CONTRATTO DI APPRENDISTATO (D.LGS. 167/2011)

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1 2.3 Scelta della tipologia contrattuale 2.3 CONTRATTO DI APPRENDISTATO (D.LGS. 167/2011) 3 Nozione e tipologie 3 Limiti quantitativi 3 Limiti di età 3 Limiti di durata 3 Vincoli di stabilizzazione 3 Inquadramento e retribuzione 3 Forma del contratto e piano formativo individuale 3 Adempimenti del datore di lavoro Nozione e tipologie Il Testo unico dell apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), che ha riformato integralmente la disciplina dell istituto, abrogando la normativa preesistente, definisce l apprendistato come «... contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all occupazione dei giovani». Tipologia Le tre tipologie introdotte dalla Riforma Biagi (D.Lgs. n. 276/2003) sono confermate dal Testo unico, ma ridefinite in modo organico: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell ordinamento scolastico; apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali; apprendistato di alta formazione e ricerca, finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell alta formazione (compresi i dottorati di ricerca), o allo svolgimento del praticantato. L apprendistato può essere a tempo determinato, se previsto dai contratti collettivi per lo svolgimento di attività in cicli stagionali. È ammessa anche la stipulazione dell apprendistato a tempo parziale, purché la limitazione e l articolazione dell orario non siano di ostacolo al raggiungimento delle tipiche finalità formative del contratto (Circolare Ministero del Lavoro 8 marzo 2004, n. 9). A nostro avviso, il part time non è però compatibile con il contratto di apprendistato per la qualifica 76 Adempimenti

2 Contratto di apprendistato (D.Lgs. 167/2011) 2.3 e per il diploma professionale, la cui finalità tipica consiste nell offrire al giovane percorsi di studio alternativi a quelli d aula tradizionali, ma comunque finalizzati al conseguimento di un titolo riconosciuto nell ordinamento scolastico. Per tutte le tipologie di apprendistato la disciplina del rapporto è la medesima ed è rimessa ad accordi interconfederali o ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011) con riguardo, in particolare, ai seguenti aspetti: forma scritta del contratto di lavoro e del piano formativo individuale; durata minima del contratto, che non può essere inferiore a sei mesi; questa previsione è stata introdotta dalla recente Riforma del lavoro e riguarda tutte le tipologie ad esclusione dei contratti legati ad attività stagionali; possibilità di disciplinare forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato; inquadramento e al trattamento economico dell apprendista; obbligo di nomina di un tutore o referente aziendale (la mancata individuazione da parte del datore di lavoro è punita con la sanzione da 100 a 600 euro e da 300 a euro, in caso di recidiva). Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato anche i lavoratori in mobilità. Per essi, tuttavia, sono previste alcune deroghe rispetto alla normativa contenuta nel Testo unico con riguardo alla disciplina in materia di licenziamenti individuali e all applicazione del regime contributivo agevolato. Per quanto riguarda gli aspetti formativi del contratto di apprendistato occorre distinguere a seconda della tipologia di assunzione: nell apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni, previo accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli accordi devono definire un monte ore di formazione, esterna o interna all azienda, e rinviare ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale; nell apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) sono gli accordi interconfederali e i contratti collettivi a stabilire le modalità di Adempimenti 77

3 2.3 Scelta della tipologia contrattuale erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro ed è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall offerta formativa pubblica, interna o esterna all azienda, finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore nell arco del triennio e disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali; nell apprendistato di alta formazione e di ricerca la regolamentazione della formazione è rimessa alle Regioni, in accordo con le parti sociali, le Università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca. In mancanza di regolamentazione regionale, è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. Per saperne di più: Art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 Limiti quantitativi I datori di lavoro di tutti i settori di attività possono assumere con contratto di apprendistato nel rispetto dei limiti numerici fissati dall art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011, in base al quale il numero complessivo di apprendisti impiegati da un datore di lavoro non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. La Riforma del lavoro ha elevato i limiti numerici per i soli datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, i quali a partire dalle assunzioni effettuate dal 1º gennaio 2013 potranno impiegare un numero massimo di apprendisti in rapporto di tre a due rispetto al personale qualificato in forza. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a tre, può comunque assumere fino a tre apprendisti. I limiti numerici sopra indicati non si applicano alle imprese artigiane, soggette alle specifiche limitazioni previste dalla legge quadro del settore (art. 4, L. n. 443/1985). 78 Adempimenti

