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1 Testo Unico della Finanza (TUF) disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Agosto 2004 I Disposizioni comuni - Definizione dei soggetti, dei servizi e degli strumenti finanziari. II Intermediari - Disposizioni generali o Vigilanza - Servizi di investimento o Svolgimento del servizio o Separazione patrimoniale o Gestione portafogli di investimento o Negoziazione sui mercati regolamentati o Operatività transfrontaliera o Offerta fuori sede - Promozione e collocamento a distanza - Gestione collettiva del risparmio o Fondi comuni d investimento - Provvedimenti ingiuntivi e crisi o Provvedimenti ingiuntivi o Disciplina delle crisi o Sistemi di indennizzo III Mercati e Gestione accentrata - Mercati o Società di gestione o Mercati regolamentati o Sistemi di garanzia dei contratti o Insolvenza di mercato o Mercati non regolamentati - Gestione accentrata o Regolamento di attuazione dei servizi IV Emittenti - Appello al pubblico risparmio o Obblighi degli offerenti. o Prospetto e disposizioni di attuazione o Opa/Ops/Opa obbligatoria, preventiva e residuale / Diritto di acquisto - Emittenti o Informazione societaria o Assetti proprietari o Patti parasociali o Deleghe di voto o Azioni di risparmio ed altre categorie o Organi di controllo o Revisione contabile V Sanzioni - Penali o Abusivismo o Gestione infedele o Confusione di patrimoni o Partecipazioni al capitale o Gestione accentrata o Irregolare acquisto di azioni o Omessa alienazione di partecipazioni o Illeciti nei rapporti patrimoniali o Compensi illegali o Abuso di informazioni privilegiate - Amministrative o Abuso di denominazione o Partecipazione al capitale

2 o Disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari o Sollecitazione all investimento - Opa e Ops o Informazione societaria o Deleghe di voto o Procedura sanzionatoria / Sanzioni applicabili ai promotori finanziari VI Disposizioni transitorie e finali - Agenti di cambio

3 Testo Unico della Finanza Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Agosto 2004 I Disposizioni comuni Soggetti, servizi e strumenti che la legge intende nella disciplina dell intermediazione finanziaria: Sono imprese di investimento a) le Sim, società di intermediazione mobiliare, vale a dire l impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dall art. 107 del TUB, autorizzata a svolgere servizi d investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; b) le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, imprese, diverse dalla banca, autorizzate a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall Italia le prime e sede legale in uno Stato extracomunitario le seconde; - Le Sicav, vale a dire le società per azioni di investimento a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta al pubblico di proprie azioni; - I fondi comuni di investimento, si intendono come patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto (i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo) sia chiuso (il diritto di rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti a scadenze predeterminate), può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote; - Gli Oicr, vale a dire gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi comuni di investimento e le Sicav; - Per gestione collettiva del risparmio si intende il servizio che si realizza attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti (viene detta società promotrice la SGR che svolge questa attività) e la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili (viene definito gestore la SGR che svolge questa attività); - Le SGR, società di gestione del risparmio, società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio e quelle armonizzate, cioè con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo; - Per soggetti abilitati le imprese di investimento, le SGR, le società armonizzate, le sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dall art. 107 del TUB e le banche autorizzate all esercizio dei servizi di investimento; - Per servizi ammessi al mutuo riconoscimento, questi sono quelli elencati nelle sezioni A e C delle tabelle allegate al decreto, autorizzati nello Stato comunitario d origine e di seguito nella sezione B gli strumenti, nello specifico: Allegato. Sezione A Servizi 1) Ricezione e trasmissione, per conto degli investitori, di ordini in relazione a uno o più strumenti indicati nelle a sezione B. 2) Esecuzione di tali ordini per conto terzi. 3) Negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella sezione B. 4) Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell ambito del mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti contemplati nella sezione B. 5) Assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nelle sezioni B e collocamento di tali emissioni.

