prestazione di dare? ; si verifica lo stesso di quello che accadrebbe se egli si fosse fatto promettere che avrebbe effettuato la prestazione al momento della sua morte. 2) D pr. (Ulp. 18 ad Sab.) In venditionibus et emptionibus consensum debere intercedere palam est: ceterum sive in ipsa emptione dissentient sive in pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est. si igitur ego me fundum emere putarem Cornelianum, tu mihi te vendere Sempronianum putasti, quia in corpore dissensimus, emptio nulla est. [ ] Nelle compravendite, è ovvio che debba intervenire il consenso. Ove, invece, le parti dissentano sia sulla stessa compravendita, sia sul prezzo, sia su qualche altro elemento, la compravendita non è perfezionata. Se, dunque, io credessi di compare il fondo Corneliano, mentre tu hai ritenuto di vendere quelleo Semproniano, poiché abbiamo dissentio sull oggetto, non v è compravendita. [ ] 3) Gai Ex his apparet per liberos homines, quos neque iuri nostro subiectos habemus neque bona fide possidemus, item per alienos servos, in quibus neque bona fide possidemus, item per alienos servos, in quibus neque usumfructum habemus neque iustam possessionem, nulla ex causa nobis adquiri posse. Et hoc est quod vulgo dicitur per extraneam personam nobis adquiri non posse. Risulta da ciò che in nessun caso possiamo acquistare per mezzo di uomini liberi, né sottoposti alla nostra potestà né posseduti in buona fede, e così per mezzo di servi altrui sui quali non abbiamo né usufrutto né giusto possesso. Ed è quello che comunemente si dice: non possiamo acquistare per mezzo di un estraneo. XV.
10 1) D pr. (Paul. 2 inst.) Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. L essenza delle obbligazioni non si trova nella circostanza che ci rendano titolari di un diritto di proprietà o di servitù, bensì che vincolino taluno ad eseguire nei nostri confronti una prestazione di dare, di fare, di praestare. 2) D (Celsus 3 Dig.) Nihil aliud est actio quam quod sibi debeatur, iudicio persequendi. Un azione non è null altro che il diritto di perseguire giudizialmente ciò che è dovuto. 3) Gai Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species deducitur; omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. Ora passiamo alle obbligazioni, la cui partizione maggiore si divide in due specie: ogni obbligazione infatti nasce da contratto o da delitto. 4) D pr. (Gaius 2 aureorum) Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris. Le obbligazioni nascono o da contratto o da delitto o da diversi tipi di figure giuridiche. XVI. 1) Gai Transeamus nunc ad obligationes, quae ex delicto nascuntur, veluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam commiserit. Quarum omnium rerum uno genere consistit obligatio, cum ex contractu obligationes in IIII genera diducantur, sicut supra exposuimus. Passiamo ora alle obbligazioni che nascono da delitto, vale a dire se qualcuno abbia commesso un furto, abbia rapinato dei beni, abbia apportato un danno, abbia commesso una lesione personale; tutti questi fatti producono un unico genere di obbligazioni, mentre le obbligazioni da contratto si ripartiscono in 4 generi, come abbiamo esposto sopra. 2) Gai Furtum autem fit non solum, cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter, cum quis rem alienam invito domino contrectat. Il furto è commesso non solo quando uno rimuove la cosa altrui per sottrarla, ma anche quando uno si appropria della cosa altrui contro il volere del proprietario. 3) XII Tab. 8.2: Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. Se ledi una parte del corpo altrui e non raggiungi un accordo, si applica la legge del taglione. XII Tab. 8.2, 8.4: Si iniuriam alteri faxsit, viginti quinque poenae sunto. Se qualcuno pone in essere una lesione lieve, paghi 25 assi.