4 Contratto di apprendistato (D.Lgs. 167/2011) 2.3 Limiti per la generalità dei datori di lavoro Maestranze specializzate e qualificate in servizio Numero massimo di apprendisti meno di 3 3 almeno 3 Datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti: 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio Datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti: in rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio Il rapporto apprendisti/maestranze specializzate e qualificate deve essere verificato presso il datore di lavoro, attraverso il computo di lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui è destinato l apprendista (Risposta Interpello Ministero del lavoro 2 aprile 2010, n. 11). Limiti per le imprese artigiane Impresa artigiana Numero massimo di apprendisti che non lavora in serie 9 (elevabile a 13) che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata 5 (elevabile a 8) che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell abbigliamento su misura 16 (elevabile a 24) di costruzioni edili (elevabile a 9) Per saperne di più: Art. 4, Legge n. 443/1985 Limiti di età I requisiti di età per essere assunti con contratto di apprendistato sono diversi a seconda della tipologia contrattuale: l apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è destinato ai soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei 25; l apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) e quello Adempimenti 79

5 2.3 Scelta della tipologia contrattuale di alta formazione e ricerca sono invece rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 (17, se in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005) e i 29 anni (30 anni non compiuti). Soltanto per i lavoratori in mobilità, che possono essere assunti ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, non sono invece previsti limiti di età (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011; Risp. Interpello Ministero del Lavoro 1º agosto 2012 n. 21). Per saperne di più: 1. Assunzione di lavoratore minorenne: disciplina introdotta dalla Legge di stabilità Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011 Limiti di durata Anche la durata del contratto varia a seconda della tipologia di assunzione dell apprendista: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: non può essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni (4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale); apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere): è stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi e non può essere superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento); apprendistato di alta formazione e ricerca: è definita dalle Regioni, in accordo con le parti sociali, le Università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca. In mancanza di regolamentazione regionale, è definita nelle convenzioni stipulate fra datori di lavoro (o loro associazioni), Università e altre istituzioni formative o di ricerca. Per tutte le tipologie, tuttavia, ad esclusione di quelle legate ad attività stagionali, la Riforma del lavoro ha stabilito una durata minima, che non può essere inferiore a sei mesi. Vincoli di stabilizzazione La Riforma del lavoro, in vigore dal 18 luglio 2012, ha introdotto una limitazione al ricorso all apprendistato in assenza della stabilizzazione di una percentuale minima di apprendisti assunti negli anni precedenti. Con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l art. 2, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 167/2011 preve- 80 Adempimenti

6 Contratto di apprendistato (D.Lgs. 167/2011) 2.3 de infatti che l assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (per i primi 36 mesi dall entrata in vigore della Riforma tale percentuale è fissata al 30%; la percentuale del 50% andrà pertanto verificata in relazione alle assunzioni effettuate dal 18 luglio 2015). È necessario, pertanto, verificare quanti apprendisti abbiano concluso, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione il proprio percorso formativo e quanti di questi siano stati stabilizzati, proseguendo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine, il legislatore esclude dal calcolo i rapporti cessati per: recesso durante il periodo di prova; dimissioni; licenziamento per giusta causa. Il datore di lavoro che non abbia rispettato la percentuale fissata dalla legge, può comunque procedere all assunzione di un apprendista aggiuntivo rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma di quelli pregressi. Apprendista aggiuntivo Esempio datore di lavoro che ha stabilizzato, nei 36 mesi precedenti, 4 apprendisti su 8: nessuna limitazione ad assumere nuovi apprendisti datore di lavoro che ha stabilizzato, nei 36 mesi precedenti, 2 apprendisti su 8: possibilità di assumere 3 apprendisti (quelli già confermati più uno) datore di lavoro che non ha stabilizzato, nei 36 mesi precedenti, alcun apprendista: possibilità di assumere un solo apprendista Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sopra indicati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rapporto ordinario sin dalla data di costituzione del rapporto. Alla clausola di stabilizzazione introdotta dalla Riforma del lavoro (c.d. clausola di stabilizzazione legale ), che trova applicazione con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, si aggiunge quella eventualmente introdotta dalla contrattazione collettiva ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 167/2011 (c.d. clausola di stabilizzazione contrattuale ), che non subisce invece alcuna limitazione in funzione dell organico aziendale. Tale disposizione assegna infatti alle parti sociali l introduzione di forme e modalità per la conferma in servizio..., al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. Contrattazione collettiva Adempimenti 81

