IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello del distretto di Palermo, 3a Sezione Penale SENTENZA
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- Bonaventura Tonelli
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1 CAAIB/t l> \ 1. E R Riscossi Diritti Di Copia / Di Qerttflcazion Per Euro * ii»»»»tinnii ï^pe^îfiere IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello del distretto di Palermo, 3a Sezione Penale Composta dai Signori: 1. Presidente Dott. RAIMONDO LOFORTI 2. Consigliere Dott. FILIPPO 3. Consigliere Dott. DANIELA MESSANA TROJA riunita In Camera di consiglio (artt599 e 127 CPP)il 02/10/2013 con l intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. MARIA VITTORIA RANDAZZO e con l assistenza del Cancelliere Fabio Di Ganci Ha emesso e pubblicato la seguente: Nel procedimento penale contro: SENTENZA - 1) H I nato il M J. in residente in., domicilio eletto : PALERMO - C/AVV. STEFANIA MACCARONE ; DETENUTO in data 17/03/2012, OBBL.PRES.NE P.G. in data 17/03/2012, CESSAZ. MIS. CAUTEL. in data 03/04/2012- ASSENTE Assistito e difeso dall'aw. STEFANIA MACCARONE - D UFFICIO del foro di PALERMO, Assente sostituita come da delega dall aw. Giuseppe Piazza Data Sentenza 02/10/2013 Sentenza anno 2013 N. 3387/2013 Sent N. 3085/2012 R.G. Nr 6076/2012 N.R, IN. 1579/ 2012 R.G.T. Reg. Mod. 3/SG Compilata Scheda per il Casellario e per l elettorato addi' Depositata in Cancelleria addi , 20t3. fi Fu n zio n a rio Dirigente lù Sezione 0r. giustaofwllli iirevocabile il Aderente all'unione Camere Penali Italiane
2 L. 1 Avverso la sentenza emessa da TRIBUNALE (MON) di PALERMO in data 03/04/2012 con la quale fu condannato, applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Confisca e distruzione di quanto in sequestro. Dichiarata cessata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. Giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. FURTO AGGRAVATO (ARTT. 110, 81 CPV., 624,625 N. 7 C.P.) IMPUTATO h '/r del reato Artt. 110, 81 cpv., 624,625 n. 7 c.p. - cosi Qualificato In PALERMO, accertato il 17/03/2012 Attenuanti generiche equivalenti all aggravante, Pena sospesa, Confisca Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Daniela Troja Nonché* la lettura degli atti del processo. Avvertiti gli imputati della facolta* di chiedere la parola. Intesi il P.M. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue: P.G.: CHIEDENDO LA CONFERMA DELLA SENTENZA DI 1 GRADO DIFENSORE: INSISTENDO PER L ACOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO La Corte ha considerato:
3 FATTO e DIRITTO Con sentenza emessa in data 3.4, 2012 il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica condannava H I, concesse le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa per il delitto di furto aggravato dell auto Fiat Tempra, con sospensione condizionale dell esecuzione della pena. Avverso tale sentenza ha proposto appello la difesa delpimputato rilevando che l autovettura alpintemo della quale era stato trovato l imputato era in evidente stato di abbandono essendo stata lasciata aperta dal proprietario che non aveva neppure proposto querela per il furto dimostrando il suo disinteresse sul bene; che doveva considerarsi che l imputato, immigrato clandestino senza fissa dimora, aveva dichiarato che stava dormendo all interno della vettura e che l allontanamento repentino era dovuto al timore di essere sottoposto ad un eventuale controllo, circostanze queste che dovevano far ritenere che si trattasse di un furto d uso; che, in ogni caso, la condotta doveva ricondursi in un maldestro tentativo di furto e non già un ipotesi di furto consumato. La difesa ha poi censurato il fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente l aggravante dell esposizione alla pubblica fede che non era stata contestata, rilevando che in tal modo - non essendo contenuta la descrizione di tale aggravante
4 airintemo della condotta contestata- era stata violata la previsione di cui all art. 521 c.p.p. interpretata anche alla luce della sentenza CEDU dell , Drassich. Ha chiesto in primo luogo l assoluzione dell imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine la nullità parziale o 1 annullabilità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva fatto riferimento all aggravante di cui all art 625, n. 7 c.p. e, ricondotta la fattispecie nel furto d uso o nel tentato furto semplice, il proscioglimento del? imputato per mancanza di querela. Nel corso dell odiema udienza, nelpassenza dell imputato, regolarmente citato e non comparso, svolta la relazione, il P.M. e la difesa hanno concluso come da separato verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Ciò posto, ritiene la Corte, che l appello proposto è infondato e va dunque rigettato. Deve in primo luogo rilevarsi che a seguito di una segnalazione anonima i CC di Palermo si recavano in Via Oreto ove scorgevano l odierno imputato all interno di un autovettura Fiat Tempra, parcheggiata sulla pubblica strada, in doppia fila" ; quest ultimo non appena si era accorto dell arrivo delle forze dell ordine aveva inserito la retromarcia, e dopo aver percorso qualche metro, veniva bloccato.