11 4) D (Ulp. 18 ad ed.) Tertio autem capite ait eadem lex Aquilia: Ceterarum rerum praeter hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas esto. La stessa legge Aquilia nel terzo capo afferma: Delle altre cose, eccetto il servo o il capo di bestiame uccisi, se taluno cagionò danno ad un altro, perché ha bruciato spezzato rotto ingiustamente qualche cosa di quello, quanto quella cosa valga negli ultimi 30 giorni, tanto danaro sia condannato a dare al proprietario. XVII. 1) Gai Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu. Vediamo prima quelle che nascono da contratto. Di queste ci sono quattro generi: l obbligazione invero si contrae mediante cosa o parole o scritti o consenso. 2) Gai Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, veluti DARI SPONDES? SPONDEO, DABIS? DABO, PROMITTIS? PROMITTO, FIDEPROMITTIS? FIDEPROMITTO, FIDEIUBES? FIDEIUBEO, FACIES? FACIAM. L obbligazione mediante parole si fa con domanda e risposta, come per esempio: PROMETTI CHE SARÀ DATO? PROMETTO, DARAI? DARÒ, PROMETTI? PROMEDTTO, FIDEPROMETTI? FIDEPROMETTO, PRESTI FIDEIUSSONE? PRESTO FIDEIUSSIONE, FARAI? FARÒ. 3) D (Ulp. lib. sing. pand.) Si quis certum stipulatus fuerit, ex stipulatu actionem non habet, sed illa condicticia actione id persequi debet, per quam certum petitur. Se qualcuno si sarà fatto promettere con stipulazione una cosa determinata, non ha l azione nascente da stipulazione, ma deve essere richiesta giudizialmente tale cosa con quell azione <di ripetizione> per intimazione, mediante la quale si richiede una cosa determinata. 4) Gai Litteris obligatio fit veluti nominibus transcripticiis. Fit autem nomen transcripticium duplici modo, vel a re in personam vel a persona in personam. L obbligazione mediante scritti si ha, ad esempio, coi titoli trascritti. Il titolo trascritto si ha in due modi, o da cosa in persona o da persona in persona. 5) Schema riassuntivo sulle obbligazioni e le sue fonti:
12 XVIII. 1) Gai Re contrahitur obligatio velut mutui datione; (mutui autem datio) proprie in his fere rebus contingit, quae res pondere numero mensura constant, qualis est pecunia numerata, vinum, oleum, frumentum, aes, argentum, aurum: quas res aut numerando aut metiendo aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis non eaedem, sed aliae eiusdem naturae reddantur. Unde etiam, mutuum fiat. L obbligazione si contrae mediante cosa, ad esempio, dando a mutuo. La dazione a mutuo propriamente riguarda le cose che vengono valutate a peso, a numero o a misura, quali il danaro contante, il vino, l olio, il frumento, il rame, l argento e l oro. Queste cose, contandole, misurandole o pesandole, le diamo perché diventino di chi le riceve e ci vengano un giorno restituite, non le stesse, bensì altre della stessa natura. Per questo è chiamato mutuo, perché ciò che ti è dato da me, diventi da tuo a mio. 2) D pr. (Paul. 28 ad ed.) Mutuum damus recepturi non eandem speciem quam dedimus (alioquin commodatum erit aut depositum), sed idem genus. Diamo a mutuo allo scopo di vederci restituita non la medesima cosa che abbiamo dato (altrimenti si tratterà di comodato o di deposito), ma <piuttosto> cose dello stesso genere: infatti, se <lo scopo è di vederci restituita> una cosa di un altro genere, per esempio vino in cambio di grano, non si tratterà di un mutuo. 3) Condictio certae pecuniae. Actio certae crediate pecuniae. C. Aquilius iudex esto. Si paret N. Negidium A. Agerio sestertium X milia dare oportere, qua de re agitur, C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio sestertium X milia condemnato; si non paret absolvito.