4 Sezione C Servizi accessori 1) Custodia e amministrazione in relazione a uno o più degli strumenti indicati nella sezione B. 2) Affitto di cassette di sicurezza. 3) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti indicati nella sezione B, transazione in cui interviene l impresa che concede il credito o il prestito. 4) Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti e l acquisto di imprese. 5) Servizi connessi all assunzione a fermo. 6) Consulenza in materia di investimenti in merito a uno o più degli strumenti elencati nella sezione B. 7) Servizio di cambio allorquando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento. - Per sollecitazioni all investimento ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione si strumenti finanziari; - Per prodotti finanziari, gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; Allegato. Sezione B Strumenti 1) Valori mobiliari 2) Quote di un organismo di investimento collettivo. 3) Strumenti del mercato monetario. 4) Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. 5) Contratti a termine su tassi di interesse (FRA). 6) Contratti swaps su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari ( equity swaps ). 7) Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse. - Per strumenti finanziari si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato monetario; b-bis) strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquistare gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi d interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti (dalla lettera f alla j si intendono gli strumenti finanziari derivati); g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

5 I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. - Per offerta pubblica di acquisto e scambio ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all acquisto o allo scambio di prodotti finanziari; - Per emittenti quotati i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati; - Per partecipazioni si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

6 Testo Unico della Finanza Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Agosto 2004 II Intermediari - Disposizioni generali La vigilanza regolamentare per una sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario è affidata alla Banca d Italia che è competente per quanto riguarda il contenimento e frazionamento del rischio e la stabilità patrimoniale, disciplinando con regolamento l adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le modalità di deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, le regole applicabili agli Oicr, relative ai i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente; i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore ed alla Consob per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, disciplinando con regolamento le procedure, anche di controllo interno, dei servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni, i comportamenti da osservare nei rapporti con gli investitori anche al fine di ridurre al minimo i conflitti d interesse e di assicurare che la gestione del risparmio si svolga con modalità aderenti alle esigenze dei singoli investitori nel rispetto degli obiettivi d investimento, stabilendo gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi. I due soggetti operano in maniera coordinata, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri sui soggetti abilitati, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità riscontrate. Entrambi i soggetti possono effettuare interventi sui soggetti abilitati: - Convocando amministratori, sindaci e dirigenti; - Ordinando la convocazione di organi collegiali e fissandone l o.d.g. - Procedendo direttamente alla convocazione quando gli organi competenti non abbiano ottemperato agli ordini predetti. - Ordinare la sospensione o limitazione temporanea dell emissione o rimborso di quote o azioni di Oicr. Possono chiedere ai soggetti abilitati e alle società di revisione contabile, vigilanza informativa, comunicazioni di dati e notizie di atti per le materie di propria competenza, mentre il collegio sindacale e le società di revisione contabile sono tenute ad informare senza indugio comunicano alla Banca d'italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possono costituire irregolarità nella gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l attività dei soggetti abilitati che possono pregiudicare la continuità dell impresa; nello specifico con riferimento alle Sim, Sgr e Sicav i giudizi negativi, giudizi con rilievo o la dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio su bilanci, su prospetti di Oicr o su servizi d investimento prestati dalle banche. Possono, vigilanza ispettiva, presso i soggetti abilitati ed i soggetti ad essi legati effettuare ispezioni, richiedere l esibizioni di documenti ed il compimento di atti ritenuti necessari e chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario ed extracomunitario di effettuare accertamenti sui profili di propria competenza presso succursali di Sim, Sgr e banche stabilite sul territorio dello Stato, viceversa per le imprese d investimento, Sga, banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

7 La vigilanza sul gruppo è in facoltà della Banca d Italia impartire disposizioni riferite a Sim, Sgr o società finanziarie poste al vertice di un gruppo che è controllato o controlla, direttamente o indirettamente da Sim o Sgr o dagli stessi che controllano Sim ed Sgr ovvero sono partecipati almeno per il 20% da uno dei suddetti soggetti che controllano Sim o Sgr. A loro volta le Sim, Sgr e capogruppo estendono tali disposizioni per l esecuzioni di istruzioni impartite dalla Banca d Italia per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. I soggetti, esponenti aziendali, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, Sgr e Sicav devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministero dell economia e delle finanze con regolamento; il difetto dei requisiti determina la decadenza della carica dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del sopravvenuto difetto o in caso d inerzia dalla Banca d Italia o dalla Consob. Inoltre in assenza dei requisiti di onorabilità non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ed in caso di inosservanza del divieto la deliberazione adottata è impugnabile, pur se le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea; l impugnazione può essere proposta anche da Banca d Italia o Consob entro 180 giorni dalla data di deliberazione ovvero se soggetta a iscrizione nel registro delle imprese o a deposito, entro lo stesso termine. Chiunque intenda acquisire o cedere una partecipazione al capitale qualificata, in aumento o diminuzione anche per in caso di superamento delle soglie relative previste o in merito all acquisizione o la perdita del controllo della società, in una Sim, Sgr o Sicav deve darne preventiva comunicazione alla Banca d Italia, la quale nel termine di 90 giorni può vietare l operazione o fissare un termine massimo per l acquisizione. Una volta avvenuti gli acquisti vanno anche comunicati alla Consob e alla società bersaglio, anche se avvenute indirettamente per il tramite di controllate, fiduciarie o per interposta persona. Il diritto di voto che consente di influire sulla società inerente le partecipazioni eccedenti le soglie stabilite non può essere esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni suddette o quando sia intervenuto il divieto da parte di Banca d Italia o quando non siano decorsi i 90 giorni previsti per il divieto o il termine massimo eventualmente fissato; Banca d Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere tale diritto quando l influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicare la gestione sana e prudente o l effettivo esercizio della vigilanza e può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni soggette alla normativa esposta. Banca d Italia e Consob possono richiedere informazioni sulle partecipazioni a Sim, Sgr e Sicav indicando il termine per la risposta, in merito all indicazione nominativa dei titolari di partecipazioni, alle società ed enti che possiedono partecipazioni, agli amministratori e alle fiduciarie.

8 Testo Unico della Finanza Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Agosto 2004 II Intermediari - Servizi d investimento L esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi d investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche; le Sgr e le Sga, qualora autorizzate nel paese di origine, possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto terzi; gli intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dal Tub art. 107 nei casi e alle condizioni stabilite da Banca d Italia e Consob limitatamene agli strumenti finanziari derivati nonché il collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell emittente; le Sim possono prestare i servizi accessori e le altre attività finanziarie nonché le connesse e strumentali. Il Ministero dell economia e delle finanze individua nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori e quali soggetti possono esercitare i nuovi servizi, adottando le norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni comunitarie. La Consob autorizza l esercizio dei servizi d investimento da parte delle Sim, iscrivendole in apposito albo, qualora sia adottata la forma di S.p.A. con la denominazione di società di intermediazione mobiliare, abbiano sede legale e direzione generale sul territorio della Repubblica, il capitale sociale di milione di euro versato contestualmente alla presentazione dell atto costitutivo, lo statuto, il programma relativo all attività iniziale e la relazione della struttura organizzativa, siano rispettati i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti con funzioni di amministratori, direzione e controllo anche inerenti le partecipazioni e la struttura di gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa. L autorizzazione è negata quando non risulta garantita la sana e prudente gestione e la stessa Consob disciplina le ipotesi di decadenza, mentre Banca d Italia autorizza l esercizio dei servizi d investimento da parte delle banche e degli intermediari finanziari. Nello svolgimento dei servizi i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell interesse dei clienti e per l integrità dei mercati, acquisendo le informazioni necessarie dai clienti ed operando in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, organizzandosi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interessi ed in situazione di conflitto agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, disponendo di risorse e procedure anche di controllo interno idonee ad assicurare l efficiente svolgimento dei servizi, svolgendo una gestione indipendente, sana e prudente. Nella prestazione dei servizi gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell intermediario e da quello degli altri clienti, su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell intermediario o nell interesse degli stessi, le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti dei patrimonio di proprietà di questi ultimi. Salvo consenso scritto i soggetti abilitati non possono utilizzare nell interesse proprio e di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti da essi detenuti a qualsiasi titolo, secondo il principio della separazione patrimoniale, stesso consenso nel caso i soggetti agiscano in nome e per conto del cliente. Difatti i contratti relativi alla prestazione dei servizi sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti, salvo ragioni tecniche o la natura professionale dei contraenti la Consob può prevedere altre forme, ma in caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo, nullità che può essere fatta valere solo dal cliente, ed è nulla ogni pattuizione che rinvii agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico, in questi casi nulla è dovuto. Nei giudizi dei danni cagionati al cliente, spetta ai soggetti abilitati l onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

9 Per le gestioni di portafogli di investimento occorre che il contratto sia in forma scritta, il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere, l impresa d investimento, la Sgr o la banca non possono salvo istruzioni scritte contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito, il cliente può recedere in qualsiasi momento fermo restando i diritti dei soggetti abilitati, l esercizio dei diritti di voto può essere conferita con procura scritta per singola assemblea, e scritta deve essere l autorizzazione del cliente alla delega dell esecuzione dell incarico anche con riferimento all intero portafoglio a soggetti autorizzati; sono nulli i patti contrari a queste disposizioni e la nullità può anche in questo caso essere fatta valere solo dal cliente. Sim e banche autorizzate all esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono svolgere l attività di negoziazione nei mercati regolamentati italiani, comunitari e extracomunitari riconosciuti da Consob, che può disciplinare le ipotesi in cui le negoziazioni deve essere eseguita nei mercati regolamentati, tranne per le negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Le Sim, operatività transfrontaliera, possono operare negli stati comunitari e previa autorizzazione Banca d Italia negli stati extracomunitari; le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica previa informazione dell autorità competente nello Stato d origine e queste possono stabilire succursali sul territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d Italia e alla Consob da parte dell autorità competente dello Stato di origine; la Consob disciplina l autorizzazione all esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento. Per lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie occorre l autorizzazione Consob, sentita Banca d Italia, qualora l impresa abbia gli stessi requisiti previsti per le comunitarie e sussista l autorizzazione e l effettivo svolgimento nello Stato d origine dei servizi che intendono svolgere in Italia, con la vigenza nello Stato d origine delle stesse norme italiane per le Sim ed il rispetto di condizioni di reciprocità. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi d investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o dal soggetto incaricato della promozione e del collocamento, salvo quella effettuata nei confronti di investitori professionali; può essere effettuata da soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell emittente, dalle Sgr, Sga e dalle Sicav limitatamene alle quote o azioni di Oicr. I soggetti abilitati possono effettuare l offerta fuori sede dei propri servizi d investimento, nel caso l offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese d investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento di servizi di collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell emittente. Per i prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d investimento occorre apposito regolamento Consob, sentita Banca d Italia. L efficacia di tali contratti ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore, l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, facoltà indicata nei moduli consegnati all investitore la cui omessa indicazione comporta la nullità dei relativi contratti che può essere fatta valere solo dal cliente. Il recesso non si applica alle o.p.v. o alle o.p.a. di azioni o strumenti che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni purché negoziate in mercati regolamentati italiani o UE. Per tale offerta i soggetti abilitati si avvalgano di promotori finanziari. Persone fisiche in qualità di dipendente, agente o mandatario che esercita professionalmente l offerta fuori sede, volta nell interesse di un singolo soggetto, che è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore, anche se i danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. La Consob tiene l albo unico nazionale dei promotori, i cui requisiti di onorabilità e professionalità sono determinati con regolamento del Ministero dell economia e delle finanze; i requisiti professionali sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale validamente documentata ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob, che disciplina inoltre le attività incompatibili, le modalità di iscrizione all albo, le regole di presentazione e di comportamento dei promotori, le modalità di tenuta della documentazione concernente l attività da questi svolta, le violazioni alle quali si applicano le relative sanzioni.

10 Consob può chiedere ai promotori o ai soggetti che di questi si avvalgono la comunicazione di dati e notizie e la trasmissioni di atti e documenti fissandone i relativi termini, con la possibilità di effettuare ispezioni e chiedere l esibizione di documenti o il compimento di atti ritenuti necessari. Per tecniche di comunicazione a distanza, promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari, si intendono le tecniche di contatto con la clientela diverse dalla pubblicità che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di suo incaricato, regolamentate dalla Consob. Le sollecitazioni all investimento aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazioni sono i casi in cui i soggetti abilitati non devono avvalersi di promotori.

11 Testo Unico della Finanza Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Agosto 2004 II Intermediari - Gestione collettiva del risparmio La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle Sgr, Sga, Sicav. Le Sgr possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, istituire e gestire fondi pensione, svolgere attività connesse o strumentali, prestare i servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari limitatamene alle quote di Oicr di propria istituzione e consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, delegando specifiche scelte d investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestioni di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore, delegando a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, fermo restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l operato dei soggetti delegati. La Banca d Italia autorizza l esercizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte di società di gestione del risparmio quando sia adottata la forma di S.p.A. la cui denominazione sociale contenga società di gestione del risparmio con sede legale e direzione generale della società nel territorio della Repubblica, il cui capitale sociale versato sia dell ammontare stabilito da Banca d Italia pari ad 1 milione di euro, i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direttive e di controllo abbiano i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e di questi ultimi ne siano in possesso i titolari di partecipazioni, la struttura del gruppo non sia tale da pregiudicare l effettivo esercizio della vigilanza, venga presentato oltre l atto costitutivo e lo statuto un programma di attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa. Tale autorizzazione viene negata quando dalla verifica delle condizioni non risulta garantita la sana e prudente gestione; Banca d Italia, sentita la Consob, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza nei casi di mancato inizio o interruzione dello svolgimento dei servizi e le operazioni di fusione o scissione delle società e dei fondi comuni, iscrivendo le Sgr in un apposito albo mentre le Sga in un apposito elenco allegato all albo. Il fondo comune è gestito dalla società che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio che a sua volta può gestire sia propri fondi sia fondi di altre società. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo è affidata ad una banca depositaria che nelle sue funzioni accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote e la destinazione dei redditi del fondo, la correttezza del calcolo del valore delle quote o su incarico della Sgr provvede essa stessa a tale calcolo, accerta che nelle operazioni la controprestazione sia ad essa rimessa ed esegue le istruzioni della Sgr se non sono contrarie alle leggi, al regolamento e alle prescrizioni degli organi di vigilanza, in quanto responsabile nei confronti della società e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell inadempimento dei propri obblighi. Nell esercizio delle rispettive funzioni la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente nell interesse dei partecipanti al fondo, verso i quali la società promotrice ed il gestore assumo solidalmente gli obblighi e le responsabilità del mandatario. Ciascun fondo e ciascun suo comparto costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione o nell interesse della stessa, né quelle di creditori del depositario o nell interesse degli stessi, tali azioni sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi, inoltre la società di gestione non può in alcun caso utilizzare nell interesse proprio o di terzi i beni di pertinenza dei fondi gestiti. Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell investitore ed è Banca d Italia che può stabilire caratteristiche dei certificati e valore unitario iniziale delle quote.

12 Il Ministero dell economia e delle finanze con regolamento determina i criteri cui devono uniformarsi i fondi riguardo all oggetto dell investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l offerta delle quote, le modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, all eventuale durata minima e massima e alle condizioni e modalità con le quali devono effettuarsi gli acquisti o i conferimenti dei beni sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo. Il rapporto di partecipazione al fondo è disciplinato dal regolamento i cui criteri di redazione ed il suo contenuto minimo sono stabiliti dalla Banca d Italia deputata all approvazione e la valutazione della completezza e compatibilità entro 3 mesi dalla presentazione. Il regolamento di ciascun fondo definisce le caratteristiche dello stesso, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore e la banca depositaria definendone i compiti e regolando i rapporti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo, stabilendo in particolare denominazione e durata del fondo, modalità di partecipazione, sottoscrizioni, rimborsi e liquidazione del fondo, organi competenti per la scelta ed i criteri degli investimenti, beni e strumenti in cui è possibile investire il patrimonio del fondo, i criteri per la determinazione e la distribuzione dei proventi, le spese e gli oneri a carico del fondo, dei partecipanti e della società di gestione e le sue provvigioni, le modalità di pubblicazione del valore della quota. Le Sgr devono operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell interesse dei partecipanti al fondo e dell integrità del mercato, organizzandosi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti d interesse agendo in modo da assicurare un equo trattamento degli Oicr, adottando misure adeguate e procedure idonee ad assicurare l efficiente svolgimento dei servizi, provvedendo all esercizio dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, esercizio che spetta al gestore salvo patto contrario nei casi di gestore diverso dalla società promotrice. Possono operare, anche senza stabilire succursali, in uno Stato comunitario, mentre per gli stati extracomunitari necessitano di autorizzazione delle Banca d Italia. Le Sga possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica previa comunicazione del primo insediamento, la cui attività deve iniziare entro 2 mesi, alla Banca d Italia e alla Consob da parte delle autorità competenti nello Stato di origine. Stesso periodo e stessa comunicazione per l offerta in Italia di quote di fondi di investimento comunitari rientranti nell ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi d investimento collettivo, mentre l offerta di fondi non rientranti nell ambito delle direttive è autorizzata da Banca d Italia sentita la Consob a condizione che gli schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. La Banca d Italia, sentita la Consob, autorizza le costituzione di Sicav iscrivendole in un apposito albo e regola le ipotesi di decadenza, quando sia adottata la forma di S.p.A. con sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica, con un capitale prestabilito da Banca d Italia di 1 milione di euro, le funzioni di amministrazione, direzione e controllo ed i titolari di partecipazioni devono possedere requisiti di professionalità, indipendenza i premi, ed onorabilità, i secondi; lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni, la struttura di gruppo non deve pregiudicare l effettivo esercizio della vigilanza sulla società, venga presentato assieme all atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa. I soci fondatori della Sicav debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto, che deve essere interamente versato senza conferimenti in natura, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell autorizzazione, quindi le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione e possono essere nominative o al portatore, queste ultime attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria. La Sicav può svolgere attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d Italia, delegare i poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente ad Sgr, in questo caso necessita sempre l autorizzazione della Banca d Italia, sentita la Consob, quando ricorrano le stesse condizioni previste per la costituzione della Sicav con la specifica che l affidamento della gestione è affidato ad una Sga sia subordinato all esistenza di intese di collaborazione con le Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l effettiva vigilanza sulla gestione del

13 patrimonio della Sicav; nel caso di Sicav multicomparto, ciascuno di essi costituisce patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dagli altri. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate, prevedendo eventualmente i limiti all emissione delle azioni nominative e relativi particolari vincoli di trasferibilità, l esistenza di più comparti di investimento per i quali può essere emessa una particolare categoria di azioni, la possibilità di emettere frazioni di azioni fermo restando che l attribuzione e l esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un azione. La sicav non può emettere obbligazioni o azioni si risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie. L assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta, il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto, laddove l avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta, altrimenti se la delibera non è conforme non si tiene conto di questo tipo di voto, ma solo per il computo della regolare costituzione dell assemblea straordinaria. Le modifiche dello statuto sono approvate dalla Banca d Italia entro 4 mesi dalla presentazione della domanda. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura prevista e permane tale per 60 giorni la società si scoglie, salvo sospensione del termine qualora sia iniziata una procedura di fusione tra Sicav; nel caso di scioglimento o liquidazione volontaria la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori spetta all assemblea straordinaria previa comunicazione alla Banca d Italia del piano di smobilizzo e di riparto con il rimborso delle azioni su istruzioni dei liquidatori da parte della banca depositaria. Il progetto di fusione o di scissione e la deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d Italia, che la rilascia sentita la Consob e se non consti l'autorizzazione non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.

14 Testo Unico della Finanza Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Agosto 2004 II Intermediari - Provvedimenti ingiuntivi e crisi In caso di violazione da parte di una Sim, impresa di investimento, Sgr, Sicav e banche autorizzate delle disposizioni loro applicabili, Banca d Italia o Consob possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità e vietare di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività anche limitatamene a singole succursali o dipendenze quando le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale o nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori, per gli intermediari comunitari tali provvedimenti vengono comunicati anche all Autorità di vigilanza dello Stato membro. In questi casi può essere ordinata la chiusura della succursale quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti di dette autorità; risultino violazioni delle norme di comportamento; le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori ed anche in questo caso è prevista la comunicazione all autorità competente dello Stato comunitario in cui ha sede legale l intermediario. La Banca d Italia o la Consob quando sussistano elementi che fanno presumere l inosservanza da parte degli Oicr esteri delle disposizioni loro applicabili possono sospendere in via cautelare per non più di 60 giorni l offerta delle relative quote o azioni; in caso di accertata violazione sospensione e divieto dell offerta temporanea è applicabile anche per gli Oicr. Il Presidente della Consob, sentito il Governatore della Banca d Italia può disporre in via d urgenza la sospensione degli organi amministrativi di Sim, Sgr e Sicav e la nomina di un commissario, carica che dura per un periodo massimo di 60 giorni con funzioni di pubblico ufficiale, che ne assume la gestione, stabilendone al caso speciali cautele e limitazioni per la gestione, quando risultino gravi irregolarità nell amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. La Consob in caso di necessità e urgenza può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario sempre per 60 giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari. Mentre è prevista la sospensione per un periodo massimo di 1 anno qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali in relazione ai seguenti reati: delitti previsti dal codice civile per la legge fallimentare, contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l ordine pubblico, l economia pubblica, in materia tributaria, per i reati previsti dal TUB e dal TUF. Il Ministero dell economia e delle finanze, su proposta della Banca d Italia o della Consob può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo delle Sim, Sgr e Sicav quando risultino gravi irregolarità nell amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie; siano previste gravi perdite del patrimonio della società; lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dell assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato dal Presidente della Consob. Il provvedimento può essere assunto anche nei confronti di succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie, mentre a Sim, Sgr e Sicav non si applicano le norme della legge fallimentare. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d Italia. Il Ministero dell economia e delle finanze, su proposta della Banca d Italia o della Consob può disporre con decreto la revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività e la liquidazione coatta amministrativa di Sim, Sgr e Sicav, anche quando sia in corso l amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione, anche su istanza motivata degli organi amministrativi, dell assemblea straordinaria, del commissario nominato dal Presidente della Consob, dai commissari straordinari e dai liquidatori, disposizione applicabile anche alle imprese di investimento extracomunitarie. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d Italia.

15 Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una Sga sia stata revocata l autorizzazione all attività da parte dell autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. L esercizio dei servizi d investimento è subordinato all adesione ad un sistema d indennizzo a tutela degli investitori, che sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore, riconosciuto dal Ministero dell economia e delle finanze che ne disciplina con regolamento l organizzazione ed il funzionamento, sentite Banca d Italia, che ne coordina l operatività, e Consob. Per gli intermediari esteri quali succursali di imprese di investimento, Sga o banche comunitarie possono aderire al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine ad un sistema di indennizzo riconosciuto limitatamene all attività svolta in Italia, salvo che aderiscono ad un sistema di indennizzo estero equivalente devono aderire ad un sistema riconosciuto limitatamene all attività svolta in Italia. La Banca d Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi esteri possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi riconosciuti.

16 Testo Unico della Finanza (TUF) Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Agosto 2004 III Mercati e Gestione accentrata - Mercati L attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro, le società di gestione. La Consob determina con regolamento il capitale minimo della società di gestione nell ordine di 5 milioni di euro e le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione. Il Ministero dell economia e delle finanze determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle società di gestione ed i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante, sentita la Consob a cui vanno comunicati entro 24 ore gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione ed alla stessa società unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; in assenza dei requisiti o della comunicazione prevista non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni eccedenti la soglia partecipativa e la stessa Consob può proporre l impugnazione entro 180 giorni dalla data di deliberazione o iscrizione nel registro delle imprese. L organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento del mercato deliberato dall assemblea ordinaria della società di gestione, che può attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. In ogni caso il regolamento determina le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, le condizioni e modalità di svolgimento delle stesse e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti; le modalità di accertamento, pubblicazioni e diffusioni dei prezzi ed i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni con i relativi criteri di determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. La Consob detta le disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento ed autorizza l esercizio dei mercati, iscrivendoli in un elenco ed approvando le modifiche di regolamento, quando sussistono i requisiti per la creazione della società di gestione ed il relativo regolamento è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare trasparenza al mercato, l ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Tali provvedimenti sono adottati sentita la Banca d Italia per i mercati nei quali sono negoziati all ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, e per i mercati nei quali sono trattati titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi d interesse e valute. In apposita sezione la Consob iscrive i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell ordinamento comunitario e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità può riconoscere mercati esteri al fine di estendere l operatività sul territorio della Repubblica. Per le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, la quale accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari, le modalità di formazione dei prezzi, la liquidazione dei contratti e le norme di vigilanza sui mercati siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia, quindi rilascia il proprio nulla osta se la normativa sia comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. La realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri va comunicata alla Consob, che vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Essa può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari ed in caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti necessari, immediatamente esecutivi e sottoposti ad approvazione della Commissione che delibera entro 5 giorni pena la decadenza, anche sostituendosi alle società di gestione con provvedimenti adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

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