Formulazione attuale Modifica Costantini Commento. Articolo 1. (Modifiche al codice civile)

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1 Formulazione attuale Modifica Costantini Commento «Art (Provvedimenti riguardo ai figli) Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Articolo 1. (Modifiche al codice civile) Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione e all educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all interesse morale e materiale di essa. Dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo il disposto di cui al successivo art. 155bis, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissandone il domicilio presso entrambi, salvo accordi diversi dei genitori fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione e all educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori. La prima modifica certamente esprime il concetto in modo più chiaro, ma è in effetti puramente formale e non sostanziale: anche nella legge 54 è l articolo 155bis a chiarire quali sono le circostanze nelle quali il giudice può disporre l affidamento dei figli ad uno solo dei genitori. La ripetizione è pleonastica, e non si vede per quale motivo i giudici che non applicano oggi la 54/2006 dovrebbero applicarlo dopo questa modifica. L introduzione del doppio domicilio può essere un interessante miglioria, ma rischia anche questa di essere priva di significato, perché ancora si chiede al giudice di fissare la misura e il modo in cui i genitori devono contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione e all educazione dei figli. La misura dovrebbe essere già definita: al 50% per quanto riguarda cura, istruzione ed educazione; proporzionalmente ai redditi per il mantenimento, per cui al giudice dovrebbe rimanere da fissare solo il modo. Inoltre, se le indicazioni della legge hanno come esclusivo riferimento l interesse morale e materiale della prole, non si vede perché si debba attribuire ai genitori la possibilità di disattenderle ( salvo accordi diversi ) Questo rende la norma di fatto restrittiva rispetto alla formulazione attuale: se il comma 1 prevede che il figlio minore abbia il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale non si vede per quale motivo il riconoscimento di tale diritto debba ora essere subordinato alla richiesta da parte degli ascendenti stessi

2 La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all istruzione, all educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori salvo quanto disposto all art. 155 bis. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all istruzione, all educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Le modalita sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, dal Giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto di: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) le risorse economiche complessive dei genitori; 3) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove necessario al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico. L assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Anche questa è una modifica restrittiva; la si potrebbe peraltro anche considerare corretta, se veramente l affido esclusivo venisse disposto solo nelle situazioni previste dalla legge. Il periodo che inizia con Le decisioni di maggior interesse è qui pleonastico, essendo addirittura ovvio che in un quadro di affidamento condiviso le decisioni più importanti debbano essere assunte congiuntamente. Se si vuole lasciare questa frase dovrebbe essere aggiunta la residenza fra le decisioni da assumere di comune accordo. Qui le modifiche proposte sono effettivamente migliorative: 1. si introduce il concetto del mantenimento per capitoli di spesa 2. si chiarisce anche con la sequenza logica del comma che l eventuale assegno deve essere determinato a posteriori, dopo avere valutato la valenza economica dei contributi di mantenimento diretti, e non a priori 3. si considera come contributo diretto anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura Ciò che ancora manca è la possibilità di rendere oggettivi i valori economici, stabilendo sulla base di tabelle (modello americano) e/o criteri bene definiti: 1. la valutazione del costo dei figli 2. la valutazione dei compiti domestici e di cura Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