7 2.3 Scelta della tipologia contrattuale Nei casi in cui la clausola di stabilizzazione legale non possa trovare applicazione, andrà rispettato esclusivamente il limite individuato dalla contrattazione collettiva, il cui superamento determinerà comunque la trasformazione del rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per saperne di più: Art. 2, comma 1, lett. i) e comma 3-bis, del D.Lgs. n. 167/2011 Inquadramento e retribuzione Fermo restando il divieto di retribuzione secondo tariffe di cottimo, il datore di lavoro ha la possibilità di inquadrare l apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL per le mansioni o funzioni alle quali è finalizzato l apprendistato (c.d. sottoinquadramento). In alternativa al sotto-inquadramento, gli accordi interconfederali o i contratti collettivi possono stabilire la retribuzione dell apprendista in percentuale rispetto a quella corrispondente al livello da acquisire e in modo graduale all anzianità di servizio. Il metodo del sotto-inquadramento retributivo e quello della percentualizzazione non possono essere applicati congiuntamente, ma sono tra loro alternativi. In caso di violazione delle disposizioni relative all inquadramento e al trattamento economico dell apprendista il datore di lavoro è punito con la sanzione da 100 a 600 euro e da 300 a euro, in caso di recidiva. Forma del contratto e piano formativo individuale Il Testo unico dell apprendistato (art. 2, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 167/ 2011) richiede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale. Sanzione In mancanza, il datore di lavoro è punito con la sanzione da 100 a 600 euro e da 300 a euro, in caso di recidiva. Il piano formativo individuale, nel quale sono precisati i contenuti della formazione, deve essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. Con riguardo all intervento degli enti bilaterali, il Ministero del Lavoro ha precisato che il parere di conformità sui contenuti del piano formativo individuale non è vincolanteai fini della validità del contratto di apprendistato. 82 Adempimenti

8 Contratto di apprendistato (D.Lgs. 167/2011) 2.3 Per saperne di più: 1. Fac simile di contratto di apprendistato Art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 167/2011 Adempimenti del datore di lavoro L assunzione dell apprendista deve essere comunicata telematicamente dal datore di lavoro al Centro per l impiego entro il giorno precedente l inizio del rapporto di lavoro tramite il Modello Unificato Lav (le modalità sono quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti) e deve essere registrata nel Libro unico del lavoro. Nella comunicazione di assunzione devono essere specificati: la tipologia contrattuale (ad esempio, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ) nella Sezione Rapporto di lavoro; i dati contenuti nella Sezione Apprendistato (ad esempio, prima assunzione come apprendista SI ); i dati contenuti nella Sezione Tutore (ad esempio, cognome e nome, codice fiscale, anni di esperienza lavorativa). I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono accentrare le comunicazioni nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale (art. 7, comma 10, D.Lgs. 167/2011). Per saperne di più: Art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 167/2011 Comunicazione di assunzione Adempimenti 83