13 Intimazione per una somma determinata di danaro. Azione per una somma determinata di danaro data a mutuo. Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che Numerio Negidio deve dare ad Aulo Agerio diecimila sesterzi materia del contendere il giudice Caio Aquilio condanni Numerio Negidio a pagare ad Aulo Agerio diecimila sesterzi; se non risulta, lo assolva. 4) D (Paul. 28 ad ed.) Verbis quoque credimus quodam actu ad obligationem comparandam interpositio, veluti stipulatione. Anche con la pronuncia formale di determinate parole, con un qualche atto idoneo a creare una obbligazione, come per esempio con una stipulazione, possiamo costituire un credito. 5) I Creditor quoque qui pignus accepit re obligatur, qui et ipse de ea ipsa re quam accepit restituenda tenetur actione pigneraticia, sed quia pignus utriusque gratia datur, et debitoris, quo magis ei pecunia crederetur, et creditoris, quo magis ei in tuto sit creditum ( ). Anche il creditore che ha ricevuto una cosa data in pegno si obbliga con la consegna della cosa; e anch egli è tenuto alla restituzione della cosa stessa che ha ricevuto tramite l actio pigneraticia. Ma perché un cosa sia data in pegno nell interesse di entrambi, del debitore, cui è stato prestato del danaro, e anche del creditore, il cui mutuo è così garantito ( ). XIX. 1) I.3.22.pr.-1 Consensu fiunt obligationes in emptionibus venditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis. Ideo autem istis modis consensu dicitur obligatio contrahi, quia neque scriptura neque praesentia omnimodo opus est, ac ne dari quicquam necesse est, ut substantiam capiat obligatio, sed sufficit eos qui negotium gerunt consentire. Sorgono obbligazioni ex consensu dalla compravendita, dalla locazione-conduzione, dalla società e dal mandato. Si dice che in questi tipi contrattuali l obbligazione nasca dal consenso, perché non sono necessari né la scrittura, né la presenza, né deve essere consegnato qualcosa affinché l obbligazione si formi, ma è sufficiente che coloro che concludono il negozio giuridico si accordino. 2) Quod Aulus Agerius de Numerio Negidio Stichum hominem quo de agitur emit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, si non paret absolvito. Poiché Aulo Agerio ha comprato lo schiavo Stico di Numerio Negidio, di cui si tratta e della qual cosa è controversia, tu giudice condanna Numerio Negidio a favore di Aulo Agerio a tutto ciò che Numerio Negidio in buona fede deve dare o fare a favore di Aulo Agerio; se non sarà provato, assolvi. 3) D (Ulp. libro primo ad edictum aedilium curulium)
14 Ob quae vitia negat redhibitionem esse, ex empto dat actionem. [ ] Item aleatores et vinarios non contineri edicto quosdam respondisse Pomponius ait, quemadmodum nec gulosos nec impostores aut mendaces aut litigiosos. [ ] Con riguardo a tali difetti, come dice, non si applica l actio redhibitoria; è concessa un azione di compera. [ ] Parimenti Pomponio riferisce come alcuni giuristi abbiano deciso per responso che l editto non riguardi i giocatori ai dadi e i bevitori di vino, così come i golosi e gli impostori o i bugiardi e gli attaccabriga [ ] 4) Gai Item quaeritur, si gladiatores ea lege tibi tradiderium, ut in singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii XX mihi darentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, denarii mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur. Et magis placuit eorum, qui integri exierint, locationaem et conductionem contractam videri, at eorum, qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et venditionem esse; [ ]. Analogamente, se ti ho consegnato dei gladiatori con la clausola che per ciascuno di quelli usciti incolumi mi fossero dati per la loro attività 20 denari, e per ciascuno di quelli invece che fossero stati uccisi o mutilati 1000 denari, si chiede se si concluda una compravendita o una locazione. Ed è prevalsa la tesi che per coloro che sono usciti indenni appaia conclusa una locazione conduzione, invece per gli uccisi o mutilati una compravendita [ ]. XX. 1) D (Gai. 6 ad ed. prov.) Nihil est aliud hereditas quam successio in universum ius quod defunctus habuit. L eredità non è null altro che la successione universale sul complesso di diritti che un defunto aveva. 