3 «Art. 155-bis. (Affidamento a un solo genitore e opposizione all affidamento condiviso). Il giudice può disporre l affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l affidamento all altro sia contrario all interesse del minore. Articolo 2 «Art. 155-bis. (Esclusione di un genitore dall affidamento e disciplina dell affidamento esclusivo). Il giudice può escludere un genitore dall affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che l affidamento a quel genitore sia contrario all interesse del minore. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell impossibilità, in un istituto di educazione. La variazione del titolo, benché di scarsa rilevanza, è positiva nell enfatizzare il concetto di esclusione piuttosto che quello di affidamento a un solo genitore Benché il primo periodo rappresenti dal punto di vista della chiarezza lessicale un chiaro miglioramento rispetto alla formulazione attuale, esso ancora risente pesantemente dei condizionamenti del vecchio modo di ragionare. Innanzitutto se il giudice ritiene che l affidamento a quel genitore sia contrario all interesse del minore è assurdo dire che egli può escludere quel genitore: egli non può, ma deve! Poi questo rafforzamento del concetto di necessità dell esclusione di un genitore inidoneo deve essere bilanciato da un chiarimento di che cosa ciò significhi, esplicitando che contrario all interesse del minore si deve riferire solo a fattori strettamente inerenti il rapporto genitore-figlio (e non quindi altri elementi quali la conflittualità, la distanza fra le abitazioni, l età del figlio). Il secondo periodo è preoccupante: è aberrante che, in una legge sulle separazioni, ci si richiami in modo specifico all'affido a terzi o a istituto, secondo la concezione che la separazione ed il divorzio sono peccato, quando la tutela dei minori dovrebbe comunque essere indipendente dal legame legale tra i genitori e regolata da altre leggi. Ancora più inquietante che tale ipotesi venga resa attuabile in presenza di non meglio specificati gravi motivi, rimessi al giudizio esclusivo del giudice, il che ricorda sinistramente le frasi del tipo Guardi che se non la smette di creare problemi i suoi figli finiscono in un istituto che troppo spesso i nostri amici si sono sentiti rivolgere. Il ricorso a questa estrema risorsa dovrebbe essere limitato ai casi in cui entrambi i genitori risultano inidonei. Si potrebbe pensare ad una formulazione di questo tipo: Il giudice esclude con provvedimento motivato un genitore dall affidamento qualora ritenga che l affidamento a quel genitore sia per cause strettamente inerenti al rapporto genitore-figlio - contrario all interesse del minore. Qualora sussistano motivi di esclusione dall affidamento per entrambi i genitori il giudice può ordinare..

4 Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell interesse dei figli, rimanendo ferma l applicazione dell articolo 96 del codice di procedura civile Il genitore cui sono affidati i figli ha l esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse Appare corretto che l obbligo che le decisioni di maggiore interesse siano adottate congiuntamente sia richiamato qui, dove si parla di affidamento esclusivo, e non nell art. 155 dove si parla di condiviso (e quindi tale affermazione risulta inutile). In caso di decisioni pregiudizievoli si potrebbe prevedere il ricorso al giudice tutelare. Art. 155-ter. (Revisione delle disposizioni concernenti l affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l affidamento dei figli, l attribuzione dell esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Articolo 3 Art. 155-quater. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli. Dell assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell articolo Art. 155-quater. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli. Dell assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l eventuale titolo di proprietà. L assegnazione della casa familiare viene riconsiderata, a domanda, nel caso in cui l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell articolo È paradossale come anche una PdL che dovrebbe essere di sostegno dell affido condiviso si omologhi agli schemi di ragionamento dell affido esclusivo: se si prevede il doppio domicilio è automatico che i figli conservino domicilio nella casa familiare, indipendentemente dall assegnazione della stessa all uno o all altro dei genitori; pertanto in questo caso il godimento della casa deve essere attribuito esclusivamente sulla base dei titoli di proprietà. La modifica proposta in questo articolo è chiaramente peggiorativa: eliminando l automatismo nella perdita del diritto al godimento della casa in caso di convivenza o trasferimento dà soddisfazione alle richieste dei gruppi radical-femministi che male avevano accettato questo articolo della legge 54 Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

5 Art. 155-quinquies. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all avente diritto. Articolo 4 Art. 155-quinquies. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Dell assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio è titolare quest ultimo quando diventa maggiorenne, che è altresì tenuto a collaborare con i genitori e contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l altro genitore, come persona che ne subisce un danno. Ancora un articolo per le femministe, e ampiamente peggiorativo. La previsione che l altro genitore, che possa inserirsi da terzo estraneo nel rapporto tra figlio titolare dell assegno e genitore obbligato appare una vera e propria assurdità giuridica Nel caso in cui i figli siano già maggiorenni al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l applicazione del quarto comma dell articolo 155 c.c. da uno qualsiasi dei genitori o figli. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Articolo 5 Art. 155-sexies. (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Art. 155-sexies. (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento e deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dall ufficio giudiziario, e che la medesimo, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi. Modifica di scarsissima applicabilità: già ora i magistrati lamentano che la 54/2006 ha assegnato loro l incombenza dell ascolto del minore senza però fornire strutture, mezzi e personale qualificato per farlo. La stessa obiezione si applicherà a maggior ragione al testo così modificato