5 Le suddette circostanze, emerse dal verbale di arresto dell imputato, escludono in primo luogo che nel caso in esame si sia trattato - come proposto dalla difesa - di furto d uso, atteso che % l autovettura è stata consegnata non spontaneamente e dopo un uso momentaneo, ma in seguito alfintervento attivo degli agenti che hanno bloccato l H; che, appropriatosi del bene, si stava muovendo a bordo dello stesso. Deve altresì escludersi che il furto sia stato tentato e non consumato in quanto l'imputato, al momento dell intervento delle forze dell ordine, aveva già disposto del bene come fosse proprio: si era infatti impossessato dell auto, sottraendola al proprietario, e stava allontanandosi (prima di essere fermato dalla p.g.) dalla pubblica via ove essa si trovava, dopo averla messa in moto. Né può affermarsi che l auto fosse una ures derelicta atteso che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell1avente diritto che nella specie è il proprietario ( Cass , n ), proprietario che nel caso in esame è era stato contattato telefonicamente e che aveva confermato di essere proprietario del mezzo. In ordine alla mancata contestazione dell aggravante di cui all art 625 n. 7 c.p. deve rilevarsi che non sussiste alcuna violazione dell art. 521c.p.e ciò in quanto nel fatto contestato è emersa in modo chiaro e preciso che l auto di trovava esposta alla pubblica fede sulla Via Oreto ( v. verb. di arresto in flagranza del 17 marzo 2012). In tale ipotesi dunque l imputato ha avuto la piena cognizione degli elementi di fatto che integravano l aggravante ( Ai fini della
6 contestazione di un 'aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede essendo sufficiente la chiara e precisa enunciazione "in fa tto della stessa e che l imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano Cass , n ). Ed ancora, seguendo Porientamento della Suprema Corte (Cass , n ), pronunciatasi sulla diversa qualificazione del fatto all esito di un giudizio abbreviato, deve rilevarsi che nel caso in esame non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che in ogni caso, con la proposizione dei motivi d appello, l imputato era stato posto nelle condizioni di interloquire sulla decisione del giudice di primo grado richiedendo una sua rivalutazione e Vacquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento Né può ritenersi che la decisione del giudice di primo grado (che ha ritenuto sussistente l aggravante dell art. 625, n. 7 c.p.) si sia posta in contrasto con la pronuncia della CEDU dell 11 dicembre 2007 (sentenza Drassich), riferibile alla diversa ipotesi in cui la riqualificazione aveva riguardato, non già una circostanza aggravante del reato, ma l attribuzione di un reato autonomo ( corruzione in atti giudiziari anziché corruzione semplice) con pena più elevata rispetto a quello originariamente contestato ed era stata effettuata - fatto questo del tutto differente dall ipotesi in esame - per la prima volta con la sentenza della Corte di Cassazione, con conseguente compromissione del diritto del ricorrente ad essere informato in modo dettagliato della
7 natura dell accusa e a disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la difesa. Alla luce delle suesposte considerazioni l appello deve ritenersi infondato e l imputato va dunque condannato al pagamento delle spese del presente procedimento Letti gli artt. 605 e 592 cpp; P.Q.M. conferma la sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica in data appellata da H che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. Indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza Palermo, Il Cons. est. IL (Pr e s id e n t e ] A Depositato in CANCELLERIA D Funziona o ITTERI
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