2) D (Iav. 3 ex post. Labeonis) Qui habebat Flaccum fullonem et Philonicum pistorem, uxori Flaccum pistorem legaverat: qui eorum et num uterque deberetur? Placuit primo eum legatum esse, quem testator legare sensisset. Quod si non appareret, primum inspiciendum esse, an nomina servorum dominus nota habuisset: quod si habuisset, eum deberi, qui nominatus esset, tametsi in artificio erratum esset. Sin autem ignota nomina servorum essent, pistorem legatum videri perinde ac si nomen ei adiectum non esset. Colui che aveva uno schiavo lavandaio di nome Flacco e uno panettiere di nome Filone, dà in legato a sua moglie il panettiere Flacco: quale dei due è dovuto? Innanzitutto è da ritenere che sia dato in legato quello che il testatore volesse dare in legato. Se non risulta quale fosse, si deve verificare se i nomi degli schiavi fossero noti al padrone; se è così, è da ritenersi che si sia sbagliato sulla professione; ma se a lui erano ignoti quei nomi, risulta che sia stato dato in legato il panettiere, come se il suo nome non fosse stato fatto. 3) Gai Ideo autem per vindicationem legatum appellatur, quia post aditam hereditatem statim ex iure Quiritium res legatarii fit; et, si eam rem legatarius vel ab herede vel ab alio quocumque, qui eam possidet petat, vindicare debet, id est intendere SUAM REM EX IURE QUIRITIUM ESSE.
15 Si chiama legato per vindicationem perché, subito dopo l adizione dell eredità, la cosa diventa del legatario per diritto dei Quiriti; e se il legatario chieda la cosa all erede o a chiunque altro la possieda, deve rivendicarla, cioè fare valere CHE LA COSA È SUA PER DIRITTO DEI QUIRITI. 4) Antonius Silvanus eques alae I Thracum Mauretanae, stator praefecti, turma Valeri, testamentum fecit. Omnium bonorum meorum castrensium et domesticum M. Antonius Satrianus filius meus ex asse mihi heres esto: ceteri ali omnes exheredes sunto: cernitoque hereditatem meam in diebus C proximis: ni ita creverit exheres esto. Tunc secundo grado Antonius R. lis frater meus mihi heres esto, cernitoque hereditatem meam in diebus LX proximis: cui do lego, si mihi heres non erit, denarios argenteos septingentos quinquaginta ( ) Do lego Antoniae Thermuthae matri heredis mei supra scripti denarios argenteos quingentos. Do lego praefecto meo denarios argenteos quinquaginta. Cronionem servom meum post mortem meam, si omnia recte tractavit et tradiderit heredi meo supra scripto ( ), tunc liberum volo ess vicensimamque pro eo ex bonis meis dari volo. ( ) Testamentum factum Alexandreae ad Aegyptum in castris Augustis hibernis legionis II Traianae Fortis et alae Mauretanae, VI. kal. Apriles Rufino et Quadrato cos. Antonio Silvano, cavaliere della prima ala dei Traci di Mauretania, ausiliario del prefetto, turma di Valerio, fa testamento. Di tutti i miei beni, militari e domestici, M. Antonio Satriano, mio figlio, sia erede universale: tutti gli altri siano diseredati: e accetti solennemente la mia eredità entro i prossimi 100 giorni: se non l abbia accettata, sia diseredato. Allora in secondo grado Antonio R. cugino sia erede e accetti la mia eredità nei successivi 60 giorni: e a lui lascio in legato, nel caso in cui non diventi erede, 750 denari d argento. ( ) Do in legato ad Antonia Termuta, madre del mio erede soprascritto, 500 denari d argento. Do in legato al mio prefetto 50 denari d argento. Se il mio servo Cronione dopo la mia morte avrà amministrato tutto correttamente e avrà fatto le consegne al mio erede soprascritto ( ), voglio che acquisti la libertà e che relativamente a ciò gli sia corrisposta la vicesima sui miei beni. ( ) Testamento redatto ad Alessandria d Egitto negli accampamenti Augusti della legione II Traiana Fortis e dell ala mauritana. Il giorno sesto prima delle calende di aprile sotto il consolato di Rufinio e Quadrato (142 d.c.)
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