6 Qualora ne ravvisi l opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l adozione dei provvedimenti di cui all articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell interesse morale e materiale dei figli». ABROGATO La mediazione è introdotta nel codice di procedura civile (si veda articolo successivo) Articolo 6 (Modifica al Codice di Procedura Civile) Art. 709 bis (Mediazione Familiare) 1. In tutti i casi di esito negativo del tentativo di conciliazione il Presidente, salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, invita le parti a rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato i cui operatori abbiano formazione specifica, nonchè appartengano ad albi nazionali specifici pubblici e/o privati registrati nell'apposito elenco del Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, avviarlo. Il centro di mediazione e scelto d accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, e indicato dal Giudice. Il Giudice fissa, quindi, l udienza successiva per una data non posteriore a sessanta giorni. 2. Ove l intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al giudice il testo dell accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso il Presidente adotta i provvedimenti di cui all art. 708 c.p.c., terzo comma, previa acquisizione di un attestato del centro di mediazione comprovante l effettuazione del passaggio informativo, per iniziativa delle parti. 3. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell espletamento dell attività di mediazione. Reintroduzione timida del passaggio di mediazione, non come stadio preliminare rispetto alla via giudiziale ma come invito del giudice. Paradossalmente il migliore commento a critica della modifica proposta lo fornisce lo stesso Costantini: Gli operatori del settore avevano reiteratamente segnalato i vantaggi di porre il passaggio informativo prima di qualsiasi contatto con la via giudiziale. Questo, tuttavia, risultava incompatibile con l obbligo che il giudice tenti sempre e comunque di riconciliare le parti. Anche se nella prassi dei tribunali questo tentativo risulta una mera formalità; anche se certamente rimettere tale tentativo al personale medesimo del centro di mediazione sarebbe stato più ragionevole e appropriato, data la mancanza di preparazione specifica del magistrato, si è ritenuto prematuro toccare una prassi consolidata con un intervento decisamente rivoluzionario sul piano delle procedure. In sostanza si rinuncia alla scelta più ragionevole e appropriata solo per non intaccare una prassi consolidata nonostante questa sia ridotta a mera formalità! Inutile aggiungere altri commenti.

7 «Art. 709-ter. (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari». Articolo 7 «Art. 709-ter. (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell affidamento, il giudice emette prioritariamente, ove possibile, provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. Inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari». Il principio di questa modifica è indubbiamente valido, ma è necessario garantirne l applicabilità e soprattutto la immediatezza di azione: se ad esempio un genitore si trasferisce portando con sé i figli ed iscrivendoli a scuola in un comune lontano da quello della precedente residenza non è certo possibile attendere i tempi normali della giustizia per emettere dopo alcuni mesi di frequenza scolastica i provvedimenti di ripristino. Ad una norma di questo tipo è necessario accoppiare una procedura di azione immediata.

8 Art. 317-bis Esercizio della potestà Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore. Art. 4. (Disposizioni finali) 1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall articolo 710 del codice di procedura civile o dall articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Articolo 8 Modifica all art. 317bis del c.c. Art. 317-bis Esercizio della potestà Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155- sexies. Il giudice, nell'interesse del figlio, può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Articolo 9 Modifica all art. 4 della L. 54/2006 Art. 4. (Disposizioni finali) 1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall articolo 710 del codice di procedura civile o dall articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. La competenza è attribuita in ogni caso al tribunale ordinario. Ancora una formulazione contorta: l esercizio della potestà dovrebbe spettare SEMPRE e COMUNQUE ad entrambi i genitori (conviventi o no) tranne per quanto previsto dall art.155 bis del codice civile (esclusione di un genitore). Non si capisce perché si debba qui prevedere la possibilità di esclusione di entrambi i genitori dall esercizio della potestà, senza alcun riferimento ad una loro (eventuale) inadeguatezza. Non si vede come nell interesse del figlio ed in assenza di altri elementi il giudice possa privare il figlio stesso di un suo diritto. Giusta modifica per chiarire un punto controverso e parificare effettivamente i figli di coppie non sposati a quelli di copie sposate

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