9 2.3 Scelta della tipologia contrattuale Casi Caso 1 Assunzione di lavoratore minorenne: disciplina introdotta dalla Legge di stabilità Vorrei procedere all assunzione di un apprendista minorenne. Vorrei sapere se è possibile, alla luce delle modifiche introdotte dalla c.d. Legge di stabilità e se questa è già applicabile. Inoltre, vorrei sapere se devo procedere alla visita medica preventiva. Alla luce della nuova disciplina in tema di apprendistato introdotta dal Testo Unico in materia di apprendistato (D.Lgs. n. 167/11), è possibile procedere all assunzione di un apprendista minorenne per la qualifica professionale. Tuttavia, si tenga conto che il Testo unico prevede che le Regioni regolamentino la durata e i profili formativi dell apprendistato per l acquisizione di una qualifica professionale (cioè quello che ci occupa): se però ciò non avviene entro il periodo transitorio di 6 mesi, non si potrà più procedere all assunzione di minorenni, in forza del vecchio apprendistato. Per quanto riguarda, poi, la visita medica, si precisa che, ai sensi del nuovo Testo Unico, non è previsto uno specifico obbligo di sottoporre a visita medica gli apprendisti, ma restano ferme le normali visite mediche prescritte per i minorenni. Servizio esperto Ipsoa - Giacinto Favalli 84 Casi

10 Contratto di apprendistato (D.Lgs. 167/2011) 2.3 Modelli 1. Fac simile di contratto di apprendistrato (carta intestata del datore di lavoro) Al Sig.. Oggetto: assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 A seguito delle intese intercorse, Le comunichiamo l assunzione alle dipendenze della nostra società dal giorno con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 per il conseguimento della qualificazione di... Durata: il periodo formativo dell apprendistato ha una durata di mesi e termina, pertanto, il giorno Alla scadenza, le parti potranno liberamente recedere dal rapporto nel rispetto del preavviso contrattuale. Il termine del periodo di apprendistato e di formazione saranno prorogati nel caso di assenze per malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi. Inquadramento: la qualificazione professionale da conseguire è quella di, con inquadramento finale al livello del vigente CCNL. Come previsto dal citato CCNL, Lei sarà inquadrato per i primi... mesi di durata del contratto di apprendistato al. livello, per i successivi. mesi al.. livello. Trattamento economico: il trattamento economico per i primi.. mesi è quello previsto dal citato CCNL per il.. livello di inquadramento, mentre per i successivi 18 mesi sarà quello previsto per il. livello. In caso di conferma in servizio al termine del percorso di apprendistato, con il conseguimento della qualificazione di, il trattamento economico a Lei spettante sarà quello previsto dal citato CCNL per il.. livello di inquadramento. Mansioni: in relazione alla qualificazione che Lei dovrà conseguire Le saranno assegnate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti mansioni: Formazione: la durata complessiva della formazione professionalizzante è di... ore e sarà effettuata con le modalità e con le tempistiche indicate nel piano formativo individuale allegato, che costituisce parte integrante del presente contratto. Referente per l apprendistato: il referente per l apprendistato è. Periodo di prova: il periodo di prova è di... giorni di effettivo servizio. Durante tale periodo ciascuna delle parti ha diritto di risolvere il rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di alcun preavviso né motivazione, né di corresponsione di alcuna indennità. Modelli 85

11 2.3 Scelta della tipologia contrattuale Orario di lavoro: la Sua prestazione lavorativa si svolgerà dal al. con normale orario di 40 ore settimanali. Sede di lavoro: l attività lavorativa si svolgerà presso la nostra sede di... Regolamenti ed usi aziendali: lei dovrà attenersi ai regolamenti interni, disposizioni ed usi della società, i quali si intendono da Lei conosciuti ed accettati. Obbligo di riservatezza: Le è fatto divieto di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia riguardanti: organizzazione aziendale; clienti e fornitori; know-how, applicazioni industriali, processi produttivi, software sia di sistema che applicativi; singoli servizi o prodotti di cui è venuto a conoscenza durante il rapporto di lavoro e ciò anche in relazione alle informazioni o notizie riguardanti la Società. Tale obbligo resterà in vigore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Rinvio: per quanto non previsto dalla presente si fa esplicito riferimento alle leggi vigenti in materia, nonché al citato CCNL. La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione. Luogo e data... Il datore di lavoro. Il lavoratore. Allegato (i contenuti del fac simile di piano formativo proposto sono conformi a quanto indicato nell accordo settore Terziario, distribuzione e servizi del 24 marzo 2012) Piano formativo dell apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualificazione di.... livello CCNL L impegno formativo dell apprendista sarà di almeno. ore annue ed avrà lo scopo di consentire l acquisizione della qualificazione, mediante l esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti, da realizzarsi attraverso le modalità di seguito elencate. I contenuti formativi di cui al presente piano formativo saranno realizzati presso l unità produttiva cui è adibito l apprendista e presso la sede amministrativa della Società, con l affiancamento di personale già qualificato e la supervisione del referente aziendale Sig.. L attività di formazione è svolta internamente alla Società in affiancamento a personale già qualificato e con modalità., ed è finalizzata all acquisizione dell insieme delle necessarie competenze. In particolare l attività formativa rispetta tutte le caratteristiche individuate nel... Le attività formative saranno articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. 86 Modelli

12 Contratto di apprendistato (D.Lgs. 167/2011) 2.3 LAVORATORE:. REFERENTE AZIENDALE DESIGNATO:. TIPOLOGIA DI PROFILO:. QUALIFICA:. AREA DI ATTIVITÀ:. SETTORE:.. TIPOLOGIA DI PROFILO.. COMPETENZE DA ACQUISIRE Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche COMPETENZE DI SETTORE Conoscere le caratteristiche del settore Conoscere l impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera Conoscere innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi COMPETENZE DI AREA Conoscere il ruolo della propria area di attività all interno del processo di produzione e di erogazione del servizio Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell area di attività Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione Conoscere i sistemi di tutela del consumatore Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se richiesto dalla mansione Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente COMPETENZE DI PROFILO Riconoscere il proprio ruolo all interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio Conoscere la merceologia Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l approvvigionamento, l uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali, prodotti Leggere ed interpretare la documentazione tecnica Conoscere le specifiche qualità e le criticità dei prodotti Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out e di visual merchandising se richiesto dalla mansione Saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla mansione Modelli 87

13 2.3 Scelta della tipologia contrattuale Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, disporre e presentare merci e prodotti Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione Conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale ATTIVITÀ FORMATIVA Competenze a carattere professionalizzante Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto PIANO ORARIO CURRICOLARE Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Durata formazione: 180 ore PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO Luogo e data Timbro e firma 88 Modelli

14 Contratto di apprendistato (D.Lgs. 167/2011) 2.3 Documentazione 3 Disciplina generale - Art. 2, comma 1 e comma 3-bis, e Disposizioni finali - Art. 7, comma 4 e 10 del D.Lgs. n. 167/ Limiti dimensionali - Art. 4, Legge n. 443/1985 Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Art. 2 - Disciplina generale 1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall articolo 4, comma 5; 1 b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell apprendista in misura percentuale e in modo graduale all anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una 1 Lettera inserita dall art. 1, comma 16, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92. Documentazione 89

15 2.3 Scelta della tipologia contrattuale giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2 Art. 7 Disposizioni finali (omissis) 4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all articolo 2, comma 1, lettera m), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l incentivo di cui all articolo 8, comma 4, della medesima legge. 3 (omissis) 10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. (omissis) Legge 8 agosto 1985, n. 443 Art. 4 - Limiti dimensionali L impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d opera di personale dipendente diretto personalmente dall imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell artigianato; d) per l impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; 2 Lettera così modificata dall art. 1, comma 16, lett. b), L. 28 giugno 2012, n Comma così modificato dall art. 22, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1º gennaio Documentazione

16 Contratto di apprendistato (D.Lgs. 167/2011) 2.3 e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell imprenditore, ancorché partecipanti all impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell ambito dell impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. Documentazione